Regolamenti Professionali Maestro di Sci PDF
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Dott.ssa Sabina Matheoud
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This document provides regulations and professional aspects of ski instructors in Italy. Regulations specify the required qualifications and aspects of professional ski instructing careers.
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CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI REGOLAMENTI PROFESSIONALI MAESTRO DI SCI E SCUOLE DI SCI Aspetti generali e organizzativi...
CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI REGOLAMENTI PROFESSIONALI MAESTRO DI SCI E SCUOLE DI SCI Aspetti generali e organizzativi LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI La professione del maestro di sci rientra tra le cosiddette PROFESSIONI INTELLETTUALI per le quali esiste un albo, ed è disciplinata dalla Legge-quadro n.81/1991, secondo cui il maestro di sci può insegnare professionalmente le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni (sci alpino, sci di fondo, snowboard) in pista e fuori pista che non comportino l’uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, piccozza, ramponi. Le Regioni e Province autonome disciplinano la materia e provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci. In Piemonte la Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50 determina le norme di attuazione della Legge-quadro n. 81/1991. L'esercizio della professione è subordinato all’iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo Collegio Regionale dei maestri di sci. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione. È bene precisare che i maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all’albo professionale, per cui, nel caso si sia in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l’insegnamento delle differenti tecniche sciistiche. I requisiti per l’iscrizione all’albo previste dalla legge nazionale sono: a) Maggiore età; b) Idoneità psico-fisica c) Licenza di scuola dell’obbligo; d) Non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; e) Abilitazione all’esercizio della professione. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue dopo avere superato una selezione, mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento Soppressa da art.42 – decreto legge n.69/2013 1 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI dei relativi esami. I corsi sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione dei Collegi e degli organi tecnici della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. Dal 2012 parti integranti dell’abilitazione all’esercizio della professione sono il superamento delle prove EUROTEST ed EUROSECURITE (precisando che in Italia la prova EUROTEST al momento trova applicazione solo per i maestri di sci alpino). Nel 2012 è stato istituito il M.o.U. (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING), protocollo d’intesa, sottoscritto dalle Autorità competenti degli Stati membri, dalle Associazioni di categoria dei maestri di sci, dai collegi professionali e dalle federazioni di appartenenza, elaborato a livello europeo e promosso dalla Commissione Europea per il rilascio di tessere professionali dei maestri di sci nell’ambito della direttiva 2005/36/CE, a cui l’Italia ha aderito, al quale è seguito il rilascio del cosiddetto bollino M.o.U. per i soli maestri di sci alpino che avessero superato le prove previste, oltre che per coloro che avessero conseguito il titolo di maestro di sci entro il 13/09/2013. Nella stagione 2019/2020 il bollino M.o.U. è stato sostituito dal bollino C.T.T. (Common Training Test). Nell’ottobre del 2020 un incontro trilaterale Italia, Francia e Austria, i tre Paesi fondatori della F.E.M.P.S. (Federazione Europea dei Maestri di Sci Professionisti), che hanno allargato la partecipazione anche ad ulteriori paesi firmatari del ex Memorandum, ha avuto come conseguenza la sostituzione del bollino C.T.T. con il bollino F.E.M.P.S. che rispetto a prima identifica il maestro in possesso dei requisiti necessari ai fini di eventuale richiesta di riconoscimento o richiesta di prestazioni in altro Paese Europeo, indifferentemente dalla disciplina (sci alpino, snowboard, fondo), e di disporre di un'identificazione precisa che li ammetta ad eventuali agevolazioni tariffarie. L’attuale bollino FEMPS che di fatto sostituisce il Bollino CTT (ex MOU) è distribuito a tutti i Collegi a cura del Collegio Nazionale. Altri adempimenti del maestro di sci per l’esercizio della professione sono: Obbligo di ASSICURAZIONE RC – secondo il DPR 7 AGOSTO 2012 n.137 art.5, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare. CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - D.LGS. 4 MARZO 2014 N.39 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – si riporta di seguito il PARERE PRO VERITATE in merito alla disciplina del decreto di cui sopra richiesto dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci : …..OMISSISS…. IL MAESTRO DI SCI Occorre tenere in considerazione, nel presente lavoro, come l’attività del maestro di sci possa essere ordinariamente svolta, nel concreto, secondo tre differenti modalità: 2 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI in forma associata