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REGIONE AUTONOMA AUTONOME REGION TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-SÜDTIROL Ripartizione II Abteilung II Enti locali, previdenza Örtliche Körperschaften, Vorsorge e competen...

REGIONE AUTONOMA AUTONOME REGION TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-SÜDTIROL Ripartizione II Abteilung II Enti locali, previdenza Örtliche Körperschaften, Vorsorge e competenze ordinamentali und Ordnungsbefugnisse CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. Aggiornato con la legge regionale 25 luglio 2023, n. 5 2023 2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI Articolo 1 Autonomia della comunità locale Articolo 2 Funzioni Articolo 3 Decentramento comunale CAPO II AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE Articolo 4 Statuto comunale Articolo 5 Contenuto dello statuto Articolo 6 Potestà regolamentare CAPO III EMBLEMA E TITOLO DEL COMUNE Articolo 7 Emblema del comune e distintivo del sindaco Articolo 8 Titolo di “Città” o di “Borgata” Articolo 9 Condizioni per ottenere il titolo di “Città” Articolo 10 Condizioni per ottenere il titolo di “Borgata” Articolo 11 Modalità di concessione del titolo di “Città” o di “Borgata” CAPO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Articolo 12 Azione popolare Articolo 13 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso Articolo 14 Partecipazione popolare Articolo 15 Referendum popolare Articolo 16 Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano Articolo 16-bis Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento Articolo 17 Difensore civico CAPO V CIRCOSCRIZIONI COMUNALI Articolo 18 Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni Articolo 19 Fusione di comuni Articolo 19-bis Decorrenza della fusione Articolo 20 Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali Articolo 21 Costituzione di frazioni in comuni autonomi Articolo 22 Distacco di frazioni 3 Articolo 23 Riunione di comuni contermini Articolo 24 Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare Articolo 25 Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune Articolo 26 Controversie territoriali fra comuni Articolo 27 Parere del consiglio comunale Articolo 28 Determinazione dei confini Articolo 29 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari Articolo 30 Separazione patrimoniale Articolo 31 Delegato del sindaco Articolo 32 Conflitto di interessi patrimoniali CAPO VI FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI Articolo 33 Disposizioni generali Articolo 34 Interventi in materia di forme collaborative intercomunali Articolo 35 Convenzioni Articolo 36 Associazione di comuni Articolo 37 Unione di comuni Articolo 38 Consorzi obbligatori di funzioni Articolo 39 Accordi di programma Articolo 40 Enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e norma di rinvio CAPO VII SERVIZI PUBBLICI LOCALI Articolo 41 Interventi in materia di servizi pubblici locali TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE CAPO I CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO Articolo 42 Organi di governo comunale Articolo 43 Consiglio comunale Articolo 44 Composizione del consiglio comunale Articolo 45 Convalida degli eletti Articolo 46 Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali Articolo 47 Vacanza del seggio – Surrogazione – Sospensione dalla carica Articolo 48 Anagrafe degli amministratori comunali e albo dei sindaci emeriti Articolo 49 Attribuzioni del consiglio comunale Articolo 50 Progetti preliminari di opere pubbliche Articolo 51 Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l’invio di documentazione Articolo 51-bis Modalità di svolgimento delle sedute della giunta Articolo 52 Diritti dei consiglieri comunali Articolo 53 Attribuzioni della giunta comunale 4 Articolo 54 Composizione della giunta comunale Articolo 55 Parità di accesso nella giunta comunale Articolo 56 Elezione diretta del sindaco Articolo 57 Giuramento e distintivo del sindaco Articolo 58 Durata del mandato Articolo 59 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco Articolo 60 Attribuzioni del sindaco Articolo 61 Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale Articolo 62 Provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco Articolo 63 Mozione di sfiducia Articolo 64 Astensione dall’esercizio di attività professionali Articolo 65 Astensione dalle deliberazioni Articolo 66 Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali CAPO II STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI Articolo 67 Indennità di carica Articolo 68 Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione Articolo 68.1 Nuove misure a decorrere dall’anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione Articolo 68.1.1 Nuove misure a decorrere dall’anno 2023 delle indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità della provincia di Trento Articolo 68-bis Previdenza complementare per gli amministratori locali Articolo 68-ter Indennità di fine mandato Articolo 69 Rimborso delle spese di viaggio Articolo 70 Rimborso spese forzose Articolo 71 Rinvio CAPO III ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE SEZIONE I SISTEMA ELETTORALE Articolo 72 Sistema elettorale SEZIONE II ELETTORATO ATTIVO Articolo 73 Elettori SEZIONE III ELETTORATO PASSIVO, INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ Articolo 74 Eleggibili a consiglieri comunali Articolo 75 Eleggibilità alla carica di sindaco Articolo 76 Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco Articolo 77 Ineleggibilità a consigliere comunale Articolo 78 Ineleggibilità a sindaco 5 Articolo 79 Incompatibilità di cariche Articolo 80 Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore Articolo 81 Requisiti per la carica di assessore Articolo 82 Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità Articolo 83 Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi Articolo 84 Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità Articolo 85 Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco Articolo 86 Consigli circoscrizionali TITOLO III ORGANIZZAZIONE E PERSONALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 87 Finalità Articolo 88 Fonti Articolo 89 Indirizzo politico-amministrativo Articolo 90 Potere di organizzazione Articolo 91 Assunzioni a tempo indeterminato Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale Articolo 93 Requisiti per l’accesso all’impiego Articolo 94 Conoscenza delle lingue non materne Articolo 95 Gruppi linguistici Articolo 96 Mobilità verticale Articolo 97 Bando di concorso Articolo 98 Commissioni giudicatrici Articolo 99 Procedura di concorso Articolo 100 Instaurazione del rapporto di lavoro Articolo 101 Contratto individuale di lavoro Articolo 