Stato Giuridico del Personale PDF

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Presentazione su aspetti giuridici e procedurali legati al personale. Gli argomenti includono progressioni di carriera, assenze, rapporti informativi e stato di servizio. Descrive procedure, regolamenti e normative inerenti.

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STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INDICE 1. PROGRESSIONE IN CARRIERA 2. ASSENZE LEGITTIME DAL SERVIZIO 3. RAPPORTI INFORMATIVI 4. STATO MATRICOLARE 1.1.AVANZAMENTO (segue) 1.1. AVANZAMENTO: dipendente transita da un ruolo ad un altro, gerarchicamente sovraordinato al primo,...

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE INDICE 1. PROGRESSIONE IN CARRIERA 2. ASSENZE LEGITTIME DAL SERVIZIO 3. RAPPORTI INFORMATIVI 4. STATO MATRICOLARE 1.1.AVANZAMENTO (segue) 1.1. AVANZAMENTO: dipendente transita da un ruolo ad un altro, gerarchicamente sovraordinato al primo, purché tale passaggio avvenga in modo esclusivamente “interno” e non per effetto di un concorso aperto anche a soggetti “esterni”. Deve trattarsi di un ruolo superiore al quale è possibile accedere soltanto dall’interno dell’Amministrazione (es. da agente scelto a Commissario a seguito di concorso). 1.1 AVANZAMENTO ATTENZIONE!!! Se appartenente all’Amministrazione accede a ruolo superiore per effetto di un concorso alla cui partecipazione siano ammessi anche soggetti provenienti “dall’esterno”, non può parlarsi di “progressione in carriera” in senso tecnico: si ha NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, con tutto ciò che ne consegue in termini di cesura con il rapporto di lavoro pregresso (tra le conseguenze, vi è l’azzeramento dell’anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza, anche se di essa si tiene comunque conto ai fini del computo del trattamento pensionistico). PROGRESSIONE IN CARRIERA 1.2. PROMOZIONE PROGRESSIONE IN CARRIERA= avanzamento dell’appartenente all’interno dell’Amministrazione. 1.1. PROMOZIONE = passaggio del dipendente da una qualifica ad un’altra immediatamente superiore nell’ambito dello stesso ruolo. Secondo alcuni autori anche il passaggio dalla qualifica apicale del ruolo alla prima qualifica del ruolo successivo (es. passaggio da agente scelto ad assistente o da assistente capo a vice sovrintendente). TIPI DI PROMOZIONE Ordinarie Promozioni Per merito straordinario (Art. 71 e ss d.P.R. n. 335/1982) (procedimento amministrativo Alla cessazione dal servizio per l’accesso D’ufficio (il giorno successivo alla alla qualifica cessazione art. 45 d.lgs 95/2017) immediatamente Discrezionali/a domanda (titolo superiore) ufficiale onorifico alla qualifica superiore – art. 31, co. 5, d.P.R. n. 3 /1957) PROMOZIONI ORDINARIE PROMOZIONI ORDINARIE sono conferite agli «interessati dalla procedura che posseggono tutte le «condizioni di scrutinabilità» tramite «scrutinio». Scrutinio: procedimento amministrativo mediante il quale un’apposita Commissione compie una valutazione del dipendente alla stregua di vari parametri di giudizio (anzianità di servizio, meriti di servizio, titoli, etc.) e, dopo aver formulato una graduatoria di merito, esprime un parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per la possibilità di promuovere il dipendente all’organo competente a disporre la promozione. PROMOZIONI ORDINARIE «Scrutinio» in ragione dei posti: a ruolo aperto (tutti coloro che hanno le condizioni di scrutinabilità accedono alla promozione ) nel limite dei posti disponibili ad una determinata data - c.d. a ruolo chiuso (soltanto un numero equivalente ai posti disponibili per la promozione di coloro che hanno le condizioni di scrutinabilità accedono alla promozione ) secondo modalità di scrutinio: Scrutinio per merito assoluto (tutti coloro che hanno le condizioni di scrutinabilità accedono alla qualifica superiore secondo l’ordine