Capitolo I - L'ordinamento giuridico e lo Stato PDF

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This document delves into the Italian concept of a legal system and the structure of the State, outlining the principles and rules of the Constitution. It also details the rights and obligations of citizens and discusses the core elements of governance.

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Capitolo I - L'ordinamento giuridico e lo Stato Il diritto costituzionale e la Costituzione Il diritto costituzionale è una branca del diritto pubblico che si occupa dello studio dei principi e delle norme fondamentali su cui si basa lo Stato. Al centro di questa disciplina vi è la Costituzione, il...

Capitolo I - L'ordinamento giuridico e lo Stato Il diritto costituzionale e la Costituzione Il diritto costituzionale è una branca del diritto pubblico che si occupa dello studio dei principi e delle norme fondamentali su cui si basa lo Stato. Al centro di questa disciplina vi è la Costituzione, il documento che raccoglie le regole essenziali che una comunità ha scelto di darsi per organizzare la propria vita collettiva. La nostra Costituzione repubblicana disciplina diversi aspetti fondamentali, tra cui: Le fonti del diritto, ovvero tutti quegli atti e fatti dai quali le norme giuridiche traggono validità e forza. I diritti e i doveri del cittadino, che riguardano le libertà, le responsabilità e le prerogative riconosciute a ogni individuo, tutelando le principali manifestazioni della sua personalità. L'organizzazione costituzionale dello Stato, che definisce il funzionamento degli organi supremi e indipendenti che guidano l'ordinamento, come il Parlamento, il Governo e la Corte costituzionale. Le garanzie costituzionali, cioè gli strumenti previsti per assicurare la tutela dei principi fondamentali su cui si fonda lo Stato, garantendone la stabilità e il rispetto. Attraverso queste disposizioni, la Costituzione stabilisce le basi del sistema giuridico e istituzionale, assicurando l'equilibrio tra diritti, doveri e poteri dello Stato. La norma giuridica e l'ordinamento giuridico La norma giuridica è una regola predefinita che stabilisce in modo astratto il comportamento che i membri di una comunità devono seguire. L'insieme di tutte le norme giuridiche costituisce l'ordinamento giuridico, noto anche come diritto oggettivo. Le norme giuridiche si caratterizzano per diversi elementi distintivi: Generalità: si applicano a un numero indefinito di persone, che può includere l'intera collettività o specifiche categorie sociali (ad esempio, le leggi sui pensionati). Astrattezza: non disciplinano casi concreti, ma situazioni ipotetiche (fattispecie astratte), alle quali si possono ricondurre i singoli casi reali che presentano caratteristiche simili. Novità: introducono regole nuove o modificano quelle già esistenti, disciplinando diversamente un determinato comportamento o una situazione. Esteriorità: si concentrano sulle azioni visibili e oggettive delle persone, senza considerare le loro intenzioni o motivazioni interiori. Coercibilità (o imperatività): devono essere rispettate dai destinatari, e il loro rispetto è garantito dall'applicazione di sanzioni in caso di violazione. Positività: vengono create dagli organi competenti in un determinato periodo storico e per una specifica comunità (Stato-comunità), garantendone così l'effettiva validità e applicabilità. Intersoggettività: regolano i rapporti tra i soggetti all'interno della società, potendo crearli, modificarli o estinguerli. L'insieme di queste norme regola la vita di una collettività organizzata, disciplinandone sia i rapporti tra le persone sia le modalità con cui l'organizzazione sociale si struttura e funziona. Si parla di ordinamento giuridico perché le norme che lo compongono sono vincolanti, ossia prevedono conseguenze giuridiche (sanzioni) in caso di inosservanza. L'unico ordinamento giuridico con finalità generali, capace di disciplinare tutti gli aspetti della vita collettiva, è lo Stato, noto anche come ordinamento giuridico statale. Lo Stato: definizione ed elementi costitutivi Lo Stato è una comunità di individui che vive stabilmente su un