DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO DELL’ECONOMIA PDF
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Sapienza Università di Roma
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Appunti di lezioni su diritto costituzionale e pubblico dell'economia, concentrandosi sul processo di integrazione europea dal secondo dopoguerra ad oggi e sui principi e caratteri del diritto dell'Unione. Sono inoltre analizzati gli aspetti funzionali e strutturali dell'Unione Europea, con particolare riferimento al quadro istituzionale, al principio di primato del diritto comunitario e alla costituzionalizzazione dell'Unione. Infine, il testo approfondisce il tema dello stato di diritto e delle relazioni fra i valori e le istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri.
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DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO DELL’ECONOMIA LEZIONE 1: Introduzione ai processi di integrazione sovranazionale Processo che prende avvio nel secondo dopoguerra in una fase in cui le nazioni europee sono colpite dai totalitarismi. Si ha un proliferare di organizzazioni internazionali che nascon...
DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO DELL’ECONOMIA LEZIONE 1: Introduzione ai processi di integrazione sovranazionale Processo che prende avvio nel secondo dopoguerra in una fase in cui le nazioni europee sono colpite dai totalitarismi. Si ha un proliferare di organizzazioni internazionali che nascono per cercare di utilizzare il diritto internazionale come strumento per prevenire nuove guerre; Il diritto in questo senso diviene strumento per il mantenimento della pace e la ricostruzione post bellica tramite la nascita di istituzioni che possano agire a tale scopo creando una collaborazione tra Stati. Nascono: - EFTA per la distribuzione dei fondi del piano Marshall - OCSE per la cooperazione economica globale - Consiglio d’Europa, organizzazione volta a promuovere la cooperazione politica, culturale e sociale. → stipula di convenzioni settoriali per la promozione di tali ambiti. la più importante è la CEDU la Convenzione europea per i diritti dell’uomo. - CED, Comunità europea di difesa→ a seguito della nascita dell NATO questa va a scomparire - CECA/CEE/EURATOM → tre comunità che segnano l’avvio del processo di integrazione comunitaria che diventerà successivamente l’UE. Principi e caratteri del diritto UE Natura incrementale e progressiva del processo di integrazione: TEORIA FUNZIONALISTA, cioè un processo in cui vi è una cooperazione in settori specifici che via via si va allargando. → Organizzazione atipica rispetto a quelle internazionali in quanto ente con propri organi decisionali e poteri autonomi, che agisce su delle competenze espressamente previste (Principio delle competenze di attribuzione) Principio del primato del diritto comunitario/UE per cui nelle materie di sue competenza il diritto dell’Unione prevale su quello interno. Tappe del processo di integrazione comunitaria -europea 1965-Tratto di Fusione: le tre Comunità si avvalgono di un unico quadro istituzionale 1986-Atto Unico europeo 1992-Trattato di Maastricht: alla Comunità (che diviene CE) si affianca (e sovrappone) la nuova struttura dell’Unione europea. 1997–Trattato di Amsterdam: trasferimento di alcune materie daI terzo al primo pilastro 2004–Fallimento del Trattato che istituisce Costituzione per l'Europa 2007–Trattato di Lisbona (abolita Comunità–comunitario) Il quadro istituzionale comunitario ha rappresentato una problematica in quanto man mano che i loro poteri crescevano ci si chiedeva quale fosse la base giuridica che legittimasse l’esercizio di un potere così esteso e vasto. → Critica sul c.d. Deficit Democratico delle istituzioni comunitarie in relazione a quelle che sono le tradizioni del costituzionalismo europeo, i paradigmi costituzionali nazionali. Ci si inizia quindi a porre il problema che anche le istituzione europee dovessero rispettare questi paradigmi costituzionali. →avviene così una progressiva trasformazione del quadro istituzionale: Triangolo → - Parlamento eletto dai cittadini - Consiglio composto dai ministri dei governi a formazione variabile - Commissione composta da 27 membri che si spogliano della loro provenienza nazionale A questo si è aggiunta la Corte di Giustizia che collabora per gestire l’equilibrio istituzionale. La costituzionalizzazione progressiva dell’Unione è avvenuta principalmente tramite la giurisprudenza della Corte di giustizia, nella quale si afferma: -Rilievo delle Tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri -necessità di Tutela dei diritti fondamentali in mancanza di un loro catalogo nel Trattato -Rilievo della CEDU anche per il diritto Ue, Successivamente la Carta dei diritti fondamentali viene inserita nel Trattato di Lisbona e si stabilisce che: -Vale nei confronti di atti ed istituzioni UE -Gli atti interni devono rispettarla se ricadono nel «cono d’ombra» delle competenze previste dal Trattato - Problema della Sovrapposizione tra Diritti fondamentali disciplinati all’interno della Carta e i Diritti fondamentali garantiti dalle Costituzioni nazionali→ sebbene la carta faccia salvo il potere degli stati di garantire un livello più elevato di tutela interna, si è visto che nella giurisprudenza l’applicazione della Carta abbia portato in realtà ad una “compressione” dei diritti fondamentali. → ciò a causa dell'interpretazione della Corte di Giustizia. Forma di governo Ue Parlamento Ue: progressivamente vede accrescere i propri poteri, ruolo rilevante nel procedimento legislativo-decisionale e nell’approvazione del bilancio. Può SFIDUCIARE a maggioranza di due terzi la Commissione. Commissione: organo di soggetti indipendenti, competenti per singole materie, rappresenta l’esecutivo dell’Ue, che riveste una funzione esecutiva e porta avanti l’istanza dell’integrazione vigilando sul rispetto e l’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati. Consiglio dei ministri: organo di Stati, rappresentanti degli esecutivi , composizione variabile, vi siedono i ministri competenti per la materia all’odg → es. ECOFIN sarebbe il Consiglio dei ministri che si riuniscono per discutere di materie finanziarie Consiglio europeo: Capi di Stato e di Governo, il quale dirige e determina l’agenda generale Ue (le linee guida) che si riuniscono ogni 6 mesi. L’evoluzione e la tipologia della forma di governo dell’UE sembra richiamare in un certo senso una tendenza ad un assetto Parlamentare (assetto Westminster) per cui: - Il Presidente della Commissione è investito con voto del PUE - I commissari sono soggetti ad audizioni dinanzi al PUE prima della nomina - La Commissione può essere sfiduciata dal PUE MA: Il PUE non ha iniziative legislative,non gestisce quindi la propria agenda, ma se ne occupa la Commissione.. Il Consiglio è il vero legislatore/decisore politico L’indipendenza della Commissione e la sua connotazione tecnocratica ne impedisce la piena responsabilità politica LEZIONE 2: Legalità UE e Stato di diritto Successivamente agli esiti politici italiani la presidente della Commissione europea Von Der Leyen in risposta all’osservazione di un giornalista sulla possibilità di un ritorno di un regima di estrema destra in italia, rispose che nell’ordinamento europeo esistono due strumenti da utilizzare in tal caso: - art. 7 TUE: Su proposta motivata di 1/3 degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei 4/5 dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. 2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di 1/3 degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche Art. 2: L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Tali valori però tuttavia non attribuiscono all’UE una competenza alla loro realizzazione ma si pongono solo come paletti esterni agli Stati di non oltrepassare queste garanzie considerate come ineludibili del patrimonio costituzionale degli Stati membri. La domanda dell’Avv. Gen. Pitruzzella trova risposta nell’articolo 19 TUE: -L’Unione può entrare nelle questioni costituzionali interne agli Stati senza infrangere il «rule of law»(principio di legalità) e suscitare reazioni difensive da parte degli Stati? - Art. 19: «La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione». → in questo modo secondo la Corte tale norma si intende come posta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva estendendo così l’ambito del suo controllo giurisdizionale anche a settori non strettamente di competenza dell’UE, ma in cui mancando una tutela giurisdizionale effettiva, si comprometteva l'applicazione del diritto dell’UE. (escamotage che consente a UE di vigilare sul piano delle garanzie su questi diritti) Il Regolamento sullo Stato di Diritto 2020/2092 prevede una disciplina orientata ad escludere dai finanziamenti UE ad uno Stato membro, se questo violi i principi rientranti nella formula Stato di Diritto, e se tali violazioni mettono a rischio il bilancio dell’UE (Stati contribuiscono al bilancio dell’UE il quale di conseguenza mette a disposizione e ridistribuisce ricchezza finanziando particolari aree o attività considerate svantaggiate o meritevoli di essere promosse). → regolamento pone una condizionalità: finanziamenti in cambio del rispetto delle regole. In vista dell’approvazione di tale regolamento Polonia e Ungheria rifiutavano di approvare il bilancio 2021/2027 per cui si decise che il regolamento sarebbe entrato in vigore solo dopo una pronuncia di legittimità su di esso della CGUE + saranno dettate linee guida interpretative della Commissione che ne chiarisca la portata applicativa. Il regolamento pone problemi rispetto a: Artt. 3 e 5 TUE relativi al principio delle competenze di attribuzione Art. 322 TFUE utilizzato come base giuridica del regolamento, che riguarda l’esecuzione del bilancio UE. → regolamento adottato come riguardante materie di bilancio ma in realtà disciplina l'attribuzione di finanziamenti in cambio di rispetto delle garanzie di diritto. Per le linee guida sul regolamento è sufficiente che le misure adottate dallo Stato mettano a rischio l’esecuzione bilancio o la sana gestione finanziaria, non interessa che vi sia un danno effettivo del bilancio dell’U. → Ci si pone quindi il quesito: con questo regolamento stiamo tutelando lo stato di diritto o la sana gestione del bilancio in cambio di finanziamenti? - Con questo regolamento si estende il meccanismo delle condizionalità.che ritroviamo anche nel c.d. Recovery fund, strumento finanziario disciplinato da un regolamento tramite il quale sono state stanziate le risorse a seguito della pandemia Polonia e Ungheria continuano a trovarsi in disaccordo con questo regolamento → si parla di rule of law crisis, sia perché in questi Stati vi sono state riforme politiche che mettono in discussione il principio di legalità e lo stato di diritto oltre che il primato dell’UE sia perchè queste due nazioni hanno impugnato il regolamento davanti alla Corte di Giustizia. Dall’ingresso nel 2004 di 10 nuovi Stati, con cui si stabilirono i c.d. Criteri di Copenaghen, criteri che gli Stati devono possedere per potere accedere all’UE, (istituzioni stabili, democrazia, stato di diritto, diritti umani, protezione minoranze; economia di mercato funzionante, idonea a reggere alla concorrenza nel mercato unico; recepimento dell’acquis communautaire), Polonia e Ungheria sono passati da un regime liberal democratico a regimi sovranisti illiberali adottando anche riforme che aggrediscono l’indipendenza della magistrature ed i diritti fondamentali, e quindi il principio dello Stato di Diritto, provocando un Contenzioso davanti alla Corte di Giustizia. (Libro) Per quanto riguarda l'Ungheria, questa è stata ripetutamente nel mirino della Corte di Giustizia in quanto oggetto di numerose procedure di infrazione, tra cui alcune particolarmente significative. si ricordano le sentenze: - (C-286/2012)relative ad una procedura di infrazione circa