Lezione 12 (Il Matrimonio Concordatario) PDF

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This document provides a summary of the Italian marriage concordat. It details the process of legalizing religious marriages in Italy, the differences between religious and civil marriages, and the legal requirements. The document mentions important details about the process and the different types of legal documents associated with the process.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 12 Titolo: Il matrimonio concordatario MATRIMON...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 12 Titolo: Il matrimonio concordatario MATRIMONIO CONCORDATARIO Il matrimonio concordatario, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal Concordato del 1929 poi modificato dall’Accordo di revisione del Concordato del 1984. Contratto secondo le regole del diritto canonico e celebrato di fronte ad un ministro di culto cattolico assume efficacia civile tramite la trascrizione dell’originale dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile. Con un solo atto pertanto gli sposi acquistano la qualità di coniugi nell'ordinamento della Chiesa Cattolica, e nell'ordinamento dello Stato italiano. Il matrimonio cattolico, avente per la Chiesa valore di sacramento acquista effetti civili nel momento in cui viene trascritto nei registri dello Stato. Solamente in seguito alla trascrizione dell'atto di celebrazione delle nozze infatti sorgono tutti quegli effetti previsti dal Codice civile tra cui l'assunzione da parte della donna del cognome dell'uomo, la nascita tra i due dei reciproci diritti e doveri di assistenza morale e materiale, coabitazione e fedeltà, la costituzione automatica (se i coniugi non hanno stipulato alcuna convenzione contraria) del regime legale di comunione dei beni. Matrimonio atto e matrimonio rapporto Fondamentale risulta a tal fine la distinzione tra matrimonio inteso come atto giuridico e matrimonio inteso come rapporto giuridico. Nel primo senso infatti vengono considerate la forma della celebrazione, le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio, nonché le conseguenti invalidità dell'atto. Dal punto di vista del rapporto si considerano invece gli effetti di ordine personale e patrimoniale che in conseguenza dell'instaurarsi del vincolo si producono tra i coniugi e tra gli stessi e i figli, nonché gli effetti derivanti da separazione o dallo scioglimento del vincolo. La differenza tra il matrimonio concordatario e quello civile si riscontra solo in relazione all'atto. I presupposti per la validità e le conseguenti ipotesi di nullità sono infatti dettate per l'uno dal Codex iuris canonici e per l'altro dal codice civile; competente a giudicare della validità del vincolo religioso è il tribunale ecclesiastico (anche se può essere chiamato a ciò anche il giudice italiano), della validità del vincolo civile l'autorità giudiziaria italiana. Gli effetti invece trovano per entrambe le forme matrimoniali la loro fonte nel codice civile. Il matrimonio concordatario, che costituisce il frutto di una costante presenza della Chiesa nello Stato italiano, dà vita, dal punto di vista giuridico, a tutta una serie di problemi e questioni dovute alle fondamentali differenze esistenti tra il diritto italiano e il diritto canonico. Celebrazione e modalità di riconoscimento dell’efficacia La normativa ora vigente in relazione al matrimonio concordatario prevede perché sia valido agli effetti civili tutta una serie di formalità. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 12 Titolo: Il matrimonio concordatario Innanzitutto il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni affisse sia alle porte della chiesa parrocchiale che nella casa comunale. Sia il parroco che l’ufficiale di stato civile possono rifiutare le pubblicazioni, l’uno se riscontra l’esistenza di impedimenti al matrimonio religioso, l’altro se accerta che il matrimonio canonico non potrebbe essere trascritto. La celebrazione avviene nel giorno stabilito, alla presenza di almeno due testimoni, di fronte al ministro di culto cattolico, al quale gli sposi dichiarano la loro volontà di prendersi rispettivamente in marito e in moglie. L’officiante deve spiegare agli sposi quelli che saranno gli effetti giuridici del loro matrimonio tramite la lettura degli artt. 143, 144, 147 cod civ. La trascrizione Momento fondamentale ai fini dell’efficacia del matrimonio è la trascrizione. La trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile consente dunque al vincolo religioso di avere effetti civili, che si producono non dal giorno della trascrizione stessa ma dal giorno delle nozze. È costitutiva della stessa efficacia civile del vincolo: se manca, il matrimonio resta unicamente religioso. L’art 8 dell’Accordo