Legislazione Sostegno - PDF

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Politecnico di Milano

Max Bruschi

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Italian law education law disability rights legal studies

Summary

This document is a collection of notes on Italian legislation related to the rights of students with disabilities. It covers constitutional law, court cases, and specific legal frameworks. The document includes analyses of different viewpoints and interpretations within the legal system. There is particular focus on the rights and protections afforded to students with special educational needs in the Italian educational framework. Further, it provides summaries of key court decisions related to the topic. This material is intended for academic study and analysis.

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3. La Costituzione e il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità Due sentenze chiave Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi...

3. La Costituzione e il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità Due sentenze chiave Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto Istituzioni di diritto scolastico scolastico www.facebook.com/max.bruschi [email protected] https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ 1 RECAP! La Costituzione La Costituzione della Repubblica Italiana, non si limita a riconoscere i diritti dell’uomo e i diritti del cittadino (ovvero, i diritti politici: chi e come può partecipare alla gestione della «cosa pubblica»), ma riconosce i diritti sociali, ovvero «il complesso delle tutele e dei servizi erogati dallo Stato e dagli enti locali al fine di garantire una rete di protezione sociale: istruzione, sanità, pensioni, previdenza sociale (in caso di malattia, gravidanza, disoccupazione), servizi socio-assistenziali (per bambini e ragazzi senza famiglia, anziani, malati cronici e con disabilità)». prof. Max Bruschi 2 RECAP Uguaglianza formale e sostanziale La Costituzione della Repubblica italiana* è fondata sul principio dell’uguaglianza formale e sostanziale del cittadino. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge» (art. 3 primo comma) e «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2) sanciscono un’uguaglianza formale che tende a rendere tutti uguali nel rapporto con il diritto e a garantire l’inviolabilità dei diritti «naturali»**. L’art. 3, secondo comma, stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana», dando rango costituzionale ai diritti sociali e fissando il principio dell’uguaglianza sostanziale. Ciò implica il riconoscimento del diritto ad un trattamento diversificato in ragione di oggettive differenze e il dovere per la Repubblica di disporre «azioni positive» atte a rimuovere gli ostacoli. Infine, ma non infine, entrano in Costituzione le carte internazionali, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani ONU e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costruite sugli stessi presupposti. prof. Max Bruschi 3 La sentenza C.Cost. 215/1987 Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano innanzi al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne con disabilità, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "N. Garrone" di Roma. Costei nell'anno precedente era stata ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di reiscrizione, aveva rimesso la questione al Provveditore agli studi, facendo presente che - secondo gli insegnanti - la giovane non avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella scuola media superiore. prof. Max Bruschi 4 La sentenza C.Cost. 215/1987 Il Provveditore agli Studi, a fronte della certificazione medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside ad acquisire presso i competenti servizi specialistici dell'USL un parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di accertamenti di carattere sanitario e psicologico, sia della conoscenza della situazione determinatasi nell'anno precedente e dei giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso sanitario, peraltro, aveva escluso che l'handicap - di tipo neuropsichico - fosse da considerarsi grave, ed aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo quanto all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e dell'integrazione, sì da far ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento avrebbe contribuito in maniera assolutamente negativa alla formazione del carattere. La richiesta di reiscrizione era stata respinta di fatto, con il rifiuto opposto alla giovane ad assistere alle lezioni, assumendo come preminenti le considerazioni didattiche e sulla base del dato normativo. prof. Max Bruschi 5 La sentenza C.Cost. 215/1987 È «ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità»; «… l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione». «Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione…» prof. Max