Riassunti Privati - Classificazione Beni (PDF)

Summary

Riassunto sui beni, immobili e mobili, e le pertinenze, secondo il Codice Civile. Si approfondiranno le distinzioni tra beni fungibili e infungibili, consumabili e inconsumabili. Si analizzeranno inoltre i concetti di proprietà fondiaria, confini, immissioni e azioni a difesa della proprietà.

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CLASSIFICAZIONE DEI BENI - capitolo 4 - TERZO LIBRO COD. CIV. beni immobili → suolo, corsi d’acqua, edifici anche transitori. la circolazione è meno rapida. beni mobili → tutti gli altri beni, tra cui le energie naturali; circolano in modo rapido perché passano da un propr...

CLASSIFICAZIONE DEI BENI - capitolo 4 - TERZO LIBRO COD. CIV. beni immobili → suolo, corsi d’acqua, edifici anche transitori. la circolazione è meno rapida. beni mobili → tutti gli altri beni, tra cui le energie naturali; circolano in modo rapido perché passano da un proprietario a un altro in modo molto semplice (più la ricchezza circola e più se ne crea altra → fondamentale la CIRCOLAZIONE DEI BENI). > + cose mobili formano un universalità di cose se appartengono allo stesso proprietario e hanno una destinazione unitaria → il proprietario può disporre dell’universalità nel suo insieme o separatamente. PERTINENZE: sono cose mobili o immobili destinate all’ornamento di qualcosa mobile o immobile (il rapporto pertinenziale tra + cose influisce sulla circ. delle pertinenze: es. se uno compra la nave sono incluse anche le scialuppe); il rapporto pertinenziale permette all’acquirente di ottenere anche le pertinenze, salvo che non sia in mala fede all’acquisto, altrimenti il proprietario può rivendicarle (in caso di bene immobile o mobile registrato). il bene rimane inalterato se vengono tolte le pertinenze, in quanto restano pluralità di cose, non una cosa composta (auto). beni fungibili → denaro, bene indifferentemente sostituibile con gli altri appartenenti allo stesso genere. beni infungibili → presentano propri caratteri distintivi ed esistono come unico esemplare. beni consumabili → si estinguono per l’uso, come gli alimenti beni inconsumabili → consentono un uso ripetuto, come l’auto PROPRIETA’ FONDIARIA Il fondo, che sia rustico o urbano, è delimitato nello spazio in due modi: 1. in senso orizzontale → fa riferimento ai confini, ponendo limiti di estensione più che altro in verticale; la proprietà del fondo si estende nel sottosuolo ma anche nello spazio sovrastante → non è un diritto illimitato, non deve opporsi alle attività altrui. 2. in senso verticale → si intende un limite di natura economica: la proprietà del fondo si estende fin dove il proprietario riesca a dimostrare di possedere un interesse a esercitare un diritto esclusivo. i confini quindi stabiliscono la facoltà di godimento. LE DISTANZE LEGALI E CONFINI → rispettare determinate distanze minime: - costruzioni → almeno 3 m; è favorito chi costruisce per primo (può esigere la riduzione in pristino, ovvero demolizione della parte di edificio che eccede). - pozzi → 3 m dal confine. - fossi → distanza pari alla loro profondità. - alberi → 3 m dal confine. il muro, come i fossi, le siepi e gli alberi si presume un confine comune. IMMISSIONI → possono essere di fumo, calore, rumori, sostanze inquinanti ecc … il godimento di uno va in conflitto con quello dell’altro, che però potrà intervenire solo in caso queste immissioni superino il grado di sopportabilità medio dell’uomo (qui vengono favorite le attività produttive). In caso di immissioni pericolose per la salute pubblica e l’ambiente si ricade nell’ambito penale. AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’ il diritto di proprietà può avere tutela giurisdizionale → il proprietario può agire in giudizio nei confronti di chi violi il suo diritto. chi agisce propone un’AZIONE, ed è detto attore, nei confronti del convenuto. A difesa della proprietà abbiamo le AZIONI PETITORIE: 1. RIVENDICAZIONE (art. 948) → spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia il possesso; mira ad ottenere l’accertamento del suo diritto e ne pretende la restituzione. è resa difficile dal fatto che va fornita una PROVA del proprio diritto, quindi deve mostrare il titolo di acquisto che può essere: > titolo derivativo → L'acquirente riceve il diritto da un'altra persona che ne era già titolare. Il diritto si trasferisce dal proprietario precedente al nuovo proprietario, senza creare un nuovo diritto (Compri una casa da qualcuno che ne è già proprietario). avviene tramite CONTRATTO o SUCCESSIONE. Se ci sono dubbi sulla proprietà (es. viene contestata), bisogna ricostruire la "catena" dei passaggi di proprietà per dimostrare che tutti i passaggi precedenti erano validi e che chi gli ha venduto il bene era effettivamente il proprietario. solitamente si risale fino a 20 anni. > titolo originario → L'acquirente diventa il primo titolare del diritto, indipendentemente da chi possedeva il bene prima. Si crea un diritto nuovo che non dipende dal precedente proprietario. avviene tramite USUCAPIONE. 2. NEGATORIA → spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (usofrutto) e mira ad accertare il fatto dell’inesistenza di tale diritto altrui → in questo caso dare la prova del proprio diritto di proprietà e il convenuto dovrà fare la stessa cosa con la sua pretesa. il diritto di proprietà non si prescrive: non si estingue per il solo fatto che il titolare non lo eserciti. La proprietà si perde perde per non uso, solo se al non uso corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri → USUCAPIONE. IL POSSESSO - cap. 5 1. IL CONCETTO DI POSSESSO proprietà e possesso sono cose diverse: la prima è una situazione di diritto, mentre la seconda è di fatto. è la differenza fra titolarità ed esercizio del diritto → ovvero fra l’essere proprietari e comportarsi come tali. Solitamente il proprietario è anche possessore, ha quindi il diritto sulla cosa e lo esercita → può accadere che non sia così e altri abbiano il possesso di quella cosa (furto, vendita nulla). ci può essere possesso corrispondente al contenuto di altri diritti reali (usufrutto). per essere possessore si deve avere l’intenzione di possedere e quindi comportarsi di fatto come proprietario. DETENZIONE → si distingue dal possesso, consiste nell’avere la cosa nella propria materiale disponibilità (abitare un appartamento). Non è possessore chi detiene la cosa per un titolo → affitto, implica l’altruità della cosa. Si può possedere in due modi: direttamente o indirettamente per mezzo di altri. esiste il possessore in buona e mala fede → si presume in buona fede salvo prova contraria. DIRITTI DEL POSSESSORE NELLA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO IL POSSESSORE PUO’ NON ESSERE PROPRIETARIO → azione di rivendicazione e restituzione della cosa. se la cosa nel frattempo ha prodotto dei frutti → il possessore in buona fede li fa propri, quello in mala fede deve restituirli. il proprietario però non deve trarre profitto dagli investimenti finanziari → deve procedere con il rimborso delle spese (riparazioni straordinarie). AZIONI POSSESSORIE Anche al possessore è riconosciuta la protezione giurisdizionale: sono garantite le azioni possessorie a difesa del possesso. a) azione di SPOGLIO/reintegrazione → spetta al possessore quando viene privato violentemente e clandestinamente della cosa mobile o di cui ha il possesso (con l’uso della forza e di nascosto). l’azione di spoglio può essere richiesta entro un anno dallo spoglio, o dalla scoperta in caso clandestino. in questa azione il possessore, tramite l’ordine del giudice, richiede all’autore dello spoglio, la restituzione della cosa. Passato l’anno pui può subentrare solo l’azione di rivendicazione, esercitabile però solo dal proprietario. Questa azione può spettare anche al DETENTORE (chi detiene nel proprio interesse e sulla base di un rapporto stabile) → la detenzione ha così una protezione autonoma da quella del possesso; inoltre l’azione è data anche nei confronti del possessore. b) azione di MANUTENZIONE → riguarda i beni immobili e le universalità di beni mobili, spetta al possessore in due casi diversi: 1. quando il possessore subisce molestie (ostacolato) oppure che ha subito turbative (immissioni) 2. spetta al possessore che ha subito spoglio non violento e clandestino. anche questa può essere esercitata entro un anno e mira a conclusioni diverse in base al caso: nel primo caso mira alla cessazione delle molestie, nel secondo invece alla restituzione della cosa. L’azione di reintegrazione la può esercitare un qualsiasi possessore, mentre invece l’azione di manutenzione è data solo se il possessore aveva avuto un possesso continuo della durata di oltre un anno (se non conseguito in modo violento), oppure, in tal modo, dopo esser passato almeno un anno dalla cessazione di tali comportamenti. Reintegrazione → esercitata anche dal ladro che si è appena impossessato della cosa e viene poi subito spogliato. Manutenzione → il ladro deve aspettare un anno e comportarsi come proprietario. Anche il proprietario può avvalersi delle azioni possessorie, e in tal caso agisce come possessore → queste azioni gli offrono una protezione + rapida in quanto non è necessario dare prova della proprietà. Le azioni possessorie le può esercitare il possessore nei confronti del proprietario → il convenuto nel giudizio possessorio non può difendersi eccependo di esserne il proprietario, né può iniziare il giudizio petitorio se quello possessorio non è ancora stato definito. Nei confronti del proprietario la protezione del possessore è provvisoria. c) azione di NUNCIAZIONE → spetta sia al possessore che al proprietario non possessore, ma anche al titolare di un altro diritto reale. SERVONO PER PREVENIRE UN DANNO che minaccia la cosa e sono: 1. denuncia di nuova opera → della quale si possa temere un possibile danno alla nostra di cui si è in possesso, proprietà o si è titolari di un diritto reale (inizio di una costruzione di un edificio); l’azione può essere esercitata fino a quando l’opera non sia terminata e purchè non sia trascorso un anno dal suo inizio. 2. denuncia di danno temuto → ovvero di un danno grave e imminente che si teme possa derivare alla cosa di cui si è possessori ecc… (edificio barcollante del vicino) L’azione di nunciazione dà inizio a un giudizio che si svolge in 2 fasi: sommaria (provvedimenti provvisori/urgenti come sanzioni al denunciante) e giudizio di merito (porta alla decisione definitiva). MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ 1. titolo originario (usucapione) e derivativo (contratto/successione) 2. OCCUPAZIONE → si acquista la proprietà delle cose che non appartengono a nessuno (si intendono cose mobili, quelle immobili sono dello stato), per fare ciò bisogna impossessarsi della cosa e avere l’intenzione di fare propria la cosa. cose considerate di nessuno: cose abbandonate (il proprietario ha l’intenzione di rinunciare alla proprietà), gli animali oggetto di pesca (quelli da caccia sono tutelati in quanto patrimonio indisponibile dello stato), cose mobili altrui con il consenso del proprietario. cose smarrite → diverse da quelle abbandonate, qui il proprietario ha perso il possesso senza rinunciare alla proprietà → non possono formare oggetto di occupazione quindi. 