del 1984 consente di individuare due tipi di trascrizione, quella tempestiva che ha luogo quando il parroco trasmette l’atto di matrimonio entro 5 giorni dalle nozze e quella tardiva. I coniugi infatti possono anche decidere di non far trascrivere subito il matrimonio e richiedere la trascrizione in un momento successivo, purché la celebrazione abbia seguito le formalità richieste per il matrimonio concordatario. La trascrizione così effettuata, detta tardiva, è però subordinata: al mantenimento ininterrotto dello stato civile libero nonché alla volontà di entrambi i coniugi. Anche la trascrizione tardiva ha effetti che retroagiscono al momento della celebrazione. Significativo era il fatto che la trascrizione tardiva rendesse legittimi i figli nati dopo le nozze ma prima della trascrizione. Tale aspetto è ormai privo di rilevanza. La trascrizione tardiva lascia comunque impregiudicati i diritti legittimamente acquistati dai terzi incompatibili con la trascrizione stessa. Impedimenti alla trascrizione La trascrizione del matrimonio concordatario è subordinata a tutta una serie di impedimenti derivanti dal fatto che le condizioni necessarie per contrarre matrimonio canonico sono in parte differenti da quelle necessarie per contrarre matrimonio civile. In particolare i singoli impedimenti sono: - mancanza di età minima in assenza di autorizzazione: questo impedimento è assoluto e definitivo se a contrarre matrimonio è un minore infrasedicenne, è superabile se invece lo stesso ha al momento della celebrazione compiuto i sedici anni. In questo caso infatti la trascrizione potrà avvenire dopo che si siano verificati i requisiti previsti dall’art 117 cod civ secondo il quale l’azione per l’invalidità del matrimonio non è più proponibile un anno dopo il raggiungimento della maggiore età o se c’è stato concepimento o procreazione o se durante il giudizio di invalidità intentato da genitori o dal pubblico ministero il minore ha compiuto 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 12 Titolo: Il matrimonio concordatario i diciotto anni. In tali ipotesi infatti il codice civile prevede che l’azione non può essere iniziata o se è già stata proposta che diventa improcedibile. - precedente matrimonio valido agli effetti civili: la trascrizione è evidentemente inammissibile perché lo stato libero è un requisito fondamentale e non derogabile. Matrimonio valido agli effetti civili è anche il precedente vincolo concordatario annullato dai tribunali ecclesiastici la cui sentenza però non sia stata resa esecutiva nello stato italiano. - interdizione per infermità di mente: in questo caso la trascrizione è ammessa se, revocata l’interdizione, vi sia stata successivamente, coabitazione ininterrotta per un anno, decadendosi in tal caso, secondo la legge civile, dall’azione di annullamento. - rapporto di parentela, affinità, adozione: l’impedimento è assoluto quando non è superabile secondo la legge civile con l’autorizzazione del tribunale prevista dall’art 87, comma 4. Nel caso in cui invece vi siano i requisiti per ottenere l’autorizzazione alle nozze, anche se in concreto l’autorizzazione non vi è stata, il vincolo può essere trascritto dopo un anno dalla celebrazione, in quanto dopo tale periodo l’azione di annullamento non è più proponibile. Si ricordi inoltre, in relazione all’affinità in linea retta, che quando il matrimonio da cui deriva il rapporto di affinità sia stato dichiarato nullo le parti possono ottenere dal tribunale l’autorizzazione al matrimonio e perciò possono anche effettuare la trascrizione del vincolo religioso. - delitto: quando sia intervenuta condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge di colui che si è sposato con matrimonio religioso. Si considerino inoltre su un piano meramente formale: - mancata lettura da parte del celebrante degli artt. 143-144-147 cod civ; - mancata menzione nell’atto di matrimonio della lettura degli stessi articoli; - omesse pubblicazioni. Si consideri inoltre: - l’incapacità naturale: l’incapacità di intendere e di volere non è considerata un impedimento alla trascrizione ma un motivo per impugnarla. - matrimonio segreto, è una forma matrimoniale ammessa dalla Chiesa quando vi sono ragioni gravi ed urgenti che consentono di celebrare le nozze alla presenza del parroco e dei testimoni, e di iscrivere l’atto in un registro segreto tenuto dal vescovo. Questa ipotesi di matrimonio esclude per definizione la trascrizione, che sarà effettuata solo quando verranno meno le ragioni che hanno reso necessario il segreto. Peraltro questa figura solleva peculiari problemi in quanto nel momento della celebrazione è sicuramente assente una volontà degli sposi indirizzata all’acquisto degli effetti civili del vincolo, che viene invece considerata necessaria ai fini della celebrazione di un matrimonio concordatario e soprattutto ai fini della trascrizione. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 12 Titolo: Il matrimonio concordatario LA NULLITA’ DEL MATRIMONIO Sentenza di nullità del matrimonio canonico L’art 8 dell’Accordo di revisione del Concordato disciplina un procedimento ad opera della Corte d’Appello volto a dichiarare efficaci nella Repubblica italiana le sentenze ecclesiastiche sulla nullità dei matrimoni canonici. La competenza spetta alla Corte d’Appello nel cui distretto è situato il comune dove il matrimonio concordatario è stato trascritto. La Corte d’Appello può negare la dichiarazione di efficacia alla una sentenza ecclesiastica che venga ritenuta contraria al più generale impedimento costituito dalla violazione dell’ordine pubblico (art 64L 218 del 1995). Il procedimento di fronte alla Corte d’appello si chiude con una sentenza che può anche attribuire al coniuge economicamente più debole in via provvisoria una qualche forma di assistenza. Per effetto della delibazione della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio la regolamentazione dell’affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo (art 128 cod civ). Giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione italiana A lungo dibattuta è stata la questione della riserva di giurisdizione. Ci si chiede cioè se in materia di nullità matrimoniale ai tribunali ecclesiastici spetti una giurisdizione esclusiva, oppure se la stessa sia concorrente con la giurisdizione dei tribunali italiani. L’interpretazione prevalente della giurisprudenza sostiene che non vi è alcuna riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, con la conseguenza che il tribunale italiano in quanto preventivamente adito può giudicare sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario. In pratica dunque la giurisprudenza ha sostenuto la convivenza di due giurisdizioni una dei tribunali ecclesiastici e una dell’autorità giudiziaria civile, cosicché si può indifferentemente adire l’una o l’altra per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario sulla base del criterio della prevenzione (Cass S u 1824 del 1993). La delibazione delle sentenze ecclesiastiche 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 12 Titolo: Il matrimonio concordatario Problematica è l’esecutività delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario a causa dell’esclusione dei bona matrimonii (prole, fedeltà e indissolubilità), da parte di uno solo dei nubendi. È da notare infatti che le invalidità previste dal diritto canonico offrono alla purezza del consenso matrimoniale una tutela molto intensa: ogni condizione o riserva sul matrimonio o sui cosiddetti bona matrimoni anche se rimaste a livello di intenzione o pensiero non espresso possono inficiare il vincolo matrimoniale e attribuiscono ai coniugi il diritto di agire in giudizio persino senza limiti di tempo. Così non è nel diritto civile che, anche se si è avvicinato al diritto canonico modificando la disciplina dei vizi del consenso, non dà però rilevanza alla riserva mentale. (La riserva mentale consiste nel rifiutare nel segreto della propria mente quei precetti che la Chiesa ritiene essenziali per la validità del matrimonio e che ufficialmente si fa finta di accettare. Ad esempio l'indissolubilità del matrimonio o la procreazione) La giurisprudenza ritiene che non sia possibile delibare le sentenze ecclesiastiche quando, per contrasto con il principio di ordine pubblico che si sostanzia nella tutela dell’affidamento e della buona fede incolpevoli, la riserva mentale non era conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge, mentre nessun ostacolo si frappone laddove sia proprio il soggetto in buona fede a proporre la domanda di esecutorietà o comunque non vi si opponga. In questo caso infatti prevale la tutela della libertà individuale del coniuge incolpevole, cui va riconosciuto il diritto di scegliere se invalidare o meno gli effetti civili di un matrimonio rivelatosi non corrispondente, nel suo contenuto spirituale, a quello che credeva di contrarre. Non si considera invece violato l’ordine pubblico nel momento in cui una causa di nullità canonica può essere ricondotta a una causa d'invalidità civile come per esempio il divieto di matrimonio tra fratelli (riconducibile per ratio all’art 87 cod civ). Così anche la causa di nullità del matrimonio religioso costituita dall’inettitudine ad intendere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio non urta con l’ordine pubblico italiano, essendo riconducibile all’art 120 cod civ relativo al matrimonio contratto in stato di incapacità di intendere e di volere. In questo contesto problematica è la questione dell’annullamento richiesto dopo