Bruschi 6 La sentenza C.Cost. 215/1987 Note L'interrelazione e integrazione tra: artt. 34, 2, 3, Cost.: «L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.» art. 38, comma terzo, Cost. («Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale») fa concludere la Corte che «deve essere garantito ai predetti soggetti il diritto anche all'istruzione superiore - la quale è altresì finalizzata all'inserimento degli stessi del mondo del lavoro» È necessario, perciò, conferire valore immediatamente precettivo e cogente all'art. 28, comma terzo, L.n. 118 del 1971, imponendo ai competenti organi scolastici sia di non frapporre alla realizzazione di tale diritto impedimenti non consentiti, alla stregua dei richiamati precetti costituzionali sia di dare attuazione alle misure che possano già allo stato essere concretizzate o promosse. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori». prof. Max Bruschi 7 Gli esiti della sentenza... Attraverso la Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262, si dispose in via analogica l’applicazione delle disposizioni relative alle scuole elementari e medie alle scuole superiori, in obbedienza alla sentenza. «.. non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo…; impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato». «…per le pre-iscrizioni agli istituti tecnici professionali ed artistici il profilo dinamico funzionale deve essere accompagnato da una certificazione dell'ufficio medico legale prodotta a cura della famiglia, da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica, nonché di esercizio della eventuale attività lavorativa cui l'indirizzo o la sezione di qualifica prepara». «La rigidità legale dei curricoli degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale. Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di classe. Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di frequenza che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale previe intese dei provveditori agli Studi con le Regioni». prof. Max Bruschi 8 La sentenza C.Cost. 80/2010 La sentenza C.Cost. 80/2010 è già dal titolo significativa… «Istruzione pubblica – Insegnanti di sostegno per disabili – Riduzione del numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento settimanali – Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente per le forme di disabilità particolarmente gravi». Cosa era successo? Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana mise in dubbio la legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite al numero degli insegnanti di sostegno aboliva la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto docenti ed alunni indicato dall’art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997, in presenza di disabilità particolarmente gravi. prof. Max Bruschi 9 La sentenza C.Cost. 80/2010 Per la Corte, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ) che di quello interno; la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987) il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La sua fruizione è assicurata attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione» Le disposizioni che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della possibilità di assumerli in deroga, contrano con il quadro normativo internazionale, costituzionale, ordinario, e con la giurisprudenza Il legislatore gode di discrezionalità, ma non assoluta: il limite è nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati». Le norme impugnate hanno inciso proprio sul «nucleo indefettibile di garanzie» individuate quale limite invalicabile all’intervento normativo e sono dunque incostituzionali. prof. Max Bruschi 10 4. Il paradigma inclusivo Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto scolastico Istituzioni di diritto scolastico www.facebook.com/max.bruschi [email protected] https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ 11 Attenzione alle parole… *Per misconcezione si Integrazione e inclusione, individualizzazione e intende un concetto espresso personalizzazione, strumenti compensativi e misure da un soggetto o da un gruppo che dispensative rappresentano termini entrati e oramai confligge con quanto ritenuto sedimentati nel lessico scolastico, non sempre in maniera corretto in un dato periodo corretta e con traduzioni nella didattica quotidiana non di storico dalla comunità rado basate su misconcezioni* che sviano anziché scientifica contribuire a raggiungere il «diritto all’istruzione» alla più vasta platea di alunni. Appare utile fare chiarezza, tenendo conto dell’intreccio tra prescrizioni normative, dibattito accademico, esperienza concreta presso le istituzioni scolastiche. Avere un linguaggio comune significa attingere a una cultura comune e tracciare un terreno di confronto comune. prof. Max Bruschi 12 L’inclusione nella Dichiarazione di Salamanca La Dichiarazione di Salamanca del 1994, frutto della Conferenza mondiale sull'educazione