di ruolo rivestito) scrutinio per merito comparativo (tutti coloro che hanno le condizioni di scrutinabilità vengono valutati comparativamente ed accedono alla qualifica superiore secondo l’ordine di graduatoria) CAUSE DI NON SCRUTINABILITA’ Sono previsti dei requisiti per l’ammissione allo scrutinio, la cui mancanza si traduce in altrettante cause di non scrutinabilità del dipendente. Le cause di non scrutinabilità sono diverse a seconda dei ruoli. Cause di non scrutinabilità: aver riportato nei 3 anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a “buono” aver riportato nei 3 anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ossia, in pratica, la sanzione della sospensione dal servizio essere sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare nel periodo in cui viene effettuato lo scrutinio (artt. 91 e 92 T.U: 3/57) Tra le cause di non scrutinabilità vi è il caso in cui il dipendente sia stato sottoposto ad un provvedimento di sospensione cautelare di qualunque genere nel periodo in cui viene effettuato lo scrutinio, ex art. 61, D.P.R. n. 335/82 e art. 95, D.P.R. n. 3/57. Quest’ultima norma prevede però che, una volta decaduta l’efficacia del provvedimento di sospensione cautelare, il dipendente possa essere scrutinato e promosso, anche in soprannumero. PROCEDIMETO PROMOZIONE N ORDINARIA Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato (art. 69 DPR 335/82): Per le promozioni e gli avanzamenti del personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli non direttivi (ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti), lo scrutinio viene operato da tre apposite commissioni, previste dall’art. 69, DPR n. 335/82: le c.d. Commissioni Avanzamento. Le Commissioni avanzamento sono: 1. Commissione Ispettori 2. Commissione Sovrintendenti 3. Commissione Agenti e Assistenti Queste tre Commissioni esprimono il proprio parere sull’avanzamento dei rispettivi ruoli. FATTISPECIE DI SCRUTINIO (RUOLO AGENTI E ASSISTENTI) art. 7 DPR 335/82: Agente Agente scelto Promozione: scrutinio per merito assoluto e ruolo aperto; art. 10 DPR 335/82: Agente scelto Assistente Promozione: scrutinio per merito assoluto e ruolo aperto; art. 12 DPR 335/82: Assistente Assistente Capo Promozione: scrutinio per merito assoluto e ruolo aperto; ASSENZE LEGGITTIME DAL SERVIZIO CONGEDO ORDINARIO: un periodo di assenza dal servizio finalizzato al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (cd ferie). Fondamento giuridico: art. 36 Cost. Principali fonti normative: - art. 36 DPR 3/57 (T.U. Impiegati Civili dello Stato) - - art. 49 DPR 335/82 - - art. 59 DPR 782/85 L’art. 36 DPR 3/57 prevede il diritto del dipendente ad un periodo di congedo ordinario pari ad 1 mese all’anno, da godere in modo continuativo o frammentato. L’art. 49 DPR 335/82 rinvia al disposto della norma del TU dianzi citata, e prevede altresì alcune specifiche disposizioni. L’art. 59 D.P.R. n. 782/85, rubricato “congedo ordinario” sancisce il criterio da osservare nella concessione dei congedi ordinari. CONGEDO ORDINARIO Esso è retribuito, irrinunciabile e rinviabile per eccezionali ragioni di servizio. Il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima, il limite di ¼ della forza effettiva in ruolo ed è determinato come segue: ▪ 30 gg. per i primi tre anni di servizio; ▪ 32 gg. per il personale con meno di 15 anni di servizio; ▪ 37 gg. per il personale con più di 15 anni di servizio ma meno di 25 anni; ▪ 45 gg. per il personale con più di 25 anni di servizio. CONGEDO ORDINARIO Il dipendente, durante il congedo, ha l’obbligo di reperibilità e deve comunicare preventivamente e tempestivamente il recapito ove intende fruire il periodo di congedo (pena configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4 n. 18 DPR 737/1981), in quanto l’Amministrazione, per indifferibili esigenze di servizio può far interrompere la fruizione dello