Quiz Verifiche di Idoneità Responsabile Tecnico PDF 2021
Document Details
Uploaded by Deleted User
2021
Tags
Related
- Waste Management – Avoidance, Recycling, Disposal PDF 2023
- Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005 PDF
- Republic Act No. 9003 (Ecological Solid Waste Management Act of 2000) PDF
- Preparation Of Pollution Abatement Action Plans PDF
- Republic Act 6969 PDF
- Zpracování a valorizace odpadů PDF
Summary
This quiz covers questions on environmental policy, specifically waste legislation, from the Italian and European perspectives. It focuses on principles and regulations under the European Union's framework.
Full Transcript
QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO (art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017) MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Ultimo Aggiornamento: 15/12/2021 Materia: 1. Legi...
QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO (art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017) MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Ultimo Aggiornamento: 15/12/2021 Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea G_1_00001: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: - Esatta: azione preventiva; - Sbagliata: anticipazione urgente; - Sbagliata: azione ragionata; - Sbagliata: pregiudizio. G_1_00002: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: - Esatta: precauzione; - Sbagliata: circospezione; - Sbagliata: accorgimento; - Sbagliata: prudenza. G_1_00003: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: - Esatta: azione preventiva; - Sbagliata: azione immediata; - Sbagliata: tolleranza; - Sbagliata: azione tollerabile. G_1_00004: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: - Esatta: “chi inquina paga”; - Sbagliata: “chi inquina non paga”; - Sbagliata: “chi non agisce non paga”; - Sbagliata: “chi agisce paga”. G_1_00005: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio della: - Esatta: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente; - Sbagliata: non rimozione dei danni causati all’ambiente; - Sbagliata: correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all’ambiente; - Sbagliata: correzione solo ed esclusivamente ex post dei danni causati all’ambiente. G_1_00006: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: - Esatta: protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; - Sbagliata: promozione della tutela della concorrenza e della corretta gestione delle risorse economiche; - Sbagliata: salvaguardia, tutela e miglioramento delle relazioni politiche tra l'Unione ed i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; - Sbagliata: favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale e della concorrenza. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 1 di 204 G_1_00007: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale: - Esatta: tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione; - Sbagliata: non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione; - Sbagliata: può prescindere dai dati scientifici e tecnici disponibili; - Sbagliata: tiene conto solo delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione. G_1_00008: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale: - Esatta: tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; - Sbagliata: non tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; - Sbagliata: può prescindere dalle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione; - Sbagliata: deve ignorare i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione. G_1_00009: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di: - Esatta: precauzione e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; - Sbagliata: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; non precauzione; sviluppo tecnologico appropriato; - Sbagliata: «chi inquina paga»; non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; - Sbagliata: precauzione e non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. G_1_00010: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di: - Esatta: «chi inquina paga» e precauzione; - Sbagliata: non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e precauzione; - Sbagliata: «chi inquina paga» e prudenza; - Sbagliata: precauzione e correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente. G_1_00012: La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva: - Esatta: 2008/98/CE; - Sbagliata: 2009/80/CE; - Sbagliata: 2006/38/CE; - Sbagliata: 2006/98/CE. G_1_00013: La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva: - Esatta: 2008/98/CE; - Sbagliata: 2007/89/CE; - Sbagliata: 2002/38/CE; - Sbagliata: 2009/38/CE. G_1_00014: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»: - Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; - Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; - Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; - Sbagliata: gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 2 di 204 G_1_00015: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»: - Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; - Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; - Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; - Sbagliata: il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. G_1_00016: In attuazione del principio di prevenzione: - Esatta: si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali; - Sbagliata: si può intervenire solo dopo che si siano causati i danni ambientali in modo da assicurare un adeguato livello di tutela all’ambiente; - Sbagliata: nel procedimento amministrativo che comporti il bilanciamento di istanze e interessi pubblici e privati contrapposti, l’interesse alla tutela ambientale deve essere tenuto in prioritaria considerazione nella ponderazione e comparazione degli interessi in gioco; - Sbagliata: ogni intervento normativo e ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia ed in qualsiasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale. G_1_00017: Secondo il principio di prevenzione: - Esatta: si deve produrre il minor numero possibile di rifiuti; - Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di rifiuti; - Sbagliata: più rifiuti si producono più aumenta il benessere sociale; - Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di beni e prodotti. G_1_00019: Il principio di prevenzione significa che: - Esatta: nell’esercizio di funzioni ambientali possono essere adottate misure prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, al fine di ridurre la quantità dei rifiuti; - Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate in alto, dalle istituzioni comunitarie, salvo poi essere consentito ai singoli Stati membri, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso; - Sbagliata: quando un livello di governo non è dimensionalmente adeguato allo svolgimento di una funzione ambientale deve intervenire, per prevenire ulteriori danni, il livello di governo superiore; - Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate dal basso, dai singoli Stati membri, salvo poi essere consentito alle istituzioni comunitarie, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso. G_1_00020: Sono definite di «prevenzione» le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: - Esatta: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; - Sbagliata: gli impatti positivi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; - Sbagliata: il contenuto di