Document Details

BraveLlama2076

Uploaded by BraveLlama2076

Università degli Studi di Brescia

Tags

civil law contract law legal studies private law

Summary

This document provides a detailed explanation of simulated contracts, indirect contracts, and trusts in Italian civil law. It delves into the specifics of each concept, illustrating them with real-world examples. The text is focused on the theoretical aspects of civil law.

Full Transcript

Si spiega, per tale via, anche l'eccezione codicistica prevista a favore delle parti ove l'azione sia diretta a provare l'illeceità del contratto dissimulato in quanto, in tale ipotesi, prevale l'interesse ordinamentale a rimuovere l'atto illecito dissimulato dal mondo giuridico; tale eccezione trov...

Si spiega, per tale via, anche l'eccezione codicistica prevista a favore delle parti ove l'azione sia diretta a provare l'illeceità del contratto dissimulato in quanto, in tale ipotesi, prevale l'interesse ordinamentale a rimuovere l'atto illecito dissimulato dal mondo giuridico; tale eccezione trova un suo addentellato normativo nel n. 3 dell'art. 2724 cc, a mente del quale si ritiene ammissibile la prova della simulazione con ogni strumento anche quando il contraente abbia senza colpa perduto il documento comprovante la stessa. Talune problematiche in ordine ai limiti di prova della simulazione a carico delle parti del contratto simulato si sono poste in ambito successorio laddove, come noto, l'erede succede alla persona del de cuius a seguito dell'accettazione dell'eredità nel complesso delle situazioni soggettive facenti capo al primo con effetti dall'apertura della successione. Consegue, poi, agli effetti normali della successione che, con riferimento ad un ordinario contratto simulato, l'erede dovrebbe, a rigore, subire le medesime preclusioni probatorie del de cuius, trovandosi nella medesima posizione sostanziale di quest'ultimo. A diversa conclusione, tuttavia, è giunta la Suprema Corte di Cassazione, con riferimento all'esperimento dell'azione di riduzione con riferimento a donazioni dissimulate poste in essere in vita dal de cuius in quanto ha opinato che le limitazioni della prova della simulazione a carico dell'erede leso nella sua quota di riserva, in tale ipotesi, non si giustifica in quanto l'erede non agisce a tutela di un diritto facente capo al de cuius ma a tutela di una posizione sostanziale, cioè il diritto alla quota di riserva, ricnonosciutagli direttamente dalla legge. Con riferimento alla sostituzione nell'attività negoziale, deve sottolinearsi come il rappresentato non incontri i limiti alla prova della simulazione di cui all'art. 1417 cc perché è ritenuto dalla giurisprudenza terzo rispetto al contratto stipulato dal rappresentante. I limiti alla prova della simulazione, poi, non operano nell'ambito giuslavoristico in quanto superati dal disposto di cui all'art. 421 cpc. Sempre sotto il profilo strettamente processualistico, deve rilevarsi come la Corte Suprema abbia chiarito la necessità che i limiti alla prova della simulazione siano specificamente eccepiti dalla parte interessata non essendo essi rilevabili ex officio. Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trust. Il negozio simulato va tenuto distinto da altre situazioni negoziali apparentemente affini. La simulazione (specie con l’interposizione fittizia) non va confusa con la figura dell’intestazione di un bene a norme d’altri, figura che ricorre tutte le volte in cui un bene viene intestato (non simultaneamente) a favore di un soggetto, e i mezzi per il suo acquisto siano stati forniti da un soggetto diverso (es. donazione indiretta). Si ha un negozio indiretto quando un determinato effetto giuridico non viene realizzato direttamente, ma ponendo in essere atti diretti ad altri effetti, ma che con la loro combinazione realizzano egualmente il risultato perseguito (es. per estinguere un debito conferisco al creditore la possibilità di riscuotere un canone di locazione fino a copertura del debito). La categoria più importante di negozi indiretti è costituita dai c.d. negozi fiduciari cioè quando un soggetto detto fiduciante, trasferisce (senza corrispettivo), o fa trasferire da un terzo (pagando lui il correlativo prezzo), ad un fiduciario la titolarità di un bene (mobile), ma con il patto che l’intestatario utilizzerà il bene esclusivamente in conformità alle istruzioni che il fiduciante gli ha impartito o si riserva di impartirgli successivamente. Nel negozio fiduciario le parti vogliono che il fiduciario acquisti la titolarità del bene (al contrario della simulazione) ma vogliono che al contempo egli non utilizzi questa titolarità nel proprio interesse ma nell’ interesse del fiduciante (es. si trasferisce un pacchetto azionario, con l'accordo che l'acquirente dovrà votare all'assemblea dei soci nel modo indicato dall'alienante). Il negozio fiduciario non è regolato dal c.c. ed è valido se non intende perseguire scopi illeciti. Il Trust è un tipico istituto dei Paesi di Common Law al quale non corrisponde nel nostro ordinamento una analoga figura. Un soggetto (denominato settlor) trasferisce un bene ad un altro soggetto (il c.d. trustee) affinchè ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate nell'interesse di un (eventualmente) ulteriore soggetto beneficiario (beneficiary). Premettendo che la configurazione giuridica del trust può mutare in dipendenza della specie di esso e della normativa di riferimento, è possibile comunque riferire in genere che il trustee è titolare di una situazione giuridica peculiarmente complessa. Da un lato egli ha i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni, dall'altro egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario. I beni trasferiti al trust non vengono assegnati in forza dell'atto traslativo ad un ente dotato di una propria soggettività distinta rispetto a quella del trustee. Essi confluiscono in capo a costui, sia pure contrassegnati dalla specifica finalità e destinazione del trust, ciò che impedisce ai creditori personali del trustee di poterli aggredire.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser