Appunti di Diritto Pubblico - Barbera-Fusaro - PDF
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Barbera-Fusaro
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These notes cover public law, focusing on the structure of the legal system and examining the relationship between legal rules and social organization. They differentiate between public and private law, and discuss various theories of the constitution. The text also explains concepts such as legal norms, coherence and completeness, and the distinction between civil and common law systems.
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L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO PUBBLICO CAP. 1 1.1 LE REGOLE DEL DIRITTO Ogni organizzazione necessita di un complesso di regole (appartenenti al mondo del dover essere) che ne disciplinano la vita e l’attività → queste costituiscono il diritto dell’organizzazione Distinzione tra: a. reg...
L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO PUBBLICO CAP. 1 1.1 LE REGOLE DEL DIRITTO Ogni organizzazione necessita di un complesso di regole (appartenenti al mondo del dover essere) che ne disciplinano la vita e l’attività → queste costituiscono il diritto dell’organizzazione Distinzione tra: a. regole etiche e religiose, volte a perseguire la perfezione individuale o la salvezza dell’animo, impongono solo doveri b. regole giuridiche, volte ad assicurare la vita normale di un’organizzazione, tutelano anche i diritti dei consociati → una regola è nel proprio interesse se porta a conseguenze che non sono coerenti con le regole del diritto qui ed ora (c. vi è poi il diritto naturale, che sta al di sopra di quello posto dalla comunità politica e che prevede delle norme la cui assenza non permetterebbe nemmeno di parlare di norme giuridiche) - nel diritto arcaico non esisteva - nasce nella fase repubblicana del diritto romano - MA ancora oggi non è mantenuta in alcuni Paesi, ad es. quelli islamici RAPPORTO GIURIDICO → rapporto tra due o più soggetti che, sulla base del diritto oggettivo (cioè di vincoli comuni) dà luogo a vincoli reciproci → determina per alcuni situazioni giuridiche favorevoli (diritti), tutte dello altri non favorevoli (obblighi e doveri) PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI → il diritto non è monopolio di nessuna organizzazione tutte dello sociale, ma è inerente a tutte dello Il diritto dello Stato, in particolare, è caratterizzato dalla politicità. 1.2 e 1.3 L’ORDINAMENTO GIURIDICO Rapporto tra diritto e organizzazione sociale: TEORIE NORMATIVISTE → l'ordinamento è costituito dal complesso di norme vigenti in un determinato tempo e spazio ⇒ una società organizzata ha un ordinamento, costituito sulla base di una norma fondamentale (Grundnorm), vertice di un sistema piramidale TEORIE ISTITUZIONALISTE → l’ordinamento è il complesso di norme derivanti dall’organizzazione sociale che le produce, con il compito di mantenerla e rafforzarla NORMA = regola di condotta generale (=che si applica alla collettività) che disciplina i rapporti all'interno della collettività (concetto che implica un territorio) in un dato momento storico La norma giuridica è caratterizzata da: ~ COERENZA → deve inserirsi nell'impianto giuridico positivo (quello concreto, che si applica oggi) ~ STABILITÀ ~ COERCIBILITÀ/COATTIVITÀ = possibilità di applicare la sanzione (pecuniaria, detentiva o confisca) nel caso in cui la norma venga infranta. La norma giuridica non riguarda il singolo caso, anche se a volte nasce dalla necessità di questo (ES: omicio stradale, femminicidio) ~ NOVITÀ → se la legge esiste già, è inutile farne una uguale, a meno che non dica qualcosa di nuovo (ma a quel punto non sarebbe più uguale all'altra). La legge non svanisce per il non utilizzo. Si possono individuare 2 sistemi giuridici: 1. CIVIL LAW → di derivazione romana; tipico dei Paesi che hanno avuto una dominazione francese, 1 che infatti hanno tutti norme simili tra loro 2. COMMON LAW → sistema presente nei Paesi di tradizione britannica (⇒che facevano parte del Commonwealth), che hanno infatti norme simili tra loro Le leggi di impianto francese e inglese erano molto diverse tra loro, ma oggi queste differenze si sono attenuate. Le principali riguardano: forma: 1. le norme sono scritte 2. le norme sono prevalentemente non scritte, perché si basano molto sulla giurisprudenza MA la differenza è scemata quando la Gran Bretagna è entrata a far parte dell'UE valore della giurisprudenza: 1. si fa riferimento a provvedimenti e sentenze recenti (tranne che per quelle dell'UE) 2. vige il principio dello “stare decisis” = attenersi a ciò che decide il giudice di ordinamento superiore MA, con l'avvento delle leggi scritte, nei paesi di Common law la sentenza ha perso importanza: la legge supera infatti la sentenza verifica della costituzionalità della legge: 1. avviene con un organo accentrato (la Corte Costituzionale), che decide a livello nazionale su un caso che però non riguarda tutto il Paese ⇒ sistema accentrato 2. avviene con un giudice, il quale può disapplicare la legge decidendo sul singolo caso ⇒ sistema diffuso ORDINAMENTO GIURIDICO → = insieme di più elementi (prescrizioni, consuetudini, fatti normativi) espressione di una determinata organizzazione e coordinati tra loro tramite criteri sistematici → è l’impianto complessivo delle norme presenti in un determinato Paese e in un determinato momento storico: bisogna sempre guardare il qui e ora perché il diritto cambia nel tempo e a seconda del luogo in cui ci si trova A seconda delle circostanze possono essere individuati vari ordinamenti: - generali - particolari → sono ordinamenti specifici, riguardano un determinato settore - originari → quelli degli Stati; chiamati così perchè non derivano da nulla se non dallo Stato stesso - derivati → sono ad esempio le Regioni, istituite con una legge della Costituzione - nazionale → quello proprio dello Stato - non nazionale → esterno allo Stato ma che ha comunque un valore in esso → la distinzione tra ordinamento giuridico nazionale e non nazionle deriva dal diritto romano (poi suddiviso in 2 ceppi: quello francese e quello tedesco) Ogni ordinamento è un sistema: deve essere: - unitario → tutte le norme sono riconducibili al potere costituente - coerente → non ammette contraddizioni tra norme (=antinomie) - completo → non ammette lacune o vuoti normativi L'interprete del diritto deve presupporre che l'ordinamento sia un sistema, in modo che lo diventi realmente. Accanto all'interpretazione letterale delle norme, infatti, vi è anche quella logico-sistematica, che prevede l’analisi del sistema in cui le norme si inseriscono Differenza tra: - disposizioni = formulazioni linguistiche, suscettibili di diverse interpretazioni - norme = risultato dell'interpretazione 1.4 L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE Per l’ordinamento dello Stato si parla di costituzione (o carta fondamentale) → è un compendio di leggi che deriva dalla necessità di avere un fondamento su cui costruire l’impianto normativo del Paese. Essa può essere: non scritta scritta → rigida = modificabile solo con procedura aggravata → flessibile = modificabile o derogabile con legge ordinaria Alla fine del XVIII, con lo sviluppo del costituzionalismo moderno, iniziarono ad esserci le costituzioni scritte: la prima nel mondo fu quella degli Stati Uniti (1787), mentre in Europa quella francese (1791). Quelle moderne sono quasi tutte rigide e di origine rappresentativa. 2 ORDINAMENTO COSTITUZIONALE = complesso delle norme fondamentali di un determinato Paese che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano l’identità dell’ordinamento stesso, cioè il suo ordine costituzionale Vi sono Paesi che non hanno una costituzione scritta, ad esempio il Regno Unito, MA non si può dire che essi non abbiano norme costituzionali, che riguardano cioè forma di stato, diritti, forma di governo e sistema delle fonti del diritto INFATTI ➔ la Costituzione come documento scritto non esaurisce tutti gli argomenti attengono all’ordinamento costituzionale: rimangono fuori leggi costituzionali, consuetudini costituzionali e norme materialmente costituzionali (ad es. preleggi del cc e leggi elettorali) ➔ la Costituzione disciplina aspetti che non sono fondamentali nel caratterizzare l’ordinamento ➔ la Costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti ES: - è il caso dello Statuto Albertino durante il regime fascista - in Svizzera è avvenuta una revisione totale della costituzione, che però non ha portato ad alcun cambiamento dell’ordinamento costituzionale ORGANI ➔ COSTITUZIONALI → solo questi concorrono a delineare l’ordinamento costituzionale (in Italia Parlamento, pdR, governo, Corte costituzionale) ⇒ sono organi necessari e indefettibili ➔ DI RILEVANZA COSTITUZIONALE → sono previsti dalla costituzione ma non possono dirsi tali Il concetto di ordinamento costituzionale permette di: - interpretare meglio le norme costituzionali, tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’ordinamento - individuare i limiti al potere di revisione costituzionale, che è un potere costituito (e non costituente) ⇒ non può contraddire le basi della propria legittimazione - stabilire se una carta costituzionale è ancora in vigore oppure no: se c’è un divario troppo ampio tra l’ordinamento e il documento scritto, allora non lo è più ⇒ il compito dei costituzionalisti non è solo analizzare le disposizioni contenute in una costituzione, ma anche verificare che siano effettivamente applicate → MA prolungata violazione delle disposizioni ≠ desuetudine (=consuetudine abrogatrice) 1.5 LE PRINCIPALI TEORIE DELLA COSTITUZIONE - teorie normativiste → la loro interpretazione della costituzione è considerata tautologica poiché trascura il fatto che la costituzione sia diritto e fattore ordinante del diritto stesso - teorie istituzionaliste → vedono la costituzione come la decisione fondamentale con cui il potere costituente determina la forma politica dell’ordinamento statale Distinzione tra costituzione: a. in senso formale → fini e valori su cui si basa l’ordinamento (le forze politiche prevalenti non sono solo quelle di maggioranza, ma tutte quelle che condividono i fini e i valori fondamentali → ad es. tutte le forze antifasciste che in Italia vollero la Costituzione) b. in senso materiale → ciò che deriva dalla costituzione formale → è stata