Regolamento Nidi d'Infanzia Comunali Bologna PDF 2017-2020

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Summary

This document is a regulation for the childcare facilities in Bologna, Italy. It outlines the rules and regulations regarding the operation of the facilities, including admission criteria, and procedures for participation of parents and other stakeholders. The document covers the period from 2017 to 2020.

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O.d.G.n.: 142 PG n.: 91425/2017 Data Seduta: 27/03/2017 Data inizio vigore: 09/04/2017 Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera: DC/PRO/2019/171 PG. n. 61405/2020 Repertorio n. DC/2020/13 Data Seduta 03/02/2020 Data inizio vigore: 21/02/2020 Testo totalmente consolidato REGOL...

O.d.G.n.: 142 PG n.: 91425/2017 Data Seduta: 27/03/2017 Data inizio vigore: 09/04/2017 Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera: DC/PRO/2019/171 PG. n. 61405/2020 Repertorio n. DC/2020/13 Data Seduta 03/02/2020 Data inizio vigore: 21/02/2020 Testo totalmente consolidato REGOLAMENTO COMUNALE DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI PREMESSA TITOLO I: “FINALITÀ DEL SERVIZIO” Art.1 - Finalità del servizio TITOLO II: “CRITERI DI ACCESSO AI NIDI” Art. 2 - Requisiti per l’accesso Art. 3 - Modalità di iscrizione e gestione delle domande Art. 4 - Priorità e precedenze per l’ammissione al nido Art. 5 - Criteri di ordinamento delle domande di iscrizione Art. 6 - Elaborazione della graduatoria Art. 7 - Ammissione e inserimento al nido Art. 8 - Dimissioni e trasferimenti TITOLO III: “ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO” Art. 9 - Funzionamento del servizio Art. 10 - Quote di contribuzione Art. 11 - Il personale dei nidi Art. 12 - Disciplina del rapporto di lavoro Art. 13 - Figure di coordinamento Art. 14 - Programmazione educativa Art. 15 – Poli per l’infanzia TITOLO IV: “PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA” Art. 16 - Informazione e trasparenza sulla gestione dei servizi Art 17 – Comunicazione Art 18- Organismi di partecipazione Art 19 - Assemblea del nido Art 20 - Comitato del nido Art 21 - Coordinamento degli organismi di partecipazione Art. 22 - Proposte e reclami Art 23 - Disposizioni finali Art. 24 - Entrata in vigore e abrogazioni PREMESSA Il presente regolamento definisce le finalità, i criteri di accesso e le regole generali di funzionamento e di partecipazione applicabili ai nidi d’infanzia comunali e costituisce una cornice di riferimento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia, di cui fanno parte i nidi d’infanzia privati autorizzati al funzionamento, che il Comune di Bologna promuove da tempo nella cornice della normativa regionale in materia. TITOLO I FINALITÀ DEL SERVIZIO Art. 1 - Finalità del servizio 1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo che accoglie i bambini dai tre mesi ai tre anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel pieno rispetto dei diritti previsti dalle fonti normative internazionali per l'infanzia. 2. I nidi hanno finalità di: a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; b) accoglienza dei bambini con affido continuativo in un contesto di cura e di educazione; c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; d) valorizzazione della genitorialità e delle relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa; e) diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia. 3. Coerentemente con le finalità sopra descritte, i nidi d’infanzia assumono e valorizzano le differenze individuali e culturali dei bambini nell’ambito del progetto educativo, così da evitare ogni forma di discriminazione. Nessuna condizione individuale o familiare dei bambini può costituire motivo di esclusione dall’iscrizione e dalla frequenza per coloro che ne fanno richiesta. I bambini con disabilità o in situazione di disagio/svantaggio socio-culturale hanno garantite pari opportunità di accesso e di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all’inclusione educativa e sociale. 4. I nidi d'infanzia operano in rete con gli altri servizi socio-educativi e scolastici del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia e i servizi educativi territoriali. 