dei bisogni speciali riunita a Salamanca (Spagna) dal 7 al 10 giugno 1994 che riunì i rappresentanti di 92 governi e di 25 organizzazioni internazionali, ufficializza il termine inclusione in ambito educativo e sociale. Ritiene che le scuole comuni «dovrebbero includere bambini disabili e dotati, bambini di strada e lavoratori, bambini di popolazione straniere o nomadi, bambini di minoranze linguistiche, etniche o culturali e bambini provenienti da aree o gruppi svantaggiati o emarginati» e pone dunque, come prospettiva, la riduzione dell’istruzione speciale. prof. Max Bruschi 13 L’inclusione e i BES La Dichiarazione di Salamanca porta in allegato un Quadro di riferimento chiamato a guidare le «azioni positive» in favore dei bisogni educativi speciali, che parte dal presupposto in base al quale «…le persone che hanno bisogni educativi speciali devono poter accedere alle scuole comuni che devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di soddisfarne le necessità…». prof. Max Bruschi 14 I Bisogni educativi speciali L’acronimo BES (SEN: Special educational needs) fu introdotto in Gran Bretagna dal «Rapporto Warnock» del 1978: “Special education needs - Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People”. La commissione, presieduta da Mary Warnock, era stata istituita nel 1974 dall’allora segretario di Stato all’educazione Margareth Thatcher. prof. Max Bruschi 15 Il rapporto Warnock Il Rapporto Warnock raccomanda la sostituzione del termine «handicappato» in riferimento alla persona con disabilità, con l’espressione «persona con bisogni educativi speciali»; amplia l’area delle problematiche coperte da azioni positive, facendo rientrare nell’alveo dei BES ogni difficoltà d’apprendimento e problematica comportamentale, e invita, dove possibile, a garantire un percorso scolastico nelle scuole comuni. sollecita un netto cambiamento di prospettiva delle strategie educative nei confronti degli alunni «diversi», attraverso l’adozione di un approccio basato sull’individuazione di obiettivi educativi comuni a tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro abilità o disabilità, suggerendo la necessità di integrare nelle scuole comuni gli alunni che venivano indirizzati alle scuole speciali. prof. Max Bruschi 16 I BES in Italia La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 introduce in Italia il concetto di BES: «L’area dello svantaggio scolastico annovera tre categorie: la disabilità, composta dai soggetti certificati sulla base della legge 104/1992; l’area dei disturbi evolutivi specifici, che ricomprende i disturbi specifici dell’apprendimento (Legge 8 ottobre 2010, n. 170) i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e “per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico…; l’area dello svantaggio economico, linguistico, culturale» prof. Max Bruschi 17 La prospettiva inclusiva riguarda… Tanto la Dichiarazione di Salamanca quanto l’ordinamento italiano si muovono su due piani distinti e intrecciati: la scuola inclusiva è una scuola «per ciascuno», nella quale ogni alunno trova un ambiente atto a sviluppare al massimo le proprie potenzialità; vi è contestualmente l’esigenza di sviluppare specifiche «azioni positive» nei confronti degli alunni con BES. Il Dlgs 66/2017, all’articolo 1, prevede che «l’inclusione scolastica… risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno». Una istituzione scolastica o adotta una prospettiva inclusiva per tutti o NON è inclusiva. prof. Max Bruschi 18 I passaggi… INSERIMENTO e strategie di integrazione prof. Max Bruschi 19 L’inclusione dunque… L’inclusione è un percorso verso la crescita degli apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni e una prospettiva che implica, per le istituzioni scolastiche: condividere (CONDIVIDERE) una tavola di valori inclusivi su cui orientare la propria azione complessiva; compiere una diagnosi precisa dello stato reale dell’inclusività; attivare di conseguenza azioni volte a risolvere le criticità rilevate e migliorare i processi, avendo chiari gli obiettivi; migliorare in funzione del benessere della comunità educante per aiutare la costruzione di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi; promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; assumere naturalmente la funzione di orientare muovendosi sul doppio binario della individualizzazione e della personalizzazione. Il cambiamento parte sempre da sé stessi. Senza il micro non si modifica il macro. Ma senza il macro si può comunque migliorare il micro. prof. Max Bruschi 20 L’Index for inclusion Note L’Index for inclusion rappresenta un manuale di trasformazione di una istituzione scolastica in senso inclusivo, pubblicato in Gran Bretagna da Tony Booth e Mel Ainscow nel 2002 ed è diviso in 4 parti. La prima, Un approccio inclusivo allo sviluppo della scuola offre una panoramica sullo strumento e fissa i tre obiettivi dell’Index (A) Creare culture