Legislazione Sostegno (1) PDF

Summary

This document presents an overview of Italian legislation concerning disabilities, focusing on primary and secondary school regulations. It includes details about the law 104/1992 and the decree 62/2024, outlining specific norms and details related to individual plans and supports for students with disabilities.

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Le norme sulla disabilità Quadro generale Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto Istituzioni di diritto scolastico...

Le norme sulla disabilità Quadro generale Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto Istituzioni di diritto scolastico scolastico www.facebook.com/max.bruschi [email protected] https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ 1 Norme sulla disabilità Un testo Normativa primaria e secondaria normativo di La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione rango pari o sociale e i diritti delle persone handicappate» superiore può modificare parti Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di di una norma, disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione usando la multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale tecnica della personalizzato e partecipato», che in parte modifica la L. 104/1992, in parte introduce «novella». In tal norme proprie. caso, è SEMPRE Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione da citare il dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», , che in parte modifica la L. provvedimento 104/1992, in parte introduce norme proprie. «originario», casomai Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e aggiungendo «e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato» successive Decreti e atti amministrativi modificazioni», Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello abbreviato a nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché volte con «e modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità» (come s.m.» oppure modificato dal DI 153/2023*) con «e s.m.i.», dove la «i» sta «Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini per un dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione tautologico internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento, «integrazioni». della disabilità e della salute dell’OMS» Nota 4 agosto 2009, n. 4274 recante «Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità» prof. Max Bruschi 2 Il disegno normativo Il «chi»: l’identificazione dei soggetti con disabilità e la definizione delle procedure che li identificano giuridicamente Il «paradigma», ovvero la scelta culturale di fondo che guida le scelte specifiche e che in caso di vuoto determinano le azioni concrete Il «come» generale: quali strumenti supportano la persona con disabilità nella globalità della sua vita e il loro rapporto con… Il «come» scolastico: quali strumenti supportano l’inserimento e l’inclusione nel sistema di istruzione Le «strutture di supporto» ai processi di inclusione scolastica I «compiti» dei componenti della comunità educante Lo strumento progettuale PEI. prof. Max Bruschi 3 Il chi e il come Il dlgs 62/2024 Si raccomanda Il dlgs 62/2024 ha 40 articoli raggruppati intorno a quattro capi volti a) lo studio dell’art. 2 del all’individuazione delle «finalità» e delle «definizioni generali»; b) al dlgs 62/2024 e «procedimento valutativo di base» e all’«accomodamento ragionevole»; delle relative c) alla «valutazione multidimensionale» e al «progetto di vita individuale definizioni personalizzato e partecipato»; d) alle «disposizioni finanziarie, transitorie e finali» Declina l’art. 3 della Costituzione, ovvero l’impegno della Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», mettendo al centro la personalizzazione degli interventi universalizzando il modello «biopsicosociale» e puntando sull’autonomia della persona. Modifica la L. 104/1992 rendendo universale la dizione persona con disabilità (art. 3 L. 104/1992); sostituendo le varie certificazioni con la valutazione di base, a cura dell’INPS (art. 4 L. 104/1992) introducendo l’istituto giuridico dell’accomodamento ragionevole (art. 5 bis L. 104/1992) prof. Max Bruschi 4 Il chi Il dlgs 62/2024 Il dlgs 62/2024 Riconduce tutta la ridda di procedure precedenti ivi compreso l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, a un’unica valutazione di base, a cura dell’INPS, volta «ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato». In prospettiva, nella valutazione di base rientrerà anche l’«accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica»; prof. Max Bruschi 5 Il come Il dlgs 62/2024 Il dlgs 62/2024 Attraverso la valutazione multidimensionale si delinea «con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita». L’unità di valutazione multidimensionale, che lo redige, sarà integrata, per gli alunni, dall’istituzione scolastica di iscrizione e tiene conto del Profilo di funzionamento ai fini scolastici. prof. Max Bruschi 6 Il come Il dlgs 62/2024 Il dlgs 62/2024 Ridisegna il progetto di vita (che sostituisce il progetto individuale) personalizzato e partecipato della persona con disabilità «partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri». Il PEI è parte integrante del progetto di vita. Istituisce il budget di progetto, costituito dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita prof. Max Bruschi 7 Il dlgs 62/2024 Gli istituti previsti dal dlgs 62/2024 sono adottati sperimentalmente in nove province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), anche perché la norma può essere modificata da un altro dlgs entro 24 mesi dalla sua approvazione. Dunque, il governo ha tempo sino al 4 maggio 2026 per introdurre gli eventuali aggiustamenti. prof. Max Bruschi 8 Il chi e il come L. 104/1992: le persone CON disabilità Il Dlgs 62/2024, all’articolo 2 ha fissato il nomen iuris modificando l’art. 3, Persona con disabilità avente diritto ai sostegni della L. 104/1992 «1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base 2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. 