Diritto Pubblico - Riassunto del Libro PDF

Summary

Questo documento è un riassunto di un libro di diritto pubblico. Copre argomenti come i caratteri fondamentali del fenomeno giuridico, le norme giuridiche e sociali, le fonti del diritto, le forme di stato e le forme di governo. Il documento è adatto per studenti universitari di materie giuridiche.

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Capitolo 1: Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico Il Diritto e la Società Nozione di DIRITTO = norme che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa comunità in un dato momento storico. Questa definizione permette di comprendere lo stretto legame tra norma giuridica e sociale, in quan...

Capitolo 1: Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico Il Diritto e la Società Nozione di DIRITTO = norme che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa comunità in un dato momento storico. Questa definizione permette di comprendere lo stretto legame tra norma giuridica e sociale, in quanto entrambe nascono in contesti di aggregazione umana. Le norme aggregative (sociali e giuridiche) nascono assieme alle città-stato, insieme insomma alle prime forme di convivenza in spazi simili. Norme giuridiche Norme sociali Hanno fini di interesse generale Hanno fini di tipo particolare Possono non essere contenute in Sono regole non scritte particolari atti (ma di norma lo sono) La distinzione non deve però essere a tenuta stagna, storicamente parlando sono numerose le situazioni in cui una norma sociale (religiosa ad esempio) viene talmente assimilata dalla popolazione da diventare giuridica. Le caratteristiche del fenomeno giuridico Quali sono le parole chiave con le quali descriviamo il diritto statale? - Effettività: una legge è tale se viene rispettata e considerata dai cittadini del dato stato. - Certezza: le istituzioni devono garantire strutture apposite e devono dare vita a sanzioni apposite per coloro che non rispettano tali regole. - Relatività: l’importanza della data legge o la data legge stessa possono e devono mutare in base ai cambiamenti che avvengono nel tessuto sociale d’appartenenza. Il contenuto delle Norme Giuridiche Per imporre una data norma nella società bisogna compiere due azioni: 1) Riconoscere gli eventi in cui valutare determinati effetti giuridici 2) Gli effetti giuridici da attribuire: doveri, obblighi, oneri, diritti e interessi I soggetti giuridici Ci chiediamo ora chi sia a “subire” gli effetti giuridici decisi dalle norme: i soggetti giuridici. Essi possono essere persone fisiche, che si dividono tra soggetti giuridici capaci e non capaci (minorenni ad esempio) di agire, con i secondi che hanno un tutore che agisce giuridicamente per loro. Oppure le persone giuridiche, ossia i gruppi di persone fisiche che danno vita, ad esempio, ad aziende ed organizzazioni, nonché organi governativi (lo Stato, ad esempio). Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici Un insieme di regole di diritto sotto lo stesso gruppo sociale è sotto il controllo dell’Ordinamento Giuridico, che ha il compito di produrre le leggi e di garantirne l’applicazione e l’osservanza. Questi si dividono tra generali e particolari: i generali soddisfano il bene comune interessando in maniera omnicomprensiva tutti gli interessi sociali (dallo Stato al Comune), mentre quelli particolari hanno finalità delimitate ad un dato settore della vita sociale. L’ordinamento statale si trova “al di sopra” degli altri, tanto da avere il compito di coordinare non solo i cittadini, ma anche gli altri ordinamenti: questo avviene anche esternamente allo stato mediante la strutturazione di organi internazionali come l’ONU, che è comunque mobilitato e accolto dai singoli stati, che consideriamo unità fondamentale dell’ordinamento. Ordinamenti giuridici di Common Law e Civil Law In Europa esistono tre forme di ordinamento giuridico: - Ordinamenti di Common Law: si basano su regole non contenute in atti normativi scritti, ma basandosi su regole di prassi o sui precedenti. Il pensiero giudice assume quindi un valore particolarmente importante. Il giudice stesso non ha ovviamente carta bianca, ma è soggetto al principio dello Stare Decisis, ossia un’impossibilità di discostarsi dal precedente verdetto riguardante un simile caso. - Ordinamenti di Civil Law: legati alla tradizione europea e al diritto romano, prevedono invece norme inserite per intero all’interno di atti scritti, sia per quelle di tipo costituzionale che per quelle di minore importanza. Il giudice in questo tipo di ordinamento ha quindi il compito di interpretare una regola già scritta in base al caso preso in esame. In entrambi i casi, ha cominciato col tempo a verificarsi un processo di progressivo attenuamento che ha portato i sistemi di Common Law ad usufruire più frequentemente delle regole scritte e viceversa. Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti A seconda del modo in cui si sviluppano le norme, vi sono tre possibili sfumature: - Fonti-Atto: sono le norme che contenute in atti scritti e quindi vengono create o modificate da determinati organi di potere. - Fonti-Fatto: scaturite dal fenomeno ripetuto di origine umana che, data la sua consuetudine, diventa norma a causa del costante ripetersi. - Attività interpretativa del giudice: il giudice utilizza criteri interpretativi per applicare la norma. Questa si somma alle fonti nel momento in cui va applicata al fine di colmare un vuoto delle norme scritte, che darà il via ad un precedente che potrà diventare consuetudine e quindi nuova norma. Ciascuna fonte è dotata di caratteristiche che contribuiscono a metterla al confronto con le altre: - Elemento gerarchico: una scala di valori che permette a dato fatto di sovrastare o meno un fatto precedentemente stabilito (ciò può avvenire solo se il secondo è di uguale o minor valore del primo) - Elemento di Competenza: si fa riferimento per istituire il valore della fonte all’organo che la stabilisce. Ad esempio, uno stato avrà più valore di un consiglio comunale. A questi parametri che utilizziamo per stabilire una scala di valori dobbiamo poi aggiungere il fatto che ogni norma ha una sua validità in relazione allo spazio e al tempo di appartenenza: la norma più recente prevale, a meno che non abbia un minore valore gerarchico o di competenza, su quella passata e, inoltre, la norma ha un valore all’interno di un determinato spazio geografico, circoscritto sulla base dell’autorità che la stabilisce. Uscendo dallo spazio geografico di riferimento ci allontaniamo dallo schema delle fonti interne per introdurci in quello delle fonti esterne, ossia appartenenti a sistemi giuridici differenti da quello di riferimento che, però, può connettersi ad esso mediante la strutturazione di ordinamenti superiori (pensiamo all’ONU). Le fonti di livello costituzionale sono in cima alla gerarchia assieme alle norme internazionali generalmente riconosciute, in quanto la costituzione rappresenta la norma fondamentale e si impone su tutte le altre fonti. Il rafforzamento è rappresentato dalla rigidità costituzionale e la sua vastità argomentative, in quanto essa assume sia aspetti organizzativi sia elementi di legame tra stato e società civile. Subito al di sotto della costituzione troviamo le fonti primarie, sancite direttamente dalla costituzione: - Le leggi formali (che resiste all’abrogazione da parte di atti normativi successivi ma deve sottostare ai principi costiruzionali) - Atti aventi forza di legge, ossia decreti legislativi e decreti legge - Testi Unici - Alcune sentenze della corte costituzionale - All’interno delle regioni, le fonti primarie stabilite sono le leggi regionali - Le fonti UE e le norme internazionali Fonti secondarie sono variabili a seconda della situazione di contesto: - Regolamenti del governo - Regolamenti regionali - Effetti di referendum sul regionale e sul locale Fonti in situazioni di necessità, possono capovolgere le gerarchie (pur dovendo restare sotto, o non interessare, la costituzione): - Bandi militari - Decretazione d’urgenza - Ordinanze di necessità In questo schema, le fonti-fatto si trovano in fondo alla scala gerarchica. Capitolo 2: Forme di Stato e di Governo nella loro Evoluzione Storica Il concetto di Forma di Stato e Forma di Governo - Forma di Stato: indica i diversi modi attraverso i quali si combinano i tre elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e governo. Nell’ambito di questa prospettiva, si distinguono, a sua volta, due diversi profili: il primo attiene al rapporto tra governanti e governati, mentre il secondo riguarda la ripartizione verticale del potere. - Forma di Governo: esse concernono solo uno dei tre elementi essenziali dello Stato: il governo latamente inteso come assetto dei pubblici poteri. In altri termini, mentre le forme di Stato attengono allo studio dello Stato-comunità (o Stato-ordinamento), le forme di governo riguardano soltanto lo Stato-apparato, cioè lo Stato come soggetto (persona giuridica) all’interno dell’ordinamento statale. Elenchiamo di seguito le forme di stato riconosciute: - Lo Stato Patrimoniale: è il primo a definirsi dopo l’impero romano e caratterizza il periodo del medioevo. Pur venendo definita per certi versi un’embrionale forma di stato, manca di alcune sue imprescindibili strutture: questo infatti non ha come fine il bene comune dell’intera popolazione, ma interessa solo i feudatari (proprietari terrieri) e fa sì che il diritto di proprietà ne sia il fondamento. - Lo Stato Assoluto e lo Stato di Polizia: lo stato patrimoniale viene superato grazie al passaggio da economia chiusa ad economia aperta che si attua a partire dal XVI secolo. Lo stato diventa di natura interventista e vuole appunto avere una voce in capitolo in varii ambiti della società, anche quelli controllati da enti, quali la Chiesa nel campo dell’istruzione. Il potere centrale si laicizza ma, allo stesso tempo, assume alcune delle fattezze di una religione. Lo stato di Polizia è una variante dello Stato Assoluto che prevede che gli organi della pubblica amministrazione siano a loro volta soggetti a leggi e tribunali, frammentando di fatto il potere e gerarchizzandolo. - Lo Stato Liberale: Si afferma a partire dal XVIII secolo e la sua nascita è caratterizzata da una serie di elementi specifici quali: economia di tipo industriale sempre più radicata, emersione della borghesia imprenditoriale, negazione delle dottrine razionaliste e dei valori trascendenti. L’azione che lo stato compie per perseguire il bene comune passa dall’essere diretta all’essere qui indiretta: legittimazione dal basso e non interventismo caratterizzano lo stato liberale, assieme all’introduzione di una normativa di base (la Costituzione), l’affermazione del valore della legge come vincolata a tutti i soggetti della collettività. Lo stato liberale ha come effetto collaterale un “abbandono” delle classi in difficoltà che crea una disuguaglianza sempre più evidente tra poveri e ricchi. - Lo Stato Totalitario: la situazione di crisi che seguì la prima guerra mondiale sul suolo europeo portò ad un crollo dello stato liberale sotto il peso della sfiducia del popolo. Lo Stato Totalitario nasce proprio al fine di abbattere l’andamento negativo registrato negli ambienti liberali mediante l’istituzione di un organo supremo attorno al quale viene accentrato il potere, che con il suo carisma controlla non solo i meccanismi economici, ma anche