PDF - Diritto Pubblico Riassunto
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Università degli Studi di Perugia
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Questo documento è un riassunto di diritto pubblico che esplora i concetti fondamentali del diritto, inclusi le norme giuridiche, le fonti del diritto, e l'ordinamento giuridico. Vengono spiegate la differenza fra diritto pubblico e privato, e le principali ripartizioni interne al diritto.
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DIRITTO PUBBLICO CAP.1 – CARATTERI FONDAMENTALI FENOMENO GIURIDICO Nozioni del DIRITTO à norme che disciplinano i rapporti tra i membri di una comunità in un dato momento storico. à legame tra norma GIURIDICA e SOCIALE = nascono in contesti di aggregazione umana. Si sviluppano con le C...
DIRITTO PUBBLICO CAP.1 – CARATTERI FONDAMENTALI FENOMENO GIURIDICO Nozioni del DIRITTO à norme che disciplinano i rapporti tra i membri di una comunità in un dato momento storico. à legame tra norma GIURIDICA e SOCIALE = nascono in contesti di aggregazione umana. Si sviluppano con le CITTÀ-STATO insieme alle prime forme di CONVIVENZA NORME GIURIDICHE NORME SOCIALI Fini di interesse generale Fini di tipo particolare Obbligatorie Non sempre obbligatorie Rivolte a tutti Non per tutti Accompagnate da sanzioni Non sempre accompagnate da sanzioni Di norma contenute in particolari atti Regole non scritte - PAGARE LE TASSE - NORME RELIGIODE - NON RUBARE - NORME MORALI, DI BUONA - NON SUPERARE LIMITI VELOCITÀ EDUCAZIONE DIFFERENZE NORME GIURIDICHE DA NORME SOCIALI 1. OBBLIGATORIETÀ à siamo costretti a rispettarla, anche contro la nostra volontà 2. EFFETTIVITÀ à si può considerare esistente quando i membri della società le riconoscono il valore obbligatorio 3. CERTEZZA à applicazione certa delle norme 4. POSITIVITÀ à norma emanata e imposta dallo Stato à dal latino “POSITUM” che significa “POSTO/IMPOSTO DALLO STATO” 5. GENERALITÀ à i destinatari della norma sono tutti i membri della società 6. ASTRATTEZZA à la norma descrive situazioni ipotetiche, non fa riferimento a fatti accaduti 7. BILATERALITÀ à la norma prevede il DIRITTO di fare qualcosa e il DOVERE di rispettare il DIRITTO altrui 8. RELATIVITÀ à la norma è relativa a SPAZIO e TEMPO, prima o poi verrà sostituita ed è applicabile solo in un territorio preciso 9. SCRITTA E PUBBLICATA à la norma è scritta e viene pubblicata dalla GAZZETTA UFFICIALE (eccetto le CONSUETUDINI) Numerose situazioni in cui, storicamente, la NORMA SOCIALE viene assimilata dalla popolazione tanto da diventare GIURIDICA 1 CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO 1. EFFETTIVITÀ à una legge è tale se viene rispettata e considerata dai cittadini dello Stato 2. CERTEZZA à le istituzioni devono garantire strutture apposite e devono dare vita a sanzioni apposite per coloro che non rispettano tali regole 3. RELATIVITÀ à l’importanza della legge o la legge stessa possono e devono mutare in base ai cambiamenti che avvengono nel tessuto sociale di appartenenza CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE Per imporre una norma nella società bastano due azioni: 1. Riconoscere eventi in cui valutare ecetti giuridici à doveri, obblighi, oneri, diritti e interessi 2. Determinazione degli ecetti obbligatori da imporre NORMA GIURIDICA = PRECETTO + SANZIONE PRECETTO à regola formulata in termini generali e astratti che riconosce, facoltizza, impone o proibisce determinati comportamenti SANZIONE à conseguenza negativa indirizzata a chi non rispetta la NORMA GIURIDICA (es: multa, carcere…) DIRITTO: 1. COSTITUZIONALE à studia la legge fondamentale dello Stato, la COSTITUZIONE che disciplina gli organi dello Stato e i DIRITTI e i DOVERI dei cittadini 2. PUBBLICO à insieme delle norme che regolano i rapporti tra i soggetti che NON SONO posti su un piano paritario 3. PRIVATO à insieme delle norme che regolano i rapporti tra i soggetti che SONO posti su un piano paritario 2 RIPARTIZIONI INTERNE DIRITTO PRIVATO DIRITTO PUBBLICO 1. DIRITTO CIVILE (studia la famiglia, i 1. DIRITTO AMMINISTRATIVO (studia il diritti soggettivi…) funzionamento degli organi 2. DIRITTO COMMERCIALE (studia i amministrativi dello Stato) rapporti economici tra i soggetti 2. DIRITTO PENALE (si occupa dei reati privati, in particolare imprenditore e e delle relative sanzioni) impresa, azienda, società…) 3. DIRITTO DELLA PREVIDENZA 3. DIRITTO DEL LAVORO SOCIALE (studia le modalità di tutela 4. DIRITTO AGRARIO dello Stato) 4. DIRITTO TRIBUTARIO (regolamenta i tributi) 5. DIRITTO URBANISTICO 6. DIRITTO DELL’INFORMATICA 7. DIRITTO INTERNAZIONALE (studia il rapporto tra gli Stati e le funzioni e gli organi delle organizzazioni internazionali, come ONU e UE) 8. DIRITTO COMUNITARIO (si occupa delle norme e degli organi dell’UE) 9. DIRITTO ECCLESIASTICO (studia i rapporti tra Stato e Chiesa o altre confessioni religiose) SOGGETTI GIURIDICI Sono coloro che subiscono gli ecetti giuridici decisi dalle norme: 1. PERSONE FISICHE a. CAPACI DI AGIRE b. NON CAPACI DI AGIRE (es: minorenni) à hanno un tutore che agisce per loro 2. PERSONE GIURIDICHE a. Gruppi di persone che danno origine ad aziende e organizzazioni, quindi ORGANI GOVERNATIVI (es: Stato) CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Un insieme di regole di diritto sotto lo stesso gruppo sociale viene controllato dall’ORDINAMENTO GIRIDICO à ha il compito di produrre leggi e di garantirne l’applicazione e l’osservanza Divisione delle leggi: 1. GENERALI à soddisfano il bene comune 2. PARTICOLARI à finalità delimitate ad un dato settore della vita sociale 3 L’ORDINAMENTO STATALE ha il compito di coordinare cittadini e altri ordinamenti à ciò avviene tramite organi internazionali come l’ONU, il quale è accolto dai singoli Stati ORDINAMENTI GIURIDICI DI COMMON LAW E CIVIL LAW 3 forme di ordinamento giuridico: 1. COMMON LAW à si basano su regole di prassi o precedenti à il giudice è soggetto a STARE DECISIS (impossibilità di distaccarsi da un verdetto precedente riguardante un caso simile) 2. CIVIL LAW à norme inserite in atti scritti à il giudice deve interpretare la regola in base al caso specifico 3. DIRITTO SOCIALISTA à si lega ad un’esperienza ormai da considerarsi superata LE FONTI DEL DIRITTO FONTE DEL DIRITTO = l’ATTO o il FATTO che, grazie all’ordinamento giuridico, può produrre norme giuridiche NOZIONI FONDAMENTALI: Leggi nazionali, atti normativi 1. FONTI DI PRODUZIONE à la Costituzione indica i testi che possono produrre il diritto (le fonti), ma solo quelli ad essa immediatamente inferiori (FONTI PRIMARIE). Saranno poi proprio le FONTI PRIMARIE a regolare quelle ancora inferiori (FONTI SECONDARIE) 2. FONTI DI COGNIZIONE à strumenti con cui si conoscono le FONTI DI PRODUZIONE e si dividono in: a. FONTI UFFICIALI à il testo pubblicato entra in vigore dopo un periodo di VACATIO LEGIS (15 giorni) (es: GAZZETTA UFFICIALE, BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI, GAZZETTA UFFICIALE UE…) b. FONTI NON UFFICIALI à fornite da soggetti PUBBLICI (es: MINISTERI, REGIONI) o PRIVATI (es: RIVISTE SPECIALIZZATE). Le notizie pubblicate su di esse non hanno valore Le FONTI DI PRODUZIONE si dividono a loro volta in: 1. FONTI-ATTO (atti normativi) à espressione di volontà di rendere idonee le norme giuridiche. Possono porre norme vincolanti per tutti, devono essere universalmente riconoscibili per produrre ecetti normativi. Nascono dall’azione di un organo autorizzato dall’ordinamento giuridico 2. FONTI-FATTO (fatti normativi) à comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti, ossia tutti gli atti normativi esterni al nostro ordinamento (es: trattati internazionali, atti comunitari…) 4 à CONSUETUDINE = FONTE-FATTO per eccellenza. Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo tanto da esser considerato come giuridicamente vincolante. à CONSUETUDINE COSTITUZIONALE = l’insieme dei comportamenti che disciplinano i rapporti tra organi costituzionali (es: consultazioni del Presidente della Repubblica nel corso della formazione del nuovo governo) à CONSUETUDINI INTERNAZIONALI = regole non scritte ma considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati (art.10) Ciascuna fonte è dotata di caratteristiche che contribuiscono a metterla a confronto con le altre: 1. ELEMENTO GERARCHICO à una scala di valori che permette ad un fatto di sovrastarne o meno un altro precedentemente stabilito (avviene solo se il secondo è di minore o uguale valore del primo) 2. ELEMENTO DI COMPETENZA à si utilizza per istituire il valore della fonte all’organo che la stabilisce (es: STATO > CONSIGLIO COMUNALE) 3. La norma ha validità in relazione allo SPAZIO e al TEMPO di appartenenza FONTI ESTERNE à appartenenti a sistemi giuridici dicerenti da quello di riferimento che, però, può connettersi ad esso mediante la strutturazione di ordinamenti superiori (es: ONU) GERARCHIA DELLE FONTI 1. COSTITUZIONE e NORME INTERNAZIONALI Norma fondamentale che si impone a tutte le altre 2. FONTI PRIMARIE (sancite dalla COSTITUZIONE) a. LEGGI FORMALI b. DECRETI LEGISLATIVI (adottate dal Governo soltanto previa legge di delegazione del Parlamento) e DECRETI LEGGE (piena autonomia del Governo, solo in seguito l’atto è sottoposto al voto del Parlamento) c. TESTI UNICI d. SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE e. LEGGI REGIONALI f. FONTI UE e NORME INTERNAZIONALI 3. FONTI SECONDARIE (variano a seconda del contesto) a. REGOLAMENTI DEL GOVERNO b. REGOLAMENTI REGIONALI c. EFFETTI DI UN REFERENDOM SUL REGIONALE E SUL LOCALE 5 4. FONTI IN SITUAZIONI DI NECESSITÀ (possono ribaltare le gerarchie, sempre rimanendo sotto alla Costituzione) a. BANDI MILITARI b. DECRETAZIONE D’URGENZA c. ORDINANZE DI NECESSITÀ 5. FONTI-FATTO TECNICHE DI RINVIO AD ALTRI ORDINAMENTI à PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ à lo Stato può riconoscere le proprie FONTI, indicando gli ATTI e i FATTI che possono produrre norme nell’ordinamento. Le norme degli altri ordinamenti valgono nell’ordinamento statale solo se lo Stato lo consente. Per rendere applicabili le norme, lo Stato utilizza uno strumento chiamato TECNICA DI RINVIO à 2 tipologie: 1. RINVIO “FISSO” (o MATERIALE o RECETTIZIO) à disposizione dell’ordinamento starale richiama un ATTO in vigore in un altro ordinamento, il quale viene allegato. à si utilizza per recepire un ATTO singolo e specifico 2. RINVIO “MOBILE” (o FORMALE, o NON RECETTIZIO) àsi utilizza per recepire una fonte di un altro ordinamento (es: disposizioni del diritto internazionale privato e richiamo alle norme consuetudinarie internazionali) CAP.2 – FORME DI STATO E DI GOVERNO NELLA LORO EVOLUZIONE STORICA 1. FORMA DI STATO à descrizione del rapporto tra GOVERNANTI (autorità) e GOVERNATI (società civile) e ne definiscono i principi e i valori. Risponde a 3 domande base: a. Qual è la finalità dello Stato “x”? b. Che tipo di rapporto c’è tra APPARATO STATALE (insieme degli organi di governo) e SOCIETÀ? c. Quanto e come i membri della società possono partecipare alle decisioni pubbliche? 2. FORMA DI GOVERNO à concernono solo il GOVERNO inteso come ASSETTO DEI PUBBLICI POTERI. Riguardano solo lo STATO-APPARATO, ossia lo Stato come soggetto (persona giuridica) all’interno dell’ordinamento statale 6 CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO 1. STATO PATRIMONIALE: a. Medioevo b. Embrionale forma di Stato, ma manca di alcune strutture c. Interessa solo i FEUDATARI (assegnazione del POTERE e dei TERRITORI) d. Fondamento = DIRITTO DI PROPRIETÀ 2. STATO ASSOLUTO: a. Acermazione degli “STATI-NAZIONE” (es: Francia di Luigi XIV) b. Passaggio dall’economia chiusa all’economia aperta à XVI Secolo c. Natura INTERVENTISTA dello Stato à necessità di avere voce in capitolo in vari ambiti della società d. Potere LAICIZZATO ma assume alcune fattezze di una religione e. Tutto in mano al RE, titolare dei tre poteri (LEGISLATIVO, ESECUTIVO e GIURISDIZIONALE) e unico rappresentante della comunità 3. STATO DI POLIZIA: a. Variante dello STATO ASSOLUTO à ne mantiene il possesso del RE dei tre poteri b. Finalità: accrescere il benessere del popolo (senza coinvolgerlo) c. Gli organi della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE devono essere soggetti a leggi e poteri 4. STATO LIBERALE (STATO MINIMO): a. XVIII Secolo, Inghilterra b. Passaggio del potere dall’ARISTOCRAZIA alla BORGHESIA c. Introduzione della Costituzione d. Abbandono delle classi in dicicoltà à DISUGUAGLIANZA e. Separazione dei POTERI f. Acermazione dei DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE: i. LIBERTÀ PERSONALE ii. DIRITTO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA iii. LIBERTÀ DI PAROLA iv. DIRITTO A UN GIUSTO PROCESSO v. DIRITTO DI VOTO (molto ristretto) g. Acermazione del PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA e di UGUAGLIANZA FORMALE 5. STATO DEMOCRATICO-PLURALISTA: a. Espansione dei diritti e della rappresentanza à voto a SUFFRAGIO UNIVERSALE b. PARTITI DI MASSA c. Acermazione PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (uguaglianza formale tra i cittadini) d. Riconoscimento e promozione dei DIRITTI SOCIALI e. STATO INTERVENTISTA 7 6. STATO TOTALITARIO: a. Crollo dello STATO LIBERALE b. Sovranità esercitata da un PARTITO EGEMONE o da un DITTATORE c. Abolizione dello STATO DI DIRITTO à limitazione dei DIRITTI INDIVIDUALI FONDAMENTALI d. Limitazione del PLURALISMO POLITICO (es: divieto di costituire associazioni) 7. STATO SOCIALISTA: a. Nasce con la rivoluzione ANTI-ZARISTA RUSSA b. STATO LIBERALE = MINACCIA ALL’UGUAGLIANZA c. Abolizione delle CLASSI SOCIALI e delle LIBERTÀ INDIVIDUALI d. Pianificazione economica in mano allo Stato FORME DI GOVERNO 1. PRESIDENZIALE (es: Bielorussia) a. Corpo elettorale che elegge PRESIDENTE e PARLAMENTO b. Il PRESIDENTE è titolare del potere ESECUTIVO (insieme di CAPO DI STATO e GOVERNO) c. Il PARLAMENTO non può sfiduciare il PRESIDNETE d. Il PRESIDENTE non può sciogliere il PARLAMENTO 2. DIRETTORIALE (es: Repubblica Romana del 1849) a. Il corpo elettorale elegge il PARLAMENTO (ASSEMBLEA FEDERALE) b. L’ESECUTIVO (“DIRETTORIO” o “CONSIGLIO FEDERALE” = CAPO DELLO STATO + GOVERNO) è COLLEGIALE ed eletto dal PARLAMENTO c. Il PARLAMENTO non può sfiduciare il GOVERNO d. Il GOVERNO non può sciogliere il PARLAMENTO 3. SEMI-PRESIDENZIALE (es: Francia, Russia, Ucraina) a. Il corpo elettorale elegge il PRESIDENTE e il PARLAMENTO b. Il PRESIDENTE ha funzioni rilevanti anche di indirizzo politico c. Il PRESIDENTE è indipendente dal PARLAMENTO ma non può governare solo, deve servirsi di un GOVERNO da lui nominato d. Vertice dell’ESECUTIVO “a due teste”: i. PRESIDENTE ii. PRIMO MINISTRO e. GOVERNO legato al PARLAMENTO da un rapporto fiduciario f. Il PARLAMENTO può sfiduciare il GOVERNO g. Il PRESIDENTE può sciogliere il PARLAMENTO 4. PARLAMENTARE (es: Italia) a. Il corpo elettorale elegge il PARLAMENTO b. Il CAPO DELLO STATO ha funzioni limitate (eletto dal PARLAMENTO nel caso delle Repubbliche) 8 c. L’ESECUTIVO (PRIMO MINISTRO e GABINETTO; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e CONSIGLIO DEI MINISTRI in Italia) à rapporto di fiducia con il PARLAMENTO d. Il PARLAMENTO non può sfiduciare il GOVERNO e. Il CAPO DELLO STATO può sciogliere il PARLAMENTO f. RAZIONALIZZAZIONE à fenomeno che consente la regolazione del SISTEMA PARLAMENTARE ed è connesso alla stabilità del GOVERNO: à RAZIONALIZZAZIONE FORTE (sfiducia costruttiva, Germania) à RAZIONALIZZAZIONE DEBOLE (caso italiano) USA à GOVERNO PRESIDENZIALE + GOVERNO FEDERALE Poteri ripartiti per permettere agli Stati membri di conservare una parte della propria SOVRANITÀ ANTINOMIE E TECNICHE DI RISOLUZIONE ANTINOMIE à contrati tra norme per incompatibilità à l’interprete deve risolvere i contrasti individuando la norma applicabile al caso CRITERI PER SCEGLIERE LA NORMA 1. CRITERIO CRONOLOGICO à tra le due norme in contrasto si predilige la più recente à la prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l’ABROGAZIONE (cessazione EX NUNC (d’ora in poi) dell’ecicacia della norma precedente) à 3 ipotesi di ABROGAZIONE: a. ESPRESSA à “dichiarazione espressa dal LEGISLATORE” b. TACITA à incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti c. IMPLICITA à la nuova legge regola la materia già regolata dalla legge precedente à ABROGAZIONE ¹ DEROGA (non perde ecicacia ma viene limitato il campo di applicazione) à DEROGA » SOSPENSIONE (limitata ad un certo periodo, certe categorie o zone) 9 2. CRITERIO GERARCHICO à si preferisce la norma superiore attraverso l’ANNULLAMENTO, ossia la dichiarazione di illegittimità di un atto, una disposizione o una norma, perdendo validità à ANNULLAMENTO ¹ ABROGAZIONE (la prima valida per futuro e passato, la seconda solo per futuro) 3. CRITERIO DELLA SPECIALITÀ à si preferisce la norma SPECIALE a quella GENERALE, anche se quest’ultima è successiva àla GENERALE non perde VALIDITÀ ed EFFICACIA à ecetto tipico: DEROGA 4. CRITERIO DELLA COMPETENZA à serve a spiegare com’è organizzato il sistema delle fonti attuale à CRITERIO ESPLICATIVO à la Costituzione assegna competenze “particolari” ad alcuni atti equiparati alla legge formale (es: i regolamenti parlamentari devono disciplinare il procedimento di formazione delle leggi) RISERVE DI LEGGE E PRINCIPIO DI LEGALITÀ RISERVA DI LEGGE à si ha quando una NORMA COSTITUZIONALE riserva alla legge la disciplina di una determinata materia à è una regola riguardante l’esercizio della funzione LEGISLATIVA à si acerma al sorgere dei PARLAMENTI MEDIEVALI à ha funzione GARANTISTA (garantisce l’emanazione delle norme dal Parlamento) à varie tipologie: 1. COSTITUZIONALE à la Costituzione rinvia automaticamente ad una legge COSTITUZIONALE 2. FORMALE ORDINARIA à sulla materia intervengono solo ATTI LEGISLATIVI prodotti dal Parlamento 3. LEGGE ASSOLUTA à prescrive che una materia sia integralmente regolata dalla LEGGE ORDINARIA di atti ad essa equiparati. In alcuni casi si aggiunge la RISERVA DI GIURISDIZIONE (la disciplina della materia viene regolata dalla legge, ma è anche necessaria un’autorizzazione GIUDIZIARIA) 4. LEGGE RELATIVA à non esclude che, alla disciplina della matteria, concorra il REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 5. LEGGE RINGORZATA à talvolta la Costituzione non si limita a rinviare alla legge la disciplina di una materia, ma pone ulteriori vincoli al LEGISLATORE PRINCIPIO DI LEGALITÀ à principio fondamentale del diritto che stabilisce che nessuno può essere punito o sottoposto a restrizioni se non in base a una legge preesistente, chiara e precisa. 