Legislazione Prima e Seconda Riferita All'int sc_241018_094758 PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Summary

Il documento fornisce una panoramica del diritto, concentrandosi sull'ambito scolastico. Analizza le regole, le norme e gli ordinamenti che governano il sistema di istruzione italiano. Descrive le fonti del diritto, gli aspetti generali del diritto e il concetto di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Full Transcript

Per spiegare cosa è il diritto (episodio del parco giochi di peppa pig) secondo la formula di Ulpiano "la giustizia è la perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo". Il diritto è l'insieme delle regole di una comunità finalizzate a favorire l'onestà dei comportamenti reciproci,...

Per spiegare cosa è il diritto (episodio del parco giochi di peppa pig) secondo la formula di Ulpiano "la giustizia è la perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo". Il diritto è l'insieme delle regole di una comunità finalizzate a favorire l'onestà dei comportamenti reciproci, senza danneggiare il prossimo, riconoscendo a ciascuno ciò che gli spetta. L'istituzione scolastica è un ambiente giuridico con una normativa speciale; insieme ad esercito e carceri. - l'istituzione scolastica ha delle finalità, delle specificità. - forma il cives non solo attraverso ciò che impara, ma anche attraverso ciò che vive e come lo vive. Il primo esempio di educazione civica è il rispetto di tutti i soggetti delle regole che governano l'ambiente scolastico, primo ambiente pubblico nel quale entra un bambino. Le regole dell'istituzione scolastica governano i rapporti della cosiddetta comunità educante. Esse sono finalizzate a favorire il diritto all'istruzione e a indirizzare chi fa scuola, i docenti, secondo l'idea di istruzione che una determinata società ha maturato. Le regole servono a prevenire e ridurre i conflitti interni. La scuola e le regole scolastiche seguono la società. Brodel -> storia fatta di correnti a velocità diverse, alcune mutano di giorno in giorno, altre di anno in anno... Le norme sono intrecciate alla società entro la quale si applicano. Poiché sulla scuola gravano una serie di cose, le norme cambiano ma il sistema abitudinario resta pressoché stabile. Aspetti generali del diritto 1. il diritto è astratto: la norma predispone in via direttiva e ipotetica; 2. è generale: si applica a un numero indeterminato di destinatari; 3. ha carattere di obbligatorietà: una norma è tassativa; 4. ha carattere di coercitività: sono predisposti i mezzi affinché una norma sia seguita coattivamente e sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto. L'insieme delle norme dà vita all'ordinamento giuridico, ossia il modo in cui un sistema è collocato, disposto o organizzato e regolato da quelle norme. Gli ordinamenti didattici sono l'insieme delle norme che regolano il processo di insegnamento e apprendimento. Quali sono? 1. l'obbligo scolastico 2. la scansione del percorso scolastico 3. linee guida e indicazioni nazionali: le norme generali sulla valutazione degli alunni e sugli esami e le norme sugli strumenti didattici Le disposizioni sui BES tagliano gli ordinamenti didattici. Bisogna stare attenti sull'ambito soprattutto della valutazione e degli strumenti didattici. L'ordinamento è basato sulle norme; tali norme, che sono le fonti del diritto, sono l'insieme degli atti e dei fatti che costituiscono l'ordinamento giuridico, ossia il sistema di norme di riferimento che regola un'istituzione. Esistono tre tipi di fonti: 1. Fonti di produzione: le norme che producono diritto; 2. Fonti sulla produzione: regolano come si fanno le norme, es. la costituzione è allo stesso tempo una norma di produzione (produce diritti) e sulla produzione 3. Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali le leggi vengono rese note (Gazzetta Ufficiale, portale normattiva) Come è organizzato il sistema giuridico? La piramide di Kelsen è una costruzione a gradini utile a spiegare quali fossero le norme principali, le secondarie e quelle atipiche, colorando l'insieme con la consuetudine (ossia le norme non scritte della comunità che vanno a riempire i vuoti delle norme; un esempio è l'articolo del codice penale che parla di oltraggio al comune senso del pudore). 1. In cima alla piramide ci sono i principi costituzionali, che ciascuna società si è data come norme fondamentali 2. Poi troviamo le norme di rango primario: leggi/decreti legge... 3. Le norme di rango secondario: DPR, Regolamenti (norme tecniche di dettaglio che eseguono tecnicamente le procedure di una norma di legge) 4. Gli atti atipici (decreti DPCM, decreti del Ministro...) Abbiamo un'altra catena parallela, quella dell'UE e degli organismi internazionali (ONU) che entrano a far parte del nostro ordinamento. 5. I contratti. Quali sono i criteri per quando una norma è in contrasto con un'altra? 1. Cronologico: la legge giovane batte quella vecchia; questo criterio è necessario perché non tutti gli atti normativi hanno le abrogazioni. 2. Gerarchico: un regolamento non può contraddire una norma di legge; un decreto del Ministro non può contraddire una norma di legge. 3. Di competenza: ci dice che ogni norma, se emanata da ente competente in materia, vale e non può essere scavalcata da una norma prevista da un altro ente. Es. il settore degli asili nido è patrimonio delle regioni, pertanto lo Stato non può normale sugli asili nido a meno che non concordi con le regioni la norma; secondo esempio, gli educatori sono sottoposti a regole regionali e "ges" dai comuni. Amministrazione e Burocrazia NON sono sinonimi. Il termine "amministrazione" deriva dal latino administrare, che deriva da "minister", servitore, aiutante. Il minister nello specifico era l'aiutante del magister. L'amministrazione è l'apparato che dovrebbe fungere da servitore che regola, sorveglia e cura l'interesse degli amministrati. Il termine "burocrazia" deriva da una crasi tra il francese "bureau" (scrivania/ufficio) e il greco "kratos" che significa "potere" -> potere degli uffici. Quando l'ufficio diventa autoreferenziale. L'amministrazione del Ministero dell'istruzione e del merito dovrebbe curare, regolare e sorvegliare il buon andamento del sistema di istruzione. Importante la motivazione dei provvedimenti da parte della pubblica istruzione. Il D.Lgs. 165/2001 dice che al ministro spetta l'atto di indirizzo politico - amministrativo. (Definisce obiettivi e programmi da attuare) DPR 62/2013 dà una serie di indicazioni generali. Gli strumenti dell'amministrazione 1. Decreti: bandi di concorso per esempio; sono atti di natura amministrativa e gestionale. Sono affidati ai Dirigenti. In ordine gerarchico sono Dipartimentali, Direttoriali, Dirigenziali. 2. Le determine/decreti: atto esecutivo del Dirigente scolastico. È un provvedimento attraverso cui si manifesta la propria volontà nell'esercizio della loro potestà di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. 3. Le Note: emanate dai dirigenti dell'amministrazione; di natura strettamente interpretativa (ermeneutica) delle norme, non possono contraddirle. Sul principio dell'analogia possono riempire i vuoti normativi o stabilire una corretta gerarchia delle fonti. 4. Le delibere collegiali: adottate dal Consiglio di Istituto o dal Collegio Docenti, mantengono la struttura degli altri atti amministrativi: motivazione e decisione (detto anche "dispositivo"). AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Cosa significa il termine "autonomia"? da "autos" (stesso) e "nemo"(governare): governare se stessi. Con il termine autonomia si intende la capacità autoregolativa di una istituzione, ovvero la facoltà di realizzare le finalità ad essa assegnate dall'ordine giuridico autoregolando le proprie attività e l'impiego delle proprie risorse. Il termine "istituzione" deriva da istituire, che vuol dire stabilire un ordine, fondare, regolare. In generale, istituzione indica un gruppo organizzato o un apparato definito giuridicamente che persegue un particolare scopo in maniera sistematica seguendo regole e procedure. L'istituzione ha un carattere permanente (ma non eterno), mentre le persone che la compongono o la governano, e il suo stesso ordinamento, mutano nel tempo. L'istituzione scolastica è un apparato della Repubblica che persegue il diritto costituzionale all'istruzione nel quadro degli ordinamenti scolastici. La sua autonomia è finalizzata a ottimizzare la propria attività tenendo conto della comunità educante che la compone. Il particolare scopo dell'istituzione scolastica, "istituzione" e dunque "ambiente giuridico e didattico" è uno solo: creare le condizioni per favorire, per ciascun alunno, i migliori risultati di apprendimento possibili e, nel contempo, per contribuire alla formazione dell'alunno come cittadino. Ogni processo, procedura, azione e progettazione che non sia rapportato a questo scopo o che contrasti con questo scopo è inutile. La modalità attraverso cui le regole sono applicate è un tassello fondamentale. Le quattro stagioni dei BES 1. Esclusione 2. Separazione 3. Integrazione 4. Inclusione "Diritto naturale": ogni uomo in quanto tale ha alcuni diritti naturali, tra cui quello all'esistenza. Il diritto medievale si basa non sull'individuo, ma sul gruppo o l'istituzione di appartenenza. Questo sistema di divisione in gruppi dura, nella concezione dei giuristi, sino all'Illuminismo (Locke, Hume...). Il diritto naturale si fonda sull'idea di uguaglianza tra uomini (Grozio). Si tratta di una rivoluzione concettuale perché sostituisce alla nozione di privilegio assegnata a una persona in quanto appartenente a un determinato gruppo, il diritto riconosciuto in quanto uomo, a prescindere da ogni appartenenza. Due pietre miliari: 1. Dichiarazione d'indipendenza degli USA (4 luglio 1776): gli uomini sono uguali e hanno diritti inalienabili tra cui la vita, la libertà e il perseguimento del benessere. 