determinato territorio ed è organizzata secondo un ordinamento giuridico. Da questa definizione emergono i tre elementi essenziali che lo compongono: il popolo, il territorio e la sovranità. Il popolo e la cittadinanza Il termine popolo indica l'insieme delle persone alle quali l'ordinamento giuridico statale riconosce lo status di cittadino. La cittadinanza, dunque, rappresenta la condizione giuridica che attribuisce ai soggetti sia diritti che doveri. Ad esempio, il cittadino ha il diritto di voto, ma al tempo stesso ha l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche attraverso il pagamento delle imposte. La cittadinanza si distingue dalla sudditanza, in cui il soggetto non gode di diritti ma è semplicemente obbligato a rispettare doveri e comandi. Con l’affermazione dello Stato di diritto, il cittadino non è più un suddito, ma un individuo titolare di diritti e partecipe della vita pubblica. La Costituzione italiana fa numerosi riferimenti ai diritti e doveri dei cittadini (ad esempio negli articoli 48, 52 e 53), ma non contiene una disciplina organica sulla cittadinanza, né ne specifica le caratteristiche, i diritti connessi o le modalità di acquisizione. È la legge ordinaria a definire i requisiti per ottenere la cittadinanza, come stabilito dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992. I criteri di acquisizione della cittadinanza La cittadinanza può essere acquisita secondo diversi criteri: Per nascita, con due possibili modalità: o Ius sanguinis: la cittadinanza viene trasmessa dai genitori indipendentemente dal luogo di nascita. o Ius soli: la cittadinanza viene acquisita in base al luogo di nascita, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori (principio meno applicato in Italia, ma vigente in altri Stati). Per estensione, ossia in seguito a determinati eventi successivi alla nascita, come il matrimonio o l’adozione. Per concessione dello Stato, che avviene in presenza di determinate condizioni o situazioni particolari. In questo contesto si distinguono due situazioni particolari: Doppia cittadinanza (bipolìdia): quando una persona è riconosciuta cittadina da due diversi Stati (ad esempio, un figlio di emigrati italiani nato all’estero). Apolidia: quando un individuo non è considerato cittadino di nessuno Stato, rimanendo privo della protezione giuridica garantita dalla cittadinanza. Con il Trattato sull’Unione Europea del 1992, alla cittadinanza nazionale si è aggiunta la cittadinanza europea, che viene attribuita automaticamente a tutti i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (art. 9 TUE). Questa cittadinanza conferisce diritti aggiuntivi, come la libertà di circolazione e soggiorno all'interno dell'UE e il diritto di voto alle elezioni europee e locali nello Stato di residenza. Il territorio Il territorio rappresenta lo spazio entro cui una comunità statale si è stabilmente insediata ed è soggetta alla sovranità dello Stato. Esso comprende: La terraferma, delimitata da confini naturali o artificiali. I confini artificiali sono stabiliti attraverso trattati o consuetudini internazionali. Il mare territoriale, che si estende normalmente fino a 12 miglia nautiche dalla costa. Il sottosuolo e lo spazio aereo, comprendenti l'area sotterranea della terraferma e dello spazio marittimo, nonché la porzione di cielo sovrastante, fino all'altitudine raggiungibile dagli aeromobili. Lo spazio extra-atmosferico, invece, non rientra nella sovranità statale. Il territorio fluttuante, costituito da: o Navi e aerei mercantili che battono bandiera di uno Stato e si trovano in alto mare o nello spazio aereo internazionale. Tuttavia, quando entrano nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro Stato, sono soggetti alla giurisdizione di quest’ultimo. o Navi e aerei militari, che sono considerati parte integrante del territorio dello Stato di appartenenza ovunque si trovino. La sovranità La sovranità è il potere supremo esercitato dallo Stato sia all’interno del proprio territorio (sovranità interna), sia nei confronti degli altri Stati, da cui deve essere indipendente (sovranità esterna). L'articolo 1 della Costituzione italiana sancisce il principio della sovranità