la disciplina sull'età pensionabile dei magistrati, giudici costituzionali compresi, che portò ad una sorta di repulisti nella magistratura, nonostante la sentenza di condanna della cgue. - La decisione fu poi seguita da una condanna dell'Ungheria per inadempimento in relazione alla antipatica cessazione dell'autorità garante per i dati personali (causa 288/2012), - seguita poi dalla decisione concernente la procedura di infrazione nel 2018 circa la legge ungherese sulla trasparenza che sanziona le associazioni che ricevono finanziamenti dall'estero; - ed infine dalla decisione sulla procedura di infrazione circa la legge ungherese sul diritto di asilo che criminalizza il sostegno ai richiedenti protezione internazionale (C- 821/19). Il tema centrale di questo contenzioso Tuttavia è sicuramente quello dell'Indipendenza dei Giudici, su cui è intervenuta da ultimo la decisione del 23 novembre 2021, nella quale si evidenziano le drammatiche condizioni in cui operano i giudici ungheresi. particolarmente rilevante poi la decisione con cui il giudice UE nel 2021, ha respinto il ricorso con cui l'Ungheria chiedeva l'annullamento della risoluzione del Parlamento UE elegante l'invito al consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria nei valori su cui si fonda l'Unione Europea. il contenzioso si è svolto Tuttavia invano non avendo poi avuto alcun seguito. Anche il contenzioso con la Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia è stato ed è tuttora inteso e vede spesso al suo centro la questione dell'indipendenza dei giudici. Nel corso di questo contenzioso il giudice UE, alla luce del combinato disposto dagli articoli 2 e 19 TUE e 47 CDFUE, A fronte dell'attacco inferto all'indipendenza del giudiziario da parte delle riforme del legislatore polacco, si è spinto ad imporre la vincolatività del principio dell'indipendenza del giudice derivante dalle suddette norme del trattato anche al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea. Il giudice ha Infatti rilevato come la potenziale giustiziabilità di controversie in materia di diritto UE da parte di giudici di cui non fosse garantita l'indipendenza ed imparzialità attragga la garanzia del rispetto dell'indipendenza del giudice nazionale nella competenza della CGUE. Questa importante pronuncia, così come altre successive, hanno consentito alla corte di aggredire questioni altrimenti destinate a rimanere “ zone franche” da ogni censura di legalità a causa della debolezza intrinseca dell'articolo 7 TUE. la procedura come è noto richiede, un voto unanime del consiglio per la constatazione di una violazione grave persistente dei valori richiamati all'articolo 2, e solo tale censura è suscettibile di condurre alla sospensione dai diritti derivanti dallo status di Stato membro dell'Unione (Ovviamente in tal caso I due Stati si davano manforte per cui non si arrivava mai a poter prendere una decisione). Sentenze Febbraio 2022 (C-156 e 157/2021) sul Regolamento 2020 Le due sentenze gemelle pronunciate dalla Corte di Giustizia nel febbraio 2022, decidono due ricorsi di annullamento del regolamento 2020/2092 che fanno leva su numerose istanze in larga parte coincidenti e sollevate da Polonia e Ungheria. I ricorsi contestano in primis il difetto della base giuridica Impiegata, che renderebbe illegittimo il regolamento, fondato sull'articolo 322 tfue relativo alle esecuzione del bilancio, ma dall'oggetto differente. La ricorrente, Ungheria, pur riconoscendo l'esistenza di un nesso tra l'esecuzione del bilancio e i principi dello stato di diritto, lamenta che se le violazioni dei valori compresi all'interno dell'art. 2 possono incidere sì sulla gestione finanziaria e danneggiare potenzialmente il bilancio, tuttavia segnala come la disciplina riguardi nella sostanza un ambito diverso da quello dell'esecuzione del bilancio. L'Ungheria lamenta che il meccanismo creato dal regolamento impugnato non sarebbe conforme a tale garanzia fondamentale, poiché la procedura da esso stabilita consentirebbe di esaminare la legislazione o la prassi di uno Stato membro anche qualora questa non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Anche la Polonia aveva lamentato, Innanzitutto, la violazione del principio di attribuzione e dell'articolo 4, ritenendo che l'unione non disporrebbe di alcuna competenza in ordine a numerosi aspetti dello stato di diritto quale definito dall'art. 2. →Per entrambi gli Stati ricorrenti, il regolamento costituisce quindi uno sviamento di potere, in quanto adottato allo scopo esclusivo di raggiungere fini diversi da quelli dallo stesso dichiarati. In risposta nelle due sentenze gemelle, La Corte di Giustizia afferma che le violazioni dello stato di diritto possono comportare danni per il bilancio quando esse incidono sull'esecuzione del bilancio e degli strumenti finanziari quindi il nesso sussiste Il principio Stato di Diritto è una clausola generale molto ampia che è venuta emergendo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. In una Sent. les Verts 1986 (C-294/83) si inizia a parlare di una «Comunità di diritto». Si inizia a parlare di tradizioni costituzionali comuni, come un patrimonio che contraddistingue tutti gli Stati membri e li univa in una analoga tutela dei diritti fondamentali, della separazione dei poteri e del ruolo dei Parlamenti. Nei progetti di revisione dei Trattati, sono stati successivamente formulati: - Art. 6 TUE che richiama la CEDU e quindi allo stesso tempo al rispetto di quei diritti fondamentali - Art. 2 TUE secondo cui lo Stato di Diritto si fonda sulla dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, e diritti umani. - elaborato in documenti non vincolanti del Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale finalizzata alla promozione di diritti e valori. Ma questi principi e valori, e la loro possibile applicazione, vengono ad entrare in contrasto con: - il Principio di attribuzione (art. 5) - principio dell’ Intangibilità dell’identità costituzionale degli stati «insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali» (art. 4) Criticità del Regolamento del 2020 Il regolamento non include il rispetto dei diritti fondamentali tra le violazioni dello Stato di diritto Le violazioni per essere sanzionabili devono essere rilevanti per la sana gestione finanziaria, ma la rilevanza è presunta quando ad agire sono le autorità che eseguono il bilancio dell’Ue all’interno degli Stati o hanno controllo sorveglianza e audit finanziari, quindi se ad es. ad intervenire sono autorità come Parlamenti e pubbliche amministrazioni che sono solite “maneggiare” il denaro dei finanziamenti dell’UE, la rilevanza delle violazioni è presunta per cui non vi è la necessità di dimostrarla. → Questo nuovo strumento mette in luce lo strumento delle condizionalità che sarà nei prossimi anni importante per una nuova fase del processo di integrazione Lezione 3: Legalità e NATO Nell'ambito delle trasformazioni del diritto internazionale e sovranazionale, si evince una centralità e una crucialità del problema della legalità sul processo di evoluzione subito dalla NATO alla luce del Trattato istitutivo del 1949. Battuta indicativa dello stato della situazione Geopolitica del tempo detta dal primo segretario generale della NATO indicando l'ispirazione politica alla base di quest'organizzazione→la NATO era stata creata con l'obiettivo di tenere fuori i Russi, dentro gli Americani e sotto i Tedeschi. Il Trattato istitutivo della Nato, stipulato nel 1949 quindi all'indomani della seconda GM,ha un obiettivo primario era realizzare un’organizzazione dei rapporti internazionali che perseguisse e riuscisse a mantenere più a lungo possibile la pace. Su quella base, In quell'epoca nascono molte organizzazioni internazionali tra cui questa che ha lo scopo di istituire un'alleanza difensiva. Si tratta quindi di un'alleanza militare per difendere i rispettivi territoriali nazionali da possibili aggressioni,nella promozione della pace tra i popoli e tutti i governi e nelle idee fondamentali di preservare la pace nel rispetto della democrazia, della libertà individuali e della preminenza del diritto. Alla luce di tutto cioò si palesano una serie di trasformazioni rispetto ai trattati istitutivi nell'ambito di diverse istituzioni sovranazionali tra cui l'Unione Europea, ma anche la NATO e le stesse Nazioni Unite subiscono una progressiva emarginazione una crisi che oggi come si è visto nella vicenda dell'aggressione alL’ Ucraina, Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non riesce a recuperare un ruolo e una centralità nel tentare di governare questi processi. Si tratta di una crisi quindi di strumenti fondamentali del diritto internazionale. → la crisi della NATO La NATO, costruita tramite un trattato istitutivo nel 1949, dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989 in cui è venuta meno la storica divisione in blocchi successiva alla seconda guerra mondiale, e quindi la contrapposizione tra il blocco sovietico e atlantico, va in crisi a causa proprio del venir meno del modello che si intendeva difendere, quello di una legalità delle relazioni internazionali, governata da questi trattati e da un'alleanza che doveva servire in funzione difensiva dei territori degli stati dell'Europa e degli Stati Uniti, poiché al suo interno non sono più rispettati quei valori di libertà e democrazia. Ciò avviene ad es. - in alcuni stati membri dell'Unione Europea, Polonia e Ungheria, che rigettano tali garanzie come i criteri di Copenaghen e che l'Unione Europea al suo interno non riesce a far rispettare. A partire dagli anni 90 in particolare con una serie di conflitti che esplodono in questi anni e successivamente all' 11 settembre con l'attacco alle Torri Gemelle negli Stati Uniti, la NATO si allontana dal testo del trattato e si trasforma via via da alleanza meramente difensiva in qualcosa di diverso. → Si passa da un'alleanza militare ad un’ attività di Cooperazione per la sicurezza e non unicamente di difesa da eventuali attacchi al territorio degli Stati membri. Quindi le competenze della NATO in questa interpretazione vengono ad ampliarsi. Punto cardine del trattato NATO è rappresentato dal suo Art. 5 che autorizza alla legittima difesa collettiva in caso di attacco armato su un territorio di uno degli Stati alleati in esecuzione di eventuali decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che era l'unico soggetto legittimato in via definitiva ad assumere decisioni in questo tipo. Ora quindi stiamo parlando di un coordinamento tra l'alleanza regionale dell'Atlantico del Nord (NATO) e il sistema ONU come sistema generale delle relazioni internazionali → il Trattato NATO che nell'articolo 5 prevede che in attesa delle decisioni del Consiglio di Sicurezza ONU le nazioni dell'Alleanza sono autorizzate alla legittima difesa collettiva in caso di attacco armato, naturalmente coordinandosi con un sistema di sicurezza delle sue decisioni. Da questo Art. 5 si passa molto ad una visione espansiva del ruolo della NATO, e cioè si da avvio alle cosiddette operazioni non articolo 5 e si passa cioè all'idea di un intervento della NATO su teatri di guerra per portare la pace in territori che non hanno necessariamente un coinvolgimento con le nazioni dell'Alleanza. Il principio cardine di questo sistema delle relazioni internazionali era quello del divieto dell'uso della forza che aveva previsto dall'Art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, quindi l'Art 5 rappresentava un'assoluta eccezione in presenza di una minaccia immediata al territorio di uno degli Stati membri dell'Alleanza. Successivamente a partire dagli anni 90 si giunge invece all'elaborazione di una serie di nuove dottrine strategiche che si sviluppano da parte degli organi della NATO, sulla base del Trattato, in base alle quali questa può intervenire non solo non necessariamente in autodifesa, ma anche al di fuori dei confini dei territori degli Stati membri della