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This document is an introduction to public law, outlining its elements, functions, and differentiation from private law. It discusses the relationship between legal norms and social structures, emphasizing general and abstract principles. It also covers the divisions and functions of public law and how they relate to the Constitution.

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I. Diritto pubblico: parte introduttiva 1.1 Nozione di diritto Il diritto è un insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico. Le norme vengono prodotte in un certo periodo storico, le norme prodotte oggi saranno diverse da qu...

I. Diritto pubblico: parte introduttiva 1.1 Nozione di diritto Il diritto è un insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico. Le norme vengono prodotte in un certo periodo storico, le norme prodotte oggi saranno diverse da quelle prodotte venti anni fa, perché disciplinano o sono destinate ad applicarsi in un momento storico differente. Ci sono, però, norme di venti o trenta anni fa che sono ancora in vigore e che, quindi, vengono comunque applicate → diritto applicato: viene data un’interpretazione (per esempio, quella evolutiva, che tiene appunto conto del periodo storico in cui la norma viene applicata). Quindi, la legge rimane scritta nello stesso modo, ma l’applicazione può variare a seconda del contesto sociale in cui la norma si va ad applicare. Le norme vengono prodotte dal Parlamento e vengono applicate da tutti noi e ad ultimo dalla funzione giurisdizionale: il giudice interviene quando sorge un conflitto, ed è quindi l’ultimo a dar la parola sull’interpretazione. Funzione legislativa = Parlamento, che scrive le norme generali ed astratte Funzione giurisdizionale = applica le norme al caso concreto Queste regole sono regole giuridiche, cioè sono regole che servono ad organizzare la società. L’obiettivo ultimo del diritto è, infatti, quello della pacifica convivenza: la regola in maniera generale ed astratta ci dice come deve essere risolta una situazione concreta; altrimenti, sorge il problema e ci sarebbe l’uso della forza da parte dei singoli → conservazione del gruppo sociale Fenomeno giuridico e fenomeno sociale sono, quindi, strettamente collegati. A questo punto si hanno una serie di interessi individuali contrapposti, la legge generale ed astratta decide quale prevale che diventa un atto di volontà generale che prevale sulla volontà del singolo. Queste norme danno luogo a un ordinamento giuridico, organizzando e garantendo la pacifica convivenza del gruppo sociale (sia grandi sia piccoli). La norma giuridica è generale ed astratta perché pensa a una generalità di soggetti e si può applicare in un numero indeterminato di casi finché rimane in vigore. Diventa un atto della volontà generale di tutta la comunità, a cui deve essere aggiunta una sanzione affinché venga effettivamente osservata. Nelle società odierne, comunque, si ha un fatto culturale radicato per cui le norme vengono osservate a priori, poi la sanzione rafforza la norma. Si ha quindi la differenza tra norma giuridica e norma morale che però hanno in comune una base etica. Norma giuridica: l’osservanza di una norma giuridica è resa obbligatoria dallo Stato e ha dei destinatari e viene completata da una sanzione Norma morale: la norma morale è lasciata all’autonoma iniziativa del singolo (esempio di “sanzioni”: rimorso di coscienza, la disistima sociale) 1.2 Funzioni del diritto Le funzioni del diritto corrispondono a quella che è stata l’evoluzione del diritto dalle società primitive ad oggi. Funzione repressiva: repressione di comportamenti considerati socialmente pericolosi (diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario); va a limitare la libertà personale → inviolabile (articolo 13), uno dei presupposti per limitarla è in caso di fatto di reato previsto dalla legge; deterrente → che eviti la commissione di reati Corruzione: molto diffusa in Italia (settore della sanità, degli appalti, degli urbanistici, pubblica amministrazione), si è introdotta anche una normativa di prevenzione della corruzione. Quindi a volte la funzione deterrente può avere anche un sistema per intervenire prima della commissione di un reato. Interesse pubblico (indirettamente quello privato). Esempio → Art. 624 c.p. (Furto) “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516” 1 Funzione allocativa: attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi (diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, diritto amministrativo); salvo limiti di legge → articolo 42 (si può essere espropriati da una pubblica amministrazione per motivi di interesse generale) e articolo 43 (consente di espropriare anche imprese che abbiano ad oggetto l’erogazione di servizi pubblici). Interesse individuale (indirettamente quello pubblico dello Stato). Esempio → Art.832 c.c. (Diritto di proprietà) “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” Funzione istitutiva di poteri: istituzione ed assegnazione di poteri pubblici (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale) Esempio → Art.70 Cost. (Funzione legislativa) “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” “Collettivamente” = bicameralismo, caratterizza il nostro sistema; la legge deve essere approvata nello stesso testo da tutti e due rami del Parlamento prima di passare al Presidente della Repubblica (funzione di controllo). Potere costituente = usato una volta sola per l’approvazione della Costituzione Il Parlamento è un potere costitutito, perché svolge le sue funzioni seguendo la Costituzione. 1.3 Differenza tra diritto pubblico e diritto privato Gli interessi che prevalgono sono diversi a seconda del diritto a cui facciamo riferimento. Diritto pubblico: studio dell’attività ed organizzazione dei pubblici poteri e i loro rapporti con i soggetti privati (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali, diritto penale, diritto processuale civile, penale, amministrativo, diritto tributario, diritto internazionale ecc.); interesse pubblico. Diritto privato: rapporti tra soggetti privati (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto industriale, diritto di famiglia ecc.); interesse individuale. Tutte le norme, comunque, tralasciando l’interesse, hanno come fine ultimo la conservazione del gruppo sociale. Quindi quando una norma tutela in via diretta un interesse pubblico e solo indirettamente un interesse individuale, si ha una norma del diritto pubblico. Quando una norma tutela in via diretta un interesse individuale e solo indirettamente un interesse pubblico, si ha una norma del diritto privato. 1.4 Gruppi sociali Il gruppo sociale è un’aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni; la partecipazione al gruppo sociale può avere una duplice natura: Ad appartenenza necessaria: famiglia (origine), Repubblica italiana Ad appartenenza volontaria: squadra, gruppo di amici Nel primo caso, lo Stato deve intervenire se ci sono delle problematiche (per esempio per tutelare i minori all’interno della famiglia), nel secondo caso lo Stato si disinteressa e rimane estraneo (libertà di associazione). Comunque, il concetto di base, cioè il presupposto della formazione di un gruppo sociale e quello che garantisce il suo mantenimento, è lo stesso. Ovviamente in un caso sono più semplici fino ad arrivare alla complessità della Repubblica. I valori e principi fondamentali fanno nascere il gruppo sociale, poi ci sono le regole che servono per mantenerlo, che non devono essere in contrasto con quelle dello Stato. All’interno del gruppo sociale si creano rapporti tra i soggetti che lo compongono e si creano le regole che disciplinano tali rapporti e che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo → consenso. La legge per essere effettiva non basta che sia in vigore, ma deve essere osservata, cioè la maggior parte dei componenti del gruppo sociale si adegua, così come ci si adegua all’ordinamento giuridico. Quest’ultimo perde la sua effettività nel momento in cui i cittadini non si riconoscono più in quei valori; quindi, ogni 2 violazione viene percepita come giusta e la sanzione come non dovuta; per esempio, come chi si ribella in regimi liberali. Essere cittadini significa partecipare, andare a votare è l’esercizio di un diritto e di un dovere civico (cioè chi non va a votare non viene sanzionato). Le regole (finalità comune) fondano i valori del gruppo per un pieno sviluppo della persona umana (artt. 1,2, 3 Cost.). Esistono due tipologie di regole: Regole istituzionali: i valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito (artt. 1-54) Regole organizzative: disciplinano l’organizzazione e la struttura del gruppo sociale, servente rispetto ai valori e ai principi fondamentali su cui si è costituito il gruppo sociale Excursus Repubblica italiana: art. 114 elenco degli enti costitutivi della Repubblica, comuni, provincie, città metropolitane, regioni e Stato; lo Stato, quindi, sicuramente è il più importante, ma è solo uno degli elementi costitutivi della Repubblica. Quando si parla di capo dello Stato, si intende il Presidente della Repubblica: viene eletto dal Parlamento in seduta comune a cui vengono aggiunti i delegati regionali, cioè la rappresentanza delle autonomie territoriali. In Italia, le regioni condividono il potere legislativo con lo Stato → pluralismo istituzionale. La stabilità e continuità nel tempo distinguono il gruppo sociale dalle aggregazioni. Dove c’è un’organizzazione c’è il gruppo sociale → libertà di associazione (art.18). Se invece si passa alla libertà di riunione, che comunque è riconosciuta dalla Costituzione, non si dà luogo ad un gruppo sociale (es. concerto, manifestazione ecc.), anche se è collegata sempre al perseguimento di finalità comuni. Più la complessità del gruppo sociale aumenta più aumenta la contrapposizione tra i vari interessi del gruppo sociale (individuali, collettivi, generali ecc.). È necessario, quindi, che il gruppo sociale esprima un principio ordinatore, che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e stabilizzi nel tempo tale composizione. Il principio ordinatore, che deve essere espresso dal gruppo sociale, in questo caso la Repubblica, può operare come: Tirannia: prevalenza degli interessi di un singolo su tutti i componenti del gruppo sociale Oligarchia: prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo sociale Democrazia: garantita da strumenti → riconoscimento e garanzia costituzionale delle libertà e separazione dei poteri (elemento fondamentale = tutela delle minoranze) Funzione legislativa = Parlamento Funzione esecutiva = Governo Funzione giudiziaria = Magistratura Ci sono anche due organi di garanzia del funzionamento del sistema costituzionale: - Il Presidente della Repubblica, - La Corte costituzionale, che controllano anche che non vengano prese decisioni in contrasto con i principi costituzionali. 