popolare, stabilendo che il potere appartiene al popolo. Ciò significa che i cittadini determinano le scelte fondamentali dello Stato attraverso l'elezione dei loro rappresentanti e l’uso degli strumenti di democrazia diretta, come il referendum, che consente loro di esprimere direttamente la propria volontà su questioni di rilevanza nazionale. Le forme di Stato Il concetto di forma di Stato si riferisce al rapporto tra chi detiene il potere e i cittadini, ovvero al legame tra autorità e libertà. In base a questo criterio, è possibile individuare diverse forme di Stato che si sono sviluppate nel corso della storia. Stato assoluto Lo Stato assoluto è caratterizzato dall'accentramento totale del potere nelle mani del sovrano, che governa senza alcuna limitazione o controllo. Il sovrano non è soggetto a leggi e si considera al di sopra del diritto, in quanto rappresentante della volontà divina sulla Terra. Stato di polizia Lo Stato di polizia, nato nel Settecento in Austria e Prussia, rappresenta un tentativo di conciliare il potere assoluto con alcuni principi illuministici, come la tutela delle libertà civili e una maggiore equità fiscale. In questo contesto, il termine "polizia" non ha il significato repressivo moderno, ma deriva dal greco "polis", indicando l’attenzione dello Stato alla soddisfazione dei bisogni della collettività. Stato liberale o Stato di diritto Lo Stato liberale emerge alla fine delle grandi rivoluzioni (come la Rivoluzione francese), introducendo il principio della limitazione del potere attraverso il riconoscimento dei diritti individuali e la creazione di istituzioni di controllo, come i Parlamenti. Elementi distintivi di questa forma di Stato sono: La presenza di una Costituzione o di uno Statuto, che stabilisce l’assetto istituzionale e i diritti fondamentali dei cittadini. Il primato della legge, che vincola anche il potere del sovrano. La separazione dei poteri, teorizzata da Montesquieu nel 1748, secondo cui il potere legislativo, esecutivo e giudiziario devono essere esercitati da organi distinti e indipendenti tra loro: o Il Parlamento elabora le leggi. o Il Governo e il Re ne curano l’applicazione. o I giudici garantiscono il rispetto delle norme. Stato totalitario Lo Stato totalitario nasce nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, con il crollo delle democrazie liberali in crisi economica e sociale. Questa forma di Stato si caratterizza per: La presenza di un partito unico, che si identifica con lo Stato e ne incarna i valori assoluti. Un apparato repressivo, che elimina il dissenso politico e impone il controllo totale sulla società. Un leader carismatico, che detiene il comando assoluto sia sul partito che sul governo e le forze armate. L’indottrinamento della popolazione, con particolare attenzione ai giovani, attraverso organizzazioni paramilitari e collettive, come la Gioventù Hitleriana in Germania. Stato democratico Lo Stato democratico rappresenta un’evoluzione dello Stato liberale, mantenendone i principi fondamentali, ma ampliando i diritti e le libertà a tutti i cittadini, comprese le classi sociali precedentemente escluse. Le sue principali caratteristiche sono: L’estensione dei diritti politici, come il suffragio universale maschile e femminile e il diritto di associarsi in partiti politici. La promozione di diritti sociali, come il diritto alla salute, all’istruzione e all’assistenza. In questo senso, lo Stato assume il ruolo di garante del benessere collettivo, dando origine al Welfare State. La presenza di Costituzioni rigide, che tutelano i diritti fondamentali e garantiscono il rispetto dell’assetto democratico. L’istituzione delle Corti costituzionali, incaricate di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte del legislatore. Classificazione in base alla distribuzione del potere sul territorio Oltre alla distinzione basata sul rapporto tra potere e cittadini, le forme di Stato possono essere classificate in base alla dislocazione del potere sul territorio: Stato unitario: il potere politico e amministrativo è accentrato nelle mani di un solo governo centrale. Stato federale: il potere è distribuito tra un governo centrale e i governi dei