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Dipartimento di Economia e Impresa
Gabriele Insabato
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This document provides information about energy management, specifically energy diagnosis. It discusses energy consumption, sectors, specific regulations, lists of companies (CSEA) and obligations.
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CORSO EGE ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA SETTORE CIVILE E INDUSTRIALE LEZIONE: Diagnosi Energetica DOCENTE:Gabriele Insabato Diagnosi energetica Impresa a forte consumo di energia Dall’1/1/2018 vengono classificate come energivore le imprese che, nel periodo di riferimento (da...
CORSO EGE ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA SETTORE CIVILE E INDUSTRIALE LEZIONE: Diagnosi Energetica DOCENTE:Gabriele Insabato Diagnosi energetica Impresa a forte consumo di energia Dall’1/1/2018 vengono classificate come energivore le imprese che, nel periodo di riferimento (dall’anno n - 4 all’anno n - 2) precedenti all’anno n - 1 di pubblicazione nel registro CSEA ed all’anno di competenza n in cui vengono fruite le agevolazioni (DM 21/12/2017): – hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1GWh; – Rispettano uno dei seguenti requisiti: Operano nei settori dell’allegato 3 alle Linee Guida CE 200/01 del 2014; Operano nei settori dell’allegato 5 alle Linee Guida e sono caratterizzata da un indice di «intensità elettrica su VAL» non inferiore al 20% (VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato) o da una «intensità elettrica su FAT» non inferiore al 2% (FAT: fatturato); Non rientrano tra le due categorie precedenti, ma sono ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 e 2014. 47 Diagnosi energetica Impresa a forte consumo di energia Anche per le imprese gasivore vi è l’obbligo di diagnosi energetica (Decreto MITE 21-12- 2021): – hanno avuto un consumo annuo di gas maggiore o uguale a 1GWh (circa 95.000 Smc/a); – Rispettano uno dei seguenti requisiti:; Operano nei settori dell’allegato 1 del Decreto MITE alle Linee Guida e sono caratterizzata da un indice di «intensità gasivora su VAL» non inferiore al 20% (VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato) o da una «intensità gasivora su FAT» non inferiore al 2% (FAT: fatturato) 48 Diagnosi energetica Obbligo di diagnosi per gli energivori Le imprese energivore soggette all’obbligo di diagnosi con scadenza nell’anno n, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori nell’anno n – 1. Le imprese energivore sono inserite negli elenchi pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Pertanto, le piccole o medie imprese non eleggibili al riconoscimento del beneficio energivori, non sono soggette all’obbligo di diagnosi. 49 Diagnosi energetica Obbligo di efficientamento energetico per gli energivori Art. 8 del 102/2014 3) Le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1 con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione, e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse 50 Diagnosi energetica Precisazioni Per ogni anno n, ogni impresa è responsabile di verificare se ricade in una delle categorie sottoposte all’obbligo di diagnosi energetica per l’anno di riferimento n-1. Se per l’anno di riferimento l’impresa è contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, deve essere considerata grande impresa. Nel caso in cui nell’anno n - 1 e nell’anno n - 2 l’impresa appartenesse a due categorie diverse, questa è soggetta all’obbligo nell’anno n secondo i criteri stabiliti dalla categoria nella quale ricade nell’anno n - 1. 51 Diagnosi energetica Imprese esenti dall’obbligo di diagnosi energetica Sono escluse dall’obbligo: – Le imprese (sia grandi, sia energivore) che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che questi includano un audit energetico realizzato in conformità ai dettagli nell’allegato 2 dell’art. 8 del D. Lg. 102/2014. – Tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT. – A partire dalla scadenza del 2020, le imprese con consumi inferiori ai 50 tep (D.Lgs. 73/2020, che ha recepito la Direttiva 2018/27/UE) Per i soggetti obbligati che scelgono un sistema di gestione volontario, resta l’obbligo di comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta. 52 Diagnosi energetica Elenco ISTAT Amministrazioni pubbliche Amministrazioni centrali – Organi costituzionali e di rilievo costituzionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri – Agenzie fiscali – Enti di regolazione dell’attività economica – Enti e istituzioni di ricerca Amministrazioni locali – Regioni, Province, Province autonome, Città Metropolitane, Comuni – Comunità montane – Agenzie ed enti regionali e provinciali – Aziende ospedaliere, policlinici, istituti di cura pubblici – Azienda sanitarie locali – Enti di previdenza – … 53 Diagnosi energetica Sanzioni Art. 16 del D. Lgs. N. 102/2014 1) Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8 commi 1 e 3 sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4’000 a 40’000 Euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2’000 ad euro 20’000 54 Diagnosi energetica La metodologia della clusterizzazione nell’industria e nel terziario 55 Diagnosi energetica Sito produttivo Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa. I siti non devono necessariamente essere di proprietà dell’impresa, ma questa deve averne il controllo dell’uso e dell’energia. L’impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (ad esempio acquedotti, oleodotti, ecc), ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e pertanto sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti. 56 Diagnosi energetica Sito produttivo Per le grandi imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc), sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale, anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero. Per le aziende di servizi diversi che realizzano in proprio attività di trasporto, nel caso in cui queste attività siano a afferenti a siti produttivi specifici, devono contabilizzare i consumi dei trasporti all’interno di tali siti; nel caso in cui le attività di trasporto siano organizzate su di una rete distribuita fra più siti, i relativi consumi devono essere contabilizzati come sito virtuale. Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (ad es. i cantieri), a condizione che la durata prevista dall’attività sia di almeno quattro anni. 57 Diagnosi energetica Sito produttivo 58 Diagnosi energetica Consumi del sito produttivo Al fine della definizione dei consumi del sito, bisogna tener conto di tutta l’energia in ingresso al sito derivante da combustibili e dai vettori energetici e quella prodotta nel sito da fonti rinnovabili ed autoconsumata. Ai fini del calcolo si utilizzano i coefficienti di conversione in tep applicati per la comunicazione di cui all’articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014). Nel caso di biomasse il PCI è quello proprio di ciascuna tipologia di biomassa. 59 Diagnosi energetica Consumi del sito produttivo Coefficienti di conversione in tep applicati per la comunicazione di cui all’articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014) 60 Diagnosi energetica Imprese multisito In applicazione dell’allegato 2 al D. Lgs. 102/2014, le imprese multisito soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa, e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative. Nell’effettuare la trasmissione dei dati all’ENEA, l’impresa multisito deve elencare tutti i propri siti, ivi compreso il loro consumo annuale, indicando inoltre i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le scelte fatte al fine di garantire la rappresentatività dei siti scelti. → File di clusterizzazione 61 Diagnosi energetica Individuazione dei siti oggetto di diagnosi L’impresa costituita da n siti, tutti facenti capo ad un’unica partita IVA, o il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio consolidato, o associate o collegate fra loro, dovrà stilare un elenco di tutti i propri siti calcolando il consumo annuo di ciascuno di essi Ci (compresi i consumi legati ad eventuali mezzi di trasporto se l’impresa non è un’azienda di trasporto). – Tale consumo dovrà essere convertito in tep; – Da tale elenco sono esclusi i siti ad uso residenziale appartenenti al patrimonio immobiliare dell’impresa. Qualora l’impresa sia un’azienda di trasporto i trasporti dell’impresa stessa dovranno essere considerati come un sito virtuale e per esso effettuata la diagnosi secondo la norma UNI EN 16247-4 i nodi di trasporto ( porti, interporti ecc devono essere trattati come impianti e pertanto la loro diagnosi dovrà essere effettuata secondo la UNI EN 16247-3. 62 Diagnosi energetica Individuazione dei siti oggetto di diagnosi La diagnosi dovrà essere effettuata su tutti i siti aventi: Ci > Cobbl dove Cobbl vale: - 10’000 tep per il settore industriale - 1’000 tep per il settore terziario (valori per che vige l’obbligo di nomina dell’energy manager secondo la legge 10/91 art. 19). I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall’obbligo, fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell’impresa. 63 Diagnosi energetica La clusterizzazione proposta da ENEA Per i restanti siti, si potrà scegliere se effettuare la diagnosi energetica di ciascuno oppure procedere ad una clusterizzazione di essi per fasce di consumo e per tipologia omogenea di sito e processo. All’interno dei cluster creati, l’impresa effettuerà la diagnosi energetica esclusivamente su un campione limitato di siti. I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del processo di campionamento possono essere massimo 100 (ovvero a 100 siti, l’impresa ha la facoltà di decidere non eseguire ulteriori diagnosi). Per i siti, con consumo inferiore a 100 tep, non esclusi precedentemente, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep e da 51 a 99 tep) la cui percentuale del numero di siti campionati sarà rispettivamente 1% e 3%. 64 Diagnosi energetica La clusterizzazione proposta da ENEA I siti dell’impresa dovranno essere suddivisi per tipologie diverse di processo e di prodotto/servizio. Sono definite 9 fasce di consumo con ampiezza 1’100 tep per il settore industriale e con ampiezza di 100 tep per i settori terziario e primario. Ogni cluster possiede una % sul numero di siti obbligati alla diagnosi, dal 50% al 10% (oltre a quelli totalmente obbligati nella fascia più grande e a quelli esclusi nella fascia più piccola). Il campione dovrà essere in un numero totale massimo di 100 siti, di cui almeno uno per fascia (a patto che il cluster non sia vuoto). Per l’approssimazione del siti da considerare per il campione: Se < 1, si arrotonda a 1 Se > 1, si utilizza l’approssimazione commerciale 65 Diagnosi energetica La clusterizzazione proposta da ENEA Impresa Multisito industriale Impresa Multisito primario o terziario 66 Diagnosi energetica La clusterizzazione proprosta da ENEA Una volta individuato il campione, dato n il numero totale dei siti da sottoporre a diagnosi, un’azienda può scegliere di non effettuare la diagnosi su m, con m