10 CAP.3 – LO STATO COSTITUZIONALE FONTE-ATTO COSTITUZIONALE à nasce con la CARTA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO che la definisce come l’attestazione di divisione dei poteri e una forma di disciplina dei rapporti tra Stato e società COSTITUZIONE à raccolta di normative attorno alle quali la società si appoggia e si evolve VARI TIPI DI COSTITUZIONE 1. Come nasce? a. VOTATA à concordata dagli organi eletti b. CONCESSA à stabilita e approvata da un sovrano 2. Come si selezionano i principi? a. SCRITTA à principi nati scritti b. CONSUETUDINARIA à principi entrati a far parte della vita quotidiana per abitudine 3. Qual è la sua struttura? a. BREVE à prevalenza dei principi b. LUNGA à disciplina più articolata 4. Com’è collocata nel sistema delle fonti? a. FLESSIBILE à adattabile b. RIGIDA à modifica possibile solo mediante procedimenti speciali e d’urgenza 5. Qual è il suo contenuto? a. PROCEDURALE à regola l’esercizio dei poteri pubblici e le fonti di produzione dei diritti b. PROGRAMMATICA à prevede disposizioni che possono orientare e cambiare la struttura dei poteri pubblici in base alle necessità 6. Quali sono i principi in base all’ecettività? a. FORMALE à l’insieme delle disposizioni contenute nel testo costituzionale b. VIGENTE à la parte della COSTITUZIONE operativa e coerente con il periodo storico corrente c. MATERIALE à il risultato delle convenzioni sociali e istituzionali condivise in un dato periodo storico 11 PRINCIPI COSTITUZIONALI ED ESPANSIONE DELLA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI Secondo Dopoguerra à le Costituzioni assumono sempre di più un approccio interstatale DICHIARAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO E DEL CITTADINI à testo fondatore dell’ONU nel 1948 e da cui è nata una convenzione internazionale per il riconoscimento dei diritti dell’uomo CAP.4 – LE TRASFORMAZIONI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1. STATUTO ALBERTINO (1848) à diviene Costituzione del Regno d’Italia nel 1861 à potere duale PARLAMENTO-RE (prima carica dello stato) 2. MONARCHIA COSTITUZIONALE E PARLAMENTARE (SECONDO DOPOGUERRA) à i governi necessitano dell’approvazione parlamentare à sovrano = capo formale del governo à PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI = ZANARDELLI (ruolo di ministro “superiore” agli altri eletti dal RE) à ruolo del PRESIDENTE = selezione dei SENATORI 3. LEGISLAZIONE DAL CRITERIO CENSITARIO AL SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE (1877) à voto dei partecipanti alla camera = CENSITARIO e riservato all’ÉLITE à 1877 = diritto di voto esteso ai cittadini maschi maggiorenni e con percorso scolastico completato à 1919 = sucragio universale maschile per i maggiorenni 4. ASSETTO DI UNO STATO ACCENTRATO (1888) à prima dell’Unità d’Italia à accentramento dei poteri à LEGGE DI UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO (1865) = documento che testimonia la volontà dell’accentramento dei poteri à frenamento della nascita di organi regionali indipendenti à 1888 = poteri locali assumono maggiore potere à sindaco da nominato a ELETTO à nascono aziende ed enti pubblici à moltiplicazione degli organi amministrativi locali à irrobustimento del potere centrale 5. DIRITTO DI LIBERTÀ E RAPPORTO STATO-CHIESA à nascita dei diritti di libertà à forma embrionale nello STATUTO ALBERTINO à repressione di reati e di comportamenti antisociali à perplessità dei cittadini = PROTESTE 12 à riconoscimento ruolo dei SINDACATI 6. CARATTERISTICHE DEL REGIME FASCISTA à periodo della Prima guerra mondiale = indebolimento parlamentare à governo diviso à dicusione del nazionalismo = SCIOPERI e PROTESTE à 1922 = MARCIA SU ROMA à 1925/26 = nuovo assetto governativo e rottura con la precedente Costituzione à LEGGE ACERBO = legge elettorale a sistema maggioritario (1923) à LEGGI FASCISTISSIME = decadimento deputati e partiti non fascisti (1926) à FASCISMO = esclusione di tutti gli altri partiti politici dal nuovo governo à uccisione socialista MATTEOTTI = fine dissenso politico à 1925 = assenza voto di fiducia parlamentare, RE subordinato al CAPO DI GOVERNO (MUSSOLINI), accentramento dei poteri, elezione ministri e istituzione del GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO (sostituisce il PARLAMENTO ma resta sotto controllo del DUCE) 7. CADUTA DEL FASCISMO à insuccesso bellico di MUSSOLINI à ripresa del potere da parte del RE à soppressione organi statali fascisti à dimissioni VITTORIO EMANUELE III = cambiamento governo italiano à nuova Costituzione (1944) à 2 giugno 1946 = nascita della Repubblica e dell’ASSEMBLEA COSTITUENTE (entra in vigore nel ’47) 8. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA à principio di SOVRANITÀ POPOLARE (art.1) à organi costituzionali = PARLAMENTO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GOVERNO e CORTE COSTITUZIONALE (art.54 in poi) à Costituzione lunga e rigida à art.11 = “l’Italia ripudia la guerra” à ampio elenco di libertà garantite = pluralismo linguistico, religioso e sociale (art.4-6- 8-10) à superamento dello STATO LIBERALE a favore dello STATO SOCIALE (art.3) à libertà sindacale e diritto di sciopero (art. 39-40) à autonomia regionale e locale à autonomia magistratura 13 CAP.6 – IL CORPO ELETTORALE ART.1 à sovranità popolare CORPO ELETTORALE = “POPOLO ATTIVO” à cittadini aventi diritto di voto CITTADINANZA = Status che elargisce diritti e doveri che si acquista mediante: 1. IURIS SANGUINIS à figlio di uno o due italiani, anche adottivo 2. IURE SOLI à nato in Italia da genitori non italiani 3. IUS SOLI à come lo IURE SOLI ma con la possibilità di dare la cittadinanza ai figli di detentori con permesso di soggiorno permanente 4. Sposato con un italiano: a. Residente in Italia à 2 anni dal matrimonio b. Residente all’estero à 3 anni dal matrimonio à CANCELLAZIONE: 1. RINUNCIA 2. INCOMPATIBILITÀ à REVOCA = ATTO PUNITIVO FUNZIONI DEL CORPO ELETTORALE 1. ESERCITARE SOVRANITÀ attraverso PETIZIONI e REFERENDUM 2. NOMINARE RAPPRESENTANTI attraverso ELEZIONI IL VOTO: 1. Personale 2. Uguaglianza (tutti hanno lo stesso peso) 3. Libertà e segretezza 4. Dovere civico, non obbligo Illustrato nell’ART.8: - REQUISITI 1. POSITIVI: maggiore età e cittadinanza 2. NEGATIVI: incapacità civile e indegnità morale 3. CITTADINI COMUNITARI e IMMIGRATI RESIDENTI con permesso di soggiorno 4. CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO àelezioni parlamentari nazionali dal 2000 14 - ECCEZIONI 1. INELEGGIBILITÀ a. NAZIONALE à ruolo nella società che può condizionare il voto, rapporti economici con lo Stato, violazione delle norme di spesa b. REGIONALE à gestione di attività che possono condizionare il voto, completamento del secondo mandato 2. INCOMPATIBILITÀ à impossibilità di svolgere più ruoli in contemporanea 3. NON CANDIDABILITÀ à soggetto giudicato per gravi delitti o ha ricevuto una condanna definitiva per reato colposo, protezione di situazioni di stampo mafioso o associazioni a delinquere SISTEMA ELETTORALE Insieme di regole che descrive l’assegnazione dei seggi in palio: 1. MAGGIORITARIO (MAGGIORI VOTI = MAGGIORI SEGGI) 2. PROPORZIONALE (quasi tutti i partiti ricevono lo stesso numero di seggi in proporzione al numero di voti ottenuto) à 3 metodi: a. METODO D’HONDT à divisione del numero per quoziente pari b. METODO SINTE-LAGUE à divisione del numero per quoziente dispari c. METODO DEL QUOZIENTE à divisione del numero dei voti per il numero dei seggi disponibili à CAMERA E SENATO: CAMERA à 28 circoscrizioni elettorali SENATO à 20 circoscrizioni elettorali Le circoscrizioni sono