Lezione 10 (Condizioni per contrarre matrimonio) - Slide PDF
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This document provides information on the conditions for contracting marriage in Italian civil law. It details legal requirements and circumstances that can affect the validity or process of marriage. Introduces concepts such as dispensable and non-dispensable impediments.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO Così come per ogni altro negozio giuridico anche per la validità del matrimonio la legge prescrive l’esistenza di vari requisiti. Tutto l’iter prenegoziale è volto ad accertare l’esistenza di impedimenti al matrimonio: dalla necessità delle pubblicazioni con la conseguente possibilità di terzi di presentare opposizione, al potere dell’ufficiale di stato civile di rifiutare sia le pubblicazioni che la stessa celebrazione. L’ordinamento comunque prevede una disciplina per regolare l’ipotesi in cui, nonostante tutte queste precauzioni, il matrimonio sia ugualmente contratto in violazione dei divieti previsti dagli artt 84 e ss. cod civ, nonché per l’ipotesi in cui la volontà di uno dei nubendi sia stata viziata o ancora il matrimonio sia stato contratto in violazione del divieto della simulazione. Impedimenti al matrimonio. Per contrarre matrimonio è necessaria la presenza di indefettibili requisiti, che possono essere distinti in due categorie. Si distinguono gli impedimenti: - dispensabili e non dispensabili: solo alcuni di questi impedimenti ritenuti meno incidenti, possono esser rimossi con un’autorizzazione del tribunale emessa a seguito di un’attività di volontaria giurisdizione. Si tratta degli impedimenti dell’età (art 84 cod civ), della parentela in linea collaterale di terzo grado, dell’affinità in linea retta (in caso di nullità del matrimonio da cui deriva l’affinità), in linea collaterale di secondo grado (art 87 n 3, 5 cod civ) e del divieto temporaneo di nuove nozze (art 89 cod civ). Sono inderogabili, e quindi non suscettibili di essere rimossi tramite dispensa quegli impedimenti in relazione ai quali l’interesse pubblico alla non celebrazione del matrimonio viene ritenuto prevalente rispetto all’interesse dei singoli. In particolare non può essere concessa dispensa nei casi di: interdizione (art 85 cod civ), mancanza di stato libero (art 86 cod civ), parentela in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado, affinità in linea retta, adozione (art 87 cod civ), delitto tentato o consumato (art 88 cod civ). - dirimenti e impedienti: l’unica ipotesi di impedimento impediente è il caso del divieto temporaneo di nuove nozze (art 89 cod civ), la cui violazione pur inibendo la celebrazione del matrimonio, non comporta la nullità dello stesso. Il vincolo infatti nasce e resta valido con l’unica conseguenza dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria (art 140 cod civ), che viene comunque prevista anche per il caso in cui sia trascurata una formalità preliminare come ad esempio le pubblicazioni. Nell’ipotesi invece di impedimento dirimente la celebrazione del matrimonio in violazione di tale divieto, ritenuto essenziale dall’ordinamento, comporta l’invalidità del vincolo. I singoli impedimenti. Stesso sesso tra i nubendi. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio E’ questa una condizione che non è mai specificatamente prevista da una norma ma che si ricava indirettamente da tutte quelle disposizioni che nel riferirsi ai coniugi li indicano come la moglie e il marito (artt 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis cod civ). Tale conclusione inoltre si può ricavare anche dalla disciplina relativa al transessualismo, al fenomeno cioè del mutamento di sesso dovuto a un intervento medico chirurgico. La materia è regolata dalla Legge 14 aprile 1982, n 164 secondo la quale la sentenza di rettificazione anagrafica conseguente al mutamento di sesso è una causa autonoma di scioglimento del matrimonio. Come vedremo meglio nelle lezioni successive le coppie dello stesso sesso possono oggi formare un’unione civile ai sensi della Legge 76 del 2016. Prima di tale legge più volte è stata presentata questione di costituzionalità alla Corte costituzionale la quale ha pero sempre respinto le istanze sulla base dell’assunto secondo cui “le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”, che secondo il dettato costituzionale e la vigente normativa del codice civile è l’unione stabile tra un uomo e una donna. Art 84 cod civ: mancanza di età minima. La legge fissa l’età minima necessaria per contrarre matrimonio nella