stesso (in tal caso indennità + rimborso spese). Organi competenti alla concessione: A) Capi degli uffici, reparti o istituti per il personale, anche del ruolo dei dirigenti, in servizio presso gli uffici periferici dell’Amministrazione B) Capo Servizio o ufficio equiparato per il personale direttivo in servizio presso il Dipartimento della P.S.; C) Capo della Polizia per i capi degli uffici o reparti centrali o periferici di livello dirigenziale (es. Questori, Dirigenti dei Reparti mobili, Dirigenti dei Compartimenti di Polizia Stradale, Dirigenti delle Zone di Polizia di Frontiera, etc.) CONGEDO STRAORDINARIO Congedo straordinario: forma di astensione giustificata dalla prestazione lavorativa che si aggiunge al normale periodo di congedo ordinario spettante nell’anno ed è legata al verificarsi di particolari situazioni personali o di determinate variazioni dello status giuridico del dipendente. Fonti normative di riferimento: - art. 37 DPR 3/57 (T.U. sugli Impiegati Civili dello Stato); - art. 60 DPR 782/85 (Regolamento di servizio). L’art.37, c. 3, TU 3/57 stabilisce la durata massima del congedo straordinario in 45 gg. E’ possibile distinguere 2 categorie di congedo straordinario: 1. CONGEDO STRAORDINARIO DI DIRITTO 2. CONGEDO STRAORDINARIO DISCREZIONALE CONGEDO STRAORDINARIO DI DIRITTO Il CONGEDO STRAORDINARIO DI DIRITTO deve essere concesso dall’Amministrazione al verificarsi di determinate situazioni o condizioni. Rientrano in tale categoria: i. congedo per matrimonio (15 gg): in questo periodo di congedo devono essere comprese le nozze ii. congedo per sostenere esami: è concesso per sostenere esami presso istituti statali, non presso istituti privati; è applicabile anche all’ipotesi di prove di concorsi pubblici; se la sede in cui si svolge l’esame è lontana da quella di servizio, spetta anche il giorno prima e quello dopo il giorno della prova iii. congedo per cure: è concesso per attendere a cure anche termali del proprio stato di invalidità, se trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio; CONGEDO STRAORDINARIO DI DIRITTO i. congedo per donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo; ii. congedo straordinario per trasferimento: art. 15 del D.P.R. n. 395/95 dipendente trasferito, sia d’ufficio che su domanda, per far fronte alle esigenze connesse al trasloco ed alla sistemazione nel luogo ove si trova la sede di destinazione. La sua durata può variare in relazione ad alcuni parametri, quali l’anzianità di servizio ed il fatto di avere o meno una famiglia a carico. La concessione di tale forma di congedo è subordinata all’effettivo compimento del trasloco; non vale per il caso di prima assegnazione. Tale congedo può essere richiesto anche se il trasferimento avviene all’interno della medesima città. Può essere chiesto al dirigente dell’Ufficio di provenienza o a quello dell’ufficio di destinazione; CONGEDO STRAORDINARIO DI DIRITTO vi. congedo per malattia: viene riconosciuto se la malattia ha durata inferiore a sette giorni, altrimenti si chiede l’aspettativa; vii. congedo straordinario per l’assistenza al bambino portatore di handicap (art. 33, c. 3 legge n. 104/92); viii. congedo per eventi e cause particolari: introdotto dall’art. 4 l. n. 53/00, prevede la concessione di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il 2° grado o di un convivente. CONGEDO STRAORDINARIO DISCREZIONALE CONGEDO STRAORDINARIO FACOLTATIVO O DISCREZIONALE: concesso per motivi non precodificati. Tali motivi vengono valutati, di volta in volta, dall’Amministrazione che può concedere o meno il periodo di congedo richiesto. Tale è il congedo per gravi motivi personali o familiari, il cui apprezzamento è appunto rimesso alla discrezionalità dell’organo competente alla concessione del congedo. Il Dipartimento della P.S. ha fissato dei criteri di massima relativi ai presupposti per la concessione dei