inclusive; B) Creare politiche (policy) inclusive; C) Sviluppare pratiche inclusive La seconda, Il processo di sviluppo con l’Index illustra le fasi secondo cui ogni scuola può lavorare sui materiali dell'Index: cominciare ad utilizzarlo (I), analizzare la scuola (II), elaborare un progetto di sviluppo (III), passare all'azione (IV) e rivedere lo sviluppo del processo (V) per poi tornare a rianalizzare l'istituto, in un «processo inesauribile» La terza parte contiene Indicatori per l’inclusione e domande, suddivisi in tre Dimensioni, corrispondenti agli obiettivi principali dell'Index, ciascuna suddivisa in due Sezioni. Ogni sezione prevede una serie di Indicatori, tra i 4 e 15, che enumerano i criteri in base ai quali una scuola può essere considerata inclusiva secondo la proposta dei redattori. L'analisi di ciascun indicatore è favorita da una serie di domande-stimolo da cui far partire la riflessione e la discussione a livello personale o dei gruppi di lavoro. La quarta parte, Scheda riepilogativa e questionari, traduce gli indicatori in questionari veri e propri rivolti a personale scolastico, genitori, alunni. prof. Max Bruschi 21 Tratto dall’Index… Dalla Parte terza, «Indicatori per l’inclusione e domande» A.2 Affermare valori inclusivi Indicatore 1: Le attese sono elevate per tutti gli alunni 1. Ogni alunno ritiene di frequentare una scuola in cui può ottenere i migliori risultati? 2. Tutti gli alunni sono incoraggiati ad avere alte aspettative circa i propri obiettivi di apprendimento? 3. Tutti gli alunni sono trattati come se non ci fossero limiti al loro apprendimento? 4. Gli insegnanti evitano di considerare alcuni alunni come se le loro abilità non potessero progredire oltre le loro capacità attuali? 5. Tutti gli alunni vengono incoraggiati a essere orgogliosi dei risultati che hanno raggiunto? 6. Tutti gli alunni vengono incoraggiati ad apprezzare i risultati dei compagni? 7. Il personale scolastico si sforza di contrastare l’ostilità verso gli alunni motivati e che ottengono risultati particolarmente brillanti? 8. Il personale scolastico si sforza di contrastare l’ostilità verso gli alunni che hanno difficoltà nel seguire le lezioni? 9. Il personale scolastico si sforza di contrastare il ricorso a etichette spregiative riguardo agli insuccessi scolastici? 10. Il personale scolastico si sforza di contrastare le paure di inadeguatezza di alcuni alunni? 11. Il personale scolastico evita di collegare il potenziale di apprendimento di un alunno a quello di suo fratello/sorella o di altri alunni della stessa comunità o area?» prof. Max Bruschi 22 Vocabolario: Ambienti di apprendimento «L'ambiente di apprendimento è il contesto fisico, sociale, culturale, relazionale attraverso il quale si sviluppa il processo di insegnamento/apprendimento. Costituiscono l'ambiente di apprendimento, dunque, non solo l’aula, gli strumenti didattici presenti, la disposizione dei banchi e dell’eventuale cattedra, ma le persone, alunni e insegnanti, le relazioni che si sviluppano, le regole che governano il patto d’aula, le scelte didattico-metodologiche (cosa e come si insegna e si impara, senza dimenticare le motivazioni: perché scelgo un argomento? Con quale obiettivo? Perché dovrei impararlo?)» Max Bruschi L’ambiente di apprendimento può essere positivo, e dunque efficace, nei casi in cui aiuti e sostenga i processi di insegnamento e apprendimento, negativo se li blocca o li impoverisce. Un ambiente di apprendimento positivo è, per forza di cose, inclusivo, perché si basa sulla potenzialità delle persone. prof. Max Bruschi 23 Vocabolario: Accomodamento ragionevole L’istituto dell’«accomodamento ragionevole» è stato definito dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità come «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». L’articolo 5bis della legge 104/1992, al comma 1, prevede che «1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole… individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. 2. L'accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno prof. Maxaccesso Bruschi alle 24 Vocabolario: Azioni positive Per il diritto eurounitario, le «azioni positive» hanno lo scopo di ‹eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro» e come tali sono recepite nella normativa italiana (art. 42 del Dlgs 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. In realtà il costrutto si presta, tornando alle originarie definizioni adottate nell’ambito più ampio della legislazione USA inaugurata dal Civil rights act del 1964, ad un utilizzo ben più ampio. Le azioni positive sono le «azioni concrete, normativamente disposte, volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno godimento dei diritti costituzionali» In ambito scolastico, definisco azioni positive le azioni concrete, normativamente disposte o didatticamente opportune, volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno godimento dei diritti costituzionali