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This document discusses Italian private law, explaining its function in regulating interpersonal behavior and resolving conflicts. It explores the concept of rights, obligations, and interpretation of the law from different perspectives. It also touches on the relationship between private and public law and various types of legal sources.

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DIRITTO PRIVATO Il DIRITTO PRIVATO si occupa di regolare e indirizzare i comportamenti degli esseri umani. Questa funzione si comprende meglio tramite il concetto di interesse che è la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni, spesso però questo può essere incompatibil...

DIRITTO PRIVATO Il DIRITTO PRIVATO si occupa di regolare e indirizzare i comportamenti degli esseri umani. Questa funzione si comprende meglio tramite il concetto di interesse che è la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni, spesso però questo può essere incompatibile con quello di un altro individuo e in questo caso può nascere un conflitto tra i portatori dell'interesse. Il compito del diritto privato è perciò quello di risolvere tali conflitti, e se possibile prevenirli assicurando così la pace sociale. Gli interessi di cui si occupa il diritto privato sono sia di tipo economico-materiale, che di tipo morale. Questo diritto di cui si è parlato fino ad ora viene chiamato diritto oggettivo, ossia un insieme di norme giuridiche che compongono un ordinamento. Un altro tipo è invece il diritto soggettivo, ossia il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Fra i due vi è una connessione molto forte poiché i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è infatti il diritto oggettivo a stabilire quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi. Il diritto oggettivo è costituito appunto dalle norme giuridiche con cui riesce ad influire sui comportamenti umani per orientarli nel senso desiderato. La norma giuridica funziona tramite la combinazione di tre elementi: Regola, Sanzione, Apparato. La regola è generalmente una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientare il comportamento nel senso desiderato e se questa viene osservata, il diritto ha raggiunto il suo scopo. Se invece non viene osservata si ricorre ad una sanzione. La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione di una regola. Questa può avere vari ruoli: Ruolo satisfattivo (soddisfa in modo diretto l'interesse leso per ripristinarlo), Ruolo compensativo (utilizzato quando l’interesse leso non viene ripristinato e serve per compensare la vittima sostituendo l'interesse leso con un surrogato di valore economico equivalente), Ruolo punitivo (punta a colpire un comportamento riprovevole nel caso l’interesse leso non viene ripristinato o compensato), Ruolo deterrente/preventivo. Ad applicare le regole sono gli apparati che consistono in pubblici funzionari che hanno il compito di verificare le violazioni delle regole del diritto, applicando le eventuali sanzioni. Applicare una norma significa formulare un giudizio su un determinato comportamento e le caratteristiche di una norma sono: 1. Generalità: la norma è rivolta ad una moltitudine indeterminata di individui, 2. Astrattezza: le norme sono applicate ad un numero indeterminato di situazioni concrete. A tal proposito un concetto molto importante è quello di fattispecie che può essere di due tipi: - Fattispecie astratta: è la descrizione di un fatto, - Fattispecie concreta: è il fatto concreto inquadrato in una fattispecie astratta. L'operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponda ad una fattispecie astratta viene chiamata qualificazione della fattispecie. 3. Interpretazione: significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponda alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Nel caso in cui però le parole di questa siano ambigue abbiamo essenzialmente due metodi per risolvere il problema: - Interpretazione restrittiva: viene dato alle norme un significato più limitato, - Interpretazione estensiva: in questo caso il significato può essere attribuito al testo (norma come testo), oppure può essere intesa come precetto. Chi interpreta non può impiegare a suo arbitrio i criteri che gli sembrano soggettivamente i migliori, ma deve seguire dei criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano l’interpretazione. Negli art. 12 e 14 delle Preleggi sono presenti i gradi di interpretazione di una legge. Il primo grado è il criterio letterale, secondo cui le norme vanno interpretate con il significato che le parole e le frasi hanno nella lingua italiana. Quando il testo normativo è ambiguo e sopporta più significati, il criterio letterario deve ricorrere al criterio logico che porta a scegliere tra i vari significati quello che corrisponde all’intenzione del legislatore. A sua volta tale concetto può intendersi in senso soggettivo, se si riferisce alle opinioni e agli intenti manifestati da coloro che hanno formulato la norma (criterio psicologico), o in senso oggettivo, se si riferisce allo scopo che la norma mira a realizzare (criterio teleologico). Nell'art. 12 si parla inoltre di analogia nonché di una lacuna del diritto, in cui viene detto che si può ricorrere ad una norma che non è stata creata per quel determinato fatto accaduto. L'analogia è però limitata perché, secondo l’art. 14 delle Preleggi, non può essere utilizzata per esempio sulle leggi eccezionali, poiché sennò ne verrebbe meno il significato, e nemmeno sulle norme penali a causa della gravità delle sanzioni previste che devono essere precise e rigorose. Possono inoltre esserci dei casi in cui di fronte ad un fatto da trattare giuridicamente, non si riesce a trovare una norma analoga ed in queste ipotesi il caso va regolato applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico. In linea di principio tutti hanno il diritto (e in un certo senso anche il dovere) di interpretare le norme, ma esistono vari soggetti che però hanno un ruolo più rilevante di altri nell'interpretazione della stessa: L'interpretazione autentica: fatta da un'altra norma dello stesso grado o di grado superiore a quello della norma interpretata (è quella più importante), L'interpretazione giudiziale: fatta dai giudici, L'interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione, L'interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto. Le norme che compongono l'ordinamento giuridico dello Stato si ripartiscono in un due categorie: - Quelle di diritto privato si ispirano ai principi dell'autonomia e della parità delle persone, poiché le lascia libere di scegliere e di agire nel proprio interesse. Dunque vi è l'idea che le persone stiano su un piano di uguaglianza giuridica, - Quelle di diritto pubblico, che si ispirano ai principi di soggezione e subordinazione di qualcuno verso qualcun altro. Da come si può intuire il diritto privato è quindi diritto comune, perché può applicarsi sia a persone private che ad apparati pubblici che agiscono per fini e interessi pubblici. Può anche accadere che una medesima situazione sia regolata sia da norme del diritto privato che da norme del diritto pubblico (come per esempio per la proprietà e il contratto). Ad oggi fra le due aree del diritto esistono connessioni e interferenze continue, mentre in passato il diritto privato e il diritto pubblico erano campi ben distinti e separati. Individuo-collettività è una coppia di concetti che deve essere tutelata e il contrasto tra i due è evidente quando la realizzazione dell’interesse individuale porta un danno alla collettività. La Costituzione nell’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ed è così che viene definita la formula di privato sociale. Libertà-uguaglianza è un’altra coppia di concetti che deve essere tutelata e possono entrare in contrasto l’uno con l’altro. Il nostro ordinamento cerca di trovare il punto di equilibrio fra i due valori in conflitto, infatti garantisce le libertà delle persone, ma ammette anche che debbano venire limitate per raggiungere l’uguaglianza fra gli uomini. Il valore dell’uguaglianza è fondamentale nel nostro ordinamento. Nell’art. 3 c. 1 viene enunciato il principio di uguaglianza formale o uguaglianza davanti alla legge. Il significato generale di questo articolo è che la legge è uguale per tutti. Al principio di uguaglianza formale si affianca il principio di uguaglianza sostanziale posto all’art. 3 c. 2, in cui si intende che il potere pubblico deve fare quanto necessario per eliminare le disuguaglianze. La regolazione dei rapporti sociali è divisa fra diritto privato e diritto pubblico ed è il principio di sussidiarietà che indica il confine fra le due aree. Questo esprime una forte valorizzazione del diritto privato rispetto al diritto pubblico pubblico e dal 2001 è entrato nella Costituzione in base all’art. 118 c. 4. Le principali aree del diritto privato sono: - Il diritto civile, - Il diritto commerciale, - Il diritto industriale, - Il diritto del lavoro, - Il diritto della navigazione. Le fonti del diritto sono fondamentali poiché creano nuove norme giuridiche che permettono al diritto di rinnovarsi, ma questo rinnovamento deve essere però ordinato e controllabile in quanto le norme giuridiche non possono essere create da chiunque. Un elenco delle fonti del diritto si trova nell’art. 1 delle Preleggi del 1942: Fonti costituzionali: Costituzione (1948), successive leggi costituzionali e di revisione costituzionale, Fonti primarie: la legge ordinaria, altri atti con forza di legge (il decreto legge e il decreto legislativo), le leggi regionali e i regolamenti dell’Unione europea, Fonti secondarie: i regolamenti del Governo. Le fonti sono composte di articoli, questi ultimi risultano essere divisi in commi e il testo dell’articolo è preceduto da una formula che ne indica il contenuto, ovvero la rubrica. Queste di cui abbiamo parlato finora sono fonti scritte e il nostro diritto è quasi completamente composto da esse, ma vi sono anche le norme non scritte come per esempio le consuetudini o gli usi, richiamate nell’art. 1 delle Preleggi. La consuetudine è la fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale tramite l’osservanza di comportamenti che sono tenuti senza l'intenzione di creare norme giuridiche. Si forma di due elementi: L’elemento oggettivo, ripetizione costante di un dato comportamento, L’elemento soggettivo, gli individui si sentono obbligati a tenere quel dato comportamento. Le fonti del diritto privato sono invece divise in tre grandi blocchi: Codice civile, Costituzione, Legislazione speciale. Si dice codice il testo normativo che raccoglie l’insieme delle norme di una determinata materia e il prototipo di codice civile moderno è quello francese del 1804 (code Napoléon). Il primo codice civile dell’Italia Unita fu il codice civile del regno d’Italia emanato nel 1865 che riproduceva la struttura, i contenuti e gli ideali di quello francese (trattava dei principi che avevano trionfato con la rivoluzione francese). Le trasformazioni successive nella società diedero vita ad una revisione del codice da cui ne uscì il codice civile del 1942, ancora oggi in vigore. Non fu estraneo l’intento politico del regime fascista di svincolarsi dai principi liberali, ma non riuscirono a penetrare in profondità e si limitarono a tradursi in regole marginali. Il codice civile è preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale (o Preleggi). Gli articoli del codice vanno da 1 a 2969 ed è suddiviso in 6 libri: - Il primo libro si intitola Delle persone e della famiglia, - Il secondo libro si intitola Delle successioni, - Il terzo libro si intitola Della proprietà, - Il quarto libro si intitola Delle obbligazioni, - Il quinto libro si intitola Del lavoro, - Il sesto libro si intitola Della tutela dei diritti. In appendice al codice, con numerazione separata, ci sono poi le Disposizioni di attuazione e transitorie che precisano le modalità di applicazione del codice stesso. Gli istituti del diritto privato esprimono i principi di organizzazione dei rapporti sociali ed ecco perché la Costituzione del 1948 è considerata una fonte del diritto privato. Qui sono presenti delle norme che sono chiamate leggi speciali, ossia le leggi dello Stato. È bene ricordare che nel diritto privato non possono essere emanate le leggi regionali e queste ultime sono delle leggi valide entro il territorio di ciascuna Regione interessata. Il diritto internazionale privato è l'insieme delle norme che hanno elementi di estraneità rispetto allo Stato italiano. L'obiettivo di questo diritto è quello di risolvere i problemi tra Stati ed è per questo che vi sono anche le convenzioni internazionali (testi normativi che riguardano una determinata materia, elaborati concordemente dagli Stati che vi partecipano) per creare un diritto uniforme. Se si aderisce a questo diritto si stabilisce una regola che vale anche al di fuori dello Stato italiano. Nasce anche così il diritto privato europeo, che è un complesso di regole che riguardano gli istituti del diritto privato che risultano essere condivisi negli Stati membri dell’Unione. LE SITUAZIONI GIURIDICHE Tramite le norme il diritto privato stabilisce una graduatoria tra i diversi interessi degli individui e individua delle posizioni giuridiche, come per esempio la situazione giuridica soggettiva che è tutto ciò che una persona di diritto ha, in senso positivo e in senso negativo. Le situazioni giuridiche attive esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare e trattano l’attribuzione di un diritto soggettivo per un interesse valido. Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva e può definirsi come il potere di agire nel proprio interesse o la pretesa che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Il contenuto dei diritti soggettivi corrisponde al tipo di poteri che essi danno ai titolari e al tipo di interessi che gli consentono di realizzare. I diritti soggettivi pubblici, attribuiscono al titolare dei poteri che gli consentono di incidere sull'organizzazione politica della società (per esempio il diritto di voto), I diritti soggettivi privati, riguardano invece poteri e interessi del titolare che non toccano l'organizzazione politica della società (per esempio un diritto di proprietà), I diritti patrimoniali, sono quelli che procurano al titolare utilità di natura economica, I diritti non patrimoniali procurano al titolare utilità non economica, ma procurano utilità morale, ideale o attinente alla sfera personale (il diritto all’integrità fisica), I diritti assoluti sono quelli che il titolare può far valere nei confronti non solo di qualche soggetto particolare, ma verso quei soggetti che hanno una situazione passiva di dovere, I diritti relativi sono quelli che il titolare può fare valere solo nei confronti di qualche soggetto determinato, su quei soggetti che hanno una situazione passiva di obbligo, I diritti disponibili sono quelli che il titolare può liberamente trasferire o cancellare con altri atti giuridici (il titolare dispone del proprio diritto), I diritti indisponibili sono quelli che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare. Una sottospecie di diritto soggettivo è il diritto potestativo che consente al titolare del diritto di agire in modo autonomo, creando conseguenze giuridiche agli altri, senza che questi possano opporsi. La facoltà è la possibilità riconosciuta al titolare di un diritto di tenere un comportamento che è compreso nel contenuto del diritto, senza per forza doverlo esercitare. Questo concetto esprime la libertà di azione fra i vari comportamenti, che sono tutti leciti. L’interesse collettivo è una figura elaborata in connessione con fenomeni e problemi tipici delle società industriali avanzate e si definisce come la situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui che ledono anche analoghi interessi di una moltitudine di soggetti. Le situazioni giuridiche passive trattano invece della subordinazione di un interesse legittimo verso una determinata situazione giuridica attiva: Il dovere è la situazione giuridica passiva corrispondente al diritto soggettivo assoluto che vieta dei comportamenti capaci di danneggiare il diritto soggettivo altrui. Questa situazione ha carattere generale nel senso che grava su una quantità di soggetti indeterminata, e carattere negativo nel senso che più che imporre al titolare di fare qualcosa, gli impone di non fare qualcosa che possa danneggiare la proprietà altrui, L’obbligo consiste in un vincolo imposto ed è la situazione giuridica passiva corrispondente al diritto soggettivo relativo. Il titolare dell’obbligo si chiama obbligato, o debitore e questa situazione ha carattere individuale poiché grava su una quantità di soggetti determinata, e carattere positivo, nel senso che vincola il debitore a fare qualcosa, La soggezione è la situazione giuridica passiva corrispondente al diritto potestativo e grava su chi si trova a subire delle modifiche della propria posizione giuridica, La responsabilità è la situazione giuridica passiva di chi ha commesso un illecito e deve subire delle sanzioni, L’onere è la situazione giuridica che indica un comportamento che un soggetto deve tenere per conseguire un risultato a lui favorevole. Gli esempi fatti fino ad ora indicano che c’è sempre un collegamento fra una situazione giuridica attiva e una passiva. Si crea a tal proposito un rapporto giuridico tra i portatori di interesse che è la relazione che si viene a creare tra il titolare della situazione giuridica attiva e il titolare della situazione giuridica passiva, chiamate parti. Data una parte del rapporto giuridico, l’altra è la controparte: Rapporto giuridico semplice: uno sola situazione giuridica attiva e una sola situazione giuridica passiva, Rapporto giuridico complesso: più situazioni giuridiche sia attive che passive, Un soggetto terzo è un soggetto estraneo al rapporto giuridico (ma può esserne interessato). Le situazioni giuridiche non restano immobili nel tempo, ma mutano continuamente e viene così in gioco il concetto di effetti giuridici, che sono i mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti. La causa che determina gli effetti giuridici è la fattispecie giuridica, poiché quella concreta produce gli effetti giuridici che la norma prevede in relazione alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Questa può avere caratteri diversi: Fattispecie semplice: due elementi combinati tra loro, Fattispecie complessa: vari elementi combinati tra loro. Le fattispecie possono differenziarsi a seconda del ruolo che giocano la volontà e la consapevolezza umana. Viene così in rilievo la distinzione tra fatti giuridici e atti giuridici. I fatti giuridici sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umane. Sono fatti giuridici quelli per esempio della sfera biologica e fisica. Gli atti giuridici sono le azioni umane sostenute da un certo grado di consapevolezza, la cui rilevanza giuridica dipende dalla presenza di questo fattore umano. Gli atti giuridici possono essere di vari tipi: Gli atti negoziali, sono quelli in cui la consapevolezza umana si esprime al più alto grado di intensità e che si basano quindi sulla volontà del loro autore. In questo caso abbiamo sia la volontà di compiere l'atto, che la volontà di produrre gli effetti giuridici collegati ad esso, Gli atti non negoziali, sono quelli in cui la consapevolezza umana si esprime ad un grado più inferiore (per esempio la confessione). Gli atti patrimoniali incidono su situazioni di tipo economico e tra questi vi sono due sottocategorie: - Atti onerosi: tutte le parti coinvolte sostengono un sacrificio economico e ne ricevono un vantaggio economico a loro volta, - Atti gratuiti: solo una delle parti coinvolte sostiene un sacrificio economico, mentre l'altra ottiene un vantaggio senza sacrificio. Gli atti non patrimoniali riguardano situazioni giuridiche di tipo prevalentemente non economico (per esempio il matrimonio). Gli atti a causa di morte producono i loro effetti in relazione alla morte dell'autore dell'atto, Gli atti tra vivi sono quelli che per produrre propri effetti non presuppongono la morte del loro autore. I BENI E IL PATRIMONIO Il bene è qualsiasi entità capace di soddisfare bisogni (e quindi di realizzare interessi) umani. Nell'art. 810 del CC i beni sono invece le cose che possono formare oggetto di diritto. Le cose, a loro volta, sono porzioni di materia. In questo modo, la legge sembra accogliere una concezione restrittiva di bene, che si identifica con l'idea di bene materiale: I beni materiali sono le cose capaci di formare oggetto di diritti, I beni immateriali sono quelle entità diverse dalle cose. Esistono diverse categorie di cose e quindi diverse categorie di beni materiali: I beni immobili sono individuati tramite due criteri: - I beni immobili di natura, che sono tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, - I beni immobili per destinazione, che sono gli edifici e le costruzioni saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinate ad esserlo in modo permanente. I beni mobili sono tutti gli altri tipi diversi dai beni immobili, tra cui anche le energie naturali aventi valore economico. Tra questi troviamo: - I beni mobili registrati sono dei beni mobili di grandi dimensioni, che hanno un certo valore economico e che devono essere registrati per il loro trasferimento o per l’acquisto di diritti su di essi (navi, autoveicoli e gli aeromobili), - Le università di mobili sono i complessi di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. I beni divisibili sono quelli che possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni, senza che il valore economico dell'originale venga compromesso (un sacco di grano può essere diviso in più porzioni senza che il valore totale diminuisca), I beni indivisibili sono quelli che la suddivisione è materialmente ed economicamente impossibile (una macchina). I beni consumabili sono quelli che si esauriscono immediatamente con l'uso e non possono essere riutilizzati (per esempio il cibo), I beni inconsumabili sono quelli di uso continuativo (come per esempio una casa). I beni fungibili (o di genere) sono quelli che risultano identici per qualità e quantità ad altri beni dello stesso genere (due auto), I beni infungibili (o di specie) sono quelli che non sono sostituibili con altri beni per la presenza di particolarità qualitative (ad esempio un’opera d’arte). Il concetto di pertinenza riguarda il rapporto tra una cosa accessoria (ad esempio un garage) e una cosa principale (una casa con all’interno un garage). La disciplina delle pertinenze tratta il trasferimento dei beni e la destinazione che può essere effettuata dal proprietario della cosa principale. Colui che attua il trasferimento può decidere se includere o meno la pertinenza, ma nel caso non venisse inclusa bisognerà dirlo esplicitamente. I frutti sono dei beni prodotti da altri beni (che proprio per la loro capacità di produrre frutti si chiamano beni fruttiferi) e si distinguono in due tipi: I frutti naturali: sono quelli che provengono direttamente dalla cosa (i prodotti agricoli, la legna, i prodotti della miniera ecc…), I frutti civili: sono quei beni che producono un reddito periodico (gli interessi dei capitali). La distinzione tra beni privati e beni pubblici si fonda su due criteri: 1. Il criterio (soggettivo) dell'appartenenza, 2. Il criterio (oggettivo) della destinazione. I beni pubblici hanno un requisito soggettivo che consiste nell'appartenenza allo Stato o ad un altro ente pubblico e un requisito oggettivo, consistente nell'essere destinati a soddisfare interessi generali della collettività. I beni privati sono tutti gli altri che appartengono ai privati, quelli che non sono vincolati per un interesse generale della collettività. Si dice che ad oggi sono comparsi nuovi beni che in passato non esistevano, come per esempio quelli dovuti ai progressi delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica e anche