Diritto Amministrativo Parziale - December PDF
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This document provides an overview of administrative law with a specific focus on schools and educational institutions in Italy. It includes discussions of different types of educational facilities and services, including kindergarten, elementary, and childcare. The document explores the organization, financing, and management of these institutions, outlining the relevant legislation and administrative procedures involved.
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COS'È LA SCUOLA? è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza. A regolarizzare il comportamento dei cittadini all’interno della società vi so...
COS'È LA SCUOLA? è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza. A regolarizzare il comportamento dei cittadini all’interno della società vi sono le norme giuridiche, caratterizzate da: obbligatorietà: sanzione per chi non le rispetta generalità: le norme si riferiscono alla collettività astrattezza: dettare le regole in una situazione astratta che potrebbe verificarsi Un sistema di norme giuridiche porta a un ordinamento giuridico (partorito, sindacato, università) SCUOLA⇨ Si tratta generalmente di una istruzione collettiva, può essere privata o pubblica (Scuola dell’infanzia e nido sono servizi attivati a livello locale e disciplinati da sorgenti private) 1. Asilo Nido: Gestione: Dipende principalmente dai Comuni. Possono essere pubblici, privati o convenzionati. Finanziamento: È finanziato dai Comuni con contributi statali e regionali, ma i genitori contribuiscono con rette stabilite in base al reddito. Organizzazione: Non rientra nel sistema scolastico nazionale ed è considerato un servizio educativo e sociale. 2. Scuola dell’Infanzia: Gestione: Può essere di competenza statale, comunale o privata (paritaria). Finanziamento: Le scuole statali sono gestite dal Ministero dell’Istruzione, mentre quelle comunali sono finanziate dai Comuni. Le scuole private ricevono finanziamenti tramite convenzioni o rette pagate dalle famiglie. Organizzazione: Fa parte del sistema educativo nazionale, anche se non è obbligatoria. 3. Scuola Primaria: Gestione: È interamente gestita dallo Stato, attraverso il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici Regionali. Finanziamento: Totalmente a carico dello Stato, senza contributi diretti delle famiglie per la frequenza. Organizzazione: Fa parte del sistema scolastico obbligatorio ed è regolata dal Ministero dell’Istruzione, con programmi educativi uniformi su tutto il territorio nazionale. “atti” del mondo della scuola: 1. Il giudizio formulato a proposito di una prova scritta od orale; la bocciatura o la promozione a fine anno; la sospensione o qualsiasi altro provvedimento disciplinare. 2. La responsabilità del docente per l’incidente che avvenga mentre è responsabile della classe o a causa della sua attività. 3. Gli atti adottati dagli organi scolastici e gli strumenti giuridici a disposizione dei docenti. DIRITTO AMMINISTRATIVO Ogni comunità ha delle regole che garantiscono una sana convivenza tra le persone. (Ubi societas, ibi ius: “dove c’è una società, lì vi è diritto“) cos’è il diritto amministrativo: L’insieme delle regole che governano l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e una parte (consistente) della sua attività. Diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico che si occupa della regolazione e dell’organizzazione della pubblica amministrazione e dei rapporti tra questa e i cittadini. ↪ cosa si intende per diritto amministrativo? Concede alle amministrazioni pubbliche di perseguire gli interessi pubblici, in quanto queste sono adibite a svolgere attività necessarie per la collettività; di conseguenza sono anche necessarie regole “speciali” ⇨perché esiste questo diritto speciale? per poter permettere alle amministrazioni pubbliche di poter perseguire gli interessi pubblici ↪ servono a svolgere attività necessarie per la collettività; queste attività sono diverse poiché il loro fine pubblico che le caratterizza è diverso, di conseguenza sono necessari queste regole “speciali” che consentono di svolgere quelle attività (con controlli altrettanto “speciali” per verificare che tutto sia svolto rispettando il fine pubblico dell’attività svolta È bene sottolineare che, nonostante ciò, ad oggi il diritto amministrativo non è più l’unico strumento normativo applicabile alle amministrazioni; infatti, spesso usano anche norme di diritto privato che riguarda i rapporti giuridici tra privati basandosi sul consenso. Le amministrazioni pubbliche non sono soggette alle stesse regole dei privati a causa di esigenze specifiche; infatti, il diritto amministrativo segue regole speciali rispetto a quello privato. (ESPROPRIAZIONE cioè quando il consenso è irrilevante, perché ce un diritto pubblico più importante e superiore e la pubblica amministrazione è chiamata a intervenire. II diritto amministrativo segue regole diverse e speciali rispetto a quello privato (le scuole potrebbero anche concludere atti tramite il diritto privato). Le attività di insegnamento sono sostanzialmente attività di pubblica amministrazione, così la legislazione scolastica fa parte del diritto amministrativo. quali sono i caratteri del diritto amministrativo? (si serve di un giudice amministrativo) Unilateralità→ un atto amministrativo è unilaterale perché viene adottato unicamente dalla pubblica amministrazione, senza consenso del destinatario Imperatività→ impone obblighi o produce effetti giuridici nei confronti dei destinatari, i quali devono rispettarlo Autoritatività→ è autoritativo poiché la pubblica amministrazione agisce da una posizione di supremazia rispetto ai privati. Questo potere deriva dalla legge e consente alla pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente nella sfera giuridica del cittadino Esecutività→ capacità dell’atto amministrativo di produrre effetti giuridici obbligatori per destinatari immediatamente dopo la sua emanazione Esecutorietà→ potere di eseguire direttamente l’atto amministrativo anche contro la volontà del destinatario Inoppugnabilità→ impossibilità di presentare il ricorso contro il provvedimento una volta che decade il termine Inesauribilità del potere→ indica che l’atto amministrativo può produrre effetti giuridici continuativi nel tempo FUNZIONI AMMINISTRATIVE, cioè attività svolte dalla pubblica amministrazione per perseguire gli interessi pubblici e garantire il corretto funzionamento della collettività: Funzioni di ordine (sicurezza pubblica, difesa militare, amministrazione della giustizia, strutture penitenziarie, intelligence), legate alla sovranità dello Stato Funzioni del benessere (sanità, igiene pubblica, istruzione, previdenza e assistenza, servizi sociali), legate alla protezione sociale e al principio di uguaglianza) Funzioni attinenti al lavoro (mercato del lavoro, immigrazione ed emigrazione, professioni, rapporti sindacali, sicurezza del lavoro, formazione professionale) Funzioni attinenti a cultura e informazione (ricerca scientifica, università, archivi, beni culturali, editoria) Funzioni correlate al governo del territorio (urbanistica, circolazione stradale, edilizia, paesaggio, tutela dell’ambiente) Funzioni correlate alla prestazione di servizi pubblici (energia elettrica, telecomunicazioni, acqua, energia, gas) Funzioni correlate alla disciplina dell’economia (moneta, agricoltura, caccia, pesca, commercio, artigianato, industria, credito, turismo, tutela della concorrenza, tutela dei consumatori) Le funzioni amministrative e gli interessi pubblici variano nel tempo→ vengono stabiliti da un organo politico (costituzione o legge), così però il diritto amministrativo è anche un limite per l’amministrazione perché la specialità può essere usata solo in funzione della missione pubblica. principio di legalità ⇨i poteri speciali possono essere usati solo nei casi e nei modi previsti dalla legge (tipicità e nominatività) salvo alcune eccezioni come le ordinanze contingibili e urgenti. Questo potere permette all'amministrazione di esercitare la sua funzione esecutiva e agire in nome del pubblico. TRE ANIME DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO ↪droit de police (componente autoritaria): il diritto amministrativo serve a imporre comandi, a realizzare gli interessi generali (anche in maniera coattiva) ↪il diritto del rapporto autorità/libertà (componente liberale): il diritto amministrativo non conferisce solo poteri speciali, ma limita i poteri esercitabili dall'amministrazione; sottolinea il carattere gerarchico tra pubblica amministrazione e cittadini. ↪diritto di prestazione (componente socialista): il diritto amministrativo serve ad erogare servizi ai cittadini; fornire prestazioni e servizi ai cittadini anziché solo limiti e regole per il miglior benessere sociale COSA COMPRENDE QUINDI IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: (a queste regole generali, si aggiungono le norme che regolano singoli settori) Alcuni principi generali L’organizzazione delle amministrazioni pubbliche (quali sono le amministrazioni; l’organizzazione interna delle amministrazioni; i rapporti tra amministrazioni; i rapporti all’interno delle amministrazioni; il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni) L’individuazione e l’uso dei beni pubblici e delle altre risorse a disposizione delle amministrazioni La produzione e l’erogazione di servizi ai cittadini (i servizi pubblici) L’accesso alle informazioni detenute dalle amministrazioni e la prevenzione della corruzione amministrativa L’attività amministrativa (il procedimento amministrativo; i tipi e gli effetti dei provvedimenti amministrativi; la validità dei provvedimenti amministrativi) L’acquisto di beni e servizi (contratti pubblici) La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno cagionato ai cittadini La responsabilità del dipendente pubblico per il danno cagionato ai cittadini o all’amministrazione I controlli sull’attività amministrativa e sull’uso delle risorse pubbliche A queste regole generali, si aggiungono le norme che regolano singoli settori (ad esempio: la scuola, la sanità, i trasporti, la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, l’edilizia) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COSA SI INTENDE→si riferisce all’insieme di organismi, delle strutture e delle attività attraverso cui lo stato e altri enti pubblici perseguono l’interesse generale e gestiscono beni comuni. Le funzioni principali sono gestire le risorse pubbliche e fornire servizi alla collettività (istruzione) e applicare le leggi e regolamentare i comportamenti dei cittadini in conformità agli interessi generali. Guidata dal principio di legalità perciò opera nei limiti dalla legge stabiliti, agisce nell’interesse pubblico ed è soggetta a controlli interni (organi vigilanza) sia esterni ( cittadini e magistratura). Enti inclusi: lo stato, enti locali e enti pubblici economici e non economici ”definizione in negativo” poiché non è né potere legislativo né giudiziario, è cura concreta degli interessi pubblici (legislazione, cura astratta degli interessi pubblici). È imparziale e persegue interessi pubblici. Serve a capire quali parti del diritto amministrativo si applicano ad un determinato modulo organizzativo. Art. 1, c. 2 del d. lgs. n. 165/2001: ci dice quali sono i «dipendenti pubblici» (o, più correttamente, a chi si applica il testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) Art. 29 della legge n. 241/1990: ci dice chi deve applicare la legge generale sul procedimento amministrativo Art. 22 della legge n. 241/1990: ci dice chi è tenuto a garantire l’accesso ai documenti amministrativi Art. 22 della legge n. 241/1990: ci dice chi è tenuto a garantire All. I.1 d. lgs. n. 36/2023: ci dice chi è tenuto a rispettare la disciplina sui contratti pubblici Art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013 relativo all’ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13), compilato annualmente dall’Istat (finalità contabili) – Reg. CE n. 2223/96 PRINCIPALI REGOLE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ⇨ insieme delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, regolata da una serie di principi (sanciti dalla Costituzione italiana) regole fondamentali che ne garantiscono la correttezza, la trasparenza e l’efficienza. I principi fondamentali sono: LEGALITÀ ⇨limita il diritto amministrativo (art. 1.241 del ‘90: i poteri speciali possono essere utilizzati solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. IMPARZIALITÀ ⇨ amministrazione deve trattare tutti i cittadini in modo equo, senza favoritismi o discriminazioni come stabilito dall’articolo 97 della costituzione. BUON ANDAMENTO ⇨gli enti pubblici devono perseguire i loro fini in modo efficiente, efficace ed economico garantendo i migliori risultati possibili. TRASPARENZA ⇨l’attività amministrativa deve essere chiara e accessibile ai cittadini, che hanno diritto di conoscere come vengono prese le decisioni pubbliche e di accedere agli atti amministrativi, la legge sulla trasparenza rafforza questo diritto (D.Lgs. 33/2013) Nell’esercizio del potere pubblico, si distinguo delle fasi finalizzate al perseguimento degli interessi generali e al rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità: 1. PROCEDIMENTO: complesso di atti e attività che l’amministrazione compie per giungere all’adozione di un provvedimento 2. ISTRUTTORIA : fase preparatoria all’adozione di un provvedimento amministrativo, obiettivo di raccogliere e valutare gli elementi necessari per consentire all’amministrazione di assumere una decisione informata e conforme alla legge. 3. PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI : assicura il rispetto del contraddittorio e della trasparenza 4. PROVVEDIMENTO ESPRESSO E MOTIVATO: atto conclusivo del procedimento, garantisce che la decisione amministrativa sia chiara, giustificata e verificabile. per realizzare la propria funzione esecutiva l’amministrazione utilizza il POTERE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ AUTORITATIVA E IL POTERE AMMINISTRATIVO→ è attribuito solo ad alcuni soggetti, consente l’adozione solo degli atti previsti dalla legge, può produrre solo gli effetti giuridici previsti dalla legge nei casi e secondo i fini da essa previsti. Capacità dell’amministrazione di modificare autonomamente con propri atti, di produrre effetti nella sfera giuridica degli amministrati anche contro la loro volontà e consenso (unilateralità, esecutività ed esecutorietà) = potere doveroso ed inesauribile Questa funzione viene definita anche di autarchia, cioè di realizzazione degli interessi pubblici previsti dalla legge a opera della stessa amministrazione con i propri strumenti giuridici. I poteri esercitati dall’amministrazione sono quelli che la legge le ha attribuito e sono a numero chiuso identificato dall’ordinamento e non può predisporre di nuovi autonomamente, nonostante ciò l’amministrazione possiede una certa autonomia operativa che le permette di decidere come agire per raggiungere i suoi scopi (autonomia sempre vincolata però da leggi e regolamenti specifici) La legge stabilisce: chi può esercitare il potere casi in cui può essere esercitato il procedimento che deve seguire l’amministrazione per adottare il provvedimento Il termine entro cui deve essere adottato e concluso il procedimento gli interessi pubblici che l’amministrazione può perseguire con quel determinato provvedimento gli effetti giuridici del provvedimento Per realizzare la propria attività esecutiva, l’amministrazione può esercitare anche poteri differenti rispetto alla c.d. AUTARCHIA, si tratta di poteri: - AUTONOMIA ⇨ capacità di determinare autonomamente il proprio assetto organizzativo e funzionale. Questo avviene tramite provvedimenti generali che formano un regolamento, cioè prescrizioni che entrano in un ordinamento giuridico. Gli atti di autonomia dovranno sempre essere subordinati alla legge. - AUTOTUTELA ⇨ potere dell’amministrazione di risolvere i conflitti che possono essere generati dai suoi provvedimenti. Si fa ricorso in questo caso a RICORSI AMMINISTRATIVI. Questi possono concludersi con decisioni che annullano, confermano o rinnovano gli atti originari. L’amministrazione ha anche il potere di prevenire il conflitto ritornando da sola sui suoi atti per annullarli o rievocarli, in caso di illegittimità o se non opportuni. TIPI DI POTERE AMMINISTRATIVO ↪discrezionale=facoltà, dell’amministrazione, di scegliere la soluzione che contempera meglio gli interessi pubblici previsti dalla legge con gli altri interessi. Quindi, è il margine di scelta che la norma rimette all’amministrazione affinché essa possa individuare, tra quelle idonee, la soluzione migliore per curare in concreto l’interesse pubblico. La discrezionalità può riguardare: se adottare un provvedimento, quale provvedimento adottare, che contenuto dare al provvedimento, da quando far partire gli effetti del provvedimento. ↪tecnico-discrezionale= la decisione dell’amministrazione comporta l’applicazione di regole tecniche opinabili (ad es. un esame universitario, la valutazione di un concorso pubblico) ↪vincolato=l’amministrazione non ha alcuna discrezionalità, è la legge che stabilisce direttamente e immediatamente quale deve essere l’assetto di interessi, sono quelle nelle quali le regole non lasciano all’amministrazione alcuna libertà di scelta in ordine al contenuto ed alle modalità di adozione di provvedimento. È il margine di scelta che la norma rimette all’amministrazione per curare meglio gli interessi pubblici. - ci sono degli interessi che la pubblica amministrazione deve bilanciare con gli interessi pubblici e sono: gli interessi privati, interessi diffusi, interessi collettivi e altri interessi pubblici. - La situazione giuridica del cittadino rispetto al potere amministrativo è l’interesse legittimo inteso come capacità di influenzare, in termini sostanziali l’esercizio del potere da parte dell’ amministrazione→ l’interesse legittimo è diverso dal diritto soggettivo, che è la posizione giuridica soggettiva tipica del diritto privato e consiste nel diritto di ottenere un determinato bene della vita. INVALIDITÀ DEL POTERE AMMINISTRATIVO è una situazione in cui un atto della Pubblica Amministrazione non rispetta i requisiti di legittimità o validità previsti dalla legge. Tale invalidità si manifesta sotto diverse forme disciplinati prevalentemente dagli articoli 21-septies e art. 21 octies della legge 241/1990 ⇩ nullità (art. 21 septies, 1 n. 241/1990) - difetto assoluto di attribuzione (l’atto è emanato da un organo incompetente) un provvedimento amministrativo è nullo - violazione o elusione del giudicato quando presenta vizi così gravi da renderlo → - mancanza di un elemento essenziale (mancanza di firma) inesistente o inefficace fin dall’origine - altri casi previsti dalla legge è rilevabile d’ ufficio in qualsiasi momento ⇩ annullabilità (art. 21 octies 1.n. 241/1990) un provvedimento è annullabile quando - incompetenza (quando l’organo che emette l’atto non è competente ma appartiene presenta vizi meno gravi rispetto alla nullità → comunque all’amministrazione come errori formali o sostanziali pur - eccesso di potere (mancato rispetto delle norme procedurali o di legge app. al caso) rimanendo produttivo di effetti fino alla sua - violazione della legge (il provvedimento è viziato nella sua motivazione o finalità eventuale rimozione, il provvedimento resta efficace affinché non viene annullato, può essere impugnato da chi vi abbia interesse entro termini specifici (60 giorni davanti al TAR o 120 giorni in via straordinaria al presidente della repubblica) Deve essere contestata dal soggetto interessato entro termini specifici LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La legislazione scolastica è la disciplina giuridica delle funzioni e delle organizzazioni sociali che concorrono a realizzare attività di insegnamento. Queste attività sono chiamate a promuovere lo sviluppo dell'arte, della scienza e della cultura e rendono possibile lo sviluppo della persona umana consentendo di esercitare i propri diritti inviolabili, tra i quali quello all’istruzione. ASSETTO ISTITUZIONALE DELLO STATO ↪ La Repubblica italiana è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. (art. 114, Cost.) - stato - regioni - enti locali (province, città e comuni) FORMA DI STATO (rapporto che intercorre tra governanti e governati) ↓ ↓ Stato assoluto (potere al sovrano) Stato centrale (potere concentrato in un unico livello centrale di autorità) Stato di diritto (potere vincolato dalla legge Stato regionale (potere suddiviso tra lo stato centrale e le regioni, che però non hanno e suddiviso tra diversi organi con garanzia una sovranità piena, ma derivano i loro poteri dalla Costituzione o dalle di diritti per i cittadini) leggi dello stato centrale) Stato liberale (limita il potere dello stato Stato federale (potere è suddiviso tra un governo centrale e governi locali ciascuno dotato attraverso la costituzione e sulla tutela dei di propria autonomia in determinate maniere, lo status è garantito dalla diritti individuali) Costituzione) FORMA DI GOVERNO (rapporto che intercorre tra gli apparati di governo) ↓ ↓ ↓ ↓ Parlamentare (Italia) Presidenziale Semipresidenziale Direttorio (Svizzera) sistema politico in cui il potere esecutivo dipende direttamente o indirettamente dal potere legislativo. Il capo dello stato e capo del governo sono due figure distinte con ruoli e poteri differenti. - cosa sono e quali sono gli organi costituzionali? sono quelli fondamentali per il funzionamento della forma di governo e il loro funzionamento è disciplinato direttamente dalla Costituzione. PARLAMENTO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GOVERNO e CORTE COSTITUZIONALE ↕ Gli organi costituzionalmente rilevanti sono le istituzioni di cui la Costituzione indica espressamente solo le funzioni minime, ma non il funzionamento: ad esempio, il Consiglio di Stato, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, la Corte dei conti, il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio supremo di difesa. PARLAMENTO, in sistemi democratici ha la funzione principale di rappresentare i cittadini, legiferare e controllare il governo. Sistema bicameralismo perfetto e paritario (entrambe le camere hanno stessi poteri e le leggi devono essere approvate in forma identica ) costituito da due camere: ↪ Camera dei deputati la “camera bassa”= eletta su base nazionale, suffragio universale (18+), diventare deputati dai 25 anni, attualmente i deputati sono 400, 8 eletti all’estero ↪Senato della Repubblica “camera alta” = eletta su base regionale, suffragio universale (18+), diventare senatori dai 40 anni, 200 senatori, 4 eletti all’estero (più i senatori a vita) - Una legislatura può durare al massimo 5 anni e non prorogabile, se non in caso di guerra, per legge può tuttavia concludersi prima se non si riesce a formare un Governo. funzioni del Parlamento (di ciascuna camera singolarmente) ⇩ LEGISLATIVA⇨ propone, discute e approva le leggi, collabora con il Senato e può esaminare i disegni di legge presentati dal governo DI CONTROLLO DEL GOVERNO⇨ esprime la fiducia o la sfiducia al governo, vigila sull’attività dell’esecutivo DI INDIRIZZO ⇨ orienta le politiche generali dello stato attraverso l’attività parlamentare, influenza le decisioni del governo e garantisce che le politiche pubbliche rispecchino la volontà della maggioranza parlamentare, quindi dei cittadini. DI INCHIESTA⇨ consente al Parlamento può indagare su questioni di rilevante interesse pubblico, verificando l’operato del governo e delle istituzioni o approfondendo problemi specifici che emergono nella vita politica,economica o sociale del paese. Garantisce la trasparenza e il controllo sull’operato delle istituzioni, fa luce su eventi di interesse pubblico per individuare eventuali responsabilità politiche o amministrative, proporre soluzioni legislative per affrontare problemi emersi. FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (uno dei momenti istituzionali più alti poiché simboleggia l’unità del potere legislativo nella gestione di questi fondamentali per il funzionamento dello stato e per l'equilibrio tra i poteri). ↪elezione del Presidente della Repubblica ↪assiste al giuramento del Presidente della Repubblica ↪mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica ↪elegge cinque giudici della Corte costituzionale ↪forma l’elenco di quarantacinque nominativi da cui vengono estratti i giudici aggregati alla corte costituzionale in caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica ↪elegge un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura garanzie poste a tutela dell’esercizio delle funzioni ⇨ sono strumenti e prerogative previsti dalla Costituzione italiana per garantire ⇩ che i parlamentari possano svolgere le loro funzioni in autonomia, senza assicurano l’indipendenza del Parlamento pressioni esterne o interferenze. Queste garanzie si basano sul principio di rispetto al governo, alla magistratura e ad indipendenza del Parlamento rispetto agli altri poteri dello Stato. altri poteri. La libertà del singolo parlamentare nell’esercizio del suo mandato. Il corretto funzionamento della democrazia. Sono però soggette a limiti precisi e interpretazioni rigorose per evitare abusi GARANZIE POSTE A TUTELA DELL'ISTITUZIONE NEL SUO GARANZIE POSTE A TUTELA DEL SINGOLO COMPLESSO PARLAMENTARE - autodichia - indennità - autonomia regolamentare - predeterminazione dei casi di incompatibilità e - autonomia valutazione dei titoli di ammissione dei propri ineleggibilità componenti e di eventuali cause sopraggiunte di - insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio incompatibilità e di ineleggibilità della funzione - pubblicità delle sedute - immunità parlamentare - requisiti di validità delle deliberazioni assunte - divieto del vincolo di mandato - due riunioni di diritto (primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre) - convocazione straordinaria - elezione entro settanta giorni dalla fine della legislatura e prima riunione entro venti giorni dal voto PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, Art. 87 della Costituzione, capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale. ⇩ ⇩ carica massima delle Stato, garante della Costituzione ruolo di garanzia, è estraneo all’indirizzo politico e rappresenta l’unità nazionale. È una figura neutrale e è il reggitore degli stati di crisi super partes, con compiti prevalentemente rappresentativi è l’architrave del sistema costituzionale con importanti poteri costituzionali di arbitraggio politico. teoria dei vuoti e dei pieni e dei poteri a fisarmonica ⇩ utilizzata per descrivere il ruolo del Presidente della Repubblica in relazione al sistema politico e alla costituzione, questa teoria evidenzia come i poteri del Presidente possano espandersi o L’ARTICOLO 87 DELLA COSTITUZIONE o contrarsi a seconda del contesto politico istituzionale. DISCIPLINA LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE ⇩ ↪ nomina il governo e quindi svolge le consultazioni teoria dei vuoti e dei pieni: ruolo attivo o passivo a seconda dei ↪ scioglie le camere o anche una sola di esse, salvo nel “vuoti” o “pieni” lasciate dagli altri organi costituzionali (Parlamento semestre bianco e Governo), a seconda di questi il Presidente ricopre un ruolo più ↪ indice nuove elezioni centrale in periodi di stabilità e meno rilevante in periodi di ↪ promulga le leggi ed emana decreti aventi valore normalità di legge e regolamenti e ha potere di rinvio ⇩ ↪ nomina i cinque senatori a vita teoria dei poteri a fisarmonica: correlata alla precedente, descrive ↪ nomina cinque giudici della corte costituzionale la flessibilità dei poteri presidenziali, a seconda delle necessità ↪ può concedere la grazia e commutare le pene istituzionali. Fase espansione: crisi politiche gravi ↪ invia messaggi alle camere fase di contrazione: momenti di stabilità. ↪ ha il comando delle forze armate dichiara guerra ↪ presiede il consiglio superiore della magistratura ↪ presiede il consiglio supremo di difesa Non avendo poteri definitivi, non ha responsabilità ⇨ Art. 89 della Costituzione : Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. ↪ il valore bidirezionale non serve solo a controllare il Presidente ma spesso i ministri poiché ci sono atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente del governo e atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. ⤹ Il Presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; in tal caso viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. IL GOVERNO è un organo di tipo complesso del sistema politico italiano composto da: Presidente del Consiglio dei ministri (dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei ministri), capo del governo e dei ministri (sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri) e questi insieme formano IL CONSIGLIO DEI MINISTRI; e da viceministri e sottosegretari che formano il potere esecutivo. ⇩ è vertice dell’amministrazione dello stato, esercita funzione esecutiva, emana leggi delegate e decreti di legge (nelle forme e nei limiti della Costituzione) - ha rapporto di fiducia con il Parlamento - entro dieci giorni dalla nomina da parte del Presidente della Repubblica, il Governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia (voto con appello nominale) → il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non comporta obbligo di dimissioni, salvo che il Governo medesimo non abbia posto la questione di fiducia - presso ciascuna camera può essere presentata una mozione di sfiducia, che deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Può riguardare il governo nel suo complesso o un singolo Ministro LE AUTONOMIE TERRITORIALI sono una forma di organizzazione dello stato che riconosce a specifici territori una certa indipendenza nell’esercizio di poteri e funzioni, al fine di soddisfare al meglio le esigenze locali (regioni, province, comuni, o enti speciali; godono di autonomia politica, amministrativa e talvolta legislativa, entro i limiti stabiliti dalla costituzione) ⇩ Ogni regione è dotata di un proprio statuto, che stabilisce il funzionamento delle sue istituzioni principali ⇩ regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. ↪lo statuto deve determinare la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e il procedimento legislativo regionale ↳ Art. 121 Cost. sono organi della regione: il Consiglio regionale che esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere, la giunta regionale è l’organo esecutivo delle regioni e il Presidente della Giunta Regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. ↳Art.123 Cost. in ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali ↪ Gli statuti disciplinano il regolamento elettorale, ma devono prevedere l’elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio regionale; ma non possono prevedere un voto di fiducia preliminare, ma devono consentire la discussione di una mozione di sfiducia (articolo 126 c.2 della Costituzione) “simul stabunt, simul cadent” REGIONI A STATUTO SPECIALE ⇨ regioni in cui è riconosciuto uno spazio di intervento maggiore (regime di specialità), che è regolato dai loro statuti e consente di esercitare poteri legislativi più ampi anche in materie tradizionalmente attribuite allo stato. potestà legislativa(potere di creare, modificare o abrogare norme giuridiche mediante leggi) ⇨ più ampia (Sicilia,Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) ⇩ competenza amministrativa nelle materie in cui esercita la potestà legislativa (in deroga al principio costituzionale secondo cui le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni) REGIONI A STATUTO ORDINARIO ⇨ adottato secondo la procedura stabilita dall’art. 123 della costituzione, “in ogni regione lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali. Deve rispettare i principi costituzionali, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione può essere sottoposto a referendum qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale REGIONALISMO DIFFERENZIATO ⇨ concetto che si riferisce alla possibilità per alcune regioni italiane di ottenere forme di autonomia speciale, con maggiore potere e competenze rispetto a quelle previste dalla Costituzione e dalle leggi ordinamentali. ↪ in Italia, la Costituzione stabilisce un modello di autonomia regionale (articolo 116 c.3) che consente alle regioni di avere alcune competenze legislative ma con un quadro uniforme per tutto il territorio nazionale, (tuttavia alcune regioni in particolare quelle del Nord hanno richiesto maggiore autonomia rispetto alle altre). Mira ad ottenere una distribuzione più flessibile e su misura delle competenze tra Stato e regioni basata sulle peculiarità economiche, sociali e culturali di ciascuna regione. ⇨ istruzione: possibilità di gestire autonomamente il sistema scolastico ad esempio riguardo programmazione e finanziamento ⇨ problematiche: disuguaglianze territoriali, unitarietà dello stato, problemi economici. Non esiste una procedura prestabilita: 2019 approvato decreto-legge dove l’intesa deve essere stipulata tra la regione e il governo centrale e deve essere approvata dal parlamento con una legge costituzionale. Comuni, Province e Città Metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari) I comuni e le province hanno autonomia statutaria, regolamentare organizzativa e amministrativa nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. ↪ lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, i criteri generali in materia di organizzazione e, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, nonché norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. I regolamenti riguardano le materie di propria competenza e, in particolare l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l’esercizio delle funzioni: ⇨ nei COMUNI: sindaco, giunta comunale, consiglio comunale ⇨ elezione diretta del sindaco e del consiglio ⇨ nelle CITTÀ METROPOLITANE e PROVINCE: sindaco metropolitano, consiglio metropolitano e conferenza metropolitana ⇨ organi elettivi di secondo grado LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO in Italia Le norme giuridiche sono regole obbligatorie generali e astratte che lo stato stabilisce e fa rispettare. Queste nascono dalle fonti di produzione del diritto, cioè gli atti o i fatti da cui traggono origine le norme giuridiche (che costituiscono l’ordinamento giuridico) e che sono in gradi di modificarle e annullarlo. Distinguiamo le fonti in 3 categorie: - FONTI DI PRODUZIONE atti e fatti idonei a porre in essere, modificare o abrogare le norme giuridiche, si dividono in: ⇨ FONTI DI ATTO: documenti scritti ⇨ FONTI DI FATTO: comportamenti diffusi che poi diventano norme un’altra divisione dipende dall’organo che le emana INTERNE: provengono dallo stato in cui si applicano ESTERNE: provengono da accordi con altri stati - FONTI SULLA PRODUZIONE sono le fonti che individuano le procedure abilitate alla produzione del diritto - FONTI DI COGNIZIONE sono documenti e pubblicazioni ufficiali che ci consentono di conoscere il contenuto delle norme (tra le più importanti la gazzetta ufficiale) GERARCHIA DELLE FONTI ⤵ l’ordinamento giuridico italiano prevede una gerarchia tra le fonti, in quanto queste ne sono molte ed è necessario coordinarle per non avere contrasti. Per questo si adotta il criterio della gerarchia delle fonti. Sistema creato per evitare conflitti tra le norme e assicurare che tutti rispettino le stesse regole. la fonte subordinata deve sempre rispettare quella sovraordinata 1) COSTITUZIONE E LEGGE COSTITUZIONALE si trova al vertice, è sovraordinata rispetto alle altre fonti e impone principi e regole al legislatore sottordinato e identifica e pone regole alle fonti. La costituzione è la legge giuridica più importante di tutte, è la legge fondamentale che stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini e le regole di funzionamento