all’istruzione. prof. Max Bruschi 25 Vocabolario: Integrazione e inclusione * «il fatto di integrare, di L’integrazione* è il processo tramite il quale diverse identità sono rendere intero, inserite, senza nessun tipo di discriminazione, all’interno di un contesto pieno, perfetto ciò che è che conserva la sua unità funzionale e strutturale e sancisce il diritto, incompleto o per ciascun alunno, di raggiungere uno standard comune. insufficiente a un determinato L’integrazione scopo, aggiungendo interviene sul singolo alunno; quanto è necessario o incrementa una risposta speciale e un set di azioni positive al fine di supplendo al riavvicinare l’anomalia alla norma. difetto con mezzi opportuni», Enc. Treccani. L’inclusione è il processo attraverso il quale ciascun alunno vede riconosciute e valorizzate le proprie specificità: Si rivolge a tutti gli alunni; va oltre l’obiettivo di raggiungere uno standard comune e si propone di coltivare le predisposizioni individuali; prospetta, dunque, non una scuola per tutti, ma per ciascuno. I termini NON si escludono, perché il sistema di istruzione italiano si basa sul «valore legale del titolo di studio». Quando lo rilascio, certifico che lo studente ha raggiunto i risultati di apprendimento previsti. prof. Max Bruschi 26 Vocabolario: Individualizzazione e personalizzazione Note I concetti di individualizzazione e personalizzazione hanno trovato una definizione giuridica precisa nell’allegato A all’Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria: «l’individualizzazione è un processo atto a garantire a tutti il diritto all’apprendimento delle competenze fondamentali del curricolo, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo»; «la personalizzazione è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare le peculiarità dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche». prof. Max Bruschi 27 Vocabolario: Misure dispensative e strumenti compensativi Le misure dispensative sono «interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l’apprendimento». Gli strumenti compensativi «sollevano l’alunno da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo, compensando il disturbo per consentire di raggiungere in autonomia gli obiettivi previsti». Le due definizioni sono NORMATIVE. Le linee guida PEI e DSA elencano anche alcuni esempi concreti che dettagliano i principi generali. Ecco uno schema riassuntivo, anche sul tema delle prove equipollenti. Alcune categorie di soggetti hanno diritto per legge a misure compensative e strumenti compensativi (soggetti con disabilità L.104/1992 e soggetti con DSA L. 170/2010); altri soggetti, cui il consiglio di classe ha elaborato un PDP, hanno diritto alle misure ivi riconosciute nell’ambito della «autodichia» dei consigli di classe. Ma la loro adozione rientra ANCHE E SOPRATTUTTO nella libertà di insegnamento. Le cose cambiano SOLO nelle situazioni formalizzate: agli esami di Stato solo i BES certificati ai sensi della Legge 104/1992 o 170/2010 hanno diritto alle misure e agli strumenti previsti dai PEI/PDP. L’annuale ordinanza istituisce «deroghe» che ampliano la sfera di utilizzo anche ad alunni con PDP non certificati. prof. Max Bruschi 28 5. Il quadro normativo generale Percorso di specializzazione SOS prof. Max Bruschi UNIMI Istituzioni di diritto scolastico Istituzioni di diritto scolastico www.facebook.com/max.bruschi [email protected] https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ 29 Vincoli giuridici e doveri didattici Ogni alunno ha diritto all’istruzione, declinato secondo la quadriglia integrazione/individualizzazione – inclusione/personalizzazione. Si tratta di un dovere didattico che determina i contenuti del patto di insegnamento/apprendimento. Le «azioni positive» sono possibili per la generalità degli studenti, mentre la categoria dei BES gode di una tutela giuridica specifica, più o meno stringente a seconda delle categorie interessate. Per gli alunni con disabilità, lo strumento progettuale del PEI e l’eventuale ricorso a risorse professionali aggiuntive sono tassativi. Per gli alunni con DSA, è tassativo il ricorso allo strumento progettuale del PDP. Da Nota 2563/2013, l’adozione del PDP in tutti i casi non certificati dalla 170/2010, è di competenza esclusiva dei consigli di classe/team docenti. Un caso specifico è l’adozione del PDP per alunni provenienti da contesti migratori, che rappresentano un caso per lo più formalizzato dalle istituzioni scolastiche. Nulla vieta peraltro di adottare da parte delle istituzioni scolastiche «Piani» per ciascun alunno, purché non si tratti di meri adempimenti e purché non si faccia confusione con i nomi. Gli istituti professionali hanno lo strumento ordinamentale del Piano formativo individuale (PFI). prof. Max Bruschi 30 Il quadro giuridico/1 Normativa primaria e secondaria La Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» La Legge 8 ottobre 2010 , n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato» Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità» Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare l’articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, prof. Max Bruschi 31 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», articolo 45. Il quadro giuridico/2 Decreti e atti amministrativi Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012 recante «Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità» (come modificato dal DI 153/2023) «Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell’OMS»; Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 luglio 2011, n. 5669, e le allegate «Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento»; Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, con oggetto «Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana» Documento Marzo 2022, «Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori» prof. Max Bruschi 32 I DSA Art. 5 Legge 170/2010 «1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata… ; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. 33 Diagnosi, profilo di funzionamento, PDP Il Piano didattico personalizzato (PDP) rappresenta il cuore della progettazione didattica per le tipologie degli alunni con BES con disturbi evolutivi specifici (tra cui i DSA) e con svantaggio economico, linguistico, culturale. Mentre gli alunni con DSA hanno diritto a un PDP, per gli alunni con altri BES la sovranità sull’adozione di un PDP è del team docenti o del consiglio di classe. La forma della diagnosi di DSA e del profilo di funzionamento è stata adottata dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012. Il Profilo di funzionamento, a differenza di quanto disposto dal legislatore per il Profilo di funzionamento degli alunni con disabilità, non vede alcun apporto da parte dell’istituzione scolastica. La parte ultima, che reca «Strumenti compensativi e misure dispensative suggeriti» non ha, a maggior ragione, alcun valore coattivo. Si tratta di suggerimenti. Un buon modello di PDP è stato predisposto dall’USR Piemonte 34 Non stranieri, ma... *Migranti è la Stranieri, immigrati extracomunitari, definizione utilizzata da migranti* sono termini non totalmente Eurostat per comprendere soddisfacenti per abbracciare la totalità del immigrati in senso stretto (persone che fenomeno. lasciano il paese dove di solito risiedono per La più recente letteratura parla, a mio avviso migrare verso il paese attuale); appropriatamente, di «alunni con background stranieri, che non possiedono la migratorio» o «alunni di origine migratoria», cittadinanza del paese in cui vivono; costituendo in tal modo un insieme che consente di ricomprendere i vari sottoinsiemi seconda generazione, sia persone nate nel paese di residenza, solo con un genitore e le loro intersezioni (NAI, seconda nato all’estero, sia nate nello stato in generazione, Rom Sinti Camminanti, etc), cui risiedono con entrambi i genitori focalizzandone la caratteristica culturale nati all’estero. comune. Il Ministero ha fissato il nomen iuris con la dizione «alunni provenienti da contesti migratori»… 35 Multiculturalismo vs intercultura *«Discriminazioni Il «multiculturalismo» positive» a favore di gruppi considerati «Orientamento politico e sociologico volto a promuovere il svantaggiati, attraverso l’adozione di quote e/o riconoscimento e il rispetto dell’identità linguistica, religiosa e di preferenze. culturale delle diverse componenti etniche presenti nelle complesse ** l’imposizione di un linguaggio società odierne» (Enc. Treccani) apparentemente asettico, che non urti L’approccio all’insegna del multiculturalismo prevede policy miranti a l’altrui sensibilità. farsi carico delle diversità culturali e identitarie di una società (sino ad *** fenomeno recente, che punta alla arrivare al «gender»), al fine di consentire la coesistenza di più culture «ridiscussione» storica da un punto di vista in uno stesso paese. Affirmative action*, politically correctness**, valoriale e alla cancel culture*** (derivanti dalle identity politics, sorte negli anni 70 cancellazione dei «simboli» di ciò che non negli USA), ne sono le estreme conseguenze. è considerato, nel presente o nel passato, L’unico paese che, ad oggi, ha compiuto una netta scelta «politicamente multiculturale è il Canada. corretto». L’ «intercultura»/«interculturalità» È un approccio morbido che punta alla conoscenza reciproca e alla presa d’atto del «dinamismo» nei rapporti tra le culture, senza l’adozione di policy identitarie. È l’approccio scelto nei documenti del Ministero dell’istruzione. 36 Il quadro normativo Tre gli atti normativi: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare l’articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», articolo 45. Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», art. 11. 