quelli sociali. - Lo Stato Socialista: nasce con la rivoluzione anti-zarista russa, che anziché sfociare nel totalitarismo vede nello stato Liberale una minaccia all’uguaglianza e, per questo motivo, adotta degli atteggiamenti ad esso opposto che si attua mediante l’abolizione delle classi sociali e delle libertà al di fuori di quelle di tipo collettivo. - Lo Stato Sociale: possiamo definire lo Stato Sociale uno Stato Socialista con le stesse intenzioni, ma mezzi meno dirompenti. Questo tipo di stato garantisce a tutti i cittadini di esercitare in egual maniera libertà e diritti civili, cercando di garantire equità anziché uguaglianza formale. - Lo Stato Unitario, Federale e Regionale: si dividono non per il tipo di governo istituito, ma per l’estensione spaziale e il rapporto nei confronti di altre istituzioni unitarie al loro di sopra. (Federale tipo USA, regionale tipo Consiglio Regionale). Elenchiamo di seguito le Forme di Governo riconosciute: - Monarchia Assoluta: si instaura come prima forma di governo della storia, che ha al suo vertice per l’appunto il sovrano in uno stato di tipo assoluto: questi è decretato tale per ragioni storiche o legittimazione divina del potere. - Monarchia Costituzionale: la rivoluzione francese rappresenta la fine dello stato assoluto e la nascita del principio di divisione dei poteri: Locke è il primo a teorizzare la divisione tra sovrano (esecutivo e politica estera) e parlamento (legislativo). Il parlamento è un elemento che permette la dualità e l’equilibrio tra volere regio e volere del popolo, che esso rappresenta. - Governo di tipo parlamentare: a partire dalla seconda metà del XIX secolo, l’equilibrio tra sovrano e parlamento si rompe a completo vantaggio di quest’ultimo → passaggio da sistema dualista a monista. Il governo, per diventare tale, deve avere l’approvazione del parlamento: questo porta le forze politiche a concentrare i propri sforzi sull’aumento di presenza tra le fila parlamentari, anche se, soprattutto in una fase iniziale, resta forte l’autorità sovrana sull’operato del governo. Il capo di stato diventa in maniera sempre più frequente non più il sovrano, ma il presidente della repubblica, che svolge l’incarico di garante neutrale delle regole costituzionali. - Variazioni del governo parlamentare: Governo presidenziale, semi-presidenziale e direttoriale: tipica del territorio statunitense, in questi governi il presidente della repubblica che è contemporaneamente capo di stato e capo di governo (ha quindi il compito di nominare ministri e collaboratori presso il governo), nonché eletto direttamente dal popolo.Il presidente viene ovviamente affiancato da un parlamento che non può essere sciolto dal presidente ha poteri particolari: ha infatti grande potere decisionale e di contestazione degli obbiettivi governativi. Il governo semi-presidenziale (Repubblica tedesca di Weimar) si differenzia da questi perché il presidente può scogliere il parlamento, ma il parlamento deve dare il suo voto di fiducia al governo: prende quindi vita una maggioranza presidenziale (eletto dal popolo) e una maggioranza parlamentare (eletto dal popolo) che, non sempre, coincidono. Il governo direttoriale ha invece come obbiettivo quello di stabilire un governo particolarmente duraturo (in Svizzera ad esempio 4 anni) eletto da un’assemblea federale. - Governo Dittatoriale: così come accade per la forma di stato, anche la forma di governo subisce delle modifiche dovute alla sfiducia nelle forme liberali. Il capo di governo del sistema dittatoriale è il centro attorno al quale gravita lo stato nella sua interezza: assorbe, tra gli altri poteri, anche quello parlamentare, in quanto manca la necessità di fiducia da parte di questo. Il dialogo non è più governo-parlamento ma capo del governo-partito-popolo. - Governo degli stati socialisti: ogni stato di regime socialista ha caratteristiche tra di loro assai differenti, quindi ci limitiamo a descrivere le caratteristiche base di uno stato socialista pre-anni ‘60. Essa consisteva in autonomie locali fortemente autorizzate e nell’istituzione di assemblee (i soviet) di tipo elettivo, la più importante di questa “Soviet Supremo” aveva praticamente il ruolo del parlamento. L’altro organo di rilevanza (il governo presieduto dal capo di stato) era il Presidium, controllato e gestito dalla “guida scelta” del partito unico: tra Soviet Supremo e Presidium si instaura quindi un rapporto di duale fiducia. Capitolo 3: Lo Stato Costituzionale La fonte atto costituzionale nasce con la Carta dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (Francia; 1789) e definisce questa come un’attestazione di divisione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) e una forma di disciplina dei rapporti tra stato e società. La costituzione viene considerata di base una raccolta di normative imprescindibili attorno alle quali la società si appoggia e si evolve: questa volontà di istituire delle leggi “portanti” è in verità presente fin dall’antichità, ma mai come adesso viene definita così chiaramente nelle sue caratteristiche. I vari tipi di Costituzione - Rispetto al modo in cui nasce: 1) Votata: concordata da appositi organi eletti 2) Concessa: stabilita e approvata da un sovrano - Rispetto a come vengono selezionati i principi: 1) Scritta: principi nati scritti 2) Consuetudinaria: principi entrati a far parte della vita quotidiana per abitudine - In base alla struttura 1) Breve: principi > regole 2) Lunga: regole < principi - In base alla collocazione nel sistema delle fonti: 1) Flessibile: è adattabile e non ha un meccanismo alla base che ne assicuri la supremazia sulle altre fonti 2) Rigida: la sua modifica è possibile solo mediante procedimenti speciali e d’urgenza - In base al contenuto: 1) Procedurale: regola l’esercizio dei poteri pubblici e le fonti di produzione dei diritti 2) Programmatica: prevede disposizioni che possono orientare e cambiare la struttura dei poteri pubblici in base alle necessità - I principi, in base all’effettività: 1) Formale: l’insieme di disposizioni contenute nel testo costituzionale 2) Vigente: la parte della costituzione formale operativa e coerente col periodo storico corrente 3) Materiale: il risultato delle convenzioni sociali e istituzionali condivise in un dato periodo storico In grassetto i tratti che sono tipici delle costituzioni contemporanee. Principi costituzionali ed espansione della tutela internazionale dei diritti A partire dal secondo dopoguerra le costituzioni assumono sempre di più un approccio interstatale: a tale proposito, prendiamo come esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino, proclamata come testo fondatore dell’ONU nel 1948, dalla quale poi è nata una convenzione internazionale per il riconoscimento dei diritti dell’uomo. Allo stesso modo, riconosciamo una simile struttura nella nascita dell’UE, una forma inedita di cooperazione sovranazionale che riguarda l’area economica, politica e sociale europea, dividendosi in particolare tra l’istituzione del parlamento europeo e la corte di giustizia europea per la tutela dei diritti fondamentali. Capitolo 4: Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana - Fase 1: Statuto Albertino (1848) Si tratta di uno statuto concesso da re Carlo Alberto che diviene costituzione del regno d’Italia nel 1861. Questa viene riconosciuta come una costituzione ispirata a quelle francesi, ma più moderata: sebbene questa porti alla nascita, sulla carta, di un potere duale interessato da parlamento e re, è il secondo a primeggiare, che condivide con il parlamento i poteri di quest’ultimo e resta fedelmente prima carica dello stato. All’interno dello statuto sono presenti 9 embrionali articoli relativi alle libertà della cittadinanza, che fanno riferimento alle libertà più sentite dalla classe dominante (come quella di proprietà). La costituzione è inoltre di tipo Flessibile, quindi diversa per struttura da quelle più moderne. - Fase 2: Il passaggio da Monarchia Costituzionale e Monarchia Parlamentare Il secondo dopoguerra porta i governi a necessitare non più dell’approvazione del re, ma di quella parlamentare: il centro gravitazionale inizia quindi a pendere verso questa seconda istituzione in maniera sempre più netta, con il sovrano che, pur rimanendo il capo formale del governo, aveva un ruolo sempre più rappresentativo delle volontà della maggioranza parlamentare. A questo ridimensionamento del potere regio va sommato il nuovo assetto del presidente del consiglio dei ministri: questa figura assume sotto Zanardelli il ruolo di ministro “superiore” agli altri eletti dal re e, in secondo luogo, l’assunzione di poteri unicamente riservati a tale figura, come ad esempio la selezione dei senatori. - Fase 3: La legislazione dal criterio censitario al suffragio universale maschile Il carattere rappresentativo della camera era ovviamente limitato a coloro che potevano votare: in una prima fase, infatti, il voto dei partecipanti alla camera era di tipo strettamente censitario e riservato ad un’élite. Nel 1877 il diritto di voto viene esteso ai cittadini di sesso maschile maggiorenni e con percorso scolastico completato; per poi passare al suffragio universale maschile nel 1919, al netto di aver raggiunto i 18 anni. A determinare questa svolta furono la consapevolezza del popolo che il precedente tipo di governo ne limitasse libertà e sviluppo, portando ad una nascita di numerosi partiti politici di massa che coinvolgevano ogni fascia della popolazione in quella vita politica fino ad ora destinata solo ad una cerchia ristretta. - Fase 4: l’assetto di uno stato accentrato (e la bocciatura dell’ipotesi regionalista) L’Italia, da prima dell’Unità, nasce con intenti di accentramento di potere: un documento che testimonia questa volontà è certamente la Legge di Unificazione Amministrativa del Regno (1865), che frena le ipotesi di nascita di organi regionali indipendenti. Con la nascita di nuovi organi che permettono al cittadino di rispondere ad eventuali illegittimità commesse dall’amministrazione, a partire dal 1888 i poteri locali iniziano ad assumere maggiore potere: fondamentale è il passaggio del ruolo di sindaco da nominato ad eletto. Accanto a questi nascono aziende ed enti pubblici ma con indipendenza nella gestione delle finanze, che si sommano ad un moltiplicarsi degli organi amministrativi locali, che contribuiscono ad un irrobustimento del potere centrale. - Fase 5: diritti di libertà e rapporto stato-chiesa - I diritti di libertà nascono e hanno forma piuttosto embrionale nello statuto albertino che, nel corso degli anni, si fanno sempre più severe, specialmente nella repressione di reati e comportamenti ritenuti antisociali. La perplessità dei cittadini sfocia in una serie di proteste che portano ad una nuova consapevolezza per lo stato: non basta essere severi, bisogna venire incontro alle fasce di popolazione più socialmente in difficoltà. Questo “ammorbidimento” si intravede con il riconoscimento del ruolo dei sindacati. - Una speciale parentesi va in tal senso riservata all’autorità religiosa, con uno statuto albertino che operò contro alla laicità a favore del cattolicesimo “di stato” e una (sulla carta) tolleranza dei credi. Ciò era frutto di un vero e proprio conflitto tra la classe politica liberale e l’autorità pontificia. - Fase 6: le caratteristiche del regime fascista L’indebolimento parlamentare, mediante una maggiore presa di potere del governo, è il frutto del periodo della prima guerra mondiale. Questo governo “diviso” non riesce a garantire alla cittadinanza la sicurezza ricercata: la confusione causata dalla situazione sovietica e dalla diffusione del nazionalismo è grave, e prende forma mediante scioperi e proteste. In seguito alla marcia su Roma del 1922, è tra il 1925 e 26 che assistiamo alla nascita di un nuovo assetto governativo: questo rappresenta il punto fondamentale di rottura con la precedente costituzione. - Legge Acerbo: legge elettorale a sistema maggioritario del 1923 - Leggi fascistissime (1926) decadimento dei deputati non fascisti e dei partiti non fascisti È un esempio di come il fascismo punti fin da subito alla costruzione di un governo che escluda gli altri partiti, come dimostra anche l’uccisione del socialista Matteotti: è la fine del dissenso politico. Vi sono cambiamenti anche nella Forma di Governo: nel 1925 viene meno l’istituzione del voto di fiducia parlamentare, uno degli ultimi appigli di questo organo in decadimento.; inoltre, il re viene subordinato al capo di governo (Mussolini), figura che ottiene un accentramento dei poteri assoluto che elegge i senatori, mette al bando i sindacati (viene meno il potere rappresentativo degli elettori) e elegge i ministri (potere rappresentativo regio) e istituisce il Gran Consiglio del Fascismo, che sostituisce nelle funzioni il parlamento, ma resta sotto controllo del Duce. Con l’ascesa del regime fascista assistiamo alla fine delle libertà e dei diritti politici che si erano debolmente ottenuti negli anni precedenti: la polizia di stato limita di fatto le libertà personali, come dimostrano i divieti di associazione, la religione di stato e le leggi razziali. - Fase 7: la Caduta del Fascismo L’insuccesso bellico di Mussolini porta alla ripresa del potere da parte del re e alla soppressione degli organi statali prettamente fascisti: a questo, in seguito alla liberazione, segue un forte bisogno di distacco non solo dall’identità fascista, ma anche da quella regia, vengono infatti richieste le dimissioni di Vittorio Emanuele III, che porta ad un progressivo cambiamento del governo italiano, passando per la prima nuova costituzione (1944) fino alla nascita della Repubblica con il referendum del 2 giugno del 1946, che dà vita anche all’assemblea costituente. La costituzione verrà presentata ed entrerà in vigore nel gennaio 1947. - Fase 8: Caratteristiche fondamentali della costituzione repubblicana - Principio di sovranità popolare (articolo 1) - Organi costituzionali: parlamento, presidente della repubblica, governo e corte costituzionale (articolo 54 in poi) - Costituzione di tipo lungo e rigido - Art. 11 per i valori comunitari: l’Italia ripudia la guerra - Ampio elenco di libertà garantite: pluralismo linguistico, religioso e sociale (articoli 4 6 8 10) - Superamento dello stato liberale a favore dello stato sociale (articolo 3) - Costituzione con ruolo nell’economia: libertà sindacale e diritto di sciopero (articoli 39 e 40) - Autonomia regionale e locale - Autonomia magistratura Capitolo 6: Il Corpo Elettorale L’articolo 1 rammenta l’importanza della sovranità popolare, tratto distintivo della nuova Costituzione italiana: ad essere rappresentato dagli organi costituzionali è il corpo elettorale, ossia il “popolo attivo” (i cittadini che hanno diritto di voto). La cittadinanza rappresenta uno status che elargisce diritti e doveri precisi. La cittadinanza può essere acquisita mediante diversi regolamenti: - Ius Sanguinis: se sono figlio di uno o due italiani, anche adottivo, a prescindere dal mio luogo di nascita - Iure Soli: nato in Italia ma con genitori non italiani - Non attivo in Italia lo Ius Soli, che permette quanto visto nello Iure ma aggiunge la possibilità di entrare in possesso di cittadinanza italiana se figli di un detentore di permesso di soggiorno permanente - Se sposato/a con italiano, due anni dopo il matrimonio se residente in Italia, tre se non residente - Cancellazione della cittadinanza in caso di rinuncia o incompatibilità - Revoca della cittadinanza come atto punitivo a partire dal 2018 Coloro che hanno cittadinanza italiana o di paese dell’unione europea sono automaticamente cittadini europei. Funzioni del corpo elettorale Il corpo elettorale può nominare dei suoi rappresentanti attraverso le elezioni: - Parlamento nazionale - Parlamento europeo - Consiglio regionale - Consiglio Comunale Il popolo può inoltre esercitare la sovranità mediante petizioni e referendum. Le caratteristiche del voto Il voto viene illustrato nei suoi principi nell’articolo 48 della Costituzione. - Il voto è personale e non delegabile - Uguaglianza: tutti i soggetti elettorali hanno stesso peso - Libertà e segretezza - Dovere civico, ma non obbligo La capacità elettorale Requisiti di voto si dividono tra positivi e negativi: - positivi: maggiore età e cittadinanza - negativi: incapacità civile, indegnità morale Voto dei cittadini comunitari e degli immigrati residenti: A partire dal 1998 si inizia a distaccare il concetto di diritto di voto da quello di cittadinanza, per avvicinarsi a quello di residenza: ciò avviene a livello Europeo, ove viene presa in considerazione l’idea di allargare tale diritto a coloro che dispongono di un determinato tipo di permesso di soggiorno. Ciò, a livello italiano, si applica a livello regionale. I cittadini residenti all’estero possono, a partire dal 2000, votare nel corso delle elezioni parlamentari nazionali: il voto avviene per corrispondenza e tali cittadini sono inseriti in speciali liste. Ci sono dei casi in cui non si può essere eletti (ineleggibilità) o si è incompatibili con la candidatura (incompatibilità) a livello parlamentare: - Ineleggibile: se ha un ruolo nella cittadinanza con il quale può condizionare il voto; se ha violato le norme di spesa nel corso della campagna elettorale; se ha rapporti di ordine economico con lo stato. - Incompatibilità: dovuta all’impossibilità di svolgere più esercizi di funzioni in contemporanea. A livello regionale, invece, si definisce ineleggibile un soggetto che gestisce un tipo di attività che può condizionare il voto o, se presidente di giunta, se ha completato il secondo mandato. I dettami di incompatiblità sono invece i medesimi parlamentari. I casi di non candidabilità, invece, riguardano coloro che sono stati giudicati per gravi delitti o con condanna definitiva per reato colposo per pena non inferiore ai due anni, con un occhio di riguardo verso le situazioni di stampo mafioso o associazione a delinquere. Generalità dei sistemi elettorali Il sistema elettorale è l’insieme di regole che descrive l’assegnazione dei seggi posti in palio nella consultazione elettorale. Conosciamo due tipi di sistema elettorale: - Maggioritario: maggiori seggi vengono assegnati ai partiti che ottengono maggiori voti. Questi si dividono tra majority (si guarda alla metà +1 della totalità dei voti espressi; questo sistema in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si avvale del ballottaggio) e plurality (si tiene conto del numero superiore di voti ottenuto rispetto agli altri). - Proporzionale: quasi tutti i partiti che partecipano ottengono dei seggi in proporzione al numero di voti ottenuto. Le proporzioni vengono applicate in base all’assunzione di 3 possibili tipologie di calcolo: il metodo d’Hondt, che divide il numero di voti per quozienti pari; il metodo Sinte-Lague, che divide per quozienti dispari, e il metodo del quoziente, che divide il numero di voti per il numero di seggi disponibili. Vige in Italia, in quanto stato interessato da un ampio numero di partiti. I collegi elettorali sono le circoscrizioni elettorali in cui viene suddivisa la cittadinanza nazionale. Si tende ad istituire un collegio per ogni seggio. La nuova legge elettorale (attuale) per camera e senato Legge 165/2017: introduce modello omogeneo per camera dei deputati e senato. 1) Avvio della procedura elettorale Territorio diviso in 28 circoscrizioni per la Camera e 20 per il Senato. Ognuna è divisa tra collegi nominali e plurinominali (insieme di nomi piccoli). Ogni lista deve essere sottoscritta da 1500 elettori, di presentare un programma e un capo. La lista deve inoltre presentare candidati in ⅔ dei collegi plurinominali e in tutti i collegi uninominali. Ogni candidato può essere in massimo 5 collegi plurinominali e un collegio uninominale: per quota paritaria, però, deve esserci un equilibrio attorno al 40%-60% di rappresentanza tra i due sessi in ogni collegio. 2) Assegnazione dei seggi Nei collegi uninominali vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti nei singoli collegi. Nei collegi plurinominali la situazione è più complessa: vengono inclusi solo i facenti parte di liste con almeno il 3% dei voti totali, si procede poi con il calcolo del quoziente elettorale con la divisione della cifra elettorale di ogni lista per il numero di seggi da assegnare a livello nazionale per la camera e a livello regionale per il senato. 3) Voto degli italiani all’estero I candidati che si candidano per collegi esteri non possono candidarsi per collegi interni alla nazione. Sistema proporzionale a scrutinio di lista a due turni con assegnazione di un premio di maggioranza basato sulla presenza di un 40% dei voti nei seggi, con possibilità di secondo turno di votazioni tra le due liste più votate al fine di stabilire il premio di 340 seggi. Si prevede inoltre che partecipino ai seggi solo le liste con almeno il 3% dei voti totali. Il sistema elettorale per i consigli regionali Nel 1999 l’articolo 122 della costituzione ha subito delle variazioni per quanto concerne le autonomie regionali: il presidente di giunta viene infatti eletto per suffragio universale diretto, e non dagli eletti della giunta. In generale, sia le regioni a statuto ordinario che quelle a statuto speciale sono dotate di proprie leggi elettorali, sempre nel rispetto delle norme di tempistica (non sopra i 90 giorni) e la formazione di maggioranze stabili che non annullino le minoranze. Il sistema elettorale per consigli minori (comunali, provinciali) - Comuni sotto i 15’000 abitanti: risulta sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa) e la sua lista ottiene ⅔ dei seggi, con presenza dell’opposizione stabilita tramite il metodo d’Hondt - Comuni oltre i 15’000 abitanti: l’elettore può votare un sindaco e il rappresentante di un’altra lista per il consiglio comunale. La lista del sindaco ottiene il 60% dei seggi, mentre solo le liste con almeno il 3% dei voti possono spartirsi i seggi rimanenti tramite metodo d’Hondt. Ogni consiglio dura 5 anni e ogni sindaco può avere massimo 2 mandati. - Province e città metropolitane: a partire dal 2011 il quadro elettivo muta notevolmente rispetto ai piccoli comuni. Il presidente di provincia è un sindaco eletto dai sindaci della provincia, e anche il consiglio provinciale viene eletto tramite questo sistema, con gli eletti che sono coloro che hanno ricevuto il più alto numero di voti. Nelle città metropolitane il sindaco è il sindaco del comune capoluogo, con il consiglio che invece viene eletto dai sindaci e dai consiglieri della metropoli, con un sistema analogo a quello provinciale. Il sistema elettorale del parlamento europeo A partire dal 1979 è un organo ad elezione diretta da parte del corpo elettorale dei singoli stati membri. L’Italia viene divisa in 5 zone dotate di liste diverse e sale al parlamento europeo solo l’elettorato che supera il 