1.5 Costituzione italiana La ripartizione di regole istituzionali e regole organizzative la si ritrova nella Costituzione. Regole istituzionali: o I principi fondamentali (artt. 1 – 12), o Parte I della Costituzione (artt. 13 – 54), che costituiscono i valori intorno ai quali si è costituito il gruppo sociale “Stato” e su cui si basa la Repubblica italiana; questi comprendono anche il principio ordinatore (art. 1 → democrazia). Regole organizzative: o Parte II della Costituzione (artt. 55 – 139), volte ad assicurare la tutela dei valori fondamentali 3 Regole istituzionali Regole organizzative Principi fondamentali Parte I Parte II Diritti e doveri dei cittadini Ordinamento della Repubblica Art. 1 – Principio democratico Titolo I Titolo I – Il Parlamento Art. 2 – Principio personalista, Rapporti civili (art. 13 – art. 28) Sez. I – Le Camere (art. 55 – art. 69) plurista e solidarista Sez. II – La formazione delle leggi Art. 3 – Principio di uguaglianza Titolo II (art. 70 – art. 82) Art. 4 – Diritto-dovere al lavoro Rapporti etico-sociali (art. 29 – Titolo II – Il Presidente della Art. 5 – Principio autonomista art. 34) Repubblica (art. 83 – art. 91) Art. 6 – Tutela delle minoranze Titolo III – Il Governo linguistiche Titolo III Sez. I – Il Consiglio dei Ministri (art. 92 – art. 96) Art. 7-8 – Rapporti tra Stato e Rapporti economici (art. 35 – art. Sez. II – La Pubblica Chiesa Cattolica e le altre 47) Amministrazione (art. 97 – art. 98) confessioni religiose Sez. III – Gli organi ausiliari (art. 99 – Art. 9 – Tutela della cultura, della Titolo IV art. 100) ricerca e del patrimonio Rapporti politici (art. 48 – art. 54) Titolo IV – La Magistratura ambientale Sez. I – Ordinamento giurisdizionale ↓ Art. 10 – Apertura (art. 101 – art. 110) all’ordinamento internazionale e Sez. II – Norme sulla giurisdizione tutela dello straniero (art. 111 – art. 113) Art. 11 – Ripudio della guerra Titolo V – Le Regioni, le Province, Enunciazione dei diritti di libertà Art. 12 - Tricolore i Comuni (art. 114 – art. 133) Titolo VI – Garanzie costituzionali Sez. I – La Corte costituzionale (art. 134 – art. 137) Sez. II – Revisione della Costituzione (art. 138 – art. 139) ↓ Organizzazione dello Stato + XVIII Disposizioni transitorie finali 1.6 Teoria istituzionale di Santi Romano Viene anche chiamata teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici; secondo questa teoria esiste uno stretto collegamento tra il fenomeno giuridico (produzione di norme) e il gruppo sociale, cioè le regole del diritto si presentano con una complessità che rispecchia la complessità del gruppo sociale. Ogni gruppo sociale, quindi, organizzandosi dandosi delle norme, va a costituire un ordinamento giuridico. Norme + organizzazione + comunità = ordinamento giuridico Alla base di questo, c’è sempre il perseguimento di fini comuni. Secondo questa teoria, quindi, ci sono tanti ordinamenti giuridici quanti fini da perseguire, si può quindi avere la pluralità degli ordinamenti; alcuni sono pubblici (ordinamento statale, i comuni, le pubbliche amministrazioni ecc. che perseguono interessi generali), altri sono privati (es. S.p.a., associazioni, società commerciali ecc.). Si hanno due distinzioni di ordinamento giuridico “pubblico”, cioè che persegue finalità pubbliche: Originario (sovrano): non riconosce nessun soggetto superiore a sé (es. Italia) Derivato (autonomo): deriva i suoi poteri da un ordinamento superiore (es. regioni, Unione Europea) Questa distinzione serve per capire i rapporti che ci sono tra lo Stato e le regioni e lo Stato e l’Unione Europea. 4 1.7 Teoria normativistica di Hans Kelsen Non riconosce un collegamento tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale: spiega il fenomeno giuridico solo come rapporto tra norme. Mette le norme in una scala piramidale, dalla norma fondamentale (nel nostro caso la Costituzione) a scendere. Nella gerarchia delle fonti quindi si troverà la Costituzione, la legge del Parlamento, che non deve andare in contrasto con la Costituzione, i regolamenti del governo, che non devono andare in contrasto con le leggi, gli statuti comunali, che pur essendo degli ordinamenti autonomi che possono darsi una propria organizzazione interna, devono comunque rispettare i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato. Quando le norme entrano in conflitto, ci sono dei criteri per poterli risolvere. Questa teoria analizza il diritto come scelta sestante, costituendo dei rapporti tra le norme: avrò quindi una norma che troverà sempre legittimazione nella norma superiore. 1.8 Lo Stato Lo Stato è l’ordinamento giuridico originario, non riconosce alcun soggetto superiore; è un’organizzazione, un gruppo sociale, i cui elementi costitutivi sono: Popolo: entità in posizione di supremazia su tutti i soggetti; qualunque potere dello Stato è direttamente o indirettamente ricondotto al popolo sovrano (art. 1 Cost.) Territorio: il popolo vive in un determinato ambito spaziale definito Sovranità: rivendicazione dell’originarietà del proprio potere, cioè avere i poteri necessari per difendersi dagli attacchi esterni (esercito) e per mantenere l’ordine pubblico interno La differenza tra lo Stato e i suoi cittadini è che l’uso legittimo della forza spetta solo ai pubblici poteri, sempre nell’ambito del rispetto dei principi costituzionali. Forza legittima → per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale 1.9 La norma giuridica La norma giuridica detta norme di comportamento ai componenti di un gruppo sociale e può essere scritta oppure non scritta (regole di comportamento che si impongono e valgono allo stesso modo di una norma giuridica → diritto internazionale); i due caratteri fondamentali (salvo eccezioni) sono: Generale: pluralità indeterminata di soggetti → è rivolta a tutti Astratta: ripetibilità dell’applicazione nel tempo Questi caratteri sono propri anche di altre tipologie di norme, per esempio la norma morale. Ci possono essere delle eccezioni, che o non presentano questi caratteri o li presentano in maniera minore: o Norme speciali (no generale): ipotesi determinate → si applicano ad una pluralità di soggetti che però sono determinati a priori; ci possono essere norme speciali che sono generali rispetto ad altre norme (es. norma generale astratta che disciplina gli incentivi al settore produttivo → norma speciale: solo al settore produttivo agricolo → altra norma speciale: settore agricolo della Regione Piemonte): più si va nello specifico più la norma diventa speciale o Norme eccezionali (no astratta): non sono ripetibili nel tempo, sono legate all’”emergenza” (es. norme Covid, norme relative a calamità naturali ecc.) → per far fronte a una situazione contingente o Leggi provvedimento (no generale no astratta), hanno un destinatario specifico e si applicano solo a una situazione (art. 43 prevede la possibilità di espropriare quelle imprese che hanno ad oggetto l’erogazione di servizi pubblici o di fonti energetiche, es. proprietà pubblica di elettrodotti, di bacini idroelettrici ecc.) La struttura della norma giuridica → può disciplinare: Atti giuridici: derivanti dalla manifestazione della volontà dell’uomo, a prescindere dal fatto che le conseguenze sono volute o meno (es. contratto di compravendita, attività produttiva industriale che causa un danno, anche se non doloso) Fatti giuridici: fatti naturali presi in considerazione di per sé, non determinati da una espressa volontà; ma nel momento in cui entrano a far parte di una norma, possono avere delle conseguenze sul piano giuridico (nascita, morte, successioni ecc.) Principio di effettività: una norma per essere effettiva non basta che sia in vigore, ma deve essere osservata. 5 II. I soggetti del diritto I soggetti del diritto sono i destinatari delle norme giuridiche. → Centro di imputazione di interessi socialmente rilevanti (titolari di posizioni giuridiche soggettive), c’è una norma giuridica che regola quell’interesse e quindi diventa obbligatoria. La norma giuridica, quindi, individua dei titolari di diritti e dei destinatari di obblighi. I soggetti del diritto nel nostro ordinamento sono: Le persone fisiche: individui presi singolarmente Le persone giuridiche: associazioni, fondazioni, S.p.A., la pubblica amministrazione, la regione ecc. 2.1 Persone fisiche I singoli individui sono considerati persone fisiche.; sono soggetti del diritto coloro che hanno: Capacità giuridica: art. 1 c.c., “la capacità giuridica si acquista al momento della nascita”; → idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive; diritti e obblighi (anche persone giuridiche). Art. 22 Cost. = “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.” La capacità giuridica rientra nei diritti della personalità, dei quali non possiamo essere privati e tantomeno possono essere oggetto di rinuncia per motivi politici (nell’ordinamento fascista, invece, gli oppositori politici potevano essere privati di questi diritti). Può essere propria dei nascituri già concepiti, purché poi si verifichi l’evento nascita (es. può ricevere per donazione e successione), e anche quelli non ancora concepiti. Cittadinanza → chiunque sia cittadino di uno stato membro dell’UE è automaticamente cittadino europeo. Capacità di agire: art. 2 c.c., “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa”; → capacità di compiere atti giuridici. Spetta solo alle persone fisiche (es. diritto di famiglia = proprio solo delle persone fisiche). Prima del 18 anni, i genitori o i tutori esercitano la capacità di agire per i minori di età. La stessa cosa vale per le ipotesi di incapacità legale: infermi di mente, inabilitati ecc. 2.2 Persone giuridiche Le persone giuridiche possono essere: Di diritto pubblico: definizione nell’art. 11 c.c. (autonomie territoriali → province, comuni, enti pubblici riconosciuti) → le pubbliche amministrazioni (soggetti che perseguono l’interesse pubblico, che sono regolate quindi dalle norme del diritto pubblico) Di diritto privato: definizione nell’art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 (associazioni e fondazioni, istituzioni di carattere privato che attraversano l’iscrizione al registro delle persone giuridiche acquistano la personalità giuridica; anche le società commerciali S.p.A., S.r.l.) Ovviamente la persona giuridica opera attraverso gli organi, quindi gli effetti della volontà che viene manifestata dia soggetti che rappresentano la persona giuridica (amministratori, il Presidente ecc.) vengono trasferiti sulla persona giuridica. 