divise in: 1. Collegi UNINOMINALI à candidati in tutti i collegi ed eletti con il maggior numero dei voti nei seggi 2. Collegi PLURINOMINALI à candidati nei 2/3 dei collegi ed eletti i facenti parte di liste con almeno il 3% dei voti totali per poi calcolare, con il quoziente, il numero di seggi da assegnare alla CAMERA (a livello nazionale) e al SENATO (a livello regionale) 3. LISTE formate da 1500 elettori ed equilibrio tra i due sessi 15 à CONSIGLI REGIONALI: a. Ogni regione è dotata di proprie leggi elettorali che rispecchiano i limiti di tempo e la formazione di maggioranze stabili che non annullino le minoranze b. Presidente eletto a sucragio universale diretto dal 1999 à CONSIGLI MINORI (COMUNALI, PROVINCIALI): 1. MENO DI 15.000 ABITANTI a. Elezione del sindaco con il maggior numero di voti b. La sua lista ottiene i 2/3 dei seggi c. Opposizione stabilita con il METODO D’HONDT 2. PIÙ DI 15.000 ABITANTI a. L’elettore vota sindaco di una lista e rappresentate di un’altra b. Lista del sindaco à 60% dei seggi c. Liste con almeno il 3% dei voti à spartizione dei seggi rimanenti con METODO D’HONDT 3. PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE a. PRESIDENTE DI PROVINCIA à sindaco eletto da altri sindaci di provincia b. CONSIGLIO PROVINCIALE eletto allo stesso modo c. CITTÀ METROPOLITANE à il sindaco è anche quello del capoluogo d. CONSIGLIO eletto dai sindaci e dai consiglieri della metropoli con lo stesso sistema provinciale à CONSIGLI EUROPEI: 1979 à PARLAMENTO EUROPEO = organo ad elezione diretta Italia divisa in 5 zone con liste diverse à va in PARLAMENTO EUROPEO solo chi supera il 4% dei voti iniziali CONTENZIOSO ELETTORALE à controversie che nascono in caso di irregolarità controllate dalla GIUNTA DELLE ELEZIONI à Italia = mancanza di controllo Le irregolarità interessano: 1. Incompatibilità precedenti 2. Aggiramento dei regolamenti durante la campagna elettorale 16 ESERCIZI DI SOVRANITÀ POPOLARE 1. PETIZIONE à ART.50 = consenso dato ai cittadini per presentare PETIZIONI alle Camere per provvedimenti LEGISLATIVI o esporre necessità collettive: a. Atto semplice, accessibile a tutti, senza formalità stringenti (eccetto AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA) b. Non richiede PROPOSTA DI LEGGE ARTICOLATA e può riguardare qualsiasi materia c. Scarso impatto pratico à le Camere tendono ad ignorarla 2. INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE à richiesta di approvazione di un provvedimento LEGISLATIVO: a. ART.71 = consenso dato ad almeno 50.000 elettori di proporre un progetto di legge redatto in articoli b. Assenza di limiti di materia à le proposte riguardano leggi ORDINARIE e COSTITUZIONALI c. Il Parlamento non è obbligato a esaminare le proposte à la priorità procedurale è garantita solo dai REGOLAMENTI PARLAMENTARI: i. SENATO à avvio dell’esame entro 1 mese ii. CAMERA à riserva di tempo nel calendario dei lavori 3. REFERENDUM à votazioni per apportare modifiche in campo LEGISLATIVO o COSTITUZIONALE: a. ABROGATIVO DI LEGGE STATALE à richiesta di annullamento totale o parziale di una legge in vigore. La proposta deve essere approvata da una serie di organi e il risultato va pubblicato dalla GAZZETTA UFFICIALE b. PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE à ha come scopo quello di confermare un cambiamento costituzionale. Non deve essere necessariamente approvato dalla CORTE COSTITUZIONALE c. REFERENDUM RIGUARDANTE LA STRUTTURA DI UNA REGIONE à deve ottenete almeno i 2/3 delle approvazioni della popolazione del territorio interessato (es: creazione di nuove regioni, fusioni, passaggio di provincia…) d. REFERENDUM A LIVELLO REGIONALE à approvazione degli statuti regionali e. REFERENDUM A LIVELLO PROVINCIALE à stabiliti dai consigli comunali mediante sondaggi d’opinione f. ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI O MODIFICA DI CIRCOSCRIZIONI à se una frazione vuole lasciare un comune, il voto spetta sia agli abitanti della frazione stessa, sia a quelli delle altre che non vogliono distaccarsi g. REFERENDUM D’INDIRIZZO à dal 1989 si usa per esprimersi sulla realizzazione o meno di un progetto politico a livello internazionale. Non è stato ancora introdotto a livello nazionale 17 IMPORTANTE! 1. ABROGATIVO à ART.75 à eliminazione totale o parziale di leggi ORDINARIE o atti con valore di legge 2. COSTITUZIONALE à ART.138 à leggi di REVISIONE COSTITUZIONALE 3. TERRITORIALE à ARTT.132-133 à modifiche territoriali di REGIONI, PROVINCE e COMUNI à iniziativa di 500.000 elettori o 5 consigli regionali à necessario QUORUM = partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto e approvazione con la maggioranza dei voti validi à esclusione di alcuni ambiti (es: leggi tributarie, di bilancio…) à non applicabile a DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI à valutazione da parte della CORTE COSTITUZIONALE 4. CONSULTIVO à limitato a livello REGIONALE o LOCALE ART.75 – REFERENDUM ABROGATIVO à Disciplina regolata dalla legge n.352 del 1970 (dibattito sul divorzio e pressione del mondo cattolico) Disposizioni per regolamentare il ricorso a questo strumento: - TERMINI RACCOLTA FIRME à firme e certificati elettorali depositati alla CORTE DI CASSAZIONE entro 3 mesi dal timbro apposto sui fogli (art.28) - LIMITAZIONI TEMPORALI à non si può richiedere l’anno prima della scadenza delle Camere e nei 6 mesi successivi alle elezioni (art.31) - CONTROLLI DI LEGITTIMITÀ à controllo preliminare ecettuato dall’ucicio centrale presso la CORTE DI CASSAZIONE nel momento del deposito delle firme dal 1° GENNAIO al 30 SETTEMBRE (art.32) à valutazione della CORTE COSTITUZIONALE della legittimità, verificando che non riguardi le leggi escluse dall’art.25 (artt.32-33) - TEMPISTICHE PER IL VOTO à possono svolgersi tra il 15 APRILE e il 15 GIUGNO à scioglimento anticipato delle Camere = REFERENDUM SOSPESO (art.34) 18 CAP.7 – IL PARLAMENTO 2 camere: BICAMERALISMO 1. CAMERA DEI DEPUTATI à 400 deputati elettivi PERFETTO (stesse 2. SENATO à 200 senatori elettivi + 5 senatori a vita funzioni e stessi poteri) ELETTORATO: 1. ATTIVO (età di voto) 2. PASSIVO (età per essere eletti) DIFFERENZE CAMERA E SENATO CAMERA DEI DEPUTATI SENATO SEDE à MONTECITORIO SEDE à PALAZZO MADAMA ELETTORI à 400 DEPUTATI ELETTIVI ELETTORI à 200 SENATORI ELETTIVI + 5 SENATORI A VITA ELETTORATO: 1. ATTIVO à 18 ANNI (min) ELETTORATO: 2. PASSIVO à 25 ANNI (min) 1. ATTIVO à 18 ANNI (min) 2. PASSIVO à 40 ANNI (min) PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE FUNZIONI: 1. ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2. GIURAMENTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3. Messa in STATO D’ACCUSA del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (tradimento o attentato alla Costituzione) 4. ELEZIONE 5 GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 5. ELEZIONE 1/5 dei membri del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISLATURA (CSM) LEGISLATURA à periodo compreso tra un’elezione e l’altra à durata = 5 anni à aprile 1948) prima LEGISLATURA DELLA REPUBBLICA 19 ORGANI NECESSARI PRESIDENTE 1. Eletto dalla Camera di appartenenza 2. Cura l’organizzazione dei lavori, presiede l’assemblea, verifica l’applicazione del regolamento 3. Ruoli: a. PRESIDENTE DELLA CAMERA à presiede il Parlamento in seduta comune b. PRESIDENTE DEL SENATO à sostituisce il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA nel caso di impedimenti GRUPPI PARLAMENTARI 1. Proiezione dei partiti nel Parlamento 2. Numero minimo per formare un gruppo: a. CAMERA à 14 deputati b. SENATO à 6 senatori 3. Ciascun parlamentare deve specificare il proprio gruppo d’appartenenza, altrimenti fa d’ucicio parte del GRUPPO MISTO COMMISSIONI PARLAMENTARII 1. Specializzate per materia 2. Ruolo fondamentale nell’approvazione delle leggi 3. BICAMERALI = riuniscono senatori e deputati 4. COMMISSIONI D’INCHIESTA = indagano su episodi particolari (es: mafia, terrorismo, stragi…) QUORUM à la seduta è valida solo se è presente la metà +1 degli appartenenti all’organo (MAGGIORANZA ASSOLUTA) TIPI DI MAGGIORANZA - SEMPLICE à voto favorevole della metà + 1 dei presenti à regola generale del PARLAMENTO - ASSOLUTA à voto favorevole della metà + 1 dei componenti - QUALIFICATA à voto favorevole dei 2/3 dei componenti MODALITÀ DI VOTO - PALESE à regola generale - SEGRETO à voto su persone o sui diritti di libertà 20 RAPPRESENTANZA POLITICA I parlamentari sono rappresentanti dei cittadini à DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA Non possono essere revocati dall’incarico: 1. Se non rispettano le promesse fatte 2. Se cambiano partito politico PROROGATIVE DEI PARLAMENTARI 1. INSINDACABILITÀ à non rispondono né dei voti dati, né delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni (non ne hanno il dovere) à sono liberi di esprimere opinioni senza temere AZIONI GIUDIZIARIE da parte di chi potrebbe sentirsi leso 2. IMMUNITÀ PARLAMENTARE à necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza per: a. Arresto b. Perquisizioni c. Intercettazioni telefoniche à non serve l’autorizzazione per: a. Sentenza irrevocabile b. Arresto in flagranza PROCEDIMENTO LEGISLATIVO FUNZIONE LEGISLATIVA esercitata dalle Camere à legge approvata sia dalla CAMERA che dal SENATO ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE: 1. INIZIATIVA LEGISLATIVA à presentazione del progetto di legge 2. APPROVAZIONE à la Camera che ottiene la proposta la approva 3. TRASMISSIONE à la bozza passa all’altra Camera, la quale può anche modificarla. Se ciò avviene, il progetto passa da una Camera all’altra fino all’approvazione (“navette”) 4. PROMULGAZIONE à se ne occupa il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, il quale può rinviare la legge alle Camere per un riesame 5. PUBBLICAZIONE à la legge viene pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE 21 CHI PUÒ PRESENTARE UNA PROPOSTA? 