4% dei voti nazionali. Il contenzioso elettorale Controversie che possono nascere nel momento in cui si presume che un candidato o una lista abbiamo commesso un’irregolarità: valutare queste accuse è compito della Giunta delle elezioni. In Italia si discute della mancanza di un attento controllo precedente alle elezioni, dato che il parlamento non ha ancora preso in esame. Le irregolarità interessano incompatibilità precedenti o l’aggiramento di regolamenti in corso di campagna elettorale. Gli esercizi di sovranità popolare Il popolo, oltre al diritto di voto, esprime la sua sovranità mediante altri sistemi: - La Petizione: il metodo che hanno i cittadini per rivolgersi alle camere al fine di chiedere provvedimenti in campo legislativo o per esprimere comuni necessità. - L’iniziativa legislativa popolare: si richiede l’approvazione di uno specifico provvedimento legislativo al raggiungimento di 50’000 approvazioni: la costituzione garantisce la presa in considerazione delle rispettive camere ma non sottintende alcuna forma di approvazione. Esistono poi diverse forme di Referendum, ossia di votazioni rivolte al popolo volte ad apportare dei cambiamenti in campo legislativo o costituzionale: - Referendum abrogativo di legge statale: sottopone il popolo di fronte all’annullamento totale o parziale di una legge in vigore, ad eccezione di quelle di bilancio, di amnistia, di trattati internazionali e di indulto. Per passare in referendum, una proposta deve essere approvata da una serie di organi: l’ufficio dei referendum presso la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e solo poi essere approvata dal Presidente della Repubblica con emanazione del referendum tra il 15 aprile e il 15 giugno. I risultati devono poi essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni in caso di approvata abrogazione e il prima possibile in caso di mancata abrogazione, in questo secondo caso, l’abrogazione non potrà passare in referendum per 5 anni. - Referendum di procedimento di revisione costituzionale Questi ha come oggetto una delibera parlamentare ancora non produttiva e ha come scopo quello di confermare un cambiamento costituzionale. L’unica differenza preliminare con l’abrogativo di legge statale riguarda la non necessaria accettazione da parte della corte costituzionale. - Referendum che riguardano la struttura di una regione (creazione di nuove regioni, fusione, passaggio di comuni e province da una all’altra) Si tratta di operazioni molto complesse che portano alla necessità di nascita di vere e proprie leggi costituzionali (nel caso di unione o nascita di regioni): per presentare la proposta, bisogna fare sì che tale azione sia negli interessi di ⅔ della popolazione del territorio interessato. Nel caso di cambio di regione per una città, si procede con l’approvazione di una legge della repubblica. - Referendum a livello regionale Per l’approvazione di statuti regionali. - Referendum per l’istituzione di nuovi comuni o la modifica di circoscrizioni comunali Referendum a livello regionale che possono essere adottati con legge regionale: nel caso in cui una frazione volesse lasciare un comune, il voto spetterebbe sia agli abitanti della frazione che agli abitanti delle altre frazioni che non hanno intenzione di distaccarsi dal comune, come stabilito dalla corte costituzionale nell’ambito di definizione delle popolazioni interessate. - Referendum a livello comunale o provinciale Non stabilito direttamente dalla costituzione, ma stabiliti dai singoli consigli comunali mediante sondaggi d’opinione. - Referendum di indirizzo Nato su iniziativa europea nel 1989, per esprimersi sulla realizzazione o meno di un progetto politico a livello internazionale. Il sistema non è ancora stato introdotto stabilmente a livello nazionale. Capitolo 7: Il Parlamento La struttura del parlamento Il parlamento attuale, così come quello pre-fascista, è di tipo bicamerale: abbiamo da una parte il Senato, 200 persone elette a suffragio universale diretto; e la Camera dei Deputati, di 400 deputati eletti sempre a suffragio universale diretto. Le due camere sono paritarie, quindi svolgono in egual grado, seppur separatamente, le stesse funzioni. A determinare il ruolo delle due camere è sia la costituzione che il regolamento parlamentare, uno per ciascuna camera, che viene deciso dalla maggioranza assoluta degli stessi membri: questo ha come scopo principale quello di garantire un ruolo anche alle minoranze nella camera, in quanto negli altri frangenti si richiede maggioranza relativa. Questi regolamenti hanno inoltre la peculiarità di non essere soggetti ad organi esterni alle camere di appartenenza, elemento che genera ancora confusione se posto in confronto con la corte costituzionale. Entrambe le camere, una volta insediatesi, devono dare luogo a delle elezioni interne: - Il Presidente deve essere eletto a scrutinio segreto con i ⅔ dei voti, per evitare un legame stretto con una sola presenza parlamentare, in quanto il presidente ha ruolo imparziale di rappresentanza verso l’esterno della camera, oltre alla redazione del calendario dei lavori parlamentari e al dovere di far rispettare il regolamento parlamentare - I Gruppi Parlamentari rappresentano i diversi movimenti politici presenti nelle camere che riescano a raccogliere a sé almeno 20 elementi, al fine di evitare eccessiva parcellizzazione: coloro che non entrano in gruppi specifici, hanno infatti l’obbligo di entrare in un gruppo parlamentare di tipo misto. Ogni gruppo ha un suo ruolo nella strutturazione del calendario, nelle linee di condotta da tenere e designa i suoi rappresentanti. Di questi gruppi viene discusso il fenomeno della “mobilità parlamentare” in quanto un singolo membro può distaccarsi dalla disciplina di un gruppo e cambiarlo senza incorrere in conseguenze. Questo fenomeno ha portato all’immissione di nuovi paletti per la creazione di un gruppo: non solo limiti numerici, ma anche omogeneità della linea politica. - Giunte, gruppi ristretti che hanno il compito di regolare i delicati compiti del senato e che devono essere rappresentate dal più alto numero possibile di linee politiche. Ve ne è una per il regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni e per le immunità parlamentari. - Le Commissioni Parlamentari si dividono in permanenti e temporanee che hanno il compito di attuare piani temporanei (nel secondo caso) o di mettere a disposizione le proprie competenze come dei ministri interni alle camere (nel primo caso). Negli ultimi anni ha preso piede la creazioni di Commissioni Bicamerali, che coinvolgono quindi sia senatori che deputati, sempre nel rispetto delle regole di proporzionalità tre i diversi ideali politici da rappresentare. - Gli Apparati Burocratici delle Camere sono organi specializzati la cui importanza nel tempo è drasticamente aumentata: si occupano della burocrazia parlamentare e di supporto (per garantire alle camere un’adeguata conoscenza delle questioni da affrontare) sono mobilitati dal Segretario Generale. Le camere parlamentari godono di autonomia finanziaria e contabile che non viene presa in considerazione dalla Corte dei Conti in sede di bilancio, al fine di garantirne la completa autonomia. I parlamentari hanno inoltre il dovere di garantire immunità della sede, decidendo chi far entrare nelle camere grazie al supporto dei militari. Le camere, infine, sono sottratte all’apparato giudiziario comune e godono invece del principio di giustizia domestica: tutti questi aspetti sono criticati, ma la corte costituzionale non è mai intervenuta in maniera netta al riguardo, garantendo tale indipendenza su più fronti. Quali sono i diritti e i doveri che identificano lo status di un parlamentare? - Insindacabilità dei voti e delle opinioni - Improcedibilità (non può essere sottoposto a procedimento penale senza il benestare della camera di appartenenza) → nel 1993 viene tolto questo elemento - Indennità stabilita da un’apposita legge sulla base dell’importo dei magistrati in massimale, oltre a rimborsi spese. Nello statuto albertino, il parlamentare non aveva diritto a stipendio. Un parlamentare perde lo status in caso di incompatibilità o assunta incandidabilità. Le Camere parlamentari funzionano sulla base di una serie di principi di base: - Durata della carica pari a 5 anni - Le convocazioni del parlamento, ad eccezione della prima obbligatoria, avvengono per volere del presidente della repubblica, del Presidente dell’assemblea o per il volere di ⅓ dei parlamentari. Una seduta valida richiede la presenza di almeno metà dei parlamentari. - Per le deliberazioni da votare in sede di convocazione, è prevista la presenza della metà dei parlamentari + 1, con gli astenuti che vengono ritenuti non presenti. Le votazioni possono essere palesi o segrete in base al tipo di decisione che si va a votare, nella maggior parte dei casi si attua il voto palese ma si può richiedere quello segreto, ad eccezione della legge di bilancio. - Le discussioni parlamentari sono dirette dal presidente e rese pubbliche Le funzioni del parlamento La costituzione repubblicana ha fatto sì che il parlamento non fosse più l’unico organo legislativo, quanto più l’organo che detta i parametri fondamentali in campo economico e sociale che verranno poi riadattati dagli organi regionali. Inoltre, la nuova costituzione pone la legge parlamentare al di sotto di essa, al contrario di casi precedenti ove questa era il massimo esempio di dettame. Ultimo confronto va fatto tra la legge parlamentare e il sistema politico internazionale: l’adattamento automatico alle norme di diritto internazionale è garantito dalla costituzione. Vediamo ora le fasi di procedimento legislativo che portano all’approvazione ed entrata in vigore di una legge: 1) Iniziativa: la fase in cui determinati soggetti (Governo, gruppi di membri del Parlamento, gruppi di almeno 50’000 elettori, Consigli Regionali, CNEL → consiglio nazionale di economia e lavoro, comuni) possono presentare proposte di legge al parlamento 2) Fase di esame, discussione e votazione: che si divide tra procedura normale, abbreviata e speciale. - La procedura normale parte con la proposta alla commissione permanente competente, poi all’assemblea (con un testo rivisto dalla commissione), che vota i singoli articoli e poi l’intero testo. - La procedura abbreviata prevede che vengano dimezzati i tempi di riflessione dei due organi - La procedura speciale la commissione competente ha il compito di revisione e anche quello di approvazione. 