molti anni di convivenza e di coabitazione tra coniugi, in relazione al quale con un intervento che si può definire storico le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate componendo un annoso contrasto giurisprudenziale in materia, e sancendo un principio di diritto assolutamente nuovo secondo cui la convivenza tra coniugi, esteriormente riconoscibile e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario. La Cassazione in particolare precisa che elemento essenziale del matrimonio rapporto, è la convivenza tra coniugi, convivenza di cui fissa e stabilisce le caratteristiche specificando innanzitutto che la convivenza deve essere intesa non come mera coabitazione ma come “consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile in corrispondenti fatti e comportamenti dei coniugi, e come fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza dei figli”. La convivenza coniugale deve dunque essere innanzitutto caratterizzata da '"esteriorità" ossia essere 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 12 Titolo: Il matrimonio concordatario riconoscibile all’esterno ed essere perciò anche dimostrabile in giudizio, da parte dell’interessato, restando irrilevanti tutti gli aspetti del cosiddetto "foro interno" (Cass 16379 del 2014). Rapporti tra nullità del matrimonio concordatario e giudizio di separazione o divorzio Numerose sono le questioni che sorgono a causa della compresenza di più procedure relative ai matrimoni concordatari. Due coniugi infatti, legati da matrimonio celebrato di fronte a un ministro di culto cattolico e regolarmente trascritto, possono richiedere la dichiarazione di nullità del vincolo o anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia il divorzio. In questo contesto il punto che maggiormente è stato posto al centro dell’attenzione della giurisprudenza è il rapporto tra la delibazione di una sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, e il giudizio di separazione o di divorzio, nonché la sorte delle statuizioni economiche e patrimoniali connesse. La questione ha importanti risvolti economici: frequente, infatti, è la richiesta presso i tribunali ecclesiastici di una pronuncia che dichiari la nullità del vincolo matrimoniale, avanzata spesso proprio al fine di evitare le conseguenze che la legislazione italiana, in materia di crisi coniugale, pone a carico del coniuge economicamente più forte. La disciplina è infatti ben diversa nei due casi della nullità e dello scioglimento del matrimonio. Nel primo caso, il coniuge solo se in buona fede può ottenere, qualora non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze, la corresponsione di una somma di denaro proporzionale alle sostanze del coniuge onerato, per un periodo di tre anni; quando poi la responsabilità della nullità sia imputabile a un coniuge, questi è tenuto a corrispondere all’altra parte in buona fede una congrua indennità, che comprenda comunque una somma adeguata al mantenimento per tre anni. Inoltre, lo stesso coniuge in mala fede è tenuto a prestare gli alimenti di cui all’art 433 cod civ se non vi sono altri obbligati. Nel caso di divorzio invece al coniuge economicamente più debole resta il diritto alla corresponsione di un assegno periodico, a una percentuale dell’indennità di fine rapporto, al concorso sulla pensione di reversibilità, all’assegno a carico dell’eredità. In materia la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto come la sentenza che dichiara la nullità ecclesiastica non può più travolgere la sentenza di divorzio, che ha già accertato della validità del vincolo. Nella stessa linea interpretativa si sostiene che, ove sia stato riconosciuto all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio, con sentenza passata in giudicato, tale assegno non viene meno qualora, successivamente sia stata delibata in Italia, fra gli stessi coniugi, la sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dall’autorità ecclesiastica. Si sostiene invece che la delibazione nello Stato italiano ad opera della Corte d’Appello della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario comporta la caducazione del diritto all’assegno di mantenimento stabilito nel corso di una separazione giudiziale, anche qualora la sentenza che prevede tale diritto sia passata in giudicato. La delibazione della nullità del matrimonio concordatario, pertanto travolgendo il vincolo coniugale, lascia salvo l’assegno che si fonda su una solidarietà economica che nasce quando il matrimonio è già sciolto e che quindi coinvolge i due come singoli; comporta invece il venir meno di quelle statuizioni come l’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione, che si fondano sull’esistenza del vincolo matrimoniale. 3

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