3. INVENZIONE → chi ha trovato una cosa smarrita deve restituirla a chi di dovere, il quale farà un annuncio di smarrimento → se trascorso un anno dalla pubblicazione nessuno si fa avanti come proprietario, esso perde la proprietà e diventa proprietario il ritrovatore. Sempre per invenzione di può acquistare la proprietà di un tesoro. 4. ACCESSIONE → chi è proprietario di una cosa principale, lo diventa anche delle cose definite accessorie. Ci sono 3 forme di accessione: di cosa mobile a cosa immobile → qui abbiamo la preminenza della proprietà immobiliare, quindi ogni bene che viene materialmente unito ad un bene immobile, accede a questo (esempio: uno costruisce un edificio su suolo altrui a sua insaputa, il proprietario del suolo ne diventa proprietario pagando o può anche chiederne la demolizione; se invece ne è a conoscenza sarà obbligato a pagare senza chiedere la demolizione) di cosa immobile a cosa mobile → in caso di alluvione di cosa mobile a cosa mobile → se le cose mobili sono appartenenti a diversi proprietari, ma esse sono unite (UNIONE) o mescolate (COMMISTIONE) in modo da formare un'unica cosa inseparabile → diventa il proprietario di entrambe le cose chi possiede l’oggetto principale (auto verniciata), e ne paga il valore. 5. SPECIFICAZIONE → modi di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa (lo scultore). 6. POSSESSO DI BUONA FEDE DEI BENI MOBILI → tramite posseso possiamo acquistare la proprietà: occorre che il possesso sia continuato nel tempo per le cose immobili, mentre è immediato l’acquisto per le cose mobili → si fa ciò per rendere + rapida e sicura la circolazione dei beni mobili (possesso vale titolo). questo principio si manifesta in due ipotesi: acquisto di una cosa mobile da un non proprietario → purché sia in buona fede al momento della consegna e che sussista un titolo idoneo. può avvenire solo a titolo originario. alienazione della stessa cosa mobile a + persone → ne acquista la proprietà chi per prima ha conseguito, in buona fede, il possesso della cosa. titolo originario. 7. USUCAPIONE → (si può essere possessori senza averne il diritto e si può essere proprietari senza avere il possesso di una cosa) Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore → il proprietario non possessore perde il diritto di proprietà, che viene acquistato dal possessore non proprietario (acquisto a titolo originario). è irrilevante che il possesso sia di buona o mala fede, se non per identificare la durata che rende valido il principio dell’usucapione. è necessario che il possesso in questione, se conseguito in modo violento/clandestino, sia goduto alla luce di tutti, non può essere tenuto nascosto, perchè se ne conta la durata per l’usucapione da quando è in bella vista (vale per il ladro quindi). TEMPO NECESSARIO: - 20 anni per i beni immobili e 10 per quelli mobili registrati - immobile acquistato in buona fede, quindi con titolo idoneo e trascritto, sono 10 anni - per beni mobili registrati e acquistati in buona fede, sono 3 anni - per i beni mobili acquistati in buona fede sono 10 anni, quelli in mala fede sono 20 anni. DIRITTI REALI SU ALTRE COSE ALTRUI Assieme al diritto di proprietà possono coesistere i cosiddetti diritti reali su cose altrui (detti anche diritti reali minori), che sono appartenenti a persone diverse dal proprietario e possono essere: usufrutto, servitù, …. Questi diritti vanno a ridurre il contenuto del diritto di proprietà, quindi a limitare le facoltà che spettano al proprietario, permettendo così che determinate facoltà possano essere esercitate da una persona diversa → possono coesistere + diritto reali minori. Essi hanno per oggetto la cosa e permangono nonostante il mutamento della persona del proprietario → seguono la circolazione della cosa, seguendo il diritto di seguito, quindi si tratta di diritti opponibili anche a tutti i successivi proprietari. I diritti reali su cosa altrui sono 6, sono a numero chiuso e i privati non possono crearne altri. Il legislatore favorisce la piena proprietà: ad esempio impone a diritti reali minori; come l'usufrutto, una durata temporanea. Si possono estinguere per non uso, pari a 20 anni → questo comporta poi il ristabilimento della piena proprietà alla scadenza. AZIONE CONFESSORIA → è l’azione in giudizio a difesa dei diritti reali minori; mira ad ottenere il riconoscimento di tali diritti contro chiunque (proprietario o terzi) ne contesti l’esercizio e mira anche ad ottenere la cessazione di eventuali turbative/molestie (se necessario si fa la riduzione in pristino). Quando un diritto reali minore si estingue, il diritto del proprietario si espande, quindi si parla di CONSOLIDAZIONE → il proprietario quindi riacquista il totale godimento della cosa → causa di estinzione è la CONFUSIONE e si ha ad esempio per successione ereditaria del diritto reale minore, che appunto poi si estingue e il proprietario ha così piena proprietà. DIRITTO DI SUPERFICIE è il diritto di edificare sul suolo altrui, e di mantenere una propria costruzione. Può essere costituito in perpetuo o a tempo determinato: nel secondo caso, una volta scaduto il termine, questo diritto si estingue e riprende vigore il principio di accessione. Al diritto di superficie si fa ricorso per installare stazioni di distribuzione di carburante, chioschi, ecc …. (il diritto di costruzione si prescrive per non uso ventennale). il diritto di superficie temporaneo è anche uno strumento di politica urbanistica, che ha lo scopo di evitare private speculazioni. USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE USUFRUTTO → il suo diritto comprende: facoltà di godere della cosa (utilizzarla per il proprio vantaggio, con eventuali accessioni), rispettando però la destinazione economica, e la facoltà di farne propri i frutti naturali e civili. Le facoltà dell’usufruttuario si approssimano a quelle del proprietario, ma non le raggiungono in quanto l’usufruttuario non può modificare la destinazione economica a proprio piacere. il proprietario rimane nudo proprietario e conserva la facoltà di disporre della cosa, quindi può venderla, ma rimane gravata da quel diritto reale minore, fino alla sua scadenza → al termine dovrà restituire al proprietario la cosa come l’ha trovata all’inizio e se si trattava di cose consumabili e fungibili, dovrà restituire lo stesso valore e qualità iniziale della cosa. per giudicare il modo in cui ha custodito la cosa si fa riferimento al principio della “diligenza del buon padre di famiglia”. l'usufrutto è temporaneo, non perdura oltre la vita dell’usufruttuario, e se è una persona giuridica non dura + di 30 anni. Può essere volontario (costituito per contratto/testamento), o legale (previsto per legge); si può ottenere anche per usucapione. USO → ha una limitata facoltà di godimento, perchè l’usuraio può servirsene limitatamente per i suoi bisogni e quella della sua famiglia, quello che eccede è del proprietario. ABITAZIONE → diritto ancora più circoscritto, diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia. SERVITU’ PREDIALI sono delle limitazioni della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile, detto fondo dominante (caso delle servitù di passaggio) → diritto del proprietario di un fondo di passare attraverso quello del vicino. le servitù sono classificate: a) positive (permettono al proprietario del fondo dominante forme di diretto utilizzo del fondo servente, e l’obbligo del proprietario di quest’ultimo di sopportare l’altrui attività) e negative (obbligo di “non fare” del proprietario del fondo servente). b) continue (è necessario il fatto dell’uomo) e discontinue (è necessario il comportamento attivo del titolare della servitù). c) apparenti e non apparenti → se esistono o meno opere visibili e permanenti. Le servitù possono essere costituite volontariamente e coattivamente. Si possono acquistare anche per usucapione, ma non si possono usucapire servitù non apparenti. Si estinguono per prescrizione ventennale: per quelle positive decorre dal momento in cui cessa l’attività di godimento, per quelle negative dal momento in cui si verifica un impedimento per il tale esercizio. Le servitù consistono in un “non fare” e in un “sopportare” che gli altri faccia, quindi il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere atti per rendere possibile ciò, salvo che non sia previsto per legge, tramite prestazioni accessorie. SERVITU’ COATTIVE → sono quelle costituite tramite sentenza giudiziaria, che determina anche un indennità dovuta al proprietario del fondo dominante a quello del fondo serviente. una servitù di passaggio può essere costituita coattivamente in 3 situazioni: il fondo è intercluso (non collegato a una strada pubblica), c’è già un accesso ma è insufficiente ai bisogni del fondo, c’è già un accesso ma non basta per il passaggio dei veicoli. in tutti e 3 i casi il proprietario che ha diritto alla servitù, deve all’altro un indennizzo proporzionato. la servitù di passaggio coattivo può essere soppressa quando non più necessaria; può essere richiesta per una durata non superiore a 20 anni, che può essere rinnovata. allo scadere il proprietario servente può tenere le opere che il titolare della servitù ha costruito, a deve pagare. Comunione in Generale La comunione è una situazione giuridica in cui due o più persone sono titolari di un diritto reale o personale su un medesimo bene o su un insieme di beni. La comunione può essere volontaria, legale o incidentale, a seconda delle modalità in cui nasce: 1. Comunione volontaria: nasce da un contratto o da un atto di volontà, come nel caso di un acquisto congiunto. 2. Comunione legale: deriva da disposizioni di legge, ad esempio la comunione legale dei beni tra coniugi. 3. Comunione incidentale: si verifica quando più soggetti diventano comproprietari di un bene in modo non pianificato, come in caso di successione ereditaria. Caratteristiche principali della comunione: Indivisibilità relativa: la comunione riguarda un diritto indiviso, e ciascun partecipante ha una quota astratta, non una porzione fisica del bene. Gestione del bene comune: le decisioni relative all'uso e alla gestione del bene richiedono il consenso della maggioranza, calcolata in base al valore delle quote. Facoltà di scioglimento: ciascun comunista può chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, salvo particolari limitazioni. Tipologie di comunione: Comunione pro indiviso: i beni restano indivisi, e ogni partecipante ha una quota ideale. Comunione pro diviso: avviene una divisione materiale, cessando lo stato di comunione. Condominio negli Edifici Il condominio è una forma speciale di comunione regolata dagli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, applicabile agli edifici in cui coesistono parti di proprietà esclusiva e parti comuni. Parti comuni Le parti comuni includono elementi strutturali e funzionali necessari all'edificio o al suo uso: Tetto, scale, ascensori, cortili, Impianti (elettrici, idrici, fognari) che servono l'intero edificio, Muri portanti e fondamenta. Gestione del condominio La gestione è affidata a: 1. Assemblea condominiale: organo deliberativo che decide sulla manutenzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. 