sostanze non pericolose in materiali e prodotti; - Sbagliata: l’uso di prodotti riciclati e la durata del ciclo di vita dei prodotti G_1_00021: Secondo il principio di precauzione: - Esatta: si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo; - Sbagliata: prima che si verifichino danni si deve diffondere la conoscenza dei problemi ambientali, adottando misure di sensibilizzazione e informazione ambientale; - Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma solo tranquillizzare i cittadini quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo; - Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma si devono solo avviare attività di studio e ricerca quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 3 di 204 G_1_00022: Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale: - Esatta: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo; - Sbagliata: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che possa esserlo; - Sbagliata: solo quando sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente; - Sbagliata: solo quando sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente. G_1_00024: Secondo il principio di precauzione: - Esatta: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi; - Sbagliata: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il rischio ambientale si verifichi; - Sbagliata: non è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi; - Sbagliata: è sempre possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale. G_1_00025: Il principio di precauzione consente ad un’autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando: - Esatta: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo; - Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo; - Sbagliata: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, vi sia un timore generale che possa esserlo; - Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, vi sia un dubbio su quale sia la migliore strategia da intraprendere al riguardo. G_1_00027: Secondo il principio “chi inquina paga”: - Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano su tutta la collettività; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano solo sullo Stato; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale gravano sul responsabile dell’inquinamento, i risarcimenti dei danni sullo Stato. G_1_00028: Secondo il principio “chi inquina paga”: - Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni devono essere ripartiti in modo equo sulla collettività; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale non sono a carico dei responsabili degli inquinamenti; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti sia responsabili che non responsabili degli inquinamenti. G_1_00029: Secondo il principio “chi inquina paga” - Esatta: chi inquina è responsabile dei danni prodotti dall’inquinamento; - Sbagliata: chi inquina deve pagare solo se non ci sono danni prodotti dall’inquinamento; - Sbagliata: chi inquina deve pagare per una parte dei danni prodotti dall’inquinamento; - Sbagliata: chi inquina non è responsabile dei danni prodotti dall’inquinamento. G_1_00030: Il principio di rimozione dei danni alla fonte: - Esatta: impone un’immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale; - Sbagliata: impone un’immediata purificazione delle fonti naturali; - Sbagliata: impone un’immediata rimozione dei danni ma vieta di agire sulla fonte di inquinamento ambientale; - Sbagliata: impone un’immediata rimozione delle fonti naturali al fine di prevenire l’inquinamento ambientale. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 4 di 204 G_1_00031: In ossequio al principio di rimozione dei danni alla fonte: - Esatta: occorre provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale; - Sbagliata: non si deve mai rimuovere la causa che ha generato un danno ambientale ma agire solo sui suoi effetti; - Sbagliata: occorre provvedere alla immediata rimozione di ogni fonte naturale presente sul luogo inquinato; - Sbagliata: occorre bonificare la fonte naturale e non provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale. G_1_00032: Quale principio che regola il diritto dell’ambiente dispone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale? - Esatta: il principio di rimozione dei danni alla fonte; - Sbagliata: il principio chi inquina paga; - Sbagliata: il principio di precauzione; - Sbagliata: il principio di prevenzione. G_1_00033: Quale principio che regola il diritto dell’ambiente consente ad un’autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo? - Esatta: il principio di precauzione; - Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte; - Sbagliata: il principio chi inquina paga; - Sbagliata: il principio di prevenzione. G_1_00034: Quale principio che regola il diritto dell’ambiente stabilisce che si devono adottare misure di tutela ambientale quando è scientificamente certo che un determinato fenomeno è idoneo a produrre dei danni all’ambiente, prima che gli stessi si verifichino? - Esatta: il principio di prevenzione; - Sbagliata: il principio di precauzione; - Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte; - Sbagliata: il principio chi inquina paga. G_1_00035: Quale principio che regola il diritto dell’ambiente stabilisce che i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti? - Esatta: il principio “chi inquina paga”; - Sbagliata: il principio di prevenzione; - Sbagliata: il principio di precauzione; - Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte. G_1_00036: Il principio di rimozione dei danni alla fonte: - Esatta: impone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale; - Sbagliata: impone di provvedere alla immediata punizione del responsabile dell’inquinamento; - Sbagliata: è un principio solo italiano non riconosciuto dal diritto comunitario; - Sbagliata: è un altro modo per definire il principio di precauzione. G_1_00037: La gerarchia dei rifiuti si applica quale: - Esatta: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti; - Sbagliata: ordine di ingresso dei rifiuti in discarica; - Sbagliata: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione dei danni ai lavoratori; - Sbagliata: ordine di chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento. G_1_00038: Con riferimento a singoli flussi di rifiuti: - Esatta: è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti qualora ciò sia giustificato in base ad una specifica analisi; - Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti provenienti dalle isole o da zone di difficile accesso; - Sbagliata: non è in nessun caso mai consentito discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti; - Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti pericolosi. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 5 di 204 G_1_00039: La gerarchia dei rifiuti prevede il seguente ordine di priorità: - Esatta: prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento; - Sbagliata: preparazione per il riutilizzo – prevenzione – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento; - Sbagliata: prevenzione - preparazione per il riutilizzo - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia – riciclaggio – smaltimento; - Sbagliata: prevenzione - preparazione per lo smaltimento - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - riciclaggio – smaltimento. G_1_00040: Secondo la gerarchia dei rifiuti: - Esatta: l’attività di prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo; - Sbagliata: l’attività di riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo; - Sbagliata: l’attività di smaltimento precede quella di riciclaggio; - Sbagliata: l’attività di preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione. G_1_00042: La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità: - Esatta: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti; - Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell’attività di smaltimento dei rifiuti; - Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell’attività di recupero dei rifiuti; - Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell’attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. G_1_00043: La gerarchia dei rifiuti serve a consentire di definire: - Esatta: un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti; - Sbagliata: chi abbia competenza ad adottare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti; - Sbagliata: quale rifiuto debba essere smaltito per primo tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti; - Sbagliata: un ordine di gerarchia tra i rifiuti pericolosi e non secondo quella che è risultata la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti. G_1_00045: Secondo il diritto comunitario gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti: - Esatta: dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati; - Sbagliata: dovrebbero sostenere l’uso di materiali non riciclati; - Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di materiali riciclati; - Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, l’incenerimento di materiali riciclati. G_1_00046: Secondo la normativa comunitaria sui rifiuti: - Esatta: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti; - Sbagliata: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti; - Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti; - Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti speciali. G_1_00047: Secondo il diritto comunitario in materia di rifiuti: - Esatta: il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana; - Sbagliata: solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana; - Sbagliata: solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana; - Sbagliata: né il produttore di rifiuti né il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana perché tale compito spetta allo Stato. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 6 di 204 G_1_00048: In ossequio al principio della responsabilità del produttore, si può: - Esatta: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente; - Sbagliata: disincentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente; - Sbagliata: progettare prodotti volti ad aumentare i loro impatti ambientali e non adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente; - Sbagliata: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad alto impatto ambientale e difficilmente recuperabili. G_1_00049: In attuazione del principio della responsabilità del produttore può essere disposto che: - Esatta: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto da cui origina il rifiuto; - Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti non gravino in alcun modo, né parzialmente né interamente, sul produttore del prodotto causa dei rifiuti; - Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo distributore del prodotto causa dei rifiuti; - Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo consumatore del prodotto causa dei rifiuti. G_1_00050: La responsabilità estesa del produttore riguarda: - Esatta: il “produttore del prodotto”; - Sbagliata: il solo “gestore” della discarica; - Sbagliata: il solo “consumatore del prodotto”, che produce un rifiuto dopo l’utilizzo dello stesso; - Sbagliata: colui che ha commesso un danno ambientale. G_1_00051: La responsabilità estesa del produttore: - Esatta: è utile all’obiettivo di creare una “società del riciclaggio”; - Sbagliata: è di ostacolo all’obiettivo di creare una “società del riciclaggio”; - Sbagliata: ostacola il riciclaggio dei rifiuti; - Sbagliata: è utile per combattere il riciclaggio di denaro. G_1_00052: La responsabilità estesa del produttore: - Esatta: trova oggi delle forme di applicazione concreta nella normativa ambientale; - Sbagliata: costituisce un’idea realizzabile solo in futuro; - Sbagliata: è un principio solo comunitario, non nazionale; - Sbagliata: è stata dichiarata sempre incostituzionale dalla Corte Costituzionale italiana. G_1_00053: La responsabilità estesa del produttore può comportare che gli Stati membri adottino misure, legislative o non, al fine di garantire da parte del produttore del prodotto: - Esatta: l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti; - Sbagliata: il rifiuto dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti; - Sbagliata: il divieto di pubblicazione di informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; - Sbagliata: l’obbligo di non mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile. G_1_00054: Secondo il diritto comunitario al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare il principio della responsabilità estesa del produttore: - Esatta: Vero, gli Stati membri possono adottare misure volte ad assicurare che chiunque professionalmente fabbrichi prodotti sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore; - Sbagliata: falso, perché il diritto comunitario non dispone nulla in merito alla responsabilità estesa del produttore; - Sbagliata: falso, perché gli Stati membri non hanno competenze in merito all’attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore; - Sbagliata: falso, perché la responsabilità estesa del produttore non consente di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 7 di 204 G_1_00055: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata: - Esatta: dal d. lgs. n. 152 del 2006; - Sbagliata: dal d. lgs. n. 163 del 2006; - Sbagliata: dalla legge n. 241 del 1990; - Sbagliata: dal d.lgs. n. 104 del 2010. G_1_00056: In Italia la normativa sui rifiuti è disciplinata: - Esatta: da vari tipi di fonti, tra cui un decreto legislativo; - Sbagliata: solo da decreti ministeriali e regolamenti governativi; - Sbagliata: solo da ordinanze del sindaco; - Sbagliata: dalla legge, in quanto soggetta a riserva assoluta di legge. G_1_00057: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata: - Esatta: anche dalla normativa statale; - Sbagliata: dalla sola normativa regionale; - Sbagliata: dalla sola Costituzione; - Sbagliata: in via principale non da atti aventi forza di legge ma dagli statuti dei Comuni. G_1_00058: La normativa italiana sui rifiuti ha come obiettivo primario: - Esatta: la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; - Sbagliata: la tutela e valorizzazione del solo patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione; - Sbagliata: la disciplina dell'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; - Sbagliata: l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato. G_1_00059: La normativa italiana sui rifiuti: - Esatta: deve essere adottata nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali; - Sbagliata: può sempre derogare agli obblighi internazionali; - Sbagliata: può sempre derogare agli obblighi dell'ordinamento comunitario; - Sbagliata: può sempre derogare alle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali. G_1_00060: La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali sia garantita: - Esatta: da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private; - Sbagliata: dai soli enti pubblici; - Sbagliata: dalle sole persone giuridiche private; - Sbagliata: dalle sole persone fisiche private. G_1_00061: La normativa sui rifiuti in Italia: - Esatta: è disciplinata da un decreto legislativo che costituisce il testo di riferimento della materia; - Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un decreto legislativo del 2008; - Sbagliata: è disciplinata solo dai principi formulati dalla giurisprudenza italiana; - Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un regolamento governativo del 2006. G_1_00062: La nozione giuridica di rifiuto: - Esatta: è presente in una norma giuridica dell’ordinamento italiano; - Sbagliata: è stata formulata solo dalla giurisprudenza comunitaria e mai recepita in una norma giuridica; - Sbagliata: è stata formulata solo dalla giurisprudenza italiana e mai recepita in una norma giuridica; - Sbagliata: è presente nella Costituzione italiana. G_1_00063: La nozione giuridica di rifiuto: - Esatta: esiste ed è diversa dalla nozione giuridica di ambiente; - Sbagliata: riassume in sé anche le nozioni giuridiche di paesaggio e governo del territorio; - Sbagliata: esiste ma coincide con la nozione giuridica di ambiente; - Sbagliata: ad oggi non esiste ancora. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 8 di 204 G_1_00064: L’ordinamento giuridico italiano: - Esatta: ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 205 del 2010; - Sbagliata: non ha mai recepito la direttiva 2008/98/CE; - Sbagliata: ha recepito la direttiva 2008/98/CE solo in via giurisprudenziale; - Sbagliata: ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 104 del 2010. G_1_00065: Con quale dei seguenti atti l’ordinamento giuridico italiano ha recepito la direttiva 2008/98/CE? - Esatta: il d.lgs. n. 205 del 2010; - Sbagliata: il d.lgs. n. 104 del 2000; - Sbagliata: il d.lgs. n. 25 del 2010; - Sbagliata: il d.lgs. n. 5 del 2015. G_1_00066: Nell’ordinamento giuridico italiano: - Esatta: vi è una normativa nazionale sui rifiuti; - Sbagliata: non vi è alcuna normativa nazionale sui rifiuti; - Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente in quella del Codice dei beni culturali e del paesaggio; - Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente nel Codice del processo amministrativo. G_1_00068: Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile: - Esatta: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione; - Sbagliata: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di minoritaria considerazione; - Sbagliata: falso, perché tale principio non si rivolge alla pubblica amministrazione; - Sbagliata: falso, perché tale principio non si applica ancora nell’ordinamento giuridico italiano. G_1_00069: Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile: - Esatta: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro; - Sbagliata: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquistare e quelle da vendere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di concorrenza e del libero mercato e non si generino pratiche anticoncorrenziali; - Sbagliata: non deve riguardare le risorse ereditate ed attuali ma solo quelle già esaurite; - Sbagliata: non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere. G_1_00070: La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile: - Esatta: in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane; - Sbagliata: in modo da salvaguardare le attività umane dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dai comportamenti delle generazioni future; - Sbagliata: in modo da eliminare del tutto il benessere economico; - Sbagliata: in modo da realizzare un modello di sviluppo che sia solo rurale e non industriale. G_1_00071: La gestione dei rifiuti: - Esatta: costituisce attività di pubblico interesse; - Sbagliata: non costituisce attività di pubblico interesse; - Sbagliata: costituisce attività giuridicamente non rilevante; - Sbagliata: nessuna delle precedenti. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 9 di 204 G_1_00072: La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di: - Esatta: responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; - Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella produzione di beni da cui originano i rifiuti; - Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella distribuzione di beni da cui originano i rifiuti; - Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. G_1_00073: La gestione dei rifiuti: - Esatta: è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza; - Sbagliata: è effettuata secondo il criterio del solo profitto; - Sbagliata: prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica; - Sbagliata: prescinde dal criterio della economicità. G_1_00074: La gestione dei rifiuti è effettuata: - Esatta: nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali; - Sbagliata: senza applicazione delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali; - Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali e non di quelle sulla partecipazione; - Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di partecipazione e non di quelle sull’accesso alle informazioni ambientali. G_1_00075: Costituisce “rifiuto” ai sensi della normativa in materia: - Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; - Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non si disfi; - Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l’obbligo di disfarsi; - Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropri o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di appropriarsi. G_1_00076: Ai sensi della normativa in materia una sostanza od oggetto possono essere qualificati come rifiuto solo al momento in cui sono introdotti all’interno di una discarica: - Esatta: falso, perché non è questo il criterio di qualificazione definito dalla legge; - Sbagliata: vero; - Sbagliata: falso, solo al momento dell’introduzione all’interno di un impianto di incenerimento; - Sbagliata: falso, solo al momento in cui acquisiscono natura di compost. G_1_00081: Ai sensi della normativa in materia per "oli usati" si intende: - Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; - Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli per turbine e comandi idraulici; - Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, allorquando sia stato usato una sola volta, anche se ancora idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli, usati una volta, dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché per turbine e comandi idraulici; - Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico che sia stato venduto dal produttore dello stesso al consumatore. G_1_00084: Ai sensi della normativa in materia per "autocompostaggio" si intende: - Esatta: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; - Sbagliata: il compostaggio degli scarti non organici dei propri rifiuti speciali, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; - Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto; - Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, anche non propri, effettuato da utenze solo ed esclusivamente domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 10 di 204 G_1_00085: La nozione di "produttore di rifiuti" comprende: - Esatta: sia il “produttore iniziale” che il “nuovo produttore” di rifiuti; - Sbagliata: solo il “produttore iniziale” di rifiuti; - Sbagliata: solo il “nuovo produttore” di