Lezione 30 (Il Tribunale dell’Unione europea) - Slide PDF

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Le slide trattano il Tribunale dell'Unione Europea, inclusa la sua composizione, competenze e ripartizione dei compiti con la Corte di Giustizia. Discute dei Trattati, delle norme e delle procedure. Il documento si concentra su questioni di diritto dell'Unione europea.

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Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 30 IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA ART. 19 TUE «1. La Corte di giustizia dell’Unione eur...

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 30 IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA ART. 19 TUE «1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. […] 2. […] Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. 3. […]». Istituito nel 1988 con una decisione unanime del Consiglio (sulla base di una previsione dell’Atto Unico Europeo) con la denominazione di «Tribunale di primo grado delle Comunità europee». Con il Trattato di Maastricht è stato inserito nel quadro istituzionale dell’Unione europea. Con il Trattato di Nizza e con il Trattato di Lisbona gli è stato riconosciuto formalmente il ruolo di giurisdizione autonoma, «compresa», ai sensi dell’art. 19 TUE, nella Corte di giustizia dell’Unione. Il Trattato di Lisbona ha modificato la precedente denominazione in «Tribunale». Sede: Lussemburgo. Competenza del Tribunale: limitata in un primo tempo al contenzioso del personale e ai ricorsi individuali in materia di concorrenza, è stata estesa ai ricorsi diretti, salvo quelli riservati dallo Statuto alla Corte di giustizia. Ragioni alla base dell’istituzione del Tribunale: Migliorare il sistema comunitario di tutela giurisdizionale, prevedendo un doppio grado di giudizio. Alleggerire il carico di lavoro sempre crescente della Corte di giustizia, ripartendolo su due gradi di giudizio e abbreviando in tal modo i tempi del giudizio davanti alla Corte. NORME Art. 19 TUE 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Artt. 254 e 256 TFUE Titolo IV dello Statuto della Corte di giustizia Regolamento di procedura del Tribunale (approvato dal Tribunale stesso «di concerto con la Corte di giustizia» e poi «sottoposto all’approvazione del Consiglio», che delibera a maggioranza qualificata: art. 254, quinto comma, TFUE) COMPOSIZIONE Ai sensi dell’art. 19.2 TUE, il Tribunale si compone di «almeno un giudice per Stato membro». L’art. 254.1 TFUE precisa che «Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea». Attualmente lo Statuto prevede, in forza della modifica del 2019, che il tribunale sia Composto di due giudici per stato membro quindi 54. L’art. 254.1 TFUE stabilisce anche che «Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali». Ma questa possibilità non è ancora stata sfruttata, dunque al momento non ci sono avvocati generali ad assistere il Tribunale. I requisiti di indipendenza dei giudici del Tribunale sono gli stessi richiesti per i membri della Corte di giustizia. I requisiti di professionalità sono analoghi, ma di livello meno elevato. L’art. 254, comma 2, TFUE stabilisce che i membri del Tribunale «sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali». I giudici del Tribunale designano tra loro, per tre anni, il presidente, il cui mandato è rinnovabile. NOMINA E MANDATO I giudici del Tribunale, come quelli della Corte di giustizia, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di valutazione previsto dall’art. 255 TFUE (che deve fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale). Il mandato dura sei anni ed è rinnovabile. È previsto un rinnovo parziale ogni tre anni. LE FORMAZIONI DI GIUDIZIO Il Tribunale opera normalmente in sezioni di 3 o 5 giudici. Il regolamento di procedura (artt. 10 ss.) disciplina i casi in cui il Tribunale: 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: ❖ si riunisce in grande sezione (13 giudici) ❖ si riunisce in seduta plenaria (tutti i giudici) ❖ statuisce nella persona di un giudice unico. LA GIURISDIZIONE Il Tribunale: In genere è giudice di primo grado, nelle materie di sua competenza; le sue decisioni sono soggette ad impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. È giudice di secondo grado nelle materie eventualmente assegnate alla competenza dei tribunali specializzati. IL TRIBUNALE COME GIUDICE DI PRIMO GRADO Il Tribunale è giudice di primo grado nelle materie di sua competenza: è cioè il primo giudice a pronunciarsi sulle cause che rientrano nella sua competenza. Le sue pronunce in qualità di giudice di primo grado sono soggette ad impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, nel termine di due mesi dalla notifica della decisione, e limitatamente ai motivi di diritto (art. 256.1 TFUE). I «motivi di diritto» che consentono l’impugnazione davanti alla Corte sono meglio precisati dall’art. 58 dello Statuto: o Motivi relativi all’incompetenza del Tribunale; o Vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente; o Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale. IL TRIBUNALE COME GIUDICE DI SECONDO GRADO Il Tribunale è giudice di secondo grado per motivi di diritto nelle materie assegnate alla competenza dei tribunali specializzati: esso conosce infatti delle impugnazioni proposte contro le sentenze di primo grado di questi ultimi. L’art. 257, comma 3, TFUE prevede che la decisione istitutiva di ciascun tribunale specializzato potrebbe scegliere di limitare l’impugnazione ai soli motivi di diritto o di estenderla anche ai motivi di fatto. Il Tribunale, quando si pronuncia in qualità di giudice di secondo grado, emette decisioni praticamente definitive per le parti; infatti, le sue sentenze potrebbero essere soggette solo ad un riesame da parte della Corte di giustizia in casi eccezionali, su iniziativa del primo avvocato generale. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 30_2 COMPETENZE DEL TRIBUNALE RIPARTIZIONE DI COMPETENZA TRA TRIBUNALE E CORTE DI GIUSTIZIA La competenza del Tribunale non copre tutte le azioni sottoposte al giudizio della Corte di giustizia. Alcune cause sono ancora oggi soggette al giudizio di unico grado della Corte di giustizia (anche se la competenza del Tribunale è stata progressivamente ampliata). La competenza del Tribunale è definita in base a criteri personali (solo ricorsi delle persone fisiche o giuridiche e ricorsi degli Stati membri, MAI ricorsi delle istituzioni), ma anche in base a criteri materiali e legati al tipo di ricorso. COMPETENZE DIRETTE Art. 256.1 TFUE: «Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto». Lo Statuto, e in particolare l’art. 51, specifica quali ricorsi rientrano effettivamente nella competenza di primo grado del Tribunale. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Ai sensi dello Statuto, il Tribunale è competente in primo grado: per i ricorsi relativi al controllo di legittimità degli atti legislativi proposti dalle persone fisiche o giuridiche contro le istituzioni e gli altri organi (eccezione: settori di competenza di un tribunale specializzato) (art 263 TFUE); Per i ricorsi in carenza presentati da persone fisiche o giuridiche o da organismi dell’UE contro un’astensione dal pronunciarsi di un organismo dell’Unione (art 265 TFUE) ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione; Per i ricorsi sul risarcimento danni cagionati dalle istituzioni nell’esercizio delle proprie funzioni (art 268 e 340 TFUE) Per i ricorsi sulle controversie tra l’UE e gli agenti della stessa (art 270 TFUE) Per i ricorsi in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall’Unione o per conto di questa (art 272 TFUE) COMPETENZA QUALE GIUDICE DI SECONDO GRADO Art. 256.2 TFUE: «Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati. Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse». Dunque funge da giudice di secondo grado per motivi di diritto nei ricorsi di competenza diretta dei Tribunali specializzati 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: COMPETENZA PREGIUDIZIALE (EVENTUALE) Art. 256.3 TFUE: «Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto. […]». Al momento lo Statuto non prevede alcuna materia nella quale sia stabilita la competenza pregiudiziale del Tribunale. Dunque, per ora il Tribunale non ha alcuna competenza pregiudiziale. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 30 I TRIBUNALI SPECIALIZZATI Art. 257.1 TFUE: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione». Sono organismi incaricati di conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi proposti su materie specifiche, determinate dallo Statuto della Corte di giustizia dell’UE L’istituzione dei tribunali specializzati spetta al Parlamento e al Consiglio, secondo procedura legislativa ordinaria, che deliberano mediante un regolamento (proposto dalla commissione) che stabilisce la composizione e le competenze (art. 257.2 TFUE). La nomina dei membri è compito del Consiglio, che delibera all’unanimità (art. 257.4 TFUE). Le pronunce dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, se il regolamento istitutivo lo prevede, anche per motivi di fatto (art. 257.3 TFUE). Il riesame della decisione (di secondo grado) del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia è previsto solo eccezionalmente e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto, «ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse» (art. 256.2 TFUE). Per queste ipotesi eccezionali 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: si possono quindi avere tre livelli di giudizio: tribunale specializzato, Tribunale, Corte di giustizia. Art. 62 Statuto: una proposta di riesame può essere formulata solo dal primo avvocato generale (carica che spetta a rotazione ad uno degli avvocati generali della Corte), entro un mese dalla data della decisione del Tribunale. sede = Lussemburgo IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA Fino ad oggi è stato istituito un solo tribunale specializzato, istituito con decisione del Consiglio del 2 novembre 2004: il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (TFP). Il TFP era competente in primo grado a pronunciarsi sulle controversie tra le Comunità (l’Unione) e i loro agenti, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale (c.d. contenzioso del personale). Il TFP era composto di sette giudici (numero aumentabile dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su richiesta della Corte di giustizia). I giudici del TFP erano nominati all’unanimità dal Consiglio per un periodo di 6 anni, rinnovabile. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: CESSAZIONE ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA Il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale nel contesto della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione. Esso è stato soppresso con il regolamento n. 2016/1192. Oggi, pertanto, la Corte di giustizia dell’Unione europea (che si caratterizza come istituzione unitaria) comprende due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1

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