2. Amministratore di condominio: figura obbligatoria in condomini con più di otto unità, responsabile della gestione e dell’esecuzione delle decisioni dell'assemblea. Norme specifiche del condominio Regolamento condominiale Tabella millesimale: strumento che ripartisce spese e diritti in base alla quota di ciascun condomino. Spese condominiali Differenze tra comunione e condominio La comunione riguarda beni indivisi senza distinzione tra proprietà esclusiva e comune. Il condominio prevede coesistenza di proprietà esclusiva e comunione su parti comuni. Le norme del condominio sono più articolate e specifiche, per regolamentare la complessità di questa forma di proprietà. QUARTO LIBRO CODICE CIVILE - i contratti L’OBBLIGAZIONE - CAP. 9 Dai diritti reali distinguiamo i DIRITTI DI OBBLIGAZIONE (detti anche di credito) che presentano vari caratteri distintivi: 1. si presentano come diritti ad una prestazione personale, quindi un dato comportamento che può consistere in: - prestazione di dare → pagamento vendita, può prevedere anche la restituzione; prestazione di consegnare (di genere, come quantità di petrolio, o speciale, come un terreno). - prestazione di fare → lavoro; può essere di mezzi o di risultato. - prestazione di non fare → non fare concorrenza; potrebbe essere considerata accessoria ad un'obbligazione di fare. - prestazione di contrattare → di concludere un futuro contratto. - prestazione di garanzia 2. sono diritti RELATIVI → spettano a un soggetto nei confronti di uno o + soggetti determinati o determinabili. 3. fruiscono di una difesa relativa → il loro titolare può difenderli solo nei confronti della persona dell’obbligato, e non può agire nei confronti dei terzi. 4. si possono acquistare solo a titolo derivativo L'obbligazione è considerata come un VINCOLO che lega un soggetto ad un per una prestazione. in questo rapporto distinguiamo: CREDITORE → soggetto attivo DEBITORE → soggetto passivo UN OGGETTO → la prestazione i soggetti possono essere più di uno da entrambe le parti, l’importante è che siano DETERMINATI o DETERMINABILI. Inoltre deve avere carattere patrimoniale, quindi essere suscettibile di valutazione economica, e quindi possedere valore economico (patrimonio = insieme dei diritti reali e delle obbligazioni che appartengono a una medesima persona). l’obbligazione infine può configurarsi in due tipi: 1. SOLIDALE → distinguiamo: - solidarietà attiva → ciascuno dei creditori di un debitore può rivolgersi ad esso ed esigere l’intera prestazione. - solidarietà passiva → ciascuno dei debitori di un creditore può essere costretto ad eseguire l’intera prestazione. 2. PARZIARIA → distinguiamo: - attiva → ciascuno dei creditori di un debitore può esigere da questo solo la sua parte di prestazione. - passiva → quando ciascuno dei debitori può essere costretto a pagare solo la sua parte. se ci sono più debitori, è solidale, se sono più creditori il rapporto è invertito; un'eccezione inevitabile riguarda le cose indivisibili (vale la solidarietà). l’obbligazione può avere come oggetto 2 o + prestazioni in alternativa fra loro. DISPOSIZIONI PRELIMINARI DELLE OBBLIGAZIONI CODICE CIVILE ART. 1173 → le fonti delle obbligazioni: nasce da un contratto come fonte volontaria (appalto o avvocato) o nasce da fatto illecito come fonte involontaria (art. 2043 → quando qualcuno ci danneggia nasce la sua obbligazione di risarcire) o da ogni altro fatto o atto. Il sistema di queste fonti è APERTO, perché spetta al giudice reperire all’interno del diritto privato nuove fonti di obbligazioni. Con il sistema aperto il giudice può trovare nuove fonti (alcuni atti o fatti sono già reperibili, e poi abbiamo anche gli “altri fatti”). ART. 1174 → ci dice che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica; viene aggiunto che ci vuole un interesse dietro, che non sia necessariamente economico. ART. 1175 → il debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ovvero la buona fede in senso oggettivo (che troveremo in materia di contratto), bisogna comportarsi correttamente, per salvaguardare anche l’altrui condizione giuridica. ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO - CAP. 10 L’ADEMPIMENTO è l’esecuzione, da parte del debitore, di una prestazione → ad esso consegue poi l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore. l’esattezza della prestazione va valutata in base a determinati criteri che sono: a) MODALITA’ DI ESECUZIONE comma 1 art. 1176 → si deve adempiere con diligenza “del buon padre di famiglia”, quindi si intende l’impegno medio di una persona che si impegna a portare a termine qualcosa. comma 2 art. 1176 → se si tratta di un’attività di natura economica la diligenza va valutata in modo più specifico, infatti si deve fare riferimento alla diligenza media prevista per il tipo di professione esercitata da chi fa la prestazione (medico). sebbene comunque il criterio della diligenza sia spiegato in modo generico, in realtà essa fa riferimento solo alle obbligazioni di fare, in specifico quelle di mezzi. ART. 1776 → DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO ALL’OBBLIGAZIONE; la diligenza va valutata non solo alla persona qualsiasi ma alla persona che corrisponda a quella figura professionale. b) TEMPO DI ESECUZIONE la prestazione è eseguita dal debitore a richiesta del creditore o entro una determinata scadenza. Nel primo caso il creditore può richiedere l’adempimento in qualsiasi momento, finché il suo diritto di credito non sia estinto per prescrizione (10 anni, a meno che non sia specificata una prescrizione breve o presuntiva). Nel secondo caso, il termine fissato si presume a favore del debitore, a meno che non sia fissato a favore del creditore o di entrambi; quindi qui il creditore non può esigere prima della scadenza la prestazione, a meno che essa non sia stata fissata esclusivamente a suo favore (termine = data precisa o durata). c) LUOGO DI ESECUZIONE la prestazione va eseguita nel luogo stabilito dalle parti; valgono 3 regole: obbligazione di consegnare la cosa determinata nel luogo dove si trovava inizialmente, obbligazione di pagare nel luogo del domicilio del creditore e infine adempiere nel luogo di domicilio del creditore. d) PERSONA CHE ESEGUE ovvero il debitore, oppure un terzo → se si tratta di consegnare somme di denaro o altre cose fungibili. Il creditore non può rifiutare l’adempimento del terzo eccetto alcuni casi: se ha come obiettivo interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione (prestazioni di fare e di dare cose infungibili), oppure se il debitore abbia manifestato un opposizione all’adempimento (favore legislativo). Ragioni che inducono un terzo a pagare il debito: morali ed economiche. Il creditore può surrogare nei diritti il terzo, quindi dargli il diritto di poter richiedere il rimborso a colui che è diventato suo debitore. l’adempimento è un atto DOVUTO, e non occorre che colui che deve adempiere sia capace di intendere e di volere, tanto meno non può impugnare il pagamento. e) DESTINATARIO ADEMPIMENTO la capacità di intendere e volere del creditore è rilevante: chi paga un creditore incapace, non è liberato dall’obbligazione, a meno che non sia a vantaggio del creditore. perciò l’adempimento deve essere eseguito nelle mani del creditore, o un suo rappresentante o un’altra persona autorizzata a riceverlo. Può accadere che il debitore paghi chi non sia legittimato a ricevere il pagamento; in questo caso il debitore è liberato dall’obbligazione solo se abbiamo 2 condizioni: circostanze univoche che fanno credere il pagamento valido, e buona fede del debitore. f) IDENTITA’ DELLA PRESTAZIONE il debitore deve adempiere alla prestazione che è dovuta, e non una diversa anche se di pari o maggiore valore. tuttavia il creditore può consentire una prestazione diversa per facilitare determinate situazioni, e per far sì che sia ritenuta valida deve essere prima eseguita e poi il credito deve essere riscosso. il debitore da parte del creditore ha diritto alla QUIETANZA → attestazione dell’avvenuto pagamento. IL DENARO → è un bene fungibile e produttivo (produce interessi) e che assolve la funzione di mezzo di scambio. l’obbligazione di pagare una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, è sempre accompagnata da un obbligazione accessoria che ha la funzione di corrispondere gli interessi → si parla di interessi compensativi (dovuti sui debiti), distinti da quelli moratori (interessi da corrispondere a seguito della sua costituzione in mora da parte del creditore). OBBLIGAZIONI PECUNIARIE si distinguono in due tipi: 1. DEBITO DI VALUTA → ha per oggetto la consegna del denaro in una certa quantità a seguito di una vendita, restituzione o retribuzione. si usa la moneta avente corso legale attuale; è fondamentale il principio NOMINALISTICO → la moneta è presa in considerazione non per il suo potere d’acquisto, quindi in caso di inflazione il debitore è avvantaggiato. 2. DEBITO DI VALORE → quando la somma di denaro non è dovuta come bene, ma come valore di un altro bene: ad esempio è debito di valore l’obbligazione di risarcire il danno a seguito del fatto illecito (il debitore poi adempie con la somma di denaro equivalente al valore economico del bene distrutto) Nel momento in cui il valore viene liquidato, però si trasforma in debito di valuta, quindi questa distinzione considera solo la parte antecedente la liquidazione. INADEMPIMENTO L’inadempimento si ha quando il debitore non esegue la prestazione dovuta o la prestazione eseguita è inesatta (quindi non rispetta i precedenti criteri da seguire). è un fatto oggettivo e ad esso consegue la responsabilità del debitore → dovrà impegnarsi a risarcire il danno dove il suo inadempimento abbia cagionato danno al creditore. Il debitore però è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da impossibilità della prestazione e che è derivata da causa a lui non imputabile (ART. 1218) → favor per il creditore. Il debitore per liberarsi da questa responsabilità deve offrire una duplice prova: deve provare che la prestazione da lui dovuta è IMPOSSIBILE; e si intende impossibilità oggettiva della prestazione in sé dopo aver dato la prova, non è ancora liberato → deve provare che l’impossibilità è dipesa da causa a lui non imputabile, deve però indicare la specifica causa, che non deve essere prevedibile o evitabile. l’evento imprevedibile è detto anche “caso fortuito”, quindi che deriva da cause di forza maggiore. (art. 1176 e 1218 si applicano per le prestazioni di comportamento) INADEMPIMENTO RISPETTO ALLE VARIE PRESTAZIONI : a) PRESTAZIONI DI DARE per oggetto una cosa di genere → il debitore è sempre responsabile, in quanto abbiamo una impossibilità soggettiva. b) PRESTAZIONI DI DARE per oggetto una cosa di specie → qui la prestazione può diventare oggettivamente impossibile, il debitore deve darne la prova e le cause ignote sono a suo carico. c) PRESTAZIONI DI FARE consistenti in prestazioni di mezzi → fondamento della responsabilità può essere la colpa, quindi mancata diligenza, e l’onere di provare la colpa del debitore ricade sul creditore. la prestazione può diventare oggettivamente impossibile, ma è difficile determinare la prova della non imputabilità. d) PRESTAZIONI DI NON FARE → è una violazione volontaria dell’obbligazione, quindi il debitore è in colpa/dolo. L’inadempimento corrisponde a un rischio sia per il creditore che per il debitore. MORA DEL DEBITORE E DEL CREDITORE MORA DEL DEBITORE → è il ritardo nell’adempiere alla prestazione; per far in modo che il