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Questo documento fornisce una panoramica del Codice della Strada italiano. Coprendo principi generali, servizi di polizia stradale e norme di comportamento, è uno strumento prezioso per coloro che desiderano comprendere le leggi italiane riguardanti la circolazione stradale. Il documento analizza anche circostanze specifiche come la velocità e la distanza di sicurezza. Questo documento serve di supporto a chi lavora nella gestione del traffico.

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CODICE DELLA STRADA 30/10/2023 DECRETO LEGISLATIVO 285/1992 Complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali Le norme ha...

CODICE DELLA STRADA 30/10/2023 DECRETO LEGISLATIVO 285/1992 Complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali Le norme hanno subito un’alterazione rispetto all’inizio. Il legislatore è intervenuto in molte occasioni per adeguare la normativa alle esigenze della circolazione Es. Ad oggi chi causa incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L non è comunque arrestabile nel caso si fermi e si metta a disposizione Es. Nel 2016 il legislatore riforma art. 589-590 introducendo l’omicidio stradale e lesioni stradali È un codice principalmente amministrativo ma contiene anche norme di natura penale ART. 1: principi generali 1. La sicurezza e la tutela delle persone, nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e regolata dalle norme del presente codice (…) Il codice della strada non è la norma più corposa. Esistono anche normative speciali con valenza maggiore (es. trasporto merci pericolose ADR) ART. 140: principio informatore della circolazione 1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (Tutti devono garantire la sicurezza stradale). ART. 11: servizi di polizia stradale 1. Costituiscono servizi di polizia stradale a. Prevenzione e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale Viene prima la prevenzione che la repressione. È più semplice la contestazione immediata che consente la prevenzione piuttosto che la contestazione differita (multa che arriva a casa) b. Rilevazione degli incidenti stradali Non è solo la polizia stradale obbligata a ciò ma anche gli altri comparti della polizia di stato (art. 12 – vedi sotto) La polizia stradale come servizi comandato opera in autostrada. Il tratto autostradale è di competenza esclusiva della polizia stradale Ma ciò non significa che gli altri soggetti di cui all’art. 12 non debbano fermarsi e prestare primo soccorso c. Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico d. Scorta per la sicurezza della circolazione e. Tutela e controllo sull’uso della strada Le strade sono di proprietà di un ente privato ma la polizia stradale si deve occupare del loro controllo e della loro tutela. 2. Gli organi di polizia stradale concorrono altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono inoltre collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’Interno salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’Interno compete altresì il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati ART. 12: espletamento servizi di polizia stradale L’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta a: 1 - Alla Polizia Stradale della polizia di stato (in via principale) - Alla Polizia di Stato - Ai Carabinieri - Alla Guardia di Finanza - Corpo e servizi di polizia provinciale - Copri di polizia municipale Il codice è costituito da 7 titoli 1. Disposizioni generali (art. 1 – 12bis) 2. Costruzione e tutela delle strade (art. 13 – 45) 3. Veicoli (art. 46 – 114) 4. Guida dei veicoli e condizione di animali (art. 115 – 139) 5. Norme di comportamento (art. 140 – 193) 6. Illeciti previsti dal presente codice e relative sanzioni (art. 194 – 224ter) 7. Deposizioni finali e transitorie (art. 225 – 240) Regolamento di esecuzione > corpo normativo che disciplina dettagliatamente norme previste dal codice che per la loro complessità hanno bisogno di ulteriori spiegazioni Pericolo per la circolazione significa costituire una situazione in cui è probabile che si verifichi un evento dannoso connesso alla circolazione stradale, cioè un incidente Intralcio alla circolazione significa costituire ostacolo o impedimento al normale svolgimento della circolazione (non solo dei veicoli ma anche dei pedoni) ART. 145: precedenza 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. ART. 149: distanza di sicurezza tra veicoli 1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. ART. 142: limiti di velocità Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare: - 130 km/h >> autostrade - 110 km/h >> extraurbane principali - 90km/h >> strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali - 50 km/h >> strade nei centri abitati Il comune o la provincia possono poi legiferare al di sotto di questi limiti in casi particolari ART. 230: educazione stradale Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale …. predispongono appositi programmi… da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado … che concernono la conoscenza dei principi della sicurezza stradale nonché delle strade, della segnaletica, delle norme generali di condotta La patente di servizio della Polizia di Stato - Art. 138 C.d.S prevede e disciplina le patenti di servizio (Vedi allegato 1) - Rilasciata a seguito di accertamento psicofisico ed esame confermata attraverso visita medica - Il procedimento di acquisizione serve a far comprendere la responsabilità che si ha alla guida di un mezzo dell’amministrazione 2 Ci sono 6 certificati che abilitano alla guida: - Certificato 1 motoveicoli - Certificato 2 autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, trattori fino a 3,5 t anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carica) ovvero un rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto della motrice e tale che il peso a pieno carico dei due veicoli non superi le 3,5 t - Certificato 3 autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico) - Certificato 4 autobus, autovetture, autocarri, autoveicoli per speciale o per trasporti specifici o promiscui e trattori anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico) - Certificato 5 veicoli di cui ai certificati 3 e 4 quando trainano un rimorchio non rientrante nelle precedenti categorie (= non leggero) - Certificato 6 mezzi speciali non rientranti nelle categorie di cui sopra LA SICUREZZA STRADALE 13/11/2023 La polizia stradale è una specialità della Polizia di Stato È articolata in Compartimenti Sono l’organo sovraordinato con competenza regionale (con delle eccezioni) Sezioni Sono a livello locale (ogni capoluogo di provincia ha una sezione) Alle sue dipendenze può avere una o più sottosezioni e uno o più distaccamenti Sottosezioni (autostradali ed eventualmente ordinarie) Distaccamenti Polizia Stradale ha competenza esclusiva sulle tratte autostradali Art. 11 CdS compiti della Polizia Stradale 1. Prevenzione e repressione di comportamenti illeciti (di natura amministrativa o penale) riconducibili al CdS e alle leggi complementari In passato il CdS prevedeva sanzioni penali per tutti i comportamenti illeciti. Con la 689(81 sono stati depenalizzati moltissimi comportamenti 2. Rilevazione dei sinistri stradali - Con soli danni alle cose - Con lesioni alle persone 3. Tutela e segnalazione agli enti competenti delle condizioni delle strade e delle loro pertinenze In Italia si distinguono in base alla struttura: > Autostrade > Strade ordinarie C’è poi una distinzione di tipo amministrativo (a seconda degli enti che gestiscono le strade) Possono essere > Statali – SS – (gestite dall’ANAS) > Regionali – SR – > Provinciali – SP – > Comunali – SC – È necessario conoscere l’ente di riferimento per sapere di chi e la competenza alla gestione delle condizioni stradali 4. Servizio scorta su strada (ambito urbano, polizia locale – ambito strade extraurbane, polizia stradale, es. scorta di mezzi eccezionali) 5. Servizi di polizia giudiziaria nell’ambito del trasporto Ambiti da considerare 1. Amitto infrastrutturale strade e pertinenze 3 2. Attori dello scenario animali, veicoli e persone Leggi complementari al Codice della Strada: es. materie pericolose, rifiuti, materie sottoposte a norme di tutela ambientale e sicurezza pubblica ecc IL CODICE DELLA STRADA Titolo I – Disposizioni generali (art. 1- 12) ART. 1 Principi generali “Il Codice della Strada ha per oggetto la disciplina della circolazione sulle strade dei pedoni, degli animali e dei veicoli” - Circolazione >> atto dello spostamento di veicolo, pedone o animale da un luogo ad un altro Indica anche la fermata e la sosta - Strada >> area soggetta ad uso pubblico (anche se privata per quanto riguarda i regimi di proprietà) >> Un’area si può considerare soggetta a pubblico passaggio soltanto quando vi possa circolare indiscriminatamente chiunque e quindi di applicano le norme del CdS >> L’elemento differenziale consiste nella presenza o meno di transito indiscriminato di persone Qualora l’accesso all’area sia precluso alla generalità dei cittadini o sia limitato sullo a determinate categorie, non si e in presenza di area soggetta a pubblico passaggio Dove si applica? Deve essere area soggetta ad uso pubblico. Luoghi dove non si applica il codice: - Strade private o ad uso esclusivamente privato in cui l’accesso e materialmente sbarrato con cancelli o sbarramenti (es. scuole) - Zone militari, caserme, aree di porti e aeroporti non aperti al pubblico - Parcheggi privati su aree private Le sanzioni del codice della strada sono inapplicabili quando l’infrazione viene commessa in aree private e non soggetti al pubblico passaggio Tuttavia, le norme di comportamento indicate dal CdS costituiscono anche norme di ordinaria prudenza e diligenza In caso di incidente in area privata potranno essere poste a fondamento della decisione del giudice chiamato a stabilire le responsabilità civili e penali delle persone coinvolte (si applicano norme codice civile e non CDS) Quindi: - Strada pubblica > vale il CdS - Strada privata > non si applica il CdS - Strada privata ove c’è controversia di tipo civilistico/penale > si applica il CdS nel senso di prudenza e diligenza Luoghi dove si applica il codice: - Autostrade e superstrade - Strade provinciali comunali e statali - Strade vicinali aperte al pubblico - Strade private aperte al tradito libero e indiscriminato - Parcheggi pubblici (salvo quelli sbarrati) - Parcheggi privati non sbarrati ART. 2 Definizione e classificazione delle strade Strada = “area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali” La strada si distingue in relazione a (art. 2-3-4-5 regolamento esecuzione e attuazione Cds) Caratteristiche costruttive tecniche e funzionali minime 1. Autostrade 4 Pedaggio, 2 carreggiate separate dal New Jersey con almeno 2 corsie per senso di marcia + corsia di emergenza, senza attraversamenti a raso, area limitata, limite 130 km/h Una parte dei proventi dei pedaggi viene dato ad ANAS per gestire poi le strade statali 2. Strade extraurbane principali 3. Strade extraurbane secondarie 4. Strade urbane di scorrimento 5. Strade orbane di quartiere 6. Strade locali + Itinerari ciclopedonali Punti 4, 5, 6 sono sempre comunali all’interno dei centri abitati eccetto i tratti di strade statali, regionali provinciali che attraversano centri abitati con popolazione < 10.000 abitanti Esigenze amministrative 1. Statali 2. Regionali 3. Provinciali 4. Comunali Alcune strade sono state declassificate ART. 5 Regolamento della circolazione generale MIT (Ministero per le infrastrutture e i Trasporti) provvede tramite - Direttive ai vari organi territoriali - Potere di diffida in caso di inosservanza di norme giuridiche (art. 6 reg. esec. e att. Cds) Indicazione prescrizioni violate Termine per ottemperare non inferiore a 60 gg Può disporre che i vari enti debbano intervenire per ottemperare alle prescrizioni che gli sono state date Provvede nei confronti di Prefetti ed enti proprietari delle strade. Il prefetto ha potere di gestire la viabilità per l’applicazione di norme sulla regolamentazione della circolazione Il Prefetto come organo provinciale e gli altri organi per i loro ambiti hanno vari compiti e poteri Prefetto: - Sospensione della circolazione temporanea per alcune o tutte le categorie di utenti - Divieto di circolazione veicoli traporto cose in determinate giornate - Prescrizioni di transito periodico armenti e greggi Altri enti - Sospensione circolazione temporanea per alcune o tutte le categorie di utenti - Stabilire obblighi divieti e limitazioni temporanei o permanenti - Disposizioni si sosta e parcheggio - Riservare corsie per determinate categorie di veicoli Poteri di ordinanza: - ANAS >> strade statali e autostrade - Presidente giunta >> strade regionali - Presidente provinciale >> strade provinciali - Sindaco >> strade comunali ART. 3 Definizioni stradali e di traffico ?? ART. 4 Delimitazione del centro abitato (art. 5 reg. esec. E att. Cds) ART. 5 Regolamentazione della circolazione in generale ART. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati 5 LA STRADA 20/11/2023 Area ad uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli, persone ed animali Nelle aree private non si applica il CdS ma le norme del Codice civile Art. 23 Cds: Negli itinerari autostradali e in prossimità di essi non può esserci pubblicità perché questa potrebbe distrarre al guida Art. 38 CdS: la segnaletica stradale e divisa nei seguenti gruppi: - Segnali verticali - Segnali orizzontali - Segnali luminosi - Segnali e attrezzature complementari Art. 39 CdS: i segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie - Segnali di pericolo - Segnali di prescrizione - Segnali di indicazione Art. 40 CdS: i segnali orizzontali si dividono in - Strisce longitudinali - Strisce trasversali - Attraversamenti pedonali o ciclabili - Frecce direzionali - Iscrizioni e simboli - Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata - Isole di traffico - Strinse di delimitazione della fermata di veicoli in servizio di trasporto pubblico - Altri segnali stabiliti dal regolamento Art. 41 CdS: i segnali luminosi Art. 42 CdS: i segnali complementari Art. 43 CdS: segnalazione degli agenti del traffico TUTELA DELLE STRADE (Titolo II Capo I) Art. 13-34bis Cura e manutenzione delle stesse attraverso piani di investimenti e programmazione che gli enti proprietari e/o concessionari sono chiamati ad individuare al fine di granatiere standard di sicurezza, funzionalità e comfort. Anche gli utenti della strada sono chiamati alla tutela delle strade Divieto di soccorso stradale in autostrada > possono soccorrere solo gli autorizzati dall’ente proprietario della strada Art. 15 CdS: atti vietati sulle strade Art. 13 CdS: Norme per la costruzione e la gestione delle strade Art. 14 CdS: Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade Art. 29 CdS: piantagione e siepi Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni 4/12/2023 SANZIONI ACCESSORIE AL CODICE DELLA STRADA (art. 194 – art. 224ter CdS) Art. 194 – 196 CdS figure che rispondono con l’autore materiale della violazione Rispondono della trasgressione - Trasgressore Conducente se non paga la sanzione la stessa va a carico del proprietario del veicolo Nel caso in cui il veicolo non sia intestato al trasgressore, rispondono solidamente: - Proprietario di veicolo del rimorchio (complessi di veicoli) - Usufruttuario, acquirente a rate, utilizzatore nel leasing - Locatario, intestatario del contrassegno di identificazione (ciclomotori) salvo prova liberatoria Se il trasgressore o l’obbligato in solido non pagano o non fanno ricorso nelle forme dovute il verbale prosegue per il procedimento e verrà iscritto a ruolo con la procedura della L. 689/1981 e di conseguenza la persona o la società verranno sanzionate 6 Art. 195 CdS La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo e un massimo. Si prevede l’aumento delle sanzioni in ore notturne per alcune violazioni E necessario, inoltre, per l’applicazione della sanzione, tenere conto della gravità della violazione Art.196 CdS Prevede l’obbligazione in solido estende al proprietario del veicolo (e agli altri soggetti di cui