2.3 Posizioni giuridiche soggettive Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto posizioni giuridiche soggettive: Di svantaggio (passive): doveri, obblighi, oneri → sfavorevoli per il destinatario, ma necessarie Di vantaggio (attive): potere giuridico, facoltà, diritti soggettivi, interessi legittimi (interessi semplici o di fatto) → favorevoli per il destinatario 2.3.1 Posizioni giuridiche soggettive di svantaggio Doveri = imputabili (riferibili) ad una generalità di soggetti previsti per la soddisfazione di un interesse generale; non sempre è sanzionato (es. dovere civico di votare). Art. 4 Cost. = dovere di svolgere un’attività lavorativa (in un’ottica di solidarietà economica e sociale) Art. 30 Cost. = dovere (e diritto) di mantenere, istruire, educare i figli Art. 53 Cost. = dovere di concorrere alle spese pubbliche (solidarietà economica) 6 Obblighi = un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto, cui l’ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere l’osservanza. Il dovere è più generale (più soggetti) e spalmato sull’interesse generale, l’obbligo presenta un altro soggetto determinato, che pretende l’osservanza di quel determinato obbligo (situazioni più specifiche). Es. obbligo di prestare la propria opera nell’ambito di un rapporto di lavoro Es. obbligo del genitore di mantenere i propri figli Es. diritto di credito: obbligo del debitore di adempiere alla prestazione e il diritto del creditore di pretenderla Es. diritto di proprietà: obbligo di astenermi dall’interferire e dall’altra parte il diritto del proprietario che può pretendere che tutti si astengano Oneri = un soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato (un inadempimento non comporta responsabilità o “punizioni”; no obblighi e no doveri). Es. onore della prova in un giudizio: in un processo, la parte processuale deve provare i fatti che afferma; se non lo fa non ha nessuna conseguenza specifica sanzionatoria, probabilmente però soccomberà nel giudizio 2.3.2 Posizioni giuridiche soggettive di vantaggio Potere giuridico = imputabile (riferibili) ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio ad altri (a contrario rispetto al dovere + collegato all’onere) Es. art. 51 Cost. “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” (attuazione principio di eguaglianza formale art. 3 Cost.) Facoltà = capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti Diritti soggettivi = situazione giuridica concreta e attuale; si verifica quando l’ordinamento giuridico riconosce una tutela diretta ed immediata azionabile avanti al giudice ordinario (se c’è la violazione di un diritto, si può andare subito davanti al giudice per poter contestare la violazione di questo diritto) Diritti assoluti: vincola tutti i soggetti dell’ordinamento (si ha un diritto assoluto se la pretesa la si può far valere nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento, poteri pubblici e privati): o Diritti fondamentali (rilevanza costituzionale, a cui l’ordinamento attribuisce un particolare rilievo, perché sono i diritti fondamentali della persona umana come tale, inviolabili); distinzione diritti della libertà e diritti della personalità. o Diritti reali (es. diritto di proprietà); Diritti relativi: vincola solo soggetti determinati (es. diritti di credito); dall’altra parte si ha sempre un soggetto che ha un obbligo verso un soggetto determinato Interessi legittimi = tutela indiretta e mediata (dalla necessità di proteggere l’interesse primario, che è quello pubblico); non protetti direttamente, ma solo in quanto coincidenti con l’interesse pubblico. Non si trovano figure analoghe in altri ordinamenti giuridici, perché è una situazione che normalmente i privati hanno nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es. concorso pubblico: l’interesse a che vengano esclusi dalla graduatoria coloro che non hanno i requisiti, è un interesse legittimo, perché l’interesse primario tutelato è l’interesse pubblico alla regolarità dei concorsi) Interessi semplici o di fatto: privi di tutela giuridica; es. interesse all’illuminazione di una strada pubblica (sarà una scelta dell’amministrazione che però non dipenderà dalla richiesta) 2.3.3 Esempio: concorso pubblico Il concorso pubblico rappresenta la modalità ordinaria di reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (salvo eccezioni): Potere giuridico: riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di parità Diritto soggettivo: a partecipare ad un concorso pubblico a seguito della pubblicazione del bando di concorso Onere: possibilità di scegliere se iscriversi, secondo le modalità ed entro i termini fissati nel bando di concorso al fine di poter partecipare alle prove Interesse legittimo: al regolare svolgimento del concorso in conformità alla relativa disciplina posta nel pubblico interesse Interesse semplice: all’indizione di un concorso 7 III. Le origini del costituzionalismo moderno Il costituzionalismo nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII secolo: Rivoluzione francese 1789 Rivoluzione americana 1774-1781 Trova espressione in tre documenti fondamentali: Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino – Francia 1789 Dichiarazione d’Indipendenza – America 1776 Costituzione americana – America 1787 → formalizzazione dello Stato (separazione dei poteri) 3.1 Costituzionalismo nord-americano La rivoluzione americana trova origine nella ribellione delle 13 colonie inglesi contro la madrepatria (caratteri molto diversi dalla Rivoluzione francese = modo diverso di concepire il testo costituzionale) che conduce alla proclamazione dell’Indipendenza. Guerra di Indipendenza americana 1774 – 1781 4 luglio 1776: dichiarazione di indipendenza; sottoscritta da rappresentanti di tutte le colonie, fissa i principi su cui si regge la nuova nazione americana Con questi due eventi si ha l’inizio dell’ordinamento giuridico, che verrà poi consolidato dalla Costituzione. 1787 Costituzione americana (breve) → i 13 stati americani convocano una convenzione federale a Filadelfia e approvano la Costituzione. Preambolo (Costituzione come ordinamento degli Stati Uniti d’America): - Perfezionare l’Unione - Garantire la giustizia (ordine interno) - Assicurare tranquillità - Provvedere alla difesa comune - Promuovere il benessere generale - Salvaguardare la libertà La Costituzione americana è breve, composta da 7 articoli: Potere legislativo (art. 1) Potere esecutivo (art. 2) Potere giudiziario (art. 3) Gli Stati (art. 4) (sistema federale) Revisione e vigenza della Costituzione (artt. 5-7) → per dare stabilità ai principi dell’ordinamento giuridico e garantire il legame con il popolo in quanto titolare della sovranità → Obiettivo = creare un Governo stabile ed autorevole che sia espressione diretta della volontà popolare e stabilire dei limiti costituzionali all’abuso del potere (separazione dei poteri) → Costituzione = insieme di regole che riflettono un ordine obiettivo che si presenta alla ragione ed alla volontà individuale come un dato preesistente (leggi divine, tradizione, diritto naturale). Lo Stato garantisce e riconosce diritti fondamentali già posseduti (propri della persona umana in quanto tale) come patrimonio individuale e collettivo. → Popolo = comunità che ha creato un nuovo legame (stato federale) che supera quello con la madrepatria; questa creazione del nuovo legame è proprio data dall’evento storico. Qualunque Costituzione vede questa ripartizione: - Tavola dei diritti (Bill of Rights): individua i diritti naturali inalienabili che vengono riconosciuti come innati, non attribuibili (giusnaturalismo) - Organizzazione (Form of Government): norme che regalano l’organizzazione per assicurare la tutela dei diritti → Principi fondamentali della Dichiarazione di Indipendenza Americana 1776: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati” 8 Tutti gli uomini sono creati eguali (= principio di eguaglianza italiano) → divieto di discriminazioni Dotati di certi diritti inalienabili (non trasferibili, es. vita, intesa anche come integrità fisica, libertà, ricerca della felicità ecc.) Istituiti governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati (la legittimazione sta nel principio del consenso) 3.2 Costituzionalismo francese Netta separazione rispetto al passato. → Costituzione: insieme di regole, capaci di conformare artificialmente l’ordine politico, prodotte dalla ragione e/o dalla volontà umana, consapevolmente esercitate in un momento storico preciso; intesa come atto unilaterale di un potere dominante individuato nella nazione – potere costituente (c’è sempre il concetto di diritto naturale, ma che deve essere riattribuito, che non è stato rispettato nel periodo precedente). Radicale rottura col presente: i diritti devono essere attribuiti ex novo, perché non riconosciuti nel potere precedente → Popolo: soggetto rivoluzionario perché rompe con la precedente esperienza → Principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino 1789 (pensata non come dichiarazione “francese”, ma che potesse essere applicata a qualunque ordinamento che volesse definirsi come democratico): Art. 1 = gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune. Art. 2 = il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione (legato sempre al periodo storico precedente). Quindi, con la Rivoluzione francese nasce l’idea della sovranità della nazione. Passaggio da Ancient Règime (stato assoluto) → Rivoluzione francese → stato liberale → stato sociale Stato assoluto = identificazione tra lo Stato e la persona del re (non c’era una Costituzione) Stato liberale = identificazione tra lo Stato e la Nazione composta da “singoli cittadini eguali” Art. 3 = “Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.” Cambia il concetto della sovranità della nazione. Art. 16 = ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non ha una Costituzione.” 