Diritto Pubblico Definizioni PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
Questo documento fornisce una panoramica sul diritto pubblico, definendo concetti chiave come ordinamento giuridico, Stato moderno, cittadinanza e sovranità. L'autore presenta vari aspetti del diritto in senso soggettivo e oggettivo, spiegando come le norme vengono applicate e interpretate dai giudici. Il testo approfondisce inoltre la nascita e gli elementi costitutivi dello Stato, la disciplina della cittadinanza e le sue connessioni con i diritti umani.
Full Transcript
L’ORDINAMENTO E LO STATO DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO Diritto: strumento attraverso cui la vita sociale viene organizzata → fenomeno umano (l’uomo nel tempo ha sentito la necessità di disciplinare la convivenza con i propri simili attraverso regole comuni affidando ad una autorità il compito di i...
L’ORDINAMENTO E LO STATO DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO Diritto: strumento attraverso cui la vita sociale viene organizzata → fenomeno umano (l’uomo nel tempo ha sentito la necessità di disciplinare la convivenza con i propri simili attraverso regole comuni affidando ad una autorità il compito di imporre tali regole e sanzionarne le violazioni) → dove c’è società c’è diritto Esistono tuttavia accezioni di diritto: 1. DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO (right): pretesa di un singolo ad una condotta (es. il diritto di voto) 2. DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO (law): ordinamento giuridico (insieme di norme) 3. DIRITTO COME DISCIPLINA: lo studio di: a. DISPOSIZIONI NORMATIVE: segni → dettate dal legislatore, che tipicamente sono generali (non si rivolgono a determinati soggetti, non ad personam) e astratte (non si riferiscono a fatto concreto; quindi, sono passibili di ripetute applicazioni nel tempo) b. NORME: significati → dettati dal giudice, che interpreta le disposizioni applicandole al caso concreto: es. violazione della segretezza della corrispondenza sono inviolabili (art. 15 Costituzione) c. Articoli accademici DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO I destinatari delle prescrizioni normative sono costituiti dai soggetti cui l’ordinamento giuridico italiano riconosce titolarità di diritti e doveri → CAPACITÀ GIURIDICA connessa alla nascita: ciò non implica l’automatica capacità di compiere atti giuridici → esercitare POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE (capacità di agire) (es. matrimonio), che è concessa al 18° anno di vita e può anche essere anche revocata (es. infermità mentale; alcuni reati) DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO Siamo tutti parte più o meno consapevolmente di molteplici ORDINAMENTI es. Anna: cittadina italiana (Stato), figlia/sorella minore (Famiglia), cattolica (Comunità religiosa), amica universitaria (Gruppo di amicizia universitario), amica pallavolista (Gruppo amicizia sportivo) un gruppo sociale che segua determinate regole, sia stabile nel tempo e distribuisca funzioni e prerogative tramite precetti percepiti come vincolanti costituisce un sistema organizzato giuridicamente, vale a dire un ORDINAMENTO GIURIDICO ogni nostro comportamento viene giudicato secondo le regole più o meno formalizzate dei diversi ordinamenti nei quali ci muoviamo es. Anna decide di andare a convivere con il/la fidanzato/a (Stato) (Famiglia) (Comunità religiosa) (Gruppo di amicizia universitario) (Gruppo amicizia sportivo) MASSIMA SANZIONE per violazione delle regole è quella dell’espulsione. Eccezione? Lo Stato (ordinamento statale) può arrivare alla coercizione fisica → arresto/pena di Morte Il concetto di ‘diritto" (cui ci riferiamo in questo corso di Diritto pubblico) è dunque legato a specifiche coordinate storiche e geografiche → TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE: a. che costituisce solo una piccola parte del mondo giuridico (Europa occidentale, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Israele); cd. sindrome World Series (Ran Hirschl) b. che coincide con la nascita dello STATO MODERNO: modello dal quale deriva la corrispondenza tra ‘Stato’ e ‘Diritto’ → visione Stato-centrica (o dottrina pura del diritto / normativismo) che considera DIRITTO come l’insieme delle norme giuridiche poste esclusivamente dallo STATO, che dovrebbe prevale su qualsiasi altra espressione di normatività (culturale, sociale religiosa) LO STATO STATO MODERNO: particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio, avvalendosi di un apparato amministrativo. «potere politico» e «monopolio della forza» → può imporsi con la forza STATO COME LEVIATANO accentramento del potere nelle mani dello Stato avviene sulla base di un PATTO SOCIALE tra autorità statale e sudditi/cittadini: - questi ultimi accettano di affidare il monopolio dell’uso della forza all’autorità del sovrano, in cambio della protezione personale, evitando cioè prevaricazione dei soggetti più forti dello stato naturale, dell'homo homini lupus - Lo Stato a sua volta però accetta di sottoporsi a limiti giuridici che evitino degenerazioni del monopolio ricevuto (es. libertà costituzionali, separazione dei poteri, principio di legalità) → più significativi dopo lo Stato Assoluto COSTITUZIONALISMO: si occupa di teorizzare tali limiti giuridici STATO DI DIRITTO: indica i sistemi politici dove tali limiti vengono effettivamente rispettati (cioè gli Stati dove il diritto garantisce che ci siano "lacci" prestabiliti che limitino il potere politico) STATO Ordinamento politico sovrano di particolar e natura caratterizzato da stabilità e permanenza nel tempo di un determinato assetto della struttura della comunità. Lo stato ha delle caratteristiche differenziali rispetto agli altri ordinamenti giuridici: ◼ Nesso essenziale fra gli stati moderni e il territorio su cui esistono ◼ Universalità dei fini: autorità statale si fa carico di ogni necessità dei membri del territorio fungendosi di un apparato di funzionari ◼ Completezza: è dotato di strumenti atti a risolvere le controversie che sorgano nella sfera di validità territoriale della sovranità statale LO STATO E’ UN ENTE SOCIALE CHE IENE A ESISTENZA QUANDO IN UN TERRITORIO, UN GRUPPO DI PERSONE SI SOTTOPONE A REGOLE GIURIDICHE ORGANIZZATE, SOTTOPONENDOSI A UN’AUTORITA’ PREDEFINITA → lo stato esercita potere sovrano su un determinato territorio INSTAURAZIONE DELLA SOVRANITA’ → procedimento che può avere luogo: - Opera di titolari di una potestà sul territorio statale in via di formazione o organi appartenenti allo stato preesistente sia per esercizio di potere attribuito che per colpo di stato, o movimenti rivoluzionari → procedimenti costituenti antigiuridici Modificazioni di natura costituzionale: non incidono sul popolo ma sulla struttura del governo e del territorio → possono avere luogo: - con procedure regolate dal diritto - in via di fatto → procedure in contrasto con l’ordinamento vigente o non stabilite NASCITA DI UN NUOVO STATO ◼ via originaria: non comporta la modificazione di alcun stato preesistente ◼ via derivata: trasformazione di uno o più elementi costitutivi o a seguito dell’estinzione di uno stato preesistente → trasformazione opera per distaccamento di una parte di uno stato o per mutamenti interni a uno stato che portino alla nascita di uno stato federale → l’estinzione segue il disgregamento di uno stato preesistente portando problemi di ordine e continuità L’estinzione può avvenire per: o trasformazione o disgregamento di uno stato o aggregazione dando vita ad uno stato nuovo GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO STATO: pluralità di soggetti legati da interessi in comune e rapporti interdipendenti, corredati da criteri per la valutazione di tali relazioni, e che sia dotata di un’autorità che imponga sanzioni Potestà sovrana è delimitata solo territorialmente Gli elementi sono: ◼ POPOLO ◼ TERRITORIO ◼ SOVRANITA’ IL POPOLO La sussistenza del popolo è essenziale al fine dell’esistenza dello stato → è il singolo stato che determina le condizioni per esserne cittadini È il diritto interno a determinare chi sia cittadino o meno - Cittadinanza: attribuisce situazioni giuridiche attive e passive ai singoli nella relazione con le istituzioni → sono esclusi dal godimento di diritto/obblighi stranieri e apolidi - Straniero: cittadino di altro stato che se si trova nel territorio è sottoposto alle sue leggi (titolare di situazioni giuridiche al pari dei cittadini - Apolide: privo di cittadinanza ma se si trova nel territorio è sottoposto alle sue leggi Popolo = gruppo di uomini/insieme dei cittadini che vivono stabilmente nel territorio → per essere riconosciuto deve sussistere continuità storica Triplice ruolo per lo stato: 1. Elemento necessario alla sopravvivenza 2. Oggetto su cui si esercita la sovranità 3. Contributo alla formazione della volontà statale → voto Popolazione = tutti i soggetti residenti sul territorio dello stato (cittadini, stranieri, apolidi) Nazione = insieme dei soggetti che condividono lingua, tradizione culturale e storica, costumi, religione e origine etnica. → esistono stati plurinazionali (es. jugoslavia): differenti gradi di integrazione Non lo è l’Italia, ma tutela le minoranze linguistiche Appartenenza al popolo → riconoscimento della cittadinanza = status giuridico che mette in luce il rapporto che intercorre fra la persona del titolare e lo stato → si può acquisire: - Alla nascita: o Ius sanguis: a chi è figlio di almeno un cittadino (discendenza biologica) o Ius soli: chi nasce sul territorio → può far sorgere casi di bi- o multi-apolidia Sono state fatte convenzioni internazionali - In seguito: determinati fatti (es. matrimonio) o concessioni (es. naturalizzazione) Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo: ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza LA DISCIPLINA DELLA CITTADINANZA IN ITALIA Prima legge sulla cittadinanza in Italia: età giolittiana → quando nel regno d’Italia vi era una forte migrazione verso le Americhe e si voleva mantenere l’unità familiare costringendo l’individuo a optare per una sola cittadinanza COSTITUZIONE – 1948: art. 22 → divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici In ITALIA ora la cittadinanza si può acquistare per: - Iuris communicatio (fatti dopo la nascita): casi previsti dalla legge o naturalizzazione o Minore dichiarato figlio di un italiano tramite riconoscimento o Maggiorenne figlio riconosciuto in giudizio (scelta entro un anno dal fatto) o Straniero adottato da cittadino italiano o Coniuge di cittadino italiano (sposato da 3 anni e residente da 6 mesi non sciolto) → inoltre non condannato per reati contro lo stato o contro i diritti politici o per delitto non colposo o motivi di sicurezza contro la repubblica → necessaria un’istanza individuale del ministro dell’interno con decreto o Espresse condizioni di relazione con lo stato (esplicita richiesta) o Naturalizzazione (con emanazione di un d.P.R.) ▪ Straniero residente iin italia da 3 anni nato in italia o che abbia un ascendente di primo o secondo grado italiano ▪ Adottato maggiorenne che risieda da almeno 5 anni dopo l’adozione ▪ Straniero che ha svolto attività alle dipendenze dello stato per 5 anni ▪ Straniero residente da almeno 10 anni → diritto all’acquisizione della cittadinanza (tranne chi ha reso servizi allo stato o dove si ravvisano eccezionali interessi dello stato → mera aspettativa) Chi ottiene la cittadinanza è tenuto ad un giuramento, tranne nei casi di menomazione intellettiva - Ius sanguis: figli di uno o entrambi genitori italiani - Ius soli (pochi casi): o Nati sul territorio da apolidi, stranieri o ignoti o Soggetto figlio di ignoti trovato sul territorio italiano Si ha la facoltà di rinunciare alla