NATO contro vari tipi di minacce, prescindendo quindi dall'art. 5 dalle prese di posizione del Consiglio di Sicurezza ed anche eventualmente successivamente alle crisi per amministrare territori e gestire il post crisi. Stiamo parlando quindi di interventi che vengono svolti sulla base della giustificazione della necessità di esportare la democrazia e far rispettare la pace dopo episodi di conflitti. Sul versante interno questi temi vengono affrontati da: - la Costituzione italiana Art 10 e 11 Cost. - l’Art 52 afferma che l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica - Art 78 “Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari - Art. 87.9 secondo cui il PdR «Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere» - Art. 97 «principio di legalità - Art. 1 Cost. sovranità che appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Cost. - principio democratico. A fronte dei processi di integrazione sovranazionale di cui stiamo parlando, i poteri crescenti sono attribuiti a queste organizzazioni e via via che queste organizzazioni espandono le proprie competenze, ne consegue ovviamente un' automatica privazione delle competenze degli organismi costituzionali interni. Mano che la NATO si assume nuove competenze e le istituzioni nato assumono poteri decisori in ambiti sempre più vasti chiaramente le due Camere ad esempio saranno al massimo chiamate a ratificare ed approvare ciò che è stato determinato in una sfera sovranazionale e che arriva solo ex post al Parlamento italiano. Art 11 Cost. «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” il rispetto di questo principio dell'articolo 11 è affidata principalmente al Governo, che agisce nella sfera delle relazioni e della politica estera, e solo in seconda battuta, al Presidente della Repubblica come garante della Costituzione. Oltre all'articolo 11 merita di essere ricordato anche l'Art 80 della Costituzione che prevede per i trattati internazionali l'autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere. il problema è che spesso i Governi agiscono tramite trattati in forma semplificata e quindi senza attendere o senza sottoporre alle Camere la richiesta di autorizzazione alla ratifica (è avvenuto anche di recente rispetto alla all'accordo tra Italia- Albania su questioni dei migranti). Le nuove dottrine strategiche NATO, possono essere considerate quasi come interventi di revisione di quel trattato e quindi viene modificato significativamente la portata e l’impatto, per ciò ci si può chiedere siccome tali non avrebbero avuto la necessità di essere sottoposte all'autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere in base all'articolo 80. → In questi anni tale trasformazione della NATO ha portato all'affermarsi di un concetto di guerra come ultima ratio e NATO come soggetto che deve tutelare la pace, per cui si è giunti ad una eterogenesi dei fini per cui la guerra è contemplata come strumento di risoluzione Umanitaria di una controversia. Dobbiamo iniziare a fare i compiti con il rapporto tra questa evoluzione della NATO e il ruolo dell'Unione Europea. l’UE trovava nel secondo pilastro (PESC) l’unico ambito di cooperazione esterno rispetto al territorio degli Stati membri nel quale non si è riuscito a far prevalere il metodo comunitario nel quale gli Stati decidono a maggioranza e vi è una maggiore democratizzazione con il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia. Tramite la PESC l’UE avrebbe potuto assumere un peso ed una legittimazione nella scena internazionale a fronte delle nuove sfide geopolitiche, che tuttora le mancano. Il titolo V del TUE oggi (Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla Politica estera e di sicurezza comune) si apre con art. 21,con un'ampia dichiarazione programmatica: promuovere democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’Uomo, delle libertà fondamentali, dignità umana, uguaglianza e solidarietà oltre che al rinvio alla Carta Onu. T Lisbona: art. 42.7 TUE (clausola di mutua assistenza) che ricalca l’art. 5 del Trattato Nato, con cui si istituisce un nesso tra NATO e UE (trattato del Nord-Atlantico resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa); Art. 43 ampliata la missione di difesa e sicurezza che è affidata all’ Agenzia UE per la difesa; PESCO a maggioranza e senza numero minimo di Stati determinate attività da poter svolgere in materia di difesa ; Fondo per la difesa. LEZIONE 4: Trasformazioni del sistema delle fonti Riflessione sui Criteri di soluzione delle antinomie normative e i criteri di organizzazione del sistema delle fonti individuati nel criterio della gerarchia e della competenza. Nel sistema delle fonti tradizionalmente imperniato, nello Stato liberale, sulla legge ordinaria del Parlamento, si è passati da questo sistema centrato sulla forza di legge e sull'atto legge ad una un sistema molto più complesso di produzione normativa, ascrivibile ad una pluralità di soggetti. Ciò ha significato l'ingresso di nuove categorie di fonti, in primis nella Costituzione repubblicana rispetto allo Statuto Albertino con l'ingresso di nuove categorie di fonti successive all'entrata in vigore della Costituzione Italiana e, contemporaneamente il moltiplicarsi dei centri di potere e di produzione normativa da cui derivano queste fonti. Fenomeno molto importante è stato rappresentato dalla crescita della rilevanza delle Fonti Regionali all'interno dell'ordinamento italiano, soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 e dal processo di integrazione comunitaria delle Fonti dell'Unione Europea e di altri ordinamenti sovranazionali. → Man mano che il nostro paese ha partecipato a processi di globalizzazione, che hanno interessato soprattutto i mercati e l’economia, fonti di altri ordinamenti assumono una certa rilevanza nel nostro ordinamento. A ciò si accompagna una difficoltà della nostra forma di Governo e del ruolo della legge che perde la sua rilevanza al centro del sistema man mano che si accentua il fenomeno del pluralismo delle fonti→ “crisi della legge “. La stessa Costituzione, una volta entrata in vigore, diviene al centro del sistema come fonte che influenza tutte le altre ed anche tutti soggetti dell’ordinamento, togliendo così alla legge il suo ruolo ottocentesco di centralità. Tra i vari fenomeni vi è anche l’utilizzo della legge non nella funzione di normazione generale ed astratta suscettibile di applicarsi in un numero infinito di volte, ma la legge utilizzata come provvedimento amministrativo cioè come soluzione di un caso concreto. Ad es. nell’emergenza del 2020 con l’esperienza del Covid, vi è una difficoltà di impiego degli strumenti ordinari, infatti non solo la legge ed il Parlamento sono emarginati dal processo di elaborazione dei provvedimenti dell’emergenza e dal dibattito su questi ma anche il decreto legge come strumento normativo da adottare in casi straordinari di necessità e urgenza, viene impiegato in via sussidiaria insieme ad altri strumenti di rango secondario→ Decreti del Presidente dei Ministri (DPCM). Accanto a tale fenomeno temporaneo di compressione da parte di una fonte secondaria dei diritti fondamentali della persona in relazione all’emergenza, vi sono poi le c.d. fonti fatto La legge quindi è affiancata da una serie di fonti di pari rango che si pongono in modo concorrenziale rispetto ad essa: - atti con forza di legge del governo - fonti regionali che in base al criterio della competenza concorrono con la legge a regolare determinate materie - A causa dell’ eccessiva legislazione stratificatasi nel tempo viene introdotto il c.d.“taglialeggi” cioè un decreto legislativo con cui si provvede all’abrogazione innominata di tutte le leggi in vigore nel nostro ordinamento, salvo quelle espressamente previste→ soprattutto per la normativa precedente la Cost. che non era stato abrogato. Tutti questi tasselli rientrano nell’ambito della crisi della legge così come la problematicità del procedimento legislativo. Si è passati infatti da una prima fase della storia repubblicana con il parlamentarismo compromissorio alla lentezza e farraginosità dei lavori parlamentare che rendeva difficile l’iter di approvazione delle leggi ordinarie, per passare poi ad una fase di parlamentarismo maggioritario del 1993 quando viene modificato il sistema elettorale di Camera e Senato per realizzare una semplificazione del quadro politico, ma senza effetti in realtà sull’efficienza dei lavori Parlamentari. Questo rimane tuttora un problema aperto e la legge continua ad essere uno strumento residuale nella prassi, utilizzato principalmente per la traduzione ed il recepimento degli obblighi internazionali e UE. Altro strumento è la delega legislativa → in base all’Art 76 della Cost. la legge delega ha un contenuto specifico che deve indicare oggetti definiti, tempo, principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’esercitare questo potere che gli è stato delegato e di cui il Parlamento rimane titolare. La delega non può riguardare: -materie che implichino un’alterità tra Parlamento e Governo, cioè poteri che la Cost. attribuisce direttamente alle Camere (potere di inchieste, delibera Stato di guerra, conversione decreti legge, ratifica trattati) -materie non di competenza legislativa ordinaria →Parlamento non può delegare materie che non rientrano nella sua competenza (es. materie appartenenti alle Regioni o di revisione Cost.) Nella prassi si sono sviluppate poi le c.d. Deleghe frazionate ossia riguardanti più oggetti diversi ed esercitata tramite più atti distinti da parte del Governo sulla base di un unica legge di delegazione. Oppure tipologia di deleghe utilizzate per consentire una prima sperimentazione della normazione prodotta dal decreto legislativo → Deleghe bifasiche o polifasiche in cui sulla base di una legge di delega, un primo decreto legge disciplina la materia ed un secondo decreto provvede ad integrare e correggere ciò che è previsto nel primo. In questi casi la legge di delega deve contenere due termini in base all’Art 76 Cost.,uno per l'emanazione del decreto ed uno per l’emanazione dle decreto correttivo. Tale fenomeno rende il decreto legislativo provvisorio, vi è una sorta di precarizzazione della disciplina, che nasce come deroga alla funzione legislativa delle camere in ragione di una materia particolare complessità, poiché si richiede una maggiore competenza tecnica del Governo, ma anche una volontà di sperimentare tale disciplina e sottoporla poi eventualmente a delle correzioni. Altro tassello di queste trasformazioni può essere individuato nell’utilizzo che viene fatto dei regolamenti governativi, che hanno un carattere normativo nella maggior parte dei casi, ma che possono essere anche non normativi cioè atti del governo sottratti ai controlli a cui gli atti normativi sono solitamente sottoposti. I regolamenti governativi, si dividono ai sensi dell’Art 17 della legge 400/1988 in: - regolamenti esecutivi di leggi, decreti legislativi, di atti dell’Unione - regolamenti di attuazione ed interpretazione di leggi e decreti legislativi recanti norme di principio Indipendenti→ materie non coperte da riserva di legge e non già legiferate, delimitati da Art 117 Cost (es. regolamenti regionali) - regolamenti di organizzazione - I regolamenti di Delegificazioni → hanno lo scopo di alleggerire la legislazione adottando discipline più snelle. MA → Problema: il regolamento non è un atto la cui approvazione è così celere, poichè si richiede la partecipazione di organi ausiliari del governo che hanno determinate tempistiche per svolgere il loro compito, e una maggiore precisione e disciplina di dettaglio richiede allo stesso tempo una migliore preparazione e formulazione del testo normativo. il regolamento di delegificazione, inoltre, non può intervenire in materie coperte da riserva assoluta di legge o materie coperte da riserva relativa, e nemmeno in quelle attribuite alla potestà legislativa regionale. Problema principe