debitore sia in mora occorre un atto formale → COSTITUZIONE IN MORA (richiesta scritta di adempiere art. 1219). essa è superflua in alcuni casi: prestazione sottoposta a termine scaduto, debitore dichiara di non voler adempiere, …. si presume che il ritardo del debitore sia tollerato dal creditore eccetto: non è ragionevole attendere, non è possibile attendere, fatto illecito. la mora del debitore produce 2 effetti: - aggravamento del rischio del debitore → ne risponde sempre anche se la causa non è imputabile a lui. - obbligazione di risarcire i danni dovuti all’inadempimento RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE → risarcimento monetario pari ai danni; due tipi di danni → emergente (perdita subita) e lucro cessante (mancato guadagno). oltre alla somma dovuta inoltre, il debitore dovrà consegnare anche gli INTERESSI MORATORI che valgono come risarcimento del danno per ritardo. MORA DEL CREDITORE art. 1206 → il ritardo dell’adempimento dipende dal creditore, che rifiuta ingiustificatamente la prestazione o ne impedisce l’esecuzione (si evita la mora non facendo ciò). la COSTITUZIONE IN MORA → si effettua con l'offerta della prestazione al creditore (che è offerta reale o per intimazione) e gli effetti sono: - impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa del creditore, quindi il debitore non è considerato inadempiente (estinzione obbligazione). - non sono più dovuti gli interessi al debitore. - il creditore deve rimborsare le spese e risarcire i danni che il debitore ha subito a causa della mora. ESTINZIONE OBBLIGAZIONE PER CAUSA DIVERSA DALL’ADEMPIMENTO IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE → può essere temporanea: in tal caso l’obbligazione non si estingue, a meno che il tempo dell’adempimento doveva considerarsi essenziale. può essere anche parziale: il debitore esegue la parte possibile della prestazione. ART. 1230 NOVAZIONE → quando si sostituisce alla vecchia obbligazione una nuova obbligazione, ci vuole l’elemento di novità: può essere diversa per l’OGGETTO o per il TITOLO per cui dare il denaro (esempio lasciarli a titolo di mutuo). La nuova obbligazione estingue quella precedente. Non c’è novazione nella semplice modifica del tempo di adempimento. ART. 1236 REMISSIONE → è un atto unilaterale; il creditore rinuncia volontariamente al proprio diritto, e ciò estingue l’obbligazione → non è importante la ragione, è neutra, può riguardare cose piccole o di macroeconomia → quando qualcuno ci dice che il debito è abbonato, possiamo rispondere noi debitori in due modi: accettare o pagare comunque il debito quindi RIFIUTARE UN BENEFICIO (autonomia privata, libertà di scelta). Quindi la remissione può essere rifiutata dal debitore. Quanto tempo ha per rifiutare al suo debito, cioè a pagare lo stesso? Il codice rinuncia a stabilire un termine, per cui l’unico che lo stabilisce è il giudice → bisogna rifiutare la remissione entro un “congruo termine”. ART. 1241 COMPENSAZIONE → si verifica quando due persone sono obbligate l’una con l’altra → si estingue l’obbligazione. - COMPENSAZIONE LEGALE → opera in modo automatico, si attua fra debiti omogenei, liquidi (certi nel loro ammontare) ed esigibili (né sottoposti a termine né a imposizione); - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE → Se manca la liquidità, ci vuole un’altra compensazione, fatta dal giudice → si occupa di dare valore a quei crediti/debiti. Se mancano invece tutti i requisiti si fa: - ART. 1252 COMPENSAZIONE VOLONTARIA → stabilita per accordo delle parti.ù ART.1253 CONFUSIONE → quando si confonde nella stessa persona creditore e debitore → un tizio mi deve 100 euro, il tizio muore e io sono l’erede → sono la stessa persona creditore e debitore → come eccezione abbiamo il beneficio di inventario. IL CONTRATTO - CAP. 11 ART. 1321 cos’è il contratto? → il contratto è l’accordo tra 2 o + parti per costituire (non c’è limite alla quantità di parti), modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (sono inclusi anche i contratti plurilaterali). Le parti sono centri di imputazione soggettiva; si applica la normativa del contratto anche per contratti plurilaterali (sia per le società del primo e quinto libro quindi). il concetto di parte non intende la singola persona, ma il centro di interessi (quindi anche + persone). è fondamentale l’accordo delle parti, ovvero concorde volontà → ciò produce effetti giuridici (acquisto proprietà e insorgere di obbligazioni. SIGNORIA DELLA VOLONTA’ → i privati hanno ampio potere e autonomia contrattuale in senso negativo (nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto a prestazioni contro la sua volontà) e positivo (i privati con la loro volontà possono regolare, creare ed estinguere rapporti patrimoniali). ART. 1322 AUTONOMIA CONTRATTUALE → libertà di scegliere il tipo di contratto, stabilire il contenuto le modalità i tempi, determinare le clausole che danno origine al regolamento contrattuale, e stipulare contratti atipici. CONTRATTI ATIPICI → non sono previsti dal legislatore, ma vengono creati e ideati nel mondo degli affari, e sono considerati rilevanti se meritevoli di considerazione da parte dell’ordinamento, se leciti E DIRETTI (possono essere ad esempio il leasing e il franchising). ATTI UNILATERALI → sono diversi dal contratto,è la dichiarazione di volontà di una sola parte, formano un numero chiuso, non hanno disciplina generale e ad essi si applicano le norme sui contratti (art. 1324). LIMITI DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE: Norme imperative: Le parti non possono derogare a disposizioni di legge che sono inderogabili, ossia obbligatorie. Un contratto contrario a norme imperative è nullo. Divieti normativi specifici: è vietato stipulare contratti per oggetti o scopi illeciti. Ordine pubblico: tutela della legalità, della sicurezza, e del benessere sociale. Buon costume Contratti contenenti clausole vessatorie o sproporzionate NON VANNO BENE Dall’art. 1321 al 1469 abbiamo la disciplina dei contratti IN GENERALE, ovvero comune a tutti i contratti. ART. 1325 → REQUISITI/ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO → non possono mancare: 1. ACCORDO DELLE PARTI → è l’incontro delle dichiarazioni di volontà, si ritiene concluso il contratto quando le dichiarazioni raggiungono piena coincidenza, può essere una conclusione tacita(si desume dal comportamento) o espressa. Normalmente è simultaneo, non è simultaneo quando le parti non sono simultaneamente presenti; La proposta è l’iniziativa di contratto, l’accettazione è ciò che fa il destinatario al proponente, il quale poi riceve la notizia (art. 1326 → queste azioni rendono concluso il contratto). La conoscenza della proposta può essere presunta. cosa succede se noi il giorno della stipulazione del contratto non riusciamo a presentarci? Possiamo farci sostituire tramite RAPPRESENTANZA (do a uno la procura di rappresentarmi dal notaio, e questo agirà per mio nome e conto). 2. CAUSA → è la funzione economico-sociale dell’atto di volontà (esempio scambio di cosa con prezzo: vendita)→ è molto importante perché serve a qualificare il contratto (capire che disciplina applicare) e anche per tutelare la parte debole (se il contratto non ha una causa, quindi manca la ragione, probabilmente c’è una parte + forte che si approfitta dell’altro) → se ha già prodotto effetti, questi si annullano. non tutti i contratti sono di scambio, quindi a titolo oneroso, ma anche a titolo gratuito (prestazione di una sola parte) → anche questi hanno una propria causa (donazione es.). ASTRAZIONE DELLA CAUSA → piena separazione tra causa e atto giuridico (vige poco in italia). ASTRAZIONE PROCESSUALE → non si indaga direttamente o immediatamente sulla causa in ambito processuale. CONTRATTO CON CAUSA MISTA → è un contratto atipico formato da più contratti tipici combinati assieme. CONTRATTI COLLEGATI → pluralità di contratti coordinati (pluralità di cause). CONTRATTI DI ACCERTAMENTO → È un contratto con cui le parti stabiliscono con certezza l’esistenza o meno di un rapporto giuridico controverso o incerto, eliminando ogni possibile contestazione futura. 3. L’OGGETTO → è la cosa, il diritto o la prestazione che un parte del contratto si obbliga ad eseguire a favore dell’altra; di regola il contratto ha + oggetti (vendita: cosa venduta e prezzo), ma è unico nei contratti che trasferiscono cose o diritti a titolo gratuito. ART. 1346 → l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. possibilità dell’oggetto → si intende la possibilità giuridica: è impossibile quando consiste in una cosa che non è un bene giuridico, o che un bene fuori commercio o qualcosa che non esiste (eccetto le cose future, come i frutti del raccolto) Questi primi 3 requisiti sono definiti “requisiti del contratto”, poi abbiamo un altro requisito che non serve sempre: 4. La FORMA → non è mai essenziale salvo che la legge non lo dica espressamente che ci debba essere una forma, sotto pena di nullità (è necessaria quando dobbiamo trasferire diritti reali immobiliari). Questo requisito si distingue dagli altri requisiti perché la forma, secondo un principio generale del diritto privato, è LIBERA, ovvero che può essere espressa o tacita, salvo disposizioni della legge → ci pensa a dircelo l’ART. 1350 (atti che devono farsi per iscritto). Abbiamo vari tipi di forma orale (per il bene mobile) e scritta; quella scritta è di diversi tipi: ART. 1350 → Scrittura privata semplice: per trasferire un diritto su un bene immobile, io costituisco a favore di uno l'usufrutto sul mio terreno → per questi tipi è sufficiente questa forma scritta (tizio vende, a tot euro, a caio la casa → trasferimento immediato di proprietà, perché il 1350 si accontenta di qualsiasi forma scritta). ART. 1376 → nei contratti traslativi o con effetti reali (in cui si trasferisce la proprietà, senza aspettare la consegna) il contratto si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato, ovvero non con la forma orale → principio consensualistico → si diventa proprietari nel momento dell’accordo. Altra forma è: Scrittura privata autenticata → contratto che ha già trasferito proprietà, andiamo dal notaio che autentica le nostre firme (“i protagonisti dichiarano quanto segue” … firmano). Atto pubblico del notaio → è il notaio a parlare in prima persona invece (“io notaio ecc… sono comparsi i signori tizio e caio e hanno stabilito quanto segue” …). Solo con la scrittura autenticata o l’atto pubblico possiamo procedere a una formalità successiva ovvero la TRASCRIZIONE (AI REGISTRI IMMOBILIARI) → istituto disciplinato nel sesto libro del c.c. ed è un onere solo se vogliamo rendere il contratto opponibile ai terzi. A COSA SERVE LA TRASCRIZIONE? → la funzione è detta dichiarativa, ovvero che serve per l’opponibilità degli atti → compro e rivendo a un altro, l’altra parte precedente diventa un terzo, rendere il contratto opponibile ai terzi quindi (se la persona poi trascrive, questo terzo non può dire nulla e avrà perso la proprietà per sempre) → forma scritta: trasferisco proprietà; trascrizione: rendo l’acquisto opponibile. Art. 2644 → prevale chi ha trascritto per primo, quindi tra due aventi causa. Forme della pubblicità: notizia (rendere pubblico a tutti con una notizia che esiste quell’atto) dichiarativa (quella della trascrizione) costitutiva (quel diritto si costituisce solo se c’è quella formalità, tipo per l’iscrizione delle S.p.a., nel registro delle imprese) FORMA PER LA PROVA → si richiede solo per provare il contratto. se la causa del contratto è debole, esso si perfeziona con la forma. Ci sono dei casi eccezionali in cui la legge non si accontenta neanche della forma scritta, e pretende quindi anche l’atto pubblico, perché è imbattibile rispetto al resto, è sopra tutto e dà le massime garanzie per il futuro → è previsto per casi eccezionali di particolare delicatezza come la donazione non di modico valore, per la fondazione, per le società di capitali, convenzioni matrimoniali, … ALTRI ELEMENTI/REQUISITI NON ESSENZIALI → si possono inserire o meno, e sono disciplinati. Effetto della nostra autonomia → elementi facoltativi. Sono: 1. TERMINE 2. CONDIZIONE → riguarda il futuro incerto, è una modulazione dell’autonomia/libertà, mettere dei limiti. Può essere sospensiva (se è specifica, “se ti laurei ti do questo”, fa sì che gli effetti del contratto si creino dal momento in cui si verifica la condizione) o risolutiva (gli effetti si creano immediatamente: vendita di una prestazione sotto la condizione risolutiva che non faccia una determinata cosa). 