5. Per garantire il pieno raggiungimento delle finalità del nido l'Amministrazione comunale, nelle sue articolazioni centrali e decentrate, promuove il raccordo con le istituzioni culturali, sociali e sanitarie. TITOLO II CRITERI DI ACCESSO AI NIDI Art. 2 - Requisiti per l'accesso 1. Possono accedere al nido d'infanzia i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Bologna e con almeno un genitore o tutore, esercente la responsabilità genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino nel Comune di Bologna. 2. È possibile presentare la domanda di iscrizione anche: a) per i bambini non ancora nati entro la scadenza del bando ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio dell’anno in cui si presenta la domanda di iscrizione; b) nel caso in cui non si è ancora residenti, ma si intende acquisire la residenza, a condizione che il requisito sia acquisito entro il 31 agosto precedente all’inizio dell’anno educativo. 3. Possono accedere al nido anche i non residenti nelle seguenti condizioni: a) bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Bologna; b) bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza. 4. Per quanto attiene alla residenza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni della Città Metropolitana di Bologna per l'accoglimento, anche reciproco, delle domande di bambini non residenti nel Comune di Bologna. Tali domande potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti nel Comune di Bologna. 5. Ai sensi della Legge Regionale n. 19/2016 costituisce ulteriore requisito indispensabile per l'accesso ai nidi d'infanzia l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali nei termini previsti dalle norme vigenti. Art. 3 - Modalità di iscrizione e gestione delle domande 1. L'Amministrazione rende noto annualmente con uno o più bandi i periodi e le modalità di iscrizione e di ammissione ai nidi d’infanzia. 2. La domanda d'iscrizione al nido d'infanzia è presentata tramite modalità on-line attraverso il portale del Comune di Bologna. 3. Per ciascuna domanda è possibile indicare fino ad un massimo di 8 nidi, in ordine di preferenza, a livello cittadino. 4. Il numero delle preferenze può essere integrato con un massimo di ulteriori 4 preferenze nel caso in cui la domanda resti in lista di attesa dopo la prima graduatoria. 5. L'elenco delle strutture disponibili è pubblicato, a decorrere dalla data di apertura del bando. 6. Le domande vengono ordinate sulla base dell’assegnazione di un punteggio, ferma restando l’applicazione di alcuni criteri di priorità e di precedenza, come specificato negli articoli seguenti. Art. 4 - Priorità e precedenze per l'ammissione al nido 1. Hanno priorità nell'ammissione al servizio: a) i bambini in condizione di disabilità certificati ai sensi della legge 104/94 o in possesso del certificato di integrazione scolastica (CIS) oppure bambini in situazione di compromissione psico- fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che rilevi l'esigenza di un precoce inserimento nel nido d'infanzia; b) i bambini segnalati dal servizio sociale del Comune di Bologna, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, bambini ospitati in strutture di accoglienza madre- bambino presenti sul territorio comunale, compresi quelli di cui all’art. 2 comma 3 lettera b), per i quali l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla famiglia. 2. Per i bambini con certificazione di disabilità e per i bambini segnalati dai Servizi Sociali, e comunque nel caso di domande in possesso di tali requisiti in numero superiore alla disponibilità di posti nel nido richiesto, il Direttore di Quartiere, in fase di attribuzione del posto, si riserva di valutare la scelta del nido con i competenti servizi dell’Istituzione Educazione e Scuola o con i gestori di servizi privati convenzionati, tenendo conto sia delle richieste della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino e del gruppo in cui sarà inserito. 3. In subordine ai suddetti criteri di priorità costituiscono inoltre criteri di precedenza per l'accesso: a) la continuità educativa: al bambino che già frequenta un nido privato viene riconosciuto un diritto di precedenza a essere ammesso nella medesima struttura, a prescindere dal punteggio assegnato alla relativa domanda in confronto alle domande di altri richiedenti la stessa struttura, ma a condizione che il punteggio assegnato alla domanda in questione sia tale da consentire l’assegnazione di un posto della stessa tipologia (tempo pieno o tempo part time) in altra struttura; b) l’ammissione dei fratelli gemelli nella stessa struttura: al fine di consentire ai fratelli gemelli di essere ammessi nella stessa struttura, se richiesto dai genitori, qualora uno solo dei fratelli risulti ammesso ad una struttura, all’altro o agli altri fratelli gemelli, a prescindere dal punteggio assegnato alla domanda in confronto alle domande di altri richiedenti la stessa struttura, viene riconosciuto un diritto di precedenza ad essere ammesso nella stessa struttura del fratello gemello. Art. 5 - Criteri di ordinamento delle domande di iscrizione 1. Ai fini dell’ammissione ai nidi d’infanzia, le domande di iscrizione vengono ordinate in graduatoria. 