102 Periodo di prova [Articolo 103 Promessa solenne e giuramento] Articolo 104 Prestazioni lavorative Articolo 105 Attribuzione temporanea di mansioni superiori Articolo 106 Sanzioni disciplinari Articolo 107 Procedimento disciplinare Articolo 108 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi Articolo 109 Orario di servizio e orario di lavoro Articolo 110 Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari Articolo 111 Tutela delle persone con handicap Articolo 112 Pari opportunità Articolo 113 Piani per la parità Articolo 114 Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali Articolo 115 Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali Articolo 116 Assicurazioni a favore dei dipendenti Articolo 117 Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali Articolo 118 Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali Articolo 119 Copertura previdenziale e assistenziale Articolo 120 Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale Articolo 121 Cause di estinzione del rapporto di lavoro 6 Articolo 122 Effetti della cessazione dal servizio Articolo 123 Mobilità inter-enti Articolo 123-bis Mobilità volontaria Articolo 124 Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune CAPO II DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL’AREA DIRETTIVA Articolo 125 Posizioni dirigenziali Articolo 126 Funzioni dirigenziali e direttive Articolo 127 Qualifiche dirigenziali Articolo 128 Incarichi di preposizione alle strutture Articolo 129 Verifica dei risultati Articolo 130 Misurazione e valutazione delle prestazioni Articolo 131 Attività di revisione interna Articolo 132 Incarichi dirigenziali e direttivi esterni Articolo 133 Collaborazioni esterne e strutture particolari Articolo 134 Direttore generale Articolo 134-bis Avvocatura comunale Articolo 135 Mobilità dei dirigenti Articolo 135-bis Ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano Articolo 136 Disciplina applicabile CAPO III SEGRETARI COMUNALI Articolo 137 Segretario comunale Articolo 138 Rapporto di lavoro dei segretari comunali Articolo 139 Vicesegretario comunale Articolo 140 Classificazione delle sedi segretarili Articolo 141 Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento Articolo 142 Riqualificazione delle sedi segretarili Articolo 143 Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale Articolo 144 Ammissione partecipanti Articolo 145 Articolazione del corso abilitante Articolo 146 Esame di abilitazione Articolo 147 Commissione giudicatrice del corso abilitante Articolo 148 Uso delle lingue per l’esame di abilitazione Articolo 148-bis Istituzione dell’albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento Articolo 149 Nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti Articolo 150 Nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti Articolo 151 Nomina a segretario generale di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti Articolo 152 Norme comuni per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sedi segretarili Articolo 153 Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili Articolo 154 Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili Articolo 155 Indizione del bando di concorso Articolo 156 Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili Articolo 156-bis Materie di esame Articolo 157 Periodo di prova Articolo 158 Mobilità dei segretari comunali 7 Articolo 158-bis Utilizzo delle graduatorie di concorso per la copertura delle sedi segretarili Articolo 159 Modifiche delle sedi segretarili in caso di fusioni. Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Trento Articolo 159-bis Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Bolzano Articolo 160 Segreterie delle unioni Articolo 161 Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale Articolo 162 Supplenza e reggenza delle sedi segretarili Articolo 163 Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza Articolo 163-bis Messa a disposizione di personale per assumere le funzioni di segretario comunale Articolo 164 Composizione della commissione Articolo 165 Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili Articolo 166 Rogito dei contratti e diritti di rogito Articolo 167 Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità Articolo 168 Formazione continua dei segretari Articolo 169 Soppressione dei diritti di segreteria Articolo 170 Applicazione di norme CAPO IV CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Articolo 171 Materie contrattualizzate Articolo 172 Rappresentanza negoziale della parte pubblica Articolo 173 Delegazioni sindacali e criteri di rappresentatività Articolo 174 Livelli e aree di contrattazione Articolo 175 Procedura di contrattazione Articolo 176 Applicazione ed efficacia temporale dei contratti collettivi Articolo 177 Interpretazione autentica dei contratti collettivi Articolo 178 Trattamento economico Articolo 179 Aspettative e permessi sindacali CAPO V RIPARTIZIONE DEI POSTI NEGLI ENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Articolo 180 Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici TITOLO IV RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE CAPO I RESPONSABILITÀ Articolo 181 Disposizioni in materia di responsabilità CAPO II CONTROLLI Articolo 182 Soppressione dei controlli sugli atti Articolo 183 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni Articolo 184 Pareri obbligatori 8 Articolo 185 Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture Articolo 186 Controlli interni Articolo 187 Controllo di regolarità amministrativa e contabile Articolo 188 Controllo strategico Articolo 189 Controllo sulle società partecipate non quotate Articolo 190 Controllo sugli equilibri finanziari Articolo 191 Enti locali deficitari Articolo 192 Potere sostitutivo Articolo 193 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale Articolo 194 Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza Articolo 195 Consulenza, assistenza e potere d’inchiesta Articolo 196 Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE Articolo 197 Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale Articolo 198 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali Articolo 199 Fondo di riserva Articolo 200 Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese Articolo 201 Salvaguardia degli equilibri di bilancio Articolo 202 Controllo di gestione Articolo 203 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria Articolo 204 Tesoreria unica Articolo 205 Rendiconto della gestione Articolo 206 Organo di revisione economico-finanziaria Articolo 207 Durata dell’incarico Articolo 208 Cause di cessazione dall’incarico Articolo 209 Incompatibilità e ineleggibilità Articolo 210 Funzioni Articolo 211 Compenso dei revisori Articolo 