9 IV. La Costituzione e i suoi principi 4.1 Il potere costituente Il potere costituente ha creato la Costituzione ed è stato esercitato solo questa volta. 2 giugno 1946 = referendum istituzionale: passaggio da Monarchia a Repubblica ed elezione dei membri dell’Assemblea costituente dai cittadini. Il potere costituente aveva tre caratteristiche: Potere originario: si pone a fondamento del nuovo ordinamento giuridico costituito Esercizio straordinario della sovranità: la stessa costituzione determina i moduli in cui applicare la sovranità (art. 1) per un esercizio ordinario Irripetibile: non perché non può ripetersi, ma perché se dovesse ripetersi darebbe luogo a un nuovo potere costituito (ordinamento) Poteri costituiti = Parlamento, Governo, Magistratura, Corte costituzionale, Presidente della Repubblica ecc. Le leggi che modificano la Costituzione sono solo marginali e sono atti del potere costituito: solo il Parlamento con un procedimento aggravato (rafforzato nelle maggioranze, che richiede una doppia deliberazione ecc.); eccezioni artt. 138-139. La Costituzione è frutto di un compromesso tra le forze politiche che erano nell’Assemblea costituente Componente liberale (contribuito al riconoscimento di tutti i diritti di libertà dallo Stato) Componente cattolica (influito su tutta la parte relativa alle formazioni sociali) Componente socialista (affermato i principi di giustizia sociale e di eguaglianza sostanziale) Fino ad oggi, le modifiche alla Costituzione sono state minime: rilevante la modifica nel 2001 al titolo V relativo alle autonomie territoriali art. 114 ss. (modifica confermata in sede referendaria). Un tentativo di modifica dell’ordinamento della Repubblica bocciato in sede referendaria è stato nel 2016 con la riforma Renzi della seconda parte della Costituzione, che avrebbe portato ad attenuare il principio di bicameralismo perfetto e a trasformare il Senato in una Camera non più eletta direttamente del popolo ma oggetto di individuazione da parte delle istituzioni territoriali. Sono passate senza il passaggio referendario sia la riforma del pareggio di bilancio, voluta dall’UE nel 2012, e l’ultima che ha portato alla riduzione del numero di Parlamentari. I principi fondamentali (diritti, democrazia, pace) Art. 1 = democrazia, Repubblica, fondamento sul lavoro Art. 2 = inviolabilità dei diritti dell’uomo, solidarietà Art. 3 = uguaglianza formale e sostanziale Art. 4 = lavoro come diritto e come dovere (1° tra i diritti sociali), collegato all’art. 1 Art. 5 = unità e indivisibilità della Repubblica, autonomia e decentramento Art. 6 = tutela delle minoranze linguistiche (pluralismo culturale), attuazione del principio di eguaglianza Art. 7 = sovranità, indipendenza e separatezza Stato – chiesa cattolica (per regolare i rapporti) Art. 8 = libertà delle altre confessioni religiose (collegato agli artt. 19-20) Art. 9 = promozione di cultura e ricerca, tutela patrimonio storico-artistico (richiamo art. 117) Art. 10 = apertura all’ordinamento internazionale, tutela dello straniero Art. 11 = ripudio guerra, accettazione limitazioni di sovranità, necessarie alla pace e giustizia fra le Nazioni Art. 12 = tricolore (simbolo identitario) 4.2 Teoria di Costantino Mortati Costituzione in senso formale: principi e norme fondamentali che reggono la collettività politica e la sua organizzazione. Formalmente stabiliti in un testo scritto; evoluzione rispetto al passato, inizialmente si aveva la separazione dei poteri, la garanzia dei diritti, i limiti al potere supremo e le garanzie nell’esercizio dei poteri; oggi è qualcosa di più complesso (organizzazione, svolgimento delle attività, rapporto tra i poteri e i singoli ecc.) Costituzione in senso materiale: l’ordine politico concreto che caratterizza ogni società; ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante. 10 4.3 I caratteri della Costituzione I caratteri della Costituzione sono quattro: rigida, lunga, programmatica e contrattata e aperta. 1) Rigida = difficoltà nel modificarla, limitazione alla possibilità di modificazione di certi articoli (12 principi). → Limiti: Espressi: forma repubblicana (art. 139 Cost., unico articolo che non può essere oggetto di revisione costituzionale) Impliciti (non scritti espressamente): principi fondamentali (sent. 1146 del 1988) → In tutti gli altri casi è necessario un procedimento aggravato (descritto nell’art. 138 Cost.) per poterla modificare, non è sufficiente un procedimento ordinario. Art 138 Cost. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” → Una legge ordinaria che contrasti con la Costituzione è invalida e non può essere reintrodotta (Corte costituzionale = controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi valore di legge, D.L. e D. lgs) Le leggi possono avere anche contenuti diametralmente opposti tra loro, a Costituzione invariata; se però contrasta con i principi, quello è il limite e la legge è annullata (abrogazione), può essere fatto o dal Parlamento stesso perché sostituisce quella legge con un’altra o dai voti dagli elettori in sede di referendum. La Corte costituzionale lo fa per motivi di contrasto con la Costituzione, non solo con una norma specifica, anche con i suoi principi. 2) Lunga = su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ispirazione garantisca. → Estesa ad aspetti applicativi e di dettaglio (es. libertà personale art. 13, precisa come devono essere attuate eventuali limitazioni e va molto nel dettaglio; libertà di stampa art. 21, che si innesta nella libertà di manifestazione del pensiero). → Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese (139 articoli). → Contiene numerose riserve di legge costituzionale demandando ad una fonte di pari grado l’attuazione di quanto da essa stabilito direttamente (alcuni aspetti dovranno essere regolati con legge costituzionale, es. disciplina delle fusioni dei giudici della Corte costituzionale, cioè una legge cui contenuto si collocherà fuori dalla Costituzione con procedimento aggravato). Riserve di legge = determinate materie che devono essere disciplinate dalla legge (no fonti secondarie). Il lockdown ha attuato una limitazione alla circolazione e soggiorno, che l’art 16 prevede possa essere limitata solo dalla legge e solo in casi di sanità e sicurezza (qualunque altra disposizione anche di legge per qualunque altro motivo sarebbe incostituzionale). I decreti sono arrivati dopo l’adozione del primo decreto-legge, che ha valore di legge, quindi, prevede una conversione da parte del Parlamento, che ha attribuito i poteri a questa successiva modalità che è avvenuta con i D.P.C.M. (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), che sono sempre comunque stati in attuazione di quel iniziale decreto legge iniziale (eccezionale, legato all’emergenza pandemica). Non è una limitazione alla libertà personale art. 13 (solo la commissione di reati determina questa limitazione), in cui entrano in gioco altre esigenze di tutela. Situazioni molto diverse. 11 3) Programmatica = individua alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere per mezzo di norme cosiddette programmatiche, che definiscono una “tavola di valori” che deve ispirare tutta l’attività politica; es. norme sull’attuazione dei diritti sociali (lavoro, istruzione, salute), che devono essere resi effettivi. Sono obiettivi in positivo. Differenza: Norme programmatiche: ispirano l’intero ordinamento giuridico, ma non bastano a fondare situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il legislatore a fornire gli strumenti concreti (es. art. 4, art. 34, art. 32 ecc.) Norme precettive: norme immediatamente applicative dall’interprete senza necessità di un’ulteriore attività legislativa; si verifica il fatto, si produce l’effetto 4) Contrattata e aperta = la Costituzione è il risultato di un compromesso tra le forze politiche presenti nell’Assemblea costituente ed è orientata verso diverse scelte politiche, economiche e sociali, con il solo limite del rispetto dei valori fondamentali in essa contenuti (es. in ambito economico si è passati da un sistema di nazionalizzazione a un sistema di deprivatizzazione, scelte opposte, ma l’art. 41 è rimasto lo stesso) → Programma che può essere integrato ed attuato in modo differente a seconda dei mutamenti sociali, culturali e politici. 