dello stato 2) NORME DELL’UNIONE EUROPEA si tratta di norme giuridiche emanate dalle istituzioni europee che gli stati membri devono integrare con l'ordinamento interno 3) LEGGI norme giuridiche emanate dal parlamento e valide su tutto il territorio italiano; allo stesso livello ci sono i decreti legislativi e i decreti-legge (norme giuridiche emanate dal governo) 4) REGOLAMENTI atti del governo che spiegano come applicare una legge 5) CONSUETUDINI unica fonte di fatto non scritta presente nell’ordinamento italiano, consiste nella ripetizione costante ed uniforme di una determinata condotta con la convinzione che tale condotta sia giuridicamente doverosa. LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE ↪ La costituzione è la base giuridica del sistema normativo italiano, da cui derivano tutte le altre leggi (le leggi non possono entrare in contrasto con la costituzione), e ha il compito di: - Tutelare i diritti fondamentali - Disciplinare i rapporti tra i poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) La costituzione è sovraordinata rispetto a tutte le altre fonti del diritto; infatti, si trova al vertice della gerarchia normativa, e impone limiti al processo di revisione costituzionale per garantire stabilità e tutela dei principi fondamentali. La costituzione è una norma rigida e difficile da modificare. ⇩ Tuttavia, esistono limiti a questa revisione che possono essere di tipo: - Sostanziale (dichiara intoccabile la forma repubblicana dello stato) - Impliciti (come i diritti fondamentali o i principi di eguaglianza) La costituzione è strutturata in diverse sezioni che regola ambiti specifici: - Principi fondamentali - La pubblica amministrazione - Rapporti civili e libertà personali - Alcuni organi ausiliari - Rapporti etico sociali - L’ordinamento della magistratura - Rapporti economici - La giurisdizione - Rapporti politici - Le regioni, province, comuni - Le camere - La Corte costituzionale - La formazione delle leggi - Revisione della costituzione - Il presidente della repubblica - Consiglio dei Ministri FONTI DI RANGO PRIMARIO ⇨ sono quelle norme giuridiche che si collocano subito sotto la Costituzione nell’ordinamento italiano e che hanno quindi una forza normativa elevata. Sono caratterizzate dalla capacità di produrre, modificare o abrogare norme giuridiche con forza di legge e sono direttamente collegate all’esercizio della sovranità popolare o parlamentare. Sono le leggi e gli atti che il Parlamento (o in alcuni casi il Governo) può adottare per disciplinare in modo diretto e vincolante diversi aspetti della vita sociale e politica. La legge primaria rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico italiano. TIPOLOGIE DI FONTI DI RANGO PRIMARIO ⤷ LEGGE ORDINARIA - È una norma giuridica approvata dal parlamento secondo il procedimento legislativo stabilito dalla costituzione. - È lo strumento principale attraverso cui il parlamento esercita il potere legislativo ed è subordinata alla costituzione. - È approvata dalle due camere del parlamento ⤷ ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Sono atti normativi che pur non essendo formalmente leggi hanno lo stesso valore giuridico della legge ordinaria. DECRETI LEGISLATIVI sono atti normativi con forza di legge emessi dal Governo, ma solo quando il Parlamento gli delega questo potere. La delega avviene con una legge delega, che stabilisce i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire e il periodo entro cui deve agire. Questa possibilità di delega è regolata dall’articolo 76 della Costituzione, ed è utile per gestire materie tecniche o specifiche che richiedono regolamentazioni più dettagliate e veloci, pur restando sotto il controllo del Parlamento. DECRETI LEGGE I decreti-legge sono atti normativi che il Governo può adottare in situazioni di urgenza e necessità. Entrano in vigore immediatamente, ma devono essere convertite in legge dal parlamento entro 60 giorni, altrimenti perdono efficacia. Questo tipo di fonte permette al Governo di rispondere rapidamente a emergenze, ma richiede una conferma parlamentare per diventare definitivo ⤷ STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE Anche gli statuti delle Regioni a statuto speciale rientrano tra le fonti di rango primario. Questi statuti sono leggi che garantiscono autonomia speciale a regioni come Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, e sono approvati con legge costituzionale. Le fonti di rango primario sono quindi strumenti fondamentali nell’ordinamento giuridico italiano perché disciplinano in modo generale e vincolante le materie principali e garantiscono un equilibrio tra l’azione del Parlamento e quella del Governo. Sono subordinate solo alla Costituzione e alle leggi costituzionali, e devono rispettare i diritti e i principi stabiliti dalla Costituzione stessa. PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE È un principio fondamentale del diritto pubblico secondo cui alcune materie devono essere regolate esclusivamente dalla legge formale (approvata dal parlamento). La riserva di legge può essere: Assoluta:Solo la legge può disciplinare interamente la materia. Relativa: La legge stabilisce i principi fondamentali della materia, mentre i dettagli possono essere definiti da fonti secondarie, come regolamenti Rinforzata: la legge deve disciplinare i principi fondamentali, ma la materia può essere più ampiamente regolata nelle fonti secondarie FONTI DI RANGO SECONDARIO Le fonti di rango secondario sono norme giuridiche subordinate alle fonti di rango primario, e servono principalmente a specificare, attuare o completare le disposizioni già stabilite da leggi e altre fonti primarie. Sono quindi limitate nel loro ambito di applicazione, in quanto non possono contrastare con le norme di rango superiore e devono restare nei confini stabiliti da queste ultime. ⇩ I REGOLAMENTI →la potestà regolamentare è il potere attribuito agli enti pubblici per emanare regolamenti, che sono atti normativi di carattere secondario, utilizzati per disciplinare e organizzare aspetti specifici di competenza. Questo potere è attribuito ai vari livelli di governo, ognuno con ambiti di applicazione distinti. ⇩ In primo luogo, le regioni, esercitano la potestà regolamentare, cioè possono emanare regolamenti per disciplinare questioni che rientrano nel loro ambito di competenza, come previsto dalla costituzione, che stabilisce una ripartizione delle competenze tra stato e regioni. Gli enti locali come i comuni e le province sono abilitati a emanare regolamenti relativi alla loro organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Per quanto riguarda lo stato, la potestà regolamentare si esercita nelle materie di legislazione esclusiva, ovvero nelle aree in cui solo lo Stato ha il potere di legiferare. Tutti questi regolamenti sono disciplinati dalla legge n 400/1988 che definisce la modalità in cui i provvedimenti devono essere adottati e definisce limiti e competenze degli organi che li emanano L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE ↪ è il processo attraverso il quale si cerca di interpretare il significato di una norma giuridica. Esistono diversi tipi di interpretazione: - Letterale: significato letterale delle parole della norma - Autentica: fornita dallo stesso legislatore - Analogica: quando non c’è una norma specifica per quella materia ma è possibile estendere la disciplina per un caso simile - Principi generali: si utilizza quando manca una norma specifica per disciplinare un caso concreto I CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE ↪si tratta di criteri utilizzati per risolvere i conflitti tra norme giuridiche. Questi criteri sono guide fondamentali per interpretare e applicare il diritto in presenza di contrasti tra norme. 