212 Norma di rinvio e regolamento di attuazione Articolo 213 Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria Articolo 214 Spese di rappresentanza Articolo 215 Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza Articolo 216 Oneri del comune in materia di culto TITOLO V PROCEDIMENTO ELETTORALE CAPO I PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 217 Turni elettorali Articolo 217-bis Disposizioni particolari per il turno generale Articolo 218 Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica o per il rinnovo dei membri del 9 parlamento europeo spettanti all’Italia Articolo 219 Indizione dei comizi elettorali – Pubblicazione del manifesto Articolo 220 Protezione di contrassegni tradizionali Articolo 221 Elettori residenti all’estero Articolo 222 Liste elettorali di sezione Articolo 223 Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento Articolo 224 Composizione dell'ufficio elettorale di sezione Articolo 225 Albo dei presidenti di seggio Articolo 226 Nomina dei presidenti di seggio Articolo 227 Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione Articolo 228 Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione Articolo 229 Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale Articolo 230 Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale – Vicepresidente Articolo 231 Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali Articolo 232 Compensi ai componenti gli uffici elettorali [Articolo 233 Rimborso spese per nomina presidenti di seggio] Articolo 234 Locali e materiale per l'ufficio elettorale SEZIONE II PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Articolo 235 Formazione delle candidature nei comuni della regione Articolo 236 Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in consiglio provinciale o nella camera dei deputati Articolo 237 Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento Articolo 238 Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano Articolo 239 Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano Articolo 240 Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive in provincia di Trento Articolo 240-bis Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive in provincia di Bolzano Articolo 241 Collegamento delle liste in provincia di Bolzano Articolo 242 Modalità di presentazione delle candidature Articolo 243 Delegati e rappresentanti di lista Articolo 244 Commissione o sottocommissione elettorale circondariale – Esame e ammissione delle candidature Articolo 245 Pubblicazione del manifesto delle candidature Articolo 246 Stampa delle schede Articolo 247 Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati CAPO II VOTAZIONE Articolo 248 Sala della votazione – Caratteristiche e arredamento Articolo 249 Ordine pubblico – Competenze del presidente del seggio Articolo 250 Propaganda e pubblicità delle spese elettorali Articolo 251 Accesso alla sala della votazione Articolo 252 Elettori che possono votare nella sezione Articolo 253 Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale 10 Articolo 254 Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti Articolo 255 Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva Articolo 256 Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto Articolo 257 Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione Articolo 258 Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto Articolo 259 Modalità di espressione del voto Articolo 260 Ufficio elettorale – Operazioni preliminari Articolo 261 Rappresentanti di lista – Assistenza alle operazioni dell'ufficio elettorale Articolo 262 Ricostituzione dell’ufficio elettorale – Apertura della votazione Articolo 263 Identificazione dell'elettore Articolo 264 Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione Articolo 265 Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale Articolo 266 Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale Articolo 267 Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco Articolo 268 Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale Articolo 269 Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco e del consiglio comunale Articolo 270 Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco Articolo 271 Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione Articolo 272 Chiusura della votazione Articolo 273 Accertamento del numero dei votanti Articolo 274 Presidente – Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti CAPO III SCRUTINIO, ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE SEZIONE I SCRUTINIO Articolo 275 Spoglio dei voti Articolo 276 Validità e nullità delle schede e dei voti Articolo 277 Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista Articolo 278 Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio SEZIONE II ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI Articolo 279 Costituzione dell'ufficio centrale Articolo 280 Comuni a sezione unica – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti Articolo 281 Comuni con più sezioni – Competenze dell'ufficio centrale Articolo 282 Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti Articolo 283 Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti Articolo 284 Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 11 Articolo 285 Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti Articolo 286 Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti Articolo 287 Validità delle elezioni – Quorum dei votanti e quorum dei voti validi Articolo 288 Operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale Articolo 289 Verbale dell'ufficio elettorale di sezione Articolo 290 Verbale dell'ufficio centrale Articolo 291 Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi Articolo 292 Pubblicazione e notifica degli eletti Articolo 293 Annullamento elezioni – Nomina commissario e rinnovo elezioni Articolo 294 Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni Articolo 295 Validità della elezione CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 296 Ricorsi contro le operazioni elettorali Articolo 297 Disposizioni penali Articolo 298 Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche Articolo 299 Ripartizione degli oneri finanziari Articolo 299-bis Pubblicazione di dati Articolo 300 Lavoro straordinario TITOLO VI REFERENDUM CONSULTIVI PER LE MODIFICAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SPECIALE Articolo 301 Presentazione della domanda Articolo 302 Indizione del referendum e casi di non indizione Articolo 303 Pubblicazione del manifesto e suo contenuto Articolo 304 Luogo e data di votazione Articolo 305 Elettori Articolo 306 Esercizio del diritto di voto Articolo 307 Elenchi elettorali di sezione – Compilazione, pubblicazione e aggiornamento Articolo 308 Sezioni elettorali Articolo 309 Nomina della commissione elettorale di sezione Articolo 310 Composizione della commissione elettorale di sezione e compensi Articolo 311 Nomina del segretario della commissione elettorale di sezione e compenso Articolo 312 Elenchi elettorali di sezione – Contenuto Articolo 313 Delega dei rappresentanti di partito o gruppo presso la commissione elettorale Articolo 314 Delegati di partito o gruppo – Assistenza alle operazioni della commissione elettorale Articolo 315 Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali – Vicepresidenza Articolo 316 Schede di votazione Articolo 317 Consegna del materiale elettorale al presidente di sezione Articolo 318 Commissione elettorale – Operazioni preliminari e apertura della votazione Articolo 319 Regolamentazione accesso dei votanti al seggio Articolo 320 Identificazione dell’elettore e ricevimento della scheda di votazione Articolo 321 Votazione degli elettori fisicamente impediti Articolo 322 Modalità di espressione del voto Articolo 323 Compilazione e riconsegna della scheda di votazione – Segnatura negli elenchi elettorali dell’avvenuto esercizio del diritto di voto 12 Articolo 324 Chiusura della votazione Articolo 325 Spoglio delle schede Articolo 326 Compilazione e firma dei fogli di scrutinio – Decisioni sui voti contestati Articolo 327 Schede nulle Articolo 328 Raggruppamento delle schede spogliate in plichi – Controllo della corrispondenza del numero delle schede spogliate con il numero dei votanti Articolo 329 Verbale delle operazioni di votazione – Elementi essenziali – Compilazione e sottoscrizione Articolo 330 Formazione, chiusura, recapito e consegna dei plichi – Risultato della votazione e sua pubblicazione Articolo 331 Validità del referendum – Quorum dei votanti e quorum dei voti positivi Articolo 332 Compiti della giunta regionale dopo la votazione Articolo 333 Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune Articolo 334 Ripartizione delle spese Articolo 335 Bolli elettorali TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 336 Norma finanziaria Articolo 337 Abrogazioni Articolo 338 Norma finale Articolo 339 Pubblicazione ed entrata in vigore della legge ALLEGATI 13 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI Art. 1 (Autonomia della comunità locale) 1. Le comunità locali sono autonome. 2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l’identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza tra i gruppi. 3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell’amministrazione comunale, per l’insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti e istituzioni, nonché per l’assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull’uso delle lingue italiana, tedesca e ladina. 4. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati o di componenti di commissioni, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi. Ove ciò non fosse possibile, questa è da assicurare nelle successive nomine o designazioni. Nelle commissioni dei consigli comunali, salvo in consigli comunali in cui sia rappresentato un solo genere, deve essere garantita una rappresentanza di entrambi i generi in proporzione alla loro presenza in consiglio comunale, ove la stessa sia compatibile con la rappresentanza dei gruppi consiliari e, nei comuni della provincia di Bolzano, anche con la rappresentanza linguistica secondo quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui l’applicazione di tale principio comporti necessariamente la presenza di una/un medesima/o rappresentante in più di una commissione, il principio può essere derogato ove la/o stessa/o non dia disponibilità ad essere nominata/o in più commissioni.1 6. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla costituzione. Il comune sulla base di quanto disposto dall'articolo 65 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali: a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale; b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali; c) la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell'ente; e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale; 1 Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, della l.r. 27 gennaio 2021, n. 1. 14 f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale. 7. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670. Art. 2 (Funzioni) 1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse. 2. La regione e le province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate o subdelegate, ai comuni singoli o associati, avuto riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e popolazioni interessate, al fine di assicurare efficacia, speditezza ed economicità all'azione amministrativa, nonché la partecipazione dei cittadini al migliore perseguimento del pubblico interesse. 3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali. 4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello stato attribuiscono alle comunità montane. Art. 3 (Decentramento comunale) 1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell’indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell’indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell’ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione. 3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell’ambito dell’unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione che è disciplinato con regolamento. 4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l’elezione. 5. Fino all’approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l’elezione del rispettivo consiglio comunale. La giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa. CAPO II AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE Art. 4 (Statuto comunale) 1. Il comune adotta il proprio statuto. 15 2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nell’albo telematico dell’ente per 30 giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo telematico del comune. 4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, e al commissario del governo competente. L’ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi. 5. Entro i 30 giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 15, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Art. 5 (Contenuto dello statuto) 1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. 2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. 3. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. 4. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. 5. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse e autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire a una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire a una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano. 6. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. 16 7. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall’articolo 6 della costituzione, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento. Art. 6 (Potestà regolamentare) 1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e l’esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti. 2. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale, la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario dell’ente e i dirigenti medesimi. 3. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale. 4. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti. 5. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 6. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. CAPO III EMBLEMA E TITOLO DEL COMUNE Art. 7 (Emblema del comune e distintivo del sindaco) 1. Il comune può avere un proprio gonfalone e uno stemma. 2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione e il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I comuni, che all’entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 possedevano un proprio gonfalone e uno stemma, possono conservarli. 3. Il comune disciplina con regolamento l’uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità. 4. Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera. 5. I distintivi dei sindaci sono determinati dall’articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L. Art. 8 (Titolo di “Città” o di “Borgata”) 1. Con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, può essere conferito ai comuni che ne facciano domanda il titolo di “Città” o di “Borgata”, dopo che siano state verificate le condizioni di cui agli articoli 9 e 10. 2. I comuni della regione che, anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, hanno ottenuto il conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata”, conservano tale titolo. 17 Art. 9 (Condizioni per ottenere il titolo di “Città”) 1. Il titolo di “Città” può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell’ambito del territorio circostante, i quali abbiano convenientemente provveduto a ogni pubblico servizio con particolare riguardo all’assistenza e all’istruzione. Art. 10 (Condizioni per ottenere il titolo di “Borgata”) 1. Il titolo di “Borgata” può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai 2.000 abitanti, dopo che sia stata verificata l’esistenza delle altre condizioni stabilite dall’articolo 9. Art. 11 (Modalità di concessione del titolo di “Città” o di “Borgata”) 1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco a inoltrare alla giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata” deve essere corredata di una relazione illustrativa dell’esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del titolo medesimo. CAPO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 12 (Azione popolare) 1. In materia di azione popolare si applicano le disposizioni previste dalla legge statale. Art. 13 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per gli stessi, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della provincia territorialmente interessata. 2. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l’attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell’organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale.2 3. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall’ente. 4. In materia di accesso e trasparenza si applicano altresì le disposizioni recate dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni. Art. 14 (Partecipazione popolare) 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione 2 Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5. 18 dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l’effettiva partecipazione delle donne. 2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all’adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione e informazione. 3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.3 3-bis. Per i referendum e le consultazioni popolari lo statuto comunale può prevedere il voto per corrispondenza.4 Art. 15 (Referendum popolare) 1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale. 2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell’iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata. 3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. 4. Lo statuto comunale stabilisce il numero minimo di votanti per la validità del referendum in misura non superiore al 30 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con meno di 5.000 abitanti, e del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con più di 5.000 abitanti. 5. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. 6. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. 7. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune. Art. 16 (Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano) 1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l’ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna. 2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio dei comuni, previa intesa tra il consiglio dei comuni stesso e i presidenti del tribunale di Bolzano, della sezione di controllo della corte dei conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per la provincia di Bolzano 3 Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8. 4 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5. 19 del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell’ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai presidenti medesimi. 3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune. 4. La commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il presidente, che convoca e dirige le sedute, e il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali. 5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune. 6. Fino alla nomina della commissione, l’ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall’organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale. Art. 16-bis5 (Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento) 1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l’ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200,00 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 150,00 euro. 2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal consiglio delle autonomie, previa intesa tra il consiglio delle autonomie, il rettore dell’università degli studi di Trento, i presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario generale del consiglio delle autonomie, di un membro effettivo e di un membro supplente nell’ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto. 3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune. 4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute. La commissione delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali. 5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune. 6. Fino alla nomina della commissione, l’ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall’organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale. Art. 17 (Difensore civico) 1. Lo statuto comunale può prevedere l’istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale. 2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell’articolo 37, lo statuto dell’unione può prevedere, fra l’altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all’unione medesima. 