usata in modo distorto come giustificazione per l'allontanamento dal testo formale 1.6 DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato fu fatta nel II sec. a.C: è corretta e viene mantenuta ancora oggi → il criterio di suddivisione si basa sulla maggiore o minore immediatezza del nesso tra determinati rapporti e gli interessi che si vogliono tutelare: - ius privatum → riguarda gli interessi dei privati, ciò che è utile ai singoli → ES: il commercio - ius publicum → riguarda ciò che attiene allo Stato 3 → ES: diritto a che il commercio possa essere svolto con efficacia, perché conferisce serenità ai mercati e agli individui, che in questo modo possono vivere onestamente Non c’è una distinzione netta, ma piuttosto un confine mobile MA anche quando si tratta di diritto privato lo stato non è assente, ma si limita a definire il quadro generale entro cui si sviluppano i rapporti privatistici ⇒ in un certo senso tutto il diritto è pubblico ❖ fino al 1975 ca → tendenza ad allargare l’area pubblicistica, con la nascita dello stato sociale ❖ crisi fiscale dello stato sociale → ha portato a privatizzazioni e liberalizzazioni (non hanno ridotto l’ambito del diritto pubblico, ma hanno cambiato la natura e le modalità di intervento dello stato) ❖ crisi economica del 2008 → ha portato al rilancio dell’intervento dello Stato Al campo del diritto pubblico appartengono: - diritto costituzionale - diritto ecclesiastico - diritto parlamentare - diritto penale - diritto regionale e degli enti locali - diritto processuale civile e processuale penale - diritto amministrativo - diritto internazionale - diritto tributario - diritto dell’Unione Europea + materie miste: d. del lavoro e dell’economia 4 L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA CAP. 4 5.1 LA NASCITA DELL’UE L’UE nasce il 1° novembre 1993, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea (Trattato di Maastricht). Fu preceduta da: ❖ tentata creazione della CED = Comunità Europea della Difesa, che però andò a buon fine perché la Francia non partecipò alle elezioni e non si raggiunsero i voti massimi ⇒ non fu formato un esercito di difesa (oggi invece, di questo tema si occupano i Caschi blu, l'esercito dell'ONU, che fa missioni su temi che non possono essere decisi in autonomia dallo Stato) ❖ Ceca = Comunità europea del carbone e dell’acciaio, istituita con il Trattato di Parigi nel 1951 → nasce sulla base della volontà di 6 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi) di unire le risorse comuni nel settore dell'industria carbo-siderurgica, che fino a poco tempo prima erano state usate da quelle stesse nazioni per farsi la guerra ⇒ nasce con delle finalità di natura economica e non politica (le risorse non furono infatti unite dal punto di vista politico, perché nessuno dei Paesi voleva perdere la propria sovranità) → questi Paesi, dopo gli anni '20-'30, avevano sviluppato la volontà di organizzarsi in qualcosa di simile agli Stati Uniti, i quali però: - erano intervenuti in modo massiccio nella II guerra mondiale in aiuto di questi Paesi - con il piano Marshall avevano previsto anche la donazione di denaro a questi Paesi, per la ripresa dell'industria civile ⇒ misero dei paletti nella creazione di quest'organizzazione (anche l'Unione Sovietica era coinvolta, ma non aveva più il peso che aveva fino a pochi anni prima su questi Paesi) ❖ Cee = Comunità economica europea → nata nel 1957 con la firma del Trattato di Roma, ha stabilito la creazione del MEC (Mercato Comune Europeo) ❖ Euratom (=Energia atomica) → organizzazione per sviluppare l’industria nucleare ❖ Trattato di Maastricht, firmato nel 1992 → ha sancito la nascita dell’UE e ha posto le basi per l’adozione della moneta unica, l’euro, entrata in circolazione nel 2002 ↳ detto anche Trattato sull’Unione Europea - Tue + Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Tfue → sono i trattati che stanno alla base dell’UE ❖ Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 → ha conferito all’UE la personalità giuridica internazionale e ha abbandonato la struttura “a tre pilastri”, la quale prevedeva che l’Ue fosse formata da 3 pilastri: 1. comunità preesistenti (Cee, Ceca, Euratom), gestito in base al metodo comunitario 2. politica estera e sicurezza comune 3. cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, gestite (2 e 3) con il metodo intergovernativo L'Unione Europea venne creata con il riconoscimento di alcuni capisaldi: 1. LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE → fin dall'inizio dell'UE è stata riconosciuta la libertà di circolazione dei lavoratori, delle persone, delle merci (no dazi doganali), dei servizi e dei capitali (purché dichiarati annualmente nel quadro RW, nella dichiarazione dei redditi) 2. DIVIETO DEGLI AIUTI DI STATO = agevolazioni fiscali che lo Stato dà alle proprie imprese → vietate per non creare concorrenza sleale tra le imprese ES: - se l’Italia desse aiuti di Stato all'Alitalia, la compagnia di bandiera, per lo Stato significa entrare in concorrenza con le compagnie aeree straniere) - cassa-integrazione → è di fatto è un aiuto, perchè lo Stato paga i lavoratori se l'azienda non può farlo ⇒ ci sono delle forme di intervento dello Stato che hanno una forma diversa dall'aiuto di stato ma che poi hanno un risultato analogo agli aiuti di Stato 3. CONCORRENZA REGOLAMENTATA → il MEC fu creato come qualcosa di molto più importante di una zona di scambio, in quanto non aveva una valenza solo 5 economica ma anche politica Con la creazione del MEC venne stabilito che la concorrenza tra le imprese appartenenti agli Stati membri debba essere sempre leale → con il Trattato di Roma venne introdotta una norma (riportata anche in tutte le leggi degli Stati che sono state emanate successivamente - in Italia le legge sulla concorrenza è la n. 287/1990) che stabiliva i principi cardine della concorrenza: a. divieto della creazione di INTESE tra imprese che vadano a falsare, eliminare o dare una diversa rappresentazione del mercato ⇒ intese su prezzi, materie prime, sbocchi di mercato, clientela b. divieto dell'abuso della POSIZIONE DOMINANTE che può avere un'impresa sul mercato: in materia esiste una legge italiana che sanziona il committente che richiede sconti particolari a un proprio fornitore che rappresenta il 98% del proprio fatturato c. divieto delle CONCENTRAZIONI → possono essere fatte solo a determinate condizioni ⇒ questi aspetti sono di derivazione statunitense: gli USA avevano infatti già avuto esperienza in questi tipi di concorrenza e avevano emanato delle leggi volte a tutelare 5.3 GLI ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA ⬧PARLAMENTO EUROPEO → nel 1979 per la prima volta gli europarlamentari sono stati eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dell'Unione (prima venivano designati dai governi degli Stati membri) → è composto da 705 membri che rappresentano la popolazione in modo proporzionale rispetto alla popolazione degli Stati → durano in carica 5 anni e lavorano in commissioni → esercita la funzione legislativa e di bilancio, funzioni di indirizzo e controllo politico e funzioni consultive ⬧CONSIGLIO EUROPEO → nasce per consuetudine: era un organo di fatto in cui i maggiori vertici dell'Unione si riunivano 3 volte l'anno. Questi incontri sono poi stati istituzionalizzati, rendendo il Consiglio un organo vero e proprio → è composto dai capi di stato o di governo degli stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione → la carica è permanente e a tempo pieno, si riunisce almeno ogni 2 mesi → è l’organo di indirizzo politico dell’UE: non esercita la funzione legislativa e decide per consenso (cioè senza votare) ⬧CONSIGLIO DEI MINISTRI → ne fanno parte i vari ministri, si riuniscono in varie formazioni, cioè in composizione a seconda dei temi che devono affrontare → esercita la funzione legislativa e di bilancio insieme al Parlamento, coordina e sorveglia le politiche economiche, prende decisioni sulla politica estera e sulla sicurezza comune ⬧COMMISSIONE EUROPEA → è composta da un membro per ciascuno Stato, dura in carica 5 anni → ha l’iniziativa degli atti legislativi, presenta il progetto del bilancio, vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione, sorveglia la situazione di bilancio ⬧CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA → composta da un giudice per stato + 11 avvocati generali, la carica dura 6 anni → ha il compito di assicurare il corretto rispetto dei trattati; giudica le controversie tra stati membri, tra l’Unione e uno stato, tra istituzioni dell’Unione, tra persone fisiche o giuridiche e l’Unione → ha anche competenza in via pregiudiziale: si pronuncia sulle norme dell’Unione prima che vengano applicate nei processi ⬧Bce = Banca centrale europea → ha poteri normativi e dispone del diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di cartamoneta all’interno dell’Unione ⬧BIBLIOTECA ⬧organi consultivi: - Ces = Comitato economico e sociale → formato da rappresentanti delle categorie 6 economiche - Comitato delle regioni → rappresentanti di enti regionali e sociali LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’Unione europea si fonda su trattati, cioè atti di diritto internazionale che hanno valenza illimitata. Essi non sono però l’unica fonte del diritto dell’UE, in quanto essa ha meccanismi autonomi per la produzione di norme. Tutti gli atti normativi dell'Unione Europea devono: essere motivati fare riferimento alla base giuridica che ne costituisce il presupposto essere efficaci nel tempo I TRATTATI ❖ disciplinano un'organizzazione sovranazionale e vanno ad intervenire negli Stati membri e nei rapporti tra essi ❖ i trattati in forza dei quali vengono istituite le comunità europee, oggi Unione Europea, sono i più importanti (Maastricht, Roma, Lisbona…) ❖ vengono riconosciuti dalla Costituzione italiana negli art. 10 e 11 ❖ sono accordi sovranazionali che introducono un diritto proveniente da un ordinamento generale, il quale costituisce un tertium genus rispetto all'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale ⇒ la forma del trattato è una sorta di diritto intermedio. Altro principio presente nei trattati (oltre ai 3 elencati sotto la concorrenza regolamentata) è quello della COERENZA → l'UE non è eccentrica né nei confronti nei Paesi né nei confronti di se stessa: non può essere eletta in modo differenziato, senza collegamenti funzionali → la norma 263 del Tfue dice che se non c'è coerenza tra norme UE e norme dei trattati, la norma che viola il trattato deve essere annullata ⇒ la fonte nazionale recede davanti a quella europea IL DIRITTO SECONDARIO Il diritto secondario comprende tutte quelle fonti del diritto che possono essere emanate dagli organi dell'UE in linea con le norme che lo consentono L'art. 288 Tfue stabilisce che gli atti giuridici dell'Unione sono: 1. regolamenti 2. direttive 3. decisioni 4. raccomandazioni 5. pareri → regolamenti, direttive e decisioni sono ATTI TIPICI; raccomandazioni e pareri sono CONSULTIVI 1. REGOLAMENTO ha PORTATA GENERALE → non ha una portata diversificata e particolare nei confronti di alcuni soggetti e Paesi, ma si applica erga omnes è una norma che viene immediatamente applicata ovunque ⇒ è self-executing è obbligatorio in tutti i suoi elementi, non può essere preso solo in alcune sue parti ⇒ ha un’obbligatorietà integrale che si esplica in entrambe in effetti di tipo: - verticale → nell'ambito di un rapporto verticale (Stato-cittadino, PA-cittadino) - orizzontali → nei rapporti tra soggetti sullo stesso livello (Stato-Stato, cittadino-cittadino) ⇒ ha le stesse caratteristiche di una legge nazionale L'interpretazione dei regolamenti dell'UE è cambiata nel tempo → ci sono state varie sentenze della Corte Costituzionale dei Paesi membri e dell'UE che hanno interpretato le norme, stabilendone la validità o la non validità: ★ Sentenza della Corte Costituzionale n.14/1964 → afferma la possibilità di limitare la sovranità degli Stati membri quando ricorrono certi presupposti (è ciò che dice anche l'art. 11 Cost. → consente di limitare la portata interna della 7 normativa degli Stati membri rispetto alla portata degli atti normativi dell'UE) ★ Sentenza Simmenthal, 1978 (sentenza della Corte di giustizia della comunità europea) → con la premessa ○ della possibilità che si possa applicare in maniera diretta il diritto comunitario a tutti gli Stati membri ○ dell'affermazione del principio della prevalenza del diritto comunitario sugli Stati membri (=lo Stato membro non può emanare una legge se il contenuto è contro l'UE, e se la legge esiste già il giudice la deve disapplicare) afferma queste modalità di comportamento Su questo tema si è pronunciata anche la Corte europea: l’art. 267 Tfue afferma che la Corte di Giustizia europea può, prima della decisione, pronunciarsi sull'interpretazione dei trattati e sulla validità degli atti compiuti dagli organi dell'Unione ⇒ la Corte di giustizia fa un intervento concreto pre-giudiziale ★ Sentenza Granital, 1977 1. attua una considerazione sull'assetto tra diritto comunitario e diritto degli Stati membri: si presume la conformità tra norme interne e norme comunitarie ⇒ l'interpretazione della norma interna deve essere interpretata sulla base della norma UE (è un principio di prevalenza con obbligo di adeguamento) 2. in caso di irriducibile incompatibilità tra norma interna e norma comunitaria, è quest'ultima a prevalere in ogni caso ⇒ qui non vale il principio lex posterior derogat priori, perché legge ordinaria dello Stato e regolamento europeo non sono allo stesso livello: il regolamento sta ad un livello superiore 3. se il regolamento segue la legge nazionale, questa viene abrogata 4. se invece il regolamento UE è precedente alla legge nazionale, si applica l'art. 11 Cost.: lo Stato rinuncia a parte del suo potere di Stato sovrano dandolo ad un organismo esterno la cui ratifica è avvenuta con la firma di un trattato 5. i rapporti tra diritto comunitario e diritto interno sono autonomi e coordinati 6. le norme comunitarie non sono classificabili come diritto internazionale né come diritto straniero, né come diritto interno 7. il regolamento va sempre applicato; il giudice che ne ha il compito può usufruire dell'ausilio della questione pregiudiziale nell'interpretazione ★ 7 ottobre 2021 → pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale polacca, la quale ha stabilito di disattivare ritiene le normative dell’UE che non sono in linea con la costituzione polacca ⇒ IL REGOLAMENTO PREVALE SEMPRE 2. DIRETTIVA VINCOLA LO STATO membro cui è rivolta → diversamente dal regolamento si rivolge solo allo Stato membro e non a tutti gli uomini per quanto riguarda il RISULTATO da raggiungere ⇒ dà allo Stato un fine da raggiungere salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi → il singolo Stato può raggiungere il fine con la forma che preferisce (regolamento regionale, legge regionale...) e utilizzando i mezzi che meglio crede ⇒ è un'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO e non un'obbligazione di mezzi si basa sul principio dell'armonizzazione del diritto degli Stati membri → il fine è rendere l'ordinamento giuridico comune a tutti si regge sul principio dello stand-still → da quando la direttiva dà lo scopo a quando lo Stato ha l'obbligo di emanare un regolamento adeguato per raggiungerlo possono passare al massimo 3 anni. In questo periodo, però, lo Stato non può emanare regolamenti che vadano contro la direttiva la sua efficacia è rimessa agli Stati membri → se non emanano un atto normativo entro il triennio devono subire la sanzione europea per il mancato recepimento della norma Negli anni ‘80 gli interpreti del diritto hanno elaborato la teoria degli effetti diretti (verticali) e indiretti (orizzontali), perché l'applicazione di una sanzione era troppo generale → si è stabilito che, siccome la direttiva, se non viene emanato il regolamento, non può non avere effetto, nel 8 caso in cui sia particolareggiata (cioè sufficientemente dettagliata, in modo da poter essere capita e applicata con la sola lettura), essa deve essere applicata ⇒ la direttiva è self-executing Vicende emblematiche riguardo al recepimento delle direttive: ◊ direttiva sui licenziamenti collettivi del 1975: - era molto analitica: prevedeva che gli Stati membri avrebbero dovuto recepirla entro il 1978 - nell'81 l'Italia fu sanzionata dalla Comunità Europea perché non l'aveva recepita - nell'82, dopo la condanna della Corte di Giustizia, dei lavoratori licenziati impugnarono il licenziamento collettivo perché non era stata rispettata la direttiva, e in particolare l'obbligo di consultazione, non vincolante sul risultato, delle organizzazioni sindacali prima di procedere al licenziamento collettivo → MA i lavoratori persero la causa, perchè non erano i datori di lavoro ad essere colpevoli di non aver recepito la direttiva - l'Italia fu condannata una seconda volta nell'89 - fece la legge sulla direttiva solo nel '91 ◊ Fine anni '80: l'acquirente di un immobile a Milano aveva richiesto alla Regione Lombardia una concessione che avrebbe dovuto essergli data in forza della direttiva particolareggiata, la quale non era però stata recepita: - la Regione non riconobbe la concessione richiesta - l'imprenditore fece ricorso e vinse, poiché in questo caso era lo Stato ad essere colpevole del mancato recepimento ◊ Fine anni ‘80: una ragazza fu fermata in un parco a Milano da un venditore di enciclopedie e si fece convincere a comprarne una, nonostante non ne avesse bisogno - non era ancora stata recepita la direttiva che prevede il diritto di recesso per gli acquisti fatti fuori dai locali prestabiliti e fece causa alla casa editrice - il recesso fu fatto entro gli 8 giorni prestabiliti dalla legge, MA la ragazza vinse la causa, perché la colpa del mancato recepimento non era della casa editrice Sentenze sul cambiamento dell'interpretazione delle direttive: ★ Sentenza Ratti, 1979 → mentre è vero che i regolamenti dell'UE devono essere direttamente applicati, non c'è nessuna norma che dice che le direttive devono essere direttamente applicabili → lo Stato membro che non ha adottato un regolamento entro i termini della direttiva non la può opporre ai singoli (⇒dalla mancanza di diritto, il diritto non sorge) ★ Sentenza Becker, 1982 → precisa che la direttiva svolge comunque i suoi effetti, anche se non è stata recepita dagli Stati membri ★ Sentenza Marleasing → stabilisce che la direttiva non può creare obblighi a carico del singolo (=non può essere fatta valere nei confronti di un singolo) → afferma che il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale alla luce dello scopo della direttiva ★ Sentenza Francovich della Corte di Giustizia, 1991 → afferma il principio della responsabilità dello Stato, il quale è responsabile del recepimento della direttiva → la direttiva, rivolgendosi agli Stati membri, si rivolge anche indirettamente ai singoli cittadini, perché crea dei loro diritti soggettivi, i quali scattano se lo Stato non emana il regolamento entro il triennio previsto → lo Stato è obbligato a risarcire i danni nel caso in cui non abbia recepito la direttiva. Il diritto al risarcimento può sorgere in 3 situazioni: 1) se il risultato prescritto dalla direttiva implica l'attribuzione di diritti a favore dei singoli 2) se il contenuto dei diritti può essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva (=se la direttiva è particolareggiata) 3) se c'è un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo da parte dello Stato e il danno a carico dei soggetti lesi Non c'è alcuna legislazione statale che può impedire il risarcimento del danno a favore dei cittadini ★ Sentenza Farrell, 2017 → estende gli obblighi dello Stato membro anche verso i suoi organismi, come Regioni e PA 9 ★ Altre sentenze successive → tutte in linea con quanto detto 3. DECISIONE è obbligatoria in tutti i suoi elementi → obbligatorietà inter omnes: non ha bisogno di un atto di recepimento da parte degli Stati membri si rivolge ai destinatari ed obbligatoria per essi → la portata può essere generale o particolare (mentre regolamenti e decisioni sono diretti a tutti) sono usate soprattutto in materia economica → ad es. decisioni rivolte a determinate imprese per la regolazione dei mercati 4. e 5. RACCOMANDAZIONI E PARERI sono atti non vincolanti vengono emanati dagli organi dell’UE contengono l’esortazione a comportarsi in un certo modo → sono autorevoli ma non vincolanti (l’esortazione non prevede obbligo) servono a fare conoscere alla collettività un punto di vista dell’UE CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Cdfue), 2000 Il preambolo afferma: “I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni” ⇒ con questa carta l’UE pone la