congedi straordinari. Tali criteri sono parametri alla stregua dei quali viene valutata la gravità dei motivi prospettati dal dipendente e la conseguente durata del periodo di congedo. Tali criteri sono stati individuati in relazione ad alcune ipotesi ricorrenti quali: - decesso di un prossimo congiunto - - grave pericolo di vita di un prossimo congiunto - - assistenza ai familiari in caso di malattie - - interventi ASPETTATIVE ASPETTATIVA: astensione giustificata e legittima dal servizio per tempi prolungati, quando si sia già fruito del congedo straordinario ovvero al verificarsi di determinate situazioni soggettive. Fonti normative: - art. 66 DPR 3/57 (T.U. sugli impiegati civili dello Stato); - artt. 52 e 53 DPR 335/82; - art. 16 DPR 395/95. E’ possibile distinguere 2 tipi di aspettativa: ordinaria straordinaria o speciale. ASPETTATIVE ORDINARIE 1. aspettativa per servizio militare: a seguito dell’abolizione del servizio di leva obbligatoria tale tipologia di aspettativa non esiste più. 2. aspettativa per infermità: Si ricorre ad essa laddove lo stato di infermità si protragga per periodi più lunghi rispetto a quelli per i quali è possibile fruire del congedo straordinario, oppure quando si è già fruito dell’intero congedo straordinario. Essa può essere fruita anche in alternativa al congedo straordinario per malattia, se quest’ultimo non è stato ancora fruito per intero, ma in tal caso l’aspettativa può essere concessa solo per periodi di assenza continuativa superiori a 7 giorni lavorativi. Competente a 66 concedere l’aspettativa è il Prefetto, sulla base della pratica istruita dal funzionario dell’Ufficio del personale. 3. aspettativa per motivi di famiglia può essere concessa ove ricorrano gravi motivi. Viene richiesta dal dipendente quando non può beneficiare di altri istituti di maggior favore. Non dà diritto ad alcun trattamento economico ed il periodo trascorso non viene riconosciuto ai fini della progressione economica e di carriera. ASPETTATIVE STRAORDINARIE ⚫ Per candidatura ad elezioni politiche o amministrative (art.8 L.121/81) per un periodo di 3 anni dall’accettazione della candidatura. ⚫ Per mandato parlamentare (art.71 D.lgs.29/1993) obbligatoria e non retribuita; ⚫ Per mandato amministrativo (art.53 D.P.R. 335/1982) facoltativa e senza assegno la scelta tra aspettativa e trasferimento spetta al dipendente; ⚫ Per motivi sindacali– non trova più grande applicazione preferito distacco o il permesso sindacale; ⚫ Per passaggio ad altre Amministrazioni (art.8 D.P.R. 339/1982) Può capitare di avere collaboratori che, dichiarati non idonei ai ruoli della Polizia, passano ai ruoli tecnici o civili; Non ha limiti di tempo (perdura per tutto il tempo dell’iter previsto) e consente, per i primi 180 gg., di godere del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità; ⚫ Per ricongiungimento di coniuge all’estero (L.26/1980) No retribuzione né assegno alimentare, non viene computata ai fini dell’anzianità di servizio; ⚫ Aspettativa speciale (art.28 L.668/86) per gli appartenenti che frequentino il corso di formazione per l’accesso alla qualifica superiore. RIPOSO Fonti: ✔ Art. 36 u.c. Cost.: diritto irrinunciabile da parte del lavoratore; ✔ Art.57 D.P.R. 782/1985 (Regolamento di servizio) richiama l’irrinunciabilità; ✔ Art.63 c.5 L.121/1981 Diritto a 1 gg. di riposo settimanale (Non ci si riferisce alla settimana corta). Programmazione del riposo settimanale (Art. 7 c.8 ANQ 2009): La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all’albo dell’Ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Deve indicare, oltre l’orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l’effettuazione dell’orario d’obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale. PERMESSI BREVI PERMESSI BREVI: 54 ore annue e possono essere fruite per una durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero; essi