3) Fase di promulgazione e pubblicazione: la promulgazione deve avvenire a 30 giorni dall’approvazione e redatta dal Presidente della Repubblica, per poi essere pubblicata entro 30 giorni dalla promulgazione (periodo di “vacatio legis”). La procedura cambia in caso di conversione dei decreti legge, con tempi più stringenti. Leggi di indirizzo-controllo del parlamento nei confronti del governo - Legge di approvazione del bilancio preventivo annuale: è un documento che racchiude le spese e le entrate che lo stato prevede di predisporre per l’anno successivo. Questa legge è un vincolo per il governo, perché vi si deve attenere in fase di spesa. Viene preceduta dalle manovre di bilancio. - La legge di stabilità: in accordo con l’unione europea, stabilisce l’andamento dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, senza obbligo di equilibrio ma con indebitamento che deve essere approvato dalla camera. In seguito alla promulgazione di tale legge, viene stabilito un ufficio parlamentare del bilancio specializzato. - DEF (documento di economia e finanza): contiene un programma governativo che deve essere approvato dalla camera composto da tre sezioni. Il programma di stabilità secondo le norme UE, le previsioni tendenziali (la situazione pre-documento) e lo schema del programma nazionale di riforma). - La Legge di Bilancio Annuale: presentata ad ottobre al governo per la camera, contiene i flussi in entrata e in uscita che si ritiene si verifichino effettivamente nel corso dell’anno successivo. - Leggi di manovra di finanza pubblica - Rendiconto generale: atto di controllo delle regolarità di spesa da presentare entro giugno dell’anno successivo al periodo preso in considerazione. - Legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali: il parlamento ha il compito di approvare i trattati internazionali di natura politica, la modificazione di leggi o le finanze: l’approvazione non è obbligatoria, e infatti il parlamento appare in posizione svantaggiata rispetto al governo, ma può proporre modifiche o dimostrare assenso/dissenso. Funzione di revisione costituzionale La rigidità della costituzione permette il suo essere “scalfita” solo da determinate procedure messe in atto dai maggiori organi di governo, tra cui il Parlamento. L’articolo 138 disegna le leggi di revisione costituzionale, che si compone di due fasi: la prima è detta fase necessaria, ove vengono richieste due deliberazioni con maggioranza prima semplice e poi assoluta a ciascuna camera. In caso di approvazione inferiore ai ⅔ dei voti totali, si passa alla seconda fase, detta eventuale, altrimenti si passa la palla direttamente al Presidente della Repubblica che procede con la revisione. In caso di passaggio alla fase eventuale, viene indetto un referendum. Le modifiche della repubblica non sono illimitate: non può infatti essere modificata la natura repubblicana dello stato. Questo è, di fatto, l’unico limite alla revisione costituzionale, assieme a quello implicito che prevede la sola approvazione delle camere senza il coinvolgimento (in fase necessaria) né del corpo elettorale né degli altri organi. Funzione di indirizzo-controllo sulla pubblica amministrazione governativa - Mozione di fiducia: una volta decretato il Presidente della Repubblica, il nuovo governo deve ricevere l’approvazione delle camere per venire stanziato. - Interrogazioni e Interpellanze: per riprendere comportamente mal graditi da parte del governo. Le interrogazioni per avere notizie circa un determinato fatto che si desidera approfondire, le Interpellanze invece sono verifiche più approfondite che richiedono spiegazioni, ma anche motivazioni e preconcetti dietro eventuali decisioni da chiarire. - Inchieste: come le precedenti, è di carattere inizialmente conoscitivo ma, a differenza loro, prosegue poi con la ricerca di una responsabilità di natura politica nelle azioni compiute e prese in esame. Le commissioni di inchiesta sono gruppi che possono crearsi all’interno della camera senza necessità di maggioranza, che godono di autorità giudiziaria al fine di indagare sull’operato governativo. - Mozioni, Risoluzioni e Ordini del Giorno: azioni non di informazione, quanto più con lo scopo di indirizzare il governo. La mozione è un vincolo che, se approvato, va rispettato dal governo per quanto riguarda un’azione da esso compiuta. La Risoluzione, applicabile anche dal singolo parlamentare, invece, è una proposta di cambiamento di atteggiamento del governo di fronte all’osservazione di un’azione incerta. Il sistema di opposizione più comune è però quello dell’ordine del giorno, che è un atto di indirizzamento nei confronti di una legge o di una mozione. - Mozione di sfiducia: Pone ufficialmente fine alla fiducia tra governo e maggioranza parlamentare, che deve essere votata internamente al parlamento e motivata: una mozione di sfiducia può costringere il governo alle dimissioni, se il parlamento non approva la successiva “questione di fiducia”, che consiste nel cambiamento di una specifica azione discussa dal parlamento. Le funzioni del parlamento in seduta comune - Elezione del presidente della repubblica - Elezione di 5 dei 10 giudici della corte costituzionale - Elezione dei 10 membri del CSM - Nomina dei giudici aggregati alla corte costituzionale in sede penale - Messa in atto di possibili accuse a danno del presidente della repubblica Rapporti con le altre istituzioni - Con l’UE: partecipa al processo di formazione delle normative esplicando i comportamenti previsti da parte del governo al fronte delle problematiche messe in mostra, oltre ad avere possibilità non solo di consultazione, ma anche di obiezione nei confronti di determinate proposte dell’UE (mediante il dialogo politico o l’abrogazione e/o modifica tramite la legge europea). Il parlamento inoltre attua la legge comunitaria a cadenza annuale per aggiornare le direttive per il governo e la regioni proposte dall’UE. - Con la Corte Costituzionale: se la corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità di una legge, il parlamento ha il compito di colmare le lacune evidenziate. - Con le Regioni: si istituisce, data l’assenza di un organo di rappresentazione delle autonomie locali all’interno delle camere parlamentari, una commissione bicamerale per le questioni regionali. Questa permette ai rappresentanti regionali di partecipare alle sedute della stessa nell’ambito di specifici provvedimenti. L’accesso e la comunicazione tra camere e regioni è ancora in fase transitoria, in quanto si attende che venga istituita una normativa che metta un senatore a capo della commissione bicamerale, così da renderla effettivamente parte delle camere. Capitolo 8: Il Presidente della Repubblica Il ruolo a livello costituzionale, nelle interpretazioni dottrinali e nella prassi Con la nascita della nuova costituzione, si cerca di dare vita ad un’entità governativa che, contrariamente ai precedenti esperimenti, abbia compito rappresentativo senza possibilità di agire in maniera indipendente. Questi può essere infatti definito un organo rappresentativo prevalentemente neutro che, pur mantenendo alcuni poteri propri dei capi di stato (come il controllo delle forze armate) è fortemente soggetto a governo e parlamento in atto decisionale, pur avendo il ruolo di evitare le disfunzioni in sede parlamentare. La prassi dei vari presidenti della repubblica ci aiuta a comprendere le sue possibili diverse configurazioni: da presidenti notarili e in disparte a presidenti attivi (tramite scioglimento di camere e affermazione di governi), mostrando la molteplicità delle strategie compibili da questo organo, dimostrandone la sua ambivalenza, che si adatta alle diverse situazioni: in periodi di crisi prevarrà il potere politico, in periodi controllati quello garantista. In sintesi, il Presidente della Repubblica è un ulteriore organo che garantisce incisività al fronte di governo e parlamento. I poteri maggiori della figura sono: - Nomina del governo prima della fiducia del parlamento - Scioglimento anticipato delle camere - Rinvio di una legge in parlamento - Gestione del dialogo tra governo e camere Come viene eletto? Tramite voto segreto nel corso di una seduta comune in parlamento, ottenendo ⅔ dei voti e successivamente la maggioranza assoluta. Dopo la pronunciazione del giuramento, la carica del PDR dura 7 anni con possibilità di proroga in caso di imminenti elezioni in fase di scadenza. Negli ultimi 6 mesi del suo mandato, il PDR non può attuare lo scioglimento delle camere, a meno che queste non esauriscano il loro mandato. Il mandato presidenziale può essere interrotto mediante dimissioni volontarie, per decadenza o destituzione → a prendere il suo posto fino alla convocazione di una nuova assemblea comune è il presidente del senato. Garanzie di autonomia e responsabilità Lo status di presidente della repubblica consente di avere una certa indipendenza di pensiero nei confronti degli altri organi, pur venendo limitato nei suoi poteri da una serie di importanti responsabilità → la “responsabilità diffusa” vede il presidente come oggetto di osservazioni sul suo operato da parte delle camere e del governo. - Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione sono due reati compibili solo dal presidente: in tutti gli altri casi, viene giudicato come un normale cittadino - Divieto di intercettazioni delle comunicazioni da parte del PDR, che ha sempre diritto a una bolla di privacy anche in sede legale - Testimonianza in sede giudiziaria possibile a nome del capo dello stato - Diritto a dotazione e assegno personale - Diritto ad avere un segretario ufficiale che può essere nominato e revocato dal solo PDR Funzioni del presidente della repubblica Essendo non solo rappresentante dell’ordine dello stato, ma anche primo rappresentante dello stato a livello istituzionale, il PDR si avvale di una serie di atti statali di grande rilevanza. - I Decreti del presidente della repubblica (decreti di indizione di elezioni o referendum; rinvio in Parlamento di leggi non promulgate e scioglimento delle camere) - Gli atti di controllo preventivi dei valori costituzionali - Atti di nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali Tutti questi atti, per essere considerati validi, devono essere controfirmati dai ministri competenti in materia, con eccezioni relative ad atti in sede di crisi di governo. I singoli poteri del presidente della repubblica - Rispetto al Corpo Elettorale: - indizione della data delle elezioni - potere di esternazione (ci si rivolge liberamente con uso delle proprie opinioni al popolo) - Rispetto al Parlamento: - Nomina dei senatori a vita - Invio di messaggi formali al parlamento - Rinvio di una legge al parlamento - promulgazione (al secondo invio della legge da parte del parlamento, questa va necessariamente approvata) - convocazione straordinaria delle camere - scioglimento anticipato delle camere - Rispetto al governo: - Risoluzione delle crisi di governo tramite la formazione di un nuovo governo (con nomina diretta del presidente del consiglio e del consiglio dei ministri) in caso di caduta del governo - Consultazioni con i capi dei diversi partiti in ambito di costruzione del governo, al fine di comprendere le intenzioni dei dati partiti - Il presidente della repubblica dà al presidente del consiglio l’incarico di formare il nuovo governo in caso di elezioni “legali”, ma ha il compito comunque di approvare i ministri selezionati - Indagine a scopo informativo sui gruppi parlamentari → mandato esplorativo - Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge dal governo alle camere - Emanazione degli atti normativi del governo, che devono garantire legittimità costituzionale - Concessione della grazia nei confronti di persone con annessa una pena - coordinamento dei rapporti esteri, dichiarazione di guerra e presidenza del consiglio supremo della difesa, massimo organo dedicato al monitoraggio della difesa nazionale - Rispetto alla magistratura: - Nomina dei magistrati - Rispetto alla corte costituzionale: - nomina dei cinque giudici della corte costituzionale (altra metà li nomina il parlamento) Capitolo 9: il Governo della Repubblica Il governo, nelle costituzioni moderne, ha un ruolo centrale all’interno dell’amministrazione di uno stato: ha il compito di mobilitare e tutelare il funzionamento delle istituzioni pubbliche e il rapporto tra i diversi gruppi