2. Fatti salvi i casi di priorità/precedenza indicati nell’art. 4, l’ordinamento avviene sulla base di un punteggio ottenuto come somma dei punti attribuiti a un insieme di condizioni oggettive riferibili ai genitori, classificabili nei seguenti ambiti: A - Carico familiare Bambini con un solo genitore, esclusivamente nel caso in cui orfani, non riconosciuti, con genitore in carcere, con un solo genitore in possesso della A1 Punti 15 responsabilità genitoriale, ovvero in caso di irreperibilità anagrafica accertata di un genitore. Nucleo con un solo genitore convivente con il bambino, che non rientra nel punto A2 A1, titolare di affido esclusivo del bambino a seguito di provvedimento dell'autorità Punti 12 giudiziaria anche non definitivo. Presenza di genitore con disabilità avente certificazione di gravità o con invalidità A3 pari al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste Punti 20 caratteristiche), residente e convivente con il nucleo Presenza di genitore con disabilità o con invalidità superiore al 65% e inferiore al A4 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche), Punti 15 residente e convivente con il nucleo. Presenza di uno o due genitori con grado di invalidità dal 33% al 65% (il punteggio A5 viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche), residente/i e Punti 5 convivente/i con il nucleo. Presenza di un fratello o sorella minori con disabilità ai sensi della L. 104/1992, A6 conviventi e residenti con il nucleo (il punteggio viene attribuito per ogni Punti 15 fratello/sorella avente queste caratteristiche). Presenza di altre persone con invalidità pari al 100% conviventi e residenti con il A7 Punti 5 nucleo. Per ciascun gemello del bimbo per cui si sta presentando la domanda (che non A8 devono essere considerati come fratelli per gli ambiti successivi). Punti 4 Per ciascun figlio in età 0-5 anni residente e convivente con il nucleo (escluso quello A9 Punti 3 per cui è stata presentata la domanda). A 10 Per ciascun figlio in età 6-11 anni residente e convivente con il nucleo. Punti 2 A 11 Per ciascun figlio in età 12-14 anni residente e convivente con il nucleo. Punti 1 A 12 Nuova gravidanza in corso. Punti 3 Nelle condizioni sopraelencate si considerano equiparati ai “figli” e ai “fratelli/sorelle” anche i minori in affido purché residenti e/o conviventi con il nucleo. Alle nuove gravidanze in corso viene assegnato lo stesso punteggio assegnato ai figli tra 0-5 anni. B - Situazione occupazionale o di studio 1. I punteggi di seguito elencati sono attribuiti a ciascun genitore in base alla relativa situazione lavorativa o di studio. In caso di genitore in condizione contemporanea di studio e lavoro, oppure di più condizioni lavorative i punteggi si sommano, fino all'attribuzione di un punteggio massimo di 20. Nel caso di più lavori a tempo part-time, si sommano le percentuali di part-time e viene assegnato il punteggio corrispondente alla percentuale totale. 2. Nel caso di famiglia monogenitoriale, per ragioni di equità, il punteggio riferito alla condizione lavorativa dell'unico genitore viene raddoppiato. Lavoro autonomo non occasionale in essere al momento della domanda B 1 Lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato in essere al Punti 20 momento della domanda, a tempo pieno o part-time superiore al 75%. dal 50% al 75% Punti 17 Lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato B2 inferiore al in essere al momento della domanda, a part-time. Punti 14 50% Prestazioni di lavoro occasionale o saltuario, sia autonomo che subordinato, anche non in essere al momento della domanda (a condizione che tali prestazioni B3 Punti 10 corrispondano a un monte non inferiore a 600 ore ovvero a un compenso lordo non inferire a €8.000 nei 12 mesi precedenti la domanda). Iscrizione a scuole di qualsiasi ordine e grado per assolvere all'obbligo scolastico e formativo e comunque fino al conseguimento