4.4 I principi fondamentali 4.4.1 Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 1 – fa riferimento alla definizione nell’art. 114; richiamo al fatto che si ha il limite espresso che la forma di Governo è immodificabile (art. 139 Cost.) → rigidità 2 – principio democratico 3 – principio lavorista collegato all’art. 4, fondamento sul lavoro, passaggio importante → superamento delle caste e dei ceti, quindi collegato sempre al principio di eguaglianza 4 – essenziale negli ordinamenti giuridici originari; è interna e esterna (mantenimento dell’ordine pubblico e difesa dagli attacchi esterni); appartiene al popolo 5 – concetto di democrazia costituzionale: il popolo non ha l’arbitrio nell’esercizio della sovranità, l’esercizio deve avvenire nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione; richiamo delle possibilità di esercizio della democrazia (in via diretta o in via rappresentativa) Principio democratico = carattere dell’assetto politico-istituzionale per cui fonte del potere politico è il consenso dei governati La sovranità appartiene al popolo ed è esercitata (diritti politici) con strumenti di democrazia: Diretta (referendum = abrogazione o mantenimento in vigore di una legge) Indiretta (elezioni politiche e amministrative): di tipo rappresentativo, il popolo è chiamato ad individuare i propri rappresentanti Gli elementi che concorrono a realizzare il principio democratico sono: Principio di maggioranza: in un sistema democratico dovendosi affermare una regola per prendere le decisioni si applica il principio di maggioranza … limitato con garanzie poste a favore delle minoranze: altrimenti c’è una “dittatura” della maggioranza; in un ordinamento democratico è importante dare voce al cosiddetto dissenso, che può essere, appunto, espressione di una minoranza; ad esempio, la richiesta di referendum può essere presentata da solo un quinto dei membri di una Camera (si ritrova spesso il concetto di minoranze, es. art. 6 Cost. sulla tutela delle minoranze linguistiche). Trasparenza nell’esercizio dei poteri pubblici: evoluto nel tempo, nato prima nei processi → giustizia; affermato poi anche nelle pubbliche amministrazioni; controllo da parte dei cittadini Effettiva partecipazione all’organizzazione politica del paese: richiamo art. 3 Cost. (eguaglianza) 12 4.4.2 Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 1 – prendere atto di qualcosa che già è proprio della persona → diritti inviolabili preesistenti connessi alla persona (vita, libertà ecc.) 2 – principio personalista; richiamo alla persona umana in quanto tale, a prescindere da vincoli di cittadinanza 3 – sia ad appartenenza necessaria sia ad appartenenza volontaria; principio pluralista 4 – principio solidarista Principio personalista = posto come fine fondamentale lo sviluppo della persona umana (art.2 Cost.), ripreso anche nell’art. 3 Cost. Questo articolo tutela la sfera della personalità fisica e morale che è considerata inviolabile (es. art. 27 Cost. divieto della pena di morte; art. 13 Cost. sulla libertà personale, è vietata ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a detenzione; art 32 Cost. che tutela la salute, come diritto, ma anche come interesse della collettività, in rilievo i limiti ai cosiddetti TSO); richiamo all’art. 3 comma II: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, [...], impediscono il pieno sviluppo della persona umana” Principio solidarista = adempimento di doveri di solidarietà dal punto di vista politico, economico e sociale (es. art. 52 Cost. difesa della Patria, intesa come la difesa dei principi e valori stabiliti dalla Costituzione; art. 53 Cost. tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche; art. 54 Cost. fedeltà alla Repubblica) Principio pluralista = tutela delle formazioni sociali (art.2 Cost.) autonome dallo Stato (famiglia, sindacati, partiti, confessioni religiose), che si doteranno di un proprio ordinamento, purché non contrasti con quello dello Stato: anche le associazioni sono titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa → libertà di costituirsi e di organizzarsi. C’è una tutela dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali anche contro poteri privati; principio per il quale lo Stato non deve interferire: punto di equilibrio tra la garanzia del pluralismo, che impone di starne fuori, e la tutela dei diritti del singolo, dove ha l’obbligo di intervenire (es. la tutela dei lavoratori nell’impresa L.300/70 → statuto dei lavoratori) 4.4.3 Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali → comma I (lo Stato deve semplicemente garantire e controllare le leggi generali e astratte che non introducano delle discriminazioni illegittime) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese → comma II 1 – vuol dire al di là, per esempio, della professione, dell’appartenenza a determinate classi ecc. 2 – affermazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge; richiama il diritto inviolabile della persona umana in quanto tale come singolo nell’art. 2 Cost. 3 – divieto di discriminazione → quindi si cancellano tutti quelli che possono essere i privilegi connessi a determinate appartenenze; ci sono stati degli interventi importanti della Corte costituzionale su questo, anche per eliminare leggi approvate nel periodo precedente, dopo venivano fatte eccome queste distinzioni (es. leggi razziali) 4 – obbligo di intervento della Repubblica: ostacoli di ordine economico e sociale creano una disuguaglianza economica e sociale di partenza, che non consente a tutti di esercitare a pieno la propria libertà o uguaglianza, e quindi impedisce il pieno sviluppo della persona umana (Stato interventista) 5 – coinvolgimento dei diritti politici come collegamento al principio democratico 13 L’articolo tre prevede due accezioni del principio di eguaglianza: la prima è propria di quello che poteva essere uno Stato liberale, la seconda è propria dello Stato sociale. Con la nascita degli stati liberali di fine ‘700, il principio di eguaglianza diviene condizione necessaria per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale (Rivoluzione francese “Liberté, Égalité, Fraternité” → elementi fondamentali dei nuovi ordinamenti). Il nostro ordinamento riconosce due tipi di eguaglianza: In senso formale (art. 3, comma I, Cost.), che impone: o Divieto di discriminazioni ingiustificate: garantisce la sottoposizione di tutti alla legge e vieta discriminazioni ingiustificate sulla base dei criteri elencati; si applica a tutti coloro che a vario titolo esercitano poteri pubblici, che non possono operare distinzioni o discriminazioni che siano ingiustificate sulla base di questi criteri (es. incostituzionalità delle leggi raziali). Chi occupa posizioni di potere è soggetto all’ordinamento come altri, si ritrova nell’art. 97 Cost. le amministrazioni agiscono secondo disposizioni di legge; art. 101 Cost. i giudici sono soggetti soltanto alla legge; particolari per i Parlamentari, per i giudici della Corte costituzionale, per il Presidente della Repubblica ecc. (immunità), che non sono considerati privilegi, perché non fanno riferimento alla persona fisica considerata di per sé, ma al fatto che in quel momento ricopre quella carica (funzionali ad assicurare poi anche l’indipendenza) o Obbligo di (discriminazioni) distinzioni giustificate: non impone il divieto assoluto di distinzioni in base ai criteri elencati: è possibile operare distinzioni giustificate da un’iniziale situazione di disuguaglianza (es. art. 6 Cost. tutela delle minoranze linguistiche; art. 37 Cost. tutela della lavoratrice madre). Non è legittimo disciplinare in modo diverso situazioni uguali e in modo uguale situazioni diverse. In senso sostanziale (art. 3, comma II, Cost.) → presenza di disuguaglianze economiche e sociali nei fatti, possono vanificare le libertà; esempio più importante di norma programmatica: è il criterio base che deve orientare tutte le scelte del legislatore e trova specificazione in tutte le altre norme programmatiche della Costituzione; impone: o La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono all’individuo l’esercizio delle libertà fondamentali o La realizzazione della giustizia sociale mediante interventi legislativi a carattere settoriale, rivolti a determinati gruppi sociali che si trovino in una situazione di svantaggio → pieno sviluppo della persona umana L’affermazione dell’uguaglianza di fronte alla legge è incompleta, si completa solo quando c’è l’intervento dello Stato per rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che non consentirebbero di usufruire a pieno soprattutto dei diritti sociali → redistribuzione delle risorse nella società, questo porta a giustificare, per esempio, i limiti che la Costituzione pone nell’art. 41 Cost. alla libertà di iniziativa economica; art. 24 Cost. la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; art. 42 e 44 Cost. proprietà privata; art. 34 Cost. tipico esempio di attuazione dell’uguaglianza sostanziale del diritto sociale istruzione; art. 38 Cost. ogni cittadino inabile al lavoro e privo di mezzi ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. L’articolo 3 sta alla base di tutti i diritti di libertà. Libertà dallo Stato (dovere di mera astensione e non interferenza): le libertà fondamentali inizialmente erano concepite come libertà negative (perché lo stato non interferisce, salvo nei casi previsti dalla legge) → limite negativo ai pubblici poteri a garanzia dell’autonomia e indipendenza dell’individuo nei confronti dello stato (es. libertà personale, di domicilio, di comunicazione ecc.). Libertà nello Stato (dovere di azione positiva dei pubblici poteri): l’evoluzione dello stato ha determinato lo sviluppo delle libertà positive (o diritti politici) → comportano una partecipazione attiva alla vita dello stato che deve rendere effettivo l’esercizio delle libertà negative (es. diritto di associazione, di riunione, di voto ecc.) Libertà mediante lo Stato: nella prima metà del ‘900, nascono i diritti sociali → nati al fine di riequilibrare le disparità sociali mediante l’intervento dei pubblici poteri (es. diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione ecc.) 14 Le caratteristiche dei diritti fondamentali sono: Preesistenti al riconoscimento: non derivano la propria esistenza dal riconoscimento, e non sono perciò revocabili dallo Stato Inviolabili Assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di tutti Inalienabili: non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare Imprescrittibili: non si estinguono in caso di mancato esercizio, anche per tempo prolungato Irrinunciabili e indisponibili: il titolare non può rinunciarvi né disporne con atti di diritto privato 4.4.4 Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 1 – anche in questo caso si ha il riconoscimento (“cittadini” va letti in maniera estensiva, ovvero intende anche i cittadini dell’Unione Europea) 2 – non è un diritto soggettivo che fonda direttamente una pretesa del soggetto, è di nuovo una norma programmatica 3 – impegno della Repubblica (le politiche dell’occupazione, l’intervento in casi di disoccupazione, tutti gli interventi legati all’assistenza sociale e alla previdenza sociale, RDC ecc.) a creare occupazione e non a intervenire per far fronte alla disoccupazione 4 – dovere di solidarietà (principio solidarista) sul piano economico e sociale (rientra anche per esempio l’attività di volontariato, si parla infatti di attività o funzione, non di lavoro) Due aspetti: Principio lavorista = fondamento sul lavoro → definire la forma della Repubblica (superamento delle caste); strumento per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà sociale; diritto al lavoro come diritto sociale (ma anche diritto di libertà = scelta della professione) Correlato anche ad un dovere → lavoro utilizzato come criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini nello Stato. 