2. Rivoluzione francese, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (26 agosto 1789): gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le destinazioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Quando lo Stato inizia a preoccuparsi del diritto sociale dell'istruzione per tutti, bisogna tenere conto del fatto che il paradigma del sistema di istruzione italiano sino agli anni Settanta era basato su 3 elementi: 1. la necessità di alfabetizzazione strumentale e culturale; 2. il "taylorismo scolastico": davanti a grandi numeri, devo impartire l'insegnamento come se fosse una fabbrica tayloristica e creare un sistema di istruzione dove un maestro deve lavorare con 50/60 studenti; era impossibile che ci fosse attenzione sul singolo alunno; 3. l'implacabile selettività: l'idea che solo i migliori possano arrivare ai più alti gradi dell'istruzione; questo implica una selettività feroce già dai primi anni delle elementari. Quando il sistema pubblico di istruzione è investito dai problemi della disabilità e del disadattamento scolastico opera una netta separazione. La "separazione" delega l'istruzione dell'alunno con deficit di tipo fisico, psichico o sensoriale, e più in generale del diverso, all'istruzione speciale e lo separa dalle classi comuni. La "disabilità" e il "disadattamento", misurati con appropriati sistemi valutativi (sempre più raffinati nel tempo) costituiscono anche l’occasione per tutelare la normale e ordinata attività didattica degli altri alunni. 1898, Direzione Generale delle Scuole apre il dibattito: convengono le classi speciali? come si formano? Nel 1900 si inaugura la scuola Aurora di Torino "Classi speciali per fanciulli deficienti". Nel 1907, Montessori apre a Roma la prima "Casa dei bambini", l'anno dopo a Milano. -> a Roma, Scuola magistrale ortofrenica 1923, riforma Gentile: estende l'obbligo scolastico ai ciechi e ai sordi; i regolamenti attuativi disciplinano l'istruzione speciale che prevede 3 settori: 1. Classi differenziali, per alunni con lievi ritardi, ospitate nei normali plessi scolastici; 2. Scuole speciali per sordi, ciechi ed anormali psichici situati in plessi specifici; 3. Istituti speciali, per i casi più gravi, con lunghi soggiorni in cui gli allievi vivevano separati anche dalle famiglie. Le classi differenziali diventano il canale di scolo anche degli allievi con problematiche di condotta o disagio familiare e sociale. 1931, Enciclopedia Treccani, parla delle classi differenziali. La Costituzione della Repubblica italiana, come la Costituzione della Repubblica di Weimar (1919), non si limita a riconoscere i diritti dell'uomo e del cittadino (ovvero, i diritti politici), ma riconosce anche i diritti sociali, ovvero "il complesso delle tutele e dei servizi erogati dallo Stato e dagli enti locali al fine di garantire una rete di protezione sociale: istruzione, sanità, pensioni, previdenza sociale (in caso di malattia, gravidanza, disoccupazione), servizi socio-assistenziali (per bambini e ragazzi senza famiglia, anziani, malati cronici e con disabilità)". La Costituzione è basata su due principi: uguaglianza formale e sostanziale del cittadino (ART 3). L'innovazione sta nel principio di uguaglianza sostanziale. Riconoscimento del diritto ad un trattamento diversificato in ragione di oggettive differenze e il dovere per la Repubblica di disporre azioni positive atte a rimuovere gli ostacoli. Entrano in Costituzione le carte internazionali costruite sugli stessi presupposti: - Dichiarazione universale dei diritti umani, ONU - Convenzione europea dei diritti dell'uomo (guarda dalle slide gli articoli principali della Costituzione) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. (ART. 34) Legge 31 dicembre 1962 (L. 1859/1962): unifica la scuola media, istituisce anche per le medie le "classi di aggiornamento" e le "classi differenziali", presenti alle elementari, lasciando invariato il regime delle scuole/istituzioni speciali. Le classi di aggiornamento, cui vengono destinati "insegnanti particolarmente qualificati", accolgono nella I classe gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media; in III, gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perché respinti. Le classi differenziali sono istituite per "alunni disadattati scolastici". La scelta degli alunni, le forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi sono demandate a regolamenti. Della Commissione, che dovrà procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto di pedagogia. In tutti e due i casi, le classi non potevano superare i 15 alunni. Il modello scolastico italiano attuale è figlio dei cambiamenti sociali e culturali avvenuti tra i primissimi anni 60 e gli anni 70 che rompono la linea di continuità Casati/Gentile. Primi anni 60 -> "miracolo economico": esportazioni, stabilità dei prezzi, espansione dell'occupazione, incremento del reddito nazionale netto e del tasso di natalità. Questo modello inizia a scricchiolare fino a una piena crisi negli anni 70. La società tende a uniformarsi a un modello di vita occidentale, americano. Forte immigrazione interna verso il Nord (triangolo industriale Torino-Milano-Genova) e nuove tensioni sociali. Inoltre, alla crescita di beni di consumo privati non si accompagna una adeguata spesa sociale e infrastrutturale. Tutto questo porta a una rottura valoriale (padri che avevano ricostruito e figli che spendevano)-> deflagrerà nel movimento del 1968. Tra i 1962 e il 1967 vi era stata un'impennata nella frequenza di un milione di alunni (+13% elementari, +14% medie, +15% università con 100.000 fuori corso). L'aumento della frequenza porta a una massa di precariato e conseguenti sanatorie, perché il legittimo interesse alla stabilizzazione si tramuta in diritto soggettivo. L'edilizia scolastica non sta dietro all'incremento demografico e alla richiesta di scolarizzazione. Nel 1967 esce "Lettere a una professoressa", una sorta di libro d'accusa collettivo scritto dai ragazzi della "Scuola di Barbiana" e dal loro parroco, Don Mino Milani, che si trasforma presto in una sorta di manifesto del 1968 (guarda slide). (slide 39 piena di leggi da non sapere) -> importante, prime norme sui mutilati e invalidi civili (Decreto legge 5/1971); liberalizzazione dell'accesso all'università (L. 9/1969). I nuovi paradigmi: - La scuola media unica introduce l'identificazione tra obbligo e stesso percorso, non giuridica ma pedagogica. - La valutazione è correlata più ai punti di partenza e ai progressi conseguiti che ai risultati raggiunti e ciò rende concepibile la presenza nelle classi comuni degli alunni con disabilità - Gli esami finali dei gradi perdono progressivamente la caratteristica di certificazione esterna - Si crea un sinallagma tra frequenza della scuola dell'obbligo e diritto a conseguire il titolo di studio - L'accesso all'università perde la richiesta di una propedeuticità dei cicli precedenti - La scuola vuole diventare una comunità educante partecipata anche in connessione con il territorio - La secondaria intraprende la strada delle sperimentazioni - A partire dai programmi della scuola media del 1979 e della scuola elementare del 1985, si postula l'identità del tempo scuola con il tempo di apprendimento e le indicazioni sul contesto diventano sempre più ampie Parola d'ordine: INTEGRAZIONE L'integrazione è il processo tramite il quale diverse identità sono inserite, senza nessun tipo di discriminazione, all'interno di un contesto. L'integrazione scolastica mira a inserire nelle classi comuni gli alunni cui era riservata l'istruzione speciale e a intervenire per allineare i loro apprendimenti agli obiettivi comuni. D.L. 5/1971 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili" convertito con modificazioni dalla L. 118/1971, riordina in realtà alcune norme del 1966. - mutilati e invalidi civili: cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici... - abbattimento delle barriere architettoniche - trasporto gratuito per alunni non autosufficienti - istruzione dell'obbligo deve avvenire all'interno delle classi normali salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche gravi che rendano difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento; sarà facilitata la frequenza degli invalidi e mutilati civili a tutti i gradi scolastici (art. 28) La norma rimane inattuata fondamentalmente. DPR 970 del 31 ottobre 1975 -> Norme in materia di scuole aventi particolari finalità; era una dizione "ipocrita" per riferirsi alle scuole dell'istruzione speciale. - norme sugli organi collegiali - il loro personale direttivo e docente deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un percorso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal ministero della pubblica istruzione. Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviuppo fisico e psichico. - il personale docente specializzato può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento. DM 3 giugno 1977 -> Programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da preporre alle scuole ed istituti che perseguono particolari finalità - i corsi sono istituiti presso le scuole su domanda e riconoscimento sul Ministero; - il corso biennale è unitario; lezioni ed esercitazioni comuni, tirocinio nel proprio grado di scuola; - per ogni anno di corso dovevano essere effettuate 300 ore di lezioni per area informativa e 350 in area formativa che attribuiva al tirocinio guidato 200 ore, per un totale di 1300 ore. Il documento "Falcucci" Franca Falcucci, prof di storia e filosofia e responsabile scuola di Democrazia Cristiana (governo Aldo Moro). Le indicazioni contenute nella relazione della Commissione Parlamentare, meglio note come "Documento Falcucci", hanno consentito la diffusione dell'integrazione scolastica. Il documento fu allegato dal Ministro della Pubblica Istruzione Franco Maria Malfatti alla CM 8 agosto 1975, n. 227, "Interventi a favore degli alunni handicappati" che avviava la sperimentazione delle indicazioni. Il documento Falcucci parla di integrazione perché "la possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che" anche soggetti con disabilità devono essere considerati protagonisti della propria crescita e con potenzialità, il cui sviluppo deve essere favorito dalla scuola. Come? Adottando un concetto più ampio di apprendimento che valorizzi tutte le forme espressive; oltre all'intelligenza logico-astrattiva si deve considerare anche quella sensorio-motrice e pratica e bisogna tenere presenti i processi di socializzazione. Il tempo pieno diventa una successione organica e unitaria di diversi momenti educativi. Dove? Scegliendo in ogni distretto una o più scuole per l'integrazione, così configurate: Popolazione scolastica non superiore a 500 alunni Classi con max 15-20 alunni Tempo pieno La responsabilità globale verso la classe attribuita ad un gruppo di insegnanti Possibilità di un insegnante specializzato e di un'equipe composta almeno da assistenti sociali, psicologo, pedagogista specializzato, tecnici riabilitativi e specialisti clinici Il Documento Falcucci fu travasato, in parte, nella L. 517/1977 -> Norme sulla valutazione e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico - i vecchi voti vengono sostituiti dall'istruttoria e una scheda personale dove l'insegnante doveva documentare vari aspetti del progresso degli alunni; - abolizione delle classi di aggiornamento e classi differenziali. La Costituzione non si limita a riconoscere i diritti dell'uomo e del cittadino, ma riconosce anche i diritti sociali, ovvero il complesso delle tutele dei servizi che lo Stato tutela a favore delle persone affinché possano sviluppare le caratteristiche della propria persona. Art. 3 comma 1: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge Art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo Entrambi sanciscono un'uguaglianza formale e garantiscono l'inviolabilità dei diritti naturali. Art. 3, secondo comma: la Costituzione italiana è basata sul diritto di uguaglianza ed è compito della Repubblica eliminare gli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona umana. -> Ciò implica il riconoscimento del diritto ad un trattamento diversificato in ragione di oggettive differenze e il dovere di disporre azioni positive atte a rimuovere gli ostacoli. Esistono due norme che non possono essere sottoposte a referendum: - norme penali (articoli del Codice Penale) - trattati internazionali (hanno uno stato pattizio, sono un patto tra due soggetti) 1983: sono passati 5 anni dall'abolizione delle classi di aggiornamento e differenziali e dall'inserimento degli alunni nelle classi normali. I coniugi Salvi e Carosi impugnavano al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia, bocciata presso un istituto professionale. Il Preside aveva accettato con riserva (leggi la storia dalle slide) L'USR considerava l'handicap non particolarmente grave, nonostante la ragazza non avesse tratto giovamento dalla frequenza a scuola. Aveva sottolineato che la ragazza avrebbe potuto comunque trarre un beneficio rilevante dal punto di vista della socializzazione. Il Preside respinge la reiscrizione e il TAR decide di rimettere la questione, che trattava di una norma del 1971, alla Corte. Con la Sentenza della C. Cost 215/1987, la Corte dice che: - è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità - l'inserimento a scuola è fondamentale per favorire il recupero di tali soggetti -> la partecipazione costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione - insieme alle pratiche di cura e riabilitazione, la presenza scolastica è un fattore essenziale per il recupero e il superamento della sua emarginazione La Corte cita gli articoli 34 e 38 della Costituzione, che fanno concludere che deve essere garantito ai predetti soggetti il diritto anche all'istruzione superiore, finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro. Si impone agli organi scolastici di non frapporre impedimenti, e li si invita a fornire le misure e le risorse per dare concretezza a questo diritto. - Illegittimità dell'art. 28, comma 3, della L. 118/1971 -> quando è scritto "sarà facilitata" deve essere letto come un "è assicurata" la frequenza alle scuole medie e superiori. Questa sentenza della Corte Costituzionale ci porta un esempio di come si fa una Nota Ministeriale (no valore normativo, ma servono a ricomporre una normativa dispersa o a creare un'analogia). Circolare Ministeriale 22 settembre 1988: dispone in via analogica l'applicazione delle disposizioni inerenti le scuole elementari e medie anche alle superiori. "Non può essere rifiutata la frequenza a priori ad alunni con handicap; gli impedimenti devono valutarsi in riferimento all'interesse della persona handicappata". (es. attività pratiche degli istituti professionali o dei licei artistici...). L'ufficio medico avrebbe dovuto certificare la possibilità di svolgere l'attività lavorativa a cui quell'indirizzo scolastico prepara -> dare una possibilità di sbocco. Per la Secondaria di II grado non sono previste alcune deroghe per l'Esame di Stato -> la cosa più opportuna è avere una sorta di sbarramento al secondo anno, se non viene superato a quel punto è opportuno assegnare all'alunno una certificazione in maniera tale da non pregiudicare il valore legale del titolo di studio. Queste prescrizioni saranno superate con la L. 104/92. Seconda sentenza della C. Cost 80/2010: (Ministro Fioroni) - fissava un limite al numero di insegnanti di sostegno - aboliva la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto docenti e alunni indicato dall'art 40, comma 3, della L. 449/1997, in presenza di disabilità particolarmente gravi. Cosa dice questa sentenza? 1. il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità è di tutela dell'ordinamento internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite, adottata il 13 dicembre 2006) 2. la partecipazione costituisce un rilevante fattore di socializzazione 3. il diritto all'istruzione è fondamentale e la sua fruizione è assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno 4. le disposizioni sul numero di insegnanti di sostegno e sul divieto di assumerli in deroga vanno contro il quadro normativo internazionale, costituzionale, ordinario e con la giurisprudenza 5. il legislatore gode di discrezionalità non assoluta, ma nel limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati 6. questo nucleo è il limite invalicabile dell'intervento normativo, pertanto le norme impugnate sono considerate anticostituzionali Al di fuori dei tetti di spesa occorre provvedere: di fronte al nucleo indifettibile di garanzia per gli interessati, i normali accantonamenti di bilancio non possono essere una barriera al diritto all'istruzione. IL PARADIGMA INCLUSIVO Se le parole non sono usate correttamente portano a delle disfunzioni. Avere un linguaggio comune -> cultura comune -> terreno di confronto comune La Dichiarazione di Salamanca del 1994, frutto di una riunione internazionale, fissa il termine inclusione per la prima volta uscendo dal dibattito meramente pedagogico, ma entra a far parte di un documento con valore giuridico. Si trova anche il termine SEN Special Education Needs. Dice che l'inclusione riguarda tutti in quanto persone e alunni. L'inclusione e i BES La Dichiarazione di Salamanca porta in allegato un Quadro di riferimento chiamato a guidare le azioni positive in favore dei BES, partendo dal presupposto in base al quale "le persone con BES devono poter accedere alle scuole comuni che devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di soddisfarne le necessità. -> dare vita ad un ambiente inclusivo in cui le esigenze di tutti vengono prese in considerazione. L'acronimo BES (SEN, in inglese) fu introdotto in Gran Bretagna dal "Rapporto Warnock" del 1978. La commissione, presieduta da Mary Warnock, era stata istituita nel 1974 dal segretario di Stato all'educazione Margareth Thatcher. Il rapporto Warnock 1. Sostituire il termine handicappato con la nozione di BES perché altrimenti rischiamo di occuparci solo di un settore limitato rispetto a tutti gli studenti (es. dsa) che rischiano di rimanere fuori dalle azioni positive pur potendo frequentare le scuole comuni ma con la necessità di avere una "stampella" che li aiuti; 2. affrontare tematiche più ampie rispetto al mero "persone con handicap", facendo rientrare ogni difficoltà di apprendimento e comportamentale e invita a garantire un percorso comune; 3. fino alla fine degli anni 80 le scuole britanniche non avevano un curriculum comune, non c'era il