sono in stretta correlazione con il dover svolgere visite specialistiche. art.7 d.p.r. 39/2018: è il permesso di assentarsi per brevi periodi, comunque non superiori a metà dell’orario di servizio, ivi comprese le assenze per espletare visite, esami o terapie. Laddove l’assenza per malattia è determinata da visita specialistica o esami, l’Amministrazione può decidere in che forma supportare questa assenza (= il TU sul pubblico impiego lascia ad ogni Amministrazione la possibilità di scegliere quale istituto giuridico adottare). Pertanto, se si lavora 6 ore giornaliere, il permesso breve può essere di massimo 3 ore;. Il dipendente deve recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo; se la durata del permesso eccede il tempo previsto, il dipendente è posto in c.o.: si ha una sostituzione di istituto. Se non vengono recuperati entro il mese, le ore usufruite verranno decurtate dallo stipendio. RAPPORTO INFORMATIVO Il Rapporto informativo: 1. Principio di annualità (31/01) 2. Concorso nella valutazione di 2 organi 3. Elencazione tassativa dei parametri di giudizio 4.Previsione di più elementi di giudizio per ciascun parametro (in Relazione a funzioni, ruolo e responsabilità 5.Punteggio variabile (per ciascun elemento) da 1 a 3 6. Obbligo della motivazione 7. Partecipazione al procedimento da parte dell’interessato strumento di valutazione per tutto il personale ad eccezione dei dirigenti – prevede la partecipazione dell’interessato (nella compilazione del frontespizio), ma è sostanzialmente caratterizzato da una valutazione rimessa ai superiori (individuati dalla legge) secondo una procedura articolata in più fasi e finalizzata a delineare la personalità del dipendente basandosi su un ampio spettro di parametri utili ad ampliare il più possibile la conoscenza del dipendente. ELEMENTI DEL RAPPORTO INFORMATIVO FRONTESPIZIO: è una presentazione a cura dell’interessato ed è formato dalle prime due pagine delle sei di cui è formato il documento. In particolare, sono indicati: l’anno in valutazione, l’Ufficio di appartenenza al 31/12, i dati anagrafici, la qualifica e l’incarico al 31/12 e altre informazioni facoltative, quali ad esempio la conoscenza delle lingue estere e le competenze informatiche. Il valutato è tenuto a compilare sia le informazioni facoltative che quelle obbligatorie. Se un dipendente si rifiuta di compilare il frontespizio del RI verrà irrogata nei suoi confronti una sanzione disciplinare poiché è un dovere d’ufficio. PARTE 1 DEL RAPORTO INFORMATIVO PARTE I: è una valutazione a cura del compilatore. Questa figura (compilatore) è disciplinata dal d.P.R. 335/1982. Il compilatore, per gli agenti e assistenti, è il funzionario di riferimento; da sovrintendente a commissario capo è il primo dirigente dal quale si dipende direttamente (quello che dirige l’ufficio). La valutazione intende fotografare l’intera personalità del valutato; il punteggio, per ogni voce di giudizio, varia da 1 (insoddisfacente) a 2 (positivo) o 3 (elevato). Non sono ammessi punteggi intermedi. Gli elementi di giudizio variano in base ai ruoli: 15 per gli assistenti e agenti. Tali elementi sono sviluppati in cinque macro aree che riguardano rispettivamente: - COMPETENZA PROFESSIONALE, - CAPACITA’ DI RISOLUZIONE - CAPACITA’ ORGANIZZATIVA, la - QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ SVOLTA - ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO. Il punteggio tiene conto delle eventuali precedenti valutazioni e, infatti, in fondo al prospetto, il compilatore deve giustificare eventuali variazioni di punteggio rispetto al RI precedente, siano esse positive o negative. La motivazione deve essere apposta anche nell’ipotesi in cui il compilatore abbia assegnato al valutato il punteggio massimo. Nelle ipotesi in cui, invece, non venga assegnato un punteggio diverso da quello dell’anno precedente ovvero nel