sociali presenti sul territorio. Formazione ed entrata in funzione del governo Il nominato presidente del consiglio seleziona i ministri che devono essere approvati dal presidente della repubblica: la formazione avviene immediatamente in seguito al giuramento da parte del presidente del consiglio e dei ministri nominati. Nel caso in cui i ministri siano per la maggior parte parlamentari, si parla di Governi Politici, nel caso contrario si parla di Governi Tecnici. La permanenza in carica è stabilita fino a che il governo ha la fiducia nel parlamento: questa può decadere in caso di bocciatura da parte delle camere di leggi come quella di bilancio, o a causa di una mozione grave. Le crisi di governo che si sono susseguite storicamente sono solo in parte confermate da voti di sfiducia: la maggior parte sono avvenute per dimissioni volontarie dovute a situazioni di crisi politica all’interno della maggioranza, o per presa consapevolezza dell’inattuabilità del suo programma. La dimissione da parte di un singolo ministro non porta automaticamente ad una crisi di governo, in quanto diviene semplicemente necessario trovare quanto prima un sostituto, azione intervallata dall’inserimento di un ministro ad interim che ricopra doppio ruolo oltre a quello già in suo possesso. Il governo dimissionario, tale fino alla nomina del nuovo presidente del consiglio, ha il compito di sbrigare i cosiddetti “affari correnti” di ordinaria amministrazione. Il presidente del consiglio Responsabile e direttore della politica generale del governo. - Poteri di esternazione pubblica delle linee generali di governo - Potere di rappresentanza del governo nei confronti del copro elettorale e degli altri organi statali - Nomina delle riunioni di consiglio e dell’ordine del giorno - A capo del Consiglio del Gabinetto (individuazione di linee comuni per la formazione e attuazione dell’indirizzo politico) e dei servizi segreti - Coordina le attività dei ministri mediante direttive Il consiglio dei ministri Organo collegiale formato dall’insieme dei ministri, è l’organo che determina la politica generale del governo. - atti di indirizzo politico: delibera dichiarazioni e indicazioni di indirizzo politico e di impegno programmatico - atti normativi: delibera i disegni di legge - atti di politica estera: delibera e indirizza i progetti per trattati ed accordi internazionali - atti di nomina: conferisce i massimi incarichi dirigenziali nelle aziende e nell’amministrazione statale - atti a livello regionale: può impugnare leggi regionali, ordinare la rimozione dei presidenti di giunta o lo scioglimento dei consigli regionali - atti in rapporto alle confessioni religiose: delibera accordi con le varie confessioni - tutela la legalità degli atti regionali proposti I ministri I 15 ministri sono rappresentanti di determinati apparati amministrativi, dei quali sono a capo. Accanto a questi, abbiamo i “ministri senza portafoglio”, ossia non preposti a ministeri ma sono ministri di nomina facoltativa indirizzati verso compiti particolarmente specifici. Tra i ministri vi sono coloro (o colui) che vengono nominati vice-presidenti del consiglio: si tratta di una manovra che permette al presidente del consiglio di rafforzare una determinata maggioranza all’interno del consiglio dei ministri, chiamati inoltre a sostituire il presidente in caso di sua assenza. Il consiglio di Gabinetto Gli organi collegiali ristretti sopperiscono alla “confusione” generata dal numero e dalla varietà di ministeri presenti al governo: nato nel 1983, il Consiglio di Gabinetto è definibile un raggruppamento ministeriale informale i cui criteri di realizzazione variano da presidente a presidente, che il compito di aiutare lo stesso ad organizzare le tematiche da trattare nel corso delle riunioni del consiglio dei ministri. I comitati tra ministri Sono invece coadiuvati da precise leggi e hanno un compito importante in settori ben determinati: sono presieduti da presidente o vice-presidente e si compongono di ministri specializzati in un dato settore o funzionari esperti esterno al governo. Alti commissari e commissari straordinari Gli alti commissari hanno ruoli al di fuori dei settori di competenza ministeriale ma con un potere paragonabile a quello di un ministro. Storicamente, gli alti commissariati hanno dato origine a veri e propri ministeri (come quello del turismo) ma sono di natura dediti a situazioni temporanee da gestire. Sottosegretari Non fanno parte strettamente del governo, ma svolgono ruoli utili per la riuscita dell’operato dello stesso governo, essendo stretti collaboratori di presidente del consiglio e dei ministri. Massimo 10 segretari possono avere attribuito il titolo di vice-ministro, nei casi in cui vengano affidate a questi deleghe importanti: ciò dà loro la possibilità di assistere e partecipare al consiglio dei ministri, solo come ascoltatori e consiglieri. Il segretario del consiglio dei ministri è il sottosegretario alla presidenza, gestisce l’ufficio di segreteria del presidente e del consiglio dei ministri. Le funzioni del governo: in politica - Atti per stabilire la linea programmatica - Atti per esercitare la sua azione nelle relazioni internazionali - Atti di politica militare - Atti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico - Iniziative legislative - Scelte finanziarie pubbliche e statali - Indirizzamento delle attività regionali In amministrazione - Nomine dei dirigenti generali degli uffici dirigenziali - Nomina dei consiglieri di stato e della corte dei conti - Gestione del bilancio statale - Gestione del settore creditizio (controllo diretto della banca d’Italia da parte del ministero dell’economia) Ogni singolo ministro dirige l’attività degli uffici a lui competenti, oltre alle aziende costituite presso il ministero stesso. Atti normativi Purché il potere legislativo viene detenuto dal parlamento, ci sono specifiche occasioni in cui il governo può intervenire in maniera diretta: sono questi, ad esempio, i motivi di urgenza. Questi sono i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti - Decreti Legislativi: la delega legislativa è un’ammissione da parte del parlamento di mancanza di specifica competenza in merito ad un aspetto da legiferare che, per questo motivo, viene passato al governo, che istituisce un decreto legislativo che, una volta approvato dal presidente del consiglio, viene resa effettiva. La delega è revocabile dal parlamento in un qualsiasi momento, e ci sono alcune leggi che non possono essere derogate in quanto necessarie al parlamento per esercitare un controllo sul governo (come la legge di bilancio). In caso di guerra, ha luogo una delega speciale che assicura al governo “i poteri necessari”. - Decreti Legge: previsto solo in casi di straordinaria necessità ed urgenza (come eventi calamitosi). Il decreto legge viene trasmesso sulla gazzetta ufficiale lo stesso giorno in cui viene presentato ma deve poi diventare legge passando per le camere e convertito entro 60 giorni, In caso di mancata conversione, ne risponde il governo. Il decreto legge è stato a volte utilizzato a sproposito per garantire la velocizzazione di una legge che impiega troppo tempo per essere approvata dal parlamento, così come si è diffusa anche la reiterazione dei decreti legge scaduti (la reiterazione è stata resa impossibile a partire dal 1996 e, inoltre, sono stati limitati gli eventi che possono essere oggetto di decreto legge, soffermandosi su quelli “immediatamente applicabili”) - Regolamenti: anche il potere regolamentare del governo, a partire dal 1988, è stato limitato nelle modalità e nelle possibilità di applicazione. Questi vengono presentati dal governo, approvati dal consiglio di ministri, dal consiglio di stato, dalla corte dei conti e poi direttamente pubblicati. Questi si dividono in diverse tipologie: - regolamenti di attuazione e integrazione: operano in relazione a leggi che contengono solo norme di principio. - regolamenti delegati e di delegificazione: processo di delegificazione di una legge per consentire un controllo diretto del governo, ciò è reso possibile da una legge che prevede ciò a meno che la materia presa in oggetto non sia coperta da una riserva assoluta di legge. Il parlamento continua a detenere il potere definitivo sul dato oggetto (è un regolamento temporaneo) e ha influenza sulla decisione finale del governo. Capitolo 12: Regioni e Enti Locali - Cosa dice la costituzione repubblicana al riguardo? Articolo 5 della Costituzione: afferma l’indivisibilità della repubblica, pur garantendo autonomia locale e decentramento amministrativo, riconoscendo e promuovendo le autonomie locali. Regioni, provincie e comuni sono descritte come articolazioni necessarie per la repubblica. Stato, Regioni, Provincie e Comuni convivono sullo stesso territorio, applicandosi ognuna in situazioni diverse, ma contemporanee. Agli enti locali vengono riconosciute autonomia ed autarchia: possono determinare le loro regole di organizzazione e possono prendere provvedimenti anche dal punto di vista amministrativo. L’organizzazione locale è gestita dall’ente locale territoriale (rappresentativo del corpo elettorale locale), dall’ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, come le Università (di azione locale ma non rappresentative del corpo elettorale locale) e dalla regione. Cosa comporta lo status di regione secondo la costituzione - 1947: “regionalismo duale” (regioni ad autonomia ordinaria e speciale, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli) al fine di arginare le tendenze separatiste. Evidenziamo in ambito di autonomia le differenze tra i due modelli: Autonomia speciale Autonomia ordinaria Autonomia statutaria Statuti approvati da legge Statuti approvati dal costituzionale dal parlamento previa parlamento approvazione dei consigli regionali Autonomia Legislativa Numero di materie Soggetti ai principi della legiferabili flessibile; materia posti dal potestà in materia di legislatore statale e alcuni argomenti propri azione solo pervia dello statuto autorizzazione statale Autonomia Amministrativa Medesimo trattamento Alle regioni spettano le (nelle regioni a statuto funzioni amministrative speciale i settori di nei settori di loro competenza sono di competenza norma di più) amministrativa Autonomia Finanziaria Favorite per l’alta entrata Soggette a finanziamenti fiscale dai finanziamenti governativi per equilibrare governativi il rapporto tra territori I Controlli Trattamento identico tra le Il governo ha il potere di due parti impugnare proposte di legge e di sciogliere un consiglio regionale anticostituzionale Partecipazione alle Medesimo ruolo (il Potere di richiedere un funzioni statali presidente di regione, referendum abrogativo; però, può partecipare al potere di iniziativa consiglio dei ministri) legislativa; la partecipazione in sede di eventi che riguardano una modifica dell’assetto della regione (fusione, creazione…) - Situazione attuale (dopo le riforme del 1999/2001) Persiste la divisione tra regioni a statuto ordinario e speciale: Autonomia speciale Autonomia ordinaria Autonomia statutaria Statuti più accurati e Autonomia organizzativa complessi, che interna divisa tra dispongono di una presidente di regione e potestà statutaria consiglio regionale autonoma e possono presieduti dal difensore discutere la forma di civico, organo statale di governo regionale controllo. autonomamente. Esercizio di potere degli Le norme di