Lezione 9 (I Trattati di Roma e il periodo transitorio) PDF
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This document provides a summary of the treaties of Rome and the subsequent period of transition. The text discusses the establishment of the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (Euratom) in 1957. It also mentions the failure of the European Defence Community (EDC) prior to these agreements, which led to a focus on economic integration.
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Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: I TRATTATI DI ROMA E IL PERIODO TRANSITORIO LEZ 9 I TRATTATI DI ROMA: LA CEE E...
Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: I TRATTATI DI ROMA E IL PERIODO TRANSITORIO LEZ 9 I TRATTATI DI ROMA: LA CEE E L’EURATOM L’esempio funzionante del modello di integrazione realizzatosi con la CECA, spinse gli Stati europei, all’indomani dello scoppio della guerra in Corea, a tentare analogo modello nel settore militare. Nel maggio 1952 viene quindi firmato a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED). Il Trattato prevedeva l’istituzione di un «Commissariato» indipendente che avrebbe avuto il comando unificato delle forze armate di tutti gli Stati membri. Il Trattato CED tuttavia non è mai entrato in vigore per il rifiuto dell’Assemblea nazionale francese di ratificarlo (contraria all’ipotesi di riarmo della Germania) Il fallimento della CED apre una riflessione sulla necessità di partire da una unione economica prima che politica. Nell’ambito della Conferenza di Messina del 1955 quindi si decide di rilanciare il processo di integrazione europea attraverso la costituzione di un comitato di studio presieduto dal politico belga Henri Spaak. Compito del comitato è di formulare proposte per allargare ad altri settori l’esperienza della CECA. Vengono formulati due progetti: Proposta di un mercato comune generale Progetto relativo all’uso pacifico dell’energia atomica Con la Conferenza di Messina quindi si abbandonò l’impostazione della politica dell’integrazione a settori determinati e si immaginò un percorso di integrazione orizzontale da realizzarsi tramite la creazione di un mercato comune, i cui merci, persone, servizi e capitali potessero circolare liberamente. Il 25 marzo 1957, a Roma, vengono firmati due Trattati: il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE), con l’obiettivo di creare un mercato comune e un’unione doganale 1 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: I TRATTATI DI ROMA E IL PERIODO TRANSITORIO il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o Euratom), con l’obiettivo della creazione di un mercato comune nel settore dell’energia nucleare Il TCEE e il Trattato Euratom entrano in vigore il 1° gennaio 1958. Le Comunità europee, quindi, diventano tre. La struttura istituzionale delle due nuove Comunità rispecchia quella della CECA, con la previsione di quattro istituzioni: ▪ la Commissione (che corrisponde all’Alta Autorità della CECA) ▪ il Consiglio ▪ l’Assemblea parlamentare ▪ la Corte di giustizia L’equilibrio tra le istituzioni è diverso rispetto alla CECA: nella CEE e nella CEEA l’organo centrale non è la Commissione, ma il Consiglio (l’unico in cui gli Stati sono direttamente rappresentati), che adotta quasi tutti gli atti. Infatti, dal momento che l’integrazione non riguarda più un singolo settore ma tutti i settori dell’economia, e che le istituzioni della CEE esercitano un vero e proprio potere legislativo, gli Stati non possono accettare di delegare il potere di gestire il mercato comune ad una autorità indipendente. A seguito della firma dei Trattati di Roma ci fu un periodo transitorio che portò progressivamente alla realizzazione del mercato comune. I Trattati istitutivi delle Comunità europee inoltre hanno subito nel corso degli anni numerose modifiche: ▪ per effetto dei Trattati di adesione dei nuovi Stati membri; ▪ per effetto della conclusione di altri Trattati finalizzati a realizzare una integrazione sempre più forte, che hanno di volta in volta modificato o integrato il testo dei Trattati originari. Per ben 5 volte si è intervenuti in maniera determinante sulle disposizioni: 1. Atto Unico Europeo 2 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: I TRATTATI DI ROMA E IL PERIODO TRANSITORIO 2. Trattato di Maastricht 3. Trattato di Amsterdam 4. Trattato di Nizza 5. Trattato di Lisbona 3 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: I TRATTATI DI ROMA E IL PERIODO TRANSITORIO LEZ 9_2 IL PERIODO TRANSITORIO (1958-1969) I Trattati di Roma vennero approvati dai Parlamenti nazionali dei paesi firmatari in tempi rapidi e con maggioranza molto ampie. Nei trattati si evitò di disporre la creazione del mercato comune nell’immediatezza ma si preferì un approccio più graduale, scandito da tappe. L'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), infatti prevede la realizzazione di un mercato comune nell'arco di un periodo transitorio di 12 anni, suddiviso in tre tappe, che si sarebbe concluso il 31 dicembre 1969. L'unione doganale, considerato obiettivo prioritario viene completata in tempi più brevi rispetto al previsto. Il periodo di transizione dedicato all'ampliamento