caso in cui il valutato non abbia raggiunto il punteggio massimo, il compilatore non motiva il punteggio assegnato in questa sezione. PARTE 2 DEL RAPPORTO INFORMATIVO la parte II: è il giudizio complessivo a cura dell’organo deputato che chiude il rapporto informativo ( per agenti e assistenti possiamo avere un massimo di 45+2); tale giudizio, per legge, deve essere motivato come ogni atto amministrativo. Il RI, una volta chiuso, viene riconsegnato, con la valutazione e la firma dei vari organi compilatori, all’interessato che ne prenderà visione e apporrà la firma. In questo caso il dipendente può rifiutarsi di firmare; tuttavia il pubblico ufficiale che ha provveduto alla notifica verbalizzerà il rifiuto indicando altresì la data della presa visione. 76 Avverso il RI è ammesso ricorso amministrativo entro 30 giorni dinanzi alla Commissione competente (il Consiglio di Amministrazione per i funzionari e la Commissione per il personale per gli agenti o i sovrintendenti); è altresì ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni. CASI DI NON REDAZIONE E SOSPENSIONE CASI DI NON REDAZIONE: 1.SERVIZIO INFERIORE A 3 MESI 2.CESSATI NEL CORSO DELL’ANNO CASI DI SOSPENSIONE: 1.PERSONALE CHE AL 31 DICEMBRE SI TROVA 2.SOSPESO CAUTELARMENTE DAL SERVIZIO. STATO MATRICOLARE LO STATO MATRICOLARE: raccolta delle informazioni dettagliate che riguardano l’appartenente sotto diversi aspetti, dal momento della costituzione del rapporto di impiego e fino alla sua cessazione. Vi rientrano, ad esempio: le informazioni anagrafiche; lo stato civile; le diverse posizioni legate allo stato giuridico; i titoli di studio; le conoscenze che riguardano, direttamente o indirettamente, il servizio; le progressioni di carriera; l’eventuale frequentazione di corsi di specializzazione all’interno o all’esterno dell’Amministrazione; i provvedimenti che incidono sul carattere economico del rapporto; i trasferimenti per incompatibilità ambientale; le pubblicazioni scientifiche; gli incarichi aggiuntivi attribuiti dalla stessa Amministrazione o da altre; eventuale servizio prestato presso altre amministrazioni, anche di leva, ecc. Sono, dunque, presenti tutte quelle informazioni che caratterizzano la vita professionale di ognuno, anche in negativo: le sanzioni disciplinari, difatti, vanno trascritte, così come le sentenze penali, ma solo se passate in giudicato FOGLIO MATRICOLARE E FASCICOLO PERSONALE FOGLIO MATRICOLARE viene formato, cioè materialmente aperto, nel momento in cui si costituisce il rapporto di impiego e verrà aggiornato nel corso del tempo, fino al momento della cessazione del rapporto. Nel foglio matricolare troviamo trascritti solo gli aspetti di maggior rilievo che riguardano il rapporto personale. FASCICOLO PERSONALE del dipendente confluiscono tutti gli atti in generale, dunque anche notizie che possono non avere rilievo matricolare. ENTI MATRICOLARI Gli enti preposti alla redazione e all’aggiornamento (nello specifico, in gergo si parla di “parifica”) del foglio matricolare sono i cosiddetti ENTI MATRICOLARI, che non sempre coincidono con l’ente di appartenenza del dipendente. Per i ruoli c.d. sub-direttivi (ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti) sono enti matricolari: le Questure, nell’ambito della provincia per tutte quelle articolazioni che insistono sulla medesima. Le questure sono gli enti matricolari con riferimento a tutti quegli appartenenti che prestano servizio in uffici che non sono enti matricolari; i Compartimenti Polfer per tutto il personale che fa servizio all’interno del Compartimento. A partire da luglio, nel momento in cui l’atto ordinativo unico spiegherà i suoi effetti, i Compartimenti POLFER cesseranno di essere enti matricolari; i Reparti mobili; gli Istituti di istruzione per il quadro permanente; l’Autocentro di Milano; lo Stabilimento VECA di Senigallia; il centro nautico di Roma