attuazione enti locali, che possono degli statuti speciali sono indire referendum, oggetti di speciali decreti rivolgere interrogazioni e legislativi. amministrare territori delle regioni (se ottengono Disposizioni precise in l’autorizzazione da queste materia di tutela delle ultime). minoranze linguistiche. Ruolo elevato della partecipazione popolare, che viene maggiormente rappresentata in sede di formazione delle leggi regionali. Tutto ciò va sempre dichiarato come sottoposto alla disciplina costituzionale. Autonomia Legislativa Competenza legislativa Lo stato dispone di 17 generalmente in mano materie di sua esclusiva allo stato, salvo le materie competenza: le regioni di di competenza esclusiva statuto ordinario possono degli statuti speciali ottenere potestà (comunque soggetta ai legislativa non solo sulle limiti costituzionali e di 19 materie di diritto, ma accordi internazionali) e le anche su tutte quelle non materie di intervento dichiaratamente statali. legislativo conferite alle regioni di statuto La “concorrenza” in ordinario. alcune tematiche a limite può essere colmata dall’amministrazione regionale sottoposta a leggi “cornice” decretate dallo stato in forma di limitazione di materia. Autonomia amministrativa delle regioni: In precedenza, la regione aveva il monopolio amministrativo delle materie di sua competenza legislativa, ad eccezione di quelle specifiche materie di interesse esclusivamente locale che, proprio per questa caratterizzazione, erano di amministrazione degli enti locali. Tutto ciò è però largamente mutato a partire dal 2001, con il nuovo titolo V: porta ad un aumento dei poteri da parte dei comuni e viene allentata la stretta statale in merito agli atti delle regioni e degli enti locali. Il finanziamento delle regioni: gli enti locali godono di autonomia in entrata e in spesa, pur dovendosi attenere alle direttive annuali statali e ai principi costituzionali, in quanto devono partecipare attivamente alla riduzione del debito pubblico. Le ripartizioni monetarie da parte dello stato alle singole regioni vengono esercitate in proporzione del costo della vita e delle esigenze del servizio sanitario nazionale, oltre ad essere indirizzate verso un equilibrio interregionale a livello finanziario → un equilibrio stabilito dal “patto di stabilità interna”. Organi di raccordo tra stato e regioni: - conferenza stato-regioni: incontro ufficiale di governo e regioni in merito agli indirizzi governativi di influenza sulle materie regionali. L’organo è presieduto dal presidente del consiglio dei ministri e dai presidenti delle varie giunte regionali. I Comuni Il comune è l’ente che regola i fini generali di un territorio circoscritto, amministrandone i servizi pubblici alla persona, alla comunità, l’utilizzo del territorio e lo sviluppo economico e, in generale, tutti quei servizi non interessati in forma diretta da altri organi. Le parti che compongono l’amministrazione comunale: - Consiglio Comunale: gruppo capeggiato dal sindaco composto da un numero variabile di consiglieri (in base al numero di abitanti del comune). Titolare dei poteri regolamentari che spettano all’ente locale. - Sindaco: eletto dal corpo elettorale, procede alla nomina e revoca delle giunte, oltre ad avere potere di nomina dei rappresentanti del comune presso enti e aziende. Risulta inoltre essere il maggiore responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio comunale: può adottare ordinanze d’urgenza, con limite di validità di 30 giorni (le scuole chiuse per la neve ad esempio). - Giunta comunale: formata da un numero di individui tra i 2 e i 12, eletti dal sindaco che non devono per forza essere consiglieri (ma in caso lo fossero, decade il ruolo di consigliere). Sostiene il sindaco nelle sue attività e delinea le attività comunali riferendosi al consiglio. - Segretario comunale: viene selezionato dal sindaco e il suo ruolo decade assieme a quello del sindaco che lo ha nominato. Si occupano della gestione amministrativa del comune in quegli ambiti che non lo interessano direttamente, segnalando abusi e disfunzioni dell’amministrazione nei confronti della cittadinanza. I comuni possono concordarsi in forme di tipo associativo a seconda di alcune caratteristiche che contraddistinguono il gruppo di comuni: - i più popolosi (oltre i 250’000 e 300’000 abitanti) possono ottenere autorizzazioni in ambito di decentramento statale piuttosto importanti. Il comune di Roma Capitale gode di una peculiare autonomia amministrativa. - i meno popolosi possono (e anzi, tendono per volere dello stato di evitare l’eccessiva frammentazione) ad unificarsi, con il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni facenti parte; così come le comunità montane, che operano in situazioni di emergenza in montagna e operano come dei comuni unificati su territori specifici. Si affiancano convenzioni (enti organizzativi separati gestiti dai comuni) e consorzi (enti dotati di identità giuridica propria e gestiscono l’associazione tra enti pubblici e locali per determinate tematiche del territorio). Province Negli ultimi anni, le province sono state svuotate delle loro funzioni a favore di altri enti locali: si è proposto per anni il loro decadimento. Queste vengono definite generalmente “enti territoriali di area vasta” dotate di alcune funzioni di materia urbanistica, formati da rappresentanti dei comuni facenti di essa parte. Città metropolitane Queste coincidono con le attuali province di Milano, Torino, Genova, Firenze, Bari, Bologna, Venezia, Napoli e Reggio Calabria. Si occupano di elaborare un piano strategico triennale al fine di fornire strutture organizzate per i servizi pubblici, coordinamento dello sviluppo economico e sociale della comunità. Il sindaco metropolitano è di norma il sindaco del comune capoluogo, mentre il consiglio viene eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni facenti parte dell’accordo, che formano l’assemblea metropolitana. Capitolo 13: La Corte Costituzionale Il compito di garantire il rispetto della rigidità della costituzione spetta ad uno specifico organo: la Corte Costituzionale, che negli anni ha allargato la propria sfera di influenza anche in sede legislativa. L’organo di giustizia costituzionale è formato da 15 giudici eletti dal parlamento, dal presidente della repubblica e dalle supreme magistrature (ognuno ne elegge 5). La corte ha un mandato della durata di 9 anni e i giudici non hanno possibilità di rieleggibilità. Tra i membri viene scelto un presidente della corte, eletto a maggioranza dai membri dell’organo: ha il compito di dirigere la discussione del collegio, di gestire una calendarizzazione degli argomenti e nominare un giudice relatore. I poteri principali dell’organo: - Verifica dei requisiti dei membri del parlamento - Discussione di cause di incompatibilità - Autonomia finanziaria - Autonomia amministrativa - Autonomia regolamentare e giudiziaria (polizia interna) Lo status di giudice costituzionale consiste in: - Inamovibilità (salvo incapacità o inadempimento dei ruoli) - Insindacabilità dei voti - Retribuzione garantita - Non sottoponibile a limitazioni di libertà personali se non per volere della corte La corte inoltre sottosta al principio di pubblicità (le udienze sono pubbliche a meno che il presidente non opti per le porte chiuse) e collegialità (le decisioni devono essere prese in presenza di tutti i giudici e le riunioni devono avvenire con la presenza di almeno 11 giudici su 15). Come avviene il controllo del rispetto costituzionale di una legge Il controllo effettuato dalla corte costituzionale è successivo all’entrata in vigore della legge (quello preventivo è affidato al Presidente della Repubblica). Soggetti a tali controlli sono sia le leggi che i decreti legislativi e i decreti legge, quindi le iniziative del parlamento, del governo e anche gli atti indetti dalle regioni, oltre alle leggi di revisione costituzionale e ai trattati dell’UE. La corte può individuare una serie di “vizi” nelle leggi prese in analisi: - Violazione della Costituzione - Incompetenza dei soggetti che propongono - Eccesso di potere legislativo I parametri di controllo per decretare la costituzionalità di una legge sono anch’essi decretati dalla costituzione, e devono essere presi in considerazione nel momento in cui avviene un’infrazione di tipo indiretto: - Le Leggi di Delegazione hanno il dovere di contenere una serie di limiti imposti al governo. - Norme internazionali generalmente riconosciute: la loro violazione da parte del legislatore diventa una violazione dell’articolo 10 della costituzione - Leggi cornice: quelle affidate a dare ad altri organi (le regioni) i dettami fondamentali in una materia non direttamente di interesse del governo. La violazione della legge regionale da parte di tali leggi cornice viene sanzionata. - Norme dell’Unione Europea: sono superiori allo stato nel caso in cui questo, impugnando una legge regionale, vi interferisca. Una legge può entrare sotto osservazione della corte costituzionale anche in via incidentale: il dubbio in merito alla costituzionalità di un procedimento viene diramato da un giudice comune e la corte costituzionale opta successivamente per la nomina di un giudice “a quo”, che ha il compito di decretare o meno la costituzionalità della questione presa in esame. L’unica ipotesi in cui spetta direttamente alla corte emettere un giudizio, invece, per quanto riguarda i dubbi emersi in merito alle leggi statali o regionali. Lo stato può, per esempio, impugnare uno statuto regionale e presentarlo davanti alla corte nel caso in cui la regione violi dei principi costituzionali “eccedendo nei suoi ruoli”. Analogamente, anche una regione può impugnare una legge statale con pari accuse. L’analisi della legge in questione da parte della corte non avviene sempre in solitaria: dati i tempi ristretti richiesti per l’analisi (20 giorni) ci si avvale spesso dell’intervento di terzi qualificati, che possono indirizzare e commentare le argomentazioni. Nel caso in cui il giudizio sia nelle mani di un giudice “a quo”, la decisione di questi subirà una verifica da parte della corte al fine di rinvenire una logica dietro la decisione, in caso contrario, il giudizio verrà respinto dalla corte per manifesta inammissibilità o infondatezza. La conclusione del processo costituzionale può sfociare in una pluralità di definizioni: - Sentenza di accoglimento: incostituzionale. Nega ai giudici la possibilità di fare uso di quella legge, senza risultare retroattiva. - Sentenza di rigetto: non v’è traccia netta di incostituzionalità. - Sentenze interpretative: Possono essere di accoglimento, quando la Corte dichiara l’incostituzionalità di una determinata interpretazione della legge e ne impone una conforme alla Costituzione; di rigetto quando dichiara la legge costituzionalmente legittima purché interpretata in un certo modo. - Sentenza additiva: con le quali la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata “nella parte in cui non prevede” un qualcosa che invece dovrebbe prevedere. - Sentenza ablativa: la Corte dichiara incostituzionale la disposizione impugnata “nella parte in cui prevede” qualcosa che non avrebbe dovuto prevedere. - Sentenza sostitutiva: la Corte dichiara incostituzionale una disposizione nella parte in cui prevede un qualcosa anziché prevedere un’altra cosa. In entrambi i casi, la conclusione è composta dal riassunto dei fatti perpetuati, per poi analizzare