rispetto alla prassi odierna di impiego delle fonti normative ed in quelle del governo, è la decretazione d'urgenza. Qui abbiamo assistito a varie forme di impiego del decreto legge ma soprattutto una fase di problematico impiego del decreto legge in modo da aggirare l'Art. 70 e l'Art. 77, tramite il fenomeno della reiterazione del decreto legge (Decreti di reitera) e quindi la creazione di catene di decreti legge di identico contenuto, aggirando quindi il ruolo del Parlamento, configurando così un uso eccessivo del decreto legge al di fuori dei presupposti costituzionali che richiedono come sapete casi straordinari di necessità di urgenza. Per arginare questo fenomeno la Corte Costituzionale nelle sue decisioni, ha aggredito i Decreti di reitera, poiché il problema era che nelle more dell’ instaurazione del giudizio di costituzionalità i 60 giorni di vigenza del decreto scadevano e quindi il decreto impugnato non era più vigente al momento del giudizio, la Corte perciò ha ritenuto di poter spostare l’oggetto della questione che gli veniva sottoposta al Decreto successivo di reitera. Successivamente la Corte censura la prassi stessa di reiterazione ritenendo che con essa si violasse soprattutto la funzione legislativa delle Camere, regola fondamentale della nostra Costituzione, oltre che la necessità dei casi straordinari di necessità e urgenza che naturalmente nel fenomeno della reiterazione vengono completamente vanificati. Vi è stato poi un temporaneo affievolirsi del problema dell'abuso nel decreto legge fino alla crisi economica del 2008, che ha comportato un ritorno all’ impiego del decreto legge come strumento anticrisi →si è assistito quindi, soprattutto da parte dei governi delle cosiddette larghe intese, cioè governi sostenuti da maggioranza, ad un'azione anticrisi utilizzando numerosi Decreti legge di dimensioni ingenti, quindi con un contenuto normativo particolarmente ampio, Decreti legge eterogenei con contenute norme sulle più disparate materie, che contraddice naturalmente i presupposti della necessità e urgenza,(è difficile comprendere come un provvedimento omnibus possa legittimarsi sulla base di un'emergenza specifica), e infine una prassi di approvazione di conversione in legge di questi decreti con una procedura caratterizzata dalla presentazione di Maxi emendamenti da parte del Governo a cui viene apposta molto frequentemente la questione di fiducia in sede di conversione, rendendo molto difficile per i Parlamentari rifiutare poichè se questo non verrà approvato il Governo si dovrà dimettere. Anche qui si è giunti ad un tentativo della Corte Costituzionale di arginare questo fenomeno censurando questo tipo di procedimento e l'utilizzo del decreto legge come deroga all'ordine naturale delle competenze Costituzionali LEZIONE 5/6: La Costituzione Costituzione è la fonte per eccellenza del nostro ordinamento e cuore del sistema costituzionale. Costituzione in senso teorico.(Tali teorizzazioni aiutano nell’interpretazione della Costituzione) - concezione descrittiva (in base al suo posizionamento nell’ordinamento) come norma fondamentale, sovraordinata alle altre fonti. Da qui deriva quella concezione di gerarchia delle fonti di diritto nella quale il sovraordinato, in questo caso la Costituzione, condiziona la validità dell’atto normativo subordinato. - concezione prescrittiva, più teorica, invece, è quella che deriva dalla Rivoluzione francese, e quindi con i principi di legalità, libertà ed uguaglianza, e che sono alla base della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nella quale all’Art 16 si stabilisce che un ordinamento in cui non vi sia garanzia dei diritti fondamentali della persona e separazione dei poteri, questo non ha una Costituzione →separazione dei poteri per non ritornare a forme di governo totalitarie La Costituzione serva a dare un impronta all’ordinamento nel sistema delle fonti e nell’organizzazione costituzionale→ ha un ruolo quindi sia di fonte sovraordinata sia di disciplina degli organi costituzionali sia di orientamento nell’interpretazione della legge e atti normativi. Rappresenta la tavola fondativa dei valori del nostro ordinamento. Per poter compiere questa sua “funzione”, la Costituzione ha bisogno un effettiva vigenza delle sue norme che dipende dalla legittimazione che essa riesce ad ottenere tramite la sua osservanza da parte degli organi e della comunità Statale. →ha bisogno quindi che sia costantemente ritenuta effettiva per non perdere la sua efficacia ( problema molto visto nel nostro ordinamento in quanto si parla spesso di riforme costituzionali) Classificare le Costituzioni - Costituzioni flessibili ‘800: rappresentano una frattura con il passato. nascono dopo le origini del parlamentarismo e fungono quindi da limite per evitare ritorni indietro, al potere assoluto del sovrano →sovrano accetta delle limitazioni al suo potere concedendole ai Parlamenti - Costituzioni rigide ‘900: guardano al futuro, si fondano su un pluralismo articolato tra le diverse forze politiche (grandi partiti di massa nel dopoguerra) e non pretendono di cristallizzare un quadro già definito come quelle dell’800 ma si prefiggono un compromesso tra ideologie che si contrappongono nella vita politica, riconoscendolo e valorizzandolo. →Regolano il conflitto tra interessi inconciliabili istituendo regole e procedure per individuare nel futuro punti di equilibrio. - Costituzioni brevi, tipiche dello Stato liberale, e Costituzioni lunghe, del secondo dopoguerra , in cui fanno ingresso i diritti sociali espressione dell'intento di realizzare il principio di uguaglianza (Art 3 Cost: è compito della Repubblica eliminare gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza ed il pieno sviluppo della persona umana) costituendo così uno Stato democratico costituzionale che consente ala garanzia di tali diritti a prescindere dalle maggioranze politiche al governo. - Costituzioni scritte e Costituzioni non scritte (consuetudinarie) →es. Inghilterra in cui non vi è un testo Costituzionale scritto ma vi sono le c.d. common law of the land, cioè le tradizioni del Regno che devono essere applicate in tutti gli ambiti dell’ordinamento. - Costituzioni concesse (ottriate) concesse dai sovrani e le Costituzioni democratiche (votate) approvate tramite un voto democratico di rappresentanza politica dle corpo elettorale. - Costituzione formale - Costituzione Materiale, ci si riferisce ad una nota teorizzazione del costituzionalista Costantino Mortati (anni ‘20) il quale considerava alla base della Costituzione vi fosse non solo il testo scritto (Costituzione formale) ma anche idee e principi fondamentali che dovevano essere attuate dalle forze politiche Principali esperienze costituzionali - Costituzione americana 1787 si sviluppa e nasce dalla guerra di indipendenza dei coloni e dalla successiva Dichiarazione di indipendenza che porta poi alla Costituzione che tuttora è in vigore anche per il fatto di prevedere un procedimento di revisione molto complesso nel quale oltre le maggioranze ed il Congresso devono partecipare anche gli Stati membri. Si sviluppa inoltre un ruolo centrale della Corte Suprema che ne detta un’interpretazione che si evolve e si adegua alle trasformazioni del tempo. → Tale posizione della Corte deriva da una nota Sent. Marbury vs Madison del 1803 con la quale la Corte “inventa” il "judicial review of legislation” che garantisce la supremazia della Costituzione sul legislativo e stabilisce che un'eventuale legge contraria sarebbe invalida e non applicabile. →nasce il sindacato di costituzionalità sugli atti legislativi e la supremazia della Costituzione. - Costituzioni francesi (I, II e III Repubblica) in cui i principi rivoluzionari pongono il parlamento al centro delle istituzioni come luogo in cui si esprime la volontà generale del popolo sovrano. Questo però rende più difficile l’affermarsi in Europa della Costituzione come fonte superiore, rigida e garantita. → Anche perché lo Stato europeo nasce monoclasse e tendenzialmente accentrato su base censitaria, quindi l’assenza di una rappresentanza del pluralismo rallenta le trasformazioni istituzionali. Nel passaggio tra I e II GM, si assiste alla trasformazione del costituzionalismo europeo con l’avvento del suffragio universale, nascono i partiti di massa ed i sindacati dalle rivendicazioni operaie. → tutti questi passaggi si riversano e trasformano in modifiche nelle Costituzioni dove inizia a farsi strada l’idea della rigidità e garanzia della Costituzione. Tale percorso evolutivo avrà una battuta di arresto con l’esperienza dei nuovi Totalitarismi precedenti alla 2°GM. (Stati totalitari come il fascismo in Italia, il nazismo in Germania e il franchismo in Spagna) Esperienza Italiana Statuto Albertino l’esperienza statale ha inizio con Regno d'Italia nel quale lo Statuto Albertino divenne Costituzione del Regno nel 1861 e che presenta quei caratteri propri dell costituzioni ottocentesche liberali, cioè una Costituzione concessa dal sovrano che accetta di limitare il proprio potere a vantaggio del Parlamento. → è una Costituzione breve poiché in essa non vi è grazia dei Diritti Sociali ed è una Costituzione flessibile poiché può essere rinnovata e modificata dal legislatore ordinario. Nella costituzione appunto del '48 dello Statuto Albertino, troviamo una forma di governo caratterizzata come Monarchia Costituzionale nella quale il Re detiene il potere esecutivo, nomina e revoca i suoi ministri e Senatori del regno (la rappresentanza si limita alla Camera dei Deputati ed è una rappresentanza censitaria con una base ristretta inizialmente che poi viene progressivamente ad essere estesa.) Il Re mantiene quindi alcuni poteri fondamentali che però vengono via via ad essere erosi e consumati dall'incalzare del Parlamento e del Governo, figura che emerge piano piano, rendendosi autonoma dal sovrano, soprattutto con la figura del Presidente del Consiglio come capo del Governo, e viene gradualmente a svilupparsi anche il rapporto di fiducia di questo organo con il Parlamento. → passaggio via via ad un regime Parlamentare. Con lo Statuto, abbiamo un breve catalogo di diritti di libertà che fanno riferimento alle libertà fondamentali dello Stato liberale, le c.d. Libertà negative che vengono proclamate ma per i quali non vengono costruiti gli strumenti di garanzia che troviamo invece poi nella costituzione repubblicana. La base elettorale dell’Assemblea della Camera è costituita dal solo suffragio censitario che poi diventa suffragio universale maschile nel 1919. Successivamente però, la crisi economica che all'inizio degli anni ‘20, porta ad un indebolimento del sistema Parlamentare nella vigenza dello Statuto Albertino ed un uso massiccio del decreto legge, che già era previsto come strumento normativo del governo, e quindi ad una difficoltà di funzionamento della forma di governo e frammentazione politica. Tappa fondamentale avviene nel 1919 con la fondazione del partito fascista e con la successiva c.d. Marcia su Roma (1922), nell'ambito di una complessiva aggressione alle istituzioni e alle libertà dello Stato liberale, vediamo l'installazione del regime fascista, con Mussolini a capo del governo, sebbene tramite un'elezione e una nomina di un leader di partito minoritario presente in Parlamento. La legge Acerbo nel 1923, poi, con un sistema di seggi antichi, porta alla fascistizzazione del Parlamento, e poi addirittura nel 1926 vengono dichiarati decaduti i Parlamentari che erano stati eletti in altre liste e vengono messe fuori legge le altre forze politiche. →Fase nella quale vengono limitati e compressi tutti i diritti della persona e ogni espressione di dissenso Evoluzione della forma di governo: Dallo Statuto all’instaurazione del fascismo. Aspetti centrali dell’evoluzione della forma di governo sono: - L'abolizione del rapporto di fiducia Parlamento-Governo. - Il Presidente del Consiglio viene chiamato Capo del Governo e assimila in sé il