quelli portati dai mass media. Nel linguaggio corrente, il concetto di patrimonio assume di solito un significato materiale, ma in esso innanzitutto si trovano non solo le cose materiali, ma anche i beni immateriali. Il patrimonio è quindi il complesso delle situazioni giuridiche attive e passive di una persona ed è un'entità dinamica, che si muove e muta continuamente con il mutare delle situazioni giuridiche del titolare. LE VICENDE DEI DIRITTI E LA CIRCOLAZIONE GIURIDICA I diritti di solito non restano fermi, ma mutano continuamente e collochiamo questi movimenti e cambiamenti nelle vicende. Le vicende principali possono essere: La nascita del diritto, Il trasferimento del diritto, L'estinzione del diritto, L'acquisto del diritto, La perdita del diritto. L'acquisto del diritto soggettivo è la vicenda per cui la persona diventa titolare di un diritto e questo può essere di due specie: - A titolo originario, che avviene sulla base di un non-rapporto fra il precedente e il nuovo titolare e avviene senza un trasferimento di un diritto precedente, - A titolo derivativo, quando il diritto si trasmette da una persona ad un'altra (fenomeno di successione). Con la successione, colui che perde il diritto si chiama autore o dante causa, chi lo acquista si chiama successore o avente causa. L'acquisto a titolo derivativo può essere di due tipi: Derivativo-traslativo: si può trasmettere proprio lo stesso diritto che aveva il precedente titolare, Derivativo-costitutivo: può essere attribuito al nuovo titolare un diritto differente. L'acquisto può essere anche gratuito o oneroso: L'acquisto gratuito: quando avviene a favore del dante causa (per esempio per eredità), L'acquisto oneroso: quando chi acquista da o promette qualcosa in cambio del diritto acquistato. L'acquisto dei diritti può essere inoltre: Fra vivi: quando non si presuppone la morte del dante causa, A causa di morte: quando l'acquisto si produce per effetto della morte del dante causa. Un soggetto diventa titolare di un diritto quando ne possiede il titolo di acquisto e tale titolo deve essere regolare e veramente appartenente al dante causa poiché non si può trasferire o acquisire un diritto che non si ha e allo stesso tempo nessuno può diventare titolare di un diritto acquistandolo da chi non ce l’ha. La prescrizione estintiva è ciò che determina l'estinzione del diritto in conseguenza ad una prolungata inattività del titolare. Ci sono alcuni diritti che sono però imprescrittibili, ossia diritti che non si estinguono, come la proprietà o i diritti indisponibili. L'inizio della prescrizione coincide con il momento in cui si inizia a contare il tempo che potrebbe portare all'estinzione del diritto. Il termine invece è il periodo trascorso con cui il diritto si estingue: Il termine ordinario è di 10 anni, I termini speciali possono essere più lunghi di quello ordinario o più brevi. Si ha la sospensione della prescrizione estintiva quando in presenza di particolari circostanze non è possibile per il titolare esercitare il diritto. Si ha invece interruzione della prescrizione estintiva quando viene compiuto un atto che smentisce l'inattività del titolare. La prescrizione è inderogabile e infatti non è permessa la modifica dei termini di durata della prescrizione e nemmeno la rinuncia preventiva prima che la prescrizione maturi. La prescrizione presuntiva significa che, se una persona non esercita un diritto per molto tempo, si presume che abbia rinunciato a quel diritto, anche se il termine per farlo valere non è ancora scaduto. In pratica, se non chiedi qualcosa che ti spetta (come un pagamento o un risarcimento) per troppo tempo, la legge può considerare che tu abbia perso quel diritto, anche se non sono passati i tempi previsti per la prescrizione. La decadenza ha invece scadenza molto breve e riguarda diritti importanti che si ha l'esigenza che vengano esercitati in un breve tempo. L'unico modo per evitare la decadenza è quindi quello di esercitare il diritto. In ogni ordinamento giuridico è importante la circolazione giuridica dei diritti. Per necessità è utile che alcuni fatti rilevanti giuridicamente siano conosciuti e per questo motivo sono stati creati alcuni mezzi di pubblicità. A questo fine la legge stabilisce quali fatti debbano essere pubblici e stabilisce con precisione le procedure per realizzare la pubblicità. Si parla infatti di: Pubblicità notizia, quando la mancanza della pubblicità non impedisce all'atto la sua esistenza e la produzione dei suoi effetti (se vengono omesse le funzioni matrimoniali, questo rimane valido comunque), Pubblicità dichiarativa, quando l'atto esiste ma con una diminuzione dei suoi effetti, Pubblicità costitutiva, che è necessaria per l'esistenza dell'atto. All'argomento della pubblicità si lega quello dell'apparenza, che è ciò che giustifica la conoscenza o ignoranza di un soggetto rispetto a certi fatti giuridici. La legge tutela in questo caso il soggetto in base a due criteri: La buona fede del soggetto, in quanto il soggetto pensa realmente che le cose stiano diversamente da come stanno realmente, L'apparenza, cioè l'esistenza di elementi tali da indurlo all'errore. Quando il fatto giuridico risulta conoscibile grazie a mezzi di pubblicità l'apparenza non vale. Importante è il principio della tutela giurisdizionale dei diritti, in base al quale chi ha un diritto e lo vuole attuare deve rivolgersi allo Stato che provvederà a questo attraverso i giudici, i quali nel loro insieme formano la magistratura. L'insieme delle attività che si svolgono tra il giudice e i litiganti si chiama processo. La giurisdizione si divide in: Giurisdizione civile (rapporti regolati dal diritto privato), Giurisdizione penale (che risolve le questioni attorno a reati), Giurisdizione amministrativa (liti fra privati e pubblica amministrazione). La giurisdizione civile può essere sostituita da un arbitrato, ossia un tipo di giudizio svolto da due cittadini scelti dalle parti, decisione del quale si chiama lodo, che ha il valore di sentenza. Un processo civile si apre quando l'interessato prende l'iniziativa di aprirlo, esercitando l'azione. L'azione si esercita ponendo la domanda al giudice di emanare un provvedimento per il soddisfacimento del proprio interesse. La situazione giuridica che permette a un soggetto di fare l'azione è la legittimazione di agire. Esistono tre diversi tipi di processo in base all'azione che gli dà inizio: Processo di cognizione, in cui il compito del giudice è chiarire qual è la situazione giuridica tra i litiganti, attraverso l'emanazione di una sentenza, Processo di esecuzione, riguarda il mancato adempimento del risarcimento di una sentenza. Per attuare l'azione di esecuzione bisogna avere un documento, ossia un titolo esecutivo, Processo cautelare, quando viene esercitata l'azione cautelare, con cui si può ottenere, tramite sentenza, un provvedimento volto alla salvaguardia del diritto minacciato. Nel processo chi esercita l'azione si dice attore, chi la subisce si dice convenuto, che sono rispettivamente aiutati da esperti del settore, cioè avvocati difensori. Il processo civile si basa su due principi: Il principio dell'iniziativa di parti, poiché senza la domanda dell'interessato il processo non parte, Il principio di divieto di ultrapetizione ed extrapetizione, con cui il giudice non può emanare un provvedimento che vada oltre le domande delle parti. Il principio del contraddittorio è quel principio secondo il quale ogni parte ha diritto a difendersi e a far valere le proprie ragioni ugualmente. Le prove sono i mezzi che servono a dimostrare la verità di un fatto. Nel nostro ordinamento vige sull'attore l'onere della prova, cioè il dovere di dimostrare le prove che giustificano la sua azione. Al contrario il convenuto ha l'onere di provare che i fatti che sostengono la sua eccezione siano reali. Le prove possono essere: Documentali, quando consistono in documenti scritti, Non documentali, quando consistono in fatti, atti o attività, per esempio la confessione, giuramento, prova testimoniale. Un atto pubblico è un documento redatto da un ufficiale pubblico (come un notaio o un funzionario) che ha valore legale. Questo tipo di atto è considerato vero e ufficiale e serve a dare certezza e prova di un accordo o di una situazione (come un contratto di compravendita di una casa). Gli atti pubblici sono importanti perché chi li redige ha l’autorità di garantire l’autenticità. La scrittura privata è invece un documento scritto che riguarda un accordo tra due o più persone, ma che non è redatto da un ufficiale pubblico (come un notaio). È firmato dalle parti coinvolte e ha valore legale, a meno che non venga provato che è falso o non valido. I SOGGETTI DEL DIRITTO I soggetti del diritto sono i titolari di situazioni giuridiche che possono essere persone fisiche o organizzazioni. Essere soggetti del diritto vuol dire avere capacità giuridica. La capacità giuridica è la capacità, riconosciuta dall’ordinamento, di essere titolari di situazioni giuridiche. La legge stabilisce che si acquista al momento della nascita (art. 1), mentre la capacità di agire (ossia la capacità di compiere atti giuridici) si acquista a 18 anni (art. 2). La capacità giuridica si può perdere per l'età e per le condizioni psichiche. Chi perde la capacità giuridica è detto incapace. L'incapacità di agire può essere curata da un altro soggetto che compie l'atto al posto dell'incapace, L'incapacità giuridica è invece quando nessuno ti può sostituire nel compimento dell'atto. Ogni persona fisica è identificata da un nome, formato da prenome, attribuito da chi fa la dichiarazione di nascita della persona, e un cognome che è attribuito in base all'appartenenza familiare della persona. Vi è inoltre l’esigenza per la vita di relazione, collegare la persona ad un determinato luogo: La residenza corrisponde al luogo in cui la persona ha dimora abitualmente, Il domicilio corrisponde al centro principale degli interessi della persona, che normalmente coincide con la residenza, La dimora è il luogo dove si trova la persona in un determinato periodo, anche per una permanenza non lunga. La cittadinanza è la qualità della persona che la collega ad un determinato ordinamento giuridico di un paese. Un soggetto senza cittadinanza si dice apolide, ma si possono avere anche due cittadinanze contemporaneamente. Nell'art.16 delle Preleggi e nell’art. 10 della Costituzione viene specificato che i cittadini extracomunitari hanno uguale capacità di diritto privato del cittadino italiano a condizione di reciprocità (se per l'italiano vale lo stesso nel paese dell'extracomunitario). Se non c'è questa condizione l'extracomunitario perde alcuni diritti, ma non quelli fondamentali e inviolabili dell’uomo ed è bene ricordare che lo straniero non ha capacità di diritto pubblico. Per quanto riguarda il sesso di una persona è importante che esso sia chiaro perché corrispondono norme diverse in base ai sessi. Quando vi è un mutamento di sesso questo va sentenziato dal tribunale con la l. 164/1982 che permette una rettifica di sesso del soggetto che deve poi essere registrata negli atti dello stato civile (fenomeno della transessualità). Gli atti dello stato civile definiscono lo stato civile di una persona, cioè lo stato della persona in quanto cittadino italiano e sono registrati nei registri dello Stato civile che sono tenuti nel Comune. Essi possono essere: - Atti di nascita, - Atti di matrimonio, - Atti di morte, - Atti di cittadinanza. La capacità di agire presuppone che il soggetto sia in condizione di valutare i propri interessi e di prendere le decisioni giuste per realizzarli. Incapace di agire sarebbe chi non è nelle condizioni di poter agire in questo modo. Per legge si è incapaci di agire per: Minore età, è incapace chi ha meno di 18 anni. Il minore viene rappresentato dai genitori. Il minore di 18, ma maggiore di 16 anni può essere eccezionalmente autorizzato a sposarsi e ad acquisire capacità parziale e questo minore si dice minore emancipato, Interdizione