Classificazione Competenze UE - Lezione 5 PDF

Summary

Questa lezione presenta una classificazione delle competenze dell'Unione Europea. Vengono descritti i settori di competenza esclusiva, concorrente e parallela dell'UE, fornendo esempi specifici e riferimenti agli articoli del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

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Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: 5 Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LEZ 5_1 LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMP...

Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: 5 Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LEZ 5_1 LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Prima del Trattato di Lisbona, i Trattati non enumeravano esplicitamente le competenze delle istituzioni europee; queste erano desumibili in via implicita dagli obiettivi dell’Unione. Oggi, il TFUE fornisce una elencazione puntuale dei diversi settori in cui sono previste competenze dell’Unione, nonché una classificazione di tali competenze in diverse categorie, in base al rapporto tra queste e le competenze degli Stati membri. Non tutte le competenze dell’Unione europea, dunque, hanno la stessa natura. Le competenze dell’Unione europea possono distinguersi fondamentalmente in tre categorie: Esclusive → settori in cui solo l’UE può legiferare (Art. 3 TFUE); Concorrenti → settori in cui sia l’Unione sia gli Stati membri possono legiferare (Art. 4, parr. 1 e 2, TFUE:); complementari/parallele → settori in cui l’UE ha competenza per svolgere azioni volte a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri ( Art. 4, parr. 3 e 4, TFUE; art. 5 TFUE; art. 6 TFUE) Art. 3 TFUE Settori di competenza esclusiva dell’UE (elenco tassativo): Unione doganale; Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro; Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; Politica commerciale comune. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: 5 Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Art. 4, par. 2, TFUE Settori principali di competenza concorrente UE/Stati membri: mercato interno; politica sociale; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. Art. 4, parr. 3-4, TFUE; artt. 5 e 6 TFUE Settori di competenza complementare o parallela dell’UE: ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario; coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali degli Stati membri; tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; Nonostante la classificazione introdotta dal Trattato di Lisbona, il quadro delle competenze dell’Unione rimane ancora per molti versi abbastanza generico. Infatti: l’elencazione non è del tutto esaustiva, dal momento che, con riguardo ai settori di competenza concorrente, il TFUE si limita ad elencare i «principali»; 2 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: 5 Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE il TFUE elenca i settori in cui l’UE esercita la sua competenza, ma non le competenze che essa effettivamente esercita in quei settori (cioè quali poteri d’azione effettivamente ha); con riferimento a quest’ultimo punto, l’art. 2, par. 6, TFUE prevede che «La portata e le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore». LE COMPETENZE ESCLUSIVE L’art. 3 TFUE contiene un elenco tassativo dei settori di competenza esclusiva dell’Unione europea (Unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune). Ai sensi dell’art. 2, par. 1, TFUE, «Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione». Nelle materie di competenza esclusiva, la necessità dell’azione dell’UE è presunta, quindi le istituzioni europee non sono tenute a dimostrare che un determinato atto è indispensabile per il perseguimento degli obiettivi fissati dai Trattati. In ogni caso l’Unione europea, anche quando esercita una competenza esclusiva, deve rispettare il principio di proporzionalità. LE COMPETENZE NON ESCLUSIVE Le competenze NON esclusive dell’Unione sono ripartite dal TFUE in due categorie: Competenze c.d. parallele o complementari (o «del terzo tipo»), il cui esercizio da parte dell’Unione non preclude agli Stati membri di esercitare le loro; Competenze concorrenti: tutte le restanti competenze dell’Unione, che non siano esclusive né parallele. L’art. 4, par. 1, TFUE prevede infatti che «L’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 [competenza esclusiva] e 6 [competenza parallela]». 3 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: 5 Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LEZ 5_2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LE COMPETENZE CONCORRENTI L’art. 4, par. 2, TFUE contiene un elenco (non tassativo) dei principali settori di competenza concorrente UE/Stati membri (mercato interno; politica sociale; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica). In questi settori, l’esistenza di una competenza dell’UE non fa venire meno le competenze degli Stati membri, i quali dovranno tuttavia rispettare e applicare gli atti dell’Unione, laddove questa abbia esercitato la sua competenza. L’art. 2, par. 2, TFUE stabilisce che «Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria». Nei settori di competenza concorrente, la competenza statale è residuale rispetto a quella dell’Unione. L’Unione europea, quando esercita una competenza concorrente, deve rispettare sia il principio di proporzionalità, sia il principio di sussidiarietà. LE COMPETENZE COMPLEMENTARI O PARALLELE Gli artt. 4, parr. 3-4, 5 e 6 TFUE individuano settori di competenza complementare o parallela dell’UE (ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario; coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali degli Stati 1 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: 5 Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE membri; tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione amministrativa). In questi casi, la competenza dell’Unione è «parallela» o «complementare» rispetto a quella degli Stati membri, nel senso che l’azione dell’UE non interferisce con quella degli Stati (ma si integra con essa) e non preclude a questi ultimi di esercitare la loro competenza. Come afferma l’art. 4, par. 3, TFUE, in tali settori l’Unione ha competenza per condurre determinate azioni, «senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro». Con riferimento a tali competenze, l’art. 2, par. 5, TFUE dispone che «In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». La regolamentazione di tali competenze si basa quindi sul coordinamento tra Unione europea e Stati membri. Le competenze complementari o parallele (dette anche «del terzo tipo») possono a loro volta essere suddivise in tre sottocategorie, a seconda della diversa forma e ampiezza dell’intervento delle istituzioni europee: ❖ Azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’intervento degli Stati membri in materia di tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, cooperazione amministrativa (art. 6 TFUE): l’azione dell’UE è integrativa ed eventuale rispetto a quella degli Stati membri; 2 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: 5 Titolo: LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ❖ Azione di coordinamento in relazione alle politiche economiche nazionali, a quelle occupazionali e a quelle sociali (art. 5 TFUE): l’UE si limita a dettare linee guida, raccomandazioni o orientamenti di cui gli Stati membri devono tenere conto; ❖ Azioni dirette a definire e attuare programmi nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio (art. 4.3 TFUE), e azioni e politica comune in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario (art. 4.4 TFUE): l’UE elabora programmi e indirizzi di massima. Solo l’Unione europea ha il potere di adottare atti legislativi o vincolanti; gli Stati membri possono agire solo se Competenze autorizzati dall’UE o con atti di esclusive attuazione. Principi applicabili: attribuzione; proporzionalità. Sia l’Unione europea sia gli Stati membri hanno il potere di adottare atti legislativi Competenze e vincolanti; pienezza del potere di azione degli Stati finché l’UE resta inerte. concorrenti Principi: attribuzione; proporzionalità; sussidiarietà. La competenza dell’UE è esercitata in parallelo con quella degli Stati membri; Competenze può integrarla e sostenerla, ma non può parallele mai sostituirsi a quest’ultima. Principi: attribuzione; proporzionalità; sussidiarietà. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1

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