persona al centro della sua azione → la carta si colloca in tutti gli ordinamenti giuridici positivi degli Stati membri: non seguirla significa eseguire un atto di rottura, perché i principi fondamentali della Carta sono ordinati in tutte le Costituzioni degli Stati membri → principi fondamentali tutelati dalla carta: - titolo I → dignità umana, diritto alla vita, all’integrità della persona, proibizione torrtura e pene, proibizione della schiavitù - titolo II → schiavitù - titolo III → libertà - titolo IV → uguaglianza - titolo V → solidarietà - titolo VI → cittadinanza - titolo VII → giustizia CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (Cedu), 2010 → contiene dei provvedimenti che devono essere utilizzati in sede giudiziaria (ad es. provvedimenti sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori) Art. 6 → stabilisce il diritto ad un EQUO PROCESSO → è stato invocato al fine di evitare la duplicazione della sanzione, sulla base del principio ne bis in idem = non si può fare due volte un processo per il medesimo fatto/non si può essere sanzionati due volte per il medesimo illecito Art. 7 → nulla poena sine lege = non ci può essere l’applicazione di alcuna pena se non in nome di una legge approvata ed entrata in vigore in un momento precedente al comportamento contestato 10 LE FONTI DEL DIRITTO CAP. 5 5.1 COSA SONO LE FONTI DEL DIRITTO Fonti del diritto → sono la base del diritto → fatti o atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche, le quali devono essere: - generali = riferite ad una pluralità indistinta di soggetti - astratte = prevedere una regola ripetibile nel tempo a prescindere dal caso concreto DISTINZIONE TRA FONTI: 1. ▶ fonti DI PRODUZIONE → fatti (eventi naturali o umani non volontari ⇒ circostanze di fatti) e atti (eventi umani volontari ⇒ atti di Governo e Parlamento) ai quali l’ordinamento riconosce la possibilità di produrre norme ▶ fonti SULLA PRODUZIONE → norme che definiscono l'iter legis, cioè i modi di produzione del diritto ▶ fonti DI COGNIZIONE → fonti che consentono di conoscere le norme prodotte ▶ fonti DI PREVIDENZA → consentono di essere a conoscenza la legge, quindi la Gazzetta Ufficiale 2. ▶ fonti INTERNE → quelle nazionali, emanate dallo stato italiano ▶ fonti ESTERNE → quelle non nazionali ma che trovano applicazione nello Stato italiano, come la normativa europea, quella degli altri Paesi, e quella di organizzazioni internazionali 3. ▶ FONTI ATTO → portano alla produzione di norme sulla base dell’espressione della volontà del soggetto istituzionale; sono scritte ▶ FONTI FATTO → portano alla creazione di norme che non derivano da una volontà individuabile ed espressa esplicitamente MA da una CONSUETUDINE ⤵ essa è data da un comportamento che si ripete in modo continuo e costante nel tempo (longa repetitio) a cui viene aggiunta la convinzione dei cittadini che quel dato comportamento sia corretto e la convinzione dei legislatori affinché esso venga tutelato ⇒ la consuetudine si colloca pacificamente come fonte del diritto, a per essere valida deve essere secundum legem, cioè conforme alle norme di legge o regolamento cui fa rinvio (sono valide anche quelle praeter legem, cioè quelle che operano nelle materie non regolate da norme scritte, ma non sono fonti del diritto). Sono invece vietate quelle contra legem, ovvero quelle in contrasto con leggi o regolamenti. Essa era molto frequente nel passato, ad esempio nel commercio, nell'agricoltura, o nelle unità di misura, ma si è poi estesa anche in ambiti più importanti come a livello del Governo, con la consuetudine costituzionale → consuetudini che integrano le norme costituzionali e che si impongono a tutte le fonti subordinate Diverse sono le convenzioni costituzionali e le norme di correttezza costituzionale, che dettano i rapporti tra gli organi costituzionali (ma non hanno natura giuridica) Riguardo alle fonti del diritto il nostro ordinamento prevede: la pubblicazione in forma ufficiale l’applicazione dei principi per i quali ‘il giudice è tenuto a conoscere la legge’ e ‘la legge non ammette ignoranza’ il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali l’interpretazione e l’applicazione del diritto ex art. 12 preleggi (tipi di interpretazione) 5.2 SOGGETTI CONCORRENTI A PRODURRE DIRITTO Nello Stato liberale avevano potere normativo: 1. il parlamento, la cui legga definita fonte primaria 2. il re, la cui legge era invece fonte secondaria ⇒ aveva un potere più limitato, in forma di regolamento Con il passaggio allo stato liberaldemocratico ci sono stati molti cambiamenti → la costituzione ha assunto il monopolio dei processi di produzione del diritto e, allo stesso tempo, ha determinato 11 l’aumentare dei soggetti con potere normativo, per quanto riguarda: - la distribuzione verticale del potere → ha stabilito una nuova successione gerarchica delle fonti - la distribuzione orizzontale del potere → lo ha riservato ad alcuni soggetti in determinati ambiti, per le seguenti motivazioni: ➔ pluralismo istituzionale ⇒ potestà normativa agli enti territoriali ➔ apertura dell’ordinamento internazionale ⇒ ingresso nell’ordinamento italiano di norme provenienti da fonti esterne ➔ pluralismo sociale ⇒ rapporti tra Stato e Chiesa\altre confessioni religiose MA la moltiplicazione dei processi di produzione del diritto ha portato ad una maggiore complessità nell’organizzare il sistema delle fonti ⇒ accanto al criterio cronologico e gerarchico si deve utilizzare anche quello della competenza 5.3 LA COSTITUZIONE COME FONTE SULLE FONTI La Costituzione legittima tutti i processi di produzione del diritto: non li disciplina tutti direttamente, ma regola i più importanti, cioè quelli che permettono di produrre: - norme di rango costituzionale - norme di rango primario Riguardo agli ATTI PRIMARI (e a quelli costituzionali) il sistema delle fonti del diritto è un SISTEMA CHIUSO: non possono esserci atti fonte primari al di là di quelli previsti dalla Costituzione, la quale stabilisce la disciplina essenziale nel rispetto della quale possono essere fissate altre regole ciascun atto normativo non può disporre una forza maggiore di quella attribuitagli dalla Costituzione ad essi è riconosciuta FORZA DI LEGGE → vi fanno riferimento: - art. 77 Cost. → individua gli atti normativi del governo equiparabili alla legge del Parlamento - art. 134 Cost. → prevede la competenza della Corte costituzionale a giudicare la legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge La Costituzione attribuisce agli atti abilitati a produrre legge: ➔ una forza attiva = capacità di innovare il diritto oggettivo modificando o abrogando atti fonte equiparati o subordinati ➔ una forza passiva = capacità di resistere alla modifica o all’abrogazione da parte di atti fonte che non hanno la stessa forza Per gli ATTI SECONDARI il sistema delle fonti è invece un SISTEMA APERTO ⤷ sono sottoposti al principio di legalità → l’esercizio del potere normativo secondario deve basarsi su una norma di legge 5.5 GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO e RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE CLASSIFICAZIONE GERARCHICA DELLE FONTI NORMATIVE La gerarchia delle fonti non è presente nelle leggi, ma solo nell'art. 1 delle preleggi del Codice Civile. È però una norma solo approssimativa e non completa (ad es. non è citata la Costituzione, perché il cc è del 1942, quindi antecedente alla Cost. del 1948) Elenco delle fonti del diritto, dalla più forte alla più debole: 1. Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione della Costituzione 2. trattati internazionali, tra cui trattati dell’UE 3. norme dell’UE: regolamenti, direttive, decisioni, (raccomandazioni e pareri) 4. leggi statali + leggi regionali 5. atti aventi forza di legge (d.l. =decreto legge; d.lgs. =decreto legislativo) + referendum 6. regolamenti del Governo + regolamenti delle regioni 7. regolamenti interministeriali (d.m. =decreto ministeriale; d.P.C.M. =decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; d.i. =decreto interministeriale) 8. norme corporative (CCNL 0 contratti collettivi nazionali di lavoro) 12 + consuetudini, usi, prassi Classificando le norme in ordine di importanza mettiamo al 1° posto la Costituzione: ciò è giusto, ma essa è stata creata da uomini, e quindi sorge spontaneo chiedersi come faccia l'uomo a vincolarsi da ciò che egli stesso ha fatto → l'art. 139 afferma che la Costituzione può essere modificata, tranne nell'art.139 stesso, che riguarda la forma repubblicana, la quale non può essere oggetto di modifica MA siccome le leggi dello Stato non riescono a sopraffare le leggi morali, fu introdotta una distinzione tra ius = diritto e lex = legge (come distinzione tra lecito =ciò che è consentito e legittimo e ciò che è giusto) ⇒ prima di stilare l'elenco delle fonti è necessario separare ius e lex: è necessario creare delle leggi che siano sempre coerenti con lo ius, altrimenti l'uomo non può ritenerle giuste (ad ES, le leggi razziali del 1938 non furono riconosciute come leggi giuste da molti, tanto che molti non le rispettarono) Ius → costituito dai principi morali (=norme di comportamento non necessariamente scritte ma talmente forti da essere incardinate e interiorizzate nella coscienza di ciascuno di noi, tanto che non possono essere non seguite) dell'antica civiltà romana: ❖ honeste vivere = vivi onestamente ❖ sum cumque tribuere = riconosci a ciascuno ciò che gli spetta ❖ neminem laedere = non fare del male a nessuno → in molte religioni si rivendica il dettato di Dio come principio superiore alle norme → se si crede è lo ius, altrimenti l'etica Tra le norme si possono creare delle ANTINOMIE , cioè dei conflitti → sono risolti in sede applicativa, cioè da interpreti e giudici, secondo 3 criteri: 1. CRONOLOGICO → l'art. 11 delle preleggi contiene il principio dell'efficacia della legge nel tempo: "la legge non dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo" → la legge successiva abroga la legge precedente, per cui bisogna guardare quella più recente Abrogazione = circoscrizione nel tempo dell'efficacia di una norma (che non viene eliminata) Deroga = circoscrizione dell'ambito di applicazione della norma, che resta però valida in tutti gli altri casi L'abrogazione è regolamentata dall'art. 15 delle preleggi; essa può essere: espressa = disposta direttamente dal legislatore quando nel testo di