tramite l’affiliazione a scuole di sci riconosciute; in forma autonoma in qualità di libero professionista titolare di partita I.V.A.; quale professionista che presta la sua opera continuativamente (in via esclusiva o meno) per effetto di un vincolo contrattuale con società sportive dilettantistiche (sci club). Tutte e tre le descritte modalità sono ovviamente suscettibili di rientrare nelle definizioni di legge, comportando in un rilevantissimo numero di casi un contatto diretto e regolare con soggetti di minore età. La tipologia indicata con il numero 2), ovviamente, non presenta alcun problema interpretativo, salvo il caso in cui sia lo stesso maestro libero professionista a stipulare un contratto di lavoro, con altro maestro, che comporti contatti diretti e regolari con allievi minorenni, nel qual caso, assumendo egli la qualifica di datore di lavoro, dovrà provvedere con le modalità sovra descritte. Quanto all’esercizio della professione nell’ambito di una scuola di sci (v. ipotesi sub 1), non pare potersi configurare in capo tale associazione la qualifica giuridica di datore di lavoro nei confronti dei soggetti che svolgono la propria professione in qualità di associati, servendosi pertanto delle strutture associative e fruendo dei conseguenti benefici fiscali (esenzione I.V.A.). Tali soggetti, infatti, non sono legati alla struttura associativa da un contratto di lavoro, ma restano sempre liberi professionisti che scelgono di condividere l’organizzazione del lavoro, il costo delle strutture e del personale di segreteria. Discorso diverso vale, invece, nell’ipotesi in cui la scuola di sci si avvalga, per lo svolgimento delle lezioni, di professionisti “parcellatori” i quali prestano la propria attività sulla base di un vincolo contrattuale in ossequio al quale emettono regolari fatture nei confronti dell’associazione per le prestazioni svolte nell’interesse di quest’ultima. In tal caso, non pare potersi dubitare della qualifica di datore di lavoro in capo all’associazione scuola di sci, ragion per cui occorrerà provvedere all’acquisizione dei relativi certificati e, laddove sia necessario procedere con la prestazione in un tempo incompatibile con le tempistiche di rilascio della documentazione, ricorrere all’autocertificazione così come consentito dalla seconda circolare interpretativa del ministero della giustizia sulla base di un dato modello. Da notare che l’autocertificazione non è sostitutiva del certificato del casellario: essa potrà essere fatta solo una volta presentata richiesta al Casellario nell’ipotesi in cui i tempi di consegna del certificato dovessero risultare incompatibili con i tempi di esecuzione della prestazione. 3 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI Con riferimento, in ultimo, agli sci club, ipotesi sub 3), appare difficilmente discutibile la loro qualificazione giuridica come datori di lavoro, tanto nell’ipotesi in cui vi sia l’intermediazione di una scuola di sci, quanto nella diversa eventualità di contatto diretto con i singoli liberi professionisti. I maestri di sci che operano presso tali entità, infatti, lo fanno in ragione di un rapporto di lavoro continuativo la cui durata e retribuzione viene stabilita preliminarmente allo svolgimento della prestazione. Per tale ragione gli sci club dovranno acquisire i certificati penali di cui alla normativa in esame per tutti i professionisti che operano presso la struttura. …..OMISSISS…. Si precisa che ogni Scuola sci e ogni Sci Club dovrà regolarsi come riterrà piu’ opportuno, non potendosi il Collegio assumere la responsabilità in merito alle scelte che ogni Scuola e ogni Sci Club deve fare, analogamente a temi fiscali, previdenziali e altri, esulanti dalla competenza prevista per legge in capo al Collegio.” 4 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI COLLEGIO REGIONALE e COLLEGIO NAZIONALE (COLNAZ1) Il COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI è un organo di autodisciplina e di autogoverno della professione istituito in ogni Regione (ART.13_ LEGGE 81/1991). Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità. I compiti del Collegio Regionale, in particolare del Consiglio Direttivo sono: 1. Svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali; 2. Vigilare sull'esercizio della professione e sul rispetto del codice deontologico; 3. Applicare le sanzioni disciplinari e collaborare con le competenti autorità regionali; 4. Disciplinare, per quanto di sua competenza, l’attività dei maestri di sci stranieri nel proprio territorio; 5. Ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge 81/1991 e dalle leggi regionali. Il Collegio, oltre a quanto prevede la Legge regionale, svolge più funzioni: a. collabora con le competenti autorità regionali e intrattiene i rapporti con gli altri enti quali FISI, AMSI, AMSAO, REGIONE PIEMONTE, COLLEGIO NAZIONALE, COLLEGI PERIFERICI TERRITORIALI; b. stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo; c. svolge ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti. d. stabilisce le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci e. nomina le Commissioni di esame f. rilascia l’abilitazione (diploma) g. si occupa dei Corsi di Aggiornamento triennali sostenendone il relativo costo e dei Corsi di specializzazione; h. difende il riconoscimento e la salvaguardia della professione e difende la professione dall'abusivismo i. tutela la professione a livello europeo e vigila l’attività dei maestri iscritti ad altri collegi disciplinandone le modalità per esercitare in Piemonte 1 www.maestridiscipiemonte.it 5 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI j. supervisiona l’attività dell'Ente formativo k. iscrive e gestisce l’elenco regionale delle scuole di sci del Piemonte - gestisce i trasferimenti di iscrizione Albo ad altro Collegio e verso il Collegio - fornisce i distintivi regionali e i distintivi in metallo pins l. gestisce il sito web istituzionale Inoltre i Maestri di Sci del Collegio Regionale: Il COLNAZ COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI (ART.15/16_ LEGGE 81/1991) è retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, e da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali. La vigilanza sul Collegio Nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Principali compiti del Collegio Nazionale sono: 1) Elaborare le norme della deontologia professionale (CODICE DEONTOLOGICO); 2) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali; 3) Coordinare l'attività dei Collegi Regionali dei maestri di sci; 4) Definire, in accordo con la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame; 5) Mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci, e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero; 6) Collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione; 7) Stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza; 8) Rilasciare la tessera professionale (bollino MOU) ai maestri italiani aventi diritto. FISI e COSCUMA2 La FISI FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, emanazione del CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, nell’ambito dei maestri di sci, esercita le funzioni demandate a lei demandate dalla Legge-quadro n. 81/1991 per l’insegnamento dello sci in Italia. Per svolgere queste funzioni, all’interno della Federazione è costituita, in attuazione dell’art.8 dello Statuto Federale, la COSCUMA COMMISSIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLO SCI IN ITALIA, la quale definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, provvede 2 www.fisi.org 6 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI alla formazione ed alla disciplina degli ISTRUTTORI NAZIONALI, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, vigila sull’uniformità dell’insegnamento delle tecniche sciistiche in Italia (sci alpino, sci di fondo, snowboard, telemark). Compiti principali della COSCUMA sono quindi: a) Elaborare ed aggiornare, mediante attività di ricerca e documentazione, il metodo unitario per l’insegnamento delle tecniche sciistiche in Italia; b) In collaborazione con il COLNAZ definire ed aggiornare i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d’esame dei candidati maestri di sci, nonché per i contenuti degli aggiornamenti per gli stessi maestri di sci; c) Promuovere, regolare ed attuare, previa approvazione del Consiglio Federale, i corsi e gli esami degli Istruttori Nazionali; d) Provvedere alla formazione, all’aggiornamento ed alla disciplina degli Istruttori Nazionali quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato; e) Attuare gli adempimenti devoluti alla FISI dalle Leggi Regionali per l’insegnamento delle tecniche sciistiche o dalle convenzioni stipulate con Regioni a Statuto Ordinario, a Statuto Speciale, con le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il COLNAZ e con i Collegi Regionali, perseguendo ogni iniziativa atta a migliorare il livello tecnico professionale del Maestro, avvalendosi anche di gruppi di lavoro; f) Proporre al Consiglio Federale la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali riguardanti l’insegnamento dello sci; g) Determinare e proporre al Consiglio Federale le condizioni per il tesseramento dei maestri di sci facenti parte delle Scuole riconosciute dagli Enti Pubblici di competenza, e per l’autorizzazione alle stesse del marchio federale; h) Partecipare con uno o più membri, su indicazione del Consiglio Federale, alle attività istituzionali del Comitato d’Intesa FISI-COLNAZ; i) Partecipare a Commissioni, Gruppi di Lavoro ed iniziative a cura d’Istituzioni Pubbliche e/o Private, nazionali e/o internazionali, designando membri effettivi e/o membri osservatori al fine di approfondire e migliorare le conoscenze delle problematiche tecniche, didattiche, culturali e scientifiche che formano oggetto d’insegnamento dello sci in tutte le sue espressioni. AMSI e AMSAO3 L’AMSI Associazione Maestri Sci Italiani, rappresenta l’associazione di categoria, nato nel 1963 con l'intento di difendere e promuovere la categoria dei maestri di sci che sino a quel momento era stata governata dalla FISI. 3 www.amsi.it – www.amsao.it 7 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI L'Associazione, oggi, rappresenta 15.000 maestri e 350 scuole, disseminati su tutto il territorio italiano, attraverso una propria organizzazione territoriale che si articola in dieci sedi regionali, due sedi provinciali e una nazionale, e trasmette al mondo intero la professionalità e qualità del maestro di sci attraverso molteplici