1. GOVERNO DISEGNO DI LEGGE 2. DEPUTATI E SENATORI 3. POPOLO 4. CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO PROPOSTA DI LEGGE 5. CONSIGLI REGIONALE PROCEDIMENTO SECONDA FASE: 1. ORDINARIA à esame del progetto da parte della commissione in sede REFERENTE e discussione e deliberazione da parte dell’ASSEMBLEA 2. ABBREVIATA a. Approvazione in sede LEGISLATIVA o DELIBERANTE (il procedimento si conclude in una commissione) b. Approvazione in sede REDIGENTE (in assemblea) di un progetto senza che l’aula possa modificarne il testo La legge entra in vigore al 15° giorno dopo la sua pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE (VACATIO LEGIS) FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE COSTITUZIONE à vertice delle fonti dell’ordinamento giuridico italiano à rigidità garantita da: 1. Creazione di organi e procedure per controllare che le leggi rispettino i principi costituzionali PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA à CONTROLLO PREVENTIVO (fase di promulg.) CORTE COSTITUZIONALE à CONTROLLO SUCCESSIVO 2. Previsione di un PROCEDIMENTO SPECIALE (AGGRAVATO) per modificare o integrare il testo costituzionale (necessità di adeguamento ai cambiamenti SOCIALI e POLITICI) a. LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE à modifica materiale della Si ricorre al Costituzione PROC. b. LEGGE COSTITUZIONALE à integra la Costituzione rendendola “operativa” in AGGRAVATO base alle necessità ART.138 à entrambe le leggi devono essere approvate da entrambe le Camere con due votazioni distanziate di 3 mesi, con la MAGGIORANZA ASSOLUTA dei membri nella seconda 22 à se entro 3 mesi dalla pubblicazione viene richiesto da 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali, la legge viene sottoposta a REFERENDUM (valido solo se la legge ottiene la maggioranza dei voti validi) à il REFERENDUM non si tiene se la legge è stata approvata nella seconda votazione da entrambe le Camere con la maggioranza à in caso di REFERENDUM, l’elettore può solo dire SÌ o NO al testo, non può partecipare alla formazione del nuovo LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE 1. LIMITE ESPRESSO (ART.139) à non si può modificare la natura REPUBBLICANA dello Stato 2. LIMITI IMPLICITI: a. SOVRANITÀ POPOLARE (art.1) b. DIRITTI “INVIOLABILI” DELL’UOMO (art.2) c. PRINCIPIO DI UNITÀ E “INDIVISIBILITÀ” DELLA REPUBBLICA (art.5) d. “PRINCIPI SUPREMI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE” (primi 12 articoli) Limite richiamato dalla GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CAP.8 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ruoli dicerenti a seconda del SISTEMA: 1. PRESIDENZIALE/SEMIPRESIDENZIALE: a. Presidente con funzioni POLITICHE à CAPO DELLO STATO à RUOLO POLITICO ATTIVO à DEFINIZIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO (es: USA, Francia) 2. PARLAMENTARE (es: Italia): a. GARANTE DELLO STATO à rappresentante dell’UNITÀ NAZIONALE b. MONOCRATICO c. SUPER PARTES d. EQUIDISTANTE e. IMPARZIALE 23 PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI DI STATO - LEGISLATIVA o Autorizza il Governo a presentare DISEGNI DI LEGGE o Promulga le leggi o Indice REFERENDUM POPOLARI o Ratifica CONTRATTI INTERNAZIONALI - ESECUTIVA o Nomina PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e MINISTRI - GIURISDIZIONALE o Presiede il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) ALTRE COMPETENZE 1. Nomina FUNZIONARI STATALI e PRESIDENTI di organi come la CORTE DEI CONTI e il CONSIGLIO DI STATO 2. Accreditamento e ricezione di RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI 3. Comando delle FORZE ARMATE e presidenza del CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA RESPONSABILITÀ 1. È politicamente irresponsabile, salvo nei casi di ALTO TRADIMENTO o ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE 2. ART.91 à presta giuramento di FEDELTÀ e OSSERVANZA della Costituzione ELEZIONE - ART.83 à eletto dal Parlamento in SEDUTA COMUNE con 3 delegati per ogni Regione (1 per la Valle d’Aosta) - SCRUTINIO à maggioranza di 2/3 per i primi 3 scrutini, poi basta la maggioranza assoluta (50% +1) - REQUISITI: o CITTADINANZA ITALIANA o DIRITTI CIVILI E POLITICI o ETÀ MINIMA DI 50 ANNI - DURATA MANDATO à 7 anni (garanzia di AUTONOMIA dal Parlamento di 5 anni) à al termine del mandato à SENATORE A VITA SEMESTRE BIANCO à periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica Italiana 24 CAP.9 – IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FUNZIONE ESECUTIVA VERTICE DELL’AMMINISTRAZIONE Mobilita e tutela il funzionamento delle istituzioni pubbliche e il rapporto tra i diversi gruppi sociali 1. MONARCHIA ASSOLUTA 2. MONARCHIA COSTITUZIONALE 3. MONARCHIA PARLAMENTARE à “DEMOCRATIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI” Età repubblicana à “GOVERNI DI COALIZIONE” à racorzamento leadership PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ORGANO COMPLESSO: 1. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI à presidenza del consiglio 2. MINISTRI à vertice delle amministrazioni (ministeri) e MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO (ministri senza ministeri ma con funzioni delegate dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) 3. CONSIGLIO DEI MINISTRI à organo collegiale costituito da PRESIDENTE e MINISTRI Altri organi: 1. VICEPRESIDENTE o VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2. SOTTOSEGRETARI DI STATO 3. VICEMINISTRI 4. CONSIGLIO DI GABINETTO e COMITATI DEI MINISTRI 5. COMITATI INTERMINISTERIALI 6. COMMISSARI STRAORDINARI FORMAZIONE (art.92 Costituzione) à NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e DEI MINISTRI 4 fasi: 1. FASE PREPARATORIA à consultazione 2. FASE COSTITUTIVA à conferimento dell’incarico 3. FASE PRECETTIVA à nomina dei presidenti 4. FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA à giuramento e fiducia 25 FUNZIONI: 1. INDIRIZZO POLITICO 2. AMMINISTRATIVE 3. NORMATIVE: a. LEGISLATIVE b. REGOLAMENTARI ATTRIBUZIONE DEI MINISTRI 1. COLLEGIALI à membri del CONSIGLIO DEI MINISTRI 2. INDIVIDUALI à organi di vertice di particolari settori della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RUOLO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1. Direzione politica generale del GOVERNO à responsabilità di fronte alle Camere 2. Pone la QUESTIONE DI FIDUCIA à qualifica un atto come fondamentale della propria azione politica e fa dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica 3. Presentazione dei DISEGNI DI LEGGE di iniziativa governativa 4. Sollevamento della questione di COSTITUZIONALITÀ delle leggi regionali 5. Mantenitore dell’unità di indirizzo POLITICO e AMMINISTRATIVO 6. Promozione e coordinamento dell’attività dei MINISTRI 7. Tiene i rapporti con: a. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA b. CORTE COSTITUZIONALE c. ISTITUZIONI COMUNITARIE d. REGIONI e. AUTONOMIE LOCALI 8. Direzione degli ORGANI COLLEGIALI 9. Esercizio dei POTERI DI RAPPRESENTANZA PRINCIPIO COLLEGIALE à principio costituzionale secondo cui i membri del governo hanno pari diritti e responsabilità condivisa CONSIGLIO DEI MINISTRI 1. Determinazione della politica generale del Governo 2. Deliberazione su questioni di indirizzo POLITICO 26 3. Risoluzione di conflitti di attribuzione tra MINISTRI 4. Espressione di assenso verso l’iniziativa del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di porre la questione di fiducia davanti alle Camere 5. Deliberazione sulla presentazione dei DISEGNI DI LEGGE 6. Decisione di sollevare la questione di COSTITUZIONALITÀ o di CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ POLITICA 1. MOZIONE DI FIDUCIA (motivata, voto palese, maggioranza semplice) 2. MOZIONE DI SFIDUCIA (almeno 1/10 dei componenti) 3. QUESTIONE DI FIDUCIA 4. CRISI DI GOVERNO (parlamentari ed extra-parlamentari) 5. RIMPASTI GOVERNATIVI 6. MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE FUNZIONI NORMATIVE DEL GOVERNO GOVERNO à possibilità di adottare atti normativi con forza pari a quella della LEGGE ORDINARIA, ma solo in 2 casi: 1. Motivi di IMPROROGABILE URGENZA 2. Atto di volontà del Parlamento ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: 1. CAPACITÀ INNOVATIVA nei confronti dell’atto legislativo precedente 2. CAPACITÀ DI RESISTENZA ALL’ABROGAZIONE o ALLA DEROGA da parte di un regolamento DECRETO LEGISLATIVO (o “DECRETO DELEGATO” / “LEGGE DELEGATA”) à provvedimento con il quale il Parlamento delega il Governo a dati poteri LEGISLATIVI (tempo determinato e oggetto definito) con determinazione dei PRINCIPI e i CRITERI DIRETTIVI (può sempre revocarlo) COSA CONTIENE LA DELEGA? 1. Indirizzata al Governo 2. Non può essere GENERALE 27 3. È lasciata alla decisione del LEGISLATORE 4. Deve indicare il TERMINE: a. Non è prevista sanzione per l’INERZIA b. Sono possibili DECRETI CORRETTIVI c. Superamento TERMINE BIENNALE à il Governo chiede pareri alle commissioni permanenti delle Camere sullo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ECCESSO DI DELEGA à la CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE del DECRETO LEGISLATIVO se viola limiti o procedure della legge di delega FASI ITER D’APPROVAZIONE 1. INIZIATIVA à proposta del MINISTRO COMPETENTE 2. DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DEI MINISTRI 3. Eventuali OBBLIGHI ulteriori 4. EMANAZIONE del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5. PUBBLICAZIONE in GAZZETTA UFFICIALE 6. ENTRATA IN VIGORE (15° giorno successivo alla pubblicazione in GAZZETTA) DECRETO LEGGE 1. Atto tipico della DECRETAZIONE D’URGENZA in Italia 2. Basato sull’ATTRIBUZIONE da parte del GOVERNO del potere di adottare atti con forza di legge senza previa delega del Parlamento 3. ART.77 COSTITUZIONE à il Governo non può, senza la delegazione delle Camere, emanare decreti con valore di LEGGE ORDINARIA à PRESUPPOSTI RICHIESTI: a. STRAORDINARIETÀ = assoluta imprevedibilità b. NECESSITÀ = impossibilità di fare ricorso a strumenti normativi diversi c. URGENZA = necessaria applicabilità immediata FASI ITER D’APPROVAZIONE: 1. INIZIATIVA à proposta del PDC e MINISTRO COMPETENTE 2. DELIBERAZIONE DEL CDM 3. EMANAZIONE DEL PDR 4. PUBBLICAZIONE IN GU con indicazione nel “PREAMBOLO” delle motivazioni 5. ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA 28 FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA 1. ENTRATA IN VIGORE nel momento indicato nel DECRETO LEGGE à no VACATIO LEGIS 2. Immediata PRESENTAZIONE ALLE CAMERE 3. EFFICACIA à 60 giorni CONVERSIONE IN LEGGE MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE 1. Entro 60 giorni 1. Perdita ecicacia del DECRETO 2. Conversione con LEGGE ORDINARIA LEGGE 3. Non reiterabile 2. Pubblicazione in GU della mancata 4. Correggibile dal PARLAMENTO conversione 3. Parlamento che disciplina gli ecetti della mancata conversione 4. Governo à provvedimenti provvisori sotto la sua responsabilità IL GOVERNO NON PUÒ: 1. Conferire DELEGHE LEGISLATIVE 2. Provvedere nelle materie indicate dall’art.72.4 3. Rinnovare DECRETI LEGGE non convertiti 4. Regolare i RAPPORTI GIURIDICI sorti a seguito di DECRETO LEGGE non convertiti 5. Ripristinare l’ecicacia di DISPOSIZIONI ILLEGITTIME dichiarate dalla CORTE COSTITUZIONALE per VIZI SOSTANZIALI (difetti o irregolarità che riguardano il contenuto di un ATTO AMMINISTRATIVO o NORMATIVO) I REGOLAMENTI Il governo ha il potere di adottarli à procedimento: 1. INIZIATIVA à presentata da 1 o + MINISTRI o dal PDC 2. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO à deve essere richiesto ma il Governo può anche non seguirlo 3. DELIBERAZIONE DEL CDM à approvazione da parte del CDM 4. EMANAZIONE DEL PDR à DECRETO 5. CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI à verifica della LEGITTIMITÀ 6. PUBBLICAZIONE DALLA GU 7. ENTRATA IN VIGORE 29 TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO 1. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE a. Servono per applicare LEGGI, DECRETI LEGISLATIVE E NORME EUROPEE b. FUNZIONE APPLICATIVA E INTERPRETATIVA 2. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE a. Completano e specificano le leggi aggiungendo regole dettagliate 3. REGOLAMENTO INDIPENDENTE a. Emanati per materie, non regolate da leggi b. Non intervengono su temi riservati alla legge 4. REGOLAMENTO DELEGATO E AUTORIZZATO a. Sostituiscono NORME DI LEGGE precedenti quando una legge autorizza il Governo 5. REGOLAMENTO MINISTERIALE E INTERMINISTERIALE a. Emanati da un MINISTRO (o più MINISTRI insieme) b. Adottati solo se previsto espressamente dalla legge CAP.12 – REGIONI ED ENTI LOCALI ART.5 COSTITUZIONE à L’Italia è INDIVISIBILE ma promuove AUTONOMIA LOCALE e DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONI, PROVINCE e COMUNI convivono sullo stesso territorio ma sono AUTONOME in ambito DECISIONALE e ORGANIZZATIVO 1947 2001 AUTONOMIA STATUARIA: AUTONOMIA STATUARIA: - REG. STATUTO SPECIALE: - REG. STATUTO SPECIALE 1. STATUTI approvati con legge 1. STUATUTI complessi e COSTITUZIONALE à ampia AUTONOMI con norme che autonomia proteggono MINORANZE e 2. Necessità di arginare tendenze TRADIZIONI SEPARATISTE o proteggere 2. Norme approvate con DECRETI MINORANZE LINGUISTICHE LEGISLATIVI - REG. STATUTO ORDINARIO: - REG. STATUTO ORDINARIO 1. STATUTI meno rilevanti 1. Racorzamento AUTONOMIA 2. AUTONOMIA molto limitata STATUARIA 3. Gestione regionale 2. Organizzazione interna più CENTRALIZZATA e regolata da indipendente leggi STATALI 3. Maggiore PARTECIPAZIONE POPOLARE (es: REFERENDUM) 4. STATUTI approvati dal Parlamento 5. Libertàmaterie REG. AUTONOMI ORD. 2. Competenze à Stato - REG. STATUTO ORDINARIO 3. Legiferazione Regioni in ambiti 1. Lo Stato fornisce solo linee guida limitati sotto il controllo dello generali à Regioni con ampio Stato margine d’intervento 2. Materie: SANITÀ, TRASPORTI e TUTELA AMBIENTALE AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: - REG. STATUTO SPECIALE - REG. STATUTO SPECIALE 1. Maggiore AUTONOMIA 1. Settori controllati REG. STATUTO LEGISLATIVA SPECIALE>REG. STATUTO ORD. 2. Possibilità di gestire settori - REG. STATUTO ORDINARIO specifici (es: TRASPORTI) 1. Maggiore AUTONOMIA - REG. STATUTO ORDINARIO AMMINISTRATIVA (soprattutto nei 1. Limitata AUTONOMIA settori di interesse locale) AMMINISTRATIVA 2. Lo Stato allenta il controllo diretto 2. forte controllo dello Stato sulla 3. Le REGIONI intervengono in GESTIONE LOCALE ambiti specifici (es: ISTRUZIONE) AUTONOMIA FINANZIARIA AUTONOMIA FINANZIARIA - REG. STATUTO SPECIALE - REG. STATUTO SPECIALE 1. Maggiori ENTRATE FISCALI grazie 1. AUTONOMIA FINANZIARIA alla gestione diretta di una parte ampliata e confermata delle IMPOSTE LOCALI 2. Trattamento privilegiato rispetto 2. Sostegno FINANZIARIO per lo alle REGIONI ORDINARIE sviluppo di POLITICHE - REG. STATUTO ORDINARIO SPECIFICHE 1. Maggiore AUTONOMIA - REG. STATUTO ORDINARIO FINANZIARIA 1. FINANZE quasi esclusivamente 2. Gestione delle ENTRATE LOCALI dello Stato ma vincolate da DIRETTIVE 2. Bassa possibilità di gestire le NAZIONALI per equilibrio risorse indipendentemente interregionale PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI STATALI PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI STATALI - REG. STATUTO SPECIALE - REG. STATUTO SPECIALE 1. Ruolo più DIRETTO 1. Partecipazione DIRETTA 2. PRESIDENTE REGIONALE 2. Coinvolgimento in DECISIONI coinvolto in DECISIONI NAZIONALI e RELAZIONI NAZIONALI ESTERNE 31 3. Possibilità di gestire i rapporti internazionali - REG. STATUTO ORDINARIO - REG. STATUTO ORDINARIO 1. Riconoscimento del potere di 1. Ruolo quasi inesistente PARTECIPAZIONE 2. Funzioni STATALI gestite dal 2. Possibilità di richiesta di GOVERNO CENTRALE REFERENDUM ABROGATIVI o di contribuire a MODIFICHE TERRITORIALI AUTONOMIE AMMINISTRATIVE REGIONALI: - PRIMA DEL 2001à REGIONI detentrici del MONOPOLIO AMMINISTRATIVO sulle materie di loro competenza LEGISLATIVA, eccetto quelle di interesse locale (gestite da ENTI LOCALI) - DAL 2001 à RIFORMA DEL TITOLO V à crescita dei POTERI AMMINISTRATIVI dei comuni e riduzione del controllo statale sugli atti delle REGIONI e degli ENTI LOCALI à maggiore AUTONOMIA FINANZIAMENTO DELLE REGIONI: - REGIONI ed ENTI LOCALI à AUTONOMIA FINANZIARIA se rispettano le direttive STATALI e contribuiscono alla