del 1° diploma di scuola secondaria B 4 di secondo grado (L. 53/2003 e Decreti attuativi), scuole di specializzazione, Punti 20 tirocini/praticantati abilitanti per l'iscrizione ad albi professionali, dottorati e assegni di ricerca. Iscrizione ad altri corsi di studio: altre scuole pubbliche, paritarie o legalmente riconosciute, università (laurea triennale, laurea specialistica, laurea secondo i vecchi ordinamenti; limitatamente alla prima laurea e in ogni caso non oltre il secondo anno fuori corso), master universitari di 1° e 2° livello (di cui al decreto n. 270/2004 del MIUR) tirocini praticantati non abilitanti per l'iscrizione ad albi B 5 professionali. Punti 10 In caso di frequenza obbligatoria ai suddetti corsi di studio, debitamente documentata, il punteggio è aumentato di 3 punti. Borse lavoro e servizio civile, se la durata residua al momento della domanda è di almeno un anno. Organizzazione oraria del lavoro e/o studio (da applicare alle sole fattispecie B1 e B4) B 6 Lavoro su turni (orari alternati notturni/diurni oppure antimeridiani/pomeridiani) Punti 3 B 7 Distanza dal luogo di lavoro/studio superiore a 50 Km. Punti 3 La distanza viene calcolata raffrontando l’indirizzo di residenza e l’indirizzo della sede di lavoro/studio utilizzando il sistema “Google Maps” e l’opzione del “percorso più breve”. In caso di mancanza di sede di lavoro/studio fissa si rientra nel requisito B7 se almeno uno dei luoghi di lavoro/studio si trova ad una distanza superiore a 50 Km dall'indirizzo di residenza. C- Condizione economica 1. Il punteggio relativo alla condizione economica del nucleo familiare viene determinato attraverso l’impiego dello strumento di misurazione denominato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo il prospetto seguente: Punti C1 ISEE fino a € 4.000,00 44 C2 ISEE da € 4.000,01 fino a € 10.000,00 42 C3 ISEE da € 10.000,01 fino a € 16.000,00 40 C4 ISEE da € 16.000,01 fino a € 22.000,00 38 C5 ISEE da € 22.000,01 fino a € 28.000,00 36 C6 ISEE da € 28.000,01 fino a € 34.000,00 32 C7 ISEE da € 34.000,01 fino a € 40.000,00 28 C8 ISEE da € 40.000,01 fino a € 46.000,00 24 C9 ISEE da € 46.000,01 fino a € 50.000,00 20 C 10 ISEE oltre € 50,000,00 0 C11 Mancata presentazione dell’ISEE 0 2. Salvo quando non sia diversamente indicato, le condizioni valutabili devono essere possedute nel momento in cui si presenta la domanda (o entro la scadenza del bando). È tuttavia previsto che a fronte di cambiamento oggettivo delle condizioni intervenuto successivamente alla scadenza del bando, gli stessi possano essere modificati o integrati all'interno di finestre temporali definite nel bando di iscrizione e comunque, di norma, entro l’inizio dell’anno educativo. Art. 6 - Elaborazione della graduatoria 1. Le domande vengono ordinate in una graduatoria cittadina sulla base del punteggio ottenuto in ordine decrescente. 2. In caso di parità di punteggio le domande sono inserite in graduatoria utilizzando il seguente ordine di precedenza: - ISEE pari o inferiore a 50.000, 00 euro - maggiore punteggio ottenuto nella condizione di lavoro e studio; - maggiore punteggio ottenuto nel carico familiare; - minore valore ISEE. 3. In caso di ulteriori situazioni di parità hanno precedenza i bambini con maggiore età anagrafica. 4. La graduatoria viene pubblicata nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003). Art. 7 - Ammissione e inserimento al nido 1. Le ammissioni ai singoli nidi avvengono sulla base delle preferenze espresse per ogni struttura indicata nella domanda, in relazione ai posti disponibili. 2. Il Direttore di Quartiere approva con proprio atto le graduatorie per l'assegnazione dei posti disponibili nei nidi del proprio territorio e comunica alle famiglie l'esito della domanda d'iscrizione. 3. Le graduatorie sono formulate per fasce di età dei bambini, normalmente suddivise tra lattanti (fino a 8 mesi), piccoli (da 8 a 12 mesi), medi (da 12 a 24 mesi) e grandi (da 24 a 36 mesi) e vengono aggiornate rispetto alla prima approvazione anche rispetto ai punteggi assegnati, se nelle finestre temporali individuate nei bandi di iscrizione si modificano le condizioni che sono state dichiarate al momento dell’iscrizione. 4. I bambini vengono ammessi nei posti disponibili nei nidi secondo l'ordine di preferenza espresso: è consentito, salvo diversa e motivata previsione nel bando annuale di cui all'art. 3, presentare una sola rinuncia all'assegnazione del posto per rimanere in lista d'attesa sulle altre preferenze; la seconda rinuncia comporta la cancellazione della domanda di iscrizione. 