forme promozionali. La sede regionale in Piemonte è denominata AMSAO Associazione Maestri Sci Alpi Occidentali e rappresenta i 2500 maestri e le 65 scuole sparse su tutto il territorio piemontese e ligure. Peculiarità dell’associazione sono: non perseguire fini di lucro; essere contraddistinta da un marchio, depositato secondo i termini di legge, recante, tra gli altri segni distintivi, la dicitura "SCUOLA ITALIANA SCI". Il marchio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente dalle Associazioni Regionali, dalle Associazioni delle Province autonome affiliate all'AMSI, dalle Scuole di Sci e dai Maestri di sci che siano associati ad un'Associazione Regionale o Provinciale. Il marchio dell'AMSI può essere apposto sulla divisa impiegata per l'insegnamento dello sci. Può, inoltre, essere riprodotto sulla carta da lettera, sugli stampati, sugli automezzi, sull'insegna delle Scuole di Sci e delle Associazioni Regionali e Provinciali. Ogni altra utilizzazione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Consiglio Direttivo dell'AMSI. Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da *quote associative; *sovvenzioni, contributi e lasciti; *beni mobili ed immobili e attrezzature di proprietà sociale; *contributi delle ditte fornitrici e di quelle utilizzanti il marchio "Fornitori Ufficiali". Premesso che l'Associazione rivendica la legittimità della sua esistenza dagli artt. 18 e 39 della Costituzione Repubblicana, essa si propone i seguenti scopi: a) esercizio di attività sindacale, sia quale organismo rappresentativo, sia quale membro di Federazioni fra Associazioni di altre categorie di lavoratori autonomi. A tal fine l'Associazione cura: la tutela degli interessi morali, economici, professionali e giuridici della categoria e dei propri iscritti, promuovendo e incrementando la formazione delle "Federazioni" sopra menzionate; il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'integrità fisica, promuovendo lo sviluppo di iniziative di assistenza e previdenza fino al conseguimento di un compiuto sistema di sicurezza sociale a favore dei Maestri di Sci; b) Coordinamento, nell'ambito delle legislazioni vigenti, in ciascuna Regione e sul territorio nazionale, di azioni, iniziative e deliberazioni nell’ interesse della categoria; c) Perseguire l'emanazione di leggi e ordinamento riguardanti la professione del Maestro di Sci; d) Indicare la regolamentazione più idonea riguardante requisiti, riconoscimento, istituzione, organizzazione, funzionamento e coordinamento delle Scuole di Sci; 8 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI e) La stipulazione di convenzioni intese ad ottenere la fornitura e la protezione della divisa nazionale, di abbigliamento, di accessori e di attrezzi, nonché di generi di qualsivoglia tipo a condizioni di particolare favore per gli associati. Oltre a valorizzare l’immagine dell’associazione stessa e la professionalità dei suoi iscritti, attraverso importanti collaborazioni con aziende leader nel settore del mondo neve; f) La scelta della foggia, del colore e delle caratteristiche della divisa nazionale; g) L’assunzione di iniziative di indole culturale, ricreative e promozionali per la diffusione della pratica sportiva dello sci e l'incremento del turismo nazionale ed internazionale, collaborando nel modo migliore con ogni Ente pubblico o privato, a questo scopo abilitato. Tra queste quelle più rilevanti sono: Organizzazione del GRAN PREMIO GIOVANISSIMI, la più importante competizione nazionale di sci rivolta ai giovani atleti tra gli 8 e gli 11 anni; Formazione del DEMO TEAM ITALIA, la squadra dei dimostratori che rappresenta la Scuola Italiana Sci all’INTERSKI, Congresso Internazionale dello Sci che si svolge ogni 4 anni; Gestione di un portale che permette di prenotare on-line una lezione di sci in una delle scuole di sci d’Italia associate. L’iscrizione all’AMSI, in particolare all’AMSAO in Piemonte, dà diritto al rilascio di una tessera personale oltre che del relativo bollino, a cui è associato anche il bollino ISIA. ISIA4 L’ISIA International Ski Instructor Association, fondata nel 1971, è l’associazione internazionale in cui si riconoscono le associazioni nazionali dei maestri di sci di 40 Paesi e concerne il mondo dell’insegnamento sulla neve in tutte le sue declinazioni (sci alpino, sci nordico, telemark, snowboard). ISIA è una realtà capace di dare una rappresentanza internazionale alla professione del maestro di sci, ed è per questo motivo in grado di verificare a livello globale, le tendenze, le difficoltà e le prospettive del mercato. Oltre a segnalare quelle che sono le didattiche a livello mondiale e svolgere un ruolo di guida incisivo, aiutando e sostenendo anche le nuove, emergenti «Nazioni della neve» nella crescita tecnico/didattica e organizzativa per adeguarsi alle mutevoli esigenze del turismo. Il marchio registrato ISIA che può essere utilizzato esclusivamente dalle associazioni iscritte, così come dalle scuole e maestri di sci che ne fanno parte delle rispettive associazioni. L’ISIA è membro del consiglio di Presidenza dell’INTERSKI, Congresso Internazionale dello Sci che si svolge ogni 4 anni. L’INTERSKI da sempre è un momento di promozione dello sci che avviene attraverso 4 www.interski.org 9 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI una settimana di lavori (workshop) e di spettacolo sulla neve, dove le scuole sci e snowboard del mondo si confrontano su novità che si sono affacciate sul mercato, soluzioni tecnico/didattiche prospettate e attuate e su cosa si sta facendo per promuovere le discipline dello sci. L’ITALIA è stato membro dell’ISIA fino al 2015, dal 01/01/2016 non ne fa più parte così come gli altri due Paesi alpini, Francia ed Austria. La motivazione di tale scelta, sta nella linea “politica” espressa dall’ISIA sulla definizione dello standard di formazione del Maestro di sci ai fini di un eventuale riconoscimento, contraria alla posizione che Italia, Francia, Austria e altri Paesi europei, stanno sostenendo avanti la Commissione Europea con lo scopo di definire con chiarezza la professione del Maestro di sci professionista in ambito europeo, nel rispetto del principio di libera circolazione delle professioni ma con delle regole che devono essere certe e devono prevedere per il professionista una formazione adeguata, sufficiente e certificata dagli organi competenti, su tutto il territorio europeo. Per cui a difesa del Maestro di sci italiano è stata intrapresa questa strada. L’ITALIA è di nuovo membro dall’ISIA dal 2023, in occasione dell’INTERSKI a Levi, dove ha l’AMSI ha chiesto di essere riammessa. ARPIET L’ARPIET Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a Fune in Concessione s’inquadra nel panorama nazionale come una delle più significative rappresentanze regionali dell’ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), associazione di categoria riservata alle aziende esercenti gli impianti di trasporto funiviario a prevalente vocazione turistica distribuite nelle varie stazioni alpine e appenniniche. L’ARPIET è costituita nel 1975, ha attualmente sede presso l’ Unione industriale di Torino e conta ad oggi 21 aziende associate. A tale associazione aderiscono altresì i soci aggregati, quali enti ed associazioni che in Piemonte svolgano attività accessorie e complementari al funzionamento degli impianti a fune in concessione e all’attività dello sci in generale. L’ARPIET svolge un’importante azione di rappresentanza nei confronti dell’assessorato regionale, nonché del Ministero dei Trasporti, allo scopo di rispondere ad esigenze prettamente tecniche degli associati quali realizzazione di nuovi impianti o al rifacimento degli stessi oltre che per sostenere le iniziative destinate alla concessione di finanziamenti per gli innevamenti delle piste o, comunque, per opere riguardanti le piste da sci e le loro infrastrutture. Tale associazione può definirsi la promotrice della legge regionale sulla sicurezza delle piste da sci in recepimento della legge quadro 363/2003, L.R. n.2 del 2009, avendo fornito contributi di carattere prettamente tecnico, oltre a svolgere un’opera di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni riguardo all’importanza di regolamentare tale settore. In particolare tale normativa non esplica le sue 10 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI finalità dettando solo regole sulla sicurezza, ma argomenta anche materie di carattere urbanistico, sulla formazione degli addetti, a sostegno delle società degli impianti, siano esse di piccole dimensioni sia grosse realtà sul territorio. Bollino ARPIET Le aziende esercenti impianti a fune sul territorio piemontese, associate all’ARPIET, rilasciano ai maestri di sci regolarmente iscritti al Collegio Regionale un diritto ad ottenere il rilascio di un titolo di viaggio agevolato. Tale diritto si ottiene con il possesso del BOLLINO ARPIET e permette l’acquisto agevolato, presso le aziende associate all’ARPIET, di ski pass stagionali e ski pass giornalieri scontati del 33% rispetto al prezzo intero applicato da ciascuna azienda. Il BOLLINO ARPIET andrà esibito alle casse delle biglietterie con un documento d’identità in corso di validità al fine di poter esercitare il diritto di acquisto agevolato dello ski pass presso tutte le stazioni aderenti all’ARPIET. Tale bollino è acquistabile presso l’AMSAO, dopo essersi associati. Una convenzione siglata tra ARPIET e FISI prevede uno sconto per i maestri di sci, già tesserati FISI o che sottoscrivono la relativa tessera contestualmente all’acquisto del bollino ARPIET. 11 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI LE SCUOLE DI SCI Il maestro di sci può esercitare in forma libera, come libero professionista ed essere in possesso di partita IVA, oppure in forma associata, come associato di una scuola sci. La denominazione “SCUOLA DI SCI”, può essere utilizzata unicamente dagli organismi autorizzati*, e dà diritto all’esenzione IVA (esenzione Iva prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. 