ruolo di Segretario del PNF → un'espressione che si differenzia da quella di Presidente in quanto nello Statuto era prevista una collegialità del governo - 1939 la Camera viene sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni; crescono poteri normativi del governo. Queste trasformazioni vedono un momento di svolta nella creazione di un organo costituzionale nuovo e diverso→ 1928 nasce il Gran Consiglio del Fascismo, organo di rilevanza centrale per l’indirizzo politico Da questo momento abbiamo due centri di potere: il Re e il Duce del Fascismo, il capo del governo. lo Stato in questo modo inizia a essere presente in tutti gli ambiti della società e vengono: → istituiti nuovi enti con una vocazione di partecipazione totalitaria a tutte le attività economiche e sociali. → compressi i diritti di libertà, in particolare di libertà di stampa, libertà politiche; persecuzione del dissenso che arriva all’elaborazione di leggi razziali e di creazione di tribunali speciali. Tutte queste sono trasformazioni Costituzionali che riguardano la forma di governo e che poi hanno il loro punto di approdo nell'Italia post bellica quando il comitato di Liberazione Nazionale, costituito dalle forze che avevano contribuito a liberare l'Italia, esercitano quello che poi viene chiamato il potere Costituente; quindi la fase di determinazione dei valori condivisi e di una volontà di arrivare ad un nuovo regime ed ordinamento. In questa fase vengono adottati degli atti provvisori per reggere il passaggio da un’esperienza Costituzionale all'altra, che sono: DL. Lgt. 151/1944 (Decreto legislativo Luogotenenziale) sancisce la tregua istituzionale ed il rinvio della scelta tra monarchia e Repubblica ad una fase successiva; DL. Lgt 98/1946 (Decreto legislativo Luogotenenziale): affida al Referendum popolare, contestuale alle elezioni dell’Assemblea Costituente, la scelta tra monarchia e Repubblica e prevede che durante i lavori della Costituente il Governo risponda ad essa ed eserciti il potere legislativo → per la prima volta elezioni a suffragio universale maschile e femmoinile. Da questo momento 2 giugno 1946 inizia la vita della Repubblica di cui la Costituzione entrerà in vigore il 1 gennaio 1948. La Costituzione Art 1 “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” → questo articolo pone al centro la sovranità popolare e l'esigenza di una legittimazione democratica di tutti gli organi costituzionali che consenta di ricollegare al popolo e alla sua sovranità ogni potere pubblico esercitato dallo Stato. (forme di rappresentanza politica, la fiducia tra Parlamento e Governo, l’elettività del Capo dello Stato) Si caratterizza per un incontro tra i valori della tradizione politica cristiana e del pensiero cattolico con quelli del pensiero socialistae comunista e liberale, quindi valori personalistici, valori comunitari e il principio di uguaglianza e i diritti di libertà. Altri principi fondamentali che riscontriamo sono il pluralismo, così come era pluralista la matrice ideologica e quindi politica e culturale che troviamo nel dibattito all'Assemblea Costituente su tutti i vari temi trattati poi nella Costituzione, da cui deriva anche la scelta per una economia mista, quindi per una presenza pubblica e privata nell'economia che si equilibrano e bilanciano a vicenda. Allo stesso modo troviamo elementi di democrazia diretta che si innestano in un sistema prevalentemente di democrazia rappresentativa. → Quindi la centralità Parlamentare come espressione della Democrazia rappresentativa ed i Referendum e le Leggi di iniziativa popolare come strumenti di Democrazia diretta (per meglio dire Popolare). Elemento centrale nel testo Costituzionale è la scelta sulla forma di governo, e i costituenti scelgono una Forma di governo Parlamentare caratterizzata da deboli strumenti di razionalizzazione che portano però ad un’instabilità governativa. Altro elemente molto rilevante è l’apertura internazionalista, che troviamo agli Art 10 e 11 Cost, a tutte quelle esperienze e tentativi negli anni del secondo dopoguerra, di giungere a un superamento dell'uso della forza nelle controversie internazionali, e quindi al possibile ritorno alla guerra, tramite la collaborazione la cooperazione tra Stati, istituendo Organizzazioni internazionali e sovranazionali. LEZIONE 7: Il sistema delle fonti Riguarda l’area di diritto Costituzionale in cui sono studiati gli Atti e Fatti normativi. Il concetto di fonte del diritto, è oggi messo in discussione a causa del panorama delle fonti del diritto caratterizzato da frammentazione e confusione che porta a non considerare più il sistema delle fonti come un sistema unitario. Con sistema delle fonti si indica comunque l’insieme di Atti e Fatti idonei a porre in essere norme giuridiche → ciò ci ricollega ad una nozione ampia, che può essere riferita a diverse esperienze giuridiche. Infatti l’Atto normativo è un atto idoneo a porre in essere norme giuridiche, è quella fonte tipica degli ordinamenti a diritto scritto nei quali questo viene disposto dal legislatore che traspone in un testo la sua volontà. Nella tradizione anglosassone, invece, il diritto nasce per via consuetudinaria, quindi si tratta di un diritto non scritto, ed in questo caso noi troviamo la nozione di Fatto normativo, cioè fonte che trae origine da un fatto, dalla ripetizione nel tempo di un determinato comportamento che viene sentito come doveroso. Nel nostro sistema prevalgono invece gli atti normativi, infatti il nostro sistema trae origine dal diritto romano, dalla tradizione giuridica Romano-Germanica, è quindi un diritto che nasce da un atto scritto. Questo atto quindi sarà un testo normativo, ad es. la legge, articolato e diviso in disposizioni numerate da cui noi estraiamo, tramite un'operazione interpretativa,i significati, che saranno i veri e propri comandi che andranno applicati al caso concreto. (comandi=norme) Disposizione= testo scritto, enunciato letterale Norma= precetto, regola che si applica al caso concreto e che si estrapola tramite interpretazione della disposizione. (contenuto, significato che si trae da una disposizione) Problemi che possono derivare: - Alcune disposizioni possano avere più significati → quando da un'unica disposizione noi possiamo trarre diverse norme in contraddizione tra loro questo vuol dire che il legislatore non aveva svolto bene il proprio compito perché la disposizione sarà una disposizione polisenso, quindi il cui significato non è sicuro, chiaro e potrà quindi essere suscettibile di diverse interpretazioni in contraddizione tra loro. - Vi è poi l’ipotesi di norme che scaturiscono da più disposizioni, caso del c.d. combinato disposto, per cui dalla loro lettura combinata, noi estraiamo un combinato disposto che dà vita ad una norma che è la risultante dell’interpretazione di disposizioni diverse. L'interpretazione quindi, è un'operazione centrale e molto delicata, significa attribuire un significato all’enunciato letterale che il legislatore pone. Ci sono diversi metodi interpretativi e, a seconda di quello che viene utilizzato sarà diverso il risultato dell’interpretazione e di conseguenza la norma che andremo ad estrapolare dal testo. (bisogna tener conto anche del fatto che l’interpretazione può dipendere dalla persona che la svolge, non è un'operazione asettica, può essere influenzata dalla visione dell’interprete) Vi sono dei metodi di interpretazione ben definiti al quale attenersi: - letterale: L'operazione letterale è fatta propria dal Codice Civile che indica che l'interprete non potrà attribuire alle disposizioni altro significato che quello fatto proprio dalle parole che sono in esse espresse. Quindi spinge l’interprete a non discostarsi dalla formulazione del testo della disposizione nell'attribuire significati diversi e non contemplati all'interno di questa disposizione. - storico evolutiva: tiene conto dell'origine della disposizione, dell'epoca in cui è stata formulata e, a volte, addirittura dell'intenzione del legislatore nel formularla, cercando di comprendere quale potesse essere il significato di questa disposizione - criterio dell’interpretazione Costituzionale: interpretare il testo della disposizione nella maniera più vicina al dettato costituzionale. → Se noi stiamo interpretando un atto legislativo regolamentare o una qualsiasi fonte del diritto,possiamo fare riferimento ai Principi costituzionali che regolano la materia. Anche la tecnica redazionale degli altri normativi svolge un ruolo molto importante soprattutto per evitare che si lasci un’ eccessiva ampiezza all'interpretazione, alla discrezionalità degli interpreti; quindi il testo normativo deve avere una formulazione ed un linguaggio chiaro, deve essere articolato in parti, titoli e sezioni, se si tratterà di un testo particolarmente lungo, e le varie sezioni dovranno avere il titolo che corrisponde al contenuto degli articoli che sono inseriti in una data sezione. → Ciò purtroppo non avviene molto frequentemente; oggi il nostro legislatore tralascia queste tecniche di buona redazione degli atti normativi e ci troviamo una normazione fatta di decreti legge in cui vi è un unico articolo con centinaia di Commi e nessuna ripartizione o intitolazione o divisione in sezioni. Detto ciò, il sistema delle fonti va collocato nell'ambito del contesto ordinamentale quindi nell'ambito dello stato di diritto. Il sistema delle fonti deriva le sue caratteristiche e i suoi principi dal suo essere collocato nello stato di diritto, in cui centrale è il ruolo del principio di legalità, ossia, i pubblici poteri possono agire soltanto sulla base di una previa Fonte normativa che attribuisca loro il potere, questo perché da un punto di vista della democrazia rappresentativa, la legge è l'espressione della rappresentanza politica e l'espressione della volontà generale dei cittadini, e quindi da questa centralina della legge e del principio di legalità deriva la sottrazione dei singoli, dei cittadini, dall’egida del sovrano, considerato legibus solutus. → Con lo Stato di Diritto, si rompe questa assolutezza del potere del sovrano e si passa alla rappresentanza, alla centralità non più della volontà di un singolo, il sovrano, ma la volontà che si esprime tramite la legge come espressione della rappresentanza politica. Si afferma così un ulteriore regola centrale nel sistema delle fonti→ la regola della Riserva di legge per cui in alcune materie che sono considerate dalla costituzione particolarmente rilevanti, questa indica che soltanto la legge potrà disciplinare queste materie. Questo vuol dire che è riservata alla legge la disciplina di una certa materia. Riserva di legge → è quindi una regola che sottrae la produzione normativa di una data materia alle fonti subordinate, riservandola ad una fonte primaria, legislativa. La Riserva di legge può essere: - Assoluta: qualora l’intera materia dovrà essere disciplinata dalla legge - Relativa qualora la materia potrà essere disciplinata per quanto riguarda le disposizioni di principio, dalla legge, ed il resto da una fonte secondaria. → Trasformazioni del sistema delle fonti Rispetto all’idea di Kelsen di un sistema delle fonti a scala gerarchica, nel corso degli anni vi sono state numerose trasformazioni. Dallo Statuto Albertino che era la classica Costituzione liberale flessibile, quindi una Costituzione corta, arriviamo al 1 gennaio 1948 ,ad un’ epoca repubblicana in cui si moltiplicano i centri del potere e l'articolazione della forma di governo, quindi degli organi in grado di porre in essere atti normativi, diventa “pluralista” Successivamente, rispetto al pluralismo già presente nella Costituzione dle ‘48, vi è un’ulteriore articolazione con la creazione di nuovi soggetti che guadagnano man mano nuovi poteri, pensiamo ad esempio alle autorità indipendenti che sono state create a partire dagli anni 90, che non erano previste nel testo costituzionale, e che sono dotate di poteri normativi sulla base delle loro