dei contingenti e alla progressiva eliminazione delle dogane interne, seppur con scadenza a dicembre del 1969, si conclude il 10 luglio 1968, con quasi un anno di anticipo. Durante il periodo transitorio scoppiò la crisi del 1965 in merito alla proposta avanzata dalla Commissione di Istituire un bilancio autonomo comune della Comunità, finanziato coi versamenti dei prelievi e dei diritti doganali. Una crisi importante in parallelo alla terza tappa del periodo di transizione, momento in cui si devono modificare in seno al Consiglio le modalità di voto, passando dall'unanimità alla maggioranza qualificata in alcuni settori. Opponendosi a un insieme di proposte della Commissione relative, tra l'altro, al finanziamento della politica agricola comune, la Francia smette di partecipare alle principali riunioni comunitarie inaugurando così la cd "politica della sedia vuota". La mancata partecipazione della Francia portò sostanzialmente alla paralisi dell’attività della Commissione. La situazione si sbloccò grazie al compromesso di Lussemburgo secondo il quale, nel momento in cui fossero in gioco interessi vitali di uno o più paesi, i membri del Consiglio si sarebbero impegnati ad individuare soluzioni che potessero essere adottate da tutti nel rispetto dei reciproci interessi, stabilendo di fatto in quelle circostanze il criterio dell’unanimità per la votazione al posto della maggioranza. In sostanza attribuendo il diritto di veto a ogni paese membro. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: I TRATTATI DI ROMA E IL PERIODO TRANSITORIO LE PRIME MODIFICHE DEI TRATTATI 1) MIGLIORAMENTI ISTITUZIONALI Nel 1967 entra in vigore il Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi; pertanto, istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica per le tre comunità. 2) RISORSE PROPRIE E POTERI DI BILANCIO La decisione del Consiglio nel 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità crea un sistema di risorse proprie della Comunità, in sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri. Il trattato di Lussemburgo del 1970 accorda al Parlamento europeo alcuni poteri di bilancio. Gli conferisce il diritto di respingere il bilancio e di concedere il discarico alla Commissione per la sua esecuzione. Viene istituisce poco dopo la Corte dei conti quale organismo responsabile del controllo dei conti e della gestione finanziaria della Comunità. 3) RAPPRESENTANZA Nel 1976 conferisce al Parlamento europeo legittimità e autorità nuove, attraverso l'elezione a suffragio universale diretto. Nel 1979 il Parlamento europeo viene eletto per la prima volta a suffragio universale. 4) ALLARGAMENTO Si assiste ad una progressiva adesione di Stati che porta ad un allargamento dei membri: a. 1973: Danimarca, Irlanda, Regno Unito; b. 1981: Grecia; c. 1986: Portogallo e Spagna; d. 1995: Austria, Finlandia, Svezia; e. 2004: Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria; f. 2007: Bulgaria, Romania; g. 2013: Croazia. Dal 1° luglio 2013 gli Stati membri sono ventotto, fino al 2020 con l’uscita del Regno Unito che ha portato il numero gli Stati membri a ventisette. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: I TRATTATI DI ROMA E IL PERIODO TRANSITORIO Sono inoltre in corso dei negoziati per l’adesione di altri Stati: Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia. A seguito dell’allargamento e del passaggio da sei a ventisette Stati (destinati ad aumentare), la realtà dell’integrazione europea oggi è completamente diversa da quella di partenza. Ciò ha reso obsoleta la struttura istituzionale originaria e necessaria una riforma della stessa, in parte realizzata dal Trattato di Lisbona. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: IL DEFICIT DEMOCRATICO LEZ 9_3 IL DEFICIT DEMOCRATICO Dalla originaria previsione della realizzazione di un mercato comune (Trattato CEE) si è passati, per tappe successive, alla previsione della realizzazione di un mercato unico europeo in cui fosse garantita la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali (Atto Unico Europeo). L’integrazione è poi proseguita con la previsione della creazione di un’Unione europea con finalità politiche generali, nonché di un’integrazione economica e monetaria (Trattato UE). Successivamente, gli obiettivi comuni e il numero di materie attribuite alla competenza della Comunità europea e dell’Unione europea sono gradualmente aumentati. Dopo il fallimento del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il Trattato di Lisbona ha modificato profondamente il precedente assetto. Un grande problema della struttura istituzionale originaria (che ancora oggi non è stato del tutto risolto) è quello del deficit democratico, pur essendo il principio democratico uno dei valori su cui l’Unione europea è fondata. In origine, il principio della democrazia parlamentare o rappresentativa (principio cardine degli Stati moderni) non era affatto rispettato a livello comunitario: l’istituzione dotata di maggiori poteri (compreso quello di adottare atti normativi) era il Consiglio, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, che quindi rappresentava il potere esecutivo degli Stati e non quello legislativo. L’Assemblea