633/1972 per le prestazioni didattiche rese da scuole e istituti riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni o da Onlus). FORMA GIURIDICA5 La forma giuridica fino ad oggi adottata prevalentemente dalle Scuole di sci è quella della Società semplice, che meglio si presta per la gestione del riparto degli utili in misura variabile, a cui è equiparata anche l’Associazione tra Professionisti. La Legge di stabilità 2012 n.183/2011, ha introdotto una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico che può essere presa in considerazione anche dalle Scuole Sci, ossia la possibilità di costituire Società di tipo professionale (Stp), che possono essere formate anche con soggetti non professionisti purché la maggioranza sia costituita da professionisti. La forma giuridica che la Stp può assumere è quella di società di persone (società semplice, s.n.c., s.a.s.), di società di capitali (s.r.l., s.p.a.) e di società cooperativa. LEGISLAZIONE Le Regioni (ART.20_ LEGGE 81/1991) disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, tenendo presente che: a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale; b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività; c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse. 5 A cura di Dott. Rudi Serafini – Studio Serafini&Meschini – CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI SCUOLA 2012 12 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI In Piemonte, secondo la Legge Regionale 50/1992 con cui si è data attuazione alla Legge 81/91, all’art.14, sostituito dalla L.R. 16 del 31 ottobre 2017, le Scuole di sci sono organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale e devono possedere i seguenti requisiti: a) Un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche così come definite nell’art.38 L.R. 2/2009; b) Una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un’area sciabile, così come definita nell’art.38 L.R. 2/2009. Le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute; c) Il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline; d) Un regolamento che garantisce e disciplina, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse; e) La capacità di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività; f) Un direttore responsabile dell’attività del corpo insegnante sotto l’aspetto tecnico didattico; g) L’assunzione dell’impegno: 1) A prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; 2) A collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; 3) A collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione; 4) A promuovere la sicurezza nella pratica dello sci. *La denominazione “Scuola di sci” può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti. L’uso di tale denominazione da parte di organismi non riconosciuti o l’apertura o l’esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola sci, comporta una sanzione amministrativa. 13 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI Le Scuole di Sci in Piemonte sono riconosciute dall’Unione Montana competente per territorio, sentito il parere del Comune relativamente al requisito della sede, e sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte. L’Unione Montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui sopra, e comunica le risultanze al Collegio Regionale. In caso di accertata carenza dei requisiti previsti per legge, adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività. REGIME FISCALE Le prestazioni di insegnamento delle Scuole di sci regolarmente autorizzate dalle Regioni o Province autonome sono esenti IVA in quanto equiparate ad Istituti scolastici (art.10, punto 20, D.P.R. 633/1972). La fattura va emessa solo su richiesta del cliente. La prestazioni dei Maestri di sci liberi professionisti sono invece soggette ad IVA nell’aliquota del 22% così come le prestazioni delle Scuole di Sci diverse da quelle di insegnamento. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO6 Nella costituzione di una scuola di sci bisogna fare riferimento alla legislazione citata in precedenza oltre che naturalmente al codice civile. L’ATTO COSTITUTIVO della Scuola Sci è un contratto nel quale sono inseriti gli elementi che caratterizzano la singola società e deve contener e la volontà di creare la società Lo STATUTO rappresenta l’insieme di norme che regolano tutta la vita societaria. Anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. I contenuti dello statuto sono: a) Ragione sociale – è la denominazione della Scuola Sci b) Durata della società c) Sede sociale d) Oggetto sociale – può essere solo di tipo professionale, esclusa qualsiasi attività imprenditoriale e) Capitale sociale – va indicato qualora vi sia un versamento in denaro di quote sociali. Il conferimento dei soci può essere anche solo d’opera 6 A cura di Dott. Rudi Serafini – Studio Serafini&Meschini – CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI SCUOLA 2012 14 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI f) Regole che disciplinano l’ingresso di nuovi soci, il recesso volontario e l’esclusione dei soci e le modalità di liquidazione delle singole quote in caso di interruzione del rapporto societario g) Regole che disciplinano la formazione e la distribuzione degli utili e delle perdite h) Regole che disciplinano il funzionamento degli organi sociali: Assemblea dei Soci, durata e nomina degli organi elettivi quali Direttore Tecnico, Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti i) Durata degli esercizi sociali (normalmente l’anno solare per ragioni fiscali) j) Norme che disciplinano la tenuta dei Libri Sociali (Libro Soci, Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo) k) Regole che disciplinano lo scioglimento della società l) Eventuale clausola arbitrale