cittadinanza in caso di acquisizione di cittadinanza estera Casi di perdita della cittadinanza: - Chi ricopre un incarico per uno stato o ente di cui l’italia non è membro - Chi svolge servizio militare all’estero e non abbandoni quando sollecitato - Chi svolge servizio militare per uno stato in guerra con l’italia (non revocabile) - Soggetto adottato a seguito della revoca dell’adozione Casi di riacquisizione della cittadinanza: - Riacquisto volontario: Chi dichiara la volontà e presta servizio militare per un anno o assume un ruolo di pubblico impiego o ristabilisce la propria residenza in Italia entro un anno - Riacquisto automatico: chi ristabilisce la residenza in italia da almeno un anno, o due anni in caso di mancata osservanza dell’ordine di abbandono della carica nello stato estero TRATTATO DI MAASTRICHT (1992): attribuisce la titolarità della cittadinanza europea Prerogative connesse: - Libertà di circolazione e soggiorno in UE - Elettorato attivo e passivo per comunali nel comune estero di residenza e elezioni PE - Petizione al Parlamento Europeo - Tutela diplomatica e consolare all’estero IL TERRITORIO Territorio = ambito spaziale in cui si esercita la potestà dello stato, che è ente territoriale, in quanto non esiste senza uno spazio stabile. Il territorio non è oggetto di un diritto reale dello stato ma contribuisce alla sua esistenza Lo stato è titolare di determinate porzioni di terreno su cui esercita la sovranità (beni del demanio e patrimonio dello stato) Stato = ente territoriale originario → tramite alla permanenza su una determinata aerea un gruppo omogeneo di individui costruisce una sua identità Estensione concreta dello stato si ha: ◼ TERRA FERMA E ACQUE INTERNE (fiumi, laghi, mari interni), comprese tra confini: o Naturali: dettati da elementi morfologici (es. fiumi, catene montuose, mediana nei laghi) o Artificiali (tracciati secondo criteri ad opera dell’uomo) ◼ MARE TERRITORIALE: tra le 3 e le 12 miglia marine (italia) a partire dalla linea della più bassa marea e seguendo l’andamento della linea costiera Le autorità hanno la facoltà di inseguire oltre i limiti del mare territoriale le navi straniere che hanno tenuto condotte illecite Il restante è detto ALTO MARE → diritto di libera navigazione → compresso in caso di pirateria o tratta di schiavi Piattaforma continentale = sottosuolo marino adiacente alla terraferma ma esterno al mare territoriale → giacimenti minerari e idrocarburi → possono essere sfruttati dagli stati costieri fino a max 200 metri Zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse: fino a 200 miglia marine dalla linea costiera, se non ostacolano la libertà di navigazione ◼ SOTTOSUOLO: appartiene allo stato fino ai limiti della sua utilizzabilità ◼ SPAZIO AEREO SOVRASTANTE (mare e terra): trattato sullo spazio extra-atmosferico ◼ Casi di immunità territoriale o extra-territorialità: il diritto internazionale esclude la sovranità dello stato in una parte del suo territorio e la riconoscono in altri stati →AMBASCIATE E CONSOLATI ◼ IMBARCAZIONI REGISTRATE: presso uno stato, sono soggette alla sua sovranità anche in mari stranieri LA SOVRANITA’ (terzo elemento) Si consolida nel momento di transizione fra il sistema delle signorie feudali e le monarchie regie nelle sue prime manifestazioni, ossia STATO ASSOLUTO viene esercitata senza alcun limite dal Re; con STATO LIBERALE la sovranità comincia a trovare limiti e non è più riferita ad una persona, bensì allo Stato; - SOVRANITA’ INTERNA Stato non è soggetto né legittimato da alcun altro ordinamento, ed anzi è lui l’unico a poter legittimare l’innovazione dell’ordinamento stesso: non avrai altro Dio al di fuori di me (Decalogo dei Comandamenti); non c'è potere che non sia stato legittimato da Dio (San Paolo) [es. Sikh in moto] - SOVRANITA’ ESTERNA Lo Stato agisce indipendentemente nei confronti degli altri Stati senza interferenze altrui nell’esercizio del potere d’imperio statale. Gli Stati in quanto tali (non più come Prìncipi, quindi individui) negoziano autonomamente le proprie relazioni (capacità di diritto internazionale) per la prima volta con la firma della PACE DI WESTFALIA 1648 fine Guerra dei Trent'anni (protestanti vs. cattolici) convenzionalmente "nasce" lo Stato moderno Il passaggio allo stato liberale sottomette la sovranità al diritto È l’effettività dell’ordinamento giuridico statale a legittimare uno stato e porre il fondamento della sua sovranità → requisito richiesto per il riconoscimento dello stato Il riconoscimento non è un requisito essenziale ma fondamentale al fine di avere relazioni internazionali SOVRANITA’ NAZIONALE: termine nazione usato durante la Rivoluzione francese dalla borghesia per conservare il potere acquisito con la rivoluzione SOVRANITA’ AL POPOLO: affermazione di natura politico-ideologica. Il popolo è l’insieme dei cittadini, che in quanto tali decidono le scelte dello stato In italia il popolo non può esercitare la sovranità a suo completo piacimento → limiti costituzionali La sovranità subisce limitazioni a causa delle relazioni con ordinamenti statali stranieri in condizioni di parità → per mantenere la pacifica coesistenza → trattati internazionali bi o plurilaterali sia in campo militare e di difesa (es. NATO), che di istruzione (es. UE), tutela dei diritti dell’uomo. Diritto internazionale consuetudinario → art. 10 cost Stati egemoni: es. USA → potere informale tramite l’espansione delle proprie aree di influenza su stati confinanti e non FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO FORMA DI STATO: rapporto che intercorre fra lo stato inteso come istituzione e i suoi elementi costitutivi (popolo e territorio) Rapporto che intercorre tra chi detiene il potere (governanti) e chi ne è assoggettato (governati) → autorità e libertà La forma di stato analizza le diverse organizzazioni sociali e ne prende in considerazione gli aspetti concreti per delineare i comuni caratteri di una forma di stato unitaria. FORMA DI GOVERNO: modalità con cui le funzioni che spettano allo stato sono distribuite fra gli organi costituzionali (struttura della catena di comando) → sovranità: allocazione del potere fra gli organi → insieme degli strumenti con cui la forma di stato persegue i suoi fini CLASSIFICAZIONE DIACRONICA: 1. Stato feudale/ordinamento a regime patrimoniale (476-1500) 2. Stato assoluto (1500-1700) 3. Stato liberale (fine 1700-1800) 4. Stato di democrazia pluralista (1900-oggi) CLASSIFICA SINCRONICA: 1. Stato unitario 2. Stato composto STATO FEUDALE Lo Stato o forme assimilabili esistono da tempi antichi (es. Stato greco), tuttavia lo STATO IN SENSO MODERNO si sviluppa in Europa dal 1600), sostituendo lo STATO FEUDALE / ORDINAMENTO E REGIME PATRIMONIALE → non è uno stato poiché alla base c’è un patto di diritto privato tra SIGNORE e VASSALLO che vincola solo i contraenti (cd. particolarismo giuridico). → non persegue fini universali L’ordinamento non si può dire sovrano poiché il controllo del territorio e la relazione con gli altri signori minori non configura l’ordinamento come indipendente Il patto lega una serie di feudatari minori ad un feudatario maggiore, che esercita funzioni simili a quelle del sovrano. Il patto si basa su uno scambio: il feudatario maggiore offre protezione avverso i nemici, mentre quelli minori rendono prestazioni periodiche Il feudatario minore riceve un FEUDO (diritto di sfruttamento e godimento – dominio utile) da cui può trarre le risorse per il sostentamento, mentre il maggiore gode di diritto reale di proprietà (dominio diretto) Funzione legislativa: forma confederata → feudatario maggiore era l’autorità al vertice, ma necessitava l’accordo di alcuni vassalli minori (consenso dell’assemblea) CRITICITA’ - POLITICHE: sovrapposizione, conflitto e confusione tra rapporti giuridici dispersione del potere come propellente di guerre civili e di religione che solcano l'Europa tra 1500 – 1600 producendo guerre, saccheggi e miseria - ECONOMICHE: il particolarismo giuridico complica gli scambi commerciali che risultano frammentati, poco fluidi → emerge l'esigenza di assicurare l'ordine sociale accentrando il potere nelle mani di un solo Sovrano/Assemblea: passaggio dalla dispersione (STATO FEUDALE) alla concentrazione del potere (STATO MODERNO); dalla burocrazia/esercito personali alla burocrazia/esercito statali; dal diritto privato al diritto pubblico; dai molti ordinamenti a vocazione particolaristica all’ordinamento con vocazione universalistica STATO ASSOLUTO Si afferma in particolare tra 1600 – 1700 in Spagna e FRANCIA dove i parlamenti medievali vengono svuotati di potere → leva sulla nobiltà che accetta di sottomettersi alla Corona (Luigi XIV e Corte di Versailles fino al 1715); diversamente in INGHILTERRA → la nobiltà in Parlamento si allea con la borghesia contro la Corona (Carlo I decapitato nel 1649) A DIFFERENZA DELLO STATO FEUDALE, lo Stato assoluto prevede una concentrazione del potere nelle mani del sovrano, capo dello Stato e interprete di una vocazione universalistica. Modello teorico è quello coevo dello Stato moderno sebbene sovranità non spetti al popolo, ma solo al sovrano e sebbene questa coincida con la sua volontà («Lo Stato sono io») in quanto divina Lo stato assoluto non si basa più su uno scambio ma sull’autorità del sovrano L’ordinamento ello stato deriverebbe a un patto sociale con cui i sudditi investono l’autorità statale di tutti i poteri per porre fine al conflitto sociale CARATTERISTICHE: - NO LIMITI GIURIDICI: absolutus = LEGIBUS SOLUTUS –> non vincolato dalle leggi dello Stato, ad eccezione di alcuni principi di natura consuetudinaria (es. regole di successione): la forma del diritto può essere derogata dal sovrano quando invoca la cd. RAGION DI STATO che sancisce la prevalenza delle esigenze politiche - NO LIMITI POLITICI: la concentrazione dei poteri in mano al monarca è massima (anche tramite una serie di funzionari) esercita potere LEGISLATIVO essendo il Re esso stesso fonte primaria del diritto; ESECUTIVO con al più organi consultivi es. Consiglio di Stato; GIUDIZIARIO sebbene indirettamente nominando i giudici (sopprimendo giurisdizioni locali di epoca feudale) - NO LIMITI IN AMBITO ECONOMICO: interviene largamente nel settore economico incentivando gli scambi EXPORT e limitando IMPORT (protezionismo) → TEORIA MERCANTILISTICA dove grandezza del Re dipende dalla prosperità economica dello Stato → grandezza del Re si misura anche con costruzione di opere pubbliche (strade e trasporti) finanziati attraverso tributi imposti ai sudditi e riscossi tramite un APPARATO BUROCRATICO in cambio della protezione dei cittadini da parte dello Stato (patto sociale di Hobbes) tramite ESERCITO DI PROFESSIONE (vedi tema PA) → il suo sostentamento fa nascere la necessita di un sistema tributario generale in modo da garantire sufficienti entrate Le corporazioni feudali non scompaiono del tutto ma si organizzano autonomamente in DIETE TERRITORIALI e penetrano anche le residue strutture burocratiche a livello locale STATO LIBERALE Si afferma verso la fine del 1700 (fine 1600 in Inghilterra) negli Stati Uniti, in Europa (anche in Italia) al termine dei percorsi rivoluzionari (es. Rivoluzione francese 1789, es. guerra di indipendenza americana 1776) e sedimentazioni ideologiche (es. Illuminismo e cosmologia scientifica (metodo scientifico)) dopo devastanti guerre di religione (12 milioni di morti in Europa) FINALITÀ principale dello Stato liberale è quella di garantire DIRITTI e LIBERTÀ DELL’INDIVIDUO rispetto alle pretese del Re (limitazione del potere pubblico), in primis DIRITTO DI PROPRIETÀ (→ BORGESIA CHE AVEVA ACCUMULATO CAPITALI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E INDUSTRIA) e diritti naturali imprescindibili