valore legale del titolo di studio per cui non si conformavano ad un modello stabilito per legge. Warnock dice che se vogliamo includere nelle scuole normali anche gli alunni con BES dobbiamo fare un curriculum di obiettivi di apprendimento comuni a tutti i casi che scegliamo di portare nelle scuole comuni. -> sollecita un cambiamento di prospettiva, con l'adozione di un approccio basato sull'individuazione di obiettivi comuni per tutti e l'integrazione nelle scuole comuni degli alunni che venivano indirizzati alle scuole speciali. La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 introduce in Italia il concetto di BES. L'area dello svantaggio scolastico annovera tre categorie: 1. la disabilità (soggetti certificati dalla L. 104/92) 2. l'area dei disturbi evolutivi specifici (per alcuni c'era L. 170/2010) 3. l'area dello svantaggio economico, linguistico e culturale Per tutte queste categorie le scuole devono o possono attivare una progettazione. La Dichiarazione di Salamanca e l'ordinamento italiano si muovono su due piani distinti ma che si intrecciano: 1. la scuola inclusiva è una scuola "per ciascuno", nella quale ogni alunno trova un ambiente atto a sviluppare al massimo le proprie potenzialità; 2. vi è contestualmente l'esigenza di sviluppare specifiche "azioni positive" nei confronti degli alunni con BES. Il D.Lgs. 66/2017, all'art. 1, prevede che l'inclusione scolastica risponda ai differenti bisogni educativi e si realizzi attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.-> Una istituzione scolastica o adotta una prospettiva inclusiva per tutti o NON è inclusiva. L'inclusione è un percorso verso la crescita degli apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni e una prospettiva che implica, per le istituzioni scolastiche: condividere una tavola di valori inclusivi su cui orientare la propria azione complessiva; compiere una diagnosi precisa dello stato reale dell'inclusività; attivare di conseguenza azioni volte a risolvere le criticità rilevate e migliorare i processi, avendo chiari gli obiettivi; migliorare in funzione del benessere della comunità educante per aiutare la costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi; promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; assumere naturalmente la funzione di orientare muovendosi sul doppio binario della individualizzazione e della personalizzazione. Il cambiamento parte sempre da sè stessi. Senza il micro non si modifica il macro, ma senza il macro si può comunque migliorare il micro. INDEX FOR INCLUSION L'Index for inclusion rappresenta un manuale di trasformazione di una istituzione scolastica in senso inclusivo, pubblicato in Gran Bretagna da Tony Booth e Mel Ainscow nel 2002 ed è diviso in 4 parti: 1. Approccio inclusivo allo sviluppo della scuola, offre una panoramica sullo strumento e fissa i tre obiettivi dell'index: (A) Creare culture inclusive; (B) Creare politiche (policy) inclusive; (C) Sviluppare pratiche inclusive. 2. Il processo di sviluppo con l'index: illustra le fasi secondo cui ogni scuola può lavorare sui materiali dell'index: cominciare a utilizzarlo (I), analizzare la scuola (II), elaborare un progetto di sviluppo (III), passare all'azione (IV) e rivedere lo sviluppo del processo (V) per poi rianalizzare l'istituto, in un "processo inesauribile". 3. Indicatori per l'inclusione e domande, suddivisi in 3 Dimensioni corrispondenti agli obiettivi principali dell'index, ciascuna suddivisa in 2 Sezioni. Ogni sezione prevede una serie di indicatori, tra 4 e 15, che enumerano i criteri in base ai quali una scuola può essere considerata inclusiva secondo la proposta dei redattori. L'analisi di ciascun indicatore è favorita da una serie di domande-stimolo da cui far partire la riflessione e la discussione a livello personale o dei gruppi di lavoro. 4. Scheda riepilogativa e questionari, traduce gli indicatori in questionari veri e propri rivolti a personale scolastico, genitori, alunni. VOCABOLARIO Ambiente di apprendimento: è il contesto fisico, sociale, culturale, relazionale attraverso il quale si sviluppa il processo di insegnamento/apprendimento. Costituiscono l'ambiente di apprendimento, dunque, non solo l'aula, gli strumenti didattici, la disposizione dei banchi e della cattedra, ma le persone, alunni e insegnanti, le relazioni che si sviluppano, le regole che governano il patto d'aula, le scelte didattico-metodologiche (cosa e come si insegna e si impara, senza dimenticare le motivazioni: perché scelgo un argomento? Con quale obiettivo? Perché dovrei impararlo?). -> L'ambiente di apprendimento può essere positivo, e dunque efficace, nei casi in cui aiuti e sostenga i processi di insegnamento e apprendimento, negativo se li blocca o li impoverisce. Un ambiente di apprendimento positivo è per forza inclusivo, perché si basa sulle potenzialità delle persone. Accomodamento ragionevole: definito dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. -> Art. 5bis della L. 104/92, comma 1: nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. L'accomodamento ragionevole è attivato in via straordinaria e non sostituisce nè limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione. Azioni positive: per il diritto eurounitario, le azioni positive hanno lo scopo di eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e come tali sono recepite nella normativa italiana (art. 42 del D.lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). In realtà il costrutto si presta, tornando alle originarie definizioni adottate nell'ambito più ampio della legislazione USA inaugurata dal Civil rights act del 1964, ad un utilizzo ben più ampio. Il Civil rights act parla per la prima volta di azioni positive per il reinserimento di persone ai margini della vita sociale. Le azioni positive sono le "azioni concrete, normativamente disposte, volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno godimento dei diritti costituzionali". In ambito scolastico, le azioni positive sono le azioni [...] dei diritti costituzionali all'istruzione. Integrazione: processo attraverso il quale diverse identità sono inserite, senza nessun tipo di discriminazione, all'interno di un contesto che conserva la sua unità funzionale e strutturale e sancisce il diritto, per ciascun alunno, di raggiungere uno standard comune. L'integrazione interviene sul singolo alunno; incrementa una risposta speciale e un set di azioni positive al fine di riavvicinare l'anomalia alla norma. Inclusione: processo attraverso il quale ciascun alunno vede riconosciute e valorizzate le proprie specificità: si rivolge a tutti gli alunni; va oltre l'obiettivo di raggiungere uno standard comune e si propone di coltivare le predisposizioni individuali; prospetta, dunque, non una scuola per tutti, ma per ciascuno. I due termini, integrazione e inclusione, NON si escludono, perché il sistema di istruzione italiana si basa sul "valore legale del titolo di studio". Quando lo rilascio, certifio che uno studente ha raggiunto i risultati di apprendimento previsti. Individualizzazione e personalizzazione I concetti di individualizzazione e personalizzazione hanno trovato una definizione giuridica precisa nell'Allegato A all'Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 172, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria: l'individualizzazione è un processo atto a garantire a tutti il diritto all'apprendimento delle competenze fondamentali del curricolo, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello raggiunto, in igresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo; la personalizzazione è una strategia didattica volta a valorizzare le peculiarità dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il "proprio" obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente è cercare le potenzialità di ciascuno, anche di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche. Misure dispensative e strumenti compensativi Le misure dispensative sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l'apprendimento. Gli strumenti compensativi sollevano l'alunno da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo, compensando il disturbo per consentire di raggiungere in autonomia gli obiettivi previsti. Le due definizioni sono normative. Le linee guida del PEI e DSA elencano anche alcuni esempi concreti che dettagliano i principi generali (obsoleti). stessa prova ma con tempi aggiuntivi o altri strumenti NON è una prova equipollente, perché è identica. Alcune categorie di soggetti hanno diritto per legge a strumenti compensativi e misure dispensative -> soggetti con disabilità L. 104/92 e soggetti con DSA L. 170/2010. Altri soggetti con un PDP hanno diritto alle misure ivi riconosciute nell'ambito della "autodichia" dei consigli di classe. Ma la loro adozione rientra anche e soprattutto nella libertà di insegnamento. Le cose cambiano SOLO nelle situazioni formalizzate: agli Esami di Stato solo i BES certificati ai sensi delle leggi 104/92 e 170/2010 hanno diritto alle misure e agli strumenti previsti dai PEI/PDP. L'annuale ordinanza istituisce "deroghe" che ampliano la sfera di utilizzo anche ad alunni con PDP non certificati (anche se la norma non lo prevede). QUADRO NORMATIVO GENERALE Ogni alunno ha diritto all'istruzione, declinato secondo la quadriglia integrazione/individualizzazione - inclusione/personalizzazione. Si tratta di un dovere didattico che determina i contenuti del patto di insegnamento/apprendimento. Le "azioni positive" sono