5. Al momento dell'ammissione sono verificati i requisiti richiesti per l'accesso, con particolare riguardo alla residenza e all'assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa regionale vigente. Tutte le condizioni oggetto di dichiarazione da parte dei richiedenti sono soggette ai controlli dell’Amministrazione, sulla base dei regolamenti vigenti, al fine di verificarne la veridicità. 6. Gli inserimenti dei bambini ammessi si effettuano di norma entro il mese di ottobre. Per garantire un adeguato ambientamento dei bambini nuovi ammessi viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori. 7. Le domande non accolte all’avvio dell’anno educativo rimarranno utilmente collocate nella corrispondente graduatoria. Nel corso dell’anno si provvederà ad assegnare i posti che si rendessero eventualmente disponibili attingendo dalle liste d’attesa in relazione all'età dei bambini, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dalle famiglie. La posizione in lista di attesa risultante dopo ogni elaborazione di graduatoria è suscettibile di variazioni legate sia ai posti che si rendono di volta in volta disponibili per effetto di rinunce, sia a eventuali variazioni di requisiti di altre domande, pervenuti dopo la chiusura del bando. Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili si effettuano, di norma, entro la fine di febbraio. 8. Il Direttore di Quartiere, anche in deroga ai periodi stabiliti nel presente articolo, con provvedimento motivato, procede a inserire negli eventuali posti disponibili i bambini che presentano le condizioni di priorità di cui all'art. 4 comma 1 oppure in presenza di altre condizioni di particolare gravità ed eccezionalità che rendono prioritario l’inserimento del bambino al nido. Art. 8 - Dimissioni e trasferimenti 1. Nel caso di assenza dal nido, senza giustificato motivo per 20 giorni consecutivi, il Direttore di Quartiere, prima di dichiarare la decadenza dall'ammissione al nido, assegna ai genitori, mediante comunicazione scritta, un termine di 10 giorni per produrre documentazione attestante le motivazioni dell'assenza. 2. Le richieste di trasferimento ad altro nido o da posto part time a tempo pieno o viceversa sono accolte, nel caso vi siano posti disponibili, prima della formulazione della graduatoria di inizio anno. Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si applicano gli stessi criteri di ordinamento delle domande in fase di iscrizione sopra descritti. I trasferimenti non sono di norma consentiti in corso d'anno. TITOLO III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Art. 9 - Funzionamento del servizio 1. I bambini che frequentano i nidi sono divisi in gruppi sezione in base all'età. I gruppi sezione sono organizzati in relazione alla programmazione educativa. 2. Il calendario dell'anno educativo è stabilito annualmente nel rispetto delle normative vigenti e degli accordi territoriali. 3. I nidi d'infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì e possono essere: a) a tempo pieno con orario complessivo di 10 ore e 30 minuti; per tutti gli ammessi dalle ore 7,30 alle ore 16,30, mentre il prolungamento d'orario, dalle 16,30 con orario di chiusura variabile e comunque non oltre le ore 18,00, su richiesta presentata al Direttore di Quartiere, è consentito solo per i bambini che abbiano compiuto l'anno di età; b) a tempo parziale di 6 ore al giorno su moduli nell'arco orario dalle ore 7,30 alle ore 14,00. Possono essere istituiti posti a tempo parziale anche all'interno dei nidi a tempo pieno di norma con orario 7,30 - 13,30. 4. La Giunta, in rapporto ai mutamenti dei bisogni delle famiglie, può prevedere di offrire nuovi servizi educativi, che possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate. Art. 10 - Quote di contribuzione 1. L'Amministrazione definisce i criteri in base ai quali vengono determinate e attribuite le quote di contribuzione mensile alle famiglie per la fruizione del servizio. Definisce, inoltre, i criteri in base ai quali si concedono agevolazioni tariffarie, prevedendo le situazioni per le quali è concessa la gratuità. 