dell’uomo (Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Parigi 1789) Veniva inizialmente definito anche STATO DI POLIZIA → che volge l’azione a favore della cittadinanza Eventi storici che segnarono la nascita dello stato liberale: ◼ INGHILTERRA: il parlamento limitò il potere regio, formalmente nel Bill of Rights (1689) in cui si affermavano le prerogative parlamentari e si garantivano una serie di diritti ai cittadini e la separazione dei poteri. ◼ STATI UNITI: con la dichiarazione d’indipendenza del 1776 si concluse il conflitto tra coloni americani e la madrepatria inglese, facendo nascere una confederazione di stati e approvando una costituzione scritta, con l’obiettivo di limitare la concentrazione del potere politico ◼ FRANCIA: con la rivoluzione si passa dall’ancien regime allo stato liberale Viene poi scritta una costituzione definitiva nel 1802. CARATTERISTICHE ◼ TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN CHIAVE DI LIMITAZIONE DEL POTERE PUBBLICO: lo stato liberale garantisce delle libertà negative (espressione, culto, integrità fisica…) ◼ GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN CHIAE DI AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: eliminazione della divisione della società in ceti → vuole eliminare i ceti intermedi (corporazioni professionali e ceti sociali), che avevano assorbito l’individuo giuridicamente → nei nuovi ordinamenti l’individuo è titolare di diritti ◼ AFFERMAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO (Rechstaat, Rule of law) Il Diritto sopra lo Stato → EMERSIONE PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI (Montesquieu 1748) cioè ripartizione del potere politico tra soggetti diversi e indipendenti; la legge vincola anche lo stesso sovrano PRINCIPIO DI LEGALITÀ, cioè qualsiasi limitazione della libertà individuale deve essere fondata su previa autorizzazione del diritto; ◼ SUPERAMENTO DEL PARTICOLARISMO GIURIDICO, attraverso codificazione del diritto tramite Codice civile che offre ai privati regole generali (cioè riferibili a tutti), astratte (cioè suscettibili di ripetute applicazioni nel tempo), certe (prevedibili nei loro effetti, anche in quanto scritte) → PERSONALITÀ GIURIDICA → nascono le prime COSTITUZIONI (americana 1787, francese 1791). E poi prime forme di CODIFICAZIONE (Codice napoleonico 1804). Si consolida la teoria dello Stato Moderno: passaggio al DIRITTO SCRITTO, RAZIONALE, dopo guerre di religione (origine divina, non razionale) che avevano devastato l’Europa: ECCO IL PESO DELL’ETÀ DELLA RAGIONE/ILLUMINISMO di qui anche SEPARAZIONE DEL FENOMENO RELIGIOSO DALLA POLITICA (SECOLARIZZAZIONE DELLO STATO/LAICO) ◼ DIFFUSIONE DELLA TEORIA DEL LIBERISMO (O LIBERALISMO ECONOMICO) che si traduce nella astensione dello Stato dall’intervenire nella vita economica del paese, limitandosi a garantire principalmente difesa, sicurezza e proprietà → confidando nell'autoregolazione spontanea del mercato come incontro tra domanda e offerta → similmente nella vita sociale → LIBERTÀ NEGATIVE (es. libertà di espressione, di culto) → stato minimo (stato leggere e basso livello di tassazione (pareggio di bilancio)) Lo stato si limita ad esercitare solo alcune funzioni come la difesa, la sicurezza, la politica estera e l’emissione di moneta. ◼ DIFFUSIONE DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA POLITICA ossia dei rappresentanti a manifestare la volontà della Nazione/Popolo senza vincolo di mandato imperativo, sulla base anche della ELIMINAZIONE DELLA DIVISIONE DELLA SOCIETA’ IN CORPORAZIONI (l’individuo diventa titolare di diritti) ◼ RAPPRESENTANZA SELETTIVA, ossia solo coloro che possiedono beni e pagano le tasse (memo: in primis diritto di proprietà privata) hanno interesse ad un corretto uso del denaro pubblico limitazione del diritto di voto ad abbienti (es. 40 lire di imposta annua, come nella prima legge elettorale del Regno di Italia 1861) e istruiti (es. esclusi gli analfabeti) → Risultato? Elettorato attivo massimo del 5% della popolazione e Stato monoclasse. La rivoluzione liberale riguarda una classe sociale sostanzialmente omogenea: BORGHESIA MEDIO-ALTA e parte della NOBILTÀ STATO MONOCLASSE che non esclude ampia fasce di popolazione ◼ SEPARAZIONE DEL FENOMENO RELIGIOSO DALLA POLITICA: Stato liberale si classifica come laico imponendo una netta separazione fra stato e istituzioni pubbliche STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA crisi dello Stato liberale si consuma tra fine 1800, inizio 1900 Non produce cesura netta → EVOLUZIONE verso democrazia pluralista (DP), contempla un accrescimento dei pubblici poteri nella continuità dei tratti e istituzioni preesistenti es. Stato di diritto e Separazione dei poteri sono ormai principi acquisiti del costituzionalismo occidentale che arriveranno fino ad oggi LA TRASFORMAZIONE CHIAVE: DALLA BORGHESIA AL PROLETARIATO La base elettorale si amplia includendo parte della popolazione prima esclusa (MASSA acquista consapevolezza) → il partito politico deve adattarsi La riorganizzazione nazionale avviene con la nascita dei PARTITI DI MASSA (classe proletaria) e delle ASSOCIAZIONI SINDACALI (settore imprenditoriale) La società diventa un insieme di gruppi sociali più o meno organizzati Il rapporto tra cittadino e stato è mediato da forme associative → partiti politici Stato democratico è cos’ chiamato grazie alla sua attribuzione della sovranità al popolo Viene mantenuto il principio della separazione dei poteri → cicli funzionali: l’esercizio di una funzione statale è ripartito fra più di un organo CARATTERISTICHE: ◼ ISTITUZIONI: con lo stato democratico si realizza una rappresentanza pluralistica → con l’ampliamento del suffragio diventa uno stato pluriclasse e non più monoclasse borghese il pluralismo è anche istituzionale → no istituzione centrale ma delegazione a livelli di governo decentrati → inoltre, i luoghi di rappresentanza diventano luoghi di confronto/scontro tra interessi eterogenei (al posto di interesse omogeneo monoclasse); → luoghi di compromesso: vige il principio di maggioranza che consente di prendere le decisioni generali, ma è necessario garantire le minoranze (no tirannia) ◼ DIRITTI: la persona rimane il fulcro della tutela dello Stato, ma il centro si sposta dall’individuo alla collettività (dunque anche minoranze) e nelle Costituzioni vengono inserite ampie garanzie di tolleranza della diversità politica sociale, economica, religiosa; si passa inoltre ad un ruolo attivo dello Stato nel garantire diritti/libertà → dalle LIBERTÀ NEGATIVE (Stato Liberale), alle LIBERTÀ POSITIVE attraverso pretese di prestazione attiva da parte dello Stato → diritti sociali → es. diritto alla salute → diritti costituzionali → attribuiti allo status di cittadino ◼ ECONOMIA: il capitalismo concentrato fa emergere molte disuguaglianze economiche → Stato rompe la propria astensione nei rapporti privati tipica dello Stato liberale (cd. Stato minimo) decidendo di intervenire attivamente per porre rimedio alla disomogenea distribuzione della ricchezza → ECONOMIA MISTA dove iniziativa economica privata convive con quella dello Stato orientata ai fini pubblici es. assicura regolarità e concorrenza tra operatori di mercato es. investimenti pubblici diretti (nascita/trasformazione di imprese statali) es. interventi indiretti come riduzione carico fiscale / assistenza per lavoratori disoccupati → STATO SOCIALE/WELFARE STATE: finalità solidaristica evidente, tuttavia lo stato pesa (es.spesa sanitaria in italia 80% bilancio regionale) - riconosce cittadini «uguali davanti alla legge» → principio di eguaglianza formale (tipica dello Stato liberale) - si impegna a «rimuovere gli ostacoli» → eguaglianza sostanziale (tipica della Democrazia pluralista) il modello di stato demografico è fortemente influenzato dalle vicende belliche e politiche del XX secolo → trae origine l’inviolabilità dei diritti dell’uomo → sancito sul piano sovranazionale da convenzioni e accordi (sistema di tutela multilivello dei diritti) LO STATO AUTORITARIO E LO STATO SOCIALISTA La crisi dello stato liberale non ha determinato ovunque e direttamente l’evoluzione allo stato democratico: STATO AUTORITARIO (ventennio fascista) e TOTALITARIO (nazismo)(potere anche formalmente nelle mani di un’unica persona) ↓ la risposta è maggiore presenza dello Stato, ma ben oltre DP degenerando ("Stato massimo") con intervento diretto nelle scelte individuali e strumentalizzazione delle masse a differenza dello stato democratico, lo stato autoritario perviene esiti opposti a quelli di integrazione del movimento operaio nella società → mira a sopprimere la vitalità tutelando il privilegio socio- economico della borghesia (restrizione libertà individuali) il totalitarismo presenta invece la concentrazione dei poteri in capo al leader anche sotto il piano formale e integra le masse attraverso lo strumento plebiscitario lo stato autoritario elimina i corpi intermedi fra stato e società e opera una politica dirigista si caratterizza inoltre per la presenza di un partito unico un’altra evoluzione differente dallo stato democratico è lo stato socialista → aderisce alla produzione collettivista → basata sulla proprietà dello stato dei mezzi di produzione e pertanto può modificare i presupposti del processo produttivo La Cina ora si sta progressivamente aprendo all’economia di mercato (c.d. economia sociale di mercato) LO SCENARIO CONTEMPORANEO La DP ha trovato forte espansione dopo la Seconda guerra mondiale, nel solco del trauma delle sue alternative autoritarie/totalitarie, TUTTAVIA una parte significativa di PAESI NON OCCIDENTALI segue altri modelli (spesso strutture autoritarie) di organizzazione del potere (es. Turchia, Egitto per citare esempi vicini, ovviamente Russia e Cina); alcuni PAESI EUROPEI, specialmente quelli estranei alla tradizione liberale, presenta diverse ambiguità sui principi cardine della democrazia (es. Polonia, Ungheria e Stato di diritto); lo stesso modello DP, nella sua dimensione di Stato Sociale, è entrato in crisi in Europa essendo diminuite le risorse per finanziare lo Stato sociale (es. pensioni, sussidi alla disoccupazione) lasciando ampio spazio al malcontento dove affondano proposte alternative e proposte cd. populismo. CLASSIFICAZIONE SINCRONICA La classificazione diacronica FdS ha creato una serie di contenitori, tuttavia, molto ampi con all’interno esperienze sensibilmente diverse (soprattutto per DP: es. Stati Uniti e Francia sulla legislazione penale). Come distinguerle? Creando un’ulteriore distinzione che, nell’ambito dello stesso contenitore (es. DP) permetta di classificare sulla base di un altro aspetto diverso dall’impatto sul rapporto tra governanti e governati: CONFORMAZIONE DEL RAPPORTO TRA STATO CENTRALE E ENTI TERRITORIALI → Sovranità accentrata? (Stato unitario, es. Francia), Sovranità condivisa? (Stato composto, es. Stati Uniti). Distinzione approssimativa, ma utile punto di inizio UNA DISTINZIONE PARZIALE STATO UNITARIO (es. Francia) Stato centrale affida alcuni limitati poteri amministrativi ad enti territoriali da esso dipendenti (decentramento amministrativo) → la titolarità della sovranità è integralmente spettante a un unico centro di imputazione STATO COMPOSTO Stato centrale affida su determinate materie distinti poteri di indirizzo politico/amministrativo nonché funzione legislativa in determinate materie ad enti territoriali da esso distinti ed espressione del voto locale (decentramento politico) → la titolarità della sovranità è ripartita tra due distinti livelli di governo 3 distinti caratteri: 1. compresenza di due livelli di governo che esercitano funzioni tipiche della potestà di governo su uno stesso territorio o primo livello: carattere unitario → funzioni su tutto il territorio statale o secondo livello: decentrato → più centri di imputazione ciascuna competente in un’area 2. vi è un ordinamento costituzionale di carattere unitario → testo costituzionale che disegna i lineamenti essenziali della forma di stato che disciplina le competenze spettanti ai due livelli 3. entrambi i livelli sono dotati di autonomia politica negli ambiti di competenza → ma non può mettere a repentaglio il carattere unitario dell’ordinamento → l’autonomia politica ha due importanti corollari: o titolarità per entrambi i livelli di governo della potestà legislativa, da esercitarsi negli ambiti di propria competenza o ambiti di competenza direttamente sanciti dalla Costituzione è possibile allora distinguere tra: o STATO POLITICAMENTE ACCENTRATO: scelte di indirizzo politico sono riservate al solo livello centrale di governo → decentramento ha carattere esclusivamente amministrative → decisore centrale detiene il monopolio della funzione legislativa o STATO POLITICAMENTE DECENTRATO: enti che compongono i due livelli di governo definiscono le proprie priorità politiche, ciascuno nell’ambito di competenza Stato federale e stato regionale sono i due possibili esiti di un processo che vuole valorizzare la capacità degli enti decentrati di r rispondere alle istanza che promanano dal territorio e attribuisce il governo dei fenomeni complessi e di vasta scala ◼ STATO REGIONALE ( es. Italia) Si tratta di un'invenzione dei Padri costituenti italiani nata da un processo opposto a quello dello Stato federale: uno Stato centrale esistente che decide di suddividersi in Regioni assegnandovi limitati poteri [top down] ◼ STATO FEDERALE (es. USA) nasce da un contratto (foedus = alleanza) con il quale STATI INDIPENDENTI (spesso già uniti in Confederazione tramite trattato internazionale, senza che esista un’entità statale nuova né una Costituzione) decidono di affidare limitati poteri ad uno Stato centrale dando vita a un nuovo ordinamento comune per questioni determinate siglando una Costituzione alcune conseguenze di questo procedimento storico di formazione (bottom up) : forma di Stato federale nell’esperienza occidentale viene spesso decisa con un vero e proprio conflitto sociale / guerra civile (es. USA 1865, SVIZZERA 1848, GERMANIA 1867) su quale FdS adottare federali (NORD-industriali, protestanti) vs. confederali (SUD-contadini, cattolici) 7 elementi che differenziano le esperienze regionali da quelle federali: 1. Processo storico di formazione: a. Stato federale: nasce grazie all’aggregazione di un numero di repubbliche che decidono di dare vita a un ordinamento comune per determinate questioni b. Stato regionale: nasce da uno stato centralizzato che crea al suo interno enti decentrati con un certo livello di autonomia politica 2. Presenza di una seconda camera: a. Stati federali: una sola camera alta presenza all’interno del Parlamento federale di una seconda Camera rappresentativa degli Stati membri (es. Senato in USA, Consiglio federale in Germania): da notare che tranne USA dove permane stretta separazione/indipendenza (federalismo duale) si sta andando verso una guida di maggiore coordinamento della Federazione nel contesto economico e sociale degli Stati federati (federalismo cooperativo) 3. Esistenza di asimmetrie nella distribuzione territoriale del potere: a. Stato regionale: regioni possono avere competenze diverse tra loro b. Stato federale: enti del livello di governo inferiore hanno stessi poteri 4. Clausola di residualità: la costituzione elenca le materie di spettanza di un determinato livello e conferisce all’altro le rimanenze (solitamente si elenca chi ne ha di meno) a. Stato federale: la clausola di residualità è a favore del potere decentrato b. Stato regionale: la clausola di residualità è a favore dello stato centrale 5. La potestà degli stati federati di dotarsi autonomamente di una costituzione → disciplina la forma di governo dell’ente, la posizione giuridica soggettiva dei cittadini Le regioni invece hanno degli statuti che non presentano autonomi cataloghi di diritti 6. Esercizio degli stati federati della funzione giurisdizionale a. Stati federali: due distinti circuiti di giustizia → circuito federale applica il diritto federale e il circuito statale quello statale b. Le regioni invece non hanno il proprio circuito di giustizia autonomo 7. Partecipazione al procedimento di revisione costituzionale: a. Negli stati federali coinvolge in misura significativa anche i vari stati b. Le regioni non sono invece coinvolte Caratteri che accomunano i due tipi di stati ◼ Ordinamento costituzionale unitario: i cittadini sono egualmente titolari delle stesse situazioni giuridiche soggettive di carattere fondamentale ◼ Superiorità della costituzione nazionale: l’esercizio da parte degli stati federati e delle regioni delle proprie attribuzioni non può mai travalicare le prescrizioni della costituzione nazionale ◼ Affidamento a un organo nazionale della soluzione dei conflitti Eventuali conflitti tra livelli di governo sono risolti da un organo centrale FEDERALISMO DUALE E COOPERATIVO Il federalismo si afferma nel contesto dello stato liberale Scopo costituzionale → separazione dei poteri e frammentazione del potere politico al fine della sua limitazione Separazione dei poteri tramite: ◼ Direttrice orizzontale: assegnazione della funzione legislative, esecutiva e giudiziaria a tre distinti centri di imputazione ◼ Direttrice verticale: dividendo la potestà di imperio in due livelli di governo La federazione e gli stati federati esercitano i propri poteri, ciascuno nell’ambito di sua pertinenza, in modo indipendente, senza che vi siano momenti per coordinare i due livelli per scopi unitari Nell’800 si arriva al cuore dell’assenza di coordinamento → FEDERALISMO DUALE → la federazione aveva il suo catalogo di diritti mentre le questioni di spettanza statale ricadevano sul bill of rights dei singoli stati XX secolo: l’esigenza di intervenire attivamente nel contesto sociale ed economico al fine di guidare l’evoluzione e di promuovere attivamente l’integrazione del singolo nella comunità di appartenenza, richiedere un agire coordinato di Federazione e stati L’evoluzione in senso cooperativo si ripercuote anche sulla tutela dei diritti → omogeneizzazione FORME DI GOVERNO La Forma di governo si riferisce alla modalità con cui le funzioni dello Stato sono distribuite tra gli organi costituzionali, nonché all’INSIEME DEI RAPPORTI DI POTERE che intercorrono tra essi Definisce il rapporto tra organi costituzionali CRITERI DI CLASSIFICAZIONE: organi costituzionali → essenzialmente ci si concentra su poteri e relazioni tra poteri ESECUTIVO e LEGISLATIVO (lasciando escluso ed indipendente GIUDIZIARIO) con riferimento al RAPPORTO DI FIDUCIA ossia alla responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento (o del Monarca) vede coinvolto parlamento, governo, primo ministro e capo di stato → non ha un ruolo significativo la magistratura (autonoma e indipendente) diversi criteri: ◼ Titolarità dell’indirizzo politico: determinazione delle finalità generali che il potere pubblico deve perseguire e i principali mezzi per conseguirli (delinea le priorità attorno al quale si organizzano gli interventi dello stato ◼ Fondamento della legittimizzazione del governo: distingue le forme di governo in cui l’organo esecutivo ha autonomia legittimazione politico-democratica (dualiste) da quelli in cui la legittimazione deriva da quella del parlamento (moniste) Monismo e dualismo sono anche usati per distinguere le forme di governo in cui il potere esecutivo è affidato ad un organo unitario, da quelle a cui spettano due organi Anche per distinguere quelle in cui la legittimazione del titolare della funzione esecutiva deriva dalla convergente volontà di due distinti soggetti ◼ Natura del rapporto tra governo e parlamento: porta a distinguere le forme di governo in cui il rapporto di fiducia tra governo e parlamento esiste, da quelle in cui è assente Questo rapporto rende l’esecutivo l’emanazione permanente del parlamento L’organo che detiene il potere esecutivo è espressione del - Parlamento - Corpo elettorale - Capo dello stato 5 tipi di forme di governo: ◼ Parlamentare: governo è espressione del parlamento ed è legato da un rapporto di fiducia ◼ Direttoriale: governo è espressione del parlamento ma non c’è vincolo fiduciario ◼ Presidenziale: funzione esecutiva spetta al presidente della repubblica, che è eletto dal corpo elettorale e non è vincolato al parlamento dal rapporto di fiducia ◼ Semi-parlamentare: primo ministro è eletto dal corpo elettorale ed è legato al parlamento dal rapporto di fiducia ◼ Semi-presidenziale: potere esecutivo ripartito tra presidente della repubblica, eletto dal popolo, e governo, da lui nominato (nonostante mantenga rapporto di fiducia con il parlamento) MONARCHIA COSTITUZIONALE PARLAMENTARISMO (O FDG PARLAMENTARE) PRESIDENZIALISMO STATUNITENSE SEMIPRESIDENZIALISMO FRANCESE LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE : LE ORIGINI NELLO STATO LIBERALE… MONARCHIA COSTITUZIONALE È il frutto di un’evoluzione che parte della monarchia costituzionale → affermata in seguito alle rivoluzioni liberali e alla nascita dello stato liberale, particolarmente nel Regno Unito (fine 1600) e con le prime Costituzioni liberali: Francia (Costituzione del 1791 e 1814), Italia (Statuto Albertino 1848), Prussia (1850) All’interno della corona si ha un governo che non può ancora essere chiamato tale perché si trova sotto lo stretto controllo della corona Il capo dello stato nomina il primo ministro (primo legame di fiducia corona e governo) parlamento vuole esprimere la sua opinione riguardo i ministri scelti dal capo di stato (secondo legame di fiducia tra parlamento e governo) → salta poi il rapporto di fiducia con il re → si passa ad una monarchia parlamentare Ha 2 elementi essenziali: ◼ Limitazione potere della corona → fulcro del sistema istituzionale ◼ Attribuzione delle 3 funzioni fondamentali a soggetti distinti: o Legislativa: parlamento o Giudiziaria: corti di nomina regia o Esecutiva: ministri scelti dal re e responsabili esclusivamente nei suoi confronti ◼ DUALISMO (netta separazione) tra Corona e Parlamento: tipica "spaccatura" del potere del Leviatano settecentesca CORONA PARLAMENTO controllo sul potere ESECUTIVO (Re nomina e titolare del potere LEGISLATIVO; Parlamento revoca i “SUOI” ministri); sul LEGISLATIVO (Re approva il bilancio dello Stato; Non ha può sciogliere anticipatamente il Parlamento rapporto di fiducia con ESECUTIVO, che può e ratifica le leggi approvate dal Parlamento); semmai mettere in stato di accusa penale i sul GIUDIZIARIO (Re nomina dei giudici) ministri/impeachment) Base della legittimizzazione politica: nobiltà Base della legittimizzazione politica: BORGHESIA (Rivoluzione francese, industriale…) La borghesia vuole contare di più all’interno dello stato La monarchia costituzionale evolve verso un collegamento tra parlamento e compagine ministeriale grazie a: - Impeachment (possibilità dell’assemblea di mettere sotto accusa i ministri - Assenso del parlamento per imporre tributi Monarchie parlamentari di carattere dualista → senso istituzionale e sociale: - Differenti forme di legittimazione del sovrano e del parlamento (parlamento acquista centralità) → pretesa di ALLENTARE LEGAME DI FIDUCIA DEI MINISTRI CON IL RE - Governo è di nomina regia ma ha anche un rapporto di fiducia con il parlamento L’evoluzione si conclude con l’affermarsi della borghesia sia sul piano sociale che istituzionale → derivazione del governo finisce per essere quella parlamentare (?) → organo legittimato solo dal rapporto di fiducia con assemblea → capo di stato mantiene poteri significativi ma