37 Le indicazioni ministeriali Tre gli atti di indirizzo di carattere amministrativo, privi in sé di valore normativo, ma che dettagliano le disposizioni: Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, con oggetto «Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana» Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» (cd «Direttiva Profumo») Marzo 2022, «Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori» 38 I principi fissati dalle norme 1 I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità; sono soggetti al diritto/dovere all’istruzione; sono iscritti in qualunque periodo dell'anno scolastico; se privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 39 I principi fissati dalle norme 2 sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti (sic) deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: – a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; – b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno: – c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza: – d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. La ripartizione tra le classi è effettuata «evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri». 40 II principi fissati principi fissati dalleprimarie dalle norme norme 3 3 Il collegio dei docenti (sic) definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; prevede specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola e mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti. formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 41 I principi fissati dalle norme 4 Non dimentichiamo il dPR 275/1999… l’articolo 4 (autonomia didattica) al comma 2 prevede «c. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo» e «d. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso»; al comma 4 le istituzioni scolastiche «assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno». l’articolo 5 (autonomia organizzativa) prevede che «in ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate»; l’articolo 7 sottolinea la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di rete che prevedono anche lo «scambio temporaneo» di docenti. Questi due articoli consentono di PROVARE a reperire risorse professionali adeguate. 42 Art. 11 DL 31 maggio 2024, n. 71 Dall’anno scolastico 2025/26, nei limiti delle risorse di organico, può essere disposta l’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti «stranieri» pari o superiore al 20 per cento che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il contingente è stabilito dal DI organici. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso « Lingua italiana per discenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23). L’accertamento linguistico e la predisposizione PDP «può» essere svolta in convenzione con i CPIA. Sono promosse attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» per le istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza complessiva di alunni stranieri, fissati con DM dal MIM, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER. prof. Max Bruschi 43 Valutazione ed esami di Stato Note I testi di riferimento sono il Dlgs 62/2017 e l’ ordinanza per gli esami di Stato. Il Dlgs 62/2017 fissa i criteri generali, in particolare agli articolo 11 e 20. Alunni con disabilità: La valutazione è correlata agli obiettivi individuati nel PEI. Gli alunni partecipano alle prove Invalsi con strumenti compensativi e misure dispensative, oppure a prove adattate o in ultima istanza possono essere esonerati dalla prova. Le prove d’esame possono essere sostenute con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dal PEI. A seconda del PEI, possono essere previste prove ordinarie, equipollenti o differenziate (che, nel caso del I ciclo, hanno comunque valore equivalente) prof. Max Bruschi 44 Valutazione ed esami di Stato Alunni con DSA: la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Possono usare gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. Per le prove Invalsi e per gli esami di Stato, possono usare gli strumenti compensativi (tra i quali i tempi più lunghi, che per motivi stravaganti il legislatore ha previsto espressamente…) Per chi è esonerato dalla L2 scritta, sono predisposte prove orali sostitutive. Per chi è esonerato integralmente dalla L2, per imperscrutabili motivi nel primo ciclo si procede a prove «differenziate», comunque di valore equivalente, nel secondo ciclo si rilascia l’attestato di credito formativo. Alunni con altri tipi di BES e PdP: La norma non prevede nulla; le disposizioni specifiche sono previste nelle Ordinanze sugli esami di Stato. prof. Max Bruschi 45 Titolo Note Testo Testo 2 prof. Max Bruschi 46 Titolo Note prof. Max Bruschi 47 Riferimenti www.facebook.com/max.bruschi https://ispmaxbruschi.blogspot.com/ [email protected] https://unimib.academia.edu/MaxBruschi Max Bruschi e Salvatore Milazzo, Istituzioni di diritto scolastico, Giappichelli, Torino 2023 prof. Max Bruschi 48

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