2. Il Direttore di Quartiere attribuisce le quote agli ammessi e provvede alla eventuale revisione in corso d'anno. Art. 11 - Il personale dei nidi 1. Il personale operante nei nidi d'infanzia è composto da educatori e collaboratori: a) il personale educatore concorre ai processi formativi del bambino nella prima infanzia; b) il personale collaboratore partecipa all'attività complessiva del servizio, sia in relazione ai bambini, sia in relazione all'ambiente. 2. Tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio. Le mansioni e le competenze professionali del personale educatore e collaboratore sono definite con l'approvazione della dotazione organica. 3. A ciascun nido è assegnato il personale educatore nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigenti. Il numero di base così determinato è incrementato con educatori che svolgono attività di sostegno e inclusione, in base alla valutazione dei bisogni, in presenza di bambini con disabilità. Tutti gli educatori concorrono comunque allo svolgimento delle attività di sostegno e inclusione in coerenza con il progetto educativo. 4. Il numero dei collaboratori assegnati a ciascun nido è determinato sulla base dei parametri rappresentativi dei carichi di lavoro rilevati dall'Amministrazione. 5. Tutto il personale assegnato a ciascun nido è tenuto a partecipare alle attività del gruppo di lavoro. 6. Il corretto uso delle attrezzature e degli spazi è responsabilità di tutto il personale. 7. Il Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola, in situazioni di grave incompatibilità con il buon funzionamento del servizio rilevate dal Responsabile dell'Area di coordinamento territoriale, può disporre il trasferimento di educatori e collaboratori nel rispetto delle loro mansioni e della qualifica professionale Art. 12 - Disciplina del rapporto di lavoro 1. Lo stato giuridico e la disciplina del personale addetto ai nidi d'infanzia sono definiti dalla normativa contrattuale vigente e dal Regolamento Generale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi. 2. L'orario di lavoro del personale è parimenti regolato dalle disposizioni contrattuali vigenti, compresa l'articolazione tra prestazione di rapporto diretto con i bambini e attività integrative di programmazione, aggiornamento, collaborazione con gli organismi di partecipazione e con le famiglie. Art. 13 - Figure di coordinamento 1. L'Amministrazione, al fine di garantire nei nidi d'infanzia la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché il monitoraggio e la verifica dell'efficacia degli interventi di programmazione e formativi, si avvale di figure professionali, con compiti tecnico-pedagogici oltre che organizzativi e gestionali. Art. 14 - Programmazione educativa 1. L'Amministrazione garantisce l'organizzazione dei servizi attraverso un processo di programmazione educativa mediante il coinvolgimento attivo di educatori e collaboratori e del coordinamento pedagogico nelle sue diverse articolazioni. La programmazione educativa si basa sul lavoro di gruppo, sulla motivazione e sulla professionalità di tutto il personale ed è sostenuta da azioni di formazione e aggiornamento costante, considerate elementi essenziali per la qualità del servizio. Art. 15 – Poli per l’infanzia La normativa nazionale (Legge 107/2015 e il successivo D.Lgs. 65/2017), che disciplina il sistema integrato di educazione e d’istruzione dalla nascita fino a sei anni, oltre che la normativa regionale in materia di servizi educativi, prevede la possibilità di attivare poli per l’infanzia. I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. All’interno di questa cornice normativa potranno essere promosse e sviluppate sperimentazioni che coinvolgono un nido e una scuola d’infanzia, che, a partire da un progetto condiviso, fermo restando le specificità delle due differenti offerte educative e formative di nido e scuola d’infanzia, si caratterizzino per il valore della continuità del progetto pedagogico e dell’offerta educativa. Tali sperimentazioni, adeguatamente sostenute sul piano pedagogico, prevedono, previa individuazione di strutture con una capienza adeguata, la determinazione di un criterio di precedenza nell’accesso alla scuola d’infanzia, che assicuri, su richiesta dei genitori, la permanenza dei bambini per l’intero ciclo. In relazione a tale priorità di accesso, l’individuazione dei poli deve tenere conto, nell’ambito del processo di programmazione dell’offerta nel bacino territoriale di riferimento, degli effetti sul piano complessivo dell’accesso, al fine di evitare situazioni in cui possa essere compromessa un’adeguata applicazione del criterio della viciniorietà dei