3. ONERE → apposto al testamento o alla donazione, è l’esempio dell’autonomia contrattuale: voglio qualcosa in più e lo specifico. ART. 1362 → interpretazione dell’intenzione dei contraenti → non possiamo affidarci solo alle parole che hanno Usato letteralmente, ma dobbiamo capirne l’intenzione, considerando anche il comportamento successivo. ART. 1363 → le clausole del contratto vanno capite a fondo, mettendole anche a confronto. ART. 1372 → effetti del contratto → ha forza di legge tra le parti, e per scioglierlo le parti devono essere d’accordo (mutuo consenso di dissenso) o deve essere prevista una causa ammessa dalla legge. Il contratto non produce effetti tra i terzi ma solo tra le parti, tranne nei casi previsti dalla legge ovvero il CONTRATTO A FAVORE DI TERZO art. 1411 (a condizione che ci siano effetti favorevoli per il terzo e che quest’ultimo abbia il diritto di rifiutare). ART. 1373 → recesso unilaterale, da parte di una delle parti prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione. ART. 1374 → il contratto è norma imperativa imposta dalla legge, quindi è la nostra volontà ma sono anche le norme che la legge e il Codice civile ci impongono. Le norme derogabili invece sono dette dispositive → sono indicazioni da osservare o meno. Se nel contratto manca qualcosa, decide il giudice imperativamente oppure gli usi locali. ART. 1375 → contratto eseguito secondo buona fede (in senso oggettivo, quindi bisogna essere leali e corretti). L’esecuzione non deve essere ingannevole, etc… ART. 1366 → interpretazione di buona fede oggettiva. ART. 1367 → Conservazione del contratto → il contratto o le clausole vanno interpretati nel modo nel senso in cui possano produrre effetti. CONTRATTO PRELIMINARE attraverso la quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto, del quale decidono prima il contenuto essenziale (più diffusa è la preliminare di vendita). Il codice si occupa di questo contratto sotto due aspetti: ne prescrive la forma (prevista dalla legge) e prevede l’eventualità dell’inadempimento di una delle parti. CONTRATTI CON IL CONSUMATORE sono accordi stipulati tra un professionista (chi agisce per scopi legati alla propria attività economica o professionale) e un consumatore (chi agisce per fini personali, non professionali). Caratteristiche principali: 1. Tutela del consumatore: Le norme mirano a bilanciare il rapporto, dato che il consumatore è considerato la parte debole. 2. Trasparenza: Il professionista deve fornire informazioni chiare e complete su prezzo, condizioni, e caratteristiche del bene/servizio. 3. Clausole vessatorie: Sono clausole che creano un significativo squilibrio a sfavore del consumatore (es. limitazioni di responsabilità). Queste sono considerate nulle. Diritto di recesso: Il consumatore ha spesso un diritto di recesso (es. entro 14 giorni nei contratti a distanza o fuori dai locali), per sciogliere il contratto senza penalità. VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO - CAP. 12 Il contratto è considerato invalido quando è in contrasto con la norma imperativa di legge → l’invalidità può essere di due specie: - NULLO → la nullità è di portata generale (basta che una norma imperativa sia violata) → è virtuale. - ANNULLABILE → l’annullabilità è di portata speciale (ricorre quando è espressamente prevista dalla legge come conseguenza di una norma imperativa violata) → è testuale. ART. 1418 in poi→ il contratto è nullo quando è contrario alle norme imperative , salvo che non sia disposto diversamente → le ipotesi sono quelle dell’annullabilità del contratto e sono: - incapacità di contrattare, vizi del consenso e conflitto di interessi (contratto in generale) - contratto di assicurazione (in riferimento ai singoli contratti) NORME IMPERATIVE → non derogabili per volontà delle parti (non contengo per inciso ad esempio “salvo diversa volontà” NORME DISPOSITIVE → ammettono invece, con inciso, una diversa volontà PRODUCE NULLITA’ la mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto: - volontà e dichiarazione → l’accordo delle parti si compone di due cose: dichiarazioni di volontà e la dichiarazione; la dichiarazione è ciò che si manifesta all’esterno, ed è quello che conta per il diritto → il contratto però può essere nullo anche in presenza della dichiarazione esterna, in quanto manca la dichiarazione interna (casi di dichiarazione non seria) PRODUCE ANNULLABILITA’ quando abbiamo casi di violenza fisica, ovvero uno viene obbligato a dichiarare la propria volontà, oppure casi di divergenza fra interna volontà e dichiarazione esterna. IL CONTRATTO ILLECITO il contratto è NULLO per ILLEICITA’ dell’oggetto, causa e motivi. essi sono illeciti quando vanno contro le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume → esigenza di proteggere i valori fondamentali della società (formulata attraverso l’espressa formulazione legislativa degli atti e attività vietati)→ serve in sede penale, mentre in sede civile non è necessario. se l’atto di autonomia contrattuale va contro questi valori, è NULLO. l’ordine pubblico è costituito da norme non espressamente formulate dalla legge, ma che si ricavano per implicito. il buon costume è costituito anch’esso da norme ricavate per implicito, che riguardano il comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà (fa riferimento alla sfera sessuale, al costume politico, sportivo e degli affari, …). ILLEICITA’ DELL’OGGETTO → quando la cosa dedotta in contratto è contraria alle norme imperative, ordine pubblico e buon costume (assumere un sicario) o si tratta di un'attività vietata (corruzione di un funzionario pubblico). ILLEICITA’ DELLA CAUSA → contratto che obblighi le parti in una prestazione e controprestazione lecite, ma delle quali è vietato lo scambio (contratto di prostituzione, contratti conclusi in frode alla legge per eludere l’applicazione di una norma imperativa). ILLECITA’ DEL MOTIVO → è irrilevante per il diritto, lo diventa quando rende illecito il contratto quando ha due requisiti: deve essere esclusivo del contratto e deve essere comune a entrambe le parti (compro una nave per farci contrabbando). CAUSE DI ANNULLABILITA’ 1. INCAPACITA’ DI CONTRATTARE →abbiamo incapacità legale e naturale: - LEGALE → non hanno capacità di agire (minori, interdetti, emancipati e inabilitati); l’annullamento può essere domandato da: chi eserciti la potestà sull’incapace, o lo stesso incapace, o gli eredi per quanto riguarda il minore → in nessun caso può essere richiesto dalla parte contraente che è capace, in quanto l’annullabilità è prevista come protezione dell’incapace. - NATURALE →chi è capace di agire legalmente ma è affetto da infermità mentali, senza però essere interdetto o inabilitato (oppure lo stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere di un ubriaco). per far in modo che possa essere previsto l’annullamento dobbiamo avere + requisiti però: negli atti unilaterali basta provare che dall’atto deriva un grave pregiudizio all'incapacità, per i contratti va provata ANCHE la mala fede dell’altro contraente. l’incapacità è vista come un fattore che altera la causa del contratto, ma se però abbiamo una situazione in cui non c’è alterazione nell’equilibrio casuale del contratto (compro o vendo una cosa a giusto prezzo anche se non volevo) non è annullabile, quindi il contratto è valido. per la donazione, l’incapacità del contraente porta all’annullamento del contratto, se invece lo stato di incapacità è stato provocato da uno dei contraenti il contratto è direttamente NULLO. 2. ERRORE MOTIVO ED OSTATIVO vizi del consenso → annullabile se una volontà delle parti è stata dichiarate per errore, carpita con dolo o estorta con violenza. ERRORE MOTIVO → insorge nella formazione della volontà, prima che venga dichiarata esternamente (falsa rappresentazione della realtà, che induce il soggetto a esprimere una volontà che non avrebbe dichiarato) deve essere un errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, per il quale il contraente non avrebbe dichiarato concluso il contratto, e può cadere: - sulla natura del contratto (sul tipo di contratto che si conclude: credo di comprare ma è leasing) e sull’oggetto (riguarda la prestazione: acquisto il biglietto per qualcosa ma me ne danno un’altra) - identità dell’oggetto e qualità (irrilevante l’errore di valore) - identità (credo di contrattare con tizio, ma non è così) e qualità personali dell'altro contraente (tizio non è come credevo). ERRORE OSTATIVO → cade sulla esterna dichiarazione, oppure è l’errore commesso da un terzo nella trasmissione della dichiarazione → è equiparato all’errore motivo. 