maggiore età, peraltro coloro che hanno compiuto sedici anni possono, se ne è accertata la maturità psico fisica e se sussistono gravi motivi, ottenere che il tribunale li autorizzi al matrimonio. La riforma del 1975 ha modificato tale impedimento. Il regime previgente infatti era incentrato più sul raggiungimento della pubertà che sull’acquisizione di una maturità psichica. Si poteva infatti contrarre legittimamente matrimonio già dai sedici anni per l’uomo e dai quattordici per la donna. La dispensa poi poteva autorizzare alle nozze l’uomo quattordicenne e la donna dodicenne, e ciò, si pensi, in presenza di una maggiore età che si acquistava a ventun anni e non a diciotto. La riforma ha innalzato l’età in funzione di una maggior consapevolezza dell’importanza di una scelta matrimoniale e ha uniformato l’età tra uomo e donna. Per la dispensa va accertato con esame peritale, la raggiunta maturità psico-fisica del minore, lo stesso può essere autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, solo però se si riconosca la sussistenza di gravi motivi. Il matrimonio contratto da un minore comporta l’emancipazione di diritto. Quando il matrimonio viene celebrato, pur in assenza dell’età minima necessaria e senza autorizzazione del tribunale il vincolo, ai sensi dell’art 117 cod civ è impugnabile. Legittimati a proporre tale azione sono il minore, non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’altro coniuge, i genitori e il pubblico ministero. L’azione comunque, da parte di genitori o pubblico ministero, non è più proponibile, o se proposta diviene improcedibile, se il minore ha compiuto i diciottanni o se c’è stato concepimento o procreazione. La legge però precisa che la domanda deve essere respinta in ogni caso in cui sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio Art 85 cod civ: stato di interdizione e incapacità. A fondamento del vincolo matrimoniale è posta la piena consapevolezza degli effetti che dallo stesso derivano. Per tale motivo la legge stabilisce che l’interdetto giudiziale non può sposarsi ed il vincolo contratto in stato di incapacità di intendere e di volere è annullabile. Interdetto: L’interdetto è colui che a causa di un’infermità mentale non è ritenuto in grado di provvedere ai propri interessi e pertanto gli è preclusa ogni attività giuridico patrimoniale, la capacità di testare (art 591 cod civ), nonché di contrarre matrimonio (art 85 cod civ) Gli effetti della sentenza di interdizione si producono dal giorno in cui la stessa è pronunciata: da quel momento dunque l’interdetto non può validamente sposarsi. Anche nel corso del giudizio comunque, quando cioè è stata promossa l’istanza per l’interdizione ma non si è ancora giunti a una sentenza la celebrazione può essere sospesa su richiesta del pubblico ministero. La sospensione dura fino a quando la sentenza che pronuncia sull’istanza di interdizione non passa in giudicato. L’impedimento dell’interdizione non è dispensabile e rende il matrimonio invalido se al tempo della celebrazione vi era già sentenza o anche se l’interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l’infermità già esisteva al momento delle nozze. Legittimati a proporre l’azione sono il tutore, il pubblico ministero nonché tutti coloro che abbiano un interesse legittimo, tra questi la dottrina include anche lo stesso coniuge dell’interdetto. In caso di revoca dell’interdizione, che può essere pronunciata una volta cessata la causa che ha dato luogo all’interdizione stessa, l’impugnativa spetta anche all’interdetto ma, in ogni caso, l’azione non è proponibile se vi è stata coabitazione per un anno dopo la revoca. E’ questa una delle ipotesi in cui la convivenza consapevole dei vari doveri matrimoniali e protratta per un certo periodo di tempo assume valore confermativo di un consenso. L’inabilitato, colui che pur essendo infermo di mente non presenta uno stato così grave da far ricorso all’interdizione (art 415 cod civ), può validamente contrarre matrimonio. La sua capacità è limitata in relazione a determinate attività patrimoniali, quelle cioè eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma può fare testamento e può sposarsi. Si consideri che causa di inabilitazione può anche essere uno stato non patologico che può tuttavia incidere sull’idoneità del soggetto a intendere e a volere. A tal proposito sono cause di inabilitazione la prodigalità, l’uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti, nonché il sordomutismo o la cecità presenti dalla prima infanzia se non contemperati da un’educazione sufficiente a