leggi istitutive. Abbiamo poi fonti che sono più rilevanti in quanto previste dalla Costituzione, ma che nel tempo hanno acquisito via via più importanza che sono ad esempio le Fonti Regionali e le Fonti dell'Unione Europea Si delinea così un sistema nel quale, accanto alla gerarchia delle fonti fin qui trattata, si colloca un nuovo criterio tramite cui organizzare i rapporti tra fonti del diritto , cioè la Competenza→ avremo quindi fonti che non sono organizzate solo in senso gerarchico ma ognuna competente su un dato ambito materiale. Ciò comporterà una complessità del sistema delle fonti composto da una serie di sottosistemi che ci portano a chiederci se si possa ancora parlare di sistema unitario. Nell'ambito di queste diverse trasformazioni, bisogna tener conto anche delle trasformazioni subite dallo Stato nel passaggio da Stato liberale a Stato Sociale all'indomani dell'elezione della Costituente e lo Stato Costituzionale di democrazia pluralista che è oggi. Lo Stato liberale non interveniva nell'economia, si asteneva dalla sfera dell'intervento nell'economia lasciando al libero gioco delle forze di mercato la competizione, e quindi rinunciando sostanzialmente ad un intervento attivo nell'economia. Il legislatore quindi aveva un compito più ridotto che era unicamente quello di garantire la libertà e la proprietà, il funzionamento delle istituzioni e l'ordine pubblico. Ma quando si passa allo Stato sociale, aumentano enormemente i compiti dello Stato, che si pone nuovi obiettivi quali garantire la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, garantire l'istruzione gratuita e obbligatoria, garantire la salute e la sanità costruendo ospedali e scuole ecc. Questi nuovi compiti comportano non solo un incremento della spesa pubblica ma comportano una necessità di utilizzare lo strumento normativo, e quindi la legge o comunque le fonti del diritto, in un modo nuovo e diverso rispetto a quanto avvenuto fino ad allora. → Lo Stato deve usare la legge per intervenire su un singolo problema, per una singola categoria di persone ecc… quindi la legga da strumento di normazione astratta diventa un provvedimento. Quindi abbiamo visto che ci sono una pluralità di fonti che derivano da una pluralità dei centri di potere e di istituzioni, e che oltre alla gerarchia quindi, si affianca il criterio della competenza. → dobbiamo tenere conto che questa pluralità di fonti produce inevitabilmente un concorso di più fonti che andranno a disciplinare la stessa materia e l'interprete che deve capire qual è la disciplina in una certa materia si dovrà saper orientare nel caso di sovrapposizione e nel caso di contrasto tra le diverse fonti che disciplinano quella materia. → c.d antinomie, cioè quando vengono a crearsi più norme che disciplinano in modo diverso e incompatibile tra loro lo stesso oggetto. Per poter individuare quale sia la norma da applicare nel caso concreto, vanno considerati i 3 criteri: - il criterio gerarchico, che rimane sempre alla base della Costruzione, che ci spingerà a considerare prevalente la norma superiore, di rango sovraordinato rispetto alla norma di rango subordinato. Quest’ultima, qualora non rispetti la norma superiore, dovrà essere considerata invalida e quindi come tale potranno essere attivati vari controlli e rimedi che l'ordinamento prevede per rimuovere le norme invalide. - Il criterio della competenza fa sì che ci sia un ambito materiale, che può essere individuato come un ambito affidato a una fonte specifica e determinata, per cui l'interprete sapendo qual è la fonte competente in quella materia, dovrà dare applicazione alla fonte competente e mettere da parte la fonte incompetente considerandola anche in questo caso invalida. Es. legge Regionale che può disciplinare una serie di materie su base territoriale - Criterio cronologico per cui l'atto normativo entrato in vigore successivamente prevale su quello entrato in vigore precedentemente, il quale dovrà essere considerato abrogato. (Principio della successione delle leggi nel tempo) Una fonte abrogata non sarà ritenuta invalida ma semplicemente la fonte successiva ne prende il posto, delimitando l'efficacia nel tempo della fonte anteriore, cioè l’efficacia della fonte precedente rimane per il passato e per i rapporti posti in essere quando era in vigore, ma sarà delimitatat e sostituita da quel momento per il futuro. L’ Abrogazione può essere: - espressa, quando il legislatore dica ad es. nell’Art 1 che l’Art 4 della legge x è abrogata. - tacita, richiede un lavoro dell’interprete, il quale si trova a dover capire quale norma si applica alla fattispecie→ es Nel caso di Art 1 L. del 89 e Art 1 L. del 94 che riguardano e disciplinano la stessa fattispecie ma una stabilisce il contrario dell’altra, , l’interprete applicherà quella successiva. (Abrogazione tacita per incompatibilità) - oppure quando si ha una nuova e integrale disciplina di una materia da parte del legislatore (es. nuovo codice degli appalti) che comporterà, nel caso in cui questo non indichi nel testo le norme transitorie da considerare abrogate, che, l’interprete, vada a considerare tutte le norme non presenti nel nuovo testo, riguardanti la stessa materia, abrogate. Tale fenomeno va distinto dall’Annullamento, che riguarda invece la cancellazione di tutti gli effetti prodotti da una norma, basandosi su un giudizio negativo, di disvalore. Quindi l'annullamento presuppone ad esempio il contrasto tra una fonte sovraordinata una fonte subordinata, la costituzione e la legge, per cui la legge che viene dichiarata incostituzionale chiaramente sarà annullata, cancellando tutti gli effetti prodotti. LEZIONE 8: Leggi costituzionali e revisione costituzionale. Revisione costituzionale è un istituto disciplinato dalla Costituzione differente dal potere costituente, il quale si esercita nel momento in cui si da vita ad un nuovo ordinamento e si esprime quindi ad es nei cambiamenti di regime politico ( rivoluzioni, colpi di stato ecc), e che si rappresenta come un potere di fatto→ è quindi un fenomeno non giuridico ma storico politico che da vita ad un nuovo ordinamento Nell’ordinamento italiano, il potere Costituente si è manifestato con la scelta, a seguito della fine della seconda guerra mondiale, di dare vita a un referendum istituzionale (2 giugno del 46) nell'ambito del quale si affidò al corpo elettorale la scelta circa il regime politico e quindi la scelta tra Monarchia e Repubblica e si votò per l'elezione dell'Assemblea Costituente. quindi un momento fondativo del passaggio al nuovo ordinamento. Diverso è il potere di revisione che si esercita e si colloca all’interno di un dato ordinamento rispettando le procedure, le forme ed i principi in base alla disciplina costituzionale. Le norme di revisione sono molto importanti perché esse garantiscono e determinano la permanenza in vita del sistema tramite un suo progressivo adattamento e la possibilità di avviare successive e graduali ipotesi di modifica del testo costituzionale. la Costituzione, atto fondativo dell'ordinamento, posta sulla base della decisione dell'esercizio del potere Costituente, è fondamentalmente un atto normativo che contiene norme sulla normazione, quindi norme su come si producono le norme nel nostro ordinamento e tra queste norme quindi rientra per eccellenza la revisione della Costituzione. La nostra Costituzione è rigida, quindi è un documento che non è modificabile dalla semplice maggioranza politica, come nel caso della legge ordinaria, e ciò gli garantisce una certa tutela. La rigidità costituzionale è disciplinata nell'Art. 138 e la sua natura di garanzia “viene assistita” da uno strumento previsto all’Art 134 che disciplina il giudizio di Costituzionalità, ossio il giudizio in base al quale la Corte Costituzionale viene chiamata a verificare il rispetto delle norme costituzionali da parte del legislatore. → In questo modo la garanzia e rigidità della Cost è assistita dal giudizio della Corte Secondo parte della dottrina, la Costituzione potrebbe essere considerata naturalmente rigida, in quanto testo scritto che si pone come testo base fondativo di un determinato ordinamento (Dottrina Alessandro Pace). Per la dottrina maggioritaria invece la Costituzione è rigida in quanto richiede un procedimento aggravato per la sua modifica. Questione dibattuta è se si possa modificare o essere oggetto di revisione, l'Art 138 Cost. data la sua natura di strumento di garanzia della rigidità costituzionale. Alcuni ritengono che questo sia un limite logico, un limite implicito alla revisione costituzionale, poiché la revisione stessa potrebbe essere oggetto di revisione costituzionale solo qualora ad. es la procedura di revisione venisse rispettata un'ultima volta, nel momento in cui si andasse a modificare l'articolo 138 quindi→ quindi se l'articolo 138 rappresenta solo un limite procedurale alla revisione questo limite procedurale alla revisione, tale limite, venendo rispettato l'ultima volta, potrebbe poi essere cancellato o modificato. Se noi intendiamo invece il procedimento di cui all'articolo 138 come un limite anche di carattere valoriale, ossia di strumento di rigidità e quindi di garanzia dell'importanza della Costituzione, da questo punto di vista dovremmo ritenere che esso non potrebbe essere oggetto di modifiche. Le leggi che vengono approvate secondo il procedimento di cui all'Art. 138, si devono dividere, secondo la definizione contenuta nella norma, in leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale. Esse si trovano nella stessa identica posizione, e da un punto di vista gerarchico troviamo la loro collocazione, all'interno del sistema delle fonti, in posizione immediatamente subordinata rispetto alla Costituzione. → quindi sono fonti che hanno una forza peculiare suscettibile anche di condizionare la validità delle leggi ordinarie. Le leggi di revisione costituzionale hanno l’oggetto e lo scopo di andare a modificare norme della Costituzione, quindi il loro esito sarà inserire contenuti nuovi o modificarli nella Costituzione. Le Leggi costituzionali invece intervengono in materie, in cui per legge si richiede un intervento costituzionale. → ad es. Art 71 che disciplina l’iniziativa legislativa che prevede che tale potere può essere attribuito ad altri soggetti con Legge Costituzionale o →ad es. qualora si dovesse procedere alla sospensione o deroga di diritti costituzionali → Oltre a questo, le leggi costituzionali, hanno la funzione fondamentale di strumenti per l’approvazione degli Statuti delle regioni speciali. Le leggi costituzionali, non hanno la possibilità di intervenire ad abrogare tacitamente norme Costituzionali, in quanto sono strumenti dell’ esercizio di potere costituito e quindi sono anch'esse subordinate alla Costituzione, ma potranno essere oggetto di sindacato/giudizio da parte della Corte Costituzionale, sia per quanto concerne il rispetto del procedimento, quindi delle norme che disciplinano la procedura di approvazione, quindi vizi formali, sia per il rispetto dei principi fondamentali. Procedimento di Revisione Costituzionale Articolo 138 Disciplinato sulla base dello schema del procedimento legislativo ordinario, ma ha degli aggravamenti procedurali per consentire che rispetto a queste scelte delle leggi costituzionali di revisione, le forze politiche attuino una riflessione più approfondita, che queste leggi abbiano alla base una legittimazione più ampia e quindi che vi sia un consenso esteso intorno alle scelte in essa operate, che sia garantita nella loro nella loro approvazione la rigidità costituzionale → in definitiva deve essere garantita la rigidità costituzionale ma con la possibilità che essa si adegui ai cambiamenti. Procedimento Art 138: La norma prevede che le leggi di revisione costituzionale siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, quindi ciascuna camera 2 di liberazioni, e non come nel procedimento legislativo una sola deliberazione, ad intervallo di