3. IL DOLO → corrisponde all’inganno, indotto tramite raggiri dell’altro contraente o un terzo → annullabile il contratto, ma valido se il contraente avrebbe lo stesso accettato ma a condizioni diverse. il raggiro deve essere noto. 4. VIOLENZA → morale:estorcere il consenso con minacce; fisica: comporta nullità. il male minacciato: può far male alla persona, ai beni o ai parenti; si deve trattare di un male ingiusto. CONSEGUENZE NULLITA’ E ANNULLABILITA’ chiunque può chiedere la nullità, per l’annullamento possono farlo solo i soggetti detti prima che ne hanno diritto. La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, è imprescrittibile e ha un termine di prescrizione di 5 anni. la sentenza che dichiara la nullità opera retroattivamente per tutte le parti, compresi i terzi, anche se in buona fede. la sentenza che annulla opera retroattivamente solo per le parti, mentre per i terzi, solo per quelli in mala fede. INEFFICACIA DEL CONTRATTO inefficace vuol dire che non è produttivo di effetti giuridici; un contratto può essere inefficace temporaneamente (contratti sottoposti a termine) o definitivamente (contratto simulato). può avere inefficacia relativa (agisce solo nei confronti di terzi) o assoluta (per tutti). TERMINE E CONDIZIONE DEL CONTRATTO le cause di inefficacia agiscono nel tempo → cause di inefficacia INIZIALE (agiscono ritardando gli effetti del contratto, o ne rendono possibile una successiva efficacia), cause di inefficacia SOPRAGGIUNTA (tolgono effetti a un contratto inizialmente efficace). l’efficacia iniziale può essere subordinata dalle parti, con clausola; il termine finale è invece ciò che limita nel tempo l'efficacia del contratto. la CONDIZIONE → è un avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia del contratto, o di una sua clausola (condizione sospensiva) oppure la cessazione degli effetti del contratto o di una sua clausola (condizione risolutiva). è una funzione analoga al TERMINE, e si riferisce ad un avvenimento futuro incerto nel verificarsi → esso deve consistere in un evento che al momento della conclusione del contratto non è accaduto, ma può essere anche un evento già accaduto ma di cui le parti non ne sapevano ancora nulla. è valida la CONDIZIONE SOSPENSIVA POTESTATIVA (dipende dal futuro comportamento volontario di una delle parti), è nullo invece con una condizione SOSPENSIVA MERAMENTE POTESTATIVA (ti vendo la casa, ma a condizione che deciderò di venderla) è impossibile la condizione che consiste in un evento irrealizzabile in assoluto o in concreto → cond. impossibile sospensiva (ciò rende il contratto nullo), cond. impossibile risolutiva (si considera come non apposta). SIMULAZIONE DEL CONTRATTO è una causa di inefficacia → i contraenti creano solo le parvenze esteriori di un contratto, ma del quale non vogliono gli effetti. la simulazione assume 3 forme: a) SIMULAZIONE ASSOLUTA → le parti concludono in segreto accordo e dichiarano di non volere effetti (lo fa chi vuole nascondere i beni al fisco per non pagare le tasse) b) SIMULAZIONE RELATIVA → le parti creano l’apparenza di un contratto diverso da quello che effettivamente vogliono; abbiamo quindi due contratti: simulato (quello finto, diverso per tipo e contenuto) e dissimulato (quello realmente voluto). c) INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA → una simulazione che investe l’identità di una delle parti → appare come contraente un soggetto diverso dal reale contraente Per concludere un contratto simulato si fa la CONTRODICHIARAZIONE. La simulazione è causa di inefficacia solo relativa. è inefficace rispetto ai terzi i cui diritti sono pregiudicati nel contratto simulato, invece è efficace per i terzi che hanno fatto affidamento all’apparenza creata dal contratto simulato. Contratto fiduciario: Un accordo tra due parti in cui una (il fiduciario) si impegna a gestire beni o diritti nell’interesse dell’altra (il fiduciante), mantenendone la titolarità solo formalmente. Spesso utilizzato per tutelare patrimoni o realizzare scopi specifici. Contratto indiretto: Un contratto utilizzato per raggiungere un obiettivo diverso da quello apparente. Ad esempio, una vendita simulata per eludere un vincolo o ottenere un effetto fiscale favorevole. L’intenzione delle parti è cruciale. EFFETTI DEL CONTRATTO - cap. 15 l’adempimento alle obbligazioni di un contratto prende il nome di ESECUZIONE, essa può esaurirsi rapidamente o può protrarsi nel tempo. può essere di 3 tipi: - CONTRATTI A ESECUZIONE ISTANTANEA → l’adempimento si esaurisce al momento della conclusione del contratto (vendita: consegna e pagamento). può essere esercitato il recesso solo prima che il contratto abbia avuto esecuzione. - contratti a ESECUZIONE DIFFERITA → è differita, rispetto alla conclusione del contratto, al momento della scadenza di un termine pattuito; può accadere che l’adempimento si frazioni in più atti (pagamento a rate). può essere esercitato il recesso solo prima che il contratto abbia avuto esecuzione. - contratti a ESECUZIONE CONTINUATA → obbligano le parti, o una sola, a una prestazione continuativa o ripetuta nel tempo. il recesso è possibile anche dopo che il contratto ha avuto esecuzione il contratto, una volta concluso, ha FORZA DI LEGGE, ovvero anche se è un atto di autonomia privata, le parti sono tenute a rispettarlo come la legge. SCIOGLIMENTO CONTRATTO → occorre un nuovo atto contrattuale, uguale e CONTRARIO al precedente → è necessario il MUTUO DISSENSO, ovvero un nuovo accordo diretto ad estinguere un rapporto contrattuale già costituito. Il contratto consente inoltre il RECESSO UNILATERALE → è un atto unilaterale di una parte, e non richiede l’accettazione altrui: deve essere portato a conoscenza. non ha effetto retroattivo. MODIFICAZIONI → le parti non possono singolarmente modificare il contratto, a meno che la modifica non sia stata originariamente prevista LA LEGGE NEGA RAPPORTI CONTRATTUALI PERPETUI che vincolino le parti per tutta la loro esistenza (rinuncia autonomia contrattuale). Per alcuni contratti è però ammessa una durata indeterminata, ma viene riconosciuto il recesso che può essere puro e semplice oppure per giusta causa. EFFETTI OBBLIGATORI → le obbligazioni. EFFETTI REALI → prodotto al momento della formazione dell’accordo. sistema legislativo basato sul principio consensualistico → i diritti o le proprietà si trasmettono per effetto del consenso delle parti (è superfluo il pagamento del prezzo, non è ciò che determina quando una cosa è nostra) → affinché operi questo principio dobbiamo avere un trasferimento di una cosa determinata, se si tratta invece di cose determinate nel genere, la proprietà passa al momento dell’individuazione (consegna). CONTRATTI REALI → accordo tra le parti necessario ma non sufficiente: occorre la CONSEGNA. CONTRATTI CONSENSUALI → si perfezionano con il solo accordo delle parti. CONTRATTI RISPETTO AI TERZI → il contratto vincola le parti, non produce effetti rispetto ai terzi; se il terzo in una eventuale prestazione si rifiuta di seguirla sarà il promittente a dover pagare l’indennizzo all’altro contraente → PATTO DI NON ALIENARE: ha effetto solo tra le parti, non si può rivendicare qualcosa presso il terzo. - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE → una delle parti nomina, dopo la conclusione, una persona che assume i diritti e obbligazioni: nomina va fatta nel termine stabilito, o in mancanza entro 3 gg. - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO → il terzo acquista SOLO i diritti; le parti sono stipulante e promittente; non occorre l’accettazione del terzo, ma può succedere che esso non vuole approfittare della stipulazione a suo favore. RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEI CONTRATTI - CAP. 16 contratti a titolo oneroso (contratti in generale) → scambio di prestazioni, ciascuna prestazione è anche una controprestazione → rapporto di corrispettività, si realizza in fase di esecuzione. RISOLUZIONE → è lo scioglimento del contratto, è una vicenda di rapporto contrattuale, quindi il contratto in sé rimane valido, mentre il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo, eccetto per i terzi i quali non sono pregiudicati dalla risoluzione. la legge prevede 3 generali cause di risoluzione: 1. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO si deve trattare di un inadempimento non di scarsa importanza; può assumere 2 forme: - RISOLUZIONE GIUDIZIALE → una delle parti non adempie, l’altra parte ha una scelta: o agisce in giudizio per l’inadempimento, oppure agisce per la risoluzione, chiedendo al giudice di sciogliere il contratto. - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE → consente di risolvere rapidamente, e può avere 3 forme: > risoluzione senza procedimento giudiziario nelle forme della diffida ad adempiere (intimare per iscritto di adempiere entro un termine, non sotto i 15 gg, con l’avvertenza che altrimenti il contratto si intenderà risolto di diritto) → l'inadempiente può provare la scarsa importanza delle sue azioni. > può essere prevista una clausola risolutiva espressa, quindi il contratto si risolverà di diritto appena una parte dichiari di volerla sfruttare. > caso in cui sia previsto un termine essenziale scaduto 2. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore comporta l’estinzione dell’obbligazione e anche la risoluzione del contratto (la controprestazione è priva di giustificazione). qui la risoluzione opera di diritto; può essere solo parziale: in tal caso il contratto non si risolve, ma l’altra parte ha diritto a una riduzione della controprestazione dovuta; potrà recedere dal contratto se non ha interesse in un'esecuzione parziale. 3. RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITà SOPRAVVENUTA → abbiamo contratti commutativi quando le prestazione e controprestazione sono di pari valore economico, nel momento in cui si crea uno squilibrio a causa di avvenimenti imprevedibili e straordinari, una delle due diventa più onerosa → in questi casi si domanda la risoluzione giudiziale; l’altra parte se no può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali (l’onerosità di cui si parla deve essere eccessiva) → le norme a riguardo non si applicano ai contratti aleatori (uno si obbliga a una prestazione ma è incerto sul fatto che gli sarà dovuta la contro prestazione) RESCISSIONE → si intende scioglimento/risoluzione del contratto per due specifiche cause: - per STATO DI PERICOLO → chi assume obbligazioni a condizioni inique, ovvero con forte sproporzione tra le prestazioni, per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo di grave danno alla persona, ha diritto alla rescissione del contratto (ART. 1447) → chi paga un sacco un chirurgo per una cura immediata per salvarsi la vita. - per LESIONE/STATO DI BISOGNO → + comune; sproporzione tra prestazioni che dipende da una situazione di bisogno economico, della quale una parte ha approfittato → chi svende i propri beni per recuperare denaro, e il compratore ne approfitta offrendo prezzi irrisori → la lesione deve essere oltre la metà per essere considerata tale. Ha una prescrizione di 1 ANNO. PRESUPPOSIZIONE → è un istituto giuridico che si riferisce a una condizione presupposta dalle parti al momento della conclusione di un contratto. riguarda circostanze o fatti, che pur non espressamente menzionati, sono essenziali per l’equilibrio contrattuale e per il raggiungimento dello scopo del contratto stesso. Se queste circostanze vengono meno, il contratto può essere dichiarato risolto o inefficace, qualora tale venire meno incida in modo determinante sull'interesse di una o di entrambe le parti. SINGOLI CONTRATTI vendita e permuta Vendita (Art. 1470 c.c.): contratto a titolo oneroso, che trasferisce la proprietà di un bene o un altro diritto in cambio di un prezzo in denaro → circolazione dei beni e del denaro. Permuta (Art. 1552 c.c.): contratto che prevede il trasferimento di un diritto in cambio di un altro diritto, senza corrispettivo in denaro. Caratteristiche principali della vendita; produce: 1. Effetti reali: trasferimento immediato della proprietà o di un altro diritto al momento del consenso. 2. Effetti obbligatori: obblighi reciproci tra le parti: ○ Il compratore deve pagare il prezzo. ○ Il venditore deve consegnare il bene, garantire la proprietà e l’assenza di vizi. Determinazione del prezzo Il prezzo deve essere stabilito nel contratto o da un terzo. In caso di mancato accordo, è determinato dal tribunale. Eccezioni: La vendita è valida anche senza un prezzo determinato quando: 1. Si tratta di beni venduti abitualmente (vale il prezzo abituale). 2. I beni hanno un prezzo di mercato (vale il prezzo di listino). 3. Le parti fanno riferimento al “giusto prezzo”. Obblighi del venditore 1. Consegna del bene: obbligo di trasferire fisicamente il bene al compratore. 