giudiziale, riguarda chi ha infermità mentale grave, che porta ad una totale privazione della capacità di agire e alla nomina di un tutore che agisce per l'interdetto, Inabilitazione, riguarda chi è affetto da infermità mentale non grave, come l’alcolismo o la dipendenza da stupefacenti. Viene privato in parte della capacità di agire e viene nominato un curatore che assista l'inabilitato. Nel 2004 è stato introdotto l'affidamento di sostegno, caso nel quale la persona viene privata parzialmente della capacità di agire a causa di menomazione fisica o infermità mentale temporanea e viene nominato un amministratore di sostegno che affianca la persona solo in determinati atti. I rappresentanti degli incapaci agiscono a loro nome, ma per provare che lo stiano facendo veramente l'atto deve essere autorizzato dal giudice. Quando gli atti sono compiuti in violazione delle norme sull'incapacità di agire essi sono invalidi e quindi annullabili. L'incapacità di agire cessa quando vengono meno le esigenze di protezione. L’incapacità assoluta riguarda le persone che, per la loro condizione, non possono mai compiere validamente atti giuridici. In questi casi, gli atti compiuti sono nulli, cioè non producono effetti legali e tra questi troviamo: Minori di 18 anni, non possono stipulare contratti in modo autonomo, salvo alcuni casi (come i contratti per i beni di prima necessità), Interdetti, sono persone dichiarate incapaci a causa di infermità mentale. L’incapacità relativa riguarda le persone che, pur essendo generalmente capaci, hanno limitazioni nel compiere atti giuridici in alcune circostanze. In questi casi, gli atti compiuti sono annullabili (non sono nulli, ma possono essere invalidati se la persona interessata lo richiede). Sono per esempio: Minori emancipati, dai 16 anni possono compiere solo alcuni atti, Inabilitati, sono persone che, pur non essendo completamente incapaci, sono parzialmente limitate nell’agire per infermità o altre condizioni. L’incapacità naturale si riferisce alla condizione di chi non è in grado di comprendere pienamente le conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Gli atti compiuti da questi incapaci si dividono in tre categorie: Atti personali, come il matrimonio, donazione e testamento che soni sempre annullabili, Atti unilaterali, sono annullabili solo se si prova che hanno arrecato un grave pregiudizio all’incapace naturale, Contratti, sono annullabili solo se si prova un grave pregiudizio e la mala fede del contraente (può arrecare danni all’incapace). La cessazione della capacità giuridica si ha con la morte, che giuridicamente coincide con la cessazione delle funzioni dell'encefalo. Si dichiara la scomparsa della persona quando non si hanno più notizie dal suo ultimo allontanamento dal domicilio o dalla residenza: Dopo 2 anni viene dichiarata l'assenza, viene aperta la successione e i successori possono esclusivamente amministrare e godere dei beni dell'assente, Dopo 10 anni viene dichiarata la morte presunta e quindi i successori possono godere pienamente dei beni e il matrimonio cessa. Se la persona ritorna ottiene indietro il patrimonio rimasto e si riforma il matrimonio con la cessazione dell'eventuale matrimonio rifatto dal coniuge. La presunzione di commorienza è una norma giuridica che stabilisce che, se due persone muoiono nello stesso momento o in condizioni che non permettono di stabilire chi è morto per primo, si considera che siano morte nello stesso istante. Questa norma serve per decidere come dividere i beni ereditari. Anche le organizzazioni formate da uomini sono soggetti giuridici, e la legge prevede che esse rispondano per reati commessi dai loro dipendenti o rappresentanti. Alle organizzazioni si attribuisce una denominazione ed una nazionalità (per identificare a quale ordinamento giuridico rispondono). L'organizzazione si crea solitamente con un atto costitutivo e insieme a questo viene formato il regolamento, cioè lo statuto costitutivo. Nel prendere le decisioni vale il principio di maggioranza, quindi la volontà della maggioranza delle persone che compongono l’organo è considerata la volontà di tutta l'organizzazione. Le organizzazioni possono essere: Organizzazioni pubbliche, come per esempio gli enti territoriali (Regioni, Comuni), Organizzazioni private, Organizzazioni di tipo associativo, come le società, Organizzazioni di tipo non associativo, come le fondazioni, Organizzazioni di profitto, che perseguono uno scopo di lucro (le imprese), Organizzazioni non di profitto, come le associazioni. Ogni organizzazione vanta un'autonomia patrimoniale, in quanto ha un suo patrimonio distinto da quello dei soggetti e in base a questa autonomia, ne abbiamo due tipi: - Autonomia patrimoniale perfetta, è la caratteristica delle organizzazioni con personalità giuridica e quindi ciò che succede al patrimonio dell'organizzazione non incide sul patrimonio dei soggetti, - Autonomia patrimoniale imperfetta, sono invece le organizzazioni senza personalità giuridica e quindi ciò che succede al patrimonio dell’organizzazione incide anche su quello delle persone che ne fanno parte. Le organizzazioni possono inoltre essere a scopo di lucro oppure non a scopo di lucro: - A scopo di lucro, sono per esempio le società commerciali, - A scopo non di lucro, come per esempio le associazioni, le fondazioni e i comitati che hanno uno scopo ideale. Le associazioni sono organizzazioni formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune, ma non di lucro. Nascono per effetto di un atto costitutivo (un accordo) e le regole vengono stabilite dallo statuto dell’associazione. Quando l'associazione si estingue viene posta in liquidazione e da quel momento gli amministratori non possono compiere altre azioni. Illecite sono le associazioni criminali, politico-militari e le associazioni segrete. Le associazioni non riconosciute sono libere da controlli pubblici, non devono rispondere ai criteri di pubblicità e hanno autonomia patrimoniale imperfetta. Le fondazioni hanno degli interessi generali e quindi personalità giuridica, ma non hanno soci e sono quindi amministrate da un consiglio. I comitati sono organizzazioni create per raccogliere presso il pubblico dei fondi da destinare a finalità di interesse più specifico e non hanno personalità giuridica. I diritti della personalità hanno come oggetto tutti i fondamentali valori e diritti della persona umana e sono la categoria di diritti soggettivi che tutti i soggetti hanno. I diritti della personalità sono: Diritti non patrimoniali, Diritti assoluti, Diritti indisponibili, Diritti imprescrittibili. La salute è un diritto fondamentale dell'individuo e la legge tutela l'integrità del corpo della persona, anche contro la sua volontà, stabilendo che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando provocano una diminuzione permanente dell'integrità fisica (art.5 del CC). Ovviamente questa tutela non vale per il prelievo di organi di una persona defunta, anche se comunque questo può essere fatto solamente dopo l'accertamento della morte, in accordo con la volontà dell'interessato (infatti va stabilito ante mortem) ed esclusivamente a titolo gratuito. L'integrità fisica è tutelata anche contro aggressioni esterne, tramite risarcimento. Riguardo al proprio nome la legge lo tutela contro le aggressioni come la contestazione del nome o l'usurpazione del nome. Il diritto di agire spetta normalmente al titolare del nome, ma ha diritto di agire anche un terzo che ha degli interessi sul nome di un'altra persona a esso collegata (per esempio una vedova verso il marito defunto). I rimedi possono essere l’inibitoria (il giudice vieta il comportamento lesivo), la pubblicazione della decisione sui giornali e il risarcimento del danno. Gli stessi rimedi sono dati per lo pseudonimo se questo ha acquistato la stessa importanza del nome. È sempre vietata la pubblicazione dell'immagine altrui quando questa pregiudichi l'onore, la reputazione o il decoro della persona ripresa. La pubblicazione dell'immagine è sempre permessa quando è giustificata dalla notorietà della persona, per scopi scientifici, per la polizia oppure in occasione di cerimonie o altri eventi pubblici. Al di fuori di questi casi è consentita la pubblicazione quando vi sia il consenso della persona ripresa e nel caso non fosse così i rimedi sono l’inibitoria e il risarcimento del danno. Ogni persona ha il diritto al rispetto del proprio onore, tutela contro i reati di ingiuria e diffamazione. Il diritto alla riservatezza difende la sfera personale contro: Ingiustificate intrusioni di estranei nella sfera intima della persona e dei suoi luoghi privati (es. inviolabilità del domicilio, vietato in luogo di lavoro l'uso di impianti audiovisivi per il controllo), Contro la divulgazione all'esterno di fatti o elementi che concernono la sfera intima della persona stessa, Riguardo il trattamento scorretto dei propri dati informatici la legge stabilisce una serie di diritti verso le banche dati online come il diritto a dare il consenso alla diffusione di certe informazioni, il diritto di verificare che questa diffusione sia stata fatta correttamente, il diritto di essere informati circa la diffusione dei propri dati. I principali rimedi del diritto privato alle varie violazioni sono: Il risarcimento del danno, L'inibitoria, cioè l'ordine del giudice di cessare il fatto lesivo, La pubblicazione della sentenza che condanna l'autore della lesione, La rettifica, che la parte lesa ha diritto a pubblicare dove era stata pubblicata la diffamazione. I DIRITTI SULLE COSE La proprietà è un diritto di natura privata, patrimoniale, assoluto e disponibile a cui è dedicato il terzo libro del Codice Civile chiamato “Della proprietà”. L’art.832 del CC dice che il proprietario ha dei poteri sulla cosa (di godimento e disposizione), che sono molto forti (pieni ed esclusivi) e che devono essere limitati dalla legge. Costituzionalmente parlando la proprietà è presente all’interno dell’art.42 dove viene detto nel c.1 che la proprietà privata è garantita dalla legge, nel c.2 che la funzione sociale della proprietà spetta al Parlamento e nel c.3 che l’espropriazione della proprietà è garantita ad un’entità pubblica con tre garanzie: non deve essere un capriccio dell’ente pubblico, deve essere per un interesse generale superiore, deve essere previsto un indennizzo per il proprietario, ossia una somma di denaro per compensare la cosa perduta. Il fondo è generalmente un bene immobile ed è l’oggetto della proprietà. Il contenuto di questa è conformato diversamente in base alla loro diversa rilevanza economico-sociale. Avere facoltà di godimento significa impiegare la cosa senza rinunciare alla piena proprietà della stessa ed è quello che in economia viene chiamato valore d’uso. Avere facoltà di disposizione significa impiegare la cosa per ricavarne un’utilità rinunciando alla (piena) proprietà della cosa stessa ed è quello che in economia viene chiamato valore di scambio. Avere dei poteri esclusivi significa avere la facoltà di escludere ogni soggetto dal godimento della cosa stessa, questa facoltà ha però dei limiti che possono essere di due tipi : Limiti di interesse pubblico, ossia imposti dalla legge per soddisfare un interesse superiore della collettività, Limiti di interesse privato, ossia imposti dal proprietario stesso per soddisfare interessi di altri privati, generalmente di proprietari fondiari vicini. Da questa distinzione derivano: 1. Il divieto degli atti emulativi in quanto il proprietario deve vietare gli atti che arrecano danni ad altri, 2. La disciplina delle immissioni dice che il proprietario è tenuto a sopportare le immissioni (di calore, fumo, esalazioni eccetera) fino a che non superano la normale tollerabilità, 3. Per questioni prettamente igieniche, la legge vuole evitare che fra gli edifici costruiti su fondi confinanti ci siano intercapedini troppo strette: perciò tali edifici devono essere o uniti e aderenti tra loro oppure separati da una distanza minima che l’art. 873 indica