Lezione 64 (La cessazione del rapporto (risoluzione consensuale e dimissioni)) - PDF
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These are lecture notes on termination of employment contracts. The notes cover topics like consensual resolutions and resignation.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #tito...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# La risoluzione consensuale Attività n°: #attività# 1 La cessazione del rapporto La risoluzione consensuale Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# La risoluzione consensuale Attività n°: #attività# 1 La cessazione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per: Recesso unilaterale del datore di lavoro (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni); Risoluzione consensuale; Scadenza del termine nel contratto a tempo determinato; Mancata ripresa del servizio a seguito di condanna del datore di lavoro alla reintegra ex art. 18 Stat. lav. e invito alla ripresa del servizio; Morte del lavoratore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# La risoluzione consensuale Attività n°: #attività# 1 La risoluzione consensuale Ai sensi dell’art. 1372, comma 1, c.c., «il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge»; La risoluzione consensuale è un contratto con contenuto uguale e contrario a quello originariamente stipulato, con il quale le parti decidono di estinguerlo, liberandosi dal relativo vincolo. Secondo la giurisprudenza, non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione (Cass. 8604/2017); Piuttosto occorre che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass., 30333/2017). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# La risoluzione consensuale Attività n°: #attività# 1 La risoluzione consensuale L’art. 4, comma 16 e ss., l. n. 92/2012, aveva previsto la necessità di procedere alla convalida della risoluzione consensuale sia del lavoratore padre sia della lavoratrice madre, nonché, più in generale per tutti i lavoratori; La disciplina è ora contenuta rispettivamente nell’art. 55, d.lgs. n. 151/2001, per i lavoratori padri e le lavoratrici madri, e nell’art. 26, d.lgs. n. 151/2015 per tutti i lavoratori; Si prevedeva, in particolare, che l'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto fosse sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# La risoluzione consensuale Attività n°: #attività# 1 La risoluzione consensuale Oggi la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è fatta, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente; La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione; Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# La risoluzione consensuale Attività n°: #attività# 1 La risoluzione consensuale: casi particolari La risoluzione consensuale del rapporto presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 La cessazione del rapporto Dimissioni Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 Dimissioni Il recesso dal rapporto di lavoro esercitato dal lavoratore consiste nelle dimissioni; Ai sensi dell’art. 2118 c.c.: «Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso […]». La durata del periodo di preavviso è fissata dalla contrattazione collettiva, che sovente la stabilisce in base al profilo professionale e all’anzianità del lavoratore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 Dimissioni Il lavoratore, però, può decidere di sostituire il periodo di preavviso, rinunciando a lavorare, con il pagamento di un’indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora avesse lavorato durante il preavviso. L’indennità di preavviso, disciplinata dall’art. 2121 c.c., si calcola computando tutti i compensi a carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva. La scelta se lavorare durante il preavviso o corrispondere all’altra parte l’indennità, facendo cessare il rapporto, rimane in capo alla parte che recede e costituisce un’obbligazione alternativa. Di qui l’efficacia solo obbligatoria del preavviso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 Dimissioni per giusta causa Il preavviso non è, invece, dovuto nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., ossia «qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto»; Se si recede da un contratto a tempo indeterminato al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta anche l’indennità sostitutiva di preavviso; Secondo la giurisprudenza, sussiste giusta causa di dimissioni quando il datore di lavoro commette gravi violazioni dei diritti fondamentali del lavoratore, come il mancato pagamento significativo della retribuzione (Trib. Venezia, 13.5.2021) o il demansionamento (Cass., ord. 811/2021). Si intendono, altresì, rassegnate per giusta causa, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale fino alla data della comunicazione del subentro del curatore (art. 189, d.lgs. n. 14/2019) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 Dimissioni: procedura L’art. 4, comma 16 e ss., l. n. 92/2012, aveva previsto la necessità di procedere alla convalida delle dimissioni sia del lavoratore padre sia della lavoratrice madre, nonché, più in generale per tutti i lavoratori; La disciplina è ora contenuta rispettivamente nell’art. 55, d.lgs. n. 151/2001, per i lavoratori padri e le lavoratrici madri, e nell’art. 26, d.lgs. n. 151/2015 per tutti i lavoratori; Si prevedeva, in particolare, che l'efficacia delle dimissioni fosse sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 Dimissioni: procedura Oggi le dimissioni sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente; La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione; Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni con le medesime modalità. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 Dimissioni: genitori Le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di dimissioni volontarie presentate dall'inizio del periodo di gravidanza nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, la madre e il padre, anche adottivi, hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento e non sono tenuti al preavviso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# Dimissioni Attività n°: #attività# 2 Dimissioni in caso di matrimonio Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese all’Ispettorato territoriale del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 64 Titolo: #titolo# La risoluzione consensuale Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti