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Bando INL - ISPTEC - 750 (1).pdf

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inl.INL.Decreti_DIRGE_INL.R.0000048.22-07-2024 DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; VISTO...

inl.INL.Decreti_DIRGE_INL.R.0000048.22-07-2024 DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che reca «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che reca «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, che reca «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che reca il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. che reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; ATTESO che, in base a quanto rappresentato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, le quote di riserva di cui all’articolo 3 e all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., che reca «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’articolo 3, comma 4-bis; VISTO il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, che reca «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che reca «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 1 VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che reca «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che reca «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 50, comma 1, che introduce l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; VISTO l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che reca «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che reca «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i., concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che reca il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., che reca «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che reca il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che reca «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che reca «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che reca il «Codice dell'amministrazione digitale»; VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 che recano, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., che reca il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che reca l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 2 VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i., che reca «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento che reca norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»; VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che reca «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e in particolare l’articolo 1, comma 445; VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che reca «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», e in particolare l’articolo 13; VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’articolo 8-bis; VISTO il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e in particolare l’articolo 5-ter; VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 che reca «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56; RILEVATO che il comma 2 dell’articolo 31 rubricato «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro» del richiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, stabilisce che “l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti»; RILEVATO anche quanto stabilito al comma 3 del già menzionato articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 laddove «… l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…»; VISTA la nota prot. n. 0000184 del 11 giugno 2024 con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiesto al Formez PA l’attivazione dei servizi per realizzare i concorsi pubblici oggetto del presente bando; VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che reca «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e in particolare l’articolo 1-bis rubricato «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale»; FERMI restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso; VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Area Funzioni Centrali - relativo al personale dell’amministrazione destinataria del presente bando 3 Delibera Articolo 1 Posti messi a concorso 1.Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 750 (settecentocinquanta) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza: 1) concorso pubblico, per esami, a complessivi undici posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Abruzzo; codice concorso: ISPTECAB11; 2) concorso pubblico, per esami, a complessivi cento posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Emilia Romagna; codice concorso: ISPTECER100; 3) concorso pubblico, per esami, a complessivi trentaquattro posti nell’area area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia; codice concorso: ISPTECFVG34; 4) concorso pubblico, per esami, a complessivi quarantasei posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Lazio; codice concorso: ISPTECLA46; 5) concorso pubblico, per esami, a complessivi trentacinque posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Liguria; codice concorso: ISPTECLI35; 6) concorso pubblico, per esami, a complessivi centonovanta posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Lombardia; codice concorso: ISPTECLO190; 7) concorso pubblico, per esami, a complessivi trentaquattro posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Marche; codice concorso: ISPTECMA34; 8) concorso pubblico, per esami, a complessivi quattordici posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Molise; codice concorso: ISPTECMO14; 9) concorso pubblico, per esami, a complessivi ottantatrè posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Piemonte; codice concorso: ISPTECPI83; 10) concorso pubblico, per esami, a complessivi ventuno posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Sardegna; codice concorso: ISPTECSA21; 11) concorso pubblico, per esami, a complessivi sessantasette posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Toscana; codice concorso: ISPTECTO67; 12) concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Umbria; codice concorso: ISPTECUM10; 13) concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinque posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione Veneto; codice concorso: ISPTECVE105. 4 2. È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi pubblici di cui al precedente comma 1, da indicarsi chiaramente nella domanda di partecipazione. L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere per più concorsi, comporta l'esclusione da tutte le procedure concorsuali. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 7. Articolo 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l’ammissione ai concorsi indetti all’articolo 1 del presente bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell’assunzione in servizio: a) cittadianza italiana; b) età non inferiore ai diciotto anni; c) possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica; laurea magistrale (LM): Architettura del paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Scienze chimiche (LM-54), Fisica (LM-17), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria della sicurezza (LM- 26); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT LM4) laurea specialistica (LS): Architettura del paesaggio (3/S), Architettura e ingegneria edile (4/S), Ingegneria meccanica (36/S), Scienze chimiche (62/S), Fisica (20/S), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50/S), Ingegneria civile (28/S); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/04/S) laurea triennale (L): Ingegneria civile e ambientale (L-07), Ingegneria industriale (L-09), Scienze dell’architettura (L-17), Scienze e tecnologie chimiche (L-27), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23), Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT04) Sono fatte salve le corrispondenze e/o equipollenze previste dai decreti ministeriali vigenti in materia di equiparazione ed equipollenza. I titoli di studio sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri Istituti equiparati della Repubblica Italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alla prova di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di 5 equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego; e) godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del presente bando di concorso. Articolo 3 Procedura concorsuale 1. Ciascuno dei concorsi di cui all’articolo 1 del presente bando sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata: a) una prova selettiva scritta, unica per tutti i concorsi, secondo la disciplina dell’articolo 6, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 2. Per ciascun concorso pubblico indetto all’articolo 1 del presente bando sarà redatta una graduatoria finale di merito dalla relativa commissione esaminatrice. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, approvata ai sensi dell’articolo 9, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1, saranno nominati vincitori per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10. Articolo 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati. 1.Il presente bando sarà pubblicato sul Portale inPA, all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito ufficiale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo “https://www.inpa.gov.it”, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso 6 di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono espressamente indicare, a pena di esclusione, il concorso per il quale intendono partecipare, tra quelli specificati all'articolo 1 del presente bando. 4. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. 5. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto portale https://www.inpa.gov.it. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al comma 2, precisando il codice concorso. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. 6. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i candidati devono dichiarare: a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario; h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva; j) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando; k) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’articolo 2 del bando; l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 8 del presente bando; m) l’indicazione dell’eventuale titolarità della riserva di cui all’articolo 1 del presente 7 bando; n) il codice di concorso di cui all’articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare. o) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l’articolo 12 “Trattamento dei dati personali”. 7. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando. 8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] 10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. Tutta la documentazione medica di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. L’adozione delle misure organizzative più idonee, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. 12. L’Ispettorato nazionale del lavoro effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le 8 sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 14. Formez PA e l’Ispettorato nazionale del lavoro non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso. 16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 17. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento. 18. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso il portale https://www.inpa.gov.it Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul portale https://www.inpa.gov.it almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Le pubblicazioni effettuate attraverso il citato portale https://www.inpa.gov.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Articolo 5 Commissioni esaminatrici 1. L’INL nomina le commissioni esaminatrici di ciascun concorso di cui all’articolo 1 del presente bando, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l’espletamento di tutte le fasi del relativo concorso, compresa la formazione della graduatoria finale di merito. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall’articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’articolo 6, l’INL può nominare appositi comitati di vigilanza. Articolo 6 Prova scritta 1. La prova scritta, unica per tutti i concorsi pubblici indetti all’articolo 1 del presente bando, consisterà nella soluzione di 6 (sei) quesiti a risposta sintetica, su argomenti di carattere anche interdisciplinare, attinenti alle seguenti materie: 9 Macchine e impianti; Scienze delle costruzioni; Disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); Decreto legislativo n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori); Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio; Normativa sugli ascensori e i generatori di vapore; Normativa in materia di radiazioni ionizzanti; Elementi di chimica; Elementi di diritto del lavoro; Elementi di procedura penale; Lingua inglese; Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi. Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione 180 (centottanta) minuti. 2. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova si intende superata qualora il candidato consegua il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 3. Ciascuna commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 4. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tale avviso vale come notifica a tutti gli effetti. 5. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale https://www.inpa.gov.it I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, del presente bando. 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il portale https://www.inpa.gov.it, contestualmente alla pubblicazione del diario della prova scritta. 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano 10 l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito. 9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso. 10. Gli esiti della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante accesso alla piattaforma Formez Concorsi smart https://formez.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card utilizzando le credenziali SPID. L’avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale “inPA”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge Articolo 7 Stesura delle graduatorie finali di merito 1. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente articolo 6 le commissioni esaminatrici stileranno, ciascuna relativamente al concorso pubblico di competenza, le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta. 2. Sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il venti per cento (20%) dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. 3. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalle commissioni esaminatrici all’Amministrazione banditrice. Articolo 8 Preferenze e precedenze 1. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva secondo l’ordine di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); 11 g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; m) appartenenza al genere meno rappresentato nell’Amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; n) minore età anagrafica. 3. I titoli di preferenza di cui ai precedenti commi devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 4. Con riferimento al titolo di preferenza dell’equilibrio di genere di cui al precedente comma 2, lett. m), tenuto conto della ricognizione dell’amministrazione, calcolata alla data del 31 dicembre 2023, i concorsi pubblici in cui sussiste il differenziale previsto dall’articolo 6 del d.P.R. n. 487/1994 sono i seguenti: a. 37,32% in favore del genere femminile; b. 62,68% in favore del genere maschile. 5. Secondo le modalità e i termini perentori indicati nell’avviso di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e preferenza, elencati ai commi 1 e 2 del presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] la documentazione digitale attestante il possesso dei suddetti titoli. Articolo 9 Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell’esito del concorso 1. Le graduatorie finali di merito per ciascun concorso di cui all’articolo 1 saranno approvate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Dell’avvenuta pubblicazione sarà pubblicato apposito avviso sul portale «InPA». 12 2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale https://www.inpa.gov.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Articolo 10 Assunzione in servizio 1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul sito web istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 2. I candidati dichiarati vincitori dei concorsi oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia. Articolo 11 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante l'apposito portale disponibile all'indirizzo https://formez.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L’avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale “inPA”. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito www.formez.it secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare nella causale «accesso agli atti - Concorso pubblico, per esami, a complessivi undici posti nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro della regione [ indicare la Regione per cui si concorre e il codice concorso] ». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento agli atti concorsuali materialmente esistenti al momento della richiesta di accesso agli atti e detenuti alla stessa data da Formez PA. 6. Il responsabile del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto alla Direzione Concorsi. Art. 12 Trattamento dei dati personali 13 1. L’Ispettorato nazionale del lavoro in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il “bando di concorso”) in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) e, ai sensi dell’art. 12 dell’RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell’RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito https://www.inpa.gov.it/privacy- policy/ 2. I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse al bando di concorso. 3. La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD. 4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD. 5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso. 6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. 7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da: a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare; b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del RGPD; c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all’esito della relativa procedura. 8. I dati personali dell’interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE. 9. Salvo quanto previsto nell’informativa privacy del Portale “inPA”, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l’assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l’identificazione dell’interessato. 10. Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall’articolo 2, del bando di concorso, rubricato “Requisiti per l’ammissione”), ai sensi dell’articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell’art. 10, del RGPD. 12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione. 13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 14. Il responsabile della protezione dei dati (Rpd) è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: [email protected] e PEC: [email protected] 15. L’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a “Ispettorato 14 nazionale del lavoro” al seguente indirizzo PEC: [email protected] oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati (Rpd) agli indirizzi sopra indicati. 6. L’interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Articolo 13 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di concorsi dell’amministrazione destinataria del presente bando. 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. Resta ferma la facoltà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Dott. Paolo Pennesi Paolo Pennesi ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 22.07.2024 17:39:10 GMT+01:00 15

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