in 3 metri e sono le cosiddette distanze legali. Quando c’è una violazione di queste distanze possono essere applicati due rimedi, ovvero la riduzione in pristino (la rimozione del danno) o il risarcimento del danno. L’acquisto della proprietà può avvenire in due modi: A titolo derivativo, che si basa su un rapporto tra l’acquirente e il precedente titolare della proprietà, A titolo originario, che prescindono dal rapporto fra l’acquirente e il precedente proprietario. Gli acquisti a titolo originario permettono un acquisto pieno e libero da vincoli previsti dalla legge e prevede inoltre di fare un acquisto stabile e tra questi troviamo: L’occupazione, ossia l’impossessamento di una cosa che non ha proprietario (i cosiddetti beni vacanti), L’invenzione che riguarda cose immobili smarrite di cui colui che le ritrova l’obbligo di restituzione al proprietario o al sindaco. Se dopo un anno il proprietario della cosa smarrita non si ripresenta, diventerà il nuovo proprietario colui che l’ha ritrovata. Se prima dell’anno ritorna il proprietario, allora colui che avrà trovato la cosa avrà un compenso in denaro, L’accessione è la cosa accessoria che si incorpora alla cosa principale, L’unione e la commistione avvengono quando due o più cose mobili di proprietari diversi si uniscono o mescolano così da formare una cosa unica e non sono più separabili, La specificazione è una persona costruisce con il proprio lavoro qualcosa tramite l’utilizzo di materiali altrui. Gli acquisti a titolo derivativo possono essere il contratto e la successione a causa di morte. La legge prevede dei rimedi nel caso in cui vengano subiti dei danni alla proprietà e questi vengono chiamate azioni petitorie, le quali sono quattro e hanno due elementi comuni in quanto possono essere attuate solo da chi ha effettiva proprietà e sono imprescrittibili. 1) L’azione di rivendicazione, avviene quando il proprietario si scaglia contro chiunque possiede la cosa senza titolo per richiedere la riconsegna e il presupposto di quest’azione è quello di dare la prova di essere l’effettivo proprietario, 2) L’azione negatoria, prevede che il proprietario reagisca alle molestie che disturbano la sua proprietà e queste molestie possono essere di due tipi: - Molestie di diritto, la pretesa legale di qualcuno che afferma di avere diritti sulla cosa del proprietario, - Molestie di fatto, quando oltre a questa pretesa legale vengono attuati dei comportamenti che possono danneggiare la proprietà. 3) L’azione di regolamento di confini, serve per chiarire i confini che sono poco chiari tra due proprietà vicine che viene fatta dal giudice, 4) L’azione di apposizione di termini, spetta anche questa sempre al giudice e viene richiesta dai proprietari per porre dei confini ben visibili tra due proprietà vicine. Altri modi per riparare i danni alla proprietà possono essere il risarcimento del danno o ricorrere alle norme penali. La comproprietà è la situazione in cui più soggetti hanno insieme il diritto di proprietà su una medesima cosa e rientra nella figura generale della comunione dei diritti. Si distinguono varie figure di comunione: Comunione volontaria, che nasce dalla volontà degli interessati di crearla, Comunione incidentale, che nasce indipendentemente dalla volontà degli interessati, Comunione forzosa, che si crea indipendentemente dalla volontà degli interessati e nel prescinde talmente tanto da non permettere ai comproprietari di scioglierla. L’oggetto della comproprietà è la quota, che esprime la misura dei poteri che il comproprietario ha sul bene e teoricamente le quote dei comproprietari dovrebbero essere uguali. La quota di ciascun comproprietario determina la misura in cui egli partecipa sia ai vantaggi che ai pesi della comunione. I vantaggi sono la facoltà di godimento che tutti i partecipanti hanno e la facoltà di disposizione per cui il comproprietario non può trasferire una parte della cosa ma può trasferire la quota, infatti chi l’acquista subentra nella stessa situazione giuridica. I pesi sono le spese necessarie per la conservazione, il godimento e il miglioramento della cosa stessa. L’amministrazione della comproprietà viene regolata dal principio maggioritario, infatti la maggioranza vincola anche la minoranza e l’atto con cui si esprime la volontà della maggioranza dei comproprietari si chiama deliberazione che può essere: A maggioranza semplice, si basa sul consenso di tanti comproprietari quanto bastano per rappresentare più della metà del valore del bene, A maggioranza qualificata, sarebbero i due terzi, All’unanimità. La divisione è l’atto che pone fine alla situazione di comproprietà e a cui fa subentrare situazioni di proprietà esclusiva. Nel condominio, i proprietari degli appartamenti sono comproprietari delle parti comuni, come il tetto, le scale, i cortili e i giardini. Sebbene ogni condomino possieda un appartamento di sua esclusiva proprietà, è anche coinvolto nella gestione e nel mantenimento delle parti comuni. Le decisioni condominiali vengono prese durante le assemblee, dove ogni condomino ha diritto di voto in proporzione alla dimensione della sua quota di proprietà. Ad esempio, le riparazioni straordinarie richiedono una maggioranza qualificata, mentre altre decisioni più leggere possono essere prese con una maggioranza semplice. La multiproprietà è una forma particolare di comproprietà che riguarda solitamente gli immobili turistici. In questo caso, ogni comproprietario ha diritto di usufruire dell’immobile solo per un determinato periodo dell’anno (ad esempio, una settimana all’anno), e tale periodo si ripete ogni anno. La multiproprietà, pur essendo una forma pur essendo una forma di comproprietà, presenta delle specificità legate al contratto di utilizzo del bene. Il diritto di proprietà è il diritto reale principale, ma esistono altri diritti reali, chiamati diritti reali minori, che attribuiscono al titolare poteri inferiori rispetto alla proprietà piena. Questi diritti riguardano cose che appartengono ad un altro soggetto (diritti reali su cosa altrui). Il proprietario che subisce un diritto reale minore vede ridotto il proprio potere di godimento sul bene, mentre il titolare del diritto minore ha facoltà limitate. Quando il diritto minore si estingue, i poteri del proprietario ritornano nella loro pienezza e questi si dividono in due categorie: Diritti reali di godimento, che attribuiscono il potere di utilizzare direttamente la cosa e trarne utilità, Diritti reali di garanzia, che forniscono una sicurezza per il credito. L’usufrutto è un diritto reale di godimento e consente al titolare di godere della cosa altrui, traendone utilità (compresi i frutti), ma senza alterare la destinazione economica della cosa (ad esempio, non può distruggere l’appartamento). Il proprietario conserva la proprietà, ma perde il diritto di godimento durante l’usufrutto. L’usufrutto può essere costituito per: - Contratto, - Testamento, - Legge, - Usucapione. L’usufrutto ha una durata limitata, che non può superare la vita dell’usufruttuario (se è una persona fisica) o 30 anni (se persona giuridica). L’usufruttuario ha l’obbligo di conservare la cosa e restituirla al proprietario al termine del diritto. Se il bene è consumabile, l’usufruttuario deve restituire un controvalore in denaro. L’uso è simile all’usufrutto, ma consente un godimento limitato per soddisfare i bisogni personali del titolare e della sua famiglia, infatti non può godere dei frutti, ma si limita al godimento dei bisogni essenziali. L’abitazione è una specificazione dell’uso, limitata all’uso di una casa. Questi diritti non possono essere ceduti, poiché sono strettamente legati alla persona del titolare. Le servitù prediali sono diritti che pongono un “peso” su un immobile (fondo servente) a favore di un altro immobile (fondo dominante). Il contenuto di una servitù dipende dal beneficio che il fondo dominante riceve. Le servitù si distinguono in: Negative, vincolano il fondo servente ad astenersi da determinate attività (es. servitù di non edificare), Affermative, obbligano il fondo servente a sopportare attività del fondo dominante (es. passaggio). Queste si suddividono in continue (l’esercizio è costante) o discontinue (l’esercizio avviene ad intervalli), apparenti (con opere visibili), non apparenti (senza opere visibili). Le servitù possono essere legali (coattive) o volontarie: Legali (coattive), si costituiscono per necessità, come nel caso di fondi che non hanno accesso alla strada (es. passaggio coattivo). La servitù può essere imposta anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, ma è previsto un risarcimento, Volontarie, si costituiscono per accordo tra le parti (es. tramite contratto). Il diritto di superficie permette a chi costruisce su suolo altrui (o acquisisce una costruzione esistente su terreno altrui) di mantenere la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo. Questo diritto neutralizza il principio di accessione, secondo il quale chi costruisce su un terreno acquisisce la proprietà di ciò che vi è costruito. Il titolare del diritto di superficie è il superficiario, e la proprietà della costruzione che ottiene si chiama proprietà superficiaria. La durata di questo diritto può essere perpetua o a tempo determinato e la sua estinzione avviene per rinuncia, consolidazione (unione del diritto di superficie con la proprietà del suolo), scadenza del termine, o per prescrizione estintiva (ad esempio, se il superficiario lascia passare 20 anni senza costruire o ricostruire). L’enfiteusi è un diritto che attribuisce al titolare dei poteri di godimento quasi equivalenti a quelli del proprietario di un fondo, sebbene la proprietà rimanga al concedente. Il titolare del diritto si chiama enfiteuta, mentre il proprietario che concede il diritto è il concedente. L’enfiteuta ha due obblighi principali: migliorare il fondo e pagare un canone periodico al concedente, che può essere in denaro o in prodotti naturali. L’enfiteusi può essere perpetua o temporanea, ma se è temporanea deve durare almeno 20 anni. L’estinzione dell’enfiteusi avviene per cause generali (come la morte dell’enfiteuta o la scadenza del contratto), ma può anche estinguersi per motivi specifici legati all’enfiteusi: Devoluzione, consente al concedente di recuperare la proprietà del fondo in caso di gravi inadempimenti da parte dell’enfiteuta, Affrancazione, che permette all’enfiteuta di acquistare la piena proprietà del fondo, pagando al concedente una somma pari a 15 volte il canone annuo. I diritti reali sono diritti che attribuiscono un potere diretto sulla cosa, come per esempio la proprietà, usufrutto, superficie, servitù. Questi sono assoluti poiché opponibili a chiunque e il titolare può esercitare il diritto senza l’intervento di un altro soggetto. I diritti personali (di credito) sono diritti che si riferiscono ad un’obbligazione tra due soggetti (creditore e debitore) e sono degli esempi i contratti di locazione e il prestito. Questi sono relativi poiché opponibili solo al debitore e il titolare può esercitare il diritto solo nei confronti di chi è obbligato, non contro terzi. La trascrizione è un meccanismo che rende pubblici determinati atti giuridici relativi ai diritti su beni immobili, assicurando la pubblicità e la sicurezza della circolazione giuridica dei diritti. È strettamente connessa alla pubblicità (informare i terzi sugli atti relativi ai beni) e alla circolazione giuridica (garantire che i diritti siano protetti). La trascrizione immobiliare si realizza tramite i registri immobiliari gestiti dalle conservatorie e la legge prevede che siano trascritti: Contratti, che trasferiscono la proprietà o modificano diritti reali su immobili (ad esempio compravendita, costituzione di usufrutti o servitù), Contratti preliminari relativi a tali atti, Atti unilaterali, che producono effetti simili (ad esempio rinuncia dell’usufruttuario). Provvedimenti giudiziari, che modificano i diritti sugli immobili (sentenze, decreti di esecuzione), Contratti di locazione di