possibili per la generalità degli studenti, mentre la categoria dei BES gode di una tutela giuridica specifica, più o meno stringente a seconda delle categorie interessate. Per gli alunni con disabilità, lo strumento progettuale del PEI e l'eventuale ricorso a risorse professionali aggiuntive sono tassativi. Per gli alunni con DSA, è tassativo il ricorso allo strumento progettuale del PDP. Da Nota 2563/2013, l'adozione del PDP in tutti i casi non certificati dalla 170/2010, è di competenza esclusiva dei consigli di classe/team docenti. Un caso specifico è l'adozione del PDP per alunni provenienti da contesti migratori, che rappresentano un caso per lo più formalizzato dalle istituzioni scolastiche. Nulla vieta peraltro di adottare da parte delle istituzioni scolastiche "Piani" per ciascun alunno, purché non si tratti di meri adempimenti e purché non si faccia confusione con i nomi. Gli istituti professionali hanno lo strumento ordinamentale del piano formativo individuale (PFI). IL QUADRO GIURIDICO 1 e 2 (slide piena di riferimenti normativi) DSA - Art. 5 L. 170/2010 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione negli studi universitari; 2. Agli studenti con DSA le scuole garantiscono: - l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata; - l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; - per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli Esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. Diagnosi, profilo di funzionamento, PDP Il PDP rappresenta il cuore della progettazione didattica per le tipologie di alunni con BES con disturbi evolutivi specifici (tra cui i DSA) e con svantaggio economico, linguistico, culturale. Invece, per alunni con altri BES la sovranità sull'adozione di un PDP è del team docenti o del consiglio di classe. La forma della diagnosi di DSA e del profilo di funzionamento è stata adottata dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012. Il Profilo di funzionamento, a differenza di quanto disposto dal legislatore per il Profilo di funzionamento degli alunni con disabilità, non vede alcun apporto da parte dell'istruzione scolastica. La parte ultima, che reca "Strumenti compensativi e misure dispensative suggeriti" non ha, a maggior ragione, alcun valore coattivo. Si tratta di suggerimenti. Un buon modello di PDP è stato predisposto dall'USR Piemonte. Non stranieri, ma... "Stranieri", "immigrati extracomunitari", "migranti" sono termini non totalmente soddisfacenti per abbracciare la totalità del fenomeno. La più recente letteratura parla di alunni "con background migratorio" o "alunni di origine migratoria", costituendo in tal modo un insieme che consente di ricomprendere i vari sottoinsiemi e le loro intersezioni (NAI, seconda generazione, Rom Sinti Camminanti...), focalizzandone la caratteristica culturale comune. Il Ministero ha fissato il nomen iuris con dizione "alunni provenienti da contesti migratori". Multiculturalismo vs intercultura Multiculturalismo: orientamento politico e sociologico volto a promuovere il riconoscimento e il rispetto dell'identità linguistica, religiosa e culturale delle diverse componenti etniche presenti nelle complesse società odierne. Prevede policy miranti a farsi carico delle diversità culturali e identitarie di una società, al fine di consentire la coesistenza di più culture nello stesso paese. Affirmative action, politically correctness, cancel culture (derivanti dalle identity politics, sorte negli anni 70 negli USA), ne sono le estreme conseguenze. L'unico paese che, ad oggi, ha compiuto una netta scelta multiculturale è il Canada. Intercultura/interculturalità: approccio morbido che punta alla conoscenza reciproca e alla presa d'atto del "dinamismo" nei rapporti tra le culture, senza l'adozione di policy identitarie. E' l'approccio scelto nei documenti del Ministero dell'Istruzione. I PRINCIPI FISSATI DALLE NORME I minori stranieri presenti sul territorio nazionale: hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità; sono soggetti al diritto/dovere all'istruzione; sono iscritti in qualunque periodo dell'anno scolastico; se privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva; sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno La ripartizione tra le classi è effettuata evitando la costituzione di classe in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Il collegio dei docenti: definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; prevede specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola e mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti; formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. DPR 275/1999 Art. 4, autonomia didattica: - comma 2: attivazione di percorsi didattici individualizzati nel rispetto dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo; - comma 2: articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi/anni di corso; - comma 4: realizzazione di iniziative di recupero e sostegno. Art. 5, autonomia organizzativa: - in ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate; - art. 7 sottolinea la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di rete che prevedono lo "scambio temporaneo" di docenti. Questi due articoli consentono di provare a reperire risorse professionali adeguate. Art. 11 - D.L. 31 maggio 2024, n. 71 Dall'anno scolastico 2025/2026: Nei limiti delle risorse dell'organico, docente di italiano per stranieri per classi con numero di studenti stranieri pari o superiore al 20% Si terrà conto, in sede di programmazione di concorsi per scuola secondaria, del fabbisogno per la classe di concorso "lingua italiana per discenti di lingua straniera" Accertamento linguistico ed eventuale PDP possono essere svolti in convenzione con i CPIA Attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare VALUTAZIONI ED ESAMI DI STATO Alunni con disabilità: Valutazione correlata agli obiettivi individuati nel PEI Prove INVALSI svolte con l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative, oppure con prove adattate oppure esonerati Prove d'esame sostenute con strumenti compensativi e misure dispensative previste dal PEI In base al PEI, si prevedono prove ordinarie, equipollenti o differenziate (che, nel caso del I ciclo, hanno comunque valore equivalente) Alunni con DSA: Valutazione coerente con il PDP. Possono essere usati strumenti compensativi e misure dispensative Per prove invalsi ed esami di Stato valgono gli strumenti compensativi Per chi è esonerato da L2 scritta, sono predisposte prove orali sostitutive Per chi è esonerato integralmente da L2, nel I ciclo si procede a prove differenziate di valore equivalente, nel II ciclo si rilascia l'attestato di credito formativo Alunni con altri tipi di BES e PDP: La norma non prevede nulla; le disposizioni specifiche sono previste dalle Ordinanze sugli Esami di Stato LEZIONE 3 - 20 settembre NORME SULLA DISABILITA' Normativa primaria e secondaria La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (L. 104/92), recante "Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" -> raccoglie e dà un corpus collettivo a tutte le normative precedenti, andando a ricostruirle sulla base del paradigma dell'integrazione. Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (D.Lgs. 62/2024) recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", che in parte modifica la L. 104/92, in parte introduce norme proprie che necessiteranno di decreti attuativi. Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (D.Lgs. 66/2017) recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", che in parte modifica la L. 104/92, in parte introduce norme proprie. Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62 (D.Lgs. 62/2017), recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato". Decreti e atti amministrativi Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182 (D.Im. 182/2020) recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità" (come modificato dal D.I. 153/2023) -> un testo normativo di rango pari o superiore può modificare parti di una norma, usando la tecnica della "novella". In tal caso è sempre da citare il provvedimento "originario", casomai aggiungendo "e successive modificazioni" (e.s.m./e.s.m.i., dove la "i" sta per un tautologico "integrazioni") "Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'OMS" (2023) Nota 4 agosto 2009 n. 4274 recante "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" Il disegno normativo - Il "chi" -> l'identificazione dei soggetti con disabilità e la definizione delle procedure che li identificano giuridicamente - Il "paradigma" -> la scelta culturale di fondo che guida le scelte specifiche e che in caso di vuoto determina le azioni concrete - Il "come" generale -> quali strumenti supportano la persona con disabilità nella globalità della sua vita e il loro rapporto con... - Il "come" scolastico -> quali strumenti supportano l'inserimento e l'inclusione nel sistema di istruzione - Le "strutture di supporto" ai processi di inclusione scolastica (GLIR, GLO...) - I "compiti" della comunità educante: questi grandi macrosettori per essere ben conosciuti hanno bisogno che la normativa sia conosciuta e squadernata Il D.Lgs. 62/2024 (si raccomanda lo studio dell'art. 2 del decreto e delle relative definizioni, che fungono da vocabolario e danno un'idea dei contenuti) Ha 40 articoli raggruppati attorno a 4 capi volti: a) all'individuazione delle "finalità" e delle "definizioni generali"; b) al "procedimento valutativo