rifiuti; - Sbagliata: né il “produttore iniziale”, né il “nuovo produttore” di rifiuti. G_1_00086: La normativa in materia definisce produttore di rifiuti “iniziale”: - Esatta: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione; - Sbagliata: solo il soggetto la cui attività produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione; - Sbagliata: il soggetto la cui attività non produce rifiuti; - Sbagliata: il soggetto la cui attività consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri. G_1_00087: La normativa in materia definisce “nuovo” produttore di rifiuti: - Esatta: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti prodotti dal produttore iniziale; - Sbagliata: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni senza modificare la natura o la composizione di detti rifiuti prodotti dal produttore iniziale; - Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione; - Sbagliata: il soggetto che acquista un prodotto riciclato. G_1_00088: Si può qualificare come "produttore del prodotto": - Esatta: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; - Sbagliata: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi rifiuti; - Sbagliata: qualsiasi persona fisica che non professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; - Sbagliata: qualsiasi persona solo giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. G_1_00089: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "commerciante" dei rifiuti: - Esatta: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; - Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; - Sbagliata: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; - Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. G_1_00090: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come " intermediario" dei rifiuti: - Esatta: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; - Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; - Sbagliata: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; - Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. G_1_00091: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 11 di 204 intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, si può qualificare come: - Esatta: "intermediario" dei rifiuti; - Sbagliata: produttore iniziale dei rifiuti; - Sbagliata: “nuovo produttore” di rifiuti; - Sbagliata: consumatore dei rifiuti. G_1_00092: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti sono compresi nella definizione di “intermediario”? - Esatta: sì, nell’art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono compresi nella nozione di “intermediario”; - Sbagliata: no, nell’art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono esclusi dalla nozione di “intermediario”; - Sbagliata: sì, perché anche se l’art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo la giurisprudenza si è pronunciata in questo senso; - Sbagliata: no, perché anche se l’art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo la giurisprudenza si è pronunciata in senso negativo. G_1_00093: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ai fini della qualifica di “intermediario” l’impresa interessata: - Esatta: non deve necessariamente disporre anche la raccolta dei rifiuti per conto di terzi; - Sbagliata: deve necessariamente disporre la raccolta dei rifiuti per conto di terzi; - Sbagliata: deve necessariamente disporre il recupero e non lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi; - Sbagliata: deve necessariamente disporre lo smaltimento e non il recupero dei rifiuti per conto di terzi. G_1_00096: Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati: - Esatta: vero, perché la normativa in materia disciplina espressamente questa esclusione; - Sbagliata: vero, perché le suddette operazioni non possono mai in ogni caso essere considerate attività di gestione dei rifiuti anche qualora abbiano ad oggetto materiali o sostanze diversi da quelli sopra descritti; - Sbagliata: falso, l’esclusione opera solo se le suddette operazioni sono svolte in sito diverso da quello nel quale detti eventi li hanno depositati; - Sbagliata: falso, l’esclusione opera solo se le suddette operazioni hanno ad oggetto materiali o sostanze naturali non derivanti da eventi atmosferici o meteorici. G_1_00097: Con "raccolta differenziata" si intende: - Esatta: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; - Sbagliata: l’attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; - Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; - Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. G_1_00098: La nozione giuridica di "riciclaggio": - Esatta: definisce qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; - Sbagliata: non include il trattamento di materiale organico; - Sbagliata: include il recupero di energia ed il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; - Sbagliata: definisce qualsiasi operazione di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 12 di 204 G_1_00099: Costituisce attività di "rigenerazione degli oli usati": - Esatta: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; - Sbagliata: qualsiasi operazione di rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; - Sbagliata: qualsiasi operazione di commercializzazioni di oli usati; - Sbagliata: qualsiasi operazione di smaltimento degli oli usati. G_1_00100: Costituisce attività di "smaltimento" dei rifiuti: - Esatta: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; - Sbagliata: qualsiasi operazione diversa dal recupero purché l'operazione non abbia come conseguenza, anche secondaria, il recupero di sostanze o di energia; - Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero; - Sbagliata: qualsiasi operazione che abbia come conseguenza primaria il recupero di sostanze o di energia. G_1_00101: Costituiscono attività di "stoccaggio": - Esatta: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia; - Sbagliata: le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici; - Sbagliata: esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; - Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. G_1_00109: La normativa sui rifiuti definisce "gestione integrata dei rifiuti" il complesso delle attività: - Esatta: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; - Sbagliata: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, preordinate alla sola fase dello smaltimento rifiuti; - Sbagliata: preordinate alla sola fase della prevenzione della produzione di rifiuti; - Sbagliata: di gestione dei rifiuti purché svolte dal solo "intermediario" dei rifiuti. G_1_00110: La normativa sui rifiuti definisce "centro di raccolta" l’area: - Esatta: presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; - Sbagliata: in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; - Sbagliata: adibita solo ed esclusivamente al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili; - Sbagliata: destinata ad attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non urbani, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia. G_1_00111: La normativa italiana definisce le “migliori tecniche disponibili” (best available techniques -BAT) come: - Esatta: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso; - Sbagliata: la meno efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso; - Sbagliata: la meno costosa fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 13 di 204 di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso; - Sbagliata: le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto applicate dal gestore dell’impianto. G_1_00112: Ai fini dell’applicazione della nozione giuridica di “migliori tecniche disponibili” (best available techniques -BAT), con “disponibili” si intende: - Esatta: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; - Sbagliata: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, solo se applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; - Sbagliata: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, anche se il gestore deve utilizzarle a condizioni irragionevoli; - Sbagliata: le tecniche di cui il gestore dell’impianto ha conoscenza. G_1_00113: Ai fini dell’applicazione della nozioni giuridica di “migliori tecniche disponibili” (best available techniques-BAT), con “migliori” si intende: - Esatta: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; - Sbagliata: le tecniche ritenute dal gestore meno idonee ad ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; - Sbagliata: le tecniche meno costose per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; - Sbagliata: le tecniche più diffuse per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. G_1_00114: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione: - Esatta: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. G_1_00115: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione: - Esatta: l'ulteriore utilizzo dello stesso è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana; - Sbagliata: l'ulteriore utilizzo dello stesso è illegale, ossia la sostanza o l'oggetto non soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - Sbagliata: é stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, di un precedente rifiuto di modo che è possibile che la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 14 di 204 G_1_00129: Ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso: - Esatta: non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto; - Sbagliata: può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto; - Sbagliata: si realizza solo attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto; - Sbagliata: è necessaria ogni qual volta le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalla legge, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate. G_1_00130: Quale di queste condizioni non caratterizza il sottoprodotto: - Esatta: la sostanza o l'oggetto non può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - Sbagliata: l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana; - Sbagliata: è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. G_1_00133: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 1 “Esplosivo”: - Esatta: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante; sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi; - Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie; - Sbagliata: rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; - Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. G_1_00134: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 2 “Comburente”: - Esatta: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie; - Sbagliata: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; - Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi; - Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose. G_1_00135: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, non deve essere qualificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3 “Infiammabile”: - Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea; - Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; - Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; - Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 15 di 204 G_1_00136: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”: - Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari; - Sbagliata: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza; - Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie; - Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. G_1_00137: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”: - Esatta: il rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione; - Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari; - Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; - Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. G_1_00138: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 6 “Tossicità acuta”: - Esatta: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione; - Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea; - Sbagliata: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie; - Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. G_1_00139: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 7 “Cancerogeno”: - Esatta: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza; - Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula; - Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori; - Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. G_1_00140: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 8 “Corrosivo”: - Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea; - Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; - Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; - Sbagliata: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 16 di 204 G_1_00141: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 9 “Infettivo”: - Esatta: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; - Sbagliata: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza; - Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula; - Sbagliata: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. G_1_00142: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 10 “Tossico per la riproduzione”: - Esatta: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie; - Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; - Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea; - Sbagliata: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. G_1_00143: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 11 “Mutageno”: - Esatta: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula; - Sbagliata: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; - Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori; - Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. G_1_00144: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: - Esatta: il rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido; - Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; - Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; - Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. G_1_00145: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 13 “Sensibilizzante”: - Esatta: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori; - Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali; - Sbagliata: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie; - Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 17 di 204 G_1_00146: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 14 “Ecotossico”: - Esatta: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali; - Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; - Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula; - Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. G_1_00147: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione”? - Esatta: HP 6 “Tossicità acuta”; - Sbagliata: HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”; - Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”; - Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”. G_1_00148: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie”? - Esatta: HP 10 “Tossico per la riproduzione”; - Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”; - Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”; - Sbagliata: HP 1 “Esplosivo”. G_1_00149: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori”? - Esatta: HP 13 “Sensibilizzante”; - Sbagliata: HP 11 “Mutageno”; - Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”; - Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”. G_1_00150: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “la cui applicazione può provocare corrosione cutanea”? - Esatta: HP 8 “Corrosivo”; - Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”; - Sbagliata: HP 1 “Esplosivo”; - Sbagliata: HP 6 “Tossicità acuta”. G_1_00151: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie”? - Esatta: HP 2 “Comburente”; - Sbagliata: HP 11 “Mutageno”; - Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”; - Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 18 di 204 G_1_00152: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose”? - Esatta: HP 3 “Infiammabile”; - Sbagliata: HP 11 “Mutageno”; - Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”; - Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”. G_1_00153: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari”? - Esatta: HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”; - Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”; - Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”; - Sbagliata: HP 11 “Mutageno”. G_1_00154: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula”? - Esatta: HP 11 “Mutageno”; - Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”; - Sbagliata: HP 6 “Tossicità acuta”; - Sbagliata: HP 1 “Esplosivo”. G_1_00155: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «stabilizzazione» si identificano: - Esatta: i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: i processi che modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti urbani in rifiuti speciali; - Sbagliata: i processi che non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi. G_1_00156: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «solidificazione» si identificano: - Esatta: i processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi; - Sbagliata: i processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti modificando le proprietà chimiche dei rifiuti stessi; - Sbagliata: i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: i processi che modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti urbani in rifiuti speciali. G_1_00157: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «rifiuto parzialmente stabilizzato», si identifica: - Esatta: un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo; - Sbagliata: un rifiuto che ha subito un parziale processo di riciclo; - Sbagliata: un rifiuto che ha subito un parziale processo di recupero; - Sbagliata: un rifiuto che contiene, dopo il processo di solidificazione, componenti pericolosi, che sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 19 di 204 G_1_00159: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi: - Esatta: è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità; - Sbagliata: è sempre possibile miscelare rifiuti purché tutti pericolosi, anche se aventi differenti caratteristiche di pericolosità; - Sbagliata: è sempre possibile la diluizione di sostanze pericolose in rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: è possibile miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi con il solo requisito che l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili. G_1_00160: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi: - Esatta: vero ma vi sono casi particolari in cui tale miscelazione può essere autorizzata; - Sbagliata: vero e non vi sono eccezioni; - Sbagliata: falso, vi è sempre piena libertà di miscelare tutti i tipi di rifiuti; - Sbagliata: falso, è vietato solo miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi mentre il divieto non opera per rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità. G_1_00161: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti può scegliere una delle seguenti modalità, tra loro alternative, per adempiere agli obblighi di legge su lui gravanti, ad esclusione di una, quale? - Esatta: inserire i rifiuti in un terreno con profondità di circa 5 metri prossimo alla sua sede professionale o alla sua abitazione; - Sbagliata: provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti; - Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettui conformemente alla legge le operazioni di trattamento dei rifiuti; - Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un soggetto pubblico o privato addetto conformemente alla legge alla raccolta dei rifiuti, in conformità alle norme di legge. G_1_00162: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti: - Esatta: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso conformemente alla legge, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste; - Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento solo qualora esso decida di provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti; - Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso, conformemente alla legge, tale responsabilità viene meno a partire dal momento del trasferimento; - Sbagliata: non è mai responsabile del trattamento, essendo egli responsabile solo della consegna dei rifiuti ad un soggetto diverso preposto al trattamento, conformemente alla legge. G_1_00163: Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale: - Esatta: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge; - Sbagliata: sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti; - Sbagliata: riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all’inizio dopo aver controllato che siano rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati anche ad impianti non autorizzati se necessario per velocizzare la loro attività di raccolta e trasporto. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 20 di 204 G_1_00167: Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero: - Esatta: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero; - Sbagliata: è sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale; - Sbagliata: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani; - Sbagliata: è vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati ad impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità. G_1_00169: I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile: - Esatta: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero; - Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume in modo da evitare le attività più dispendiose di prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero; - Sbagliata: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili, che devono essere subito smaltiti; - Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili. G_1_00170: Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce: - Esatta: la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero; - Sbagliata: la fase iniziale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di prevenzione; - Sbagliata: la fase conclusiva della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in sottoprodotto; - Sbagliata: la fase intermedia della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in rifiuto speciale. G_1_00171: Prima di disporre lo smaltimento dei rifiuti la competente autorità deve verificare l’impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, attraverso: - Esatta: le migliori tecniche disponibili; - Sbagliata: le tecniche che siano economicamente accessibili secondo un mero criterio del risparmio; - Sbagliata: le migliori tecniche praticate nella Regione in cui si trovano i rifiuti; - Sbagliata: una valutazione non tecnica ma meramente discrezionale della stessa autorità, secondo quelle che sono le scelte più opportune secondo la sua sensibilità ambientale. G_1_00173: Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione: - Esatta: costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti; - Sbagliata: costituiscono attività di smaltimento di rifiuti; - Sbagliata: sono sempre consentite, anche nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni; - Sbagliata: non possono mai essere sospese, differite o vietate dai Comuni e dalle altre amministrazioni competenti in materia ambientale. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 21 di 204 G_1_00174: Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di: - Esatta: realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; - Sbagliata: perseguire l’obiettivo dello smaltimento a prescindere dalle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi; - Sbagliata: permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più lontani ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di aumentare i movimenti dei rifiuti stessi; - Sbagliata: utilizzare i metodi e le tecnologie più economiche a prescindere dalle migliori tecniche disponibili. G_1_00175: Il principio della prossimità nella gestione dei rifiuti significa che i rifiuti devono essere: - Esatta: smaltiti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; - Sbagliata: gestiti da soggetti che si trovino in un rapporto di affinità politica e prossimità di idee con le autorità competenti; - Sbagliata: gestiti da soggetti che abbiano un legame di parentela o d’amicizia con le autorità competenti; - Sbagliata: smaltiti in uno degli impianti idonei più prossimi al confine nazionale, al fine di ridurre gli effetti nocivi dell’attività di smaltimento sul territorio nazionale. G_1_00177: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, costituisce una “discarica”: - Esatta: l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno; - Sbagliata: gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento; - Sbagliata: sempre e solo un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale; - Sbagliata: l’area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno. G_1_00178: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, quali processi finalizzati a ridurne il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, costituiscono attività di "trattamento"? - Esatta: i processi fisici e termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti; - Sbagliata: i soli processi di pulizia dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi; - Sbagliata: i soli processi di cernita dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi; - Sbagliata: i processi fisici e termici, chimici o biologici, escluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti; G_1_00179: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, esistono tutte le seguenti categorie di discarica, tranne una, quale? - Esatta: discarica per rifiuti sensibili; - Sbagliata: discarica per rifiuti inerti; - Sbagliata: discarica per rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: discarica per rifiuti pericolosi. G_1_00182: Qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, quale soggetto rientra per legge tra quelli deputati, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006, ad adottare delle Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 22 di 204 ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente? - Esatta: il Presidente della Giunta regionale; - Sbagliata: la Commissione Europea; - Sbagliata: il Presidente della Repubblica; - Sbagliata: la Corte Costituzionale. G_1_00183: Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006 in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente: - Esatta: salvo casi eccezionali, hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi; - Sbagliata: hanno durata indeterminata; - Sbagliata: possono derogare alle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea; - Sbagliata: non devono mai essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali. G_1_00184: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006: - Esatta: sono vietati; - Sbagliata: sono ammessi; - Sbagliata: sono ammessi purché consistenti nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; - Sbagliata: non costituiscono attività giuridicamente rilevante essendo espressione della libertà di iniziativa economica. G_1_00185: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato: - Esatta: la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; - Sbagliata: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti; - Sbagliata: la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; - Sbagliata: stabilire le modalità specifiche con cui si deve realizzare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. G_1_00187: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alle Regioni: - Esatta: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti; - Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi; - Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; - Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento. G_1_00188: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta ai Comuni: - Esatta: determinare tramite appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201 del suddetto decreto, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; - Sbagliata: l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità; - Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi; - Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 23 di 204 G_1_00189: I piani per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 sono adottati da: - Esatta: le Regioni; - Sbagliata: i Comuni; - Sbagliata: lo Stato; - Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. G_1_00190: Per l'approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006: - Esatta: si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 del 2006 in materia di VAS; - Sbagliata: non si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 del 2006 in materia di VAS; - Sbagliata: non sono possibili forme di partecipazione del pubblico al procedimento; - Sbagliata: data la natura sensibile dell’interesse protetto, sono previste particolari forme procedimentali che escludono sempre la possibilità dei cittadini di presentare osservazioni scritte. G_1_00191: Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, la sigla ATO indica: - Esatta: gli ambiti territoriali ottimali; - Sbagliata: gli ambiti trasversali ottimali; - Sbagliata: le aree territoriali ottimali; - Sbagliata: gli ambiti territoriali ottimizzati. G_1_00192: La creazione degli ATO risponde alla esigenza di: - Esatta: individuare l’area territoriale che abbia le più adeguate dimensioni ai fini della gestione dei rifiuti; - Sbagliata: individuare sul territorio nazionale i terreni che abbiano le migliori caratteristiche per ospitare delle