3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico. 5 Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8. 20 CAPO V CIRCOSCRIZIONI COMUNALI Art. 18 (Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni) 1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate secondo la procedura prevista dall’articolo 302. Art. 19 (Fusione di comuni) 1. Nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’erogazione di appositi contributi finanziari, per l’attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d’intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni. 2. La legge regionale assicura l’istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora esse lo richiedano, di circoscrizioni denominate “municipi”, con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali. 3. Lo statuto del comune regola le modalità dell’elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente all’elezione del consiglio comunale. 4. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino al 9 dicembre 2014. 5. Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell’anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190. Art. 19-bis6 (Decorrenza della fusione) 1. Il nuovo comune è istituito in data coincidente con l’inizio del primo o, al più tardi, del secondo esercizio finanziario successivo allo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate. Art. 20 (Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali) 1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell’articolo 37. 2. Il programma dovrà tener conto dell’esigenza di salvaguardare e promuovere l’identità etnico- linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, e dell’articolo 5, comma 7. 3. Il programma è sottoposto all’esame del consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni. 6 Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8. 21 4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. Art. 21 (Costituzione di frazioni in comuni autonomi) 1. Le frazioni appartenenti a uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni. 2. Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo. 3. La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Art. 22 (Distacco di frazioni) 1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del comma 1 dell’articolo 21 e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi. 2. Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell’impossibilità di provvedere alle esigenze comunali. 3. Non si fa luogo al distacco di frazioni o parti di territori nei due anni successivi alla costituzione di un nuovo comune a seguito di fusione. Art. 23 (Riunione di comuni contermini) 1. Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d’accordo le condizioni. In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall’articolo 24. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall’articolo 24 non possono riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione. 2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L’iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d’ufficio o su proposta della giunta provinciale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non si applica il limite demografico per l’istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall’articolo 21. Art. 24 (Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare) 1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l’aggregazione, esclusi gli elettori iscritti all’anagrafe dei cittadini residenti all’estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell’ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. 22 2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall’articolo 301, comma 2, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall’articolo 302 e seguenti. 3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali. Art. 25 (Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune) 1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all’impianto, all’incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all’espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l’ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla giunta regionale, tramite la giunta provinciale competente, è presentata dal consiglio del comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio. 2. I confini fra due o più comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne facciano domanda e ne fissino d’accordo le condizioni. 3. La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un comune catastale, deve essere corredata del progetto di delimitazione territoriale. 4. Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del comune. Art. 26 (Controversie territoriali fra comuni) 1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all’articolo 27. Art. 27 (Parere del consiglio comunale) 1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 18, 21, 22, 23 e 25 e si esprimono con motivata deliberazione. 2. Contro le deliberazioni di cui al comma 1, ogni elettore, entro 20 giorni dall’ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale. Art. 28 (Determinazione dei confini) 1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d’accordo le condizioni. 2. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale; sono disposte per delega con decreto del presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta provinciale, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia. 3. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d’ufficio. 23 Art. 29 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari) 1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d’ufficio la giunta regionale; provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia. Art. 30 (Separazione patrimoniale) 1. Ferma restando l’unità del comune e salve le disposizioni concernenti l’amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall’articolo 21, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all’illuminazione pubblica, all’istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri e al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino. 2. Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo. Art. 31 (Delegato del sindaco) 1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate ai sensi dell’articolo 30, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale. 2. Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa. 3. Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell’amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione. Art. 32 (Conflitto di interessi patrimoniali) 1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del comune o di altra frazione, la giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l’amministrazione dell’oggetto in controversia, con le facoltà del consiglio e della giunta. [2. Ai cittadini, scelti ai sensi del comma 1, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un’azione contro il comune o contro altra frazione del medesimo.] 7 CAPO VI FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI Art. 33 (Disposizioni generali) 1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale. 2. I comuni ladini della valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate. 7 Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6. 24 3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2, comma 4, nonché quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonché, per ciascuna funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare. 4. La legge provinciale individua altresì quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono esercitate dai comuni avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle strutture costituite per la gestione associata. 5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalità e i tempi per l’individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo riferimento ai seguenti criteri: a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali; b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall’articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l’esercizio delle funzioni e l’organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia; d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle previste dalla legge provinciale di cui all’articolo 41. 6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all’interno degli ambiti di cui al comma 5, nonché le modalità per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può disciplinare i poteri sostitutivi. Art. 34 (Interventi in materia di forme collaborative intercomunali) 1. La legge provinciale può prevedere l’elezione diretta del presidente e dell’assemblea delle forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l’assemblea stessa. In questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell’assemblea sia costituita da rappresentanti dei comuni associati. 2. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l’elezione diretta ai sensi del comma 1, si applicano il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, nonché il sistema elettorale previsti per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la legge provinciale stabilisce altresì l’incompatibilità tra la carica di assessore di comunità e quella di assessore comunale o di sindaco, nonché tra la carica di componente dell’assemblea e assessore esterno in un comune. La legge provinciale prevede inoltre l’inammissibilità della candidatura a componente dell’assemblea di una comunità, per la parte eletta a suffragio universale, da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprano già tali cariche in base a elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. 4. La legge provinciale che disciplina l’elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla giunta provinciale previa intesa con la regione. 5. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore. 6. Per favorire le forme di collaborazione tra gli enti locali della provincia di Bolzano, la provincia eroga appositi contributi finanziari, anticipati annualmente dalla regione. L’utilizzo delle risorse non è vincolato all’esercizio di competenza. Eventuali avanzi di amministrazione possono essere utilizzati nell’esercizio successivo. L’utilizzo delle risorse è oggetto di rendiconto alla regione.8 8 Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 1 agosto 2019, n. 3 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, lett. f), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8. 25 7. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell’esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai consorzi previsti dall’articolo 38. Art. 35 (Convenzioni) 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l’avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l’imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l’osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento. 4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera pubblica, le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo. 5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 36 (Associazione di comuni) 1. I comuni possono costituire un’associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un’apposita convenzione. 3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 4. 4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l’associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto. 5. Per l’esercizio associato di servizi l’associazione di comuni si avvale delle forme previste dalla legge provinciale di cui all’articolo 41. 6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l’associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell’unione di comuni di cui all’articolo 37. 7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un’associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi. 8. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli organi. Art. 37 (Unione di comuni) 1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Sono organi dell’unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l’espressione dei comuni partecipanti all’unione. Lo statuto può prevedere anche l’istituzione di un organo 26 esecutivo collegiale. L’organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall’articolo 54 per un comune di pari dimensione demografica. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l’elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all’unione, assicurando, in quest’ultimo caso, un’adeguata rappresentanza delle minoranze politiche compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici. 4. Lo statuto contiene l’indicazione degli organi dell’unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell’unione e ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4. 5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti. 6. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni. 7. Per l’esercizio delle funzioni e l’organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni previste dalla legge provinciale di cui all’articolo 41. 