singoli Stati membri, i quali hanno competenza generale su tutte le materie che non sono espressamente attribuite alla federazione. Stato regionale: pur mantenendo l’unità e l’indivisibilità dello Stato, viene riconosciuta una maggiore autonomia alle Regioni, che possono esercitare competenze legislative su determinate materie. Le forme di governo La forma di governo indica il modello organizzativo con cui uno Stato esercita il proprio potere sovrano. È importante distinguere questo concetto da quello di forma di Stato: La forma di Stato riguarda il rapporto tra gli elementi costitutivi dello Stato, ovvero popolo, territorio e sovranità. La forma di governo riguarda esclusivamente le modalità di organizzazione e distribuzione del potere sovrano all'interno dello Stato. Un principio fondamentale nell’organizzazione del potere è la separazione dei poteri, che prevede che le funzioni statali siano esercitate da organi distinti, ciascuno con una propria autonomia decisionale: Potere legislativo: affidato al Parlamento, che ha il compito di creare le norme giuridiche. Potere esecutivo: esercitato dal Governo, che attua concretamente le norme approvate dal Parlamento. Potere giudiziario: gestito dalla Magistratura, che interpreta e applica le norme ai casi concreti. Questa suddivisione è essenziale per evitare la concentrazione del potere in un unico organo, prevenendo forme di assolutismo e garantendo la libertà politica dei cittadini. Attraverso il voto, infatti, i cittadini partecipano alla scelta dei propri rappresentanti e all’indirizzo politico dello Stato. La separazione dei poteri è un principio accolto nella maggior parte degli Stati moderni, anche se con soluzioni diverse. Sulla base di queste differenze, si distinguono le seguenti forme di governo: 1. Forma di governo parlamentare In questo sistema, il Governo è responsabile nei confronti del Parlamento, il quale può revocarlo in qualsiasi momento con un voto di sfiducia. Il Capo dello Stato (che può essere un monarca o un presidente) ha un ruolo prevalentemente simbolico e non partecipa direttamente alla determinazione dell’indirizzo politico. Un elemento chiave di questa forma di governo è il meccanismo di pesi e contrappesi (balance of powers), che garantisce un equilibrio tra il potere legislativo e quello esecutivo. Il Governo, pur avendo autonomia d’azione, è costantemente sottoposto al controllo del Parlamento, che è l’unico organo eletto direttamente dai cittadini. Esempio: l’Italia adotta la forma di governo parlamentare. 2. Forma di governo presidenziale In questo modello, il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo e ricopre il doppio ruolo di Capo dello Stato e Capo del Governo. A differenza della forma parlamentare, il Parlamento non ha il potere di revocare l’esecutivo tramite una mozione di sfiducia. Ciò garantisce al Presidente una forte autonomia nell’azione di governo, ma allo stesso tempo il sistema prevede meccanismi di controllo reciproco tra i poteri dello Stato. Esempio: gli Stati Uniti adottano la forma di governo presidenziale. 3. Forma di governo semipresidenziale Questa forma di governo rappresenta un compromesso tra il sistema parlamentare e quello presidenziale. Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini e ha rilevanti poteri politici. Tuttavia, il Governo, pur essendo nominato dal Presidente, deve ottenere la fiducia del Parlamento per poter operare. Ciò significa che il potere esecutivo è condiviso tra il Presidente e il Primo Ministro, creando un equilibrio tra le due figure. Esempio: la Francia adotta la forma di governo semipresidenziale. 4. Forma di governo direttoriale Questo modello è caratterizzato dalla presenza di un Direttorio, ovvero un organo collegiale che assume le funzioni di governo. Il Direttorio è nominato dal Parlamento all’inizio della legislatura e non può essere revocato tramite un voto di sfiducia, garantendogli autonomia fino alla fine del mandato. Il Capo dello Stato viene scelto all’interno del Direttorio stesso, il quale governa in modo collegiale. Esempio: questa forma di governo è adottata esclusivamente dalla Svizzera.

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