bambini che accedono alla scuola d’infanzia. Tali sperimentazioni sono pertanto possibili solo laddove lo consenta la distribuzione dell’offerta rispetto alla domanda della scuola d’infanzia, tenendo conto anche dei flussi di accesso ai nidi d’infanzia interessati e delle relative provenienze territoriali se consolidate nel tempo. Nel caso di presenza di sezioni primavera aggregate alla scuola d’infanzia, i poli d’infanzia prevedono la presenza di bambini da 2 a 6 anni. Resta confermata l’applicazione della specifica disciplina vigente per il funzionamento dei nidi e delle scuole d’infanzia e per le relative tariffe di frequenza. TITOLO IV PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA Art. 16 - Informazione e trasparenza sulla gestione dei servizi 1. I genitori e gli operatori sono chiamati a partecipare attivamente alla programmazione cittadina dei servizi dei nidi d'infanzia; possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio. 2. L'Amministrazione garantisce, anche tramite la Carta dei Servizi, l'informazione e pubblicizzazione delle regole di accesso, delle caratteristiche e finalità dei servizi e delle attività che vi si svolgono. Assicura la trasparenza nella gestione dei servizi e promuove la partecipazione delle famiglie alla definizione delle linee di indirizzo educative. Art. 17 - Comunicazione 1. La comunicazione nido-famiglia avviene: a) attraverso contatti quotidiani legati alla frequenza dei bambini; b) attraverso colloqui individuali o per piccoli gruppi; c) attraverso incontri di sezione; d) nell'ambito degli incontri degli organismi di partecipazione. Art. 18- Organismi di partecipazione 1. Il nido d'infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso i seguenti organismi: a) Assemblea del nido; b) Comitato del nido; c) Coordinamento degli organismi di partecipazione (a livello di Quartiere e Assemblea cittadina). 2. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 1 vengono confrontati gli indirizzi pedagogico educativi e le linee di intervento e ne viene verificata l'attuazione in termini di efficacia, di qualità, di pari opportunità e di rispetto delle differenze. Art. 19 - Assemblea del nido 1. L'Assemblea del nido è costituita dai genitori di tutti i bambini ammessi. Si riunisce almeno due volte l'anno, all'inizio dell’anno, di norma entro il 30 ottobre, e alla fine di ciascun anno educativo. 2. Il Presidente del quartiere, o un suo delegato, in raccordo con l’Istituzione Educazione e Scuola, dispone la prima convocazione dell'Assemblea del nido e la presiede fino alla elezione del Comitato del nido, che avviene di norma entro la medesima seduta. Qualora il Comitato non venga eletto alla prima Assemblea, il Presidente del Quartiere prevede la data di una nuova convocazione. Il Presidente del Comitato provvede poi a convocare le altre sedute, anche su richiesta del Coordinamento pedagogico o di 1/3 dei genitori. In qualsiasi momento può inoltre essere convocata dal presidente del Quartiere (o da un suo delegato) oppure dal presidente dell’Istituzione (o da un suo delegato), d’intesa tra gli stessi. 3. All'Assemblea partecipano gli operatori del nido e il Coordinatore pedagogico. 4. L'Assemblea del nido: a) elegge i propri rappresentanti al Comitato del nido nella seduta di inizio d'anno; b) esamina e discute le linee generali della programmazione educativa del nido presentata dagli educatori e ne verifica la complessiva attuazione; c) propone incontri e contributi rivolti/finalizzati all'approfondimento di temi legati alle problematiche della prima infanzia e della famiglia. 5. L'Assemblea può articolarsi in gruppi, corrispondenti a sezioni o ad altre articolazioni, per approfondire insieme agli operatori tematiche generali e progetti di intervento, problematiche specifiche del gruppo o della sezione, e per avanzare proposte. Art. 20 - Comitato del nido 1. Il Comitato del nido è composto da rappresentanti dei genitori dei bambini ammessi e da rappresentanti degli operatori del servizio. 2. Il Comitato: a) esamina i programmi di attività del nido e propone le modalità di partecipazione dei genitori alla loro realizzazione; b) collabora all'organizzazione di iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi; c) avanza proposte ed esprime pareri sui progetti d'intervento che riguardino il nido e sulle modalità di attuazione; d) cura i rapporti con il Quartiere e l’Istituzione Educazione e Scuola al fine di favorire la conoscenza delle esigenze dei bambini; e) propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi emergenti nel servizio; f) relaziona all'Assemblea di fine anno sull'andamento del progetto educativo e partecipa alle verifiche richieste dall'Assemblea. 