2. Garanzia contro l’evizione: - Protegge il compratore da pretese di terzi sulla proprietà del bene 3. Garanzia per vizi occulti: - Il venditore risponde dei difetti materiali o della mancanza delle qualità promesse, il compratore ha tempo 8 giorni dalla scoperta per denunciare i vizi occulti, e il termine di prescrizione dalla consegna è 1 anno → in ogni caso ha diritto al risarcimento del danno (fino ai danni derivati), se il venditore non prova di avere senza colpa ignorato i vizi - Rimedi del compratore: Azione redibitoria: risoluzione del contratto e restituzione del prezzo. Azione estimatoria: riduzione del prezzo. 4. Garanzia del buon funzionamento: - Limitata ai beni mobili e deve essere espressamente pattuita. Vendita di beni di consumo Regolata dal Codice del Consumo. Difetti di conformità: ○ Il bene non è idoneo all’uso normale, non corrisponde alla descrizione o non presenta le caratteristiche attese. ○ Il venditore è responsabile anche per difetti causati dal produttore. Tipologie particolari di vendita 1. Vendita a misura e a corpo: ○ A misura: il prezzo varia in base alla misura effettiva del bene. ○ A corpo: il prezzo non cambia, salvo differenze superiori a un ventesimo della misura dichiarata (Art. 1537-1538 c.c.). 2. Vendita con patto di riscatto: ○ Il venditore si riserva il diritto di riacquistare il bene entro un termine (2 anni per mobili, 5 anni per immobili). 3. Vendita con patto di retrovendita: ○ Il compratore si impegna a rivendere il bene al venditore con un nuovo contratto. Permuta Disciplina simile alla vendita, salvo che non vi è il pagamento di un prezzo in denaro, ma lo scambio di diritti. Tutela del venditore e del compratore Inadempimento del compratore: il venditore può richiedere l’esecuzione coattiva o la restituzione del bene. Inadempimento del venditore: il compratore può ottenere l’esecuzione coattiva o il risarcimento del danno. vendita obbligatoria si distingue per il fatto che il trasferimento della proprietà non è immediato, ma il venditore è obbligato a far acquisire la proprietà al compratore in un momento successivo. Le principali tipologie sono: 1. Vendita di cose determinate nel genere: La proprietà si trasferisce con l'individuazione delle cose, che il venditore deve effettuare secondo le regole previste. 2. Vendita di cose future: ○ Cose future: La proprietà si trasferisce quando la cosa viene ad esistere (es. raccolto futuro). ○ Vendita della speranza: Contratto aleatorio in cui il compratore paga il prezzo anche se la cosa non esiste. ○ Vendita della cosa sperata: Contratto commutativo inefficace se la cosa non esiste. Il venditore deve compiere le attività necessarie affinché la cosa esista, come nel caso di immobili da costruire, per i quali è richiesta una fideiussione a tutela del compratore. 3. Vendita di cosa altrui: Il venditore non deve essere necessariamente proprietario al momento della vendita ma ha l’obbligo di procurare la proprietà. Il trasferimento avviene quando il venditore diventa proprietario. ○ Conoscenza del compratore: Se consapevole, può chiedere la fissazione di un termine per l’adempimento. Se ignaro, può chiedere subito la risoluzione del contratto. Nel caso di beni mobili, si applica l'art. 1153 che tutela l'acquirente in buona fede. 4. Vendita a rate con riserva di proprietà (art. 1523): ○ Principi: a) Il compratore riceve immediatamente la cosa e il suo godimento. b) Diventa proprietario solo pagando l’ultima rata. c) I rischi sono a carico del compratore. ○ Inadempimento: Il mancato pagamento di rate superiori a 1/8 del prezzo consente al venditore di risolvere il contratto (art. 1525). ○ Tutele: La riserva di proprietà protegge il bene da creditori del compratore e, per beni mobili registrati, è opponibile tramite trascrizione (art. 1524). La locazione La locazione (art. 1571 c.c.) è un contratto in cui una parte (locatore) si impegna a far godere un bene mobile o immobile a un’altra parte (conduttore), per un periodo di tempo determinato, in cambio di un corrispettivo. Caratteristiche principali: Consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti. Effetti obbligatori: il conduttore non ottiene un diritto reale sul bene, ma solo un diritto di credito verso il locatore. Oneroso: è essenziale la previsione di un corrispettivo. Temporaneità: il godimento è limitato nel tempo (durata massima: 30 anni, art. 1573). Il contratto può riguardare qualsiasi bene (mobile o immobile). Se si tratta di beni produttivi (es. fondo rustico), si parla di affitto, con una disciplina specifica. Forma: Non è necessaria la forma scritta, salvo per le locazioni immobiliari superiori a nove anni (soggette a trascrizione, art. 2643). Obblighi del locatore (art. 1575): 1. Consegna del bene: deve consegnarlo in condizioni adeguate all’uso pattuito. 2. Mantenimento del bene: eseguire le riparazioni straordinarie. Le ordinarie spettano al conduttore (art. 1576). 3. Garantire il pacifico godimento: difendere il conduttore da molestie di terzi che rivendichino diritti sul bene (art. 1585-1586). Obblighi del conduttore (art. 1587): 1. Uso diligente del bene: deve usarlo come previsto dal contratto, rispondendo di danni salvo quelli non imputabili o derivanti da normale usura (art. 1588). 2. Pagamento del corrispettivo: in denaro, periodico (canoni) o alla fine del contratto. 3. Restituzione del bene: alla scadenza, nello stato originario, salvo normale deterioramento (art. 1590). In caso di ritardo, deve pagare un indennizzo e il maggior danno subito dal locatore (art. 1591). Il conduttore non può pretendere indennizzi per i miglioramenti apportati al bene, salvo compensazione con eventuali danni (art. 1592). Per le addizioni (modifiche separabili), può rimuoverle alla fine del contratto, a meno che il locatore non voglia trattenerle pagando il loro valore (art. 1593). Durata e cessazione La locazione può essere: A tempo determinato: cessa al termine stabilito. A tempo indeterminato: cessa con una disdetta (preavviso previsto dal contratto, art. 1596). In caso di rinnovo tacito, se il conduttore rimane nel bene con il consenso del locatore, il contratto si considera rinnovato a tempo indeterminato (art. 1597). Altri aspetti 1. Opponibilità ai terzi (art. 1599): Se il contratto ha data certa anteriore al trasferimento della proprietà, il terzo acquirente è vincolato dalla locazione e subentra nei diritti e obblighi del locatore (art. 1602). 2. Sublocazione (art. 1594): Il conduttore può sublocare il bene salvo divieti contrattuali. Per i beni mobili è necessario il consenso del locatore. In caso di mancato pagamento, il locatore può agire direttamente contro il subconduttore (art. 1595). Locazione di immobili urbani La locazione permette al locatore di percepire i frutti civili del contratto e al conduttore di godere del bene secondo l’uso pattuito. Canone e durata: Il canone è stabilito dalle parti in base alla legge di mercato e resta invariabile per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle variazioni di mercato. Regole particolari: 1. Case per abitazione ○ La legge del 1978 introdusse il "equo canone", limitando l’importo del canone e prevedendo una durata minima di 4 anni con rinnovo tacito. ○ La legge del 1998 abolì l’equo canone e introdusse due regimi: Locazioni a libero mercato: canone libero, durata minima di 4+4 anni, con disdetta motivata e preavviso di 6 mesi. Locazioni con accordi locali: canone e durata definiti da accordi locali tra organizzazioni di locatori e conduttori (durata minima 3+2 anni). 2. Immobili ad uso diverso dall’abitazione ○ Il canone è libero, ma la durata minima è di 6 anni, con rinnovo automatico per altri 6 anni, salvo disdetta. Affitto (art. 1615 c.c.) L’affitto riguarda beni produttivi di frutti (es. fondo rustico o azienda). A differenza della locazione, l’affittuario deve gestire il bene secondo la sua destinazione economica, a vantaggio del locatore e della produzione nazionale. Obblighi e diritti: L’affittuario ha diritto ai frutti del bene e deve curarne la gestione. Non può subaffittare senza consenso del locatore. Il locatore può controllare la gestione e chiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento. Affitto di fondi rustici: L’affitto può includere scorte vive (es. bestiame) e scorte morte (es. macchinari). Con la legge del 1982, la durata minima è di 15 anni per l’affitto al coltivatore diretto, che può sempre recedere dal contratto. Contratti associativi: In ambito agricolo esistono contratti alternativi all’affitto: 1. Mezzadria: il proprietario conferisce il fondo e il mezzadro il lavoro della famiglia; i frutti sono divisi. 2. Colonia parziaria: simile alla mezzadria, ma il coltivatore lavora solo per sé stesso. 3. Soccida: riguarda l’allevamento di bestiame. Evoluzione normativa: Mezzadria e colonia parziaria sono vietate, ma restano valide finché una parte non eccepisce la nullità. La legge del 1982 consente la conversione di contratti associativi in affitto. IL MANDATO → CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE (MANDATARIO) SI OBBLIGA NEI CONFRONTI DEL MANDANTE, A COMPIERE UNO O + ATTI GIURIDICI PER CONTO DI QUEST’ULTIMA (ART. 1703). → è un contratto a titolo oneroso. il suo oggetto è una prestazione di fare; può essere con o senza rappresentanza: nel primo caso il mandatario è abilitato ad agire anche in nome del mandante Il mandato è un contratto basato sulla fiducia tra il mandante e il mandatario. Principi fondamentali 1. Sostituzione del mandatario ○ Il mandatario non può delegare ad altri l’esecuzione del mandato, salvo: Autorizzazione del mandante. Necessità legata alla natura dell’incarico. ○ In caso contrario, risponde dell’operato del sostituto (art. 1717). 2. Estinzione del mandato: Il mandato si estingue per la morte di uno dei contraenti (art. 1722). 3. Revoca e recesso ○ Il mandante può revocare il mandato o recedere in qualsiasi momento, risarcendo eventuali danni al mandatario se il mandato è oneroso (art. 1725). ○ La revoca deve avere una giusta causa nei casi di: Mandato qualificato come irrevocabile. Mandato conferito nell’interesse del mandatario (mandato in rem propriam) o di terzi (art. 1723). Nel mandato in rem propriam, il mandato non è revocabile poiché è legato a un rapporto preesistente, spesso di natura creditizia. 4. Rinuncia del mandatario: Il mandatario può rinunciare, ma risponde dei danni causati al mandante, salvo giusta causa. Mandato collettivo 1. Mandato conferito da più mandanti ○ Se il mandato è conferito da più mandanti per un affare comune, la revoca richiede il consenso di tutti, salvo giusta causa (art. 1726). ○ La revoca di uno solo comporta l’estinzione del mandato. 