gli vengono precluse le questioni politiche (lascate al binomio governo-parlamento) …E LA SUA EVOLUZIONE NELLO STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA Tra le due guerre mondiali, la forma di governo parlamentare monista si afferma molto in Europa → esigenza di stabilizzare la forma di governo parlamentare → RAZIONALIZZAZIONE → vengono iscritte nei testi costituzionali alcune previsioni fondamentali sui rapporti tra governo e parlamento → RAZIONALIZZANDO (scritto → certo → razionale) Moderna forma di governo parlamentare ha alcuni elementi specifici: ◼ DERIVAZIONE PARLAMENTARE DEL GOVERNO: formazione del governo dipende dagli equilibri politici esistenti nel parlamento (unico ad avere diretta legittimazione popolare) → fondamentale il ruolo del partito politico (trasmissione tra paese reale e apparato istituzionale) → parlamento: sede del dibattito pubblico ◼ RAPPORTO DI FIDUCIA: lega permanentemente il parlamento al governo Esecutivo è responsabile di ogni sua azione di fronte al parlamento, che può censurare il suo operato e costringerlo a dimettersi → governo legato alla maggioranza parlamentare L’opposizione invece ha il potere di controllare e contrastare l’operato del governo Il rapporto di fiducia non richiede per forza la concessione della fiducia iniziale ◼ RUOLO DEL CAPO DI STATO: il suo potere diventa neutro e non può ingerirsi in questioni di indirizzo politico → agevola la formazione del governo e ha il potere di sciogliere anticipatamente il parlamento in caso di crisi politica RUOLO DEI PARTITI Le regole che determinano i rapporti tra organi costituzionali sono condizionate da elementi di contesto: oltre alle disposizioni formali (Costituzione e Regolamenti parlamentari) ci sono infatti convenzioni costituzionali (ossia regole di carattere politico, es. consultazioni del PdR) che dipendono dai PARTITI POLITICI → anche per questo motivo, essendo il sistema politico diverso in ciascun Paese, le FdG sono spesso UNICUM (ESPERIENZE NON RIPETIBILI): presidenzialismo STATUNITENSE, semi-presidenzialismo FRANCESE. Oltre a queste c’è poi una categoria residuale ampiamente diversificata che è parlamentarismo, anch’esso profondamene intrecciato con l’identità dei singoli sistemi politici/partitici (es. parlamentarismo ITALIANO è diverso da quello BRITANNICO) Due possibili versioni della forma di governo parlamentare: - PARLAMENTO A PREVALENZA DEL GOVERNO (O MAGGIORITARIO) Caratterizzato da un sistema politico bipolare o bipartitico (tra parti ideologicamente non così lontane) dal cui confronto emerge dunque una chiara maggioranza politica riducendo lo spazio per la mediazione parlamentare. (facilita il gioco politico) Questo fa si che ci sia una certa stabilità di governo → che dura tutta la durata della legislatura es. Regno Unito (conservatori e laboristi), Canada, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Svezia, Spagna 1. coalizioni pre-elettorali e Governo di legislatura; 2. opposizione parlamentare stabile e organizzata, che esercita controllo politico sul Governo (es. “Gabinetto ombra”) contando nell'alternanza ciclica; 3. elettorato si comporta come se votasse il Primo Ministro, valutando le priorità politiche illustrate in campagna elettorale - PARLAMENTARISMO A PREVALENZA DEL PARLAMENTO dove esiste un SISTEMA POLITICO MULTIPOLARE (ideologicamente variegato) dal cui confronto elettorale raramente emerge una maggioranza chiara, non essendoci aree di convergenza stabili, lasciando maggiore spazio alla mediazione parlamentare. es. Italia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca a. coalizioni post-elettorali e Governo di coalizione, la cui stabilità dipende dal mantenimento degli accordi tra partiti per questo motivo "prevale" il Parlamento; b. opposizione parlamentare debole e frammentata; c. elettorato nella scelta del voto segue principalmente elementi identitari o ideologici, piuttosto che questioni direttamente legate all’indirizzo politico; FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE: CONFEDERAZIONE ELVETICA Condivide con la parlamentare la derivazione del governo, ma discosta per l’assenza del rapporto di fiducia → Viene adottata prima dalla Francia e poi dalla svizzera (ora solo nella repubblica elvetica) Assemblea federale (due camere) = consiglio nazionale/degli stati → elegge il consiglio federale (7 componenti) ogni anno Consiglio federale → funzione esecutiva e di capo di stato Il compito di rappresentanza è svolto dal Presidente del consiglio federale e dal vicepresidente (eletti ogni anno) Il presidente non può essere rieletto (neanche come vicepresidente), mentre il vicepresidente per prassi è eletto presidente (ordine di turnazione) I componenti del consiglio federale sono rieletti, a meno che non si ritirino I 7 seggi sono ripartiti: - 2 ai primi tre partiti elvetici - Il settimo al quarto partito Inoltre: - 4 seggi alla maggioranza germanofona - Due ai francofoni - Uno al rappresentante italiano FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE: ESPERIENZA DEGLI STATI UNITI Caratterizzata da una robusta separazione dei beni (sistema dualista): - Potere esecutivo: presidente - Potere legislativo: parlamento Entrambi con legittimazione popolare autonoma e indipendente, ma sono collegati da un SISTEMA DI CONTROLLO RECIPROCO (check and balance) per mantenere EQUILIBRIO evitando che uno dei due organi prevalga sull’altro es. Il Presidente ha potere di veto sulle leggi approvate dal Parlamento obbligandolo ad una seconda approvazione a maggioranza 2/3, tuttavia è il Parlamento che approva il bilancio annuale e approva alcune nomine presidenziali (es. Corte Suprema) → tale impostazione obbliga alla NEGOZIAZIONE PERMANENTE e favorisce momenti di contrapposizione tra Presidente e Parlamento: che quando operano conflittualmente bloccano il sistema (es. TRUMP SHUTDOWN 2018) CONGRESSO (potere legislativo) → organo bicamerale → Bicameralismo imperfetto (diverso da quello italiano: perfetto) il senato ha un ruolo più importante perché rappresenta gli stati membri Composto da: ◼ camera dei rappresentanti o rappresenta la NAZIONE; o eletta direttamente dal popolo o 435 membri/in proporzione alla popolazione (es. California 43, Vermont 1) o rimane in carica solamente 2 anni ◼ senato o rappresentanza gli STATI MEMBRI (vd. Stato federale); o eletto dai cittadini dello Stato o 100 membri/2 per Stato (es. California 2, Vermont 2): o in carica per 6 anni, con rinnovo scaglionato 1/3 ogni 2 anni All’interno del senato (camera principale) la maggioranza non è netta, quindi il presidente deve andare a conquistare i numeri su ciascun provvedimento (anche da chi lo supporta) perché i partiti politici sono molto deboli PRESIDENTE titolare del potere ESECUTIVO - presiede e dirige il Gabinetto (non si parla di Governo) composto dai suoi collaboratori → Segretari di Stato (non si parla di Ministri) nonché l’Amministrazione dello Stato federale - eletto di fatto direttamente dal popolo, con un procedimento su due livelli (formalmente vengono votati cd. "grandi elettori") - mandato fisso di 4 anni e non può essere sfiduciato dal Parlamento; tuttavia, può essere messo in stato di accusa (cd. impeachment) → rinnovo max una volta - può essere sfiduciato solo per alto tradimento dello stato (IMPEACHMENT) GABINETTO DEL PRESIDENTE The Cabinet’s role is to advise the President on any Subject he may require relating to the duties of each member’s respective office I segretari danno consiglio al presidente (non come i ministri, non hanno il proprio portafoglio e non possono gestire) La mancanza di consonanza politica tra presidente e congresso e la sfasatura temporale tra rinnovo camere e mandato presidente causa vari DIVIDED GOVERNMENT → quando si ha una maggioranza politica congressuale di colore diverso da quella del presidente → fa sorgere dinamiche competitive UNA FORMA DI GOVERNO REPLICABILE NO. Il Presidenzialismo negli Stati Uniti è il risultato di 200 anni di norme e prassi politico/costituzionali, come è riuscito a funzionare il sistema americano? PARTITI POLITICI deboli, indisciplinati e non (così) contrapposti ideologicamente quindi parlamentari flessibili e disposti a negoziare politicamente (political bargaining; lobbying) e "vendere" il proprio voto al Presidente («il primo lobbista») Se il presidente esce dalle proprie prerogative o si comporta in modo non concertato → parlamento avrà un’altra leva per ribilanciare il suo dominio FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE: V REPUBBLICA FRANCESE forma di governo con la compresenza di elementi tipici della forma di governo PRESIDENZIALE (elezione diretta del presidente) e PARLAMENTARE (fiducia con il parlamento) Esistono: - forme di governo semipresidenziali a prevalenza del Primo ministro: presidente ha un ruolo secondario (simile a quello dei sistemi parlamentari) es. Austria e Irlanda potere esecutivo con struttura diarchica (governo e presidente) - forma di governo semipresidenziale a prevalenza del Presidente: capo di stato ha poteri di indirizzo sul suo governo. es. Francia → Francia dopo la riforma 2000/2001 → durata mandato presidente e assemblea parificate PRESIDENTE eletto a suffragio universale per 5 anni, gode di importanti poteri di rilevanza politica: ▪ nomina il Primo ministro; ▪ presiede il Governo, che è diretto dal Primo Ministro, stabilendone l’agenda politica; ▪ indirizza messaggi al Parlamento (Assemblea nazionale + Senato); ▪ può sciogliere l’Assemblea nazionale; ▪ può sottoporre una legge al giudizio preventivo del Conseil constitutionnel GOVERNO Diretto dal Primo ministro ma presieduto dal presidente della repubblica → rapporto di fiducia con l’Assemblea nazionale (quella iniziale si presume) PARLAMENTO BICAMERALE Composto da: - assemblea nazionale: eletto a suffragio universale - senato: rappresentativo delle collettività territoriali ASPETTO CHIAVE: DOPPIA FIDUCIA Il Presidente non può essere sfiduciato dal Parlamento; tuttavia, per Governare deve nominare Primo Ministro e "suo" Governo (1° FIDUCIA) che a sua volta deve avere la fiducia del Parlamento (2° FIDUCIA) → dopo le elezioni parlamentari si aprono due scenari: A. Il PdR ha maggioranza parlamentare nomina il proprio Governo (PdR “capitano” presidenzialismo, anzi ruolo ancora più forte: potere esecutivo + legame forte con potere legislativo) B. Il PdR non ha la maggioranza deve nominare un Governo gradito al Parlamento (PdR “arbitro” parlamentarismo ed è come funziona in Irlanda, Islanda, Austria formalmente "semi-presidenziali" ma in realtà parlamentari) con POTERE ESECUTIVO A DUE TESTE (COABITAZIONE) → RIFORMA COSTITUZIONALE INIZIO ANNI 2000 ha parificato la durata dei mandati elettorali rendendo più difficile rischio coabitazione, di fatto riducendo il mandato del Presidente da 7 a 5 anni. es. Macron 2017 con elezioni ravvicinate: presidenziali (23 aprile/7 maggio 2017) e parlamentari (11/18 giugno 2017). FORMA DI GOVERNO SEMI-PARLAMENTARE: L’ESPERIMENTO ISRAELIANO Basato sulla doppia e contestuale elezione di organi, il Parlamento e il Primo ministro, sulla clausola del simul stabunt, simul cadent e sul legame fiduciario che intercorre tra essi Il corpo elettorale elegge contestualmente governo e assemblea legislativa → può sfiduciare primo ministro e governo, MA il venir meno di una carica determina la contestuale cessazione dell’altra. Mantiene un solo elemento del governo parlamentare → rapporto di fiducia E si discosta poiché il governo è eletto direttamente dal corpo elettorale → forma di governo dualista Quando il sistema politico è: ◼ Fortemente strutturato: parlamentarismo maggioritario ◼ Frammentato: 2 possibili alternative: o Primo ministro eletto dai cittadini ha una solida maggioranza in assemblea Esecutivo è