3. Il Comitato del nido può invitare alle proprie riunioni, in relazione agli argomenti trattati, tecnici dell'AUSL, rappresentanti del Quartiere, rappresentanti della società civile e del volontariato. 4. I rappresentanti dei genitori nel Comitato del nido sono eletti dall'Assemblea in numero di due per ciascuna sezione; i rappresentanti degli operatori sono ogni anno indicati dal gruppo di lavoro, in numero pari alla metà dei genitori eletti. Entro il 30 ottobre il Comitato elegge, tra i genitori, il Presidente che dura in carica 2 anni. Il presidente, oltre a rappresentare il comitato nello svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite, costituisce anche un riferimento per l’Istituzione al fine di favorire la diffusione tra i genitori di informazioni che riguardano il nido. 4bis. Il comitato del nido è eletto dall’assemblea del nido e rimane in carica per due anni. Annualmente l’assemblea provvede a surrogare gli incarichi resisi vacanti che restano in carica fino alla scadenza biennale del comitato. 5. Il Comitato si riunisce normalmente nella sede del rispettivo nido, ogni volta che lo ritenga opportuno e indicativamente almeno tre volte l'anno. 6. La convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare è effettuata a cura del Presidente. 7. Alle riunioni del Comitato partecipa sempre il Coordinatore pedagogico. Art. 21 - Coordinamento degli organismi di partecipazione 1. Coordinamento dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d'infanzia del Quartiere. a) Nei singoli Quartieri è istituita l’Assemblea dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali. È convocata dal Presidente di Quartiere, congiuntamente al Presidente di IES, i quali possono anche promuoverne la convocazione su specifici temi, al fine di effettuare un confronto delle rispettive esperienze, concordare attività e iniziative comuni, avanzare proposte congiunte per migliorare la qualità dei servizi. b) I Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali del Quartiere sono invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni del Consiglio di Quartiere o ad altri organismi di Quartiere quando vengono trattati temi rilevanti per le politiche e i servizi per l'infanzia al fine di un coinvolgimento nella programmazione e verifica complessiva. Il Quartiere promuove inoltre il loro coinvolgimento attivo in iniziative e progetti coerentemente con lo sviluppo del welfare comunitario e i percorsi di cittadinanza attiva. 2. Coordinamento cittadino dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d'infanzia a) È istituita l'Assemblea cittadina dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, con funzioni propositive e consultive nell’elaborazione delle politiche di sviluppo del servizio, che di norma si riunisce tre volte nel corso dell'anno scolastico; b) L'Assemblea cittadina dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali è convocata dall’Assessore delegato anche su iniziativa di almeno 1/3 dei Presidenti o del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione. 3. Su tematiche specifiche che riguardano i soli nidi d’infanzia o le sole scuole d’infanzia comunali, l’Assemblea dei Presidenti dei comitati, sia di Quartiere che cittadina, può essere convocata con i soli Presidenti, rispettivamente, delle scuole o dei nidi d’infanzia. Art. 22 - Proposte e reclami 1. Con le modalità previste nella carta dei servizi, i genitori dei bambini iscritti ai nidi possono indirizzare reclami, proposte, quesiti, osservazioni critiche, redatti in forma scritta, al Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola, che si avvale del Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici per le istruttorie e le relative risposte. Art. 23 - Disposizioni finali 1. Le finalità e i principi del presente regolamento costituiscono il quadro di riferimento per la sottoscrizione dei rapporti convenzionali con i gestori dei nidi non comunali. Art. 24 - Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti: a) Regolamento nidi d'infanzia del 01/04/2006, Odg 52; b) novella di modificazione approvata con delibera consiliare del 09 agosto 2014, Odg. 293.

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