legge indica le disposizioni abrogate per incompatibilità (o tacita) = accertata in via applicativa quando l’interpreta rileva il contrasto tra il contenuto di due norme per nuova disciplina dell’intera materia (o implicita) = riformulando una norma, questa viene automaticamente abrogata Quando gli atti normativi entrano in vigore, producono efficacia solo per il presente e per il futuro ⇒ vige il divieto di efficacia retroattiva (stabilito dall’art. 11 delle preleggi) ⤷ MA non è mai assoluta → riguarda solo i rapporti pendenti (=che possono ancora essere regolati e non quelli esauriti (=non più suscettibili di altre regolazioni) - la irretroattività della legge penale si guarda e si constata pacificamente all'art. 25.2 Cost. - la retroattività non può essere a sfavore dell'imputato, ma solo a favor rei (=a favore di chi ha tenuto un comportamento non in linea con l'ordinamento giuridico positivo) 2. GERARCHICO → va utilizzato quando l’antinomia insorge tra norme poste da fonti non equiparate → prevale la norma posta dalla fonte superiore La norma posta dalla fonte subordinata non è abrogata, ma invalida = viziata per non aver rispettato l’ordine gerarchico delle fonti: - deve essere eliminata mediante l’annullamento da parte degli organi competenti - la norma invalida ha efficacia retroattiva ⇒ sono annullati anche gli effetti che ha prodotto nel passato 3. DI COMPETENZA → riguarda l’oggetto disciplinato dalle fonti → si applica la norma posta dalla fonte competente a disciplinare una data materia, con esclusione di altri atti fonte La norma non competente è invalida e pertanto deve essere annullata 13 5.6 INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO Per applicare una norma giuridica non è sufficiente conoscerla, ma è necessario anche fornirne un'interpretazione → i criteri di interpretazione della legge sono quelli indicati dall’art. 12 delle preleggi e quelli dettati dalla dottrina ❖ INTERPRETAZIONE LETTERALE O TESTUALE = secondo il significato delle parole e della connessione tra esse; è oggettiva ❖ INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA = secondo l’intenzione del legislatore (cioè la voluptas legis), - sia soggettiva ⇒ perseguita al tempo in cui ha posto una determinata disciplina - sia oggettiva ⇒ ricavata dalla disciplina contenuta nella norma MA l'intenzione del legislatore è difficile da comprendere, perché molte leggi sono antiche e non è possibile chiedere al legislatore stesso quale fosse la sua volontà ⇒ per capirla bisogna: - vedere i lavori parlamentari: proposta di legge + relazione esplicativa delle ragioni che stanno alla base della proposta predisposizione dei documenti da parte della Camera o del Senato, spesso confrontando anche la legislazione di altri Paesi conformi al nostro e aggiungendo a volte articoli di dottrina intervento dei parlamentari, che fanno degli emendamenti (=proposte di modifica degli articoli della legge) - valutare il momento storico in cui sono nate le norme → ad es. ci sono delle norme che nascono da esigenze sociali, come l'omicidio stradale e il femminicidio: essi erano già regolati dalla legge ma sono stati regolati ulteriormente con una norma aggravata ❖ INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA = secondo la connessione tra le diverse disposizioni all’interno dell’atto normativo considerato e colloncandole nell’ordinamento complessivo ❖ INTERPRETAZIONE ANALOGICA → utilizzata per riempire lacune o vuoti normativi analogia legis → il vuoto viene colmato facendo riferimento a leggi simili o materie analoghe → ES: - leasing → norme analoghe come contratto di locazione,... - licenziamenti collettivi → norme della cassa-integrazione... analogia iuris → nel caso in cui non ci fosse alcuna norma giuridica molto vicina a quella fattispecie, si fa riferimento in modo analogico (non espresso) ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato → ES: se in un nuovo contratto non è dichiarata la parità dei sessi, essa deve essere applicata in riferimento all'art. 3 Cost, in cui si sostiene l'uguaglianza tra sessi Art. 14 preleggi → prevede il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali ❖ Per le disposizioni della Costituzione che tutelano i diritti fondamentali vale sempre il CRITERIO DI STRETTA INTERPRETAZIONE ⇒ ad esse non può essere attribuito alcun significato restrittivo o lesivo dei diritti tutelati ❖ INTERPRETAZIONE AUTENTICA → quella effettuata con una legge dal legislatore stesso, in riferimento a leggi precedenti di dubbio significato Esempi: - quando nei contratti collettivi di lavoro un art. non è chiaro, si fa un chiarimento a verbale nel contratto stesso - quando si scrivono i meccanismi di earn out (=aumento di valore) si scrive come applicare la norma in base ai risultati ottenuti Il problema dell'interpretazione autentica è la displasia cronologica: c'è infatti un disallineamento nel tempo → le leggi di interpretazione autentica sono retroattive, quindi, emanando una nuova legge, varrà sicuramente quella nuova, MA nel caso di contratto stipulato sotto la vecchia legge: - se la nuova legge tratta di qualcosa di nuovo vale essa; - se invece aggiunge solo qualcosa in più vale quella vecchia. L'interpretazione della norma si accompagna di pari passo con la sua conoscenza, e permette che leggi molto antiche siano ancora valide, come nel caso della Costituzione. ES: - nel 1948 i legislatori non potevano sapere ciò a cui progresso e tecnica avrebbero portato, MA l'art. 21 è ora applicabile anche a ciò che si scrive su Internet - la tutela del diritto d'autore, del 1942, è ancora applicata, ad esempio su Netflix - la diffamazione vale anche sui social e online, anche se quando è stata fatta le legge in materia essi 14 non esistevano INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO → è regolata dagli art. 1362 e seguenti del cc - Legge → vale inter omnes = per tutti - Contratto → vale inter partes = solo per le parti che lo hanno stipulato Nel concludere un contratto bisogna sempre pensare alla possibilità che esso sia applicato e ai rimedi previsti per la sua violazione, i quali devono essere parametrati al soggetto destinatario (ES: se il destinatario ha 3000 euro, è inutile mettere una sanzione di 10000 euro). L'interpretazione del contratto si deve basare sull'intenzione di chi lo ha stipulato e non solo sulle parole scritte in esso. Le clausole del contratto si interpretano sulla base della connessione tra esse. ⇒ legge e contratto si interpretano con le stesse modalità. 5.7 LA COSTITUZIONE E LE FONTI COSTITUZIONALI La Costituzione → è la base dei diritti dell'uomo in Italia → posta dal potere costituente, è la norma che costituisce la base per tutte le altre norme, prodotte da poteri costituiti che infatti non possono andare contro ad essa Caratteristiche della carta costituzionale: è SCRITTA (potrebbe essere anche tramandata oralmente) → fu deciso di farla scritta nel 1848, quando il re decise graziosamente (= concesse per scelta autonoma, senza obbligo) di rilasciare lo Statuto Albertino. 100 anni dopo, nel 1948, fu creata la Costituzione. è VOTATA (non concessa) → nel 1946 fu votata l'Assemblea Costituente, che ha nominato un capo provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola (1946-1948), al fine di concludere la Costituzione → fu poi creata l'assemblea dei 75, che aveva il compito di estendere la carta costituzionale non è di parte, ma tenta di essere il più OGGETTIVA possibile: nessuno dei partiti presenti nel lavoro della carta costituzionale (DC e PCI) era consapevole di avere la maggioranza, per cui ognuno cercò di introdurre degli elementi di bilanciamento dei poteri a proprio favore ES: la presenza di 2 camere che hanno pressoché le stesse funzioni ha il fine di avere due ordini di giudizio diversi e per bilanciare i poteri è RIGIDA = si può modificare solo in modo complesso, cioè tramite procedure aggravate (è più difficile modificare la Costituzione che approvare una nuova legge) → l'art. 138 afferma che la Costituzione si può modificare e ne disciplina le modifiche. L'unico articolo immodificabile è l'art. 139: "la forma repubblicana non può essere oggetto di modifica" ⇒ nel caso in cui si volesse introdurre una forma di Stato diversa bisognerebbe effettuare una rottura, un colpo di stato → le leggi che modificano un articolo della Costituzione sono le leggi di revisione costituzionale → le leggi costituzionali sono quelle che hanno lo stesso rango (=la stessa forza) della Costituzione, pur non essendo comprese al suo interno → le leggi costituzionali e di revisione costituzionale sono formate con una procedura aggravata, che prevede: a. ogni camera deve approvare la legge con 2 sedute a distanza non minore di 3 mesi, a maggioranza assoluta nella seconda votazione; b. la norma approvata viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale a scopo notiziale → entro 3 mesi può essere sottoposta a referendum costituzionale, se ne fanno domanda ⅕ dei componenti della Camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali. SE nella seconda votazione la maggioranza è di 2/3 il referendum non può avere luogo, poiché è già stato largamente approvato nelle votazioni è LUNGA = prevede cose che potrebbe non prevedere → è la parte seconda a far sì che essa venga definita lunga → la motivazione sta nel fatto che i partiti temevano per il loro futuro e hanno quindi disciplinato aspetti che potevano evitare di disciplinare 15 presenta dei LIMITI per la sua modificabilità: ➔ limiti interni ed espressi → contenuti nell'art. 138 (modifica tramite procedura aggravata) e 139 (la forma repubblicana non può essere modificata); ➔ limiti esterni ed impliciti → derivano dall'impianto costituzionale e sappiamo che non sono modificabili, perché derivano dall'idem sentire (=sentimento comune a tutte le popolazioni che vivono sul nostro territorio): - i primi 12 articoli vengono definiti non alterabili nell'essenza, per cui anche se non ci fossero verrebbero rispettati, anche ci sono delle situazioni in cui pur essendoci non vengono rispettati (ES: diversi salari/accesso a cariche pubbliche tra uomo e donna) - art. 3 → contiene il principio dell'uguaglianza (uguaglianza formale), ma anche l'obbligo dello Stato ad intervenire per eliminare gli ostacoli che impediscono la realizzazione dell'uguaglianza (uguaglianza sostanziale) Struttura della Costituzione italiana: - ART 1-12: principi fondamentali - PARTE I - ART 13-54: diritti e doveri dei cittadini - PARTE II - ART 55-138: ordinamento della Repubblica - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI → sono poche ad essere ancora operate, tra cui il divieto della ricostituzione del PNF ESEMPI DI COSTITUZIONE DIVERSE DA QUELLA ITALIANA ma che contengono finalità estremamente positive che dovrebbero essere presenti in tutte le Costituzioni: ►COSTITUZIONE DI WEIMAR, 1919 I diritti sociali furono introdotti tra il 1919 e il 1929, durante la grande crisi economica, e una delle Costituzioni più all'avanguardia fu quella di Weimar: fu infatti la prima a riconoscere i diritti sociali, volti ad attenuare ed eliminare le disuguaglianze sociali tra cittadini. Questa repubblica viene però ricordata anche in modo negativo, perché portò alla presa di potere del Nazismo attraverso la vittoria del partito nazional-socialista alle elezioni del 1932. ►STATUTO DI SAN LEUCIO, 1789 San Leucio era un paese molto ricco, grazie al commercio della seta, facente parte del Regno di Napoli. Questa Costituzione, intitolata "Leggi del buon governo e della popolazione di San Leucio", fu scritta da un prete, quindi inizia con i precetti chiave della religione cattolica. capitolo 1 → "doveri negativi": non si può offendere alcuno nella persona, nella roba e nella reputazione ⇒ ciò dimostra l'importanza del nome fin dall'antichità (tanto che nel passato infatti una delle pene più terribili era l'oblio) → il diritto alla reputazione è oggi un diritto per danni non patrimoniali Capitolo 2 → "doveri positivi": ognuno deve far bene al proprio nemico, perfetta uguaglianza nel vestire, assoluto divieto contro il lusso... Capitolo 3 → "doveri particolari", come ad es. quelli verso il sovrano Questa Costituzione non parla dei diritti ma dei doveri: ad ogni dovere corrisponde però un diritto ⇒ diritto e dovere sono speculari → ES: tutti hanno il dovere di non fare male agli altri ⇒ tutti hanno diritto a non ricevere del male ►COSTITUZIONE AMERICANA, 1787 Il preambolo (=la motivazione per eseguire determinate azioni) afferma che i padri costituenti hanno fatto la costituzione per: - garantire la giustizia - assicurare la serenità - provvedere alla comune difesa - perseguire il benessere generale = far in modo che si avveri la felicità di tutti (⇒ assistenza sanitaria, retribuzione adeguata, assistenza previdenziale, assistenza ai giovani per trovare un luogo di lavoro...) Per avverare tutto ciò, però, bisogna fare in modo che diventi realtà operante ⇒ questi aspetti devono stare nei principi ma anche in un piano di sviluppo credibile e concreto, che possa essere operativo 16 5.9 LA LEGGE ORDINARIA DELLO STATO La legge ordinaria dello Stato è fonte a competenza generale. Può disciplinare qualsiasi oggetto, tenendo però presente che l’art. 117.1 Cost. pone come limiti alla legislazione statale i vincoli derivanti dalla Costituzione, dalla normativa UE e dagli obblighi internazionali. RISERVA DI LEGGE → è uno strumento inserito dai costituenti → consiste nella possibilità di affidare la regolamentazione di alcune materie solo alla legge e non ai regolamenti Motivazioni di questa esigenza: ➔ è necessario che alcune tematiche siano trattate anche dal Parlamento e non solo dal Governo, perché in Parlamento avviene un dibattito anche con l'opposizione, mentre nel Governo c'è solo la maggioranza ⇒ attraverso il dibattito parlamentare la legge si forma come risultato di un confronto ➔ il controllo di legittimità costituzionale eseguito dalla Corte Costituzionale viene fatto sulla legge e non sul regolamento ➔ intervento sulla separazione dei poteri (teorizzato da Rousseau e Montesquieu, legislativo → del Parlamento; esecutivo → del Governo; giurisdizionale → della magistratura) Ci sono diversi tipi di riserva di legge: RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE → determinate materie possono essere regolate solo da leggi costituzionali ES: art. 116 → riserva la redazione dello statuto delle regioni a statuto speciale alla legge cost. RISERVA DI LEGGE CAMERALE → riguarda il lavoro delle camere ES: - art. 64 → il regolamento delle camere può essere fatto solo seguendo i regolamenti stessi della camera - art. 72 → le commissioni lavorano secondo ciò che è scritto nel regolamento della camera RISERVA DI LEGGE classica: ❖ ASSOLUTA → - semplice → fa riferimento alla legge o agli atti aventi forza di legge - rinforzata → non fa riferimento solo alla legge, ma anche alla situazioni in cui può essere applicata ES: - art. 13 Cost. → indica che la restrizione della libertà personale può essere stabilita solo dal Parlamento - art. 16 Cost. → la limitazione della libera circolazione dei cittadini può essere fatta solo con una legge e per 2 motivazioni: ordine pubblico e sanità ❖ RELATIVA → riguarda solo gli aspetti fondamentali, mentre quelli di dettaglio possono essere disciplinati da un regolamento ES: art. 97 → gli uffici pubblici sono organizzati nelle linee organizzative generali dalla legge, mentre i principi di dettaglio sono regolati dai regolamenti ❖ FORMALE → l'unico strumento con cui si può intervenire per disciplinare una materia è la legge formale (quella del Parlamento), e non gli atti aventi forza di legge LEGGI PROVVEDIMENTO → leggi il cui contenuto sono veri e propri atti amministrativi → nonostante si pongano problemi in relazione alla separazione della funzione legislativa da quella esecutiva, la Corte costituzionale ha riconosciuto una riserva di amministrazione a favore del governo 5.10 e 5.11 DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI LEGGE Sono atti normativi aventi forza di legge, quindi di rango primario, emanati dal governo. Hanno una validità erga omnes. Entrambi sono deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica. Sono disciplinati oltre che dalla Costituzione, dalla l. n.400/1988, la legge che disciplina il funzionamento del governo (art. 14 → d.lgs.; art. 15 → d.l.; → art. 17 → regolamenti governativi) DECRETO LEGISLATIVO → atto che il governo adotta in attuazione della LEGGE DI DELEGAZIONE ⤵ - secondo l’art. 76 Cost., essa deve: 17 individuare l’oggetto della delega (possono essere anche più oggetti, ma devono essere necessariamente distinti) stabilire i principi (=norme generali che regolano la materia) e i criteri direttivi (=regole procedurali per dare esercizio al potere legislativo) → se il governo elaborasse il decreto legislativo senza tenere conto dei principi indicati, a norma sarebbe viziata da un difetto di costituzionalità, dato dall’aver violato la legge delega indicare il termine entro cui la delega può essere esercitata - tutte le materie che presuppongono l’alterità istituzionale, cioè la distinzione necessaria tra Parlamento e governo, non possono essere oggetto di legge di delegazione Decreti delegati → sono molto importanti poiché riguardano questioni di particolare interesse e servono a far sì che che venga definita una norma unica coerente (il d.lgs. viene infatti chiamato anche Codice) Prima di esercitare la deroga, il governo deve acquisire il parere parlamentare delle commissioni competenti MA, nella prassi, la delegazione legislativa è diventata un continuo lavoro Parlamento-governo: 1. il governo prende l’iniziativa 2. il Parlamento discute e approva la legge di delegazione 3. il governo predispone uno schema di d.l. 4. lo schema viene esaminato dalle Camere 5. il governo delibera definitivamente → c’è la possibilità di intervenire in seguito, entro un certo termine, per applicare correzioni e integrazioni Art. 14 l. n.400/1988 → nel caso in cui il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il governo è tenuto a chiedere il parere alle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Esse lo esprimono tramite le commissioni permanenti Art. 78 Cost. → tratta dei decreti del governo in caso di guerra: - possono essere adottati solo previa dichiarazione dello stato di guerra da parte del Parlamento - non possono derogare alcun principio della Costituzione - la loro durata è rapportata alla durata dello stato di guerra DECRETO LEGGE → provvedimento provvisorio che dovrebbe contenere misure concrete e immediatamente applicabili In base all’art. 77 Cost., il d.l.: può essere adottato solo in casi straordinari (⇒fatti inaspettati, con effetti di portata generale, ad es. una calamità naturale) di necessità e urgenza deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno in cui è adottato (esse si devono riunire entro 5 giorni) ha efficacia provvisoria di 60 giorni → se non viene convertito in legge decade → il Parlamento può adottare una legge che regoli le situazioni che si sono determinate nel periodo di vigenza del d.l. → se viene convertito entro i 60 giorni, gli effetti che ha determinato in quel periodo di tempo sono validi, mentre se non viene convertito i suoi effetti decadono sin da quando è stato emanato Il d.l. deve essere immediato ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 15 l. n.400/1988 → impone al governo di inserire nel decreto un preambolo che giustifichi le cause di necessità e urgenza sulla base delle quali viene redatto il decreto → stabilisce inoltre che i d.l. non possono: a. conferire deleghe legislative al governo b. provvedere nelle materie riservate all’approvazione delle commissioni permanenti delle Camere c. riprodurre le disposizioni di d.l. di cui sia stata negata la conversione in legge, prassi molto diffusa in passato d. regolare rapporti giuridici nati sulla base di d.l. non convertiti e. rendere efficaci disposizioni dichiarate illegittime LEGGE DI CONVERSIONE → atto con cui il Parlamento si riappropria della sua funzione legislativa, trasformando il decreto legge in legge ⇒ in questo caso il Parlamento fa un intervento successivo (mentre per d.lgs. l’intervento è preventivo) → prevede la possibilità di effettuare modifiche sul decreto, apportando emendamenti o eliminandone alcune parti 18 Dagli anni ‘70 ci fu un forte abuso dei d.l., che si concretizzò nella reiterazione dei decreti d’urgenza, cioè la trasposizione delle norme di un decreto non convertito in un nuovo e uguale decreto: si arrivò addirittura a proporre uno stesso decreto reiterato per 18 volte ↴ la Corte costituzionale, con una sentenza del 1996, stabilì poi il divieto di reiterare e ritenne legittimo presentare nuovi d.l. sullo stesso oggetto di