riduzione del DEBITO PUBBLICO - Ripartizione delle RISORSE in base al costo della vita, alle esigenze del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e all’equilibrio finanziario interregionale stabilito dal PATTO DI STABILITÀ INTERNA ORGANI DI RACCORDO TRA STATO E REGIONI 1. CONFERENZA STATO-REGIONI a. Si discutono gli INDIRIZZI STATALI che influenzano le materie REGIONALI b. Presieduto dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e dai PRESIDENTI delle GIUNTE REGIONALI 2. I COMUNI a. Enti territoriali che amministrano servizi pubblici locali, regolano lo sviluppo economico e gestiscono l’uso del territorio b. ORGANI COMUNALI: à CONSIGLIO COMUNALE = organo elettivo presieduto dal SINDACO che ha poteri regolamentari à SINDACO = viene eletto dai cittadini, è il rappresentante del comune e il responsabile della SICUREZZA PUBBLICA e delle ORDINANZE D’URGENZA 32 à GIUNTA COMUNALE = viene nominata dal SINDACO, acianca l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE e definisce le attività da attuare à SEGRETARIO COMUNALE = viene scelto dal SINDACO, gestisce l’amministrazione e segnala eventuali ABUSI c. COLLABORAZIONI TRA COMUNI: à PIÙ POPOLOSI à accesso a forme di DECENTRAMENTO STATALE à MENO POPOLOSI à tendenza ad unirsi per evitare FRAMMENTAZIONI e per gestire meglio i servizi 3. LE PROVINCE a. Perdita di molte funzioni a favore degli ENTI LOCALI b. Ridefinite come ENTI TERRITORIALI DI AREA VASTA (competenze principalmente urbanistiche) 4. CITTÀ METROPOLITANE a. Principali PROVINCE italiane (es: MILANO, NAPOLI, TORINO) b. Gestione dello sviluppo ECONOMICO e SOCIALE c. ORGANI: à SINDACO METROPOLITANO = di norma sindaco del CAPOLUOGO à CONSIGLIO METROPOLITANO = eletto dai SINDACI e i CONSIGLIERI dei comuni RIFORMA BASSANINI (1997) à REGIONI e ENTI LOCALI ricevono tutte le funzioni amministrative, salvo quelle riservate allo Stato RIFORMA DEL TITOLO V (2001) à racorzamento del DECENTRAMENTO POLITICO con la realizzazione di una “REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE” articolata in COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI e STATO dotati di AUTONOMIA POLITICA e STATUARIA (ART.114 COSTITUZIONE) à PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE = regola i rapporti tra Stato e Regioni. Il Governo non può più bloccare leggi REGIONALI per “interesse nazionale” FEDERALISMO FISCALE à promuove l’AUTONOMIA FINANZIARIA degli ENTI LOCALI mettendo a disposizione un FONDO PEREQUATIVO per supportare i territori con minore capacità fiscale ART.119 COSTITUZIONE à riconosce l’autonomia finanziaria a REGIONI ed ENTI LOCALI consentendo loro di gestire risorse proprie 33 ART.114 COSTITUZIONE à la Repubblica è costituita da COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI e STATO: - COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE e REGIONI = ENTI AUTONOMI con propri STATUTI, POTERI e FUNZIONI secondo principi fissati dalla Costituzione - ROMA à CAPITALE DELLA REPUBBLICA à la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento CAP.13 – LA CORTE COSTITUZIONALE Compito à garantire rispetto della rigidità della Costituzione Composizione à 15 giudici eletti dal PARLAMENTO, dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e dalle SUPREME MAGISTRATURE (ognuno ne elegge 5) Mandato à 9 anni à i giudici non hanno possibilità di rieleggibilità Tra i membri viene eletto a maggioranza dai membri dell’organo un PRESIDENTE DELLA CORTE à dirige la discussione del collegio, gestisce la pianificazione degli argomenti e nomina un GIUDICE RELATORE POTERI PRINCIPALI 1. Verifica dei requisiti dei membri del Parlamento 2. Discussione di cause di INCOMPATIBILITÀ 3. AUTONOMIA FINANZIARIA 4. AUTONOMIA AMMINISTRATIVA 5. AUTONOMIA REGOLAMENTARE e GIUDIZIARIA TEORIA DELLA SUPERIORITÀ COSTITUZIONALE à la COSTITUZIONE è una legge SUPREMA e IMMUTABILE con mezzi ORDINARI ma modificabile se il LEGISLATORE decide di farlo GIUDICE COSTITUZIONALE - REQUISITI: o Nomina a MAGISTRATI delle GIURISDIZIONI SUPERIORI, PROFESSORI ORDINARI di discipline GIURIDICHE, AVVOCATI (min 20 anni d’esperienza) - DURATA: o 9 anni senza proroga o possibilità di rielezione - PRESIDENZA DELLA CORTE: o Eletto dai membri della CORTE per 3 anni (con possibile rieleggibilità) - STATUS: o Incompatibile con cariche PARLAMENTARI, REGIONALI, professori FORENSI (…) 34 o I GIUDICI godono di INDIPENDENZA, IMMUNITÀ e PREROGATIVE (simile al Parlamento) La CORTE viene anche sottoposta al PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ (le udienze sono pubbliche a meno che il PRESIDENTE non opti per le porte chiuse) e COLLEGIALITÀ (le decisioni devono essere prese in presenza di tutti i GIUDICI e le riunioni devono avvenire con la presenza di almeno 11 GIUDICI su 15) CONTROLLO DEL RISPETTO COSTITUZIONALE DI UNA LEGGE È successivo all’entrata in vigore della legge A questo controllo sono soggetti: 1. LEGGI 2. DECRETI LEGISLATIVI 3. DECRETI LEGGE 4. LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE 5. TRATTATI DELL’UE COSA PUÒ INDIVIDUARE LA CORTE NELLE LEGGI? Può individuare “VIZI”: 1. VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE 2. INCOMPETENZA DEI SOGGETTI CHE PROPONGONO 3. ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO I PARAMETRI DI CONTROLLO: vengono presi in considerazione quando avviene un’infrazione di tipo INDIRETTO: 1. LEGGI DI DELEGAZIONE à hanno il dovere di contenere una serie di LIMITI imposti dal Governo 2. NORME INTERNAZIONALI GENERALMENTE RICONOSCIUTE à la violazione da parte del LEGISLATORE diventa una violazione dell’ART.10 della Costituzione 3. LEGGI CORNICE à danno ad altri organi (Regioni) i dettami fondamentali in una materia non d’interesse del Governo. La violazione della LEGGE REGIONALE viene sanzionata 4. NORME DELL’UE à sono superiori allo Stato nel caso in cui questo, impugnando una LEGGE REGIONALE, vi interferisca 35 Una legge può entrare sotto osservazione anche in via INCIDENTALE à la CORTE nomina quindi un GIUDICE “A QUO” che ha il compito di decretare o meno la Costituzionalità della questione presa in esame SISTEMA DIFFUSO SISTEMA ACCENTRATO CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ: CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ: - Tutti i giudici ordinari - Il TRIBUNALE COSTITUZIONALE (organo specializzato) COME FUNZIONA: COME FUNZIONA: - Nel momento dell’applicazione della - I cittadini possono rivolgersi al legge, un GIUDICE può valutare la TRIBUNALE COSTITUZIONALE per conformità alla costituzione contestare la costituzionalità della - LEGGE INCOSTITUZIONALE? Viene legge disapplicata solo per quel caso - LEGGE INCOSTITUZIONALE? Il TRIBUNALE la annulla EFFICACIA: EFFICACIA: - Limitata al caso concreto, non incide - ERGA OMNES (vale per tutti e sull’ORDINAMENTO GIURIDICO produce ecetti sull’intero ordinamento giuridico) PRECEDENTE VINCOLANTE: - PRINCIPIO DELLO STARE DECISIS (la decisione presa da un giudice superiore funge da modello da // seguire per i casi futuri, formando una sorta di LEGGE NON SCRITTA) CONTROLLO PREVENTTIVO O SUCCESSIVO: - Controllo attivato pre o post entrata in vigore della legge // CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO: - Ammesso senza particolari limitazioni o solo in determinati casi e con specifiche condizioni FONTI: 1. COSTITUZIONE (ART.127, 134-137) 2. LEGGI COSTITUZIONALI 3. LEGGI ORDINARIE 4. REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 36 POTERI DELLO STATO 1. LEGISLATIVO: a. Ciascuna delle due Camere b. Commissioni permanenti in sede deliberante (non passano dall’aula per approvare la legge) c. Commissioni parlamentari d’inchiesta (indagano su temi specifici) d. Commissione per la vigilanza sui servizi radiotelevisivi (supervisiona attività e indirizzo generale della radiotelevisione pubblica) 2. ESECUTIVO: a. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO b. MINISTRI soggetti a mozione di sfiducia individuale c. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 3. GIURISDIZIONALE: a. GIUDICI b. Pubblici Ministeri c. Tribunale dei Ministri 4. POTERI-ORGANO: a. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA b. CORTE COSTITUZIONALE c. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA d. Comitati promotori di REFERENDUM CAP.14 – IL POTERE GIUDIZIARIO - PRINCIPI o Impossibilità di nomina di GIUDICI SPECIALI o Partecipazione diretta del popolo all’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA o INDIPENDENZA INTERNA (nella Magistratura) o INDIPENDENZA ESTERNA (da tutti gli altri organi) - STRUTTURA o GIUDICI o CORTE DI CASSAZIONE o CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - GIUDICI o ORDINARI § GIUDICANTI (giudici) § REQUIRENTI (pubblici ministeri) o AMMINISTRATIVI à ogni Capoluogo è presieduto da TRIBUNALI REGIONALI 37 o DI MATERIA CONTABILE à la CORTE DEI CONTI o DI MATERIA TRIBUTARIA à organi di GIUSTIZIA TRIBUTARIA o MILITARI à i tribunali giudicano i reati militari - CONTROVERSIE CON GIUDICI PRIVATI o ARBITRATO à un privato acida ad un terzo non appartenente all’ORDINE GIUDIZIARIO l’incarico di RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE o MEDIAZIONE à forma di accordo tra le parti: § FACOLTATIVA = decisa da un accordo § OBBLIGATORIA = imposta da una legge § GIUDIZIALE = il GIUDICE invita le due parti a procedere con un accordo - CORTE DI CASSAZIONE o Gestione dei conflitti tra: § GIUDICI § GIUDICI vs PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o Osserva il rispetto della legge da pare della materia GIUDIZIARIA o Ocre linee guida ai MAGISTRATI - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA o 3 COMPONENTI DI DIRITTO + 20 MAGISTRATI + 10 LAICI o Durata: 4 anni o Aciancato da commissioni - COMPITI DEL CONSIGLIO o Regola assunzioni dei MAGISTRATI o Nomina e revoca MAGISTRATI ONORARI o Nomina MAGISTRATI DI CASSAZIONE o Valutazione professionale o Proposte di DISEGNO DI LEGGE o di modifica - MAGISTRATI – RESPONSABILITÀ o RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE à i GIUDICI non devono entrare in cose ILLECITE all’interno o all’esterno della legge o RESPONSABILITÀ CIVILE à i GIUDICI devono rispondere con un RISARCIMENTO ECONOMICO al cittadino danneggiato ingiustamente dalla legge 38 CAP.15 – I DIRITTI DI LIBERTÀ ART.21 COSTITUZIONE à LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO PRECEDENTI STORICI: 1. BILL OF RIGHTS (1689) = si acermano libertà di religione, di parola e di stampa 2. DICHIARAZIONE FRANCESE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789) = diritto di manifestazione del pensiero considerato uno dei “più preziosi” dell’uomo 3. STATUTO ALBERTINO (1848) = ART.28 “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi” RICHIAMI NELLA COSTITUZIONE: - ART.2 à la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità - ART.3 à tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione - ART.9 à la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica - ART.13 à la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge - ART.15 à la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La limitazione può avvenire solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge - ART.17-18-19 à diritto di riunirsi, di associarsi e di professare liberamente la propria fede religiosa - ART.33 à l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento - ART.39 à l’organizzazione sindacale è libera - ART.41 à l’iniziativa economica privata è libera - ART.68 à i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO 1. Rientra tra i diritti personalissimi (art.2 Cost.) 2. È inviolabile (art.13-15 Cost.) 3. È riconosciuta a tutti, cittadini e stranieri, sia in forma individuale che collettiva 4. Può esprimersi in qualsiasi forma (art.21 Cost) 39 CONTENUTO DEL DIRITTO Il diritto di MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO comprende: 1. La libertà di esprimere le proprie opinioni o di non manifestarne alcuna 2. La libertà di informazione attiva e passiva (dicondere e ricevere notizie, informare ed essere informati) LIMITI 1. LIMITE ESPLICITO (art.21 Cost.) à sono vietate tutte le manifestazioni contrarie al buon costume 2. LIMITI IMPLICITI: a. Relativi ad INTERESSI PUBBLICI (di natura collettiva) à SEGRETO DI STATO, D’UFFICIO, INVESTIGATIVO e L’ORDINE PUBBLICO b. Relativi ad INTERESSI PRIVATI (di natura individuale) à TUTELA DELL’ONORE, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, ALL’IDENTITÀ PERSONALE e DI IMMAGINE, DIRITTO DI RETTIFICA, DIRITTO ALLA TUTELA DEI MINORI, DIRITTO AD UNA PUBBLICITÀ NON INGANNEVOLE, DIRITTO AD UN’INFORMAZIONE EQUILIBRATA ED IMPARZIALE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI LIBERTÀ DI STAMPA PRIMA DELL’ART.21 DELLA COSTITUZIONE 1. STATUTO ALBERTINO (ART.28) à non era prevista alcuna limitazione alla LIBERTÀ DI STAMPA ma solo la REPRESSIONE SUCCESSIVA di eventuali abusi da essa compiuti: a. Contro gli interessi dello Stato (ocese al Re) b. Contro interessi privati (dicamazione) 2. ITALIA FASCISTA à i diritti di libertà furono sottoposti a censure e misure repressive ed infine addirittura soppressi LIBERTÀ DI STAMPA CON L’ART.21 DELLA COSTITUZIONE “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili” 40 GARANZIE: - Esclusione di qualsiasi forma di autorizzazione preventiva e di censura - Disciplina legislativa delle ipotesi di sequestro - Possibilità di stabilire con legge dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica LIBERTÀ DI RIUNIONE ART.17 COSTITUZIONE à i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Non è richiesto preavviso ma per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, le quali possono vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica - Libertà strumentale collettiva a tutela della “SOCIALITÀ DELLA PERSONA” e al diritto di scambiarsi conoscenze e opinioni - Si configura come DIRITTO FONDAMENTALE - Consiste nella facoltà di darsi convegno temporalmente e volontariamente in un luogo determinato al fine di soddisfare uno specifico interesse comune - Si ricollega nell’ART.2 perché, anche se si pone come “libertà del singolo”, non può essere esercitata individualmente TIPOLOGIE: 1. DIMOSTRAZIONI à riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi CIVILI o POLITICI 2. CORTEI àsono considerate “riunioni in movimento” dove l’identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti e compresenti nello spazio, sia che rimangano fermi, sia che si muovano 3. ASSEMBLEE 4. CONVEGNI 5. COMIZI 6. (…) Le riunioni, a seconda del luogo in cui si svolgono, si distinguono in: 1. PRIVATE à si svolgono in luoghi privati 2. APERTE AL PUBBLICO à si svolgono in luoghi ai quali l’accesso può essere consentito a particolari prescrizioni (es: acquisto del biglietto per l’ingresso in un cinema) 3. PUBBLICHE à attuabili in luoghi pubblici ai quali chiunque può liberamente accedere 41 DISTINZIONE TRA PREAVVISO E AUTORIZZAZIONE 1. PREAVVISO = comunicazione preventiva delle intenzioni di tenere una riunione 2. AUTORIZZAZIONE = permesso formale rilasciato dalle autorità per la tenuta della riunione LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE RIFERIMENTI DIRETTAMENTE PRESENTI IN COSTITUZIONE: 1. ART.18 à i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare 2. XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE à è vietata la riorganizzazione del disciolto partito fascista 3. ART.20 à associazionismo religioso 4. ART.39 à associazionismo sindacale 5. ART.49 à associazionismo partitico Elemento in comune con la LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE à CARATTERE VOLONTARIO Elemento di distinzione con la LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE à presenza di un NUCLEO DI ORGANIZZAZIONE e CARATTERE STABILE 3 GARANZIE: 1. L’adesione ad un’associazione deve essere LIBERA à protezione della libertà negativa di NON associarsi (eccezioni: ordini professionali, federazioni sportive) 2. L’istituzione di un’associazione avviene SENZA AUTORIZZAZIONE 3. Riserva di LEGGE RINFORZATA à ci si può associare per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale à garantisce alle associazioni la possibilità di fare tutto ciò che possono fare i singoli FONTI PRIMARIE CHE REGOLANO I CASI DELLE ASSOCIAZIONI PROIBITE DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N.43 à sancisce le pene stabilite per gli appartenenti o i promotori delle associazioni vietate e delinea le caratteristiche delle “associazioni di carattere militare” LEGGE 25 GENNAIO 1982, N.17 à LEGGE ANSELMI à delinea le caratteristiche delle “associazioni segrete” 42 CAP.16 – IL SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE FONTI STATALI à divisione in: 1. FONTI-ATTO 2. FONTI-FATTO ULTERIORE DISTINZIONE: 1. FONTI DI PRODUZIONE à atti scritti aventi forza NORMATIVA (indicano il procedimento di produzione delle norme giuridiche) 2. FONTI DI COGNIZIONE à atti scritti non aventi forza NORMATIVA VANTAGGI DELLA NORMATIVA: 1. Tempistiche 2. “Salto” dei filtri 15 giorni dalla pubblicazione in GU (VACATIO LEGIS) à convalida della legge à la pubblicazione mette in atto la conoscenza in tutti i cittadini: a. Esiste b. È pubblica c. Va conosciuta d. Incentivazione grazie alle pubblicazioni a scopo notiziale Norme = CARATTERE INTERPRETATIVO (prettamente LOGICO-LETTERALE) à CRITERIO D’INTUIZIONE dell’intenzione del LEGISLATORE ridotto e oggettificato à il punto di riferimento principale resta gerarchicamente il diretto riferimento alle NORME COSTITUZIONALI 43