immobili con durata ultranovennale, Acquisti a causa di morte di diritti immobiliari, Domande giudiziali relative a atti soggetti a trascrizione. La trascrizione risolve il conflitto tra più acquirenti di diritti incompatibili sugli stessi beni. La regola è che prevale chi ha trascritto per primo il proprio acquisto, anche se ha acquistato successivamente rispetto all’altro acquirente. L’atto trascritto diventa opponibile ai terzi che acquistano successivamente. Gli atti da trascrivere devono essere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e la trascrizione è effettuata dal conservatore dei registri immobiliari, che registra gli atti forniti dal richiedente. In alcune regioni del Nord-Est Italia, si applica un sistema diverso, l’intavolazione, che segue una logica reale anziché personale. In questo sistema, l’immobile è al centro delle registrazioni, e la pubblicità è costitutiva, non solo dichiarativa. Anche per i beni mobili registrati (come imbarcazioni, aeromobili, autoveicoli), la trascrizione ha effetti simili a quella per i beni immobili. I registri pubblici specifici per questi beni garantiscono che i diritti su di essi siano visibili e protetti. Il possesso è un fatto, cioè l’esercizio di poteri sopra una cosa, a differenza della situazione di diritto che riguarda il titolo legale di tale potere. Possesso e proprietà (o altro diritto reale) normalmente coincidono, ma possono essere separati, come nel caso del possesso di un ladro che non ha il diritto legale sulla cosa. Il possesso implica sia un controllo materiale sulla cosa, sia l’intenzione di esercitare poteri come proprietario (animus possidendi). Se manca l’intenzione di comportarsi come proprietario, si ha la detenzione (ad esempio, un meccanico che ripara un’auto altrui). Il possesso è legittimo quando coincide con il diritto legale, e illegittimo quando chi possiede non è il titolare del diritto (come nel caso di un ladro). Si distingue anche tra possesso di buona fede (quando si ignora di ledere il diritto altrui) e mala fede (quando si è consapevoli di farlo). Il possesso si acquista esercitando i poteri di fatto sulla cosa, ma non se esercitato con la tolleranza del proprietario. La legge presume che chi esercita poteri sulla cosa sia il possessore, e spetta al controinteressato provare il contrario. Se il possessore dimostra di aver posseduto la cosa in un determinato momento, si presume che abbia continuato a possederla ininterrottamente. La presunzione di possesso anteriore si applica solo se il possesso si fonda su un titolo. La detenzione può trasformarsi in possesso se il detentore inizia a comportarsi come titolare del diritto, manifestando l’intenzione di possedere. L’interversione si verifica quando un possessore cambia il tipo di possesso (ad esempio, da possesso minore a possesso pieno). Se un nuovo possessore subentra ad un altro, può sommare il proprio possesso alla durata del possesso precedente. Si parla di accessione quando ciò avviene per un acquisto a titolo particolare, e di successione in caso di acquisto a titolo universale (ad esempio, in caso di eredità). Il possesso si perde se si abbandona la cosa o la si consegna, ma può anche trasformarsi in detenzione (costituto possessorio), come nel caso del proprietario che vende una casa ma continua a viverci come inquilino. Questo, anche se illegittimo, è protetto dalla legge. La tutela si fonda su diverse ragioni, come l’esigenza di evitare l’autotutela privata e garantire la certezza dei rapporti giuridici. Le principali forme di tutela sono: - Le azioni possessorie, che servono a proteggere il possessore da attacchi al suo possesso. Non si richiede di dimostrare il diritto di proprietà, ma solo il possesso. Le principali azioni possessorie sono: - Azione di reintegrazione, quando un possessore è stato spogliato della cosa, può chiedere la reintegrazione, purché lo spoglio sia avvenuto in modo violento o clandestino e venga richiesto entro un anno, - Azione di manutenzione, serve a difendere il possesso da molestie non violente (es. immissioni superiori alla normale tollerabilità). Si può esercitare entro un anno dalla molestia e solo da possessori legittimi, - Azioni di nunciazione (per danni temuti o nuove opere) L’usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà basato sul possesso continuato di un bene. Serve a garantire la certezza dei diritti e la produttività delle risorse, permettendo di superare la non coincidenza tra fatto e diritto. Il possesso utile per l’usucapione deve essere: Non vizioso, acquisito senza violenza o clandestinità, Continuo, durerà per il tempo necessario. Il possesso può essere interrotto o sospeso, ma il termine di usucapione riparte da zero se l’interruzione avviene. L’usucapione ordinaria per beni immobili e diritti reali il termine è di 20 anni, mentre per beni mobili di 10 anni. L’usucapione abbreviata presuppone il possesso in buona fede e una trascrizione nei registri per beni immobili o mobili registrati e il termine per i beni mobili non registrati è di 10 anni. LE OBBLIGAZIONI Il termine obbligazione indica la materia dei diritti di credito che presuppongono la cooperazione di un altro soggetto: il debitore. Il termine obbligazione fa riferimento alla posizione del debitore. L’obbligo è caratterizzato dal punto di vista di un soggetto attivo (credito), quello del soggetto passivo (obbligazione) e quello del rapporto giuridico che corre fra loro (rapporto obbligatorio). Il libro Delle obbligazioni comprende quasi 900 articoli ed è il più ampio fra i sei libri del CC. L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione, ossia il comportamento dovuto dal debitore nell’interesse del creditore. Questa può avere contenuti vari poiché vengono scelti liberamente dai soggetti. Classificando le prestazioni, abbiamo tre categorie di obbligazione: - Obbligazioni di dare: la prestazione consiste nel consegnare una cosa e all’interno di questa troviamo una sottocategoria importante che riguarda la consegna di una somma di denaro (obbligazione pecuniaria), - Obbligazioni di fare: la prestazione consiste in un comportamento attivo del debitore, diverso dalla consegna di una cosa, - Obbligazioni di non fare: la prestazione consiste in un comportamento di astensione del debitore nei confronti di qualcosa. L’obbligazione è uno strumento che serve a realizzare l’interesse del creditore, e questo viene considerato un requisito essenziale della stessa (art. 1174). La prestazione però ha bisogno anche di altri requisiti e deve essere: - Possibile: deve essere quindi realizzabile dal debitore, - Lecita: non deve violare la legge, - Determinata o determinabile: si deve capire in cosa consiste, - Patrimoniale: è traducibile in un valore monetario (in una somma di denaro). Tra queste troviamo anche le prestazioni di cortesia che un soggetto compie per semplice cortesia e sul presupposto che esse non sono dovute per obbligo giuridico (è sempre gratuita). Esistono anche prestazioni non patrimoniali che non danno luogo a obbligazioni, ma questo non significa che non siano obblighi di tipo legale. Quelle di cui si è parlato fino ad ora sono chiamate obbligazioni semplici, ma questo schema può subire delle complicazioni e possiamo trovare delle: Obbligazioni oggettivamente complesse: la complessità consiste in più prestazioni. Tra queste ne troviamo due: - Obbligazioni alternative: hanno per oggetto due prestazioni poste sul medesimo piano e il debitore si libera eseguendo una delle due, - Obbligazioni facoltative: hanno per oggetto una prestazione, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa che la sostituisca, Obbligazioni soggettivamente complesse: la complessità riguarda una pluralità di debitori o una pluralità di creditori. Quando in un rapporto obbligatorio la parte passiva è formata da più debitori, l’obbligazione può essere: - Obbligazione parziaria, in cui la prestazione è frazionata fra i diversi debitori, - Obbligazione solidale, in cui il creditore può chiedere l’intera somma ad uno dei qualsiasi condebitori. La solidarietà può essere attiva (più creditori) o passiva (più debitori). Nelle obbligazioni solidali di tipo passivo, in cui ci sono più debitori, vi possono essere due tipi di rapporto: i rapporti tra creditore e condebitori e i rapporti interni tra questi ultimi. Nei rapporti tra creditore e condebitori, la scelta del creditore segue la regola che egli possa rivolgersi a chi crede. Nei rapporti interni tra condebitori vi è la regola che il debito si divide tra i vari contenitori. Il condebitore che ha pagato l’intero debito può chiedere tramite l'azione di regresso che ciascuno degli altri rimborsi la propria parte. Le obbligazioni solidali di tipo attivo, sono quelle in cui il debitore si trova di fronte ad una pluralità di creditori. La regola è che ciascun creditore ha diritto di chiedere l’intera prestazione e il pagamento di uno dei debitori libera anche tutti gli altri. Le obbligazioni nascono tramite delle fonti, che sono gli atti o fatti giuridici che le producono. Per indicare lo stesso concetto si usa il termine titolo. L’articolo 1173 elenca così le fonti delle obbligazioni: - Il contratto, - Il fatto illecito, - Ogni altro atto o fatto considerato dalle norme idoneo a produrre obbligazioni. L'art.1175 stabilisce che nel rapporto obbligatorio entrambe le parti debbano seguire la regola della correttezza, cioè il debitore deve fare quanto possibile per massimizzare l'utilità che il creditore riceve dalla prestazione, mentre il creditore deve fare quanto possibile per minimizzare il sacrificio del debitore. L'adempimento consiste nell'eseguire la prestazione, estinguendo e liberando definitivamente il debitore. La quietanza è la dichiarazione scritta con cui il creditore riconosce di aver ricevuto dal debitore una determinata prestazione, è un atto non negoziale in quanto è una dichiarazione di scienza con valore di confessione. Se l'adempimento è fatto da una persona incapace di agire è comunque efficace e regolare. Se invece è il creditore ad essere incapace di agire l'adempimento è inefficace e non libera il debitore. Di regola l'adempimento è fatto dal debitore, ma qualche volta può anche essere fatto da un terzo. Un primo caso è quello in cui il terzo è un collaboratore del debitore, ma questa eventualità è esclusa in caso di prestazione infungibile, cioè si chiede che ci sia il debitore. Può avvenire anche adempimento da un terzo non collaboratore del debitore che risulta efficace ed estingue l'obbligazione, ma il creditore può rifiutare tale adempimento solo se ha interesse che essa venga svolta dal debitore e se anche il debitore è contro l'adempimento da parte del terzo. L'adempimento del terzo può dar vita al pagamento con surrogazione, ossia quando un terzo adempie la prestazione e diventa il nuovo creditore della persona di cui ha estinto il debito. La surrogazione si distingue tra: - Surrogazione volontaria, quando è decisa dalle parti, - Surrogazione legale, secondo i casi previsti dalla legge nell'art.1203. La prestazione va eseguita esattamente, cioè nel tempo, nel luogo e nei modo stabiliti per l'adempimento. Con l'accordo del creditore ed eseguendo realmente la prestazione, si può eccezionalmente liberare il debitore attraverso una prestazione differente da quella prevista (dazione in pagamento). L'effetto liberatorio si produce solo se il creditore accetta di ricevere una prestazione diversa e se questa viene effettivamente eseguita. Se il titolo fissa il termine per l'adempimento va seguito quello, altrimenti se il titolo non indica nulla può essere richiesto l'adempimento immediato, o in taluni casi può essere fissato da un giudice. Se il termine è stabilito, questo può essere: A favore del debitore, il debitore non può adempiere oltre il termine, ma non è tenuto a farlo prima (se vuole può farlo e il creditore non può rifiutare), A favore del creditore, il creditore può esigere il pagamento prima della scadenza, A favore di entrambi, sia il debitore sia il creditore