4.4.5 Articolo 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. 1 – unità e indivisibilità della Repubblica (superamento del periodo precedente): la prospettiva è quella del pluralismo istituzionale, cioè più soggetti che possono esercitare poteri; la Repubblica non può essere divisa 2/3– principio autonomista e principio di decentramento (riconoscimento = comuni; promozione = Regioni, nel senso di impegno ad ampliare sempre di più il ruolo e l’autonomia degli enti regionali e sub-regionali) Principio autonomista: l’autonomia è la capacità di produrre norme giuridiche proprie (art. 114 Cost.), è la regola di distribuzione del potere politico-amministrativo fra diverse istituzioni autonome; quindi, la collocazione dei poteri nei vari livelli di Governo; ciascun ente esercita poteri propri o Autonomia politica: legittimata democraticamente con le elezioni o Autonomia amministrativa: provvedimenti amministrativi di competenza del comune o Regione o di competenza Statale o Autonomia finanziaria Principio di decentramento: il decentramento è il trasferimento di funzioni e compiti dal centro alla periferia (es. il prefetto coordina gli Uffici Territoriali del Governo, che dipendono dal Ministero, e rappresenta il potere esecutivo nella circoscrizione provinciale); ramificazione dello Stato centrale 15 4.4.6 Articolo 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 1 – Repubblica come coordinamento giuridico (art. 2 Cost.) = impegno del Governo centrale (Stato) e delle comunità territoriali dove sono presenti queste minoranze 2 – “apposite norme” differenzia la previsione di questo articolo dalla previsione dell’art. 3 comma I (divieto di discriminazioni); intervento positivo → potere normativo delle Regioni che devono tutelare queste realtà Pluralismo culturale = mantenere e valorizzare le diversità culturali, linguistiche, tradizionali su tutto il territorio nazionale) es. lingua francese in Valle d’Aosta, lingua tedesca in Trentino-Alto Adige, lingua slovena in Friuli-Venezia Giulia ecc. Obiettivo → conservare l’identità sociale delle comunità, garanzia della libertà linguistica contro ogni forma di discriminazione Anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE si trova il riferimento del divieto di discriminazione sul territorio dell’Unione Europea in base alla lingua. Questo è uno degli esempi di articolo di tutela delle minoranze, cioè di temperamento del principio di maggioranza, che è proprio degli Stati democratici. 4.4.7 Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimenti di revisione costituzionale 1 – richiamo alla sovranità = non si ritrova nelle regioni e nelle altre autonomie locali, non si ritrova nell’UE; la Chiesa è indipendente rispetto allo Stato e viceversa. La sovranità è riferita allo Stato del Vaticano (soggetto del diritto internazionale) dove il Papa esercita la sua sovranità. 2 – stesso valore dei trattati internazionali; copertura rafforzata 3 – in caso di accordo con la Chiesa, le modifiche possono essere introdotte con legge ordinaria; in assenza di accordo, le modifiche dovranno avvenire con procedimento aggravato (revisione costituzionale) Gli articoli 7-8 vanno letti insieme alla libertà di religione (art. 19 Cost.). La Costituzione con questo articolo riconosce la Chiesa cattolica e la colloca nell’ambito degli ordinamenti giuridici originari, indipendenti e sovrani. Principio di laicità = fenomeno religioso separato e distinto dallo Stato (insieme all’art. 19 Cost.) Principio di bilateralità = Patti lateranensi, che non hanno più nulla a che fare con la prima definizione del ’29 (fatta in periodo fascista), sono stati modificati nel 1984: prima si aveva l’idea che la religione cattolica fosse la religione dello Stato, cosa che è stata superata in favore di una libertà religiosa del singolo. Oggi i punti fondamentali dei patti lateranensi sono: Neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso Autonoma organizzazione della Chiesa (per esempio, sulle nomine si doveva avere il parere conforme dello Stato, cosa che è caduta con la modifica) 4.4.8 Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere (art. 3 comma I Cost.); principio della separatezza. Pluralismo confessionale (legato alla libertà di religione) Laicità dello Stato Libertà di religione (art. 19 Cost.) 16 Autonomia organizzativa e normativa delle altre confessioni religiose nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano (tutela in positivo.) Statuto = atto organizzativo dello specifico gruppo sociale Lo Stato rimane “indifferente” finché non vengono violati i diritti fondamentali della persona, in quel caso deve intervenire nell’associazione. Le leggi si formano sulla base di intese con le confessioni religiose: convenzioni che non hanno rilevanza di trattato internazionale, ma hanno un valore contrattuale, come le convenzioni che regolano i rapporti tra soggetti pubblici. Esempi: - Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese. - Legge 28 giugno 2016, n. 130 → norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Articoli correlati: Art. 19 della Costituzione: libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”; diritto esercitato in condivisione con altri soggetti Art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948: libertà di religione e di coscienza Il diritto di professare liberamente ha in sé anche un’accezione definita negativa (si può professare o non professare e non si può essere discriminati perché non si aderisce a nessuna fede religiosa); si ritrova in tutte le libertà (es. art. 21 Cost. diritto a manifestare il proprio pensiero, si può anche non manifestare → diritto al silenzio, salvo quando abbia l’obbligo). 4.4.9 Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Legato a: Libertà di ricerca scientifica = la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica cui si affianca l’enunciazione della libertà dell’arte e della scienza al pari del relativo insegnamento (art. 33 Cost.) → in favore della crescita delle persone Libertà all’istruzione = la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.) Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) → Principio dello sviluppo sostenibile (rispetto dell’ambiente) nell’interesse delle generazioni future Ambiente = la nozione giuridica di ambiente che si rinviene nel nostro ordinamento è quella di un bene unitario e al tempo stesso sintetico di tre valori fondamentali: Paesaggio: dimensione estetico/culturale Territorio: dimensione ecologico/abitativa Tutela dall’inquinamento: dimensione igienico/sanitaria (art. 32 Cost.) 4.4.10 Articolo 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. 17 Il principio autonomista si ritrova: Nell’art. 5 riferito ai rapporti tra lo Stato e le articolazioni interne Negli artt. 7-8 riferito ai rapporti tra e lo Stato e la Chiesa cattolica e lo Stato e le confessioni religiose In questo articolo 10 riferito ai rapporti con l’ordinamento internazionale → Applicazione del principio di eguaglianza formale sotto il profilo del divieto di discriminazione sulla base delle opinioni politiche Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute = insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati. Di queste, quelle che derivano da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. L'ordinamento giuridico italiano si impegna a rispettare le norme del diritto internazionale emanate dagli organismi internazionali ai quali aderisce (es. le norme emanate dall’ONU o dall’Unione Europea). Conformità alle norme internazionalmente riconosciute (consuetudini internazionali) Condizione giuridica dello straniero: chi ha una cittadinanza diversa da quella italiana e chi è apolide La tutela dello straniero (comma II, comma III): Lo straniero è titolare dei diritti di libertà e dei principi fondamentali al pari di ogni altro individuo Il nostro ordinamento prevede il diritto di asilo (tutela della persona umana in quanto tale) per chiunque veda impediti tali diritti nel proprio paese di origine: lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche stabilite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo L’estradizione (comma IV): Consegna di un soggetto all’autorità giudiziaria dello Stato competente da parte dello Stato in cui si trova fisicamente L’estradizione non è ammessa per reati politici (crimini commessi in uno stato illiberale, che perseguita gli oppositori politici, che non ammette la libertà di pensiero ecc., quindi crimini che noi non consideriamo tali; non rientrano atti di terrorismo o di genocidio) 4.4.11 Articolo 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Disciplina i rapporti dell’Italia con l’ordinamento internazionale → unione tra i popoli Ripudio della guerra, sia come offesa alla libertà di altri popoli, sia come mezzo di risoluzione delle controversie (ammessa per la difesa della patria e i valori della Costituzione art. 52 Cost.) Consentite alcune limitazioni alla sovranità dello Stato per aderire alle organizzazioni internazionali: riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l’adesione all’Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali. → Promozione e favore per le organizzazioni internazionali finalizzate al mantenimento della pace e alla garanzia di giustizia. Pensato inizialmente come strumento per consentire la partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali, in particolari all’Onu. Lettura interpretativa e evolutiva = rinuncia all’esercizio di parti di sovranità per conferirla a un ordinamento derivato, che non ha una sovranità propria, quindi non potrebbe imporsi, se non ci fosse una scelta. Alla base, quindi, c’è una scelta, giustificata in questo articolo e formalizzata nei trattati. 