parlamentare, unico organo rappresentativo dei Parlamenti nazionali, aveva in origine solo funzioni consultive. Per ridurre il problema del deficit democratico, negli anni vi è stato un lento ma inesorabile ampliamento dei poteri dell’istituzione parlamentare europea, ma sempre nell’ottica di un affiancamento al Consiglio e di una condivisione di sempre maggiori poteri tra le due istituzioni (e mai di sostituzione del Consiglio). LE TAPPE DEI TENTATIVI DI RIDUZIONE DEL DEFICITI DEMOCRATICO La prima tappa in questa direzione è rappresentata dal Trattato di Lussemburgo del 1970 e dal Trattato di Bruxelles del 1975 (Trattati di bilancio) che hanno attribuito 1 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: IL DEFICIT DEMOCRATICO all’Assemblea parlamentare ampi poteri in merito all’approvazione del bilancio unificato delle tre Comunità, che viene adottato congiuntamente dalla stessa e dal Consiglio. Passaggio al suffragio universale diretto per l’elezione dei membri dell’Assemblea parlamentare (mentre in origine questi erano designati da ciascun Parlamento nazionale tra i rispettivi componenti), in base ad una decisione del Consiglio del 20 settembre 1976. Nel giugno 1979 si tengono le prime elezioni direttamente da parte dei cittadini degli Stati membri dei componenti dell’istituzione parlamentare europea, che ne trae un prestigio morale fortissimo. Atto Unico Europeo (AUE) del 1986: l’Assemblea parlamentare assume la denominazione di Parlamento europeo e ottiene maggiori poteri. In particolare, vengono introdotte la procedura di parere conforme, che impedisce al Consiglio di adottare certi atti senza l’approvazione parlamentare, e la procedura di cooperazione, che attribuisce al Parlamento europeo maggiori opportunità di influire sulle deliberazioni del Consiglio. Trattato sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht nel 1992: per alcuni settori, viene introdotta la procedura di codecisione, nella quale i poteri del Parlamento europeo sono determinanti. Trattato di Amsterdam del 1997: l’ambito di applicazione della procedura di codecisione è esteso a numerosi settori precedentemente sottoposti a diverse procedure decisionali. Trattato di Lisbona del 2007: rafforzamento ulteriore dei poteri del Parlamento europeo e del carattere democratico dell’Unione. Viene esteso ulteriormente il campo d’applicazione della procedura di codecisione, che viene ribattezzata procedura legislativa ordinaria. Per la prima volta i Parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere un ruolo di controllo e di opposizione. Tuttavia, in alcuni settori il Parlamento europeo mantiene funzioni puramente consultive, quindi il deficit democratico non è ancora completamente risolto. ll trattato di Lisbona sancisce altresì un diritto di iniziativa dei cittadini, con cui i cittadini possono chiedere alla Commissione di proporre normative in qualsiasi campo in cui dispone del potere di agire. Per avviare un’iniziativa dei cittadini europei, è necessario istituire un gruppo di organizzatori, composto da almeno sette cittadini europei provenienti da sette diversi Stati membri dell’Unione. Quando un’iniziativa avrà raggiunto un milione di firme e le soglie minime previste in sette Stati membri, la Commissione deciderà quale azione intraprendere. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: IL DEFICIT DEMOCRATICO I processi decisionali delle istituzioni sono criticati per la loro mancanza di trasparenza, segnatamente nel contesto dei triloghi tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento. Attualmente, le istituzioni pubblicano il testo di compromesso finale che è adottato a seguito dei negoziati interistituzionali. È stato altresì migliorato il regolamento interno formale relativo al processo di negoziazione. I membri del Consiglio si incontrano in sessioni pubbliche quando discutono o votano le proposte di atti legislativi. La prima deliberazione su importanti proposte non legislative è anch’essa pubblica e il Consiglio tiene altresì periodicamente dibattiti pubblici su questioni chiave che influiscono sugli interessi dell’Unione e dei suoi cittadini. La Conferenza sul futuro dell’Europa, conclusasi formalmente il 9 maggio 2022 (Giornata dell’Europa), è stato un processo di base, dal basso verso l’alto, che ha consentito ai cittadini di pronunciarsi su ciò si aspettano dall’Unione e di svolgere un ruolo maggiore nel plasmarne il futuro. La Conferenza ha costituito un’iniziativa comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, che hanno agito come partner di pari livello insieme agli Stati membri. Un elemento chiave della Conferenza è stato la creazione di panel di cittadini a livello dell’Unione e in vari Stati membri, che hanno organizzato dibattiti ed eventi volti a contribuire alla sessione plenaria con raccomandazioni per le istituzioni dell’Unione. I risultati della Conferenza sono presentati in una relazione che illustra 49 proposte sul futuro dell’Europa, riguardanti vari argomenti ivi compresa la democrazia europea. Le istituzioni dell’Unione hanno restituito un riscontro su queste proposte in occasione di un evento tenutosi nell'autunno 2022. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1