m) Regolamento interno che detti le regole di funzionamento amministrativo (orari, modalità di prenotazione,…), sanzionatorio, tecnico,… Il Regolamento interno non può derogare o modificare le disposizioni statutarie, che in ogni caso prevalgono Tutte le clausole statutarie devono essere conformate a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione da parte dei soci alla gestione e all’organizzazione dell’attività della Scuola. È consigliabile che l’Atto Costitutivo e lo Statuto siano redatti da un notaio, per consentire il riparto degli utili in misura variabile proporzionale all’attività prestata da ciascun socio, in mancanza di tale atto le quote sono presunte uguali o prefissate. ORGANIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI SCI Nell’ottica del funzionamento di una scuola sci, considerando un mercato, quello della neve, in cui il cliente è sempre più esigente e l’offerta, in certi casi, supera la domanda, è necessario che la scuola sci sia considerata come un’azienda di servizi in cui ci sia l’applicazione di logiche di gestione d’impresa, marketing, orientamento al cliente. Per essere competitivi bisogna essere bravi a coniugare le aspettative del cliente con criteri di qualità per garantire la prestazione del servizio. Infatti mentre il cliente molto spesso non è in grado di esprimersi sulla componente tecnica del servizio, è senza dubbio in grado di esprimersi verso comportamenti e atteggiamenti delle persone, il rispetto dei tempi, il prezzo, l’ambiente che lo ha accolto. Un cattivo servizio comporta la perdita di clienti, un passaparola negativo e un sottoutilizzo di risorse, e al giorno d’oggi questi sono rischi troppo elevati e costosi per essere sostenibili. 15 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI Nell’organizzazione di una scuola sci, quindi, tutte le parti coinvolte hanno un ruolo fondamentale per la riuscita dell’attività: Il Direttore, è il punto di riferimento per l’intera compagine sociale, ed è un ruolo che richiede competenze non solo tecniche-didattiche, ma anche manageriali e amministrative da sfruttare nella gestione d’impresa con logiche di orientamento al cliente. Il Direttore, coadiuvato da Vicedirettore e consiglio direttivo: 1. E’ il legale rappresentante dell’associazione; 2. Gestisce e firma i contratti e gli accordi con tour operator, agenzie, alberghi; 3. Gestisce, insieme con la segreteria, la parte amministrativa; 4. Gestisce la parte tecnica: suddivisione dei corsi collettivi/gruppi, supervisiona il lavoro sul campo dei maestri; 5. Controlla e disciplina i Maestri e la Segreteria; 6. Ascolta i reclami dei clienti e pone rimedio; 7. Altro… La Segreteria, i cui compiti sono: 1. Essere cortese e disponibile con i clienti e i maestri; 2. Dare informazioni ai clienti su servizi scuola sci; 3. Gestire prenotazioni; 4. Gestire gli impegni dei maestri (planning); 5. Chiusura Cassa; 6. Altro… I Maestri: 1. Generalmente non sono dei dipendenti della scuola sci, sono maestri “associati” della scuola sci oppure, in caso di bisogno, maestri “non associati” alla scuola sci, in possesso di partita IVA, che prestano la propria opera presso la scuola sci stessa; 2. Non percepiscono uno stipendio fisso mensile, ma il loro compenso dipende dal numero di ore fatte nella stagione. Non hanno copertura assicurativa da parte della scuola sci in caso di infortunio; 16 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI 3. Devono conoscere il funzionamento della Scuola Sci (statuto – regolamento) e attenersi alle regole; 4. Comunicano con la segreteria, per condividere planning e disponibilità, dando sempre priorità alle esigenze della scuola sci; 5. Devono essere aggiornati e preparati; essere in possesso di materiale idoneo allo svolgimento della professione; 6. Sono PUNTUALI e IN ORDINE. A supporto dell’attività di una Scuola Sci esistono in commercio dei programmi informatici per la gestione automatizzata delle prenotazioni e del planning dei maestri che vanno a sostituire i tabelloni cartacei, usati ancora in alcune scuole. Tramite questi programmi è possibile: a) effettuare tutte le pratiche connesse alla prenotazione; b) gestire la contabilità; c) emettere i tagliandi delle lezioni; d) creare un database aggiornato dei propri clienti; e) gestire l’uscita dei maestri tenendo presente diversi criteri (anzianità – lingue parlate – specializzazioni – disponibilità - …) f) avere sotto controllo la situazione ore globale e del singolo maestro; g) … In conclusione le variabili da prendere in considerazione nella costituzione e nella gestione di una scuola sci sono molteplici, ognuna di importanza fondamentale per una buona riuscita dell’attività. 