tempo non inferiore a 3 mesi l'una dall'altra e con una maggioranza specifica: richiesta la maggioranza assoluta ( ⅔) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Eventualmente, Le leggi di revisione sono poi sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla Pubblicazione ne faccia domanda: - almeno ⅕ dei membri di ciascuna Camera - 500.000 elettori - 5 Consigli Regionali In tal caso La legge non entra in vigore finché non è celebrato il referendum e finchè non è approvata dalla legge dei voti validi non sarà promulgata. Se la legge di revisione Costituzionale è stata approvata a maggioranza dei ⅔ la legge sarà direttamente promulgata ed entrerà in vigore. Nella prima fase di questa procedura, interamente assimilabile a quella dell'ordinario procedimento legislativo (ordinario iter legis), quindi un disegno di legge redatto in articoli e presentato dagli stessi soggetti che possono presentare un disegno di legge, vi è una prima lettura da parte delle Camere, → poi deve necessariamente intercorrere un periodo di 3 mesi → seconda lettura. → non si passa alla lettura degli Articoli e non vi è la possibilità di presentare emendamenti alle norme → le due Camere devono solo decidere se approvare o meno. Se il testo viene approvato, questo sarà pubblicato senza essere promulgato. Tale Pubblicazione avviene solo al fine informare i soggetti legittimati (vedi sopra) che vi è stata l’approvazione del testo. Si apre quindi una sottofase eventuale, in cui tali soggetti hanno la possibilità di presentare una richiesta di referendum che, qualora non venga esercitata, conduce al termine dei 3 mesi alla promulgazione della legge di revisione → i soggetti promotori agiscono quindi nel caso in cui vogliono impedirne la promulgazione Nella prassi però è avvenuto spesso che il referendum sia stato chiesto dalle stesse forze politiche che avevano approvato le leggi di revisione costituzionale per avere una legittimazione popolare alla decisione assunta. La legge di revisione costituzionale viene poi inviata al Capo dello Stato per la promulgazione, e difficilmente potrà essere rinviata alle Camere, anzi si ritiene che il potere di rinvio del Presidente della Repubblica in questo caso sia da considerare in modo talmente limitato da considerarlo assente, poiché non vi è un'espressa previsione del fatto che il presidente non potrebbe in astratto rinviare una legge di revisione alle Camere, e qualora accada, significherebbe che la legge di revisione contiene qualche gravissima violazione del dettato Costituzionale Ora Per quanto riguarda il limite alla revisione costituzionale, possiamo parlare di limiti espressi e limiti taciti. Nell'Art. 139 troviamo l'unico limite espresso previsto in Costituzione: la forma Repubblicana che non può essere oggetto di revisione Costituzionale. Per quanto riguarda i Limiti taciti alla revisione costituzionale, sia che li facciamo rientrare nel concerto di forma di stato, e quindi li deriviamo dall'articolo 139, sia che procediamo in via meramente interpretativa del testo costituzionale, possiamo ritenere che in apertura della Costituzione si trova in una serie di norme che disciplinano principi fondamentali e diritti inviolabili che come tali non possono essere sicuramente oggetto di revisione Questi principi e questi diritti farebbero parte di un nucleo duro intangibile della Costituzione che neanche il legislatore di revisione costituzionale potrebbe andare a toccare. → confermato dalla Corte Costituzionale Sent. 1146/1988 ha affermato che la revisione costituzionale non può mai andare ad intaccare questo nucleo di principi e diritti che rappresenta il cuore della Costituzione. Questi diritti fondamentali non solo sono inviolabili, ma non possono neanche essere in qualche misura compressi, ed es. in forza dell’ ingresso delle Fonti dell'Unione Europea nel nostro ordinamento, e quindi rappresentano i c.d. contro limiti, cioè dei limiti rispetto ai limiti a cui l'Italia ha consentito entrando nel processo di integrazione Europea, né tantomeno essere oggetto di modifiche e miglioramenti. Il legislatore di revisione quest'anno ha modificato per la prima volta una delle primissime norme della Costituzione, l'Art. 9 Cost. parte dei diritti fondamentali, solo però con lo scopo di ampliarne la portata, e andando ad inserire la tutela dell’ambiente e degli animali nella Cost. LEZIONE 9: La legge e il procedimento legislativo Le fonti primarie→ le fonti atto cioè le fonti che derivano da una volizione delle istituzioni, degli organi costituzionali, che si vedono attribuite queste funzioni nel testo della Cost. ed in particolare al ruolo centrale del Parlamento e il ruolo della legge come atto espressione della volontà generale e della rappresentanza politica nelle aule parlamentari. La legge naturalmente ci evoca una serie di concetti di cui abbiamo parlato nella lezione iniziale sulle trasformazioni del sistema delle fonti, tra cui la crisi del sistema delle fonti e del suo essere un sistema sempre più complesso con l’affiancarsi ai criteri fondamentali della gerarchia e del criterio cronologico, un ruolo sempre più importante del criterio della competenza. Ora quando facciamo riferimento alla crisi della legge, noi facevamo riferimento al fatto che la legge aveva un ruolo centrale nello Stato Liberale, Stato monoclasse in cui la rappresentanza politica era più ristretta e il ruolo della delle Camere era meno impegnativo perché erano più ristretti anche gli stessi compiti dello Stato (lo stato non interveniva nell'economia e non ridistribuiva la ricchezza) e la legge aveva un ruolo di normazione generale e astratta applicabile per un numero indefinito di volte alla generalità dei soggetti. Questo è un modello originale che cambia col passaggio allo Stato Sociale, allo Stato del secondo dopoguerra di democrazia pluralista che aumenta le proprie ambizioni e i propri obiettivi dandosi compiti superiori (ridistribuire la ricchezza, garantire ai diritti sociali e costruire le infrastrutture necessarie per uno sviluppo economico che porti il benessere su tutto il territorio nazionale, garantire i Diritti Sociali cittadini) e ciò ovviamente richiedeva degli strumenti per svolgere questi compiti che erano rappresentati dalla legge, che però è una legge di un Parlamento Bicamerale in cui vi è un cameratismo perfetto, che nasce in un ambito di una forma di governo dove vi sono delle difficoltà di funzionamento della forma di Governo (conflittualità e frantumazione del sistema politico, tanti partiti e coalizioni di governo che non durano a lungo, governi Instabili). Ciò comporta una difficoltà di funzionamento del parlamento che ha delle ripercussioni sui lavori parlamentari soprattutto per la difficoltà di costruire un consenso intorno alla deliberazione legislativa e quindi la difficoltà che il parlamento possa essere il soggetto centrale della decisione politica assoluta nella forma legge. Per i primi 30 anni di storia repubblicana, noi abbiamo una serie di leggi molto importanti che vengono approvate nelle Camere dando inizio ad una trasformazione, una modernizzazione dell'ordinamento: - l'attuazione degli istituti previsti nella costituzione tramite leggi ordinarie - la riforma del diritto di famiglia - lo Statuto dei lavoratori → Quindi grandi leggi di sistema che disciplinavano delle branche dell'ordinamento. La Forma di Governo inizia ad avere le maggiori difficoltà di funzionamento, in particolare negli anni ‘90, definita prima e seconda Repubblica, quando si ha una prima grande crisi di legittimazione della politica italiana (scandalo di Tangentopoli) che comporta il passaggio a un sistema maggioritario e che si ripercuote sui quali fonti vengono privilegiate con l'utilizzo di fonti normative che non richiedano più il dibattito Parlamentare, quindi il passaggio in due esami del Parlamento, e che quindi non diano la possibilità anche alle minoranze e all'opposizione di influire sul procedimento legislativo. → si iniziano a utilizzare più frequentemente altri atti normativi: - la delegazione legislativa - la decretazione d'urgenza - regolamenti governativi Successivamente anche fonti dell'Unione Europea vincolanti o non vincolanti, iniziano ad avere importanza in un numero crescente di materie, che si affiancano nella di loro importanza alle fonti primarie assieme alle leggi regionali e udienze della Corte Costituzionale. Quindi nel sistema delle fonti non c'è più solo la legge al centro ma abbiamo una pluralità di atti normativi, che hanno tutti un ruolo rilevante e che quindi “svuotano” il suo ruolo. Naturalmente la legge nel passaggio da stato liberale Lo Stato Sociale ha modificato il suo ruolo, diventa uno strumento più frequente e meno significativo, perche interviene continuamente a ridistribuire e adottare provvedimenti, pianificare e programmare, e viene successivamente ad avere la funzione di recepire atti internazionali e dell’UE insiema alle leggi regionali e provvedimenti d’urgenza. Nell’ambito delle leggi ordinarie possiamo innanzitutto distinguere le leggi formali dalle leggi sostanziali, cioè una legge che ha anche contenuto normativo, non ha solo la veste formale di legge, mentre la legge in senso formale è una legge che può avere un contenuto che può essere ad esempio un provvedimento Amministrativo. → es. la legge provvedimento Le due Camere nelle trasformazioni della forma di Stato e Governo, vengono a subire delle trasformazioni del loro ruolo di legislatori, in particolare, con la riduzione del numero di parlamentari che ha portato a una significativa compressione del rapporto di rappresentanza, quindi un parlamento di meno deputati, meno senatori, si ha da un aggravio del lavoro delle due Camere e dei singoli parlamentari perché si distribuisce tra meno soggetti, ma allo stesso tempo si poteva andare ad avere un Parlamento che recuperasse una voce più autorevole. →tutto poteva dipendere dall'adeguamento dei regolamenti Parlamentari a questo taglio del numero dei parlamentari, che avrebbe potuto rilanciare il ruolo del parlamento come legislatore delle grandi scelte. In realtà i regolamenti parlamentari sono stati adeguati soltanto per quanto concerne le soglie numeriche, obbligate a valle dalla legge costituzionale sulla riduzione. Nella prassi oggi avviene che questi fatti che si sono affiancati, hanno un po' scalzato la legge dal centro del sistema ed in particolare il decreto legge è diventato la fonte principale per l'attuazione del programma di governo e per l'attuazione dell'indirizzo politico. L’utilizzo di questo decreto legge come vedremo porta nelle Camere un effetto di un bicameralismo alternato cioè, le Camere che noi sappiamo nel procedimento legislativo devono pronunciarsi entrambe sul testo di legge con entrambi i poteri e con analogo procedimento, avranno un peso invece molto diverso quando convertono il decreto legge, in cui sarà compresso il ruolo di una delle due Camere, comportando così delle alterazioni per il funzionamento del Parlamento e per il ruolo della legge di conversione. Altro effetto che si viene a produrre in questi anni è quello di caricare su pochi atti una pluralità dei contenuti, e quindi diminuisce il numero di leggi, e le leggi che caricano su di sé tutti i contenuti che il Governo vuole introdurre nell'ordinamento in un determinato periodo vengono inseriti con un Maxi emendamento o nella legge di bilancio oppure su questi decreti legge Omnibus (decreti legge che trattano diversi argomenti contemporaneamente) che in sede poi di conversione in legge, il Parlamento si trova a dover approvare con voto di fiducia. → con la questione di fiducia non si possono apporre emendamenti ma solamente deliberare se approvare o meno. Qualora non si raggiunga l’approvazione, ciò comporta le dimissioni del Governo. Procedimento legislativo Trova il suo avvio con l'iniziativa legislativa cioè con la presentazione di un disegno di legge redatto in articoli (Art 71) che spetta ad un