hanno diritto che la prestazione non sia eseguita prima del termine. In generale, salvo diverse indicazioni, il termine si considera a favore del debitore, se però vengono meno le garanzie che il debitore aveva dato allora si può richiedere l'adempimento immediato. Per quanto riguarda il luogo dell'adempimento, se non è fissato dal titolo, valgono i criteri stabiliti dalla legge secondo cui l'obbligazione si adempie al domicilio del debitore. Quando il debitore non può adempiere a causa della mancata cooperazione del creditore, si verifica una situazione di mora del creditore. In questo caso, il debitore è tutelato dalla legge, ma solo se compie un atto formale di offerta della prestazione al creditore che può essere: Offerta solenne, ossia un atto formale fatto tramite pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario), che può essere a sua volta: - Offerta reale, ossia una consegna materiale di denaro o beni mobili, - Offerta per intimazione, ossia una notifica di richiesta di ricezione di beni mobili o immobili, Offerta secondo gli usi, che è meno formale, sufficiente per prestazioni di “fare”. Se il creditore rifiuta senza giustificazione, il debitore può liberarsi dall’obbligazione, e se necessario, può anche effettuare un deposito delle cose rifiutate per essere definitivamente liberato dal debito. In caso di mora del creditore, il debitore non risponde dei danni per il mancato adempimento e può chiedere al creditore un risarcimento per eventuali danni arrecati a causa del mancato adempimento. Si produce così lo spostamento del rischio verso il creditore poiché se per il mancato adempimento la prestazione diventa poi impossibile, il debitore è liberato e quest'ultimo conserva il diritto alla controprestazione, che il creditore deve a sua volta eseguire a suo favore. Secondo l'art.1277 i debiti pecuniari, in cui la prestazione consiste nel pagare una somma di denaro presentano delicati problemi d'inflazione e la progressiva perdita di valore reale della moneta. Per questi si applica il principio nominalistico, secondo cui il debito va estinto con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Vi sono due tipi di debiti pecuniari: - Debiti di valuta, dove la cifra è determinata, - Debiti di valore, dove l'obbligazione ha per oggetto un valore che sarà tradotto in moneta al momento del pagamento. Per effetto della liquidazione, un debito di valore può diventare un debito di valuta. Il denaro produce altro denaro e sono questi gli interessi sui debiti, ossia l'ulteriore denaro prodotto da una somma di denaro, e quantificato in una percentuale della somma base o somma capitale. Altre cause di estinzione dell'obbligazione sono: - Compensazione, - Confusione, - Novazione, - Remissione, - Impossibilità sopravvenuta. Si parla di obbligazione estinta per compensazione quando ci sono delle obbligazioni che due soggetti hanno reciprocamente l'uno verso l'altro. Questa può essere: Compensazione legale, è quella che opera automaticamente, i due debiti si estinguono quando vengono a coesistere, Compensazione giudiziale, quando uno dei due debiti non è liquido ma di facile liquidazione: il giudice lo può liquidare e dichiare l'altro debito compensato, Compensazione volontaria, i due soggetti si accordano per considerare l'obbligazione estinta. L'obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e debitore coincidono nella stessa persona. La novazione è l'accordo tra le due parti per sostituire un'obbligazione diversa da quella originaria, che si estingue e viene definita novazione oggettiva. Il caso di novazione soggettiva è quando a cambiare non è l'obbligazione, ma il debitore. La remissione è l'atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito, così l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato. Il debitore può rifiutare la remissione. In caso di prestazione sopravvenuta dopo la nascita dell'obbligazione, questa si estingue perché viene considerata impossibile, ma ciò non succede se l'impossibilità è solo temporanea. Se invece è parziale, il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile. Se la causa di impossibilità viene data al debitore si ha la sostituzione dell'obbligazione impossibile, con l'obbligazione di risarcimento. Le modificazioni delle obbligazioni riguardano solitamente i soggetti dell'obbligazione e possono essere dal lato attivo (successione nel credito) con il cambio di creditore, e dal lato passivo (successione nel debito) con il cambio del debitore. Nel primo caso il creditore (cedente) può trasferire ad un terzo (cessionario) il suo credito verso il debitore (ceduto) ed è al cessionario che va eseguita la prestazione. Perché la cessione abbia effetto il debitore deve essere informato tramite notificazione, o ci deve essere la sua accettazione. Quando il cessionario non riceve il pagamento dal debitore possono nascere contrasti con il cedente, per cui si distingue tra: Cessione pro soluto, secondo cui il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, Cessione pro solvendo, il cedente garantisce la solvenza del debitore e se risulta insolvente (cioè privo dei mezzi per pagare) il cessionario può rivolgersi al cedente per ottenere il pagamento da lui. La delegazione di debito è il primo dei tre meccanismi che realizzano la successione nel debito e coinvolge tre soggetti: il debitore (delegante) il creditore (delegato) e un terzo (delegatario). In questo caso il delegante chiede di pagare il suo debito ad un delegato per conto suo. Questa si basa su 2 rapporti: 1. Rapporto di valuta, consistente in un debito del delegante verso il delegatario (D—>T), 2. Rapporto di provvista, consistente in un credito del delegante verso il delegato (D—>C). La delegazione di debito può assumere configurazioni diverse: - Delegazione titolata (o causale) quando il delegato (C) fa riferimento ai rapporti di provvista e di valuta, - Delegazione pura (o astratta) quando l'assunzione del debito non menziona né il rapporto di valuta né il rapporto di provvista. Una seconda distinzione riguarda gli effetti della delegazione, con riferimento alla posizione del debitore originario: - Delegazione cumulativa, il delegante (D) resta obbligato verso il delegatario (T), - Delegazione liberatoria, se interviene una dichiarazione del delegatario (T) per liberare il delegante (D). L'espromissione ed è l'atto del terzo (espromittente) che assume su di sé l'obbligazione che il debitore (espromesso) ha verso il creditore (espromissario). L'accollo è il terzo meccanismo di successione dei debiti ed è l'accordo fra il debitore e un terzo, per cui il terzo (accollante) si assume un debito che il debitore (accollato) ha verso il creditore (accollatario). Esistono vari tipi di accollo: - Accollo interno, il creditore resta estraneo perché non vi partecipa né vi aderisce, - Accollo esterno, il creditore aderisce all'accordo tra debitore e terzo, - Accollo cumulativo, se il debitore originario non viene liberato, - Accollo liberatorio, il debitore originario viene liberato. L'inadempimento del debitore si ha quando quest'ultimo non esegue in un determinato modo la prestazione. Si può fare una distinzione tra: - Inadempimento radicale e definitivo, quando il debitore non esegue per niente la prestazione, - Inadempimento inesatto, quando la prestazione viene eseguita in modo qualitativamente o quantitativamente sbagliato, - Ritardo nell'adempimento, quando il debitore esegue la prestazione oltre i termini prestabiliti. I vari possibili rimedi offerti per tutelare il creditore insoddisfatto sono: - Mora del debitore, quando l'adempimento è ritardatario, - Risarcimento del danno, per qualsiasi altra forma di inadempimento. La mora del debitore può scattare solo se il ritardo è ingiustificato e presuppone che la prestazione possa essere ancora eseguita. Gli effetti della mora non si producono automaticamente, ma solo dopo l'azione del creditore detta costituzione in mora, consistente nella richiesta del creditore al debitore di adempiere. È necessario stabilire delle regole sulla responsabilità dell'inadempimento perché talvolta il debitore non è responsabile di esso. In tutti i casi di obbligazioni la responsabilità per inadempimento si chiama responsabilità contrattuale. Se la causa di impossibilità della prestazione è imputabile al debitore si può avere: - Responsabilità per colpa, quando dipende da lui, - Responsabilità oggettiva, riconducibile alla sua sfera di organizzazione e controllo. Con il termine colpa si intende negligenza, imprudenza o imperizia. Il debitore è colpevole quando l'impossibilità è causata da una sua mancanza di diligenza. La colpa può essere: - Colpa ordinaria, ossia violazione dell'ordinaria diligenza, - Colpa grave, ossia inosservanza dei livelli minimi di attenzione per la prestazione. Il dolo, o inadempimento doloso, è quello volontario e consapevole del debitore e si ha dolo eventuale se il danno viene accertato come possibile conseguenza del comportamento del debitore. In certi casi il debitore responsabile per dolo è chiamato ad un risarcimento maggiore. L'onere della prova nei casi di inadempimento spetta al creditore che deve provare l'esistenza dell'obbligazione, l'inadempimento del debitore, il danno causato dall'inadempimento e l'imputabilità al debitore. Su quest'ultimo la legge stabilisce anche l'inversione dell'onere, secondo cui è il debitore che deve provare che l'impossibilità non è a lui imputabile. Quando si vanno a calcolare i danni provocati dall'inadempimento per causa del debitore si distingue tra: - Danno emergente, cioè la perdita subita dal creditore, - Lucro cessante, cioè il mancato guadagno. Il risarcimento del danno, può avvenire tramite pagamento o riparazione in forma specifica, cioè ripristinando quello specifico interesse che l'inadempimento ha leso. Per il calcolo del danno vi sono diversi criteri oltre a quello base di risarcire tutto il danno sofferto dal creditore: Criterio della causalità, il danno va risarcito nella sola misura in cui sia conseguenza diretta dell'inadempimento, Criterio della prevedibilità, va risarcito solo il danno che poteva essere previsto, Criterio del concorso di colpa del creditore danneggiato, quando è colpa anche del creditore e c'è un ribasso del risarcimento, Criterio dell'evitabilità del danno, il risarcimento non è dovuto per danni che non sarebbero avvenuti se il creditore si fosse comportato diligentemente, Criterio della valutazione equitativa, quando il danno non è quantificabile dal creditore, allora viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa e quindi in maniera adeguata alla situazione concreta. Tramite la clausola penale il creditore e il debitore possono pre accordarsi su quanto debba essere il risarcimento in caso di inadempimento. In tal caso il debitore deve per forza pagare, ma solo quanto previsto dalla clausola. Quando la penale risulta eccessiva o c'è stato inadempimento parziale, il debitore può chiedere al giudice di ridurre la penale. Le clausole di esonero sono clausole attraverso le quali creditore e debitore si accordano che non ci sarà risarcimento per eventuali danni. È giusto che ci sia un meccanismo che garantisca al creditore la realizzazione dal diritto al risarcimento. Questo è l'esecuzione forzata dei beni del debitore, messa in moto dall'azione esecutiva del creditore e il conseguente processo di esecuzione. I tipi di esecuzione forzata sono due: Espropriazione forzata, consiste nella vendita dei beni del debitore fino alla raggiunta del denaro sufficiente a coprire il debito, Esecuzione in forma specifica, attribuisce al creditore il risultato che si sarebbe dovuto avere con il normale adempimento. Si chiama responsabilità patrimoniale quando il debitore risponde con i propri beni all'azione esecutiva. Tale responsabilità è illimitata in quanto tutti i suoi beni possono essere destinati a soddisfare il diritto del creditore. Tuttavia possono esserci delle limitazioni per tutelare alcuni beni essenziali per il debitore: rispondendo con tutto il suo