Legislazione Sostegno (1) PDF
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Prof. Max Bruschi
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Questo documento fornisce una panoramica sulla legislazione del sostegno scolastico, in particolare sui concetti di GLO e PEI (Piano Educativo Individualizzato). Fornisce un'analisi dei vari articoli del Decreto interministeriale 182/2020, con un focus sulla struttura e le sezioni del PEI.
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Il GLO e il PEI Sottotitolo Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto Istituzioni di diritto scolastico scolasti...
Il GLO e il PEI Sottotitolo Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto Istituzioni di diritto scolastico scolastico www.facebook.com/max.bruschi [email protected] https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ 1 Tra GLO e PEI La struttura del DI 182/2020 Il DI 182/2020 è lo strumento normativo che articola l’attività del GLO e la progettazione del PEI. È costituito dal Decreto interministeriale e dagli allegati, che ne sono parte integrante e che sono costruiti col principio della concatenazione. Gli allegati A1, A2, A3, A4 presentano i modelli di PEI, diversificati a seconda del grado di istruzione. L’allegato B presenta le Linee guida. Sono le «istruzioni Ikea» per la predisposizione del PEI. Non a caso, dopo una illustrazione dei principi generali, ne seguono le sezioni passo a passo. L’allegato C individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporti per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti. L’allegato C-1 dettaglia e quantifica il «Fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico» e il «Fabbisogno di risorse professionali per l’assistenza» (già indicate nella sezione 11…) prof. Max Bruschi 2 Le sezioni del PEI 1. Quadro informativo 2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento 3. Raccordo con il Progetto Individuale 4. Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico 5. Interventi sull'alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità 6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori 7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 8. Interventi sul percorso curricolare 8.1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo 9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative 11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari 12. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico prof. Max Bruschi 3 Il GLO La L. 104/1992: art. 15 comma 10 La disposizione è stata «10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di introdotta dal inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e dlgs 66/2017, che all’articolo delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di 9 ha sostituito l’intero articolo funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i 15 della L. Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con 104/92. accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale». prof. Max Bruschi 4 Il GLO DI 182/2020 Il DI 182/2020 tratta del GLO in due articoli. «Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione» «Articolo 4. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione» prof. Max Bruschi 5 Il GLO DI 182/2020 art. 3 «Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. 2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. 3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza. 4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. prof. Max Bruschi 6 Il GLO DI 182/2020 art. 3 «Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quali figure professionali interne, docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI. 6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. 7. Possono essere chiamati (dal DS!) a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico- pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. prof. Max Bruschi 7 Il GLO DI 182/2020 art. 3 «Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO. 9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. 10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. prof. Max Bruschi 8 Il GLO Focalizziamo… Alcuni commi richiamano quanto disposto dalla L. 104/1992, altri aggiungono dettagli tecnici e operativi. Il DS decreta la configurazione del GLO, lo convoca e presiede. La presidenza e la convocazione possono essere delegate. ATTENZIONE ai VERBI… ci sono tre livelli distinti: – DS (o delegato) e consiglio di classe/team COMPONGONO il GLO – Figure genitoriali, figure professionali interne (docenti GLI/referenti) e figure professionali esterne (assistenti autonomia/comunicazione e GIT), alunno con disabilità nella secondaria di II grado, rappresentante dell’UVM ed esperto dei genitori PARTECIPANO al GLO – Altri specialisti o ATA possono essere CHIAMATI A PARTECIPARE al GLO quando è opportuno o necessario. Perché questa distinzione? prof. Max Bruschi 9 Il GLO Focalizziamo… La «chiave di volta è rappresentata dal comma 9: «9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti». Il PEI è un documento didattico. Pertanto, la decisione finale è dei «componenti», ovvero del consiglio di classe/team. Il PEI definisce la richiesta di risorse, per la quale, sulla base di un principio generale di diritto, il beneficiario non può decidere sull’ammontare del beneficio. Sussiste, giustamente, l’obbligo di motivazione, il «perché» sia presa una decisione e non un’altra. Soprattutto, occorre usare il buon senso! prof. Max Bruschi 10 Focalizziamo… * Aporia giuridica è la In ultimo, il comma 10 distingue componenti/partecipanti contraddizione tra due o più anche sotto l’aspetto economico. norme, non risolvibile attraverso la Se la famiglia vuole pagare 1.000 euro l’esperto… sono fatti gerarchia delle fonti. suoi… Per superarla, occorre Attenzione, perché il CCNL fa rientrare i GLO all’interno ricorrere ai principi delle «40 ore» destinate ai consigli di classe… generali. Contemporaneamente, l’art. 15 della 104/1992 , ultimo periodo, afferma che «dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale». Si tratta di una evidente aporia giuridica*, alla luce delle disposizioni previste all’articolo 4… «Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale»… prof. Max Bruschi 11 Il GLO DI 182/2020 art. 4 «Articolo 4. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. 3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. prof. Max Bruschi 12 Il GLO DI 182/2020 art. 4 «Il Dirigente «Articolo 4. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per scolastico, a inizio dell’anno l’Inclusione scolastico, sulla 7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente base della Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un documentazion e presente agli congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. atti, definisce, 8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da con proprio decreto, la chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta configurazione individuato tra i presenti. del GLO» 9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. 10. I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria. 11. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 10, riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679). prof. Max Bruschi 13 Il GLO Focalizziamo… Sono previste OBBLIGATORIAMENTE almeno tre riunioni del GLO, salvo necessità di ulteriori incontri: – 1. entro il 30 giugno per il PEI provvisorio o per il PEI per il successivo anno scolastico (termine PERENTORIO); – 2. entro il 30 ottobre per il PEI definitivo («di norma» non significa rinviare all’infinito… i ritardi vanno rigorosamente motivati); – 3. tra novembre ed aprile per almeno una verifica intermedia. Le convocazioni riguardano TUTTI coloro che sono ricompresi nel decreto istitutivo. Non vi è un «numero legale». Il GLO può comunque tenersi in forma telematica, anche qualora vi siano adempimenti deliberativi, in deroga alle limitazioni poste dal CCNL. I componenti del GLO hanno accesso all’intera documentazione. Anche i componenti avventizi (supplenti anche brevissimi…). I membri del GLO hanno comunque accesso a PEI e VERBALE. prof. Max Bruschi 14 Il PEI Il PEI Il Piano educativo individualizzato è variamente citato dalla L. 104/1992 e dal dlgs 62/2024, ma è sostanzialmente disciplinato dal dlgs 66/2017 (art.7) e dal complesso delle norme del DL 182/2020 (in particolare, art. 2, 5, 6, 7). Nelle varie stratificazioni normative, si è persa una definizione generale e astratta di cosa sia il PEI… la seguente è mia… «Il Piano educativo individualizzato è lo strumento che stabilisce le linee di indirizzo e le azioni positive per la costruzione degli ambienti di apprendimento e per la progettazione educativa e didattica finalizzate a favorire il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione dell'alunno con disabilità» prof. Max Bruschi 15 Il PEI Dlgs 66/2017, art. 7, comma 2 – Piano educativo individualizzato *Un accordo in Conferenza a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di Unificata cui all’articolo 9, comma 10; doveva definire le modalità b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva attuative ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 relativamente: febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare - assistenza per l'autonomia e la riguardo all’indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo comunicazione la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS; personale degli alunni con c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per handicap fisici o realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, sensoriali - servizi di della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e trasporto delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità - l'accessibilità e la fruibilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei fisica, senso bisogni educativi individuati; percettiva e comunicativa d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero degli spazi e di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli degli strumenti interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e delle istituzioni scolastiche in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione statali individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3*; prof. Max Bruschi 16 Il PEI DI 182/2020, art. 2 1. Il PEI a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9; b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS; c. attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017; d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati; prof. Max Bruschi 17 Il PEI DI 182/2020, art. 2 f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione; g. garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017. prof. Max Bruschi 18 Il PEI Focalizziamo… La responsabilità della definizione del PEI e della sua attuazione è del GLO. Il PEI si basa sulla situazione dell’alunno con disabilità a partire dal quadro presentato dalla documentazione, ma la contestualizza. È uno strumento duttile che è chiamato ad adattarsi al variare della situazione temporale e degli ambienti di apprendimento. Traccia le indicazioni utili a configurare positivamente l’ambiente di apprendimento. Fissa le coordinate per la progettazione educativa e didattica (obiettivi, metodologie, strumenti compensativi e misure dispensative). Stabilisce le risorse professionali necessarie. prof. Max Bruschi 19 Il PEI DI 182/2020, art. 5 Articolo 5. Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento 1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un’analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici. 2. Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento. 3. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. prof. Max Bruschi 20 Il PEI DI 182/2020, art. 6 Articolo 6. Raccordo del PEI con il Progetto Individuale 1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto di vita di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall’Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale. 2. Nel caso in cui il Progetto di vita sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia. 3. Nel caso in cui il Progetto di vita sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto. prof. Max Bruschi 21 Il PEI Focalizziamo… Il Dlgs 62/2024 rilancia il Progetto di vita, che però parte sempre dalla richiesta della famiglia, alla cui base c’è sempre il Profilo di funzionamento. L’idea è sempre di coordinare le varie azioni, che spesso sono staccate. Resta che i vari pezzi del sistema non parlano sovente tra di loro… prof. Max Bruschi 22 Il PEI DI 182/2020, art. 8 Articolo 8. Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico 1. Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull’alunno. 2. L’osservazione sistematica - compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe - e la conseguente elaborazione degli interventi per l’alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni: a. la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione... b. la dimensione della comunicazione e del linguaggio…. c. la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento… d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento... 3. Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare: a. obiettivi ed esiti attesi; b. interventi didattici e metodologici, articolati in: i. attività; ii. strategie e strumenti. prof. Max Bruschi 23 Il PEI DI 182/2020, art. 9 Articolo 9. Ambiente di apprendimento inclusivo 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione-educativo didattica si pone particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. 2. Al fine di realizzare quanto indicato all’articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico – fisico, relazionale, organizzativo – con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica dell’alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente. 3. A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di «processi decisionali supportati», ai sensi della Convenzione ONU (CRPD). prof. Max Bruschi 24 Il PEI Focalizziamo… A ben guardare, le quattro dimensioni non sono esclusiva dell’alunno con disabilità… Resta il ruolo capitale delle osservazioni: ovviamente, la documentazione medica non basta… perché può essere in qualche modo predittiva, ma non è «nel contesto» prof. Max Bruschi 25 Il PEI DI 182/2020, art. 10 Articolo 10. Curricolo dell’alunno 2. Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato: a. se l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione; b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti; c. se l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti. 3. Nel PEI – per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado – è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di: a. percorso ordinario; b. percorso personalizzato (con prove equipollenti); c. percorso differenziato. prof. Max Bruschi 26 Focalizziamo… I grado 8.2 Progettazione disciplinare secondaria I Grado Interventi educativo-didattici, strategie, strumenti nelle diverse discipline/aree disciplinari Disciplina A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli /Area stessi criteri di valutazione disciplina re: B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione Disciplina Etc., etc. /Area disciplina re: prof. Max Bruschi 27 Focalizziamo… II grado 8.2 Progettazione disciplinare secondaria II Grado Interventi educativo-didattici, strategie, strumenti nelle diverse discipline/aree disciplinari Disciplina A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione:… con verifiche identiche [ ] equipollenti [ ] C – Segue un percorso didattico differenziato con verifiche [ ] non equipollenti [indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica Disciplina Etc., etc. prof. Max Bruschi 28 Focalizziamo… e sistemiamo Il linguaggio adottato nella revisione delle linee guida non sempre è coerente… è ad esempio stata adottata una dizione, «personalizzazioni», che non c’entra nulla con il vocabolario didattico. In questo caso, con «personalizzazioni», si intendono adattamenti: agli obiettivi alla didattica alle prove di verifica (che PER FORZA sono equipollenti… Se cambiano gli obiettivi, come fanno le prove ad essere le stesse?) etc. 1. Poniamo il caso di Tizio, che in Inglese svolge la stessa attività della classe, ha prove uguali, ma usufruisce i strumenti compensativi… Che voce dobbiamo barrare per inglese sul PEI di Tizio? LA A!!! 2. Caio, invece, in Inglese, ha obiettivi che sono adattati e sulle prove di verifica, oltre agli strumenti compensativi, ha prove ridotte. Che voce dobbiamo barrare per inglese sul PEI di Caio? La B!!! prof. Max Bruschi 29 DI 182/2020, art. 10 bis Articolo 10 bis. Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado 1. Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza prof. Max Bruschi 30 DI 182/2020, artt. 11 e 12 Articolo 11. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 2. Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso. Articolo 12 - Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi). 2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni con disabilità visive e uditive e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo prof. Max Bruschi 31 DI 182/2020, art. 13 Articolo 13. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 1. Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente: dell’alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica di base. prof. Max Bruschi 32 DI 182/2020, art. 13 2. Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche: a. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia o e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni; b. la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali; c. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base; d. le risorse professionali destinate all’assistenza per l’autonomia e/o per la comunicazione; e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe; f. gli interventi previsti per consentire all’alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe; g. le strategie per la prevenzione e l’eventuale gestione di comportamenti problematici; h. le attività o i progetti per l’inclusione rivolti alla classe; i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico; j. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI. prof. Max Bruschi 33 DI 182/2020, art. 15 Articolo 15. Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse 1. In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto – nella scuola secondaria di secondo grado – del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente si procede all’aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno scolastico successivo. 2. Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte…, dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone… il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta. 3. … il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo… specificando la tipologia di assistenza / figura professionale e il numero delle ore ritenuto necessario, al fine di permettere al Dirigente scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale. 4. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell’alunno con disabilità da e verso la scuola. prof. Max Bruschi 34 DI 182/2020, art. 16 «Articolo 16. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo 1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo. 2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO». prof. Max Bruschi 35 Il PEI DI 182/2020, art. 16 3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto: a. Intestazione e composizione del GLO; b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori; c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento; d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo; e. Sezione 4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. 4. … il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15. prof. Max Bruschi 36 Il PEI DI 182/2020, art. 17 Articolo 17. Esame della documentazione 1. In caso di controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un’interpretazione del contenuto della stessa. 2. In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato. 3. In ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al Dirigente scolastico che provvede a contattare il competente ufficio dell’INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione. prof. Max Bruschi 37 Il PEI DI 182/2020, art. 18 Articolo 18. Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno 1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione dei relativi «supporti al funzionamento», secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto. 2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle «capacità» dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento 3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1. prof. Max Bruschi 38 Il PEI DI 182/2020, artt. 18 e 21 4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale. 5. Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017. Articolo 21. Norme transitorie 6. In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato. prof. Max Bruschi 39 Il PEI Focalizziamo… Le risorse professionali Il personale docente 1. Ognuno deve fare il proprio mestiere. 1. Il GLO deve richiedere, motivatamente, le risorse professionali che ritiene necessarie, soprattutto andando a declinare le voci «assistenti all’autonomia» e «assistenti alla comunicazione» 2. Il DS deve valutare le richieste e trasmetterle al GIT/UAT, da un lato, all’Ente Locale dall’altro, motivando le eventuali discrepanze. 3. Tutto il processo amministrativo va «tracciato»… 4. UAT ed Ente Locale assegnano le risorse complessive. Per lo UAT, l’autorizzazione ai «posti in deroga» è del direttore generale. 2. Il DS è anche responsabile della «professionalità del personale»… In caso di incapacità a svolgere i rispettivi ruoli, per il personale docente può arrivare ad attivare la procedura dell’art. 512 del dlgs 297/1994 TU Scuola (dispensa dal servizio per incapacità); per gli assistenti, posto che deve rispedire al mittente chi non ha il profilo richiesto in sede di GLO, avvisa il responsabile del servizio. 40 Il PEI Focalizziamo… Le risorse professionali Il personale docente 1. Vige il principio della corresponsabilità educativa. Il docente SOS non sostituisce, ma sostiene l’attività dei docenti di posto comune. 2. Permane la configurazione attuale dell’organico di diritto dei posti di sostegno, implementati dalla legge finanziaria per il 2021 e pari a 126.170, cui sono aggiunti i cosiddetti posti in deroga, che costituiscono una sorta di «organico di fatto» del sostegno. 3. Il fabbisogno è correlato agli interventi messi in atto su più piani: dal sostegno didattico, all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, all’assistenza igienica di base, al lavoro cooperativo dei compagni di classe e di tutti gli insegnanti, alle professionalità presenti, alla fornitura di ausili (tastiera Braille), all’uso di nuove tecnologie (sintesi vocale), agli interventi sull’ambiente (percorsi guidati, adattamenti acustici…)». 4. L’attribuzione delle risorse professionali risponde a un obbligo costituzionale: quando si presenta una necessità, occorre richiedere i posti allo UAT e/o all’ente locale, i cui obblighi sono identici a quelli del Ministero, come definito nella sentenza della Corte Costituzionale 80/2010, nell’Ordinanza del Tribunale di Lucca sull’attribuzione delle ore di assistenza. In contrasto, la sentenza del Consiglio di Stato 1798/2024 41 Il PEI Caso particolare… Un caso particolare è rappresentato dalle «valutazioni di base»/certificazioni che arrivano in corso d’anno. 1. Una prima scuola di pensiero, procede alla stesura di un PEI provvisorio, da azionare comunque «pro tempore», da cristallizzare entro giugno per l’invio delle richieste di risorse. 2. Altri, ritengono si debba procedere alla stesura di un PEI il più possibile completo, per l’ovvia ragione che l’alunno con disabilità è già pienamente inserito nel contesto e le osservazioni sono già state fatte. Sono personalmente di questa seconda opinione, aggiungendo il fatto che procederei comunque subito anche alla richiesta delle risorse anche in corso d’anno. Che le «funzioni» siano chiuse, non è ragione valida… prof. Max Bruschi 42 Riferimenti www.facebook.com/max.bruschi https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ [email protected] https://unimib.academia.edu/MaxBruschi Max Bruschi e Salvatore Milazzo, Istituzioni di diritto scolastico, Giappichelli, Torino 2023 https://www.normativainclusione.it/ PEI attraverso SIDI: la Guida rapida (…) prof. Max Bruschi 43 Titolo Note Testo Testo 2 prof. Max Bruschi 44