il centro di imputazione delle principali scelte attinenti all’indirizzo politico (assemblea ruolo di scarsa importanza) o La legislazione elettorale non è concepita peer assicurare la maggioranza al primo ministro → rischio di paralisi istituzionale e nuove elezioni Israele negli anni ’90 voleva risolvere questi problemi grazie ad una finestra temporale di 45 giorni, a partire dall’elezione dei due organi In questo tempo il primo ministro eletto doveva presentare alla camera una squadra e il programma di governo e ricevere la fiducia. Se non lo avesse fatto si sarebbe proseguito ad una nuova elezione solo dell’esecutivo Se avesse ottenuto la sfiducia vi sarebbe stata una nuova elezione generale Questo schema non ha però dato i risultati sperati I SISTEMI ELETTORALI La resa in concreto di uno specifico sistema istituzionale dipende dalle regole propriamente giuridiche e da alcune significative regola di natura politica, e dalla strutturazione del sistema dei partiti Un elemento di carattere giuridico che incide sulla strutturazione del sistema dei partiti e sulla composizione delle assemblee è il SISTEMA ELETTORALE ◼ Sistema elettorale in senso stretto: regole che sovrintendono alla trasformazione dei voti in seggi ◼ Sistema elettorale in senso ampio: propaganda politica, finanziamento dei partiti, modalità di definizione delle candidature, mezzi di comunicazione di massa… Il sistema elettorale in senso stretto si compone di: - Formula elettorale: meccanismo matematico che traduce i voti in seggi - Sistema di collegi: divide il territorio dove si svolge l’elezione in una pluralità di ambiti omogenei e attribuisce a ciascuno di essi un numero di seggi Il collegio è un elemento importante per comprendere il funzionamento del sistema elettorale Si ha un collegio elettorale se: - A esso è attribuito un numero predefinito di seggi - I seggi del collegio si distribuiscono solo in base ai voti espressi al suo interno. Se il territorio è suddiviso in diverse aree geografiche per migliorare il sistema elettorale e garantire il legame degli eletti con il territorio, ma la ripartizione dei seggi avviene a livello nazionale, si parla di circoscrizioni elettorali. Esistono 3 tipi di collegio: 1. Collegio uninominale: prevede un solo eligendo → emerge un solo eletto Indipendentemente dalla formula elettorale, il risultato sarà sempre maggioritario, in quanto il soggetto più votato non potrà risultare eletto. 2. Collegio plurinominale di piccola dimensione: prevede una pluralità di eligendi → da 5 a 10 Permette un riparto proporzionale ma allo stesso tempo selettivo Il piccolo numero impone approssimazioni significative e i gruppi di piccola dimensione non hanno la forza per ambire ad un seggio intero 3. Collegio plurinominale di grande dimensione: si prevede un’ampia pluralità di eligendi Le approssimazioni dovute al numero degli eletti sono poco rilevanti e anche i gruppi di minore dimensione potranno accedere alla rappresentanza parlamentare LE TIPOLOGIE DI SISTEMI ELETTORALI Si distinguono secondo due parametri: ◼ Formula elettorale: o Sistemi elettorali proporzionali: una o più formule elettorali proporzionali o Sistemi elettorali maggioritari: formule elettorali maggioritarie o Sistemi elettorali misti: un po’ e un po’ ◼ Effetti sulla rappresentanza: o Sistemi elettorali proiettivi: mirano a riprodurre i rapporti di forza che si determinano alle elezioni fra formazioni politiche o Sistemi selettivi: mirano a far emergere un soggetto in grado di esprimere un governo un diverso soggetto di opposizione Anche il sistema elettorale più proiettivo ha un margine minimo di selettività, dovuta alla necessaria approssimazione che deriva dal cambio di ordine di grandezza tra i voti e i seggi viceversa Effetti proiettivi sono ottenuti da formule elettorali proporzionali, mentre effetti selettivi sono ottenuti attraverso formule elettorali maggioritarie LE FORMULE ELETTORALI PROPORZIONALI Le formule elettorali si distinguono tra: - PROPORZIONALI: o A divisori successivi: si fondano sull’idea di proporzionalità come rapporto Si utilizza il metodo d’Hondt → 3 passaggi: ▪ Dividere la cifra elettorale di ciascuna lista per divisori successivi da 1 sino al numero di seggi da attribuire ▪ Una volta determinati i quozienti è necessario selezionare quelli maggiori in numero pari ai seggi da attribuire ▪ Attribuire a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di più alti quozienti riportati Questo metodo favorisce le formazioni più grandi → varianti (metodo di Sainte Lague) → non utilizza i numeri naturali come divisori ma soltanto i numeri dispari da 1 fino al doppio dei seggi da attribuire o A quoziente: il quoziente è la variazione tra voti espressi e seggi in palio, in modo da determinare quanti voti ciascun seggio corrisponda Es. 10.000 voti e 5 seggi in palio → quoziente è 2.000 Per esempio, si immagini un collegio con 7 eligendi. Le liste di candidati (A, B, C, e D) hanno riportato rispettivamente 6600, 3900, 2700 e 800 voti. I voti validamente espressi sono quindi 14000, il che rapportato ai 7 seggi in palio dà un quoziente pari a 2000. A questo punto si vede quante volte il singolo quoziente è ricompreso nelle diverse cifre elettorali, con una semplice divisione euclidea (cioè quella divisione che si arresta ai soli numeri interi, per cui di fianco al risultato della divisione si trova un resto, al posto dei decimali): così, la lista A beneficerà di 3 seggi, le liste B e C di 1 (ciascuno) e la lista D di nessun seggio. Problema = resti (voti non usati e seggi non distribuiti) → metodo dei più alti resti Così, nell'esempio numerico, abbiamo che le diverse liste presentano i seguenti resti: A, 600; B, 1900; C, 700; D, 800. Essendo 2 i seggi ancora da attri-buire, beneficeranno di un ulteriore seggio le liste B e D. Di conseguenza, la distribuzione finale comporta: lista A, 3 seggi; lista B, 2 seggi; lista C, 1 seggio; lista D, 1 seggio. → questo metodo agevola le liste minori a scapito delle maggiori → sono stati creati diversi tipi di quoziente: ▪ Quoziente di Hare: calcolato con la mera proporzione voti seggi (esempio) ▪ Quoziente di Hagenbach-Bischoff: Q = V/(S + 1) → aumento del denominatore porta una diminuzione del quoziente → agevola la distribuzione dei seggi interi e riduce i resti ▪ Quoziente di Droop: Q = V/(S + 1)+1 ▪ Quoziente di Imperiali: doppia rettifica, denominatore aumentato di due unità Q = V/(S + 2) Onde incrementare la selettività del sistema elettorale, la formula elettorale è accompagnata da una soglia di sbarramento → seggi solo liste che hanno un determinato numero di voti - MAGGIORITARIE: fine di individuare un vincitore della competizione elettore Si distinguono o Formule a maggioranza relativa: ▪ First past the post → è eletto il soggetto che prende anche un solo voto in più di ogni altro candidato o Formule a maggioranza assoluta: richiede che il candidato riceva almeno una percentuale minima di voti per garantire la sua rappresentatività In caso nessuno raggiunga la percentuale → seconda tornata elettorale: ▪ I 2 più votati vanno al ballottaggio ▪ Tutti i candidati che hanno raggiunto una soglia minima sono ammessi al secondo turno → possono essere presenti 3 o più candidati e vince chi ha più voti (majority-plurality) I SISTEMI A VOTO ORDINALE All’elettore non è richiesto di indicare la sua preferenza ma l’ordine in cui si colloocano i candidati Sistema a voto ordinare può essere: ◼ Proporzionale → voto singolo trasferibile Si chiede all’elettore di graduare i candidati presenti in un collegio pulirinominale, assegnando una pluralità di voti Allo scrutinio si calcola il quoziente e si individua il candidato più votato → se ha raggiunto la soglia dei voti è dichiarato eletto Si ripete il processo fino ad un numero di candidati pari agli eligendi Poi si prende il candidato con meno voti e si ripartiscono i suoi voti e lo si elimina Si procede con gli altri finché il numero degli eletti non è pari agli eligendi ◼ Maggioritario → voto alterativo Si chiede all’elettore di graduare i candidati presenti in un collegio uninominale Si verifica se il candidato più votato ha raggiunto la maggioranza assoluta → in caso positivo è automaticamente eletto Altrimenti, si elimina il meno votato e i suoi voti sono distribuiti sulla base delle seconde preferenze dei suoi elettori L’eliminazione progressiva prosegue finché un candidato non supera il 50% dei voti e viene eletto SISTEMI ELETTORALI E FORMA DI GOVERNO Il sistema elettorale incide sul funzionamento della forma di governo → 2 tipi di effetti: ◼ Effetti meccanici: ogni sistema elettorale, applicato a una certa distribuzione di voti determina una distorsione che incide sulla composizione del Parlamento e sulla coesione interna alle maggioranze, sulla dialettica tra maggioranza e minoranze e, sui rapporti tra Assemblea e compagine ministeriale. ◼ Effetti sistematici: L'introduzione di un sistema elettorale maggioritario, ad esempio, può trasformare un sistema politico frammentato in due poli contrapposti, ottimizzando le possibilità di vittoria. Inoltre, tali sistemi influenzano le scelte degli elettori, portandoli a votare per candidati con maggiori chance di vincere piuttosto che per quelli più affini alle loro ideologie. Infine, il sistema elettorale modella il dibattito pubblico e le domande che gli elettori si pongono, variando a seconda della selettività e della tipologia del sistema. gli effetti meccanici e sistemici dei sistemi elettorali non sono deterministici, ma variano a seconda del contesto. Ad esempio, un sistema elettorale maggioritario può migliorare la razionalizzazione politica solo se esistono partiti ben strutturati e con un consenso stabile. Al contrario, in presenza di forti partiti regionali, può frammentare la rappresentanza. Inoltre, un sistema molto selettivo può soffrire se i partiti hanno un supporto omogeneo, portando a maggioranze ampie in Parlamento che minano l'opposizione. Gli effetti meccanici riguardano la rappresentanza istituzionale, mentre gli effetti sistemici influenzano la struttura del sistema politico, migliorando la stabilità e la rappresentatività. I SISTEMI ELETTORALI DELL’ITALIA REPUBBLICANA E IL LORO IMPATTO SULLA FORMA DI GOVERNO: DAL 1948 AL REFERENDUM DEL 1993 Il testo esamina la stabilità della normativa elettorale in Italia dal 1948 al 1993, sottolineando come, eccetto per la legge Scelba del 1953, il sistema elettorale sia rimasto sostanzialmente invariato per decenni. La legge Scelba, nota come "legge truffa", introduceva un premio di maggioranza per le coalizioni che superavano il 50% dei voti, ma fu abrogata poco dopo a causa dell'insuccesso della coalizione centrista. Per la Camera dei Deputati, la normativa elettorale stabilita dalla legge n. 6 del 1948, che riprendeva quella dell'Assemblea costituente, è rimasta in vigore per oltre quarant'anni. Questo sistema si basava su una combinazione di collegi elettorali e un collegio unico nazionale, con un meccanismo di riparto dei seggi che combinava il quoziente di Imperiali e il metodo d'Hondt. Era prevista una soglia di sbarramento, richiedendo ai raggruppamenti di ottenere almeno 300.000 voti o un seggio a livello circoscrizionale per partecipare al riparto nazionale. Il sistema elettorale per il Senato presentava peculiarità, essendo basato su collegi uninominali e una soglia di elezione molto elevata, pari al 65% dei voti validamente espressi. Sebbene potesse sembrare maggioritario, in pratica si rivelava sostanzialmente proporzionale, con oltre il 98% dei Senatori eletti attraverso il metodo proporzionale, escluso il 1948. La scelta di un sistema proporzionale rifletteva la necessità di rappresentare le diverse ideologie politiche in un contesto democratico