patrimonio, il debitore potrebbe sperperarlo per non pagare i debiti e il creditore ha quindi tutto l'interesse che il patrimonio del debitore cresca o si conservi. Per questo ci sono tre azioni: Azione surrogatoria, Azione revocatoria, Sequestro conservativo. Il creditore può tutelarsi facendo l'azione surrogatoria, con cui si sostituisce al debitore esercitando al suo posto diritti e azioni che a costui spettano verso terzi e che aumenterebbero il patrimonio, ma che egli trascura di esercitare. L’effetto è quello di incrementare il patrimonio del debitore. L'azione revocatoria è lo strumento che ha il creditore per reagire ad atti del debitore che minacciano l'integrità del suo patrimonio. Con questa si ottiene l'inefficacia verso il creditore. La prescrizione dell'azione revocatoria è di 5 anni. Il sequestro conservativo è il mezzo con cui il creditore priva il debitore della possibilità di alienare i suoi beni. Diverso è quando si parla di esecuzione concorsuale, in cui tutti i creditori insieme fanno azione esecutiva: la pratica è solo una e tutti verranno soddisfatti ugualmente. La prelazione è quel diritto in capo ad un soggetto ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni. Le cause legittime di prelazione sono elementi che attribuiscono al credito la possibilità di essere soddisfatti tramite beni del debitore prioritariamente rispetto ad altri crediti. Si dicono: Crediti privilegiati, quelli che hanno una causa di prelazione, Crediti chirografari, quelli che vengono anticipati dai crediti privilegiati. Le cause legittime di prelazione sono: il privilegio, il pegno e l'ipoteca. Il privilegio può essere: - Generale, se ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore e non può esercitarsi su terzi che acquistano diritti su quei beni, - Speciale, se ha per oggetto singoli beni mobili o immobili e può esercitarsi anche verso terzi. La garanzia specifica è quando solo determinati beni vengono destinati al soddisfacimento del credito e si realizza con il pegno e l'ipoteca. Il pegno si costituisce sopra beni mobili non registrati, universalità di mobili o crediti. Deve avere due requisiti: Il titolo costitutivo, rappresentato dall'accordo fra il proprietario della cosa e il creditore, Spossessamento, il proprietario rilascia il possesso della cosa ad il creditore o un terzo scelto dalle parti. L'ipoteca si costituisce su beni immobili o diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e su tutti beni soggetti alla pubblicità attraverso pubblici registri. Consiste nella vendita obbligata di un bene in caso di mancato pagamento di un debito. Per la sua costituzione occorre un titolo che la giustifichi e l'iscrizione ai pubblici registri del bene. L'ipoteca si divide in: - Ipoteca volontaria, che nasce in base ad un atto compiuto dal proprietario del bene, - Ipoteca giudiziale, che ogni creditore può iscrivere sui beni del debitore in base a sentenza o provvedimento giudiziario, - Ipoteca legale, che può farsi su alcuni beni del debitore secondo casi previsti dalla legge. Se su un bene gravano più ipoteche, l'ordine cronologico di iscrizione nei pubblici registri determina il grado dell'ipoteca. L'iscrizione perde efficacia dopo 20 anni e ci si può nuovamente iscrivere (ma a quel punto si ritorna al grado minimo) o rinnovare (conservando il grado). Quando un'ipoteca si estingue questa viene cancellata dai registri. Il patto commissorio è il patto tra debitore e creditore che stabilisce che in caso di inadempimento, la cosa ipotecata o data in pegno passi sotto la proprietà del creditore. Questo patto è vietato dalla legge per tutelare il debitore, ma la si potrebbe aggirare con la vendita tramite patto di riscatto. La fideiussione è una garanzia personale che una persona diversa dal debitore (fideiussore) garantisce l'adempimento al creditore del debito altrui assumendo anche sul proprio patrimonio illimitatamente. IL CONTRATTO Il contratto è la fonte delle obbligazioni e secondo l'art.1321 è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è un atto: - Bilaterale, - Negoziale, - Patrimoniale. L'atto negoziale è tale quando la volontà dell'autore è diretta esattamente a produrre gli effetti giuridici che derivano dall'atto, e non a caso si parla di accordo, cioè la volontà concorde di chi fa il contratto per produrre dei determinati effetti giuridici. Perchè ci sia l'accordo ci devono essere almeno due parti che partecipino e che queste siano d'accordo su esso, per questo è definito atto bilaterale. Sempre secondo l'art.1321 i contratti possono essere: - Bilaterali, tra due parti, - Plurilaterali, più di due parti. Tra questi si distinguono: Con comunione di scopo, con uno scopo in comune tra tutte le parti, Senza comunione di scopo, quando ognuno persegue un suo interesse. La disciplina del contratto si divide in: - Disciplina generale del contratto, che si applica a qualunque tipo di contratto, - Disciplina dei singoli tipi contrattuali, che si applica solo al tipo di contratto corrispondente. La patrimonialità è un'altra caratteristica fondamentale del contratto in quanto deve riguardare interessi economici o patrimoniali. Questi contratti implicano degli obblighi e diritti che sono quantificabili in termini di valore economico. Il contratto esiste e produce i suoi effetti quando si è concluso e la dichiarazione contrattuale è l'esplicita manifestazione della volontà di fare il contratto che si distingue tra: - Dichiarazioni recettizie, quando sono dirette ad una determinata persona, - Dichiarazioni non recettizie, ossia non indirizzate ad un destinatario e i suoi effetti si producono indipendentemente dalla conoscenza di essa da parte dei soggetti. Lo schema base di un contratto è formato da: - Una proposta, fatta dal proponente, - Un'accettazione, fatta da parte dell'oblato. Il contratto si ritiene concluso quando l'accettazione è arrivata all'indirizzo del proponente. Se l'accettazione del contratto è tardiva (quindi oltre il termine stabilito dal proponente), il proponente può decidere di accettarla o meno. Ovviamente il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta. Esistono diverse categorie di contratti: Contratti formati mediante esecuzione, si perfeziona con l'esecuzione delle prestazioni, Contratti formati mediante proposta non rifiutata, si formano con la mancata risposta all’offerta, Contratti consensuali, si perfezionano con il consenso delle parti, Contratti reali, si perfezionano con la consegna del bene, Contratti aperti, hanno clausole che possono essere determinate successivamente. L'offerta al pubblico è una proposta indirizzata ad una collettività indeterminata di destinatari e per la formazione del contratto basta l'accettazione anche solo di un interessato. Se il proponente o l'oblato muoiono o diventano incapaci a contratto concluso, se ne occuperanno gli eredi o i rappresentanti legali. Se invece ciò avviene prima della formazione del contratto, la proposta o l'accettazione perdono efficacia, ma ci sono delle eccezioni: - Proposta irrevocabile, non può essere ritirata prima di un certo periodo, - Il dichiarante è un imprenditore medio grande, La proposta è revocabile finché il contratto non è concluso. L'accettazione può essere revocata purché questa non giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. L'irrevocabilità può essere stabilita dalla legge e talvolta dal proponente, che può decidere un termine entro il quale la proposta è irrevocabile. L'opzione è un accordo tra le parti per cui il proponente tiene ferma la proposta (solitamente in cambio di qualcosa) per un determinato tempo, entro il quale l'oblato può pensare se accettare o meno ciò che gli viene proposto e di solito questo comporta un corrispettivo da parte dell'oblato per mantenere la proposta ferma. La prelazione è il diritto del soggetto di essere preferito rispetto a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione del contratto. Questa può essere esercitata solo se il proponente decide di fare effettivamente la proposta e si distingue in: - Prelazione convenzionale, nasce per volontà degli interessati, ha efficacia obbligatoria e non è cedibile a terzi, - Prelazione legale, che è disposta dalla legge ed è opponibile a terzi. Nella formazione del contratto ci deve essere accordo su ogni punto di esso e nella fase di trattativa la legge impone alle parti di comportarsi in buona fede, cioè con correttezza e lealtà. Per concludere un contratto non basta la volontà, ma serve la manifestazione di questa che si esprime con il linguaggio o con segni diversi dal linguaggio. È bene però ricordare che il silenzio non porta alla conclusione di contratti, se non nei casi in cui una delle parti ha l'obbligo di rispondere entro un certo periodo di tempo e si può interpretare come un'accettazione tacita del contratto. In base alla forma che i contratti assumono possiamo distinguere: - Contratti formali, la legge stabilisce la forma con cui devono essere fatti, - Contratti non formali, sono contratti liberi. Il grado più utilizzato di forma è la scrittura privata che si usa per i contratti che trasferiscono la proprietà su immobili e per i contratti delle pubbliche amministrazioni. Una forma più complessa è l'atto pubblico, per cui serve un notaio o un altro pubblico ufficiale e si usa per la formazione di società di capitali, o per convenzioni matrimoniali e donazioni. Senza la firma il contratto non è valido e non produce i suoi effetti. C'è un collegamento tra la firma e la prova del contratto. Nel caso di documento informatico il suo valore giuridico dipende dalla veridicità della firma apposta su di esso. Si distinguono tre tipi di firma che hanno diverso valore: - Firma elettronica semplice, - Firma elettronica qualificata, - Firma digitale. Il documento informatico con firma digitale o qualificata vale come scrittura privata, ma può valere anche come atto pubblico se vi è la firma digitale del notaio. La rappresentanza è un istituto giuridico in cui una persona (rappresentante) agisce per conto di un’altra (rappresentato) per produrre effetti giuridici su quest’ultimo e si divide in: - Rappresentanza legale, quando la legge stabilisce che un soggetto debba essere sostituito, - Rappresentanza volontaria, è l'interessato che sceglie il suo rappresentante tramite la procura, - Rappresentanza organica, quando il soggetto rappresentato è l’organizzazione. La procura è un atto unilaterale con cui il rappresentato con capacità di agire conferisce la rappresentanza ad un soggetto con capacità di intendere e di volere. La procura si distingue in: - Procura generale, quando si autorizza a compiere tutti gli affari del rappresentato, - Procura speciale, che riguarda uno o più affari determinati. L'estinzione della procura può avvenire se viene meno il rapporto che lega il rappresentato al rappresentante, per morte di uno dei due, per rinuncia del rappresentante o per revoca del rappresentato. Quando il rappresentante non agisce lealmente e lo fa per avvantaggiare se stesso oppure un terzo, si crea un conflitto di interessi con il rappresentato. Se il terzo ne era a conoscenza o poteva esserne a conoscenza allora il contratto è annullabile, se invece il terzo non poteva saperlo il contratto è valido. Caso particolare è il contratto con sé stesso, cioè un contratto che il rappresentante forma con sé stesso. Esiste il caso di rappresentanza senza potere, cioè la rappresentanza non autorizzata. In tal caso vige l'inefficacia del contratto formato dal falso rappresentante, ma anche la possibile ratifica (approvazione) del contratto, ma in caso di non ratifica il terzo (la persona con cui il falso ha negoziato) può pretendere un risarcimento da parte del falso rappresentante per il danno causato per la mancata validità del contratto. Il contratto per persona da nominare è un contratto formato da una persona (rappresentante) che comunicherà successivamente i soggetti su cui il contratto avrà effetto (nominato) a patto che la nomin

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