8. Si applicano all’unione le disposizioni previste dal comma 8 dell’articolo 36. Art. 38 (Consorzi obbligatori di funzioni) 1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano a essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell’ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l’applicazione delle disposizioni contabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal capo III del titolo IV. L’applicazione degli articoli 202 e da 206 a 212 e delle norme del regolamento di attuazione riguardante le stesse materie è facoltativa in relazione alle dimensioni dell’ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa. 2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 49, 53 e 60. 3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea. Art. 39 (Accordi di programma) 1. Compatibilmente con la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione dei comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione di comuni ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli 27 strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato. 5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia autonoma o dal sindaco o dal legale rappresentante dell’associazione di comuni o dell’unione di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella provincia interessata, se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. Art. 40 (Enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e norma di rinvio) 1. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 279 del 1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano a operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all’articolo 33. 2. La legge provinciale può disporre la soppressione degli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 279 del 1974 e disciplinarne la liquidazione e il trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni e dei rapporti giuridici in essere ai comuni, singoli o associati, ovvero alle unioni di comuni costituite. 3. Alle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo e agli enti già istituiti ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 279 del 1974 si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo III del titolo IV, le norme attuative del medesimo e le norme della presente legge corrispondenti a quelle della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni indicate nella colonna A dell’allegato L/2. 4. Al personale dipendente dalle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo si applicano le disposizioni della presente legge corrispondenti a quelle dell’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 indicate nella colonna A dell’allegato L/2. CAPO VII SERVIZI PUBBLICI LOCALI Art. 41 (Interventi in materia di servizi pubblici locali) 1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. 2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore. 3. Le disposizioni regionali in materia di servizi pubblici locali provvisoriamente efficaci fino all’adozione della disciplina provinciale ai sensi dei commi 1 e 2 sono quelle previste dagli articoli 41, 41- bis e dal Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni. TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE CAPO I CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO Art. 42 (Organi di governo comunale) 1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. 28 Art. 43 (Consiglio comunale) 1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale. 2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 3. I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti. 4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 193, comma 1, lettera b) numero 5). 5. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un’adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 61 dello statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio. 6. Per l’elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 5 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell’amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato. 7. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche e informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. 8. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 9. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Art. 44 (Composizione del consiglio comunale) 1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da: a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia; b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato. 2. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da: a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia; b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; 29 e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato. 3. Il sindaco è compreso nel numero dei componenti il consiglio comunale. 4. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, lo statuto deve prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall’assemblea. 5. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito a presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età. 6. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la giunta provinciale territorialmente competente. 7. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione. Art. 45 (Convalida degli eletti) 1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell’eletto a norma degli articoli 75, 76, 78, 79 e 80. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 74, 76, 77, 79 e 82. 2. Nel caso in cui l’ineleggibilità del sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con sentenza si procede a nuova elezione entro 90 giorni dalla data in cui è stata assunta la deliberazione o la sentenza è divenuta definitiva. Nell’intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l’insediamento del nuovo eletto, la giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario. 3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la giunta provinciale. Art. 46 (Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali) 1. I consigli comunali restano in carica cinque anni. 2. I consigli comunali restano in carica sino all’elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti. 3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 59, comma 1, e 63 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale: a) quando, in seguito a una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune; b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell’articolo 47; c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune. 4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 217, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro 90 giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall’articolo 48 del testo unico approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il

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