numero tassativo di soggetti che sono: - il Governo - ciascun parlamentare - 50.000 elettori - i Consigli regionali - il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) Sempre secondo Art 71, per attribuire tale potere di iniziativa legislativa ad altri soggetti è necessaria una Legge Costituzionale. La possibilità di arrivare a un successo, ossia alla presentazione di un disegno di legge da parte di questi soggetti non avrà uguali chance di arrivare a diventare legge, ma quella che avrà maggiori possibilità naturalmente è l'iniziativa legislativa del Governo perché naturalmente godendo della fiducia delle Camere, troverà una maggioranza parlamentare che dovrebbe essere pronta e disponibile ad approvare le iniziative legislative del governo perché è tramite esse che si viene ad attuare il programma di Governo garantendo così una più concreta collaborazione. Questa collaborazione ovviamente non c'è se i disegni di legge del Governo sono tutti assistiti da una questione di fiducia, cioè se su tutti questi disegni di legge il Governo pone la fiducia. Vi sono però dei disegni di legge sui quali non è una libera scelta se presentare o meno la fiducia, Ma è un obbligo costituzionale → un'iniziativa legislativa Vincolata, che avviene ad es. nei casi della legge di bilancio per cui il Governo deve ogni anno presentare il disegno di bilancio e il disegno di conversione in legge del decreto legge. I disegni di legge del Governo hanno bisogno naturalmente di un’ autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica e qui vediamo spiegarsi il ruolo di garanzia costituzionale del Capo dello Stato. Dopo la presentazione del disegno di legge da parte di questi soggetti in una delle due Camere, il progetto viene assegnato dal Presidente di una singola Camera a una Commissione Parlamentare competente per materia (Le commissioni parlamentari sono gli organismi interni alle camere composti da parlamentari in maniera proporzionale alla presenza delle forze politiche nell'Assemblea) e con questa assegnazione alla Commissione, non si opera solo la scelta su quale debba essere la commissione che se ne occupa in base alla materia del disegno di legge (può avvenire che un disegno di legge riguardi due materie e in quel caso bisognerà comunque sceglierne una) ma anche la scelta sul tipo di procedimento da seguire, che potrà essere in sede referente oppure se si seguiranno le altre vie procedurali che sono previste dalla costituzione o dai regolamenti parlamentari. Il procedimento base è quello con una Commissione in sede referente, in cui: → il disegno di legge è esaminato nella Commissione, → viene svolta l’istruttoria, ossia si esamina se vi sono problemi di copertura finanziaria, se vi sono problemi di costituzionalità, se il provvedimento richiede dei pareri, e nel caso si possono anche invitare degli esperti per dare degli elementi di valutazione sulla opportunità di questo disegno di legge. → se vi sono più progetti di legge la Commissione può discutere e trovare un testo base, quindi facendo confluire i due progetti in uno solo → completata la fase istruttoria, la Commissione potrà riferire all’Aula portando il progetto all’esame dell'Assemblea la quale discuterà il progetto di legge. → solo dopo la discussione si passerà alla votazione dei singoli articoli, se vi sono proposte di emendamenti si ri votano, o abbandonare il progetto di legge, e solo successivamente si voterà il testo finale. Il voto è palese, avviene in aula con modalità elettroniche e per poter passare è richiesta la maggioranza semplice ossia il 50% + 1 dei presenti e la presenza della ½ +1 degli aventi diritto. L'Art. 72 della Costituzione, indica i passaggi successivi ed in particolare cosa avviene se una volta assegnato il progetto alla Commissione, si decide che quella debba avere un ruolo deliberante→ in questo caso si chiama Commissione in sede legislativa o deliberante. In questo caso è la Commissione stessa a legiferare e quindi non solo svolgerà la fase istruttoria ma svolgerà la fase di discussione generale, il voto articolo per articolo e il voto sul testo finale. Procedimento che può essere definito decentrato, cioè che avviene in seno ad una singola Commissione, consentendo ad un numero ridotto di persone di approvare quella che diventerà legge dello Stato. Nella Cost. però sono presenti un elenco di materie a garanzia, per le quali ciò non è possibile: Art 72,4 - materia elettorale e costituzionale - materia di bilancio e consuntivi - autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali - materia di delegazione legislativa Altra garanzia nel caso si sia seguita questa via procedurale, è rappresentata dal fatto che si possa cambiare procedimento qualora si ritenga che la legge in questione sia troppo “importante” da essere deliberata da poche persone, e decidendo così di effettuare un rinvio all’Aula (Assemblea quindi alle Camere). Su richiesta di: 1/10 di componenti della Camera o ⅕ dei membri della Commissione La scelta di adottare questo procedimento o meno spetta al Presidente di Assemblea Vi è poi un terzo procedimento, che trova una disciplina diversa nei regolamenti di Camere e Senato, e che si può considerare un procedimento intermedio perché appunto previsto dai regolamenti parlamentari e non dalle norme costituzionali. La Commissione svolge la fase istruttoria, e approva gli emendamenti alla Camera spetta l’approvazione articolo per articolo e del testo finale Il Senato vota solo sul testo finale Procedimento si conclude con: Il testo dopo l'approvazione finale della prima Camera,sarà trasmesso nella seconda Camera e qui ritroviamo lo stesso iter… iniziativa, fase istruttoria, fase della discussione, deliberazione articolo per articolo, deliberazione finale e ruolo delle Commissioni che può variare e una volta che il testo sarà approvato dalle due camere, sarà trasmesso al Presidente della repubblica per la promulgazione. (Se il testo fosse stato emendato dopo il passaggio alla seconda Camera, questo sarebbe dovuto tornare alla prima Camera per il riesame e l’approvazione. → c.d. navetta Ciò non avviene però quasi mai poiché i testi delle leggi vengono approvati con solo quasi due passaggi Parlamentari.) Quando il testo è trasmesso al Presidente della Repubblica perché venga promulgato e pubblicato, il Presidente ha un potere che può esercitare in caso riscontri gravi vizi nel disegno di legge e cioè il potere di rinviare alle Camere per una nuova deliberazione. Il Presidente può rinviare per una sola volta alle Camere il disegno di legge, che se lo riapprovassero imporrebbe al Presidente di procedere alla promulgazione. Il rinvio del Presidente avviene con un messaggio motivato spiegando ed indicando quali ragioni sono alla base della richiesta di nuova deliberazione. Tali ragioni sono: - ragioni gravi di legittimità costituzionale - vizi di merito (in discussione poiché il Pres non ha ruoli politici e quindi non potrebbe rinviare una legge se contraria alle sue idee politiche) Ci saranno dei casi in cui il potere di rinvio del Presidente è naturalmente compresso, viene inevitabilmente ad essere limitato, e cioè ad esempio quando si tratta della promulgazione di una legge costituzionale perché si tratta di un procedimento lungo e complesso e il rinvio da parte del Presidente comporterebbe inevitabilmente l'abbandono di questa iniziativa o nel caso anche della Conversione del decreto legge che deve avvenire entro un termine temporale determinato per cui per una ragione di tempi si esclude tale possibilità, salvo casi gravissimi Dopo la promulgazione del Presidente il testo viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e dopo 15 giorni il testo potrà essere ritenuto in vigore. LEZIONE 9: Corte costituzionale e Corte di giustizia UE Diritto Costituzionale comprendere l'interazione e l'impatto tra diritto dell'Unione Europea e l'ordinamento italiano. Sul versante italiano, la norma costituzionale di riferimento è l'Articolo 11 della Costituzione nell'ambito del quale l'Italia consente a limitazioni di sovranità volte a garantire la pace e la giustizia tra le nazioni, si tratta di una norma costituzionale scritta nel 1947 in un'epoca caratterizzata da un proliferare di organizzazioni internazionali e quindi di tentativi di utilizzare la cooperazione internazionale come strumento per prevenire ulteriori e drammatiche vicende belliche come quella da cui si era appena usciti. L'articolo 11 sin dai primi passi del processo di integrazione, è la norma che viene utilizzata nell'interpretare e ricostruire i rapporti tra fonti e per risolvere le antinomie che da subito si iniziano a mostrare nell'applicazione quotidiana del diritto dell’UE. é quindi la chiave di volta della ricostruzione dei rapporti tra i due ordinamenti nella misura in cui essa apre una sorta di passaggio che consente l'ingresso, da un altro ordinamento all'interno dell'ordinamento italiano, di quelle fonti che siano prodotte nell'ambito di ordinamenti volti a perseguire la pace e la giustizia tra le nazioni. In aggiunta all'articolo 11, un'ulteriore norma costituzionale prende piede con la riforma del Titolo V con cui viene inserito l'articolo 117, che al primo comma, stabilisce che le leggi statali e le leggi regionali vengono indirettamente equiparate e messe sullo stesso piano poiché entrambe devono rispettare come limiti non solo la costituzione italiana Ma gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione. Questa disposizione sostanzialmente costituzionalizza e cristallizza a livello costituzionale il principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto interno Nel 2005 questo viene ad essere impiegato come parametro nel giudizio di costituzionalità con una sentenza n° 406/2005 in cui la Corte Costituzionale giudicando sulla costituzionalità di una legge regionale impugnata dallo Stato, prende come parametro di riferimento in questo giudizio non solo la Direttiva dell'Unione che era stata violata secondo lo Stato ma anche quindi oltre all'articolo 11, l'articolo 117 comma 1. Dal lato del diritto dell'Unione, per quanto riguarda l’assetto dei rapporti con gli Stati membri, e quindi anche con l'Italia, vigono dei i principi che regolano i confini tra il diritto dell'Unione e quello degli Stati. → principio delle competenze di attribuzione, che stabilisce che l’UE è competente solo nelle materie espressamente previste dai Trattati. La Corte di Giustizia Alla Corte di Giustizia ha sede a Lussemburgo ed è composta da 27 giudici, uno per Stato membro, i quali sono assistita da 8 avvocati generali che svolgono una funzione di ausilio che non esiste all'interno dell'organizzazione della giustizia in Italia, → mandato di 6 anni rinnovabile. La corte ha al suo interno una grande sezione chiamata a decidere e giudicare sui casi di particolare importanza se lo richiedono uno Stato o un’istituzione dell'Unione. es. casi che coinvolgono il dialogo con la Corte Costituzionale saranno casi decisi dalla grande sezione. Nell'ambito della Corte di Giustizia è stata poi istituita a partire dal 1989 una giurisdizione di prima istanza, il Tribunale di primo grado, competente a giudicare inizialmente sul pubblico impiego dell'Unione e poi successivamente vede iestesa la sua giuridizione ai ricordoi di primo grado da parte dei singoli e Stati. Le competenze che rilevano per il nostro esame tra i rapporti tra Corte Cost. e Corte di Giustizia sono: - i ricorsi diretti →Con i quali vengono impugnati atti vincolanti delle istituzioni dell'Unione dagli Stati, istituzioni e dalle persone fisiche o giuridiche che siano riguardate direttamente o individualmente da questi atti, e sono impugnazioni che possono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto per vizi che sono assimilabili a quelli che possono essere fatti valere nell'ambito del nostro ricorso davanti al giudice amministrativo: - incompetenza - violazione di forme sostanziali - violazione di legge - sviamento di pot