4.4.12 Articolo 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. → Simbolo dell’identità della Repubblica 18 V. Le fonti del diritto 5.1 Le tipologie di fonti Fonti del diritto = tutti i fatti (non scritti, consuetudini) e tutti gli atti (scritti) ai quali l’ordinamento conferisce l’attitudine alla produzione di norme giuridiche; modi attraverso i quali il diritto nasce e si rinnova Al vertice del nostro ordinamento giuridico c’è la Costituzione italiana. Ruolo centrale della legge come esito di un movimento che ha portato ad accentrare la potestà normativa. Assolutismo: concentrare nelle mani del sovrano la potestà normativa Costituzionalismo moderno: idea di sovranità del Parlamento rappresentativo del popolo Costituzioni del II dopoguerra: principio del pluralismo sociale ed istituzionale Fonti costituzionali Regolamenti degli organi Costituzione Trattato Unione Europea costituzionali Leggi costituzionali e di Trattato Funzionamento revisione costituzionale UE Fonti primarie Statuti regionali Legge ordinaria Regolamenti UE Leggi regionali Atti aventi forza di legge Direttive UE (decreti-legge e decreti legislativi) Referendum abrogativo Fonti secondarie Statuti degli enti Regolamenti governativi autonomi d.P.R. Regolamenti degli enti Regolamenti autonomi interministeriali D.I. Regolamenti ministeriali D.M. D.P.C.M. → Rapporto di competenza: conflitto di due fonti dello stesso rango, bisogna vedere chi è competente e quale prevale tra le due 5.1.1 Le fonti costituzionali Livello di fonti costituzionali: Costituzione: fonte sulle fonti, al di sopra di tutte (anche delle norme internazionali) Leggi costituzionali = si pongono al di sopra delle leggi ordinarie, vengono adottate con lo stesso procedimento aggravato (art. 138 Cost.), ma non entrano a far parte della Costituzione Leggi di revisione costituzionale = apportano modifiche al testo costituzionale, solo dove possibile Entrambe sono atti del potere costituito (Parlamento), mentre la Costituzione è atto del potere costituente. I trattati a livello europeo hanno una rilevanza costituzionale, perché sono le norme a partire delle quali gli Stati fanno le loro scelte e decidono di mettere in comune certe competenze; stanno quindi alla base dell’ordinamento giuridico dell’UE e dei rapporti tra i vari Stati. Però, la valenza di questi trattati dipende sempre dal rispetto dei nostri principi costituzionali (interpretazione conforme alla Costituzione). 19 5.1.2 Le fonti primarie Livello di fonti primarie, a carattere chiuso (forza di legge): Leggi ordinarie (leggi del Parlamento) Atti aventi forza di legge (atti del Governo): o Decreto legislativo prevede che il potere venga comunque delegato dal Parlamento, che sposta, per un determinato oggetto, sul Governo l’esercizio della funzione legislativa; o Decreto-legge, adottato in casi straordinari e di urgenza, senza passare dal Parlamento Referendum abrogativo: possibilità dei cittadini di pronunciarsi sull’abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge; se ha esito positivo, la legge viene eliminata In rapporto di competenza, ma sempre con valore di fonti primarie: Rapporto con l’ordinamento dell’UE Rapporto con gli ordinamenti regionali: statuti regionali e leggi regionali (art. 117 Cost. potere legislativo allo Stato e alle Regioni) 5.1.3 Le fonti secondarie Livello di fonti secondarie, a carattere aperto (principio di legalità → deve esserci una legge che la autorizza): Regolamenti governativi: adottati dal Governo come organo collegiale Regolamenti interministeriali: adottati da più ministri Decreti ministeriali: adottati dal singolo ministro D.P.C.M.: adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri In rapporto di competenza, ma sempre con valore di fonti secondarie: Statuti comunali Regolamenti comunali Hanno efficacia diretta nell’ordinamento giuridico italiano alcune fonti internazionali: Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art.10 Cost.) → adattamento automatico: trovano un limite invalicabile nei principi fondamentali della Costituzione Alcune fonti dell’ordinamento comunitario: Regolamenti CE (art.11 Cost.) I trattati internazionali (diritto internazionale “pattizio”) diventano efficaci nell’ordinamento solo in seguito alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica. 5.2 I criteri delle fonti del diritto Unità: tutte le norme dell’ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente e all’atto che con esso viene posto → la Costituzione Coerenza sistematica: l’ordinamento prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative, consentendo all’interprete di sciogliere le antinomie e di individuare la norma che deve essere applicata in concreto (criteri di risoluzione dei conflitti tra le norme) Completezza: l’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi e rendere individuabile la norma giuridica applicabile al caso concreto (analogia) Fonti sulla produzione del diritto: le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti (es. art. 70 Cost. individua il Parlamento come titolare del potere legislativo; art. 138 Cost. procedimento di revisione della Costituzione; art. 76 Cost. disciplina il decreto legislativo; art. 77 Cost. disciplina il decreto-legge; legge 400/1988 determina l'attività, l'ordinamento e la potestà regolamentare del Governo della Repubblica Italiana) Fonti di produzione del diritto: gli atti o i fatti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie: o Fonti atto (Costituzione, legge, regolamento) o Fonti fatto (consuetudini: elemento materiale e psicologico, se no è una prassi; es. consuetudine costituzionale = sfiducia al Governo, sfiducia al singolo ministro) Fonti di cognizione: atti formali, pubblicazione, es. Gazzetta Ufficiale 20 L’atto giuridico di una fonte: Esistente: emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore Valido: rispettate le norme procedimentali e sostanziali che disciplinano l’esercizio del potere Efficace: idoneo a produrre effetti 5.3 La risoluzione dei conflitti tra fonti Le antinomie normative si risolvono sulla base di tre principi: Gerarchia Abrogazione (successione delle leggi nel tempo) Competenza 5.3.1 Il principio di gerarchia Norme di diverso rango. In base al principio di gerarchia, la norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore, e non può essere da questa abrogata anche se la seconda è successiva. Non contano, quindi, i momenti di entrata in vigore delle norme. Il principio di gerarchia comporta che le fonti di rango inferiore siano interpretate conformemente a quelle di rango sovraordinato; non c’è per forza l’annullamento. Nel caso in cui il contrasto permane, la norma di rango inferiore è invalida, cioè ci sarà l’annullamento (non si parla di abrogazione) = eliminazione dall’ordinamento. Conseguenze dei contrasti: Contrasto di una fonte primaria (legge o atto equiparato) con una norma di rango costituzionale = illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte costituzionale (principio di costituzionalità); nell’ambito di un processo, si chiede, quindi, l’intervento della Corte costituzionale Contrasto di una fonte secondaria con una fonte primaria = è accertato dal giudice ordinario o amministrativo e comporta la disapplicazione della norma o l’annullamento della fonte secondaria (principio di legalità). Solo il giudice amministrativo ha il potere di annullare gli atti amministrativi, il giudice ordinario (civile) può solo disapplicare (= applicare la norma primaria rispetto alla secondaria). 5.3.2 Il principio di abrogazione Norme di pari rango. In base al principio di abrogazione (o cronologico, o di successione delle leggi nel tempo), tra norme di pari grado la norma successiva prevale sulla norma precedente. L’abrogazione può avvenire anche per referendum abrogativo. Art. 11 preleggi c.c. (disposizioni sulla legge in generale) “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.” La legge successiva prevale sulla precedente ma solo sui rapporti futuri; quindi, l’abrogazione non comporta l’estinzione delle norme precedenti. Irretroattività = le norme non hanno normalmente effetto retroattivo: la norma successiva abroga la precedente con efficacia limitata ai rapporti giuridici che sorgono in seguito alla sua entrata in vigore. La norma abrogata troverà applicazione per i rapporti giuridici sorti precedentemente alla sua abrogazione e man mano andrà a esaurirsi per tutti i rapporti giuridici ancora pendenti (ancora suscettibili di una regolazione), cioè non ancora chiusi (circoscrizione nel tempo degli effetti della norma giuridica abrogata). Quando la norma abrogatrice ha effetto retroattivo è esclusa ogni residua possibilità di applicazione della norma abrogata. Non tutte le leggi possono essere retroattive (sicuramente leggi civili si, non sicuramente leggi penali). Norma abrogata: si applica ai rapporti giuridici ancora pendenti Norma abrogatrice: si applica ai rapporti giuridici futuri Norma abrogatrice retroattiva 21 Eccezione: art. 25 comma II Cost. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” → ambito penale L’abrogazione si può configurare in tre tipologie: Abrogazione espressa: il legislatore dichiara espressamente che la norma anteriore è abrogata; è quella che crea meno problemi Abrogazione implicita: intervento di una nuova disciplina dell’intera materia; non è detto che le due disposizioni vadano in contrasto Abrogazione tacita: incompatibilità tra la nuova norma e quella preesistente; c’è il contrasto 5.3.3 Il principio di competenza Norme in rapporto di competenza. In base al principio di competenza, si attribuisce ad una fonte la disciplina di determinate materie, escludendo tutte le altre fonti. Questo criterio permette, ad esempio, di comporre i contrasti tra legge statale e legge regionale (art. 117 Cost. “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”). Esempi di competenza per materia: Stato: diritto penale, organizzazione delle forze armate, rapporti internazionali Unione Europea: materie indicate nel Trattato UE: libera circolazione delle merci, agricoltura, libera circolazione delle persone, immigrazione ecc. Regioni: competenza “generale residuale” salve le materie riservate in via esclusiva alla legge dello Stato es. art. 117 Cost.: o Competenza concorrente: art. 117 comma III spetta allo stato fissare i principi fondamentali della materia vincolando il legislatore regionale che deve dettare le norme di dettaglio (es. Rapporti internazionali e con l’Ue delle regioni; commercio estero; tutela e sicurezza del lavoro ecc.) o Competenza residuale: art. 117 comma IV tutto quanto non ricompreso nei commi II e III dell’art. 117 Cost. Province: materie di esclusivo interesse della comunità di riferimento Comuni: materie di interesse esclusivamente locale G = gerarchico A = abrogazione C = competenza = fonte costituzionale = fonte primaria = fonte secondaria 22 VI. L’interpretazione del diritto 6.1 Il significato di interpretazione Art. 12 - Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile (c.d. preleggi): Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Enunciato linguistico = disposizione Interpretazione = processo logico intellettivo giuridico attraverso il quale si ricava dalla disposizione, che è sempre quella scritta, le norme (= vari significati che si possono trarre dalla stessa disposizione) → applicazione analogica (o analogia) → attraverso l’interpretazione della disposizione si ottiene la norma Le varie interpretazioni possono essere combinate tra loro. Esempio articolo 3: Es. “Tutti i cittadini” significa i cittadini, gli apolidi e gli stranieri Art. 3 Cost., I comma Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale Norma 1 e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di Norma 2 religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali Norma 3 Norma… 6.2 Tipologie di interpretazione 6.2.1 Interpretazione letterale L’interpretazione letterale consiste nell’interpretare la disposizione non attribuendo ad essa “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 preleggi c.c.). Con l’interpretazione letterale si utilizzano dunque le regole del linguaggio e si fa riferimento unicamente al significato tecnico giuridico delle parole. Esempio: art. 16, comma I Cost. “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale…” → la locuzione “qualsiasi parte del territorio nazionale” non è soggetta a restrizioni od estensioni interpretative; esprime un significato chiaro ed univoco e da considerare in modo prettamente letterale; alla locuzione “ogni cittadino”, invece, si dà un’interpretazione estensiva perché sul nostro territorio si deve garantire in egual misura la circolazione anche dei cittadini dell’Unione Europea (cittadinanza in senso ampio). 6.2.2 Interpretazione estensiva Con l’interpretazione estensiva, il significato della disposizione è considerato più ampio rispetto a quello che il solo testo potrebbe indicare. Ciò è possibile ad esempio: Mettendo in relazione la disposizione con altre norme dell’ordinamento Considerando l’intenzione del legislatore: interpretazione teleologica (dal greco télos, cioè “fine, scopo”) Esempio: art. 2, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931 “il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica” → secondo un’interpretazione estensiva, da tale disposizione si può desumere la norma in base alla quale il prefetto potrebbe adottare provvedimenti in deroga alle leggi ed ai principi dell’ordinamento. 23 6.2.3 Interpretazione restrittiva Con l’interpretazione restrittiva, il significato della disposizione è considerato più ristretto di quello che avrebbe la disposizione in sé considerata. Esempio: art. 2, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza “Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica” → secondo un’interpretazione restrittiva, alla luce delle norme costituzionali, da tale disposizione si può desumere la norma in base alla quale il prefetto non potrebbe adottare provvedimenti in deroga alle leggi ed ai principi dell’ordinamento, ma sarebbe in ogni caso ad essi vincolato. Sentenza costituzionale che fa prevalere un’interpretazione restrittiva dei poteri del prefetto: non può adottare provvedimenti di deroga ai principi dell’ordinamento ma sarebbe in ogni caso vincolato. Cioè ha dei poteri che si estendono rispetto a quelli ordinari, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento (interpretazione costituzionalmente orientata). 6.2.4 Interpretazione sistematica L’interpretazione sistematica consiste nel valutare la disposizione alla luce non del solo testo, ma anche delle altre disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinarne con esse il significato e la portata (coordinamento → sistema di norme). Esempio: art. 2 Cost. “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali…” → tale disposizione ha senso e significato solo se ed in quanto letta in relazione a tutte le altre norme costituzionali che stabiliscono quali debbano essere considerati come diritti inviolabili; anche lettura estensiva per le libertà che non sono state scritte, ma che si sono affermate nel tempo. 6.2.5 Interpretazione evolutiva L’interpretazione evolutiva consiste nell’interpretare la disposizione alla luce delle mutate esigenze e caratteristiche della società, in modo da ottenere dallo stesso testo una norma diversa, adeguata alle diverse esigenze della realtà sociale (evoluzione del contesto sociale). Teoria dei gruppi sociali = l’ordinamento giuridico si collega necessariamente in un contesto sociale; il collegamento tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale, quindi, porta anche a un’interpretazione delle disposizioni tenendo conto delle esigenze mutate della società. Esempio: art. 11, comma II Cost. “…consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.” → tale disposizione dell’art. 11 Cost. era stato pensato e formulato per permettere all’Italia di aderire ad organizzazioni internazionali (es. ONU), e poi è stata “utilizzata” (senza modificarla) per legittimare l’adesione all’ordinamento comunitario (oggi dell’UE) → contesto internazionale 6.2.6 Interpretazione adeguatrice L’interpretazione adeguatrice consiste nell’interpretare la disposizione alla luce non solo del mutato contesto sociale, ma anche dei mutati principi che informano il sistema. In questo caso, la necessità di adeguamento è più radicale, perché la stessa disposizione si trova collocata non solo in un mutato contesto sociale, ma anche in un mutato contesto giuridico. Esempio: norme penali in materia di sciopero → con la sent. 290/1974 si è osservato che la repressione penale dello sciopero ha, rispetto all’ordinamento fascista, una ratio giustificativa più limitata, coincidendo con la difesa dell’attuale assetto costituzionale e dalla libera esplicazione dei poteri costituzionali (con la conseguenza che solo in questi limiti si può giustificare il divieto penale); deve essere radicalmente riletta alla luce dei nostri principi costituzionali (art. 40 Cost. esercizio del diritto di sciopero, solo nell’ambito delle leggi che lo regolano). 6.2.7 Interpretazione autentica L’interpretazione autentica è fornita dalla stessa fonte che ha emanato la disposizione interpretata. Interviene spesso in presenza di contrasti interpretativi di rilievo. Non è una vera e propria interpretazione. L’interpretazione autentica produce normalmente effetti retroattivi, perché non pone una nuova norma, ma precisa quella ricavabile dalla disposizione interpretata; è solo una precisazione di significato. 24 Se è una legge dello Stato, interviene il Parlamento (interviene il soggetto che ha emanato la disposizione). Fa eccezione la materia penale (sfavorevole), (es. art. 25 Cost.), a meno che l’interpretazione autentica non comporti un maggior favore per gli imputati (in questo caso, può avere effetti retroattivi). Non significa inserire una nuova disposizione, è usata anche per evitare abusi del legislatore, per esempio per condizionare gli andamenti di determinati processi in corso (intervento per chiarire). Esempio: accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del C.C.N.L. relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, per la parte che riguarda la durata delle ore di lezione nei casi di insuperabili problemi oggettivi → art. 1: 1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.79 e n. 192 del 3.7.80 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. 2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del CCNL. “Non hanno inteso” vuol dire spiegare, il problema sorto relativo all’interpretazione viene chiarito. 6.3 Applicazione analogica L’applicazione analogica (o analogia) ha luogo quando manchino disposizioni applicabili, vi è una lacuna nell’ordinamento. Si applicano le norme desumibili dalle disposizioni che disciplinano “materie analoghe” o i “principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato” (art. 12 preleggi c.c.) L’articolo 12 delle preleggi prevede due tipi di analogia: Analogia legis: in assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, l’interprete applica le norme desumibili da disposizioni che disciplinano “casi simili” o “materie analoghe” (es. estensione delle disposizioni previste per la navigazione marittima, adattate alla navigazione aerea). Analogia iuris: in assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, nonché di norme desumibili da disposizioni in materie analoghe, l’interprete applica le norme desumibili dai “principi generali dell’ordinamento giuridico” (principio di eguaglianza, dignità umana, laicità dello Stato ecc.). Esempio: art. 42 comma II Cost. “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge…” → in mancanza di un’apposita tutela analoga per i diritti di usufrutto, uso ed abitazione, si può applicare in via analogica la norma dettata per il diritto di proprietà (analogia legis). Limitazione: non si può applicare l’analogia quando si tratta di un caso penale; principio di tassatività = un soggetto può essere perseguito per la commissione di un reato solo se ha commesso esattamente quel comportamento riconducibile a quella norma (non ci sarebbe tutela del soggetto). 25 VII. Il Parlamento 7.1 La composizione del Parlamento Parte II titolo I sezione I Cost. – il Parlamento Art. 55 Cost. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Camera dei Deputati Senato della Repubblica Art. 56 Cost. Art. 57 e 58 Cost. Eletta a suffragio universale e diretto Eletto a base regionale Elettorato attivo 18 anni Elettorato attivo 18 anni (prima 25) Elettorato passivo 25 anni Elettorato passivo 40 anni Palazzo Montecitorio Palazzo Madama (Prima 630 deputati) (Prima 315 Senatori elettivi) Ora 400 deputati Ora 200 Senatori elettivi + Senatori a vita e di diritto Senatori a vita XIX Legislatura (dal 13 ottobre 2022): Senatori di diritto e a vita (Presidenti della Repubblica) art. 59 comma I Cost. o Giorgio Napolitano (2013) Senatori a vita di nomina presidenziale, per altissimi meriti art. 59 comma II Cost. o Mario Monti (2011) o El

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