emergente, evitando che un sistema maggioritario minasse la legittimazione delle nuove istituzioni. Questo portò a una dinamica politica in cui il Partito Comunista, pur essendo la principale forza di opposizione, veniva escluso dalla maggioranza di governo, ma era comunque coinvolto nella vita istituzionale. La Democrazia Cristiana giocò un ruolo centrale, partecipando attivamente a tutti i governi dal secondo governo De Gasperi fino al governo Ciampi. La necessità di coalizioni governative postelettorali, a causa della mancanza di autosufficienza della Democrazia Cristiana, portò a un’instabilità delle compagini ministeriali. Sebbene ci fosse continuità nella leadership e nelle politiche governative, la pressione per mantenere il consenso tra i partiti alleati rese difficile la coerenza nelle scelte politiche, riflettendo una particolare sensibilità a qualsiasi variazione di supporto da parte dei partiti della maggioranza. In sintesi, il sistema elettorale italiano durante questo periodo evidenziò la complessità di un equilibrio tra rappresentanza e stabilità governativa, portando a una dinamica politica caratterizzata da continuità e instabilità al contempo. IL REFERENDUM ELETTORALE DEL 1993 E L’AVVENTO DEL MAGGIORITARIO Con il crollo del blocco sovietico e l'emergere di nuove esigenze economiche, come la riduzione dell'indebitamento pubblico, il sistema politico italiano entra in una fase di crisi. Questo sistema, che aveva governato l'Italia dalla fine del fascismo, perde progressivamente la sua capacità di adattarsi al nuovo contesto internazionale e alle esigenze interne. Le indagini della magistratura svelano pratiche illecite di gestione del consenso politico, che fino a quel momento erano tollerate ma che, con la fine del contesto politico internazionale della Guerra Fredda, non trovano più una giustificazione. Questi fattori accelerano la disgregazione dei partiti che avevano dominato la scena politica per decenni, con un collasso definitivo tra il 1993 e il 1994. La necessità di rinnovare il sistema politico si manifesta in particolare attraverso una spinta per riformare il sistema elettorale. Nel 1991 si tiene un primo referendum che riduce il numero delle preferenze esprimibili dagli elettori per la Camera dei Deputati, ma è il referendum del 1993 a segnare un vero punto di svolta. Con un uso strategico del referendum abrogativo, viene eliminata la soglia del 65% necessaria per assegnare il seggio nel sistema senatoriale, trasformando il sistema elettorale da sostanzialmente proporzionale a genuinamente maggioritario. Il risultato schiacciante del "sì" al referendum del 1993, con l'82,7% dei voti favorevoli, costringe il Parlamento a modificare la legislazione elettorale. Le nuove leggi elettorali introducono un sistema misto, dove 3/4 dei seggi sono assegnati tramite il metodo maggioritario in collegi uninominali, mentre il resto segue criteri proporzionali. Questo cambiamento ha effetti immediati: nelle elezioni del 1994, la coalizione di centrodestra conquista la maggioranza dei seggi alla Camera con il 42,8% dei voti, superando di gran lunga i partiti di centrosinistra e quelli centristi. Tuttavia, la frammentazione interna alla coalizione vincente e la mancanza di coesione politica portano a una grande instabilità: la legislatura dura solo due anni, durante i quali si alternano due governi con composizioni politiche molto diverse. Con le elezioni successive, nel 1996, il sistema politico comincia a stabilizzarsi attorno a due grandi poli. Tuttavia, forze minori come la Lega Nord e Rifondazione Comunista rimangono esterne, pur ottenendo risultati rilevanti. Nonostante il cambiamento di diversi governi, la coalizione di centrosinistra mantiene una certa stabilità politica e programmatica, con la priorità di far entrare l'Italia nell'Unione Economica e Monetaria. Il consolidamento definitivo del nuovo sistema si osserva nelle elezioni del 2001, in cui i due poli principali raccolgono quasi il 90% dei voti nella parte maggioritaria del sistema elettorale. Il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, vince e governa in modo stabile per tutta la legislatura, segnando un decennio (1996-2006) caratterizzato da una crescente stabilità degli esecutivi e una maggiore coerenza politico-programmatica. Questo periodo vede il consolidamento del bipartitismo e una fase di maggiore continuità nella politica italiana rispetto agli anni precedenti, nonostante la persistenza di alcune tensioni tra le varie forze politiche. IL PASSAGGIO AL PREMIO DI MAGGIORANZA E LA PROGRESSIVA INVOLUZIONE DEL SISTEMA POLITICO Il sistema elettorale della Camera dei Deputati, in vigore dal 1993, prevede il voto su due schede separate per le parti proporzionale e maggioritaria. Nelle elezioni del 2001, la coalizione vincitrice ottiene 18.398.246 voti (49,56%) nel proporzionale e 16.915.513 voti (45,57%) nel maggioritario, evidenziando una perdita del 4%. Anche la coalizione di centrosinistra mostra uno scarto del 7,7% a favore del maggioritario, dimostrando l'impatto significativo del nuovo sistema sulle scelte elettorali. Le difficoltà nella gestione delle candidature comuni e il desiderio della maggioranza di evitare una sconfitta prevista portano all'abbandono della legge Mattarella e all'adozione della legge Calderoli (1.270/2005), che elimina il collegio uninominale, basando il sistema solo sul voto di lista e consentendo alle liste di unirsi in coalizione senza conseguenze giuridiche. Nelle elezioni del 2006, la coalizione di centrosinistra vince anche grazie al supporto di Alleanza Lombarda, che contribuisce con lo 0,12% dei voti. Tuttavia, le coalizioni si rivelano poco coese, con partiti che si oppongono anche internamente. La XV legislatura, iniziata il 28 aprile 2006, termina prematuramente il 6 febbraio 2008, dopo 649 giorni, con il governo Prodi che si dimette per una questione di fiducia. Il IV governo Berlusconi, successivo, affronta una crescente instabilità e una crisi economica globale che culmina nella nomina del governo Monti. Nel 2013, il panorama politico cambia nuovamente: i due principali poli non superano il 30% dei voti, mentre un nuovo movimento di critica ottiene il 25%. Lo stallo politico si manifesta nell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, dove le forze politiche non trovano un accordo. L'impasse si risolve con un governo di larghe intese, ma il Popolo della Libertà si scinde rapidamente, riducendo la maggioranza. Le elezioni successive mostrano che i due partiti della maggioranza non superano il 20% dei voti, un risultato senza precedenti nella storia repubblicana. L’UNIONE EUROPEA LE ORIGINI DELL’UNIONE EUROPEA E LA SUA PROGRESSIVA EMANCIPAZIONE DALLA DIMENSIONE MERCANTILISTICA L’unione europea è un’organizzazione sovranazionale le cui origini risalgono al secondo dopoguerra, in seguito alla Dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Schuman del 9 maggio 1950. → auspicò la creazione di una comunità europea per la produzione comune di carbone e acciaio, per accelerare il processo di ricostruzione di infrastrutture e garantire prosperità. In seguito, nel 1951, fu creata la Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio → organizzazione internazionale composta da 6 fondatori: Italia, Francia, Germania occidentale, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo → solidarietà di fatto per la pacificazione Nel 1957 a Roma venne invece istituita l’EURATOM → comunità europea dell’energia atomica → scopo di coordinare l’attività scientifica dei fondatori per l’applicazione di tecniche nucleari Nacque nello stesso anno la CEE (Comunità Economica Europea) → obiettivo di favorire cooperazione economica in termini generali → INIZIO DEL MERCATO UNICO A queste cooperazioni erano attribuiti dei trattati → essenziali per la cooperazione tra i membri: - libertà di stabilimento e di prestazione di servizi - libertà di circolazione dei capitali - libertà di circolazione di persone - libertà di circolazione delle merci l’UE ha preso il suo nome nel 1992 con il trattato di Maastricht → novità sull’organizzazione istituzionale è composta da 27 paesi (dopo l’uscita di UK) e dalla CECA si è evoluta sia su un piano quantitativo che mercantilistico (dall’europa dei mercati all’europa dei diritti) LA FORMA DI GOVERNO DELL’UNIONE EUROPEA Riflette alcune delel caratteristiche degli ordinamenti statali, arricchendosi di altri propri delle organizzazioni internazionali → particolare tipologia di sistema giuridico → la sua costituzione deriva dalla volontà dei membri (non necessario) La fisionomia delle istituzioni ha avuto vari cambiamenti nel corso del tempo Il più recente è stato con il trattato di Lisbona del 2009 → volontà di rafforzare il potere del parlamento Sono presenti 4 istituzioni centrali: ◼ PARLAMENTO ◼ COMMISSIONI ◼ CONSIGLIO ◼ CONSIGLIO EUROPEO CONSIGLIO → da voce ai governi degli stati membri È un organo attore del potere legislativo (insieme al parlamento), coordina le politiche degli stati membri ed è titolare della funzione di bilancio Ha composizione variabile → è formato da un rappresentante di ciascun stato membro, che varia a seconda dell’oggetto delle riunioni La presidenza del consiglio è affidata a ciascuno stato membro secondo una rotazione semestrale I paesi sono organizzati a gruppi di tre e definiscono volta per volta un programma comune per una durata di 18 mesi Il consiglio può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri e sono assunte a maggioranza qualificata (55% dei membri del consiglio che rappresentino almeno 15 stati europei e il 65% della popolazione) (80% materie), o semplice, o unanimità. CONSIGLIO EUROPEO Non esercita funzioni legislative ma determina gli impulsi necessari allo sviluppo dell’unione e ne definisce gli orientamenti e le priorità. È composto dai capi di stato o di governo degli stati membi, dal suo presidente e dal presidente della commissione → per le operazioni partecipa anche l’alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza Si riunisce almeno due volte a semestre Non vi è una formale votazione → consenso Il presidente è eletto dal consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta → non può esercitare un mandato nazionale, assume la rappresentanza esterna dell’unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune COMMISSIONE (vero e proprio organo esecutivo) ◼ Potere di iniziativa normativa ◼ Potere di bigilanza sul rispetto dei trattati e del diritto UE ◼ Procedure di infrazione e ricorsi avanti alla corte di giustizia dell’unione Ha un mandato quinquennale È composta da un membro di ciascuno stato → non rappresentano gli stati da cui sono indicati , ma operano nell’interesse dell’UE, senza istruzioni dai governi Sono presenti un presidente e un vicepresidente → il presidente è eletto sotto proposta del consiglio europeo (maggioranza qualificata) in seguito a elezione da parte del parlamento europeo Il vicepresidente è nominato dal presidente tra i membri della commissione Il consiglio deve invece adottare l’elenco delle personalità che propone nominare a membri della commissione (insieme all’alto rappresentante) individuati tra le proposte degli stati membri. Il presidente, l’alto rappresentante e i membri devono avere il voto di approvazione del parlamento europeo (può anche votare la censura) → dopo deve essere nominata a maggioranza qualificata dal consiglio europeo L’alto rappresentante è membro della commissione, nominato dal consiflio europeo a maggioranza qualificata, d’accordo con il presidente della commissione → può essere revocato Suoi compiti: - Partecipazione alla definizione della politica estera e di sicurezza - Difesa comune PARLAMENTO È l’organo portatore delle istanze dei cittadini