3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. prof. Max Bruschi 9 La l. 104/1992: articoli di interesse La L. 104/1992 è una «legge quadro» che fissa, per più, principi generali da attuare con disposizioni specifiche da parte dei vari livelli. Di interesse scolastico sono Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione. Art. 13. Integrazione scolastica Art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione Art. 15. Gruppi per l’inclusione scolastica Art. 16. Valutazione del rendimento e prove di esame Si tratta di norme che fissano dei principi generali, in parte tradotti tecnicamente in atti successivi che li dettagliano. Il dlgs 66/2017 è invece specificamente dedicato all’inclusione degli alunni con disabilità, anche se la complessità tecnica ha richiesto decreti attuativi delle varie norme. prof. Max Bruschi 10 La l. 104/1992: art. 12 Testo modificato alla Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione. luce delle definizioni ex 1. Al bambino da 0 a 3 anni con disabilità è garantito dlgs 62/2024 l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse alla condizione di disabilità. prof. Max Bruschi 11 La l. 104/1992 art. 12 *«Riconoscimento della condizione Articolo 12 segue di disabilità attraverso la 5. Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4* per valutazione di base». In le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e prospettiva, l’accertamento gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre rientra nella 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina valutazione di base o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328». prof. Max Bruschi 12 Passiamo al dlgs 66/217… il profilo di funzionamento Dlgs 66/2017, art. 5, c. 4. «Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; c) è redatto con la collaborazione dei genitori… nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona» Le Linee guida per la redazione dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento sono state pubblicate il 10 novembre 2022: Regione Lombardia ha adottato la delibera 3 giugno 2024 che rinnova le modalità di accertamento, sulla base delle Linee guida. Qui alcune slide riassuntive. prof. Max Bruschi 13 Gli atti propedeutici al PEI 1. Accertamento dell’handicap e, se possibile contestualmente, 2. Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (in futuro, i due documenti saranno assorbiti dalla valutazione di base) propedeutico al 3. Profilo di funzionamento (oppure i previgenti diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale), redatto dall’UVM con il coinvolgimento dei genitori, dello studente (secondaria di secondo grado) e dell’istituzione scolastica di iscrizione, trasmesso dai genitori all’istituzione scolastica e all’ente locale, è propedeutico al Piano educativo individualizzato (PEI) e al Progetto individuale (in futuro, progetto di vita), su richiesta dei genitori Per la redazione del PEI, si tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS prof. Max Bruschi 14 Elementi di attenzione… Il verbale di accertamento prevede l’indicazione del «Codice ICD- 9-CM con suo titolo». L’acronimo sta per International Classification of Diseases, 9th revision - Clinical Modification. Il PDF può indicare la TIPOLOGIA di misure di sostegno, risorse strutturali e competenze professionali, ma NON le quantifica I ritardi nella predisposizione del PDF NON possono impedire la predisposizione di un PEI «provvisorio» che, in quanto documento progettuale di lavoro, può essere sempre modificato. La motivazione della lacuna va accertata, dandone notizia nel PEI. In tal senso, il dlgs 62/2024 prevede, all’articolo 7, una «efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base» che renderà possibile erogare le prestazioni anche prima della conclusione dell’iter. Il tutto, da disciplinare con decreto che identifichi le prestazioni comunque erogabili. Il mancato aggiornamento del PDF al passaggio di grado, per le stesse ragioni, è ininfluente sulla predisposizione del PEI. prof. Max Bruschi 15 Il come La l. 104/1992: art. 13 e art. 14 Gli artt. 13. Integrazione scolastica e 14. Modalità di attuazione dell'integrazione prevedono accordi di programma per coordinare «servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche». la dotazione alle IS «di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico» che «fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», è garantita l'assegnazione di docenti SOS. che sono garantiti l’orientamento e la continuità educativa «prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore»; «può essere consentita una terza ripetenza in singole classi» prof. Max Bruschi 16 Le strutture La l. 104/1992: art. 15 L’art. 15, «Gruppi per l’inclusione», prevede: Il GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) è istituito presso gli USR con decreto del DG. Prevede «la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica». Ha compiti di consulenza e proposta all’USR in merito agli accordi di programma, supporto ai GIT e supporto alle Reti per i piani di formazione Il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) è istituito presso ciascun UAT. Coordinato da un Dirigente Tecnico o da un DS, è composto da «personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione». Supporta le IS nell’elaborazione del PEI e vaglia le richieste di insegnanti SOS. Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) è nominato e presieduto presso ciascun IS dal DS. È «composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti ASL e del territorio». Supporta il collegio nella progettazione e realizzazione del Piano per l’inclusione e i docenti nell’attuazione dei PEI. «In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente» Infine, il GLO (Gruppo di lavoro operativo) di cui parleremo nell’ultima lezione prof. Max Bruschi 17 Le strutture Un focus… il GIT Il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) è costituito presso ciascuno UAT. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed è composto da un numero di docenti (a tempo indeterminato con titolo di specializzazione su sostegno didattico) in relazione al numero di istituzioni scolastiche sul territorio e al numero di alunni con disabilità in rapporto alla popolazione scolastica del territorio dell’ultimo triennio (circa 1 ogni 23 istituzioni scolastiche. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme; supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI e nelle attività di didattica inclusiva. Il Decreto Interministeriale 20 dicembre 2021, n. 335, che ne regola il funzionamento, non è mai stato pubblicato, tuttavia è in vigore. Ai docenti componenti dei GIT, selezionati dagli USR per titoli e colloquio, spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, i cui criteri di riparto e assegnazione sono stati definiti con l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 13 maggio 2024, per complessivi 3.500 euro annui lordo dipendente. prof. Max Bruschi 18 Le strutture Un focus aggiuntivo… il CTS I Centri territoriali di supporto (CTS) sono costituiti presso ciascuna provincia presso una istituzione scolastica. I CTS, creati dal nulla dalla Direttiva Profumo e dalla Nota 6 marzo 2013, n. 8, sono stati legiferati all’articolo 9, comma 2-bis, del dlgs 66/2017 e disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione 19 novembre 2021, n. 328. Sono Istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità, individuate dagli USR che provvedono a individuare una di loro con compiti di coordinamento. Ecco i CTS della Regione Lombardia. Sono «poli» per l’acquisto di strumenti ed ausili per la didattica inclusiva e dei servizi connessi, che poi sono affidati alle istituzioni scolastiche in comodato d’uso. Per i milanesi, ecco il sito del CTS e dei CTI, scuole che supportano la rete. Presso il CTS dell’IC Bovesin de la Riva è attivo anche il SAM, Sportello Autismo Milano. Il sito presenta inoltre due strumenti messi a punto dalla rete COSMI: Il PEI on line Il PDP on line prof. Max Bruschi 19 Gli attori del processo di inclusione degli alunni con disabilità Chi fa cosa? Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto Istituzioni di diritto scolastico scolastico www.facebook.com/max.bruschi [email protected] https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ 20 Chi fa cosa? Il personale docente La terza parte delle «Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità del 2009» (LG 2009) è ancora oggi un punto di riferimento valido per comprendere i compiti di DS, docenti, ATA. È, però, sempre da leggere in combinato disposto con i profili professionali generali, come disegnati dalle norme e dai contratti, e con i compiti specifici affidati dalle norme. Le Istituzioni scolastiche possono poi disciplinare ulteriormente l’organizzazione interna, ma restano fermi i principi normativi e le responsabilità. 21 Il DS, le funzioni generali Il ruolo del DS è fissato dal CCNL/2024, dal Dlgs 165/2001 e dalla L. 107/2015. Per il CCNL, «1. Le funzioni e i compiti del dirigente scolastico sono definiti dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo e delle competenze degli organi collegiali ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. 2. … promuove l’attuazione del diritto all’apprendimento e la qualità dei processi formativi, nel rispetto della libertà di insegnamento e della autonomia professionale dei docenti, valorizzando le risorse umane e favorendo la partecipazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti dell’istituzione scolastica e con tutti gli attori sociali, culturali, professionali, ed economici del territorio. ». Tre punti importanti: 1. ha i poteri del datore di lavoro e «sovraintende al corretto espletamento dell’attività di tutto il personale assegnato, al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare»; 2. ha la responsabilità dirigenziale «in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi»; 3. assicura il rispetto del quadro normativo. Deve possedere competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale; competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane; competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio ed i referenti istituzionali; competenze concernenti l’analisi dell’istituzione scolastica e la progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento. prof. Max Bruschi 22 IlIl DS personale docente Il dirigente scolastico «è il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità» (LG 2009): guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: – presidenza del GLI d’istituto; – formazione delle classi; – rapporti interistituzionali USR, Enti locali, ASL; – richiesta delle risorse; – assegnazione alle classi/casi degli insegnanti per le attività di sostegno; nomina i GLO, li convoca e li presiede o ne delega la presidenza; – presidia la corretta redazione dei PEI – presidia l’attuazione del Piano per l’inclusione e dei PEI cura, nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, l’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione; garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità 23 I docenti C’è un profilo giuridico specifico per l’insegnante di sostegno? Tenuto fermo che vige il principio della corresponsabilità educativa, in base al quale il docente SOS non sostituisce, ma sostiene l’attività dei docenti di posto comune…. non dal punto di vista contrattuale, e nemmeno c’è un «testo unico» o un «articolo unico» che definisca il profilo… ma occorre riferirsi a tre fonti: Il CCNL Il DM 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno» Il DM 16 agosto 2022, n. 226, sul percorso di formazione e prova, che ha una tabella all’allegato A specifica per la valutazione degli insegnanti di sostegno. prof. Max Bruschi 24 Il profilo professionale nel CCNL *Il CCNL è un testo L’art. 40 («Funzione docente»), composito, che conserva rimarca che il fine della «professione» docente consiste validità ai CCNL precedenti nelle principalmente nella realizzazione del processo di parti non insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo modificate e non in sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli contraddizione. Ecco il testo alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti coordinato dei dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari gradi CCNL con tutte le disposizioni dell’istruzione. Essa si fonda sull’autonomia culturale e in vigore professionale dei docenti»; precisa che «i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano triennale dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline». prof. Max Bruschi 25 Il profilo professionale nel CCNL Art. 41 Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia 1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo. Art.42 – Profilo professionale docente Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti... prof. Max Bruschi 26 DM 2011 – Allegato A, profilo del docente specializzato «Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della classe in cui opera partecipa alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13 comma sei legge 104 barra 1992. Il docente specializzato si occupa delle attività educativo- didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica secondo i principi di corresponsabilità e di collegialità». prof. Max Bruschi 27 DM 2011 – Allegato A, profilo del docente specializzato Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere: Competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale e della didattica speciale Conoscenze psicopedagogiche sulle tipologie delle disabilità competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto Conoscenze e competenze sulle modalità di interazione di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni prosociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica etc etc… prof. Max Bruschi 28 DM 226/2022 – Allegato A docente su posto SOS Indicatori ai fini dell’osservazione nonché della valutazione Tre ambiti: 1. Costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi 2. Progettazione e realizzazione dell’azione didattico disciplinare 3. Processi di valutazione Ognuno suddiviso in indicatori. Per ogni indicatore sono segnati dei descrittori che, per l’appunto, descrivono il comportamento ottimale. Facciamo un esempio per area… prof. Max Bruschi 29 DM 226/2022 – Allegato A docente su posto SOS Costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi Indicatore descrittore frequenza L’attività si □ Presente ha adattato con chiarezza il percorso svolge in □ Saltuario e/o parziale suddividendo i contenuti e un clima □ Assente predisponendo strumenti adeguati disteso e □ Non pertinente all’attività osservata collaborati vo. Il □ Presente ha adeguato i materiali ai diversi docente □ Saltuario e/o parziale livelli di abilità e ai diversi stili SOS □ Assente cognitivi degli alunni □ Non pertinente all’attività osservata Progettazione e realizzazione dell’azione didattico disciplinare Indicatore descrittore frequenza Il docente correlando i materiali ai diversi livelli di □ Presente ha abilità e ai diversi stili cognitivi degli □ Saltuario e/o parziale progettat alunni □ Assente o l’attività □ Non pertinente all’attività osservata didattica, con chiarezza, suddividendo i □ Presente in stretto contenuti e predisponendo strumenti □ Saltuario e/o parziale raccordo compensativi adeguati □ Assente col PEI □ Non pertinente all’attività osservata coprogettandola con l’insegnante □ Presente curricolare e le eventuali altre figure □ Saltuario e/o parziale di riferimento, visto il PEI □ Assente □ Non pertinente all’attività osservata prof. Max Bruschi 30 DM 226/2022 – Allegato A docente su posto SOS Processi di valutazione Indicatore Descrittore Frequenza Il docente SOS rispettando ed eventualmente □ Presente contribuisce a integrando le tipologie di prove e i □ Saltuario e/o parziale valutare i risultati di criteri previsti dal collegio docenti □ Assente apprendimento □ Non pertinente all’attività osservata adattando, assieme all’insegnate □ Presente curricolare e alle altre figure, le □ Saltuario e/o parziale tipologie di verifica formalizzate al PEI □ Assente □ Non pertinente all’attività osservata coprogettando le prove con □ Presente l’insegnante curricolare e le eventuali □ Saltuario e/o parziale altre figure di riferimento in stretto □ Assente raccordo con gli obiettivi previsti dai □ Non pertinente all’attività osservata PEI prof. Max Bruschi 31 Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione Note L'articolo 3 comma 3 del dlgs 66/2017 prevede l'individuazione mediante intesa in Conferenza unificata dei criteri per una progressiva uniformità della definizione dei profili professionali del personale destinato all'autonomia all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Il servizio è di competenza dei comuni sulla base del quadro di riferimento dettato dalle regioni. Regione Lombardia, nelle more dell’intesa in Conferenza unificata, ha adottato una delibera, 15 maggio 2023 - n. 312, recentemente novellata, che ha fissato il profilo professionale specifico iniziato a lavorare con gli Atenei su un Percorso di apprendimento ad hoc, con particolare riferimento agli operatori in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale nel settore, in grado chi costituire titolo prioritario nell'ambito delle procedure di selezione del personale La proposta di introdurre profili distinti nel Quadro regionale degli standard professionali non è stata approvata perché non ha ottenuto il parere favorevole dei sindacati, che non vogliono figure distinte rispetto a quella degli educatori generici. prof. Max Bruschi 32 Regione Lombardia Note Punto 6.1.5 novellato «Il Comune provvede all’erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di selezione o di accreditamento di operatori qualificati. L’organizzazione del servizio prevede il coinvolgimento dei seguenti Profili professionali: Coordinatore responsabile con funzione di direzione tecnica del servizio Personale educativo. Gli assistenti educativi devono possedere adeguate capacità di: relazionarsi con studenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale nel contesto scolastico e lavorare con costanza con il corpo docente e la famiglia nella progettazione di un percorso di autonomia; raccordarsi con la comunità scolastica nel suo insieme e con i soggetti esterni alla Scuola, come – ad esempio – assistenti sociali ed Associazioni del Terzo settore». Resta distinta la figura dell’«Assistente alla comunicazione per bambini e studenti con disabilità visiva e/o uditiva», parte del Quadro Regionale degli Standard Professionali. prof. Max Bruschi 33 Regione Lombardia Punto 6.1.2 Attività previste Nello specifico, agli assistenti educativi inseriti negli istituti scolastici/formativi è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza educativa individualizzata, svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell’ambito dell’istruzione serale, e che si sviluppa in relazione al gruppo classe, oltre al corpo docente e all’insegnante di sostegno, con i quali l’assistente educativo è tenuto a coordinarsi e confrontarsi, oltreché a condividere informazioni, anche mediante ore contrattualmente definite; assistenza educativa individualizzata, mediante la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico; raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica, anche mediante ore contrattualmente definite; nella prospettiva del progetto individuale, previsto sia dalla Legge 328/2000 sia dalla Legge 112/2016, laddove previsto dal Comune, all’assistente educativo è richiesto anche di prestare attività nei momenti extra-scolastici, come attività estive o pomeridiane; l’assistente educativo non è tenuto alla compresenza né con il docente di sostegno né con la figura specializzata dedicata agli studenti con disabilità sensoriale. La compresenza è garantita solo in casi specifici riconducibili a progetti ad hoc, possibilmente a termine con esplicite data di inizio e di conclusione, e solo se la valutazione e quindi il profilo di funzionamento dello studente ne attesta il reale fabbisogno; prendere parte alle riunioni dei Gruppi per l’inclusione, attivi in Istituti nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); laddove previsto e nei casi in cui lo studente con disabilità partecipi, all’assistente è richiesto anche di garantire la presenza e assistenza nei contesti di tirocinio per gli studenti della IeFP e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) delle scuole secondarie di secondo grado. Diversamente, se lo studente non è coinvolto in attività di tirocinio/PCTO, la presenza dell’assistente deve essere riformulata in funzione degli obiettivi (ad esempio, orientamento e spostamento, cambio, eccetera), anche attraverso l’introduzione di una banca ore. prof. Max Bruschi 34 Riferimenti www.facebook.com/max.bruschi https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ [email protected] https://unimib.academia.edu/MaxBruschi Max Bruschi e Salvatore Milazzo, Istituzioni di diritto scolastico, Giappichelli, Torino 2023 prof. Max Bruschi 35 Titolo Note Testo Testo 2 prof. Max Bruschi 36 Note prof. Max Bruschi 37

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