2. Mandato conferito a più mandatari ○ Può essere: Disgiuntivo: ciascun mandatario può agire separatamente. Congiuntivo: i mandatari devono agire insieme. ○ Nel mandato congiuntivo, l’estinzione riguarda tutti i mandatari se uno di loro perde i requisiti per operare (art. 1716, 1730). CONTRATTO DI PRESTITO COMODATO → è un contratto reale → il comodante consegna al comodatario una determinata cosa affinchè se ne serva per un certo uso, con l’obbligo di restituire la stessa cosa (vale per le cose immobili e mobili infungibili) → è a titolo GRATUITO (si distingue dalla locazione per questo)→ ciò che conclude il contratto è la consegna → RESTITUZIONE: entro un certo limite stabilito, o quando l’uso è stato fatto. MUTUO → prestito di una certa quantità di denaro (cose fungibili) dal mutuante al mutuatario, al quale passa in proprietà → quest’ultimo è obbligato a restituire la somma + gli interessi → è un contratto sia reale che consensuale (Si perfeziona con la consegna ma prevede la promessa di mutuo) ed è a titolo oneroso. L’APPALTO L’appalto è un contratto in cui l’appaltatore si impegna a realizzare un’opera o fornire un servizio per il committente, utilizzando mezzi propri e assumendosi il rischio dell’esecuzione. L’obbligazione è di risultato: l’appaltatore è responsabile se non raggiunge il risultato pattuito, se l’opera è difforme o viziata, o se non è eseguita a regola d’arte. In caso di vizi o difformità, il committente può richiedere la riparazione, una riduzione del prezzo, o il risarcimento dei danni. Per opere edilizie di lunga durata, la responsabilità per rovina o gravi difetti si estende a dieci anni. Il compenso dell’appaltatore può essere stabilito a corpo (per l’intera opera) o a misura (in base all’entità realizzata) ed è solitamente dovuto alla conclusione dell’opera, previa verifica (collaudo). L’appaltatore può richiedere il pagamento per parti completate se l’opera è divisa in lotti. In caso di recesso del committente, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento per il mancato guadagno, sebbene inferiore all’intero corrispettivo. L’appaltatore assume rischi economici rilevanti: coprire i costi di esecuzione, ottenere il compenso, o subire la perdita dell’opera prima della consegna. Tuttavia, può chiedere la revisione del prezzo se il costo dei materiali o della manodopera aumenta significativamente. Nell’appalto-somministrazione (servizi continuativi), si applicano anche le regole della somministrazione. CONTRATTO D’OPERA → quando una parte (il prestatore d'opera) si obbliga a compiere un'attività o un lavoro con mezzi propri e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte (il committente), in cambio di un compenso → questo è il contratto del piccolo imprenditore. 1. Oggetto: L'attività riguarda la realizzazione di un'opera o un servizio specifico. 2. Autonomia: Il prestatore d'opera agisce con autonomia organizzativa e senza subordinazione, distinguendosi così dal lavoratore dipendente. 3. Mezzi propri: Il prestatore d'opera utilizza propri strumenti e organizzazione. 4. Obbligazione di risultato: La prestazione deve portare a un risultato concreto pattuito nel contratto. 5. Compenso: È previsto un corrispettivo per il lavoro svolto. CONTRATTO DI TRASPORTO → articoli 1678 e seguenti. Si tratta di un accordo in cui il vettore si obbliga, verso pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. 1. Parti del contratto: ○ Vettore: Chi si impegna ad effettuare il trasporto. ○ Committente: Chi richiede il servizio. ○ Nel trasporto di cose può esserci anche il destinatario. 2. Oggetto: ○ Trasporto di persone (trasporto di passeggeri). ○ Trasporto di cose (merci o beni). 3. Obbligazioni: ○ Il vettore deve compiere il trasporto con diligenza e garantire l'arrivo della persona o della cosa a destinazione. ○ Nel caso del trasporto di cose, il vettore è responsabile dell'integrità delle merci durante il viaggio, salvo cause di forza maggiore. 4. Corrispettivo: Il committente è tenuto a pagare il prezzo del trasporto. Trasporto di persone: Il vettore è responsabile per eventuali danni causati ai passeggeri durante il trasporto. Trasporto di cose: Il vettore risponde della perdita o del danneggiamento delle merci trasportate. CONTRATTO DI DEPOSITO → articoli 1766 e seguenti. quando una parte, detta depositario, si obbliga a custodire un bene mobile consegnatogli da un'altra parte, detta depositante, e a restituirlo quando richiesto.Il deposito è un contratto reale, poiché si perfeziona con la consegna del bene. 1. Parti del contratto: ○ Depositante: Colui che consegna il bene. ○ Depositario: Colui che custodisce il bene. 2. Oggetto: ○ Beni mobili che devono essere custoditi. 3. Obbligazioni del depositario: ○ Custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. ○ Restituire il bene alla scadenza o su richiesta del depositante. 4. Gratuito o oneroso: ○ Il deposito può essere gratuito (senza compenso) o oneroso (con compenso). Deposito regolare: Il depositario deve restituire lo stesso bene ricevuto. Deposito irregolare: Quando si consegnano beni fungibili (es. denaro), il depositario deve restituirne l'equivalente. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE →articoli 1882 e seguenti. accordo mediante il quale una parte, detta assicuratore, si obbliga a indennizzare un'altra parte, detta assicurato, o a corrispondere una somma di denaro, in caso di verificarsi di un rischio previsto nel contratto, in cambio del pagamento di un premio da parte dell'assicurato. Il contratto di assicurazione ha l'obiettivo di proteggere il patrimonio o garantire un beneficio economico, mitigando le conseguenze negative di eventi imprevisti. 1. Parti del contratto: ○ Assicuratore: La compagnia di assicurazione che assume il rischio e si obbliga a pagare l'indennizzo o il capitale. ○ Assicurato: Il soggetto che stipula l'assicurazione per proteggersi da un rischio. ○ Beneficiario (eventuale): Chi riceve la prestazione assicurativa in caso di sinistro (es. polizza vita). 2. Oggetto: La copertura di un rischio: un evento futuro, incerto e dannoso per l'assicurato. 3. Premio: È la somma di denaro che l'assicurato deve pagare all'assicuratore per ottenere la copertura assicurativa. 4. Prestazione dell'assicuratore: L'assicuratore si impegna a: ○ Indennizzare il danno (nelle assicurazioni contro i danni). ○ Pagare una somma prestabilita (nelle assicurazioni sulla vita). 1. Assicurazione contro i danni: ○ L’assicuratore risarcisce il danno subito dall'assicurato, nei limiti della somma assicurata (es. assicurazione contro incendio, furto, responsabilità civile auto - RCA). 2. Assicurazione sulla vita: ○ L'assicuratore paga una somma di denaro al beneficiario in caso di morte dell’assicurato o al raggiungimento di una determinata età o evento stabilito (es. polizze vita o di risparmio). È un contratto aleatorio: il verificarsi del rischio determina l’obbligazione dell’assicuratore. È un contratto a prestazioni corrispettive: il pagamento del premio è collegato alla promessa di copertura del rischio. TRANSAZIONE → mediante la quale le parti pongono fine a una LITE (controversia giudiziaria) → le parti transigendo dispongono dei propri diritti; la transazione presuppone l’incertezza sull’esito della lite → non comporta novazione (estinzione del rapporto precedente). FATTI ILLECITI - CAP. 19 ART. 2043 → è FATTO ILLECITO qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danno altrui ingiusto → responsabilità per danni causati da fatto illecito è detta RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE. il fatto illecito presente elementi OGGETTIVI (fatto, danno ingiusto, rapporto di causalità) e SOGGETTIVI (il dolo): 1. IL FATTO → comportamento omissivo (non fare: non riparare) o commissivo (fare: uccidere uno). 2. DANNO INGIUSTO → lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione; per la risarcibilità del danno ingiusto abbiamo la “clausola generale” (quando non è la legge che valuta l’ingiustizia, ci pensa il giudice. in alcuni casi il requisito dell’ingiustizia è fuori discussione (quando vengano lesi diritti personali, reali, diritti di credito, libertà contrattuale, situazione di fatto, interesse legittimo leso dalla pubblica amministrazione). il concetto di danno ingiusto deve trattarsi di un danno che non sia stato cagionato dall’esercizio di un diritto (chi licenzia, cagiona si un danno, ma non ingiusto se licenzia con giusta causa). la legge esclude in 2 casi che il danno sia ingiusto: legittima difesa proporzionata all’offesa, e verificato stato di necessità. 3. RAPPORTO DI CAUSALITA’ → tra fatto e danno (causa ed effetto) → occorre che l’evento dannoso appaia come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso. 4. DOLO/COLPA → è l’intenzione di provocare un evento dannoso → è colpa la negligenza, l’imprudenza e la mancata perizia. L’onere di provare il dolo incombe sul danneggiato. dolo eventuale e colpa cosciente … RESPONSABILITA’ INDIRETTA → l’obbligazione di risarcire il danno incombe su chi l’ha commesso, però ci sono importanti eccezioni di responsabilità indiretta: - RESPONSABILITA’ DEI PADRONI/COMMITTENTI → oltre al dipendente, ne risponde il datore di lavoro; se ne assume i rischi, compresi quelli ai terzi. - SORVEGLIANZA DEGLI INCAPACI → risponde chi è tenuto alla loro sorveglianza - RESPONSABILITA’ DEI GENITORI/TUTORI E PRECETTORI chi è tenuto alla sorveglianza degli incapaci, i genitori, ecc.. può liberarsi dalla responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto → questa cosa non vale per i datori di lavoro. RESPONSABILITA’ OGGETTIVA → si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo e colpa → si basa sulla sola esistenza di un rapporto di causalità, e ci si libera dalla responsabilità con la prova di imprevedibilità e inevitabilità dell’evento. casi + importanti: - ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE → chi cagiona un danno ad altri nello svolgimento di attività pericolose è tenuto al risarcimento, salvo che non provi di aver adottato tutte le misure per evitare tale danno → chi ha cagionato ne risponde indipendentemente da ogni sua colpa. - ANIMALI E COSE IN CUSTODIA → ne risponde il proprietario salvo casi in cui viene provato il caso fortuito. - ROVINA DI EDIFICIO → se un edificio crolla e danneggia, ne risponde il proprietario, salvo che il crollo non sia dovuto da difetti di manutenzione. - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI → il conducente è responsabile del danno provocato alla circolazione del veicolo anche se non è in colpa: si libera da responsabilità se prova di aver fatto di tutto per evitare il danno. RISARCIMENTO DEL DANNO → si intende con una somma di denaro equivalente il danno; esistono casi in cui può esserci una reintegrazione in forma specifica (nuovo bene in sostituzione di quello distrutto) il danno permanente può anche essere liquidato in forma di rendita vitalizia. il danno risarcibile è di regola solo il danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) → il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. i danni non patrimoniali, sono risarcibili nei casi previsti dalla legge: danno cagionato con reato. Danno biologico → causa di invalidità temporanea o permanente. se + persone sono responsabili rispondono solidalmente → chi ha pagato avrà poi l’azione di regresso sugli altri responsabili. DANNI DA PRODOTTI → rientrano nella responsabilità civile e sono regolati principalmente dalla normativa sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Questa disciplina mira a tutelare i consumatori dai danni causati da prodotti non sicuri. Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di: presentazione del prodotto; uso prevedibile del prodotto; momento della messa in circolazione. Il produttore (o, in alcuni casi, il distributore/importatore) è responsabile per i danni causati a persone o cose a causa di un prodotto difettoso. Tale responsabilità è di natura oggettiva, cioè non dipende dalla colpa, ma d

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