europei → unica con legittimazione democratica Svolge la funzione legislativa (insieme al consiglio) + funzione di bilancio + controllo politico È composto da 704 membri + il presidente (eletto internamente) → i membri sono proporzionali alla popolazione di ogni stato membro, e devono essere compresi tra 6 e 96 Il mandato ha una durata quinquennale → elezioni a suffragio universale diretto dal 1976 (prima deputati nominati dai parlamenti nazionali) Il parlamento non aveva però ancora un ruolo molto forte → più potente il consiglio → rafforzato con il trattato di Lisbona del 2007 (può approvare e censurare la Commissione) CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA È composta da: ◼ CORTE DI GIUSTIZIA → un giudice per ogni stato + 11 giudici generali ◼ TRIBUNALE → due giudici per ogni stato Giudici e avvocati generali nominati di comune accordo dai governi degli stati membri per 6 anni Compiti: - Decisione sui rinvii pregiudiziali sollevati dai giudici nazionali degli stati membri: a. Rinvii pregiudiziali di interpretazione: corte di giustizia interpreta usando il diritto dell’unione per assicurare uniformità e verificare la compatibilità di normativa nazionale e europea b. Rinvii pregiudiziali di validità: accerta la compatibilità di un atto del diritto dell’unione con i trattati della Carta Nizza-Strasburgo (fonti primarie unione) - Annullare un atto dell’unione europea per contrasto con i trattati o i diritti fondamentali - Istruire la procedura di infrazione nei confronti degli stati - Competente a decidere sui ricorsi in carenza, che possono essere presentati a fronte dall’omissione di atti la cui adozione sia doverosa da parte degli organi europei (promossi dagli stati o da altre istituzioni) - Conoscere eventuali ricorsi per azioni di risarcimento del danno promossi da cittadini o imprese che lamentino un’azione o un’omissione da parte dell’unione BANCA CENTRALE EUROPEA Definisce e conduce la politica monetaria dell’Eurozona in piena indipendenza Ruolo di vigilanza bancaria → ha poteri esecutivi Forma il Sistema europeo di banche centrali insieme alle BC degli stati, al fine di mantenere stabili i prezzi È composta di 3 organi: ◼ COMITATO ESECUTIVO: composto da: o Presidente o Vicepresidente o 4 membri Sono nominati dal consiglio europeo a maggioranza qualificata su raccomandazione del consiglio e consultazione del parlamento È responsabile della gestione degli affari correnti della BCE ◼ CONSIGLIO DIRETTIVO: comprende i membri del comitato esecutivo e i governatori delle BC degli stati membri Definisce gli indirizzi e adotta provvedimenti per la politica economica ◼ CONSIGLIO GENERALE: composto da: o Presidente della BCE o Vicepresidente della BCE o Governatori delle BC Attivo finché tutti gli stati europei non entrano nell’eurozona CORTE DEI CONTI Organo di controllo contabile → un membro per ogni stato (scelti tra personalità competenti) Sono nominati dal consiglio a maggioranza qualificata su raccomandazione degli stati e consultazione del parlamento (mandato = 6 anni) COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Organo consultivo di 35 membri indicati dagli stati Esercitano le loro funzioni in condizioni di indipendenza rispetto agli stati che li hanno designati COMITATO DELLE REGIONI (struttura analoga al precedente) I membri rappresentano (anche se indipendentemente) gli enti regionali e locali degli stati europei Anche il comitato delle regioni è consultato in via obbligatoria o facoltativa (previsto dai trattati) MEDIATORE EUROPEO Nominato dal parlamento europeo → organismo che verifica e indaga su casi di cattiva amministrazione delle istituzioni Si attiva o d’ufficio o su segnalazione È un difensore civico nell’ambito dei rapporti tra cittadini e istituzioni dell’Unione PRINCIPI GENERALI ◼ PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE (TUE) Tratta l’individuazione delle competenze dell’UE → esercita solo le competenze attribuite dai trattati per realizzare obiettivi stabiliti Non ha competenze a titolo originario → solo deleghe dagli stati → mantengono esclusivamente ogni competenza non attribuita all’UE Il trattato di funzionamento dell’UE delinea delle categorie di competenze: 1. Competenze esclusive (es. unione doganale e politica monetaria) 2. Competenze concorrenti → titolarità dell’UE non esclude gli stati (es. ambiente, trasporti) 3. Competenze di sostegno → UE sostiene e coordina gli stati (es. turismo, istruzione, cultura) L’esercizio delle competenze dell’UE si fonda sui principi di: - SUSSIDIARIETA’: quando non esercita competenze esclusive, può intervenire solo se gli stati non sono in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati dai trattati - PROPORZIONALITA’: contenuto e forma dell’azione dell’UE si limitino a quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi (no eccessivo) I trattati richiedono all’unione di rispettare l’uguaglianza degli stati membri e la loro identità nazionale (struttura fondamentale, politica e costituzionale) Tutela dell’identità → costituzionale (importante in momenti di antieuropeisti) ◼ PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE L’UE e gli stati membri devono rispettarsi e assistersi reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati Due versanti: (?) - Vincolo di adottare misure di carattere generale particolare per adempiere obblighi dei trattati - Impegno a facilitare l’adempimento dei compiti da parte dell’UE LA CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA I trattati disciplinano espressamente il riconoscimento di uno status (anomale per organizzazioni sovrannazionali) → CITTADINANZA EUROPEA: trattato di Maastricht – 1992 Situazioni giuridiche attribuite: a. diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri b. diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo e alle elezioni comunali nello stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni di un cittadino di quello stato (indifferente il godimento e esercizio di diritto politici dello stato di residenza o di cittadinanza) c. diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello stato d. diritto di presentare petizioni al parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua STORIA COSTITUZIONALE D’ITALIA LO STATUTO ALBERTINO Con la repressione del movimento di liberazione del 1848, le garanzie costituzionali furono ritirate in molti Stati italiani, tranne nel Regno di Sardegna, dove Carlo Alberto mantenne il suo Statuto del 5 marzo 1848. Nonostante altre concessioni in Toscana, Parma e nel Regno delle Due Sicilie, il Piemonte divenne il fulcro delle speranze risorgimentali. La Costituzione, pur essendo flessibile, si rivelò vincolante per il Sovrano, rendendo difficile un ritorno a forme di governo autocratiche. Lo Statuto delineava una monarchia costituzionale, con il Re che condivideva il potere legislativo con un Parlamento bicamerale. Tuttavia, la vaghezza sulla responsabilità dei ministri, non chiarita nella Costituzione, portò a interpretazioni diverse, influenzate dalla forza del Primo ministro e dall’unità politica del Parlamento. Il sistema elettorale basato sul collegio uninominale favoriva una borghesia egemonica, allontanando il dibattito parlamentare dalla società civile e impedendo l'emergere di un sistema bipartitico. Negli anni successivi all'adozione dello Statuto, ci fu instabilità governativa, con frequenti scioglimenti della Camera da parte del Re, che cercava di mantenere il consenso per il suo governo. Le tensioni culminarono nel proclama di Moncalieri del 1849, in cui il Primo ministro d'Azeglio si distaccò dalla responsabilità per i disordini provocati dal rifiuto della Camera di approvare trattati. Tuttavia, d'Azeglio sapeva che per governare efficacemente doveva appoggiarsi al consenso parlamentare. Dopo le sue dimissioni, il Re nominò Cavour, che promosse la laicizzazione del regno, segnando un punto di svolta nella relazione tra il governo e il Parlamento. LA COSTRUZIONE DELL’UNITA’ E LA DESTRA STORICA Il testo analizza il periodo di governo di Camillo Cavour, Primo Ministro del Regno di Sardegna e successivamente del Regno d'Italia, dal 1852 fino alla sua morte nel 1861, con una breve interruzione. Durante questo decennio, Cavour riesce a ridurre notevolmente le ingerenze dinastiche nel governo, creando un'alleanza tra la Destra moderata e la Sinistra riformista che gli consente di avere un solido sostegno parlamentare. La sua strategia di unificazione italiana si basa sull'annessione progressiva dei territori al Regno subalpino, senza la necessità di una nuova Costituzione grazie alla flessibilità dello Statuto. Il processo di unificazione comporta l'istituzione di Luogotenenze regionali e un sistema elettorale rimasto sostanzialmente invariato dal 1848, mantenendo una Camera dei deputati con tendenze conservatrici. Nonostante la centralizzazione del potere e il superamento di forme di governo più democratiche, il progetto di unificazione non è completato senza la conquista di Roma. Dopo la morte di Cavour, la Destra storica mostra segni di debolezza e la stabilità del governo diventa sempre più dipendente dalla capacità del leader in carica. Le tensioni culminano nel 1867 quando il Re sostituisce il Primo Ministro senza sfiducia parlamentare, rivelando fragilità nel sistema. Il governo successivo, guidato da Lanza-Sella, completa il processo di unificazione con la presa di Roma, ma il nuovo stato italiano affronta sfide significative come l'arretratezza economica e le problematiche meridionali. Le forze politiche si trovano in difficoltà nella gestione di queste questioni, né la Destra né la Sinistra storica si strutturano come veri partiti, ma rimangono raggruppamenti politici. La Destra mantiene un'egemonia fino a quel momento, nonostante la Sinistra tenti di affermarsi come forza governativa, promettendo lealtà costituzionale e liberale. LA SINISTRA STORICA E LA CRISI DELLO STATO LIBERALE Il discorso di Stradella segna la transizione della Sinistra italiana da un'ideologia "antisistema" a una natura istituzionale. Tuttavia, la dialettica tra Destra e Sinistra non si basa solo su interessi sociali contrapposti, ma riflette un Parlamento distante dalla società civile e dominato dalla borghesia. La Sinistra storica, in una fase iniziale, si avvicina agli interessi capitalistici, come dimostrato dal dibattito sulla proprietà ferroviaria. Il programma di Stradella si rivela conservatore, mentre Depretis cerca di mantenere la stabilità dello Stato, rafforzando il ruolo del Primo Ministro. Tuttavia, la Sinistra affronta difficoltà di leadership e instabilità governativa, complicate dal trasformismo e dalla composizione disorganica della maggioranza parlamentare. La riforma elettorale del 1882 non riesce a integrare il conflitto sociale, portando all'implosione del sistema liberale. Il Governo di Depretis adotta misure repressive nei confronti delle istanze sociali e delle manifestazioni del proletariato, mentre le politiche economiche si spostano verso un protezionismo che crea difficoltà economiche. Dopo la morte di Depretis, i successivi Governi, meno attenti al Parlamento, mostrano un crescente conservatorismo e repressione, portando a una diminuzione della centralità parlamentare in favore della Corona. Crispi, successore di Depretis, orienta il riformismo verso l’amministrazione, garantendo maggiore centralità al Governo, mentre i suoi successori, tra cui Di Rudinì, ripristinano un sistema elettorale che favorisce l’egemonia borghese. Nonostante i tentativi di riforma, il conflitto sociale cresce, culminando in una crescente repressione delle istanze operaie. Giolitti emerge come figura centrale nella politica italiana, affrontando le sfide del periodo e diventando pr