di base" e all'"accomodamento ragionevole"; c) alla "valutazione multidimensionale" e al "progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato"; d) alle "disposizioni finanziarie, transitorie e finali". Declina l'art. 3 della Costituzione, ovvero l'impegno della Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", mettendo al centro la personalizzazione degli interventi universalizzando il modello «biopsicosociale» e puntando sull’autonomia della persona. Modifica la L. 104/92 rendendo universale la dizione persona con disabilità (art. 3 L. 104/92) sostituendo le varie certificazioni con la valutazione di base, a cura dell'INPS (art. 4 L. 104/92) introducendo l'istituto giuridico dell'accomodamento ragionevole (art. 5 L. 104/92) Il D.Lgs. 62/2024 - Riconduce tutta la ridda di procedure precedenti ivi compreso l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, a un'unica valutazione di base, a cura dell'INPS, volta "ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato". In prospettiva, nella valutazione di base rientrerà anche l'"accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica"; - Attraverso la valutazione multidimensionale si delinea "con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita". L'unità di valutazione multidimensionale (UVM), che lo redige, sarà integrata, per gli alunni, dall’istituzione scolastica di iscrizione e tiene conto del Profilo di funzionamento ai fini scolastici. - Ridisegna il progetto di vita (che sostituisce il progetto individuale) personalizzato e partecipato dalla persona con disabilità "partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione essenzialmente unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire di migliorare la qualità della vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri". Il PEI è parte integrante del progetto di vita. Tutto ciò mira all'autonomia della persona con disabilità. (Questo decreto ri-norma qualcosa che era già normato, dando qualche puntello per fare in modo che ci si possa muovere.) - Istituisce il budget di progetto, costituito dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita. - Gli istituti previsti dal dlgs 62/2024 sono adottati sperimentalmente in nove province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), anche perché la norma può essere modificata da un altro dlgs correttivo entro 24 mesi dalla sua approvazione. Dunque, il governo ha tempo sino al 4 maggio 2026 per introdurre gli eventuali aggiustamenti. Il dlgs è già in vigore per quanto riguarda le norme; gli istituti più innovativi sono adottati dal 1 gennaio 2025 in 9 province, e dal gennaio 2026 dovrebbero entrare in vigore su tutto il territorio nazionale. L. 104/92: le persone CON disabilità Il Dlgs 62/2024, all'articolo 2 ha fissato il nomen iuris modificando l'art. 3, Persona con disabilità avente diritto ai sostegni della L. 104/92. 1. è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. 2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. 3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Articoli di interesse della L.104/92 La L. 104/1992 è una "legge quadro" che fissa, per più, principi generali da attuare con disposizioni specifiche da parte dei vari livelli. Di interesse scolastico sono: Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione Art. 13 Integrazione scolastica Art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione Art. 15. Gruppi per l’inclusione scolastica Art. 16. Valutazione del rendimento e prove di esame Si tratta di norme che fissano dei principi generali, in parte tradotti tecnicamente in atti successivi che li dettagliano. Il dlgs 66/2017 è invece specificamente dedicato all'inclusione degli alunni con disabilità, anche se la complessità tecnica ha richiesto decreti attuativi delle varie norme. La L. 104/92: art. 12 Art. 12 -> Diritto all'educazione e all'istruzione 1. Al bambino da 0 a 3 anni con disabilità è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse alla condizione di disabilità. 5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 ("Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base". In prospettiva, l’accertamento rientra nella valutazione di base) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328». Passiamo al dgls 66/2017 -> Il profilo di funzionamento DLgs 66/17, art. 5, c. 4 "Il Profilo di Funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della L. 104/92: a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; c) è redatto con la collaborazione dei genitori, nella massima misura possibile, dalla studentessa o dallo studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico, ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica; d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; Le Linee guida per la redazione dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento sono state pubblicate il 10 novembre 2022: Regione Lombardia ha adottato la delibera 3 giugno 2024 che rinnova le modalità di accertamento, sulla base delle Linee Guida. Gli atti propedeutici al PEI Accertamento dell'handicap e, se possibile contestualmente, 1. Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (in futuro, i due documenti saranno assorbiti dalla valutazione di base), propedeutico al 2. Profilo di Funzionamento (oppure i previgenti diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) redatto dall'UVM (unità valutativa multidisciplinare) con il coinvolgimento dei genitori, dello studente (secondaria di II grado) e dell'istituzione scolastica di iscrizione, trasmesso dai genitori all'istituzione scolastica e all'ente locale, è propedeutico al Piano educativo individualizzato (PEI) e al Progetto individuale (in futuro, progetto di vita), su richiesta dei genitori. Per la redazione del PEI, si tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Elementi di attenzione Il verbale di accertamento prevede l'indicazione del "Codice ICD-9-CM con suo titolo" (International Classification of Diseases, 9th revision - Clinical Modification). Il PDF può indicare la TIPOLOGIA di misure di sostegno, risorse strutturali e competenze professionali, ma NON le quantifica (perché non conosce l'alunno nel contesto in cui è inserito) I ritardi nella predisposizione del PDF NON possono impedire la predisposizione di un PEI "provvisorio" che, in quanto documento progettuale di lavoro, può essere sempre modificato. La motivazione della lacuna va accertata, dandone notizia nel PEI o nel verbale. -> alunno nell'iter di certificazione, non lo si lascia in balia degli ordinamenti normativi, ma bisogna fare qualcosa; la cosa migliore è stilare un PEI nel quale si specifica che la procedura è in corso e poi verrà rivisto quando la documentazione sarà completa ma intanto si dà seguito alla progettazione. In tal senso, il dlgs 62/2024 prevede, all'art. 7, una "efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base" che renderà possibile erogare le prestazioni anche prima della conclusione dell'iter. Il tutto, da disciplinare con decreto che identifichi le prestazioni comunque erogabili. Il mancato aggiornamento del PDF al passaggio di grado, per le stesse ragioni, è ininfluente sulla predisposizione del PEI. L. 104/92: art. 13 e art. 14 Gli artt. 13 Integrazione Scolastica e 14 Modalità di attuazione dell'integrazione prevedono accordi di programma per coordinare "servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche". la dotazione da parte dell'istituzione scolastica "di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, anche mediante convenzione con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pegagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico" che "fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali", è garantita l'assegnazione di docenti di sostegno che sono garantiti l’orientamento e la continuità educativa "prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore"; "può essere consentita una terza ripetenza in singole classi" La L. 104/92: art. 15 L'art. 15 "Gruppi per l'inclusione" prevede: il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) è istituito presso gli USR con decreto del DG. Prevede "la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica". Ha compiti di consulenza e proposta all’USR in merito agli accordi di programma, supporto ai GIT e supporto alle Reti per i piani di formazione. il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) istituito presso ciascun UAT (Ufficio Ambito Territoriale), coordinato da un dirigente tecnico o da un DS, è composto da "personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione". Supporta le IS nell'elaborazione del PEI e vaglia le richieste di insegnanti di sostegno. il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) nominato e istituito presso ciascun istituto scolastico dal DS. È "composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti ASL e del territorio". Supporta il collegio nella progettazione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti nell'attuazione del PEI. "In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente". Infine, il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) di cui parleremo nell'ultima lezione Focus sul GIT Il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) è costituito presso ciascun UAT. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed è composto da un numero di docenti (a tempo indeterminato con titolo di specializzazione sul sostegno didattico) in relazione al numero di istituzioni scolastiche sul territorio e al numero di alunni con disabilità in rapporto alla popolazione scolastica del territorio dell'ultimo triennio (circa 1 ogni 23 istituzioni scolastiche). Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme; supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI e nelle attività di didattica inclusiva. Il Decreto Interministeriale 20 dicembre 2021, n. 335, che ne regola il funzionamento, non è mai stato pubblicato, tuttavia è in vigore. Ai docenti componenti dei GIT, selezionati dagli USR per titoli e colloquio, spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, i cui criteri di riparto e assegnazione sono stati definiti con l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 13 maggio 2024, per complessivi 3.500 euro annui lordo dipendente. Focus sul CTS I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono costituiti presso ciascuna provincia presso una istituzione scolastica. I CTS, creati dal nulla dalla Direttiva Profumo e dalla Nota 6 marzo 2013 n.8, sono stati legiferati dall'art. 9 comma 2-bis del dlgs 66/2017 e disciplinati dal decreto del Ministo dell'istruzione 19 novembre 2021 n. 328 (D.M. 328/2021). Sono istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità, individuate dagli USR che provvedono a individuare una di loro con compiti di coordinamento. Sono "poli" per l'acquisto di strumenti ed ausili per la didattica inclusiva e dei servizi connessi, che poi sono affidati alle istituzioni scolastiche in comodato d'uso. Gli attori del processo di inclusione degli alunni con disabilità (chi fa cosa?) La terza parte delle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità del 2009" (L.G. 2009) è ancora oggi un punto di riferimento valido per comprendere i compiti di DS, docenti, ATA. È, però, sempre da leggere in combinato disposto con profili professionali generali, come disegnati dalle norme e dai contratti, e con i compiti specifici assegnati dalle norme ai vari soggetti. Le istituzioni scolastiche possono poi disciplinare ulteriormente l'organizzazione interna, ma restano fermi i principi normativi e le responsabilità. Primo responsabile dell'inclusione degli alunni e anche degli alunni con BES è il Dirigente Scolastico. -> Funzioni generali fissate dal CCNL/2024, dal Dlgs 165/2001 e dalla L. 107/2015. Per il CCNL, 1. "Le funzioni e i compiti del dirigente scolastico sono definiti dall'art. 25 del dgls 165/2001 nel rispetto dell'art. 7 comma 2, del medesimo decreto lesgislativo e delle competenze degli organi collegiali ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 2....promuove l'attuazione del diritto all'apprendimento e la qualità dei processi formativi, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionali dei docenti, valorizzando le risorse umane e favorendo la partecipazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti dell'istituzione scolastica e con tutti gli attori sociali, culturali, professionali ed economici del territorio. Il DS non ha responsabilità piena, ma è l'attuatore delle decisioni degli organi collegiali. Tre punti importanti: 1. ha i poteri del datore di lavoro e sovraintende al corretto espletamento dell'attività di tutto il personale assegnato, al rispetto delle norme del codice di comportamento disciplinare; 2. ha la responsabilità dirigenziale in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi; 3. assicura il rispetto del quadro normativo (è il custode delle leggi e delle norme e le deve attuare). Deve possedere: competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale; competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane; competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio ed i referenti istituzionali; competenze concernenti l’analisi dell’istituzione scolastica e la progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento. Il DS è il garante dell'offerta formativa che viene progettata e attuata dall'istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e anche gli alunni con disabilità (LG 2009): guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le prcedure previste dalle norme di riferimento: - presidenza del GLI d'istituto - formazione delle classi - rapporti interistituzionali USR, Enti Locali, ASL - richiesta delle risorse - assegnazione alle classi/casi degli insegnanti per le attività di sostegno nomina i GLO, li convoca e li presiede o ne delega (restando il responsabile degli atti) la presidenza; - presidia la corretta redazione dei PEI - presidia l'attuazione del Piano per l'inclusione e del PEI cura, nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, l'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione; garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità I docenti C'è un profilo giuridico specifico per l'insegnante di sostegno? Tenuto fermo che vige il principio della corresponsabilità educativa , in base al quale il docente di sostegno non sostituisce, ma sostiene l'attività dei docenti di posto comune... non dal pdv contrattuale, e nemmeno c'è un "testo unico" o un "articolo unico" che definisca il profilo, ma occorre riferirsi a tre fonti: 1. il CCNL 2. il D.M. 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno" 3. il D.M. 16 agosto 2022, n. 226 sul percorso di formazione e prova, che ha una tabella all'Allegato A specifica per la valutazione degli insegnanti di sostegno. Il profilo professionale nel CCNL L'art. 40 (Funzione docente): rimarca che il fine della professione docente consiste principalmente nella realizzazione del processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari gradi dell'istruzione. Essa si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; precisa che i docenti nelle attività collegiali elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano triennale dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Art. 41 Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia: i docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo. Art.42 – Profilo professionale docente Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti... DM 2011 - Allegato A, profilo del docente specializzato Il docente di sostegno è assegnato alla classe cui è inserito un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'art. 13, comma 6, L. 104/92. Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica secondo i principi di corresponsabilità e di collegialità. Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere: competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale e della didattica speciale conoscenze psicopedagogiche sulle tipologie delle disabilità competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni prosociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica etc, etc... (????) D.M. 226/2022 - Allegato A docente su posto di sostegno Indicatori ai fini dell'osservazione nonché della valutazione. Tre ambiti: 1. Costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi 2. Progettazione e realizzazione dell'azione didattico-disciplinare 3. Processi di valutazione Ogni ambito è suddiviso in indicatori; per ogni indicatore sono segnati dei descrittori che descrivono il comportamento ottimale. Spesso, questi indicatori riguardano la relazione di collaborazione tra docenti. Gli assistenti all'autonomia e alla comunicazioneL'art. 3, comma 3, del dlgs 66/2017 prevede l'individuazione mediante intesa in Conferenza unificata dei criteri per una progressiva uniformità della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Il servizio è di competenza dei comuni sulla base del quadro di riferimento dettato dalle regioni. Regione Lombardia, nelle more dell'intesa in Conferenza unificata, ha adottato una delibera, 15 maggio 2023 n. 312, recentemente novellata che ha fissato il profilo professionale specifico iniziato a lavorare con gli Atenei su un Percorso di apprendimento ad hoc, con particolare riferimento agli operatori in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado con esperienza almeno biennale nel settore, in grado chi costituire titolo prioritario nell'ambito delle procedure di selezione nel personale La proposta di introdurre profili distinti nel Quadro regionale degli standard professionali non è stata approvata perché non ha ottenuto il parere favorevole dei sindacati, che non vogliono figure distinte rispetto a quella degli educatori generici. Regione Lombardia Punto 6.1.5 novellato il comune provvede all'erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di selezione o di accreditamento di operatori qualificati. L'organizzazione del servizio prevede il coinvolgimento dei seguenti Profili professionali: Coordinatore responsabile con funzione di direzione tecnica del servizio Personale educativo. Gli assistenti educativi devono possedere adeguate capacità di: relazionarsi con studenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale nel contesto scolastico e lavorare con costanza con il corpo docente e la famiglia nella progettazione di un percorso di autonomia; raccordarsi con la comunità scolastica nel suo insieme e con i soggetti esterni alla Scuola, come – ad esempio – assistenti sociali ed Associazioni del Terzo settore. Resta distinta la figura dell’"Assistente alla comunicazione per bambini e studenti con disabilità visiva e/o uditiva", parte del Quadro Regionale degli Standard Professionali. Punto 6.1.2 Attività previste Nello specifico, agli assistenti educativi inseriti negli istituti scolastici/formativi è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza educativa individualizzata, svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell’ambito dell’istruzione serale, e che si sviluppa in relazione al gruppo classe, oltre al corpo docente e all’insegnante di sostegno, con i quali l’assistente educativo è tenuto a coordinarsi e confrontarsi, oltreché a condividere informazioni, anche mediante ore contrattualmente definite; assistenza educativa individualizzata, mediante la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico; raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica, anche mediante ore contrattualmente definite; nella prospettiva del progetto individuale, previsto sia dalla Legge 328/2000 sia dalla Legge 112/2016, laddove previsto dal Comune, all’assistente educativo è richiesto anche di prestare attività nei momenti extra-scolastici, come attività estive o pomeridiane; l’assistente educativo non è tenuto alla compresenza né con il docente di sostegno né con la figura specializzata dedicata agli studenti con disabilità sensoriale. La compresenza è garantita solo in casi specifici riconducibili a progetti ad hoc, possibilmente a termine con esplicite data di inizio e di conclusione, e solo se la valutazione e quindi il profilo di funzionamento dello studente ne attesta il reale fabbisogno; prendere parte alle riunioni dei Gruppi per l’inclusione, attivi in Istituti nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); Laddove previsto e nei casi in cui lo studente con disabilità partecipi, all’assistente è richiesto anche di garantire la presenza e assistenza nei contesti di tirocinio per gli studenti della IeFP e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) delle scuole secondarie di secondo grado. Diversamente, se lo studente non è coinvolto in attività di tirocinio/PCTO, la presenza dell’assistente deve essere riformulata in funzione degli obiettivi (ad esempio, orientamento e spostamento, cambio, eccetera), anche attraverso l’introduzione di una banca ore. IL GLO E IL PEI Le nostre norme di riferimento sono la L. 104/92 e il D.lgs. 66/2017 e il D. I. 182/2020. Il D.I. 182/2020 è la norma chiave: con un buon esempio di tecnica normativa sono state riprese le definizioni precedenti e definite meglio tecnicamente. Il DI 182/2020 è lo strumento normativo che articola l'attività del GLO e la progettazione del PEI. E' costituito dal D.I. e dagli allegati, che ne sono parte integrante e sono costruiti col principio della concatenazione. Gli allegati A1, A2, A3, A4 presentano i modelli di PEI diversificati a seconda del grado di istruzione. L'allegato B presenta le Linee guida. Sono le "istruzioni Ikea" per la predisposizione del PEI. Non a caso, dopo una illustrazione dei principi generali, ne seguono le sezioni passo a passo. L'allegato C individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporti per l'alunno e le condizioni di contro facilitanti. L'allegato C-1 dettaglia e quantifica il "Fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico" e il "Fabbisogno di risorse professionali per l'assistenza" (già indicate nella sezione 11...) Le sezioni del PEI 1. Quadro informativo 2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento 3. Raccordo con il Progetto Individuale 4. Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico 5. Interventi sull'alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità 6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori 7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 8. Interventi sul percorso curricolare 8.1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo 9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative 11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari 12. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico La L. 104/92 art. 15 comma 10 Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. (questo art. 15 è stato introdotto dal d.lgs. 66/2017) DI 182/2020 Tratta del GLO in due articoli. Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione Articolo 4. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione DI 182/2020 articolo 3 1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal DS o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di Classe o del team dei docenti. 2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare. 3. L'UVM dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova UVM prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza. 4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. 5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quali figure professionali interne, docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI. 6. Il DS può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. 7. Possono essere chiamati (dal DS!) a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre ai collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base. 8. Il DS, a inizio anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO. 9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. 10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Alcuni commi richiamano quanto disposto dalla L.104/92, altri aggiungono dettagli tecnici e operativi. Il DS decreta la composizione del GLO e lo convoca e presiede. La presidenza e la convocazione possono essere delegate. Attenzione ai verbi -> ci sono tre livelli distinti: - DS (o delegato) e consiglio di classe/team compongono il GLO; - Figure genitoriali, figure professionali interne (docenti GLI/referenti) e figure professionali esterne (assistenti autonomia/comunicazione e GIT), alunno con disabilità nella secondaria di II grado, rappresentante dell'UVM ed esperto dei genitori partecipano al GLO; - Altri specialisti o ATA possono essere chiamati a partecipare al GLO quando è opportuno e necessario. Perché questa distinzione? La chiave di volta è rappresentata dal comma 9: "Il GLO elabora a approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti." Il PEI è un documento didattico. Pertanto, la decisione finale è dei "componenti", ovvero del consiglio di classe/team. Il PEI definisce la richiesta di risorse, per la quale, sulla base di un principio generale di diritto, il beneficiario non può decidere sull'ammontare del beneficio. Sussiste, giustamente, l'obbligo di motivazione, il "perché viene presa una decisione e non un'altra". Soprattutto, occorre usare il buon senso! In ultimo, il comma 10 distingue componenti/partecipanti anche sotto l'aspetto economico. (se la famiglia vuole pagare 1000 euro l'esperto, sono fatti suoi) Il CCNL fa rientrare i GLO all'interno delle "40 ore" destinate ai consigli di classe. Contemporaneamente, l'art. 15 della L. 104/92, ultimo periodo, afferma che "dall'attivazione dei GLO non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale". (questo implica i GLO a maggioranza variabile per rientrare nelle 40 ore) Si tratta di una evidente aporia giuridica, alla luce delle disposizioni previste all'art. 4... (Aporia giuridica: contraddizione tra due o più norme non risolvibile attraverso la gerarchia delle fonti. Per superarla, occorre ricorrere ai principi generali.) DI 182/2020 art. 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione 1. Il GLO si riunisce entro il 30 giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. 3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. 8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti. 9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. 10. I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria. 11. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 10, riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679). Sono previste obbligatoriamente almeno tre riunioni del GLO, salvo necessità di ulteriori incontri: 1. Entro il 30 giugno per il PEI provvisorio o per il PEI per il successivo anno scolastico (termine perentorio) 2. Entro il 30 ottobre per il PEI definitivo ("di norma" non significa rinviare all'infinito -> i ritardi vanno rigorosamente motivati) 3. Tra novembre e aprile per almeno una verifica intermedia Le convocazioni riguardano tutti coloro che sono ricompresi nel decreto istitutivo. Non vi è un "numero legale". Il GLO può comunque tenersi in forma telematica, anche qualora vi siano adempimenti deliberativi, in deroga alle disposizioni poste dal CCNL. I componenti del GLO hanno accesso all'intera documentazione; anche i componenti avventizi (supplenti)... I membri del GLO hanno comunque accesso a PEI e verbale. IL PEI Il Piano Educativo Individualizzato è variamente citato dalla L. 104/92 e dal D.Lgs. 62/2024, ma è sostanzialmente disciplinato dal D.Lgs. 66/2017 e dal complesso delle norme del D.I. 182/2020 (in particolare, artt. 2, 5, 6, 7). Nelle varie stratificazioni normative si è persa una definizione generale e astratta di cosa sia il PEI, la seguente è la definizione del prof: "Il PEI è lo strumento progettuale che stabilisce le linee di indirizzo e le azioni positive per la costruzione degli ambienti di apprendimento e per la progettazione educativa e didattica finalizzate a favorire il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione dell'alunno con disabilità". D.Lgs. 66/2017 art 7 comma 2 - PEI è elaborato e approvato dal GLO di cui all'articolo 9 comma 10; tiene conto dell'accreditamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12 comma 5 della L.104/92 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS; individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimen

Use Quizgecko on...
Browser
Browser