dare un’adeguata conoscenza della realtà. Il matrimonio contratto in stato di incapacità di intendere e di volere seppur per causa transitoria è annullabile (art 120 cod civ). L’incapacità naturale potrebbe dipendere da infermità di mente, da ubriachezza, o da assunzione di sostanze stupefacenti. L’azione spetta solo al coniuge che assuma, e provi in giudizio, di essere stato incapace di intendere o di volere all’atto della celebrazione. Anche in questo caso la coabitazione per un anno dopo che il coniuge ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali comporta la decadenza dall’azione. Il divieto di contrarre matrimonio non è previsto per chi è soggetto ad amministrazione di sostegno (art 404 cod civ) Art 86 cod civ: mancanza di libertà di stato. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio Il matrimonio in Italia è un vincolo esclusivo e monogamico al punto che oltre a rendere invalido il matrimonio contratto in mancanza di uno stato civile libero l’ordinamento considera tale fatto come integrativo della fattispecie penale di bigamia di cui all’art 556 cod pen. In particolare ai sensi dell’art 86 “non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente”. Può dunque contrarre validamente matrimonio chi non è già civilmente sposato. Si considera coniugato ai fini della legge civile chi è legato da un vincolo che non sia stato dichiarato nullo o sciolto e che comunque sia efficace per il nostro ordinamento. Tale non è il matrimonio religioso non trascritto. Si evidenzia comunque che chi è legalmente separato è sempre coniugato. Ai sensi delle modifiche di cui alla Legge 76 del 2016 anche chi è unito civilmente con persona dello stesso sesso non può contrarre matrimonio. La mancanza di libertà di stato è un impedimento non dispensabile, di ordine pubblico. La violazione di tale impedimento rende il matrimonio nullo e può pertanto essere fatta valere in qualunque momento dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro i quali hanno un interesse legittimo e attuale. Nel caso in cui alla proposizione dell’impugnativa sia opposta la nullità del primo matrimonio tale questione deve essere preventivamente giudicata. L’accertamento infatti della nullità del primo matrimonio che si produce ex tunc elimina l’interesse ad impugnare il secondo in quanto viene a cadere l’impedimento previsto dall’art 86 cod civ. Diverso è il caso in cui il secondo matrimonio venga celebrato quando ancora non sia stata pronunciata una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili. Qui il secondo matrimonio è nullo perché il divorzio incide sul rapporto ma non inficia la validità del vincolo precedente. Art 87cod civ: rapporti di parentela, affinità, adozione. I rapporti di parentela, l’affinità nonché i rapporti adottivi comportano l’impossibilità di contrarre matrimonio. In particolare non possono contrarre matrimonio tra loro: - gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali; - parenti in linea collaterale di secondo grado: fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; - gli affini in linea retta (suocera e nuora, suocera e genero); - l’adottante l’adottato e i suoi discendenti; - i figli adottivi della stessa persona; - l’adottato e i figli dell’adottante; - l’adottato e il coniuge dell’adottante, - l’adottante e il coniuge dell’adottato. Possono invece sposarsi, ma solo in presenza di dispensa: - lo zio e la nipote, la zia e il nipote; - gli affini in linea collaterale in secondo grado (i cognati). 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio In relazione all’affinità comunque va precisato che nel caso in cui il matrimonio da cui deriva il rapporto di affinità venga dichiarato nullo le parti possono ottenere dal tribunale l’autorizzazione alle nozze, cosa che invece non avviene in caso di scioglimento del matrimonio per morte o divorzio. La ratio della disposizione va ricercata in motivazioni di moralità nonché di eugenetica. Va inoltre considerato che l’incesto ossia l’unione sessuale con un discendente, ascendente o affine in linea retta, sorella o fratello, è penalmente punita dall’art 564 cod pen se dalla stessa deriva pubblico scandalo. Anche il matrimonio contratto in violazione del presente impedimento può essere impugnato da coniugi, ascendenti prossimi, pubblico ministero e da tutti coloro i quali hanno un interesse legittimo e attuale all’azione. Nel caso in cui è ammessa la dispensa l’impugnativa deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione. Art 88 cod civ: impedimentum criminis. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato dell’altra. Tale impedimento, che non è dispensabile, è dettato da evidenti ragioni anche di natura preventiva: evitare cioè che il delitto possa essere considerato un mezzo per rendere la persona amata libera di sposarsi di nuovo. L’impedimento da delitto rende invalido il matrimonio quando c’è una sentenza passata in giudicato dalla quale risulti la condanna per tentato omicidio o per omicidio volontario, con l’esclusione pertanto dell’omicidio colposo e di quello preterintenzionale. Presupposto comunque è che vi sia stata la condanna, cosicché nel caso in cui ci sia stato un rinvio a giudizio ma il processo non sia ancora concluso, non sussiste impedimento in quanto l’imputato si presume innocente: la celebrazione del matrimonio deve essere perciò sospesa fino all’emanazione della sentenza. L’impedimento criminis non è dispensabile. La legittimazione all’azione spetta ai coniugi, agli ascendenti prossimi, al pubblico ministero e comunque a tutti coloro i quali abbiano un interesse legittimo e attuale. Art 89 cod civ: rischio di commixtio sanguinis. La donna non può risposarsi qualora non siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’impedimento, che si fonda su esigenze di certezza della paternità e sulla presunzione di concepimento in costanza di matrimonio di cui all’art 232 cod civ, è dispensabile nel caso in cui sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o nel caso in cui risulti con sentenza che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti allo scioglimento del matrimonio. Sempre per tali ragioni il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata e non sussiste nel caso in cui: il precedente matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza anche solo a generare; vi è stata separazione; il matrimonio non è stato consumato. Il matrimonio contratto in violazione del divieto è comunque valido e comporta unicamente una sanzione pecuniaria a carico della donna, del nuovo coniuge nonché dell’ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio. 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio Impedimenti al matrimonio: artt. 84- 89 cod civ * impedimenti suscettibili non coincidono in pieno con gli impedimenti al matrimonio canonico: di dispensa in caso di impedimento considerato inderogabile dalla legge civile il matrimonio concordatario è intrascrivibile uguaglianza di sesso anche se non è specificatamente previsto tra i nubendi da una norma mancanza di età fissata dalla possibilità di autorizzazione se il matrimonio contratto minima* riforma del sono compiuti 16 anni, se è da un minore comporta art. 84 cod civ 1975 in accertata la maturità psico-fisica e l’emancipazione di 18 anni se sussistono gravi motivi diritto stato di interdizione per infermità di mente al contrario l’inabilitato ha la capacità per art. 85 cod civ contrarre matrimonio incapacità di al momento della celebrazione intendere e di volere seppure per causa transitoria del matrimonio art 120 cod civ mancanza di vincolo di precedente matrimonio, che non sia stato non è impedimento il libertà di stato dichiarato nullo o sciolto e che sia efficace per il matrimonio canonico art. 86 cod civ nostro ordinamento non trascritto o unione civile art. 87 cod civ: rapporti di parentela affinità, adozione e affiliazione: legittima o naturale -ascendenti e discendenti - affini in linea retta* - adottante, adottato e suoi discendenti - fratelli e sorelle, germani, dispensa solo se - i figli adottivi della stessa persona consanguinei o uterini l’affinità deriva da - l’adottato e i figli dell’adottante -zio e nipote, zia e nipote* marimonio nullo - l’adottato il coniuge dell’adottante, - affini in linea l’adottante e il coniuge dell’adottato collaterale in secondo - restano a carico dell’adottato gli impedimenti grado* nei riguardi della sua famiglia d’origine impedimentum condanna passata in giudicato per omicidio è escluso l’omicidio criminis consumato o tentato del coniuge dell’altro colposo o art. 88 cod civ nubendo preterintenzionale 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 10 Titolo: Condizioni per contrarre matrimonio rischio di commixtio una donna già sposata non può tranne il caso in cui: sanguinis contrarre nuove nozze se non - il matrimonio venga dichiarato nullo art. 89 cod civ trascorsi 300 giorni da: scioglimento, per impotenza per evitare annullamento cessazione degli effetti - il tribunale accordi dispensa incertezze sulla civili del matrimonio concordatario accertata, con esame peritale, paternità l’inesistenza di uno stato di gravidanza 2