quelli precedenti non convertiti solo se fondati su presupposti nuovi. Nella sentenza la Corte espone anche le motivazioni del divieto, non espresso nella Costituzione: a) lede la Costituzione perché altera la natura provvisoria del decreto legge b) toglie valore al carattere straordinario dei requisiti c) attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito d) incide sugli equilibri istituzionali → la reiterazione consente di fatto al governo di fare delle leggi e) intacca la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti → i destinatari del d.l. non possono sapere quanto tempo esso varrà nel nostro ordinamento 5.13 LE FONTI LEGISLATIVE SPECIALIZZATE Sono tutte le fonti (diverse tra loro) che: - disciplinano determinate materie in via esclusiva - richiedono procedure rinforzate - hanno una forza attiva e passiva particolare Esse sono: leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi leggi che disciplinano i rapporti tra Stato e altre confessioni religiose leggi di amnistia (estingue il reato) e indulto (condanna la pena) leggi di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio leggi che attribuiscono ulteriore autonomia alle regioni ordinarie leggi che staccano una provincia o un comune da una regione eli aggregano ad un’altra decreti legislativi di attuazione delle regioni speciali 5.14 LE FONTI ESPRESSIONI DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 5.14.1 REGOLAMENTI PARLAMENTARI Regolamenti parlamentari: → secondo l’art. 64.1 Cost. sono atti fonte primari, soggetti a riserva di legge → devono essere approvati a maggioranza assoluta dai componenti delle Camere → regolano sia l’organizzazione e il funzionamento delle camere, sia i loro rapporti con organi esterni → prevedono l’adozione di regolamenti parlamentari speciali, i quali regolano organizzazione e funzionamento di alcuni organi delle Camere → non possono essere giudicati riguardo alla loro costituzionalità 5.14.2 REGOLAMENTI DEGLI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI Corte costituzionale → l’esercizio delle sue funzioni è determinato da un regolamento interno presidente della Repubblica → organizzazione e amministrazione delle funzioni di presidenza e dei beni del presidente devono avvenire secondo un regolamento interno presidente del Consiglio dei ministri → ha una generale autonomia organizzativa, contabile e di bilancio 5.15 LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO REGOLAMENTI = fonti secondarie del diritto → atti normativi di competenza di vari organi ▷ Art. 87.5 Cost. → il pdR emana i regolamenti 19 ▷ Art. 117.6 Cost. → distribuisce la potestà regolamentare tra Stato, regioni ed enti locali Nonostante le fonti secondarie costituiscano un sistema aperto, la potestà regolamentare deve basarsi sul principio di legalità. In caso di contrasto tra regolamento e legge, questo va risolto con il principio di preferenza della legge → spetta al giudice amministrativo dichiarare illegittimo il regolamento e annullarlo con la sentenza 5.15.1 REGOLAMENTI DEL GOVERNO Regolamenti del governo ≠ regolamenti ministeriali e interministeriali ⤷ sono approvati dal Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro 90 giorni, ed emanati con decreto del pdR Ce ne sono di vario tipo: di esecuzione → per rendere più agevole l’applicazione di leggi e regolamenti UE di attuazione e integrazione → per attuare e integrare d.lgs. e leggi contenenti norme di principio indipendenti → per disciplinare materie su cui non c’è una normativa di rango legislativo di organizzazione → per disciplinare organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche sulla base della legge di delegificazione → disciplinano materie non coperte da una riserva assoluta di legge ⇒ riducono l’area delle materie disciplinate dalla legge → sono adottati seguendo 3 fasi: 1. una legge di autorizzazione del potere regolamentare deve determinare le norme regolatrici della materia 2. emanazione del regolamento di delegificazione 3. abrogazione delle norme legislative vigenti (stabilite nella fase 1) 5.15.2 REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERMINISTERIALI L’esercizio del potere regolamentare dei ministeri deve essere autorizzato da un'apposita disposizione legislativa. - r. ministeriali → adottati nelle materie di competenza di un ministro o di autorità sottordinata - r. interministeriali → adottati nelle materie di competenza di più ministri → entrambi sono subordinati ai regolamenti del governo e devono essere comunicati al presidente del Consiglio prima di essere adottati con decreto ministeriale o interministeriale 5.18 LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA L’ordinamento italiano prevede anche delle fonti che sono espressione dell’autonomia dei privati. Per esserlo, esse devono: a. contenere norme generali e astratte b. produrre atti erga omnes c. essere assistite da apparati dello Stato per l’osservanza dei loro precetti d. essere trattate come le fonti del diritto Un esempio sono i CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, che disciplinano i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro → l’art. 39 Cost. prevede che i sindacati registrati possano stipulare dei contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti i lavoratori della categoria a cui si riferiscono Questa norma però è stata poco attuata e criticata per la sua eccessiva rigidità: → il vuoto è stato riempito dai contratti collettivi di diritto comune, regolati dal cc, che rendono invalide alcune clausole individuali in contrasto con i contratti collettivi → altro rimedio all'attuazione dell’art. 39 è l’art. 36 Cost. → stabilisce il diritto di tutti i lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente MA queste disposizioni non possono considerarsi vere e proprie fonti del diritto Possono invece esserlo i contratti collettivi per la disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni → il loro carattere vincolante verso tutti i dipendenti pubblici deriva dall’obbligo di conformarsi imposto alle amministrazioni datrici di lavoro 20 5.19 LE FONTI ESTERNE RICONOSCIUTE Fonti esterne riconosciute → sono fonti del diritto di un ordinamento distinto da quello italiano a cui però questo fa rinvio. Non sono riconosciute le fonti esterne alle quali non viene attribuita la possibilità di produrre norme giuridiche sul piano interno Esistono due forme di rinvio: 1. MOBILE (o alla fonte) → a tutte le norme che la fonte dichiarata può produrre nel tempo ES: adattamento automatico a tutte le norme del diritto internazionale riconosciute, sancito dall’art. 10.1 Cost.: l’esistenza di consuetudini internazionali fa sì che queste valgano anche nell’ordinamento italiano 2. FISSO (o alla disposizione) → a una determinata disciplina, sulla quale, dal punto di vista dell’ordinamento interno, non influiscono vicende che la riguardano ES: ordine di esecuzione con cui vengono recepite nell’ordinamento interno le norme contenute in trattati e accordi internazionali ⇒ Norme interne di riconoscimento → sono fonti sulla produzione Fonti esterne riconosciute → sono fonti di produzione: in teoria valgono solo come fonti fatto, ma così non è, in quanto la costituzione afferma il principio dell’apertura verso altri ordinamenti Questa apertura presenta però anche dei controlimiti, rappresentati dai principi supremi dell’ordinamento e dai principi inviolabili della persona. La corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittimi: - la consuetudine internazionale che riconosce l’immunità della giurisdizione civile negli stati stranieri anche per gravi violazioni del diritto umanitario internazionale - la legge della Carta delle Nazioni Unite per la quale il giudice italiano deve negare la propria giurisdizione nelle cause per i danni subiti dalle vittime di quei crimini Sono fonti sulla produzione anche le NORME INTERNAZIONALI DI DIRITTO PRIVATO → contenute nella l. n. 218/1995, individuano le situazioni in cui devono essere riconosciute le fonti esterne abilitate a produrre diritto soggettivo, e quindi permettono al giudice di individuare la norma che deve essere applicata nella concreta fattispecie MA non tutte le norme straniere possono essere applicate: ciò accade nelle situazioni in cui vi siano norme italiane di applicazione necessarie, oppure quando gli effetti dell’applicazione della legge sono contrari all’ordine pubblico Accanto alle norme internazionali di diritto privato vi sono anche le norme di diritto internazionale privato EUROPEO, ovvero quelle emanate dall’UE in funzione di regolare i rapporti tra gli ordinamenti degli Stati membri. 5.21 LE FONTI DI COGNIZIONE E I TESTI UNICI Fonti di cognizione = documenti, privi di forza normativa, volti a rendere conoscibile il diritto oggettivo → vanno distinte quelle con valore ufficiale (come la Gazzetta Ufficiale) e quelle con valore nettamente conoscitivo (ad es. la banca dati Normattiva, su cui si trovano tutte le norme statali vigenti) 5.21.1 LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI In base all’art. 73.3. Cost. e l’art. 10 delle preleggi, tutte gli atti normativi devono essere pubblicati: nell’albo pretorio dell’ente locale, quelli locali nel Bollettino Ufficiale di ciascuna regione, quelli regionali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per quelli statali → la pubblicazione, disciplinata da un testo unico, è curata dal ministro della giustizia in qualità di guardasigilli (si occupa anche dell’inserimento degli accordi internazionali e delle sentenze che dichiarano l’illegittimità di norme, nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana) La Gazzetta Ufficiale, a scopo notiziale, pubblica anche leggi e regolamenti regionali e atti dell’UE. La promulgazione e l’emanazione degli atti normativi è disciplinata dallo stesso testo unico: di qualsiasi rango essi siano, devono essere citati indicando giorno, mese, anno e il numero (si basa sulla data di pubblicazione). 