la fondatezza e il grado di rilevanza dell’indagine proposta per poi, infine, esporre la sua decisione. Rapporti tra corte costituzionale e altri organi La corte costituzionale ha potere di giudizio sui conflitti tra organi dello stato nel momento in cui ci sia la sospetta violazione di una norma costituzionale: - Tra stato e regione (o regione e regione): riguardano atti amministrativi, giudiziari, normativi, ma non legislativi. Riguardano non solo l’analisi di un atto specifico della competenza denunciata, ma comprende anche un analisi dell’uso (corretto o meno) delle competenze del denunciatario. La corte si esprime in merito al fatto che l’organo agisca nell’ambito delle sue competenze o se sta “scavalcando” i poteri ad esso assegnati. - Accuse mosse al presidente della repubblica: l’accusa può essere mossa dal parlamento per attentato alla costituzione. La votazione finale, che segue un dibattito interno alla camera, non consente astensioni. In caso di conclamata colpevolezza, questa risulta irrevocabile e contestabile solo da uno specifico comitato parlamentare. - Rapporto con le corti europee: in situazioni di conflitto tra norma interna e norma europea, la corte costituzionale non interviene: il ruolo di assegnare la priorità alla norma europea è infatti stabilito da un giudice generico. Unica eccezione si ha nel caso in cui una legge regionale viene impugnata dallo stato con l’accusa di violare gli accordi comunitari europei. La corte costituzionale dialoga con la corte di giustizia europea, al fine di chiedere chiarimenti in merito a norme di equivoca interpretazione, mediante il rinvio pregiudiziale, del quale la corte italiana ha fatto uso per la prima volta nel 2008. Le interpretazioni della corte europea diventano così la base di ragionamento della corte costituzionale: è il risultato di un vero e proprio “dialogo tra corti”. Capitolo 14: Il Potere Giudiziario L’elemento di maggiore novità in termine di magistratura introdotto dalla costituzione è il passaggio da un sistema giudiziario a doppio binario a uno di giustizia costituzionale. I principi costituzionali principali che interessano il mondo giudiziario sono - La non possibilità (se non in caso specifici) della nomina di giudici speciali. - La partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. - Indipendenza esterna (il Consiglio Supremo della Magistratura leva alcuni poteri determinanti al ministro della giustizia). - Indipendenza interna (garanzie a favore del singolo magistrato, come la possibilità di essere deposto solo previa autorizzazione del Consiglio Supremo della Magistratura). Indipendenza interna ed esterna puntano a rendere autonoma la magistratura in quanto organo governativo. La struttura dell’ordinamento giuridico I giudici: - Ordinari: che si dividono tra giudicanti (giudice di pace, tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, tribunale delle acque pubbliche, tribunale delle imprese) e requirenti (con funzioni proprie di un PM ai quali non spetta la decisione della controversia, quanto più una preparazione o stimolo alla decisione, procure della repubblica, procure generali). - Amministrativi: ogni capoluogo di regione è presieduto da dei tribunali amministrativi regionali (TAR), superiori sul territorio locale al consiglio di stato. Questi sono composti da un presidente e almeno 5 magistrati e si occupano principalmente della giurisdizione generale di legittimità. - Di materia contabile: la corte dei conti (assicura la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica da parte di regioni, enti e aziende) - Di materia tributaria: con organi di giustizia tributaria di primo e secondo grado, composti per la maggior parte da magistrati tributari, selezionati quindi tramite apposito concorso. - Militari: i tribunali militari giudicano i reati militari, individuati da uno specifico codice penale. Con il passare degli anni, la magistratura militare sta sempre più rientrando all’interno della parentesi ordinaria. Consideriamo l’esistenza di due mezzi alternativi per la risoluzione di controversie che non includono i giudici pubblici, ma quelli privati: - Arbitrato: un privato può affidare ad un soggetto terzo non appartenente all’ordine giudiziario l’incarico di risoluzione delle controversie. Gli arbitri devono discutere e risolvere la questione entro 240 giorni dalla presentazione della controversia. - Mediazione: una forma di accordo tra le parti che può essere di tre tipi. 1) facoltativa: interamente decisa da un accordo tra le due parti 2) obbligatoria: imposta da una specifica legge 3) giudiziale: quando è lo stesso giudice ad invitare le due parti a procedere con una mediazione Il percorso per diventare giudici inizia con la vittoria di uno specifico concorso pubblico accessibile a coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza (o, in casi eccezionali, professori universitari di materia giuridica). Le eccezioni al concorso pubblico riguardano la nomina dei giudici di pace (nominato da un decreto del ministro della giustizia e richiede la sola laurea in giurisprudenza come prerequisito). Per procedere verso i gradi più alti della magistratura si attua un vero e proprio processo automatico sulla base dell’anzianità. La formazione dei magistrati è resa possibile dall’istituzione di una scuola superiore della magistratura autonoma. Vi sono specifici organi che garantiscono ai giudici l’indipendenza esterna (consigli della giustizia amministrativa, militare…) seppur ancora limitata da una nomina che ruota serratamente attorno a determinati soggetti del governo. Il ruolo di giudice, a livello costituzionale, è interessato da una serie di specifici principi: - Obbligo di esercitare azione penale - Dipendenza della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria - Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali Quali sono invece i principi costituzionali che determinano il rapporto tra il cittadino e la magistratura? - Diritto alla difesa: giudizio aperto nella tutela dei diritti legittimi dell’indagato, tramite la nomina di un difensore. - Diritto alla riparazione dell’errore giudiziario - Principio del giudice naturale: il giudice deve essere imparziale - Irretroattività della legge penale di sfavore - Principio della personalità della responsabilità penale: il cittadino risponde solo dei suoi fatti - Presunzione di non colpevolezza (fino a sentenza di condanna definitiva) - Il principio del giusto processo La Corte di Cassazione: Si occupa di gestire i conflitti di competenze tra giudici e tra giudici e pubblica amministrazione, si divide tra ambito civile, penale e del lavoro. Si occupa di osservare il rispetto della legge da parte della materia giudiziaria fornendo linee guida ai membri della magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura: L’indipendenza esterna dei magistrati è garantita da questo organo, composta da membri elettivi e membri di partito per un totale di 30 soggetti, di cui 10 eletti dal parlamento in seduta comune, 5 attribuiti ai PM, 2 ai magistrati in cassazione e 8 ai giudici presso uffici di servizio di merito, presieduti dal presidente del consiglio dei ministri nel corso degli incontri. Il consiglio dura 4 anni e viene prorogato fino all’inserimento del nuovo presidente del consiglio. Il consiglio è affiancato da delle commissioni che si occupano di conferimento di incarichi ai magistrati. Compito del consiglio è quello di regolare assunzioni e assegnazioni all’interno della magistratura, nominare e revocare i magistrati onorari e gli incaricati speciali esterni all’ambito della magistratura, nomine a magistrato di cassazione per insigni avvocati, valutazione di professionalità, concessione di sussidi ai magistrati e proposte di disegno di legge o di modifica di circoscrizioni giudiziarie indirizzate al ministro della giustizia. I magistrati hanno responsabilità disciplinare e civile: la prima prevede che i giudici non debbano rientrare in illeciti all’interno o all’esterno della disciplina giuridica, in quanto questi atteggiamenti provocherebbero perdita di correttezza ed imparzialità ritenute necessarie. Anche l’iscrizione e la partecipazione a specifici partiti politici viene considerato in tal senso un illecito punibile. La responsabilità civile riguarda invece il compito di rispondere con un risarcimento economico al cittadino danneggiato ingiustamente da un provvedimento giuridico. Quest’organo viene tutt’oggi considerato di dubbia natura a causa del fatto che, pur mantenendo una certa indipendenza, risulti fondamentalmente escluso dall’apparato decisionale di indirizzo politico proprio per rispondere al suo ruolo di opinionista. Capitolo 15: I Diritti di Libertà I diritti di libertà spiegano il rapporto tra stato e società civile: nella costituzione italiana, la disciplina dei diritti di libertà è stabilita da un’insieme di norme nate assieme al testo costituzionale che hanno preso in esame aspetti carenti in precedenza: - Libertà individuali distinguibili nella loro accezione negativa e positiva (si intende, in questo secondo caso, l’utilizzo di strumenti, i diritti sociali, da parte dello stato che favoriscano queste libertà in ogni situazione). - Decretazione di limiti particolari (per tutela degli interessi generali) e limiti generali (riferiti ad ogni tipo di libertà, fanno riferimento ad uno stato di emergenza o necessità) imponibili solo da un giudice o da un organo di magistratura. - Necessità di costituzione rigida, con conclamata impossibilità di revisione in quanto “nucleo essenziale” della costituzione - Riconoscimento non solo a nome dei singoli, ma anche dei gruppi e privi di cittadinanza e apolidi: estesa, insomma, la libertà segnata a tutti gli abitanti Facciamo inoltre un’importante distinzione tra uguaglianza formale e sostanziale: - Formale: i cittadini sono uguali davanti alla legge, a prescindere da razza, sesso (con il nucleo familiare che viene inteso con o senza vincolo matrimoniale per quanto riguarda la questione dei figli), religione (con la revisione dei patti lateranensi mediante il concordato del 1984), lingua, opinioni politiche, condizioni sociali e personali. - Sostanziale: è la nuova introduzione voluta dalla costituzione repubblicana, che prevede che lo stato si adoperi per rimuovere gli ostacoli che non garantiscono il rispetto delle libertà. Libertà individuali - La libertà personale: (art 13) non è inviolabile in quanto un’autorità giudiziaria può intervenire a tal proposito. In caso di necessità dettate dalla pubblica sicurezza, l’autorità giudiziaria può operare 48 ore di fermo di polizia giudiziaria per poi rivelarsi in una limitazione punitiva (una pena) scaturita da un reato (tra i quali rientra anche quello di limitazione forzata della libertà altrui) → la limitazione ha effetto rieducativo (come dimostrano le limitazioni all’ergastolo, le prerogative nei confronti dei minori, i limiti temporali della carcerazione preventiva e il diritto a risarcimento in caso di incarcerazione per errore) e sono infatti bandite in Italia pene corporali quali la pena di morte. Misure di limitazione della libertà personale da applicare al fronte di soggetti ritenuti pericolosi per la pubblica sicurezza sono il foglio di via obbligatorio, l’avviso orale, la sorveglianza speciale a fine di pubblica sicurezza; oltre a limitazioni di carattere patrimoniale come il sequestro di beni no

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