1. Criterio gerarchico: stabilisce che una norma di grado superiore prevale su una norma di grado inferiore. La Corte costituzionale è l’organo deputato a dichiarare l’invalidità di una legge primaria in contrasto con la Costituzione; invece, un giudice amministrativo può dichiarare l’invalidità di un atto di fonte secondaria (ad esempio un regolamento) che contrasta con una legge o la Costituzione. 2. Criterio Cronologico: si applica tra norme di pari grado: la norma più recente abroga quella precedente, a meno che la norma più vecchia non venga espressamente mantenuta in vigore. Questo principio tiene conto di tre modalità di abrogazione: Tacita: quando una nuova norma è incompatibile con la precedente. Espressa: quando la norma successiva dichiara esplicitamente l’abrogazione della precedente. Implicita: quando l’introduzione di nuove disposizioni rende inapplicabile la norma precedente, senza dichiararlo 3. Criterio della competenza : Questo criterio riguarda la distinzione tra ambiti di applicazione delle norme sulla base della materia. IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ⇩ previsto dall’ articolo 117 della costituzione italiana è fondamentale per comprendere come si distribuisce il potere tra stato e regioni. Potestà legislativa statale esclusiva ⇩ Autonomia delle istituzioni scolastiche, livelli essenziali delle prestazioni Autonomie delle istituzioni scolastiche, livelli essenziali delle prestazioni Assegna allo Stato una potestà legislativa esclusiva su materie di interesse generale. Le caratteristiche sono: Tassatività: le materie sono individuate chiaramente e non lasciano margini di discrezionalità alle Regioni. Eterogeneità: si tratta di ambiti variegati e complessi che richiedono uniformità a livello nazionale. Per l’istruzione, lo Stato emana le “norme generali sull’istruzione”, un concetto che garantisce principi uniformi validi in tutto il territorio. Queste disposizioni sono collegate agli articoli 33 e 34 della Costituzione, che stabiliscono i principi fondamentali sul diritto all’istruzione e l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Potestà legislativa concorrente ⇩ Programmazione scolastica regionale Ridimensionamento degli istituti Calendari scolastici Integrazione tra istruzione e formazione professionale In alcune materie stato e regioni condividono potestà legislative. In questo caso, sia lo Stato che le Regioni possono legiferare, ma con una differenza chiave: lo Stato definisce i principi fondamentali, creando un quadro normativo di riferimento le Regioni hanno il compito di dettagliare e specificare questi principi attraverso leggi più vicine ai bisogni locali Per quanto riguarda l’istruzione: lo Stato garantisce l'autonomia delle istituzioni le Regioni intervengono in ambiti più specifici, come la formazione professionale, pur rispettando i principi statali Potestà legislativa regionale esclusiva ⇩ Istruzione e formazione professionale. Capacità delle regioni di legiferare autonomamente su determinate materie LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO Sono gli strumenti giuridici attraverso i quali l’unione europea esercita le sue competenze e disciplina le relazioni tra stati membri e cittadini europei. Si articolano in diverse categorie: - Trattati - Regolamenti - Direttive - Decisioni - Pareri e raccomandazioni LE FONTI DEL SISTEMA SCOLASTICO ↪ fonti COSTITUZIONALI ⇨ art. 33, 34 e 38 + art. 2, 3 e 9 ↪ fonti SOVRANAZIONALI ⇨ principalmente europee art. 165 e 166 TFUE; art. 14 della carta dei diritti fondamentali dell’UE e art. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ↪ testo unico sulla scuola ⇨ d. lgs. n. 297/1994 1) FONTI SOVRANAZIONALI che non incidono sull’assetto organizzativo sull’ordinamento scolastico ma hanno l'obiettivo di costruire una “identità europea”. Hanno non solo una funzione culturale ma anche economica, servono infatti anche a favorire la circolazione delle persone e dei lavoratori. Operano principalmente: - Nella mobilità degli studenti - Nel riconoscimento di titoli di studio tra paesi - Nella ricerca, anche attraverso politiche di scambio docenti 2) FONTI NAZIONALI: disciplina il fenomeno della scuola 3) FONTI COSTITUZIONALI SCUOLA e DIRITTO ALL’ISTRUZIONE ⤷ La costituzione italiana sancisce i principi fondamentali che regolano il diritto all’istruzione e il sistema scolastico. “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.” L’articolo 33 bilancia la libertà di insegnamento e la possibilità di istituire scuole private con il ruolo dello Stato nel garantire un’istruzione pubblica di qualità e il rispetto di standard uniformi per tutti gli studenti. Inoltre, promuove l’autonomia delle istituzioni accademiche come base per il progresso culturale e scientifico. libertà dell’insegnamento e autonomia culturale ⇨ L’arte, la scienza e il loro insegnamento non devono subire interferenze da parte dello Stato o di altri soggetti. Questo principio tutela la creatività, la ricerca e l’istruzione come strumenti fondamentali per il progresso e la libertà individuale. sistema scolastico pubblico ⇨ La Repubblica stabilisce le norme generali sull’istruzione e crea scuole statali per tutti i livelli di istruzione (dall’infanzia all’università). Ciò garantisce l’accesso all’istruzione a tutti i cittadini. istruzione di scuole private ⇨ Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti educativi, ma senza che ciò comporti oneri economici per lo Stato. In altre parole, le scuole private devono essere autosufficienti dal punto di vista finanziario. parità scolastica ⇨ Le scuole private che chiedono di essere riconosciute come “paritarie” devono rispettare specifici requisiti fissati dalla legge, tra cui garantire agli alunni un trattamento scolastico equivalente a quello delle scuole statali. Questo assicura pari dignità tra il sistema pubblico e quello privato. esami di stato ⇨ È obbligatorio un esame di Stato per accedere a determinati livelli scolastici o per concludere i percorsi di studio. Questo serve a garantire standard uniformi di valutazione e competenza, indipendentemente dalla scuola frequentata. autonomia delle istituzioni di alta cultura ⇨ Università, accademie e altre istituzioni di alta cultura possono organizzarsi autonomamente, ma sempre nei limiti previsti dalle leggi dello Stato. Questa autonomia è pensata per favorire la ricerca e l’innovazione. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE ⤷ È un diritto garantito dall’articolo 34 della costituzione: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” L’articolo 34 riconosce l’istruzione come un diritto universale e un mezzo per promuovere l’uguaglianza sociale. Lo Stato ha il compito di eliminare le barriere economiche, permettendo a tutti, indipendentemente dalla propria situazione economica, di accedere a un’istruzione di qualità e di sviluppare il proprio potenziale. la scuola aperta a tutti ⇨ L’istruzione è un diritto fondamentale garantito a ogni individuo, senza discriminazioni. istruzione obbligatoria e gratuita ⇨ È obbligatorio frequentare almeno otto anni di scuola (di solito corrispondenti al ciclo della scuola primaria e secondaria di primo grado). Questa istruzione è gratuita, per garantire che tutti possano accedervi. diritto agli studi superiori per capaci e meritevoli ⇨ Gli studenti dotati e meritevoli, anche se in difficoltà economiche, hanno diritto a proseguire gli studi fino ai livelli più alti. Questo principio promuove l’uguaglianza di opportunità e il merito. sostegno della Republica per garantire il diritto allo studio ⇨ Lo Stato si impegna a rendere effettivo il diritto all’istruzione superiore attraverso strumenti concreti come borse di studio, assegni alle famiglie e altre forme di sostegno economico. Questi aiuti devono essere assegnati in modo trasparente, tramite concorsi, per premiare il merito e garantire l’equità. Secondo l’articolo 14 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea: - Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua - Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria - La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati o secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio La scuola aperta a tutti rappresenta lo strumento fondamentale per garantire l’istruzione come diritto inviolabile dell’individuo, indispensabile per realizzare appieno la propria personalità. Questo si traduce in uno degli strumenti attraverso cui l’amministrazione pubblica svolge la propria funzione promozionale, assicurando parità di opportunità di vita a tutti, indipendentemente dalle differenti condizioni sociali di appartenenza. ⇨ L’articolo 34 della Costituzione, dunque, non si limita a delineare le modalità organizzative della scuola, ma riconosce il diritto all’istruzione come diritto inviolabile, essenziale per lo sviluppo della personalità umana e per una piena partecipazione sociale. La scuola diventa, così, uno strumento per superare le disuguaglianze sociali ed economiche che potrebbero compromettere la realizzazione delle potenzialità individuali. Inoltre, il diritto all’istruzione è riconosciuto universalmente a tutte le persone, senza distinzione di cittadinanza, sottolineando il carattere inclusivo e fondamentale di questo diritto per tutti gli individui. DIRITTI INVIOLABILI ↪La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'azione amministrativa si realizza in un quadro costituzionale nel quale sono previsti una serie di principi e di valori che sono in grado di condizionarla: ⤷ PRINCIPIO PERSONALISTA: secondo cui il valore della persona la sua dignità e la sua libertà e conduce all'affermazione dei diritti fondamentali o inviolabili. Nessuna organizzazione sociale o politica prima fra tutte lo stato, potrebbe scegliere di non riconoscerli o di non garantirli a tutti. Il principio personalista conduce all’affermazione dei diritti INVIOLABILI O FONDAMENTALI, cioè diritti connaturati alla figura umana e nessuna organizzazione sociale o politica potrebbe scegliere di non riconoscerli. ⤷ PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA: tutti nascono liberi ed uguali per natura e l'ordinamento non un può graduare in nessun modo la dignità sociale e giuridica dell'individuo. Distinguiamo due tipi di uguaglianza: - UGUAGLIANZA FORMALE: per far riferimento alla qualificazione giuridico-generale delle persone (tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, lingua, religione, di opinioni politiche…) Questa disposizione introduce l’obbligo negativo a carico dello Stato cioè il DIVIETO DI DISCRIMINARE. Lo stato non può adottare direttamente delle discriminazioni. - UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: le istituzioni pubbliche devono intervenire sull’organizzazione economico/sociale per evitare che le condizioni personali concrete degli individui possano condizionarne in negativo le prospettive di valorizzazione e realizzazione personale (le istituzioni cercano di ridurre le differenze tra persone per dare modo a tutti di avere la possibilità di realizzarsi). Adottare iniziative positive che possano rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. (È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettivo partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica, sociale del paese) L’articolo 2 sottolinea che: “la repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sia personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” I diritti inviolabili hanno alcuni caratteri essenziali, si tratta di diritti: - assoluti che possono essere fatti valere nei confronti di tutti, - inalienabili, cioè non possono essere trasferiti neppure per volontà del titolare, - imprescrittibili, non si estinguono per il mancato esercizio nel corso del tempo e irrinunciabili. I diritti inviolabili possono essere distinti in due grandi categorie: ( i diritti di libertà e i diritti sociali ) DIRITTI DI LIBERTÀ’: indicano una sfera di libertà della persona che non tollera compressioni e vengono garantiti dallo stato o dagli altri poteri pubblici o privati attraverso forme di estensione cioè evitando di intervenire per ostacolare l'esercizio della libertà. (Quest'ultima ammette limitazione solo nei casi previste dalla legge ovvero nel caso di reati) DIRITTI SOCIALI: Sono diritti che identificano delle esigenze sociali che le persone non possono soddisfare autonomamente con la propria azione, quindi, sono esercitate attraverso prestazioni garantite dai poteri dell'amministrazione o anche attraverso l'azione di soggetti privati (ad esempio nel caso della salute. Può essere esercitato attraverso prestazione sanitaria garantita dalle regioni o attraverso ospedali privati Il riconoscimento dei diritti delle formazioni sociali conduce all'affermazione del pluralismo cioè all'affermazione del valore della dignità e della libertà di tutte le persone che formano le nostre organizzazioni sociali. Secondo l’articolo 3 “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della resina umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.” LIBERTÀ DELLA SCUOLA - ISTRUZIONE PLURALISTA La scuola gode di diverse libertà: - Libertà dell’insegnamento: autonomia didattica, libera espressione culturale, profilo metodologico e contenutistico; purché sia funzionale alla formazione della personalità degli alunni e sempre nel pieno rispetto della coscienza morale e civile - Autonomia scolastica - Libertà di istituire scuole private: con propri programmi educativi che integrano il nucleo comune stabilito dalle leggi statali - Possibilità di istituire scuola paritarie DIFFERENZA DIRITTO ALLO STUDIO E DIRITTO ALL’ISTRUZIONE Il diritto all’istruzione è il principio generale che garantisce l’accesso all’educazione come diritto umano fondamentale, mentre il diritto allo studio è il complesso di strumenti e misure che rendono tale diritto effettivo, soprattutto per chi è in condizioni di svantaggio.