sopra) l’obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite il mezzo Se la violazione e commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente – o comunque da un imprenditore – la persona giuridica, o l’ente o l’associazione o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma Fatta salva la responsabilità del trasgressore, l’ordinamento si occupa di non aggravare le conseguenze dell’obbligato in solido se lo stesso dimostra che non poteva far nulla per evitare l’infrazione “Chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per intero nei confronti dell’autore della violazione stessa” Le violazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie devono essere notificate a soggetti con capacità di intendere e di volere. Nel caso di soggetto incapace la sanzione non può essere a questo notificata ma deve esser notificata a chi esercita su quel soggetto la vigilanza (a meno che non dimostri che abbia messo in atto tutte le misure necessarie per impedire il fatto e non ci sia riuscito) Art. 197 – 198 – 199 CdS Concorso di persone salvo la legge disponga diversamente ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista Concorso formale una sola azione od omissione comporta violazione di diverse disposizioni o più violazioni della tessa (Si applica il cumulo giuridico) Non trasmissibilità dell’obbligazione Art. 200 CdS - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni Procedimento di contestazione al CdS 1. Formalizzare l’accertamento al responsabile dell’illecito amministrativo 2. Conoscenza al trasgressore dell’illecito amministrativo ed inizio procedimento amministrativo Il procedimento può essere anche penale > es. violazione art. 186 CdS (guida dopo aver assunto sostanze alcoliche) Inizio del procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa 3. Contestazione immediata al trasgressore e obbligato se presente Immediata = considerato in senso relativo; con ragionevole elasticità Tra illecito e addebito può trascorrere un certo lasso di tempo e non significa che non ci sia immediatezza Contestazione - Formalizzazione dell’accertamento - Porta a coscienza il trasgressore dell’illecito amministrativo - Attribuisce all’utente la violazione di norme del CdS - Non richiede particolari forme - Consente l’individuazione della norma violata per garantire un’efficace difesa - Può essere rivolta al soggetto che risponde dell’illecito amministrativo che possa comprenderne e sopportarne le effettive conseguenze e quindi: >> Maggiore età >> Capacità di intendere e di volere 7 4. Motivare mancata contestazione Nel caso in cui la contestazione immediata non sia possibile. L’eventuale non contestazione immediata deve essere motivata perché potrebbe inficiare altrimenti l’efficacia dell’atto Il verbale di contestazione Sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore Accertamento in contraddittorio con l’autore della violazione La firma del verbale non vale come accettazione della violazione ma solo come notifica dell’atto L’accertamento può essere - Diretto > vede direttamente la commissione dell’infrazione - Indiretto Di norma redatto dall’operatore che ha accertato l’illecito amministrativo immediatamente dopo la contestazione Se le circostanze sono diverse può essere redatto anche da persona diversa da chi materialmente ha accertato l’atto purché la descrizione e le modalità di chi ha accertato l’atto siano ben riportate nel verbale Se non è contestato immediatamente il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni. Nel caso di contestazione immediata l’obbligo di notificazione è di 100 giorni all’obbligato La notificazione può anche essere effettuata dai messi comunali se le varie notifiche non sono andate a buon fine c.1 contestazione immediata c.2 dichiarazioni trasgressore c.3 copia verbale consegnata al trasgressore e se presente all’obbligato in solido c.4 copia del verbale consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore. Art. 201 CdS > notificazione delle contestazioni Il verbale deve essere sempre contestato immediatamente; se non si può sanzionare subito motivare il motivo per cui si fa dopo e notificarlo all’effettivo trasgressore entro 90 giorni. La contestazione è la formalizzazione dell’accertamento In caso di contestazione immediata al trasgressore ilo verbale deve essere notificato entro 100 giorni all’obbligato in solido. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 365 giorni. Deroghe alla contestazione immediata (c. 1bis) Impossibilita di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa Sorpasso vietato Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo Chi, senza giustificato motivo, omette di comunicare chi era alla guida è soggetto a sanzione pecuniaria; ci sono delle situazioni in cui la non comunicazione è giustificata Il proprietario deve comunicare chi guidava entro 60 giorni altrimenti viene sanzionato (art. 126bis c.2) Art. 202 CdS > pagamento in misura ridotta Art. 202 bis CdS > rateazione sanzioni pecuniarie soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria superiore a 200€ possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili (c.1) Può fare la richiesta chi ha (c.2) - Reddito non superiore a 10.628,16 euro - Se l’interessato convive con coniuge o altri familiari il reddito viene elevato Viene fatta al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione 8 O Sindaco, Presidente Giunta regionale (c.3) Dopo la richiesta di rateizzazione non è più possibile fare ricorso La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della sanzione (c. 5) Entro 90 giorni l’autorità competente adotta provvedimento di accoglimento o rinuncia (c.3) Art. 210 CdS > Sanzioni accessorie amministrative a sanzioni amministrative pecuniarie in generale (c. 2) Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie si distinguono in: Obbligo di compiere o sostenere o cessare determinate attività Sanzioni concernenti il veicolo Sanzioni concernenti documenti di circolazione e patente di guida (c. 3) Se è prevista la confisca non è ammesso il pagamento in misura ridotta (c.4) Intrasmissibilità l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi Art. 211 CdS > Obbligo ripristino stato dei luoghi e rimozione opere abusive Nel caso di violazione di alcune norme di cui al titolo II CdS: della costruzione e della tutela delle strade Nel caso ci sia tale obbligo l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 Cds o in mancanza nella notificazione prescritta dall’art. 201 Cds. Art. 15 Cds (c.4): Atti vietati Art. 16 Cds (c.5): Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati Art. 17 Cds (c.4): Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati Art. 18 Cds (c.6): Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati Art. 19 Cds (c.3): Distanze di sicurezza dalle strade Art. 21 Cds (c.5): Opere, depositi e cantieri stradali Art. 22 Cds (c.11): Accessi e diramazioni Art. 213 CdS > Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa Sono entrambe misure accessorie (sono le misure più invasive delle sanzioni amministrative) Sequestro > misura strumentale e provvisoria per consentire la confisca Confisca > sanzione amministrativa accessoria; privazione definitiva della disponibilità del bene per il titolare per effetto dell’espropriazione dello stesso ad opera dello Stato Altra misura accessoria: Art 214 CdS > Fermo amministrativo del veicolo CONTESTAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - IL VERBALE 8/1/2024 Art. 200 – 201 – 202 CdS > Contestazione La contestazione della violazione è lo strumento di formalizzazione dell’accertamento e deve essere effettuato sempre al soggetto tenuto a rispondere dell’illecito amministrativo Con la contestazione si porta a conoscenza del trasgressore il titolo dell’illecito amministrativo accertato e l’inizio di un procedimento a suo carico. Il trasgressore ha dei diritti - Dichiarare nell’immediato un eventuale giustificazione del comportamento - Fare ricorso - Opporsi – Giudice di Pace La contestazione deve essere effettuata immediatamente – L’immediatezza non può esserci nel caso di incidente stradale – Differimento (art. 201 CdS) termine perentorio di 90 giorni per la notifica della contestazione 9 Quando notifico un verbale non nell’immediatezza devo motivare bene il differimento Contestazioni attribuisco ad un soggetto la violazione Per ogni illecito ci deve essere una sola contestazione Per poter rivolgere ad un soggetto una contestazione è necessario che egli abbia: - Maggiore età - Capacità di intendere e di volere Nel caso in cui il soggetto sia minore o incapace di intendere e volere la contestazione deve avvenire verso chi ha la potestà genitoriale o verso il tutore L’accertamento può essere - Diretto > con la presenza dell’organo di polizia - Indiretto > senza la presenza dell’organo di polizia (mediante strumenti di accertamento elettronici) I dati che devono essere contenuti nel verbale: - Giorno ora e luogo in cui è stato redatto - Nominativo degli operatori che hanno compiuto l’accertamento - Giorno, ora e luogo in cui si e verifica l’infrazione - Generalità, residenza ed estremi della patente del trasgressore - Indicazioni del proprietario ed eventuale obbligato in solido - Tipo e targa del veicolo con la quale e stata commessa l’infrazione - Sommaria esposizione del fatto che costituisce illecito amministrativo - Indicazione della norma violata - Somma da pagare per estinguere l’illecito - Ammontare esatto per ciascuna violazione - Modalità di estinzione del pagamento - Eventuale decurtazione dei punti dalla patente - Eventuale autorità competente del ricorso >> Prefetto – entro 60 gg – >> Giudice di Pace – entro 30 gg – C’è anche la possibilità di indicare altre autorità nel caso di violazione di norme diverse dal CdS (es. l. 727/78) - Termini del ricorso MODELLO 352 (Allegato 2) Una volta redatto diventa titolo esecutivo Può essere utilizzato anche in caso di incidente stradale > in questo caso bisogna riportare se è indicente con solo danni o con feriti La norma violata può essere del CdS, derivante dalla L. 727/78 (legge sull’autotrasporto) o da altre norme Con questo modello non si possono contestare le violazioni di norme di carattere penale Es. L’eventuale accertamento di una violazione prevista dall’art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza) può essere accertata con questo modello se rientra nella parte amministrativa, ma se supera lo 0,8 diventa illecito penale e quindi questo modello non si può usare Si richiede sommaria esposizione del comportamento Si richiedono le dichiarazioni del trasgressore (molte volte il trasgressore non dichiara nulla) Importante individuare se è ammesso il pagamento in smira ridotta (entro 60 giorni) o il pagamento entro 5 giorni (pagamento in misura ridotta scontato del 30%) Se la sanzione accessoria alla violazione è il ritiro della patente il pagamento entro 5 giorni non è ammesso Obbligo di esibizione > è venuto meno Necessità di individuare eventuali misure accessorie, pagamenti di cauzione Firma del verbale da parte del trasgressore/dell’obbligato in solido La firma vale solo come notifica, non come accettazione dell’infrazione quindi se qualcuno vuol fare ricorso può farlo 10 12/02/2024 Potere di accertamento, attribuire ad un atto realizzato da un P.U. una valenza pubblica di vero ovvero attribuirgli una fede pubblica. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso. Il potere di accertamento, sia sotto il profilo penale che amministrativo, può essere: - Descrittivo: per fatti che il pubblico ufficiale attesta, avvenuti in sua presenza - Realizzativo: fatti da lui compiuti - Registrativo: ricezione di dichiarazioni delle particolari - Sanzionatorio: sanzionare quei comportamenti vietati che si sono realizzati davanti a voi (oltre ogni ragionevole dubbio) Il tutto senza oltrepassare i limiti normativi di opportunità (abuso di potere) o di veridicità (falso ideologico). Art. 2700 c.c. (Efficacia dell’atto pubblico) L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tipologia controlli polizia Stradale: Persona: - Stato d’ebrezza e alterazione psicofisica - controlli di polizia sulla persona Documenti: - patente di guida, libretto, licenze, ecc. - scadenze - autenticità Veicolo Norme di comportamento Condotta Sanzionamento Tutela e controllo delle strade: - cantieri stradali (autorizzazioni, cartellonistica, ecc..) - infrastrutture stradali - autorizzazioni, scorte e competizioni sportive Descrizione apparecchiature Polizia Stradale e le loro funzioni: Sistema informatico Geo Web Tetra Etilometro Top Crash Drug test police controller Street control Autovelox Telelaser Cinture di sicurezza (art. 172 CdS) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (Art. 72 CdS) Art. 72 CdS c. 2 lett a): Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 11 Esenzioni? Art. 172 c.8 CdS 8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12; f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza; g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. Si può essere esentati dall'obbligo di indossare le cinture solo con apposito certificato medico - 16/05/2016 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (Art. 171 CdS) Velocità: Art. 140 Cds (Principio informatore della circolazione) Art. 141 CdS (Velocità) Art. 142 CdS (Limiti di Velocità) Limitazioni nella guida (Art. 117 CdS) – limite velocità neopatentati Distanza di sicurezza: Art. 141 c. 2 CdS (velocità) (veicolo fermo) Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Art. 149 CdS (Distanza di sicurezza tra veicoli) (veicoli in movimento) Come si calcola percorrenza metri?? velocità in metri / tempo in secondi esempio: 1 km (1000 metri) 130 km / 60 minuti 130.000 metri / 3600 secondi 36 metri al secondo Più velocemente velocità approssimata? (Velocità / 10) x 3 (130 / 10) x 3 circa 39 metri al secondo 12 Spazio di arresto? Spazio di Frenata Spazio di reazione: - psichico (tempo percezione ostacolo) - tecnico (tempo risposta elaborata dal cervello) Contestazione immediata (art. 200 Cds) e contestazione differita (art. 201 Cds) Decreto prefettizio ci dice in quale tratto di strada si possono installare autovelox senza contestazione immediata. Come valutare se mettere o no autovelox? Incidentalità strade ARRESTO E FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI (157 CdS) 26/2/2024 Arresto, fermata e sosta di emergenza cosa sono? Fermata con intralcio alla circolazione Collocazione irregolare del veicolo Fermata sosta dei veicoli in assenza di marciapiede rialzato Sosta con motore acceso Fermata/Sosta fuori dai centri abitati Sosta a sinistra su strade urbane a senso unico Inosservanza della segnaletica nelle aree di sostanze Sosta consentita per un tempo limitato Divieto di aprire portiera dei veicoli DIVIETO DI FERMATA E SOSTA (ART. 158 CdS) Sosta vietata: Nei centri abitati (Art. 7 CdS) Fuori dai centri abitati (Art. 8 CdS) RIMOZIONE E BLOCCO VEICOLI (ART. 159 CdS) Sanzionato dall’art. 215 CdS OBBLIGHI IN CASO DI INCIDENTI (ART. 189 CdS) (pag. 35) (c.1) L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. (c.2-3) In caso di incidenti con danni solo a cose bisogna cercare di rimuovere i veicoli per evitare altri probabili incidenti. (c.4) In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 3 diverse Sanzioni: - Solo danni a cose (c.5) - Con lesioni alle persone (c.6) - Chi non presta assistenza alle persone ferite a seguito di incidente stradale (c.7) 13 RESPONSABILITÀ IN CONSEGUENZA DI INCIDENTE STRADALE PUÒ ESSERE CIVILE E/O PENALE OBBLIGO ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (ART. 193 CdS) (Allegato 3) obbligo di averla al seguito (non più obbligatoria sul vetro anteriore) veicolo sprovvisto di assicurazione? Rimozione veicolo, ritiro carta circolazione, comunicazione prefettura, sequestro veicolo RESPONSABILITÀ PENALE ANCHE A SEGUITO DI INCIDENTE 590 bis cp (lesione stradale) 589 bis cp (omicidio stradale) in caso di fuga?? RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE?? In caso di danni l’appartenente alle Forze dell’ordine paga solo in caso di dolo e colpa grave (L. n. 1833 del 31/12/1962) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE?? Art. 5 DPR 737/81 RACCOMANDAZIONI NELL’USO DEL VEICOLO: Veicoli dell’Amministrazione sono privi di copertura assicurativa Bisogna essere dei modelli e degli esempi per tutti i cittadini OBBLIGO VERSO FUNZIONARI, UFFICIALI, AGENTI (Art. 192 CdS) c.1 Fermarsi ALT c.2 Esibire documenti c.3 Ispezione veicoli c.6 Sanzioni Es. Voglio vedere il cofano? Cosa trasporta? Gli dico che voglio controllare il triangolo per l’art. 192 c.3 CdS e vedo nel cofano POSSESSO DOCUMENTI DI GUIDA E COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA Documenti necessari per la circolazione: - Patente - Carta di circolazione - Certificato assicurativo Sanzione per mancanza di documenti al seguito? Art. 180 c.7 CdS Limiti potenza? Neopatentati?? Art. 117 Cds Controllo carta di circolazione: Rispetto delle caratteristiche costruttive rispetto prescrizioni (sovraccarico o ruote distanziate) regolarità della revisione (art. 80/14 CdS) se è falsa configura reato C.P. (materia falsità atti); carta di circolazione costituisce un atto pubblico Revisione straordinaria (art. 80 c.5 CdS) eseguito a seguito di incidente stradale o controllo veicolo Art. 78 CdS (mancato aggiornamento Carta di circolazione) DISTRAZIONE ALLA GUIDA? 14 Fattori che incidono sui tempi di reazione Es.? Art. 173 CdS (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI Art. 151 CdS (Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi) Sanzioni? Art. 153 c.9: È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151 CdS Art. 152 CdS (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli) Sanzioni? Art. 152 c.2 CdS Art. 153 CdS (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi) Sanzioni uso dispositivi art. 153 c.3 CdS? Comma 10 del presente articolo. Sanzioni uso dispositivi art. 153 CdS? Comma 11 del presente articolo. Divieto di abbagliamento Dispositivi di segnalazione visiva e triangolo (Art. 176 c.8 e c.21 CdS) Segnalazione luminosa di pericolo Uso dispositivi luminosi diverso Cosa è vietato? Cosa è vietato fare con i dispositivi luminosi Art. 177 CdS (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze) Polizia? Attivazione dispositivi di segnalazione acustici e luminosi. In caso di inseguimento? Cosa non deve fare l’operatore di Polizia? Art. 177 c.1 CdS: L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme…….è consentito….solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Art. 177 c.2 CdS: 2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. Art. 177 c.3 CdS: Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. Art. 173 c.4 CdS: sanzione violazione comma 1 Art. 173 c.5 CdS: sanzione violazione comma 3 PRECEDENZA (ART. 145 CdS) Veicoli? Veicoli su rotaie? Inosservanza segnale dare precedenza? Inosservanza obbligo Stop? Uscita da luoghi non soggetti a pubblico passaggio Impiego dell’area di intersezione o di attraversamento di bici Precedenza negli sbocchi di sentieri, piste ciclabili, ecc.. Obbligo precedenza dei veicoli circolanti su rotaie Cambiamenti di corsia segnalati 15 Cambiamenti di direzione e precedenza Sanzioni? Commi 10 e 11 del presente articolo CAMBIAMENTO DI DIREZIONE O DI CORSIA O ALTRE MANOVRE (Art. 154 CdS) Sanzioni art. 154 c.6 CdS (intersezioni, dossi, curve)? Comma 7 del presente articolo. Sanzioni art. 154 CdS? Comma 8 del presente articolo. COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (ART. 176 CdS) COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI (ART. 191 c.1 CdS) SORPASSO (ART. 148 CdS) c.2 a)b)c)d): Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi (cautele) Divieto di sorpasso, ipotesi più grave? c. 9-10-11-12-13 Obbligo conducenti di veicoli lenti Sorpasso a destra consentito (c.7) Divieto? comma 9, tram, ed altri casi comma 15 Divieto sorpasso mezzi pesanti (+ 3,5 t), comma 14 Sanzioni? Comma 15 per sorpassi a destra ed altri casi. Comma 16 prima parte per ipotesi più gravi (c.9-10- 11-12-13). Comma 16 seconda parte per ipotesi comma 14 (mezzi pesanti) Art. 186 e 186 bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool) 14/3/2024 Art. 186 CdS punisce la guida in stato di ebrezza in conseguenza all’uso di bevande alcoliche Ebrezza (intossicazione, comma 6 art. 186) e Ubriachezza (intossicazione acuta, 688 cp) c.1 È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. c.2 Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) 0,5 – 0,8 g/l sanzione amministrativa da 543€ a 2170€ sospensione patente da 3 a 6 mesi punti 10 b) 0,8 – 1,5 g/l (penale) sanzione amministrativa da 800€ a 3200€ e arresto fino a 6 mesi patente sospesa da 6 mesi a 1 anno punti 10 c) + 1,5 g/l (penale) sanzione amministrativa da 1500€ a 600€ e arresto da 6 mesi a 1 anno patente sospesa da 1 anno a 2 anni (da 2 a 4 anni se il veicolo è di persona esterna) revoca patente in caso di recidiva confisca veicolo sempre (salvo che appartenga a persona estranea al reato) punti 10 c.2bis Incidente stradale sanzioni amministrative sono raddoppiate fermo veicolo per 180 gg (30+150) salvo che appartenga a persona estranea all’illecito revoca patente per chi ha causato incidente tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l confisca veicolo per chi provoca un incidente con tasso superiore a 1,5 g/l (salvo che appartenga a persona estranea al reato) c.2ter competenza del Tribunale composizione monocratica c.2quinquies trasporto presso un luogo idoneo del veicolo c.2sexies l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso 16 dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (in ore notturne) c.2 octies il 20% dell’ammenda irrogato con c.2sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna c.3 accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (es. precursore) c.4 esito positivo, in ogni caso d’incidente o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, possibile accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (es. etilometro). c.5 Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. c.6 Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 c.7 rifiuto c.8 Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica nel termine di sessanta giorni. c.9 Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. c.9bis lavoro di pubblica utilità RIFIUTO di sottoporsi ad accertamenti (art. 186 c.7 CdS) rifiuto è sempre penale può riguardare qualunque degli accertamenti consentiti dal 186 CdS rifiuto può essere indiretto stesse sanzioni penali previste per i casi tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 c.2 lett c) CdS) tutto uguale, obbligo accertamenti medici entro 60 gg con provvedimento prefetto e patente sospesa in via cautelare fino all’esito delle analisi. Art. 186bis CdS (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo- patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). Neopatentati vale solo per categoria B3 Zero alcool per le seguenti categorie (comma 1): a) minori di 21 anni e neopatentati (primi 3 anni conseguimento patente) b) autotrasportatori professionali (persone) c) autotrasportatori professionale (cose) d) conducenti mezzi pesanti (sup 3,5 t), anche autovetture che trasportano rimorchi ed entrambi sommati superino 3,5 t c.2 I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. c.3 Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. Comma 2 e 3, fasce: 0 – 0,5 g/l sanzione amministrativa da 168€ a 672€ incidente? Sanzioni raddoppiate punti 5 0,5 – 0,8 g/l 17 stesse sanzioni art. 186 c.2 lett a) aumentate di 1/3 0,8 – 1,5 g/l stesse sanzioni art. 186 c.2 lett b) aumentate da un terzo alla metà + 1,5 g/l stesse sanzioni art 186 c.2 lett c) aumentate da un terzo alla metà c.5 La patente di guida è sempre revocata qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1 (conducenti mezzi pesanti sup 3,5 t) ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. c.6 Rifiuto c.7 Differimento patente di guida (categoria B)conducente minore di anni 18 0 – 0,5 g/l patente da 19 anni + 1,5 g/l patente da 21 anni Controlli, accertamento ebrezza può essere: tecnico (mediante strumenti omologati (precursore, non invasivo e/o etilometro) sanitario (su richiesta degli organi di Polizia alle strutture sanitarie, mediante prelievi ecc) sintomatico (riscontro obbiettivo e descrizione) Art. 187 CdS (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) 15/4/2024 Mentre per la guida sotto l’influenza di alcool esistono delle fasce, per quanto riguarda la guida sotto l’uso di stupefacenti non abbiamo fasce, è sempre penale. Abbiamo bisogno del verificarsi di 2 condizioni: Assunzione (ce lo da un macchinario) Alterazione (ce lo da un medico) Se manca il medico bisogna fare segnalazione ai sensi dell’art. 121 Dpr 309/90 (L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, SERT). - Rifiuto e droga sono sempre penali. - Quando la sanzione è penale c’è sempre confisca tranne nel caso di persona estranea al reato. Accertamento per stupefacenti può essere solo Tecnico e Sanitario, mai sintomatico. Accertamenti Tecnici sostanze stupefacenti: Accertamenti quantitativi preliminari: Drogometro, drug wipe 5s, wipe Aliser (paragonati al precursore) Se si rifiuta si configura il Rifiuto Accertamenti analitici successivi: In caso di esito positivo degli accertamenti preliminari Quantisal (paragonato all’etilometro) Procedimento? c.1 guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (penale) ammenda da 1500€ a 600€ e arresto da 6 mesi a 1 anno patente sospesa da 1 anno a 2 anni (da 2 a 4 anni se il veicolo è di persona esterna) conducenti art.186 bis c.1, le sanzioni aumentate da un terzo alla metà patente sempre revocata per conducenti art. 186bis c.1 lett d) patente sempre revocata per recidivi nel triennio sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. c.1bis incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata. c.1ter competenza del Tribunale composizione monocratica c.1quater l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (in ore notturne) 18 c. 2 accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. c.2bis esito positivo o quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. c. 3 accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. c.4 Le strutture sanitarie effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. c.5 ritiro patente di guida per un periodo non superiore a 10 giorni nel caso in cui gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non siano immediatamente disponibili e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo o se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. c.6 sospensione della patente da parte del prefetto, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione c.8 Rifiuto c.8bis lavoro pubblica utilità DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO Art. 46 CdS (nozione di veicolo) Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore Art. 47 CdS (Classificazione dei veicoli) – una nazionale (c.1) ed una internazionale (c.2) 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; - categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e; - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); 19 - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. Art. 48 CdS (veicoli a braccia) I veicoli a braccia sono quelli: a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. Art. 49 CdS (veicoli a trazione animale) Art. 50 CdS (velocipedi) c.1 bicicletta e bicicletta a pedalata assistita c. 2 caratteristiche costruttive e caratteristiche di velocità c.2ter sanzioni per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita modificate Art. 51 CdS (slitte) Art. 52 CdS (ciclomotori) Art. 53 CdS (motoveicoli) 20 Art. 54 CdS (autoveicoli) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture b) autobus c) autoveicoli per trasporto promiscuo d) autocarri e) trattori stradali f) autoveicoli per trasporti specifici g) autoveicoli per uso speciale h) autotreni i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. m) autocaravan n) mezzi d'opera Art. 60 CdS (Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri) Art. 74 CdS (dati di identificazione) c.1 I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione: a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato c.2 La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili…. Numero di telaio dei veicoli (anche VIN – Vehicle Identification Number) racchiude in una sequenza di 17 caratteri, tra numeri e lettere, tutte le caratteristiche produttive. È stampato sul libretto (riquadro 2, voce E) Il WMI (World Manufacter Identifier) è l’identificativo SAE del Costruttore. La prima stringa di 3 caratteri del numero di telaio a partire da sinistra che indica il Paese del Costruttore (prima cifra) e la Casa Costruttrice del veicolo (le altre due). Il VDS (Vehicle Descriptor Section) è la stringa di numeri dalla quarta all’ottava cifra che identificano le caratteristiche costruttive del veicolo, inclusi eventuali dispositivi di sicurezza. Il VIS (Vehicle Identifier Section) è l’ultima sequenza separata da una cifra di controllo (posizione 9) che va dal carattere 10 al 17 del numero. Il VIS racchiude tutte le specifiche costruttive che riguardano l’allestimento, gli optional e i sistemi di cui è dotata l’auto. Art. 100 CdS (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) Art. 101 CdS (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe) Art. 102 CdS (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa) Targa alterata? Art. 102 c.7 CdS (Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173) Targa falsa? Art, 100 c.14 CdS (Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale, uso di atto falso Art. 489 cp) Targa contraffatta? Art. 100 c. 12 CdS (Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186) Targa smarrita, sottratta o distrutta? Art. 102 c.1 e c.2 21 c.1 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. c.2 Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. Art. 93bis CdS (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia) (Allegato 4 e 5) c.1 Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Sanzione? Comma 7 Sanzione amministrativa da 400€ a 1.600€ L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo entro 30 gg Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8. Dopo la sanzione amministrativa si hanno 2 opzioni: immatricolare veicolo in Italia entro 30 gg Richiesta di lasciare il paese entro 30 gg, e se non lo fa? Confisca ai sensi del 213 CdS c.2 (Registro veicoli esteri) prima parte – A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. seconda parte – Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Sanzioni? Prima parte c. 8 Sanzione amministrativa da 250€ a 1000€ 22 Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 (documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo) o, comunque, decorsi 60 gg dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario, sanzione amministrativa da 727€ a 3629€), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Sanzioni? Seconda parte c. 9 Sanzione amministrativa da 712€ a 3558€ Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216 c.6 (da 2.046€ 8.186€) c.3 (Lavoratori transfrontalieri) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia. Sanzione? Comma 7 Sanzione amministrativa da 400€ a 1.600€ L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo entro 30 gg Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8. c.1 Veicolo straniero – condotto da intestatario residente in Italia – veicolo deve essere immatricolato entro 3 mesi c.2 Veicolo straniero – condotto da residente in Italia non proprietario del veicolo – deve avere documento al seguito che ne attesti la durata del prestito con data certa – se la durata supera i 30 gg c’è bisogno della registrazione al PRA 23 c.3 Veicolo straniero – condotto da residente in Italia e lavoratore all’Estero – possono avere auto straniera – oltre 60 gg devono effettuare la registrazione al PRA c.4 (Targhe veicoli esteri) Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Sanzione? Art. 100 c. 11 e 15 Sanzione amministrativa da 87€ a 344€ ritiro documento di circolazione e della targa che non ha i requisiti indicati fermo amministrativo di 3 mesi c.5 (esenzioni veicoli immatricolati all’estero) 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c); e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo. 24 Micro mobilità elettrica (Allegato 6) 23/4/2024 Novità introdotte in Italia per le micromobilità sono: Luglio 2019 (iniziata una fase sperimentale di mobilità elettrica che termina il 27 luglio 2024; una rivoluzione green utilizzata nelle principali città urbane) Con la Legge di Bilancio 2020 i monopattini elettrici sono stati equiparati ai velocipedi; quindi devono rispettare le norme specifiche per questa tipologia di mezzi previste dal Codice della Strada; A marzo 2020 il decreto Milleproroghe 2020 ha introdotto nuove regole stradali per la circolazione dei veicoli per la micromobilità elettrica; Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 18 agosto 2022 ha stabilito le nuove caratteristiche tecniche per i monopattini elettrici entrate in vigore dal 30 settembre 2022, adeguando gli articoli 68, 223, 224 e 225 del Codice della Strada, articoli integrati dal decreto dirigenziale del 18 agosto 2022. Questo nuovo quadro normativo prevede delle regole specifiche per i mezzi della micromobilità elettrica: Essere dotati della marcatura CE secondo quando previsto dalla direttiva n. 2006/42/CE; Non devono prevedere posti a sedere; Devono disporre di un segnalatore acustico; È necessario che siano dotati di sistemi di illuminazione idonei; Devono avere dispositivi di regolazione della velocità per rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada (6 km/h nelle zone pedonali e 20 km/h nelle strade urbane); La potenza massima del motore non deve superare 0,50 kW (500 watt); Possono essere guidati da tutti i cittadini con almeno 14 anni d'età È obbligatorio l’uso del casco per i minorenni, mentre è facoltativo per i conducenti maggiorenni. All'interno della micromobilità rientrano i mezzi di trasporto elettrici o semi-elettrici che possono essere usati per spostamenti di breve e medio raggio, tra cui i monopattini elettrici, gli hoverboard, i segway e le biciclette elettriche con pedalata assistita. Vediamoli nel dettaglio. MONOPATTINI ELETTRICI EQUIPARATI A VELOCIPEDI. Essendo equiparati ai velocipedi e quindi ai veicoli , sono soggetti alle norme del Codice Della Strada tra le quali: Art. 115 – 143 – 146 – 154 – 173 – 182 – 186 – 187 CdS 25 Monopattino elettrico: sono in assoluto i mezzi più utilizzati per la micromobilità elettrica, in quanto facili da usare e agili negli spostamenti urbani, una soluzione ideale per i brevi tragitti e la mobilità di cittadini privati e dipendenti aziendali. Dopo l’ultimo aggiornamento normativo, i monopattini elettrici devono rispettare le seguenti caratteristiche: Avere due assi, un solo motore elettrico con potenza non superiore a 0,50 kW, un manubrio e nessun sedile; Rispettare le dimensioni massime di 2 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza (compreso il manubrio ed esclusi gli indicatori di direzione) e 1,5 metri di altezza; Avere pneumatici con battistrada e spessore che assicuri un’adeguata aderenza stradale, con diametro delle ruote di almeno 203,2 mm; Marcatura CE e regolatore di velocità con impostazione del limite a 6 e 20 Km/h; Freni su entrambe le ruote indipendenti per ciascun asse; Catadiottri rossi al posteriore e gialli sui lati; Segnalatore acustico, indicatori di svolta luminosi e luci fisse di colore rosso al posteriore e bianca o gialla davanti. Bici elettrica: anche conosciute come e-bike, le biciclette elettriche a pedalata assistita sono sempre più diffuse nei centri abitati, inoltre i modelli pieghevoli si possono facilmente richiudere per salire a bordo dei mezzi pubblici. Le normative di legge prevedono che abbiano un motore elettrico di potenza non superiore a 0,25 kW, una velocità massima limitata a 25 Km/h, un segnalatore acustico, una luce anteriore gialla o bianca, una luce posteriore rossa con un catadiottro rosso e catadiottri gialli sui pedali. Le e-bike non pagano il bollo e sono esenti dall’obbligo di targa e assicurazione, possono essere condotte anche dai minorenni ed è consentito il trasporto di bambini sul seggiolino fino a 8 anni d’età. Hoverboard: sono dei monopattini autobilanciati senza manubrio, dei mezzi simili a degli skate elettrici che si guidano attraverso lo spostamento del corpo in avanti e indietro. Sono più difficili da usare rispetto a e-bike e monopattini elettrici, possono raggiungere una velocità massima di circa 15 Km/h e offrono un’autonomia intorno a 20 Km con una sola ricarica della batteria, tuttavia sono più leggeri e si possono riporre facilmente in uno zaino. Segway: sono una via di mezzo tra un monopattino elettrico e un hoverboard, infatti hanno una pedana con due ruote parallele e un manubrio, ma per accelerare e frenare bisogna spostare il peso del corpo in avanti e indietro. Offrono un’autonomia di circa 40 Km e possono arrivare a una velocità di 20 Km/h, ma la loro diffusione è abbastanza limitata e avviene soprattutto per attività turistiche. Monowheel: è un dispositivo molto compatto, composto da una ruota con due piccole pedane laterali per i piedi. È abbastanza difficile da guidare, in quanto è sprovvisto di manubrio e si conduce con lo spostamento del peso, richiedendo un ottimo equilibrio e una certa dimestichezza con il mezzo. È poco diffuso in Italia, poiché meno pratico rispetto alle bici a pedalata assistita e ai monopattini elettrici. La sperimentazione dei dispositivi indicati ( Segway, hoverboard e Monowheel ) può essere autorizzata solo in ambito urbano. Possono essere condotti da maggiorenni o da minorenni titolari di patente AM B1 o A1 I mezzi per la micromobilità elettrica offrono esperienze diverse ma assolvono allo stesso compito, offrire delle alternative ecologiche per i brevi tragitti in città. Si tratta senza dubbio di una rivoluzione green per la mobilità urbana, un’integrazione importante di altre soluzioni sostenibili di mobilità come le auto elettriche e i mezzi del trasporto pubblico a basso impatto ambientale. Velocipedi a pedalata assistita: Art. 50 CdS c.1 e c.2 Caratteristiche costruttive e funzionali : Art. 68 CdS 26 Sanzioni? Art. 68 comma 6-7-8 CdS Art. 192 CdS (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo. 2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé. 3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. 4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia. 5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare. 6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. 7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.362 a € 5.456. Rilevazioni incidenti stradali anche con il coinvolgimento dell’auto di servizio 29/4/2024 Cos’è l’incidente stradale? Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio Elementi essenziali: Fatti accidentali (non intenzionalmente voluto) strada (pubblica o aperta al pubblico) coinvolgimento di persona o veicolo danni a persone e/o cose e/o veicoli nesso causalità tra condotta agente ed evento Conseguenze? Responsabilità civili e penali L’incidente stradale è dunque un evento dannoso, negativo, involontario e accidentale: determinato dal comportamento umano per inadeguata condotta (azione o omissione) costituente violazione di norme di comportamento che avviene sulla strada, sulle sue pertinenze o su altro luogo soggetto a pubblico passaggio (strada = area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, art. 2/1 C.d.S.) durante la circolazione stradale coinvolgendo pedoni, veicoli e animali e che turba la normale e regolare circolazione stradale 27 determinando un evento dannoso per le cose, gli animali e le persone Art. 11 e 12 CdS (pag. 1/2) Art. 11 CdS (Servizi di polizia stradale) Obbligo previsto dal C.d.S. Costituiscono servizi di polizia stradale (comma 1): la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale la rilevazione degli incidenti stradali: – obbligo giuridico d'intervento sugli incidenti – il rifiuto è sanzionabile penalmente e disciplinarmente (art. 328 c.p. rifiuto atti d'ufficio) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico la scorta per la sicurezza della circolazione la tutela e il controllo sull'uso della strada Art. 12 CdS (Espletamento dei servizi di polizia stradale) L'espletamento dei servizi di Polizia Stradale spetta (comma 1): in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato alla Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri; al Corpo della Guardia di Finanza ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto Circolare anticrimine del 2007, Incidenti stradali → Grandi vie di comunicazione → Polizia Stradale → Viabilità Ordinaria → Carabinieri → Ambito urbano → Polizia Municipale l'intervento della Polizia Stradale in ambito urbano dovrà essere limitato solo a casi di assoluta necessità e gravita Il personale delle Questure e dei Commissariati deve concorrere per il rilevamento degli incidenti con soli danni alle cose (anche con feriti ma di fatto non si realizza per mancanza dei materiali per rilevare gli incidenti stradali) se l'entità dei danni non è elevata effettuare solo rilievi descrittivi (NO foto-planimetrici) se le parti in causa sono disponibili ad accordarsi, assicurare solo le condizioni di sicurezza e viabilità Art. 189 C.d.S. (pag. 18) OBBLIGHI INCIDENTI SOLO DANNI → ILLECITI AMMINISTRATIVI obbligo di fermarsi (c. 1) salvaguardia della sicurezza della circolazione (c. 2) evitare intralcio alla circolazione (c. 3) scambio delle generalità (c. 4) no modifica dello stato dei luoghi e dispersione delle tracce tempestivo soccorso (c. 9-bis) - Incidenti con Danni ad Animali OBBLIGHI INCIDENTI CON LESIONI → ILLECITI PENALI obbligo di fermarsi (c. 1 e 6) obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente a coloro che abbiano subito danno alla persona (c. 1 e 7) 28 Obbligo di fermarsi in caso di incidente con solo danni a cose (c. 5) sanzione amministrativa da 302€ a 1208€ sospensione della patente di guida (da 15 giorni a 2 mesi) se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinarne la revisione Obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni a persone (lesioni) (c.6) Sanzione penale: reclusione da 6 mesi a 3 anni Possibilità di procedere con l'arresto facoltativo e di applicare misure cautelari personali sospensione della patente di guida da 1 anno a 3 anni Chi non presta assistenza alle persone ferite a seguito di incidente stradale (c. 7) Sanzione penale: reclusione da 1 anno a 3 anni sospensione della patente di guida da 18 mesi a 5 anni Possibilità di procedere con l'arresto obbligatorio in flagranza No arresto (c. 8 e 8bis) Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria, quando all'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Nei confronti del conducente che, entro le 24 ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applica l'arresto facoltativo. Per gli eventuali trasportati del veicolo coinvolto che non prestano assistenza alle persone ferite si applica la sola sanzione penale ma non quella accessoria. Tale obbligo è previsto per chi causa l'incidente stradale e non per gli altri soggetti quali ad esempio un testimone che assiste al fatto che, in caso di mancato soccorso, potrà essere eventualmente essere punito non per l'art. 189 CdS ma per omissione di soccorso nei confronti di persona ferita (art.593 cp) Tipologia di incidenti stradali → GRAVITÀ → PROCEDIBILITÀ - danni a cose solo danni materiali al mezzi o a infrastrutture - con feriti Art. 590 c.p. lesioni fino a 40 GG - LIEVI - LIEVISSIME procedibilità a querela di parte competenza del Giudice di Pace Art. 590bis c.p. lesioni oltre a 40 GG - GRAVI - GRAVISSIME c. 1 (caso generico) procedibilità a querela di parte c. 2 - 6 (casi con aggravanti) procedibilità d'ufficio competenza del Tribunale Ordinario - mortali Art. 589bis c.p. decesso di 1 o più persone procedibilità d’ufficio competenza del Tribunale Ordinario Con la cartabia è cambiata la procedibilità. QUERELA DI PARTE: tutti gli incidenti con lesioni D’UFFICIO: incidenti con lesioni con aggravanti e omicidio stradale 29 Gli Accertamenti Urgenti sullo Stato dei Luoghi e sulle Cose ex art. 354/2 - 3 cpp (Sopralluogo di P.G.) Art. 55 cpp Di iniziativa o su delega, la P.G. deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale Art. 354 cpp c.1 La P.G. cura che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero c.2 se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il P.M. non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli Ufficiali di P.G. compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [113 disp. att.] è l'atto più importante compiuto sul luogo del sinistro dalla Polizia Giudiziaria atto di investigazione diretta e di assicurazione delle fonti di prova compiuti dalla P.G. al fine di conservare o impedire la modificazione di luoghi e tracce atto irripetibile: ha validità piena nelle Indagini Preliminari e nella fase di Giudizio deve essere compiuto nell'immediatezza dei fatti garanzia difensiva: il difensore ha facoltà di presenziare agli accertamenti «senza diritto di essere preventivamente avvisato» (art. 356 c.p.p.) confluisce di diritto nel fascicolo del giudice obbligo di trasmissione al P.M. ……………………….. entro le 48 ore (se sequestro) Art. 348 cpp (Assicurazioni delle fonti di prova) Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato [347 cpp], la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 cpp raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi [352, 353, 354]; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti ; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera Atti di accertamento amministrativi (art. 13 L. 689/1981) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 30 Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nel modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto Il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare poteri indicati nel precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli clementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose: Consistono nell'attività di: osservazione rilevamento visibilità ispezioni di luoghi e di cose (NO ispezioni personali) sequestri operazioni tecniche apprensione di cose, tracce ed elementi del reato per i quali esiste il pericolo imminente che possano inevitabilmente modificarsi Ad integrazione del verbale vanno allegati: Schizzo di campagna Fascicolo fotografico Quando si ispezionano i veicoli, è importante controllare e fotografare: stato della strumentazione di bordo (contachilometri, contagiri, navigatore …) verifica della marcia inserita stato delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori (arrotolate libere o arrotolate bloccate, srotolate, tagliate) osservazione degli oggetti presenti all'interno dell'abitacolo (presenza di bottiglie con sostanze alcoliche, telefono o altro…) presenza di chiazze ematiche o capelli sul parabrezza infranto stato degli airbags presenza della scatola nera, di dash cam o action cam pneumatici IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO Il Rilievo Planimetrico Il Rilievo Descrittivo Il Rilievo Fotografico Il rilievo planimetrico serve ad acquisire in maniera schematica tutti gli elementi necessari per una rappresentazione grafica: del luogo 31 della segnaletica orizzontale e verticale delle tracce di frenata e/o di scarrocciamento del punto d'urto della posizione di quiete dei veicoli (se non sono stati rimossi) posizione del cadavere di ogni elemento utile alla ricostruzione dell'evento infortunistico Riprodurre il tutto sullo schizzo di campagna dove vengono riportate le misure Schizzo di campagna: viene effettuato nell'immediatezza dell'intervento ed è costituito da una riproduzione in pianta dei veicoli e di tutti gli altri elementi utili alla ricostruzione, rappresentati schematicamente con simboli grafici Lo schizzo di campagna fatto sul luogo del sinistro è di estrema importanza e va tenuto agli atti senza rielaborazioni successive Caposaldo è un punto stabile al quale fare riferimento in tutte le successive operazioni: facile riconoscimento inamovibilità nel tempo è possibile creare anche caposaldi ausiliari Esempi: Progressive chilometriche o ettometriche Ingressi di abitazioni o fabbricati Ang

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