21 La pubblicazione della norma prevede la sua conoscenza da parte di tutti e l'applicazione del principio ignorantia legis non excusat → gli atti normativi entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione (termine della vacatio legis, puç anche essere modificato) 5.21.2 TESTI UNICI E RIORDINO NORMATIVO TESTI UNICI (o CODICI) → raccolgono e coordinano gli atti normativi posti in tempi diversi che regolano una stessa materia ⇒ hanno come obiettivo il riordino della normativa vigente Se ne distinguono due tipologie: COMPILATIVI NORMATIVI Sono atti di natura amministrativa e hanno come Sono atti di produzione del diritto solo fine quello di agevolare la conoscenza del complesso di norme riguardo una data materia Si limitano a raccogliere la legislazione senza Armonizzano la legislazione innovando la apportare modifiche disciplina positiva e abrogando gli articoli precedenti In caso di dubbio sulla norma da applicare, il In caso di dubbio il giudice fa riferimento solo al giudice deve fare riferimento all’atto normativo testo unico, che dalla sua entrata in vigore diventa originario l’unica fonte delle norme di cui tratta Sono deliberati dal governo sulla base di Sono deliberati dal governo come d.lgs. sulla base un’autorizzazione di una legge di delegazione del Parlamento 22 I DIRITTI FONDAMENTALI CAP. 6 6.1 I DIRITTI FONDAMENTALI Il primo documento di riconoscimento delle libertà fondamentali fu la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, proclamata dalla Francia nel 1789. Con diritti fondamentali si intende l’insieme dei diritti: ❖ CIVILI → libertà dell’individuo nell’avere sfere proprie e autonome, libere da interferenze dello Stato: libertà personale, libertà di domicilio, libertà economica, diritto di proprietà, libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa ❖ POLITICI → diritti di partecipazione alla vita dello Stato: diritto di voto, diritto di associazione in partiti e sindacati ❖ SOCIALI → intesi come libertà attraverso lo Stato, si affermarono dopo la Prima guerra mondiale e la crisi degli anni ‘30: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla previdenza, diritto al lavoro ❖ nuovi diritti → si sono affermati nella seconda metà del ‘900 e riguardano la persona umana intesa in una dimensione più ampia, tenendo conto delle problematiche legate alla tutela dell’ambiente, all'informazione, alle nuove tecnologie... L’insieme di tutti questi diritti costituisce il fondamento della Repubblica italiana. Con DIRITTI UMANI si intendono invece i diritti che l'ordinamento internazionale, attraverso organizzazioni come le Nazioni Unite, si sforza di riconoscere a tutti i popoli e a tutte le persone. 6.2 DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI Sono soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche → le situazioni giuridiche si suddividono in: - NON FAVOREVOLI: 1. OBBLIGO → comportamento che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui 2. DOVERE → comportamento che un soggetto deve tenere indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui 3. SOGGEZIONE → situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico - FAVOREVOLI: 1. POTERE GIURIDICO → situazione potenziale che consiste nella possibilità astratta di produrre effetti giuridici → ES: potere di accedere alle cariche elettive, di adottare atti e provvedimenti... 2. DIRITTI SOGGETTIVI → sono diritti di una persona verso un'altra, tutelati dall’ordinamento giuridico in modo immediato e diretto → si suddividono in: - diritti assoluti → obbligano tutti i soggetti a non intralciarne il godimento ⇒ includono i diritti fondamentali - diritti relativi → sono i diritti la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto a un soggetto determinato → ES: diritto di credito, di proprietà 3. INTERESSI LEGITTIMI → sono interessi dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione, affinché essa si comporti correttamente e applichi in modo non distorto le procedure previste, senza perseguire fini ed interessi secondari → possono essere fatti valere solo quando coincidono con uno specifico interesse pubblico, e sono tutelati in modo mediato e indiretto Questa distinzione non si trova nella legge, ma si è creata nel tempo, a partire dal 1989, quando si è costituito il Consiglio di Stato, che ha due funzioni: 1. funzione consultiva, cioè dare pareri 2. funzione giurisdizionale, cioè emanare sentenze (compito della quarta sezione del consiglio) ES: ▹ concorso → se il vincitore di un concorso non ha i requisiti richiesti, un soggetto che reclama affinché 23 la PA intervenga nella riassegnazione dei posti sta agendo in nome di un interesse legittimo ⇒ questo deve provenire da un interesse concreto del cittadino ▹ proprietà → la proprietà è un diritto soggettivo, ma soggetto ad indebolimento. Nel caso in cui un territorio di propria proprietà serva allo Stato, allora viene superato l'interesse soggettivo e si attiva una procedura di espropriazione, tutelata dalla Costituzione ⇒ il diritto soggettivo di godere della proprietà si affievolisce, e diventa anche un interesse legittimo verso la PA, al fine di osservare che il progetto sia corretto e che siano state fatte tutte le sue verifiche → se la PA non si è comportata in modo corretto si può fare causa e vincere, e in questo caso il progetto viene rifatto ⇒ il diritto soggettivo che rimane si sposta in termini oggettivi e diventa diritto di credito: il proprietario ha il diritto soggettivo di avere il congruo ristoro in seguito all'espropriazione del bene ⇒ diritto soggettivo > interesse legittimo > diritto soggettivo affievolito Ci sono poi anche altri tipi di interessi, che però non sono tutelabili giuridicamente (non si possono tutelare davanti ad un giudice ma solo con delle votazioni): - interessi DI FATTO → non sono né diritti soggettivi né interessi legittimi - interessi COLLETTIVI → riguardano un gruppo di persone con un punto in comune - interesse DIFFUSO → quello di tutti i cittadini di fronte alle grandi battaglie, ad esempio la sostenibilità NORME SU DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI Legge 241\1990 → è una legge che consente al cittadino di essere un interlocutore della PA → riguarda la trasparenza di questa → l'art 9 riguarda la possibilità delle associazioni di categoria di agire nei confronti della PA sentenza n.500 della cassazione del 1999: → esegue una classificazione degli interessi legittimi in: - oppositivi = il diritto dei cittadini di opporsi a un atto della PA che sia ritenuto illecito. Sono quindi quei diritti che permettono ai cittadini che venga loro tolto il bene o la capacità che hanno ottenuto - pretensivi = gli interessi dei cittadini affinché la richiesta effettuata non venga illegittimamente negata, quindi interessi a che i propri diritti siano rispettati → riconosce al cittadino il diritto soggettivo di ottenere il risarcimento dei danni a carico degli altri cittadini nella Costituzione (art. 24, 103, 113) viene introdotta la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ma essi non vengono definiti I PRINCIPI FONDAMENTALI I principi fondamentali sono contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione italiana. “La repubblica riconosce e garantisce” → formulazione che si ritrova in molti articoli: significa che i principi vengono tutelati sia dal punto di vista formale (riconoscimento passivo) che dal punto di vista sostanziale (garanzia proattiva) ARTICOLO 1 ★ L’Italia è una Repubblica → la forma di governo adottata in Italia è repubblicana: - non può esserci una forma diversa (come monarchia, tirannide, oligarchia) - questa forma è talmente forte che l’art. 139 stabilisce che non può essere oggetto di revisione costituzionale ★ democratica, MA il concetto di democrazia è difficile da definire: - nelle poleis greche l'applicazione della democrazia prevedeva una forte limitazione del popolo: erano infatti esclusi dall’attività politica donne, schiavi, coloro che avevano un basso status sociale e coloro che pur avendo i requisiti non avevano un’età sufficiente - la democrazia, oggi, è la facoltà libera dell’esercizio del diritto di voto, l’unica forma che permette al popolo di partecipare direttamente al carattere democratico del Paese → il forte astensionismo sembra affermare che al popolo non interessi più la democrazia e che sia pronto a rinunciarvi ⇒ bisogna essere più attivi nella vita politica del Paese, facendo 24 attività che abbiano come fine il bene comune, o quantomeno attività di vigilanza e controllo del popolo (che deve essere fatto quotidianamente) ★ fondata sul lavoro → il lavoro è elemento essenziale per la Costituzione, perché chi non lavora non può riuscire a sentirsi dignitosamente inserito nella collettività ★ La sovranità appartiene al popolo → non c’è un sovrano, è il popolo ad esserlo ★ che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione → la Costituzione è al di sopra di tutto ARTICOLO 2 ★ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (è sottinteso che nella parola uomo sia compreso anche il sesso femminile) → l’ordinamento non conferisce i diritti, ma semplicemente li riconosce, in quanto essi preesistono a ogni istituzione politica → i diritti considerati sono inviolabili sia dai poteri pubblici che dai privati, e hanno le seguenti caratteristiche: - assolutezza → sono fatti valere nei confronti di tutti - irrinunciabilità → non vi si può rinunciare - inalienabilità → non possono essere trasferiti ad altri - imprescrittibilità → non esercitarli non ne comporta l’estinzione ★ sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità → vengono introdotte per la prima volta, le formazioni sociali, cioè tutti gli enti utilizzabili dal singolo per svolgere delle attività (associazioni, consorzi, partiti politici, sindacati…) e che prevedono l'esaltazione dell’uomo (perché l’uomo si realizza maggiormente nella collettività) ⇒ a. PRINCIPIO PERSONALISTA → principio per cui esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da nessuno b. PRINCIPIO PLURALISTA → tutela l’uomo nelle formazioni sociali e garantisce ad esse gli stessi diritti degli individui ★ e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale → sta alla legge individuare le forme attraverso cui ogni uomo, cittadino e non, deve adempiere a questi doveri, intesi nel senso più ampio di principi e non come regole in senso stretto ⇒ PRINCIPIO SOLIDARISTA → il concetto di solidarietà implica la presenza, ad es., un sistema retributivo adeguato, un sistema di riparametrazione della ricchezza sul territorio nazionale... ARTICOLO 3 ★ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ⇒ principio di EGUAGLIANZA FORMALE, intesa come pari opportunità per tutti (fondamento della cultura liberale) Dal c.1 dell’art. 3 si ricavano diversi significati del principio di ugua