17 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI APPENDICE L’ATTIVITA’ DEI MAESTRI DI SCI STRANIERI SU TERRITORIO NAZIONALE a) Esercizio stabile e temporaneo del maestro con titolo di Stato membro dell’ Unione Europea L’esercizio stabile della professione di Maestro di sci è subordinato all’iscrizione a un Albo Professionale. Il Decreto Legislativo 206/2007 (di attuazione della direttiva 2005/36/CE) prevede le modalità per il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci ottenuto in uno Stato Membro dell’Unione Europea, mediante l’invio di una domanda al Ministero competente. Quest’ultimo indice una Conferenza di Servizi per la valutazione del titolo prodotto al fine del suo eventuale riconoscimento in Italia, con il rilascio al richiedente di apposito Decreto di Riconoscimento. Solo dopo avere ottenuto tale Decreto di riconoscimento del titolo dalla Presidenza dl Consiglio dei Ministri, è possibile chiedere l’iscrizione all’Albo Professionale del Piemonte o di altra Regione/Provincia. I maestri di sci con titolo rilasciato da uno Stato Comunitario – Membro dell’Unione Europea, che intendono esercitare temporaneamente sul territorio nazionale e quindi anche nella Regione Piemonte, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 206/2007, sono tenuti ad informare dal 30 giorni prima, salvo casi di urgenza, l’autorità competente che è l’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale comunicazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali. Il maestro di sci che non trasmetta la prescritta comunicazione incorre nel reato di esercizio abusivo della professione. Sia per l’esercizio stabile sia per l’esercizio temporaneo, fermo restando quanto enunciato in precedenza, si evidenzia che, nel 2012, è stato elaborato a livello europeo un Protocollo d’intesa (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – MOU), promosso dalla Commissione Europea per il rilascio di tessere professionali di maestri di sci nell’ambito della direttiva 2005/36/CE, a cui l’Italia ha aderito. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dalle Autorità competenti degli Stati membri, dalle Associazioni di categoria dei maestri di sci, dai collegi professionali e dalle federazioni di appartenenza. Il rilascio di questa tessera professionale (bollino) presuppone che: (1) Il richiedente sia maestro di sci al massimo livello nello Stato di appartenenza; (2) Abbia superato l’Eurotest; (3) Abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza attraverso l’Eurosecurité; (4) Abbia le competenze pedagogiche, didattiche, metodologiche incluse nel diploma di grado più elevato di qualifica di maestro di sci professionale conseguito nello stato di appartenenza. Tale tessera consente al possessore di beneficiare di un riconoscimento automatico della propria qualifica all’interno degli Stati aderenti al Protocollo, in caso di esercizio stabile, senza quindi la necessità di confrontare le formazioni e di applicare eventuali misure compensative. In caso di prestazione temporanea della professione in Italia, quindi, pur essendo sempre necessario presentare la dichiarazione preventiva, per i maestri di sci titolari della tessera con bollino MOU è possibile l’esercizio immediato della prestazione. Diversamente, i soggetti sprovvisti del bollino MOU dovranno aspettare che si pronunci l’Autorità competente. In Italia il rilascio della tessera professionale (bollino MOU) avverrà da parte del Collegio Nazionale dei maestri di sci che coordina, verifica e recepisce le richieste dai vari collegi regionali/provinciali, con la supervisione 18 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI dell’Ufficio dello Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport7. I maestri di sci italiani, già in possesso dei requisiti necessari, otterranno il rilascio della tessera professionale automaticamente dal collegio regionale di appartenenza all’atto dell’iscrizione annuale. In concreto, nel caso di controlli, se l’interessato è titolare della tessera professionale (bollino MOU), sarà tenuto solamente ad esibire tale documento e la dichiarazione preventiva sopracitata corredata dei previsti allegati, con attestazione di deposito. Mentre il Maestro di Sci stabilito all’estero, sprovvisto della tessera professionale (bollino MOU), che svolga temporaneamente la professione in Italia, dovrà invece esibire necessariamente la dichiarazione di avvenuto termine dell'istruttoria con esito positivo da parte dell'Ufficio Sport. In assenza della dichiarazione di esito positivo dell’istruttoria, il Maestro stabilito all’estero non può dunque ritenersi abilitato all’esercizio della professione sul territorio dello Stato Italiano e, conseguentemente, laddove dovesse comunque insegnare, sarebbe responsabile del delitto di esercizio abusivo della professione di maestro di sci ex art. 348 c.p. In tal caso, anche i Direttori delle Scuole di Sci che dovessero servirsi di soggetti non abilitati all’esercizio della professione commetterebbero il delitto di esercizio abusivo della professione, in concorso, ai sensi degli artt. 110 cpv. e 348 c.p.. b) Esercizio temporaneo e stabile del maestro con titolo di Stato extra Unione Europea I maestri di sci con titolo rilasciato da Stato extra Unione Europea non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci con titolo rilasciato da Stato extra Unione Europea, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Piemonte. In entrambi i casi sopra descritti il nulla osta o l’iscrizione sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della FISI, d’intesa con il COLNAZ, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza e della reciprocità di trattamento. 7 www.sportgoverno.it 19 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected] CORSO DI FORMAZIONE MAESTRI DI SCI 20 Dott.ssa Sabina Matheoud [email protected]