Lezioni 2024 - 8 - 23.10.2024 - Diritto Tributario (PDF)

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Università degli Studi di Padova

2024

Giovanni Moschetti

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Italian tax law taxation tax assessment tax legislation

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These are lecture notes from a tax law class from the Università degli studi di Padova. The notes discuss Italian tax law and cover content such as tax assessments, types of assessments, and procedures.

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Università degli studi di Padova Diritto tributario Anno accademico 2024-2025 Ottava lezione (Avviso di accertamento - Accertamento con adesione - Tipologie di accertamento: d’Ufficio, parziale, integrativo, cartolare) Giovanni Moschetti L...

Università degli studi di Padova Diritto tributario Anno accademico 2024-2025 Ottava lezione (Avviso di accertamento - Accertamento con adesione - Tipologie di accertamento: d’Ufficio, parziale, integrativo, cartolare) Giovanni Moschetti L’avviso di accertamento - Natura giuridica - atto autoritativo (efficacia preclusiva se non impugnato in termini) titolo per riscossione (art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) - produce effetti di riscossione anche se impugnato (un terzo delle imposte ivi indicate (si può chiedere sospensione efficacia) - atto recettizio (art. 42, I co. D.P.R. 600/1973); art. 6, L. 27.7.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - solo nei casi previsti ex lege - può completare la dichiarazione - può sostituire la dichiarazione (dichiarazione omessa) L’avviso di accertamento - Requisiti e limiti – La motivazione - indica l’iter logico giuridico seguito dall’Ufficio (art. 42, II co. D.P.R. 600/1973; art. 56, I co., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212); - funzione: - la motivazione deve consentire al contribuente di svolgere la propria difesa in modo adeguato - delimita l’oggetto del contendere in caso di impugnazione (non può essere modificato in corso di causa) - l’amministrazione finanziaria deve fornire a sé stessa la motivazione della maggior pretesa tributaria - la prova può essere fornita davanti al giudice, la motivazione deve essere fornita da subito (anche al contribuente) L’avviso di accertamento - La motivazione - motivazione per relationem (quando l’atto rinvia ad altri documenti, questi devono essere allegati, o «riprodurre il contenuto essenziale» – art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212; art. 42, secondo comma, D.P.R. 600/1973) - “doppia motivazione” nel caso di scelta di accertamento induttivo (art. 39, II co, D.P.R. 600/1973) o sintetico (art. 38, IV co, D.P.R. 600/1973): motivazione sulla scelta del metodo adottato e motivazione sull’iter logico giuridico seguito per determinare il reddito (art. 42, II co., D.P.R. 600/1973) - Competenza L’avviso di accertamento - Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate (Direzioni Provinciali); anche la Direzione Regionale delle Entrate in casi particolari - art. 31, D.P.R. 600/1973 - provvedono alla notifica dell’avviso di accertamento (atto recettizio) ex art. 60, D.P.R. 600/1973; art. 6, I co., L. 27 luglio 2000, n. 212 - se l’avviso di accertamento non è impugnato, il contribuente non può successivamente far valere vizi propri dell’avviso di accertamento, salvo la mancata notifica (art. 19, III co., D.Lgs 546/1992) Nullità (art. 42, terzo comma, D.P.R. 600/1973): per mancanza di sottoscrizione, difetto di motivazione (da coordinare con art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212), e mancanza indicazioni del secondo comma L’avviso di accertamento - Termini per la notifica dell’accertamento - Decadenza: art. 43, I e II co., D.P.R. 600/1973 (quattro anni, o cinque anni in caso di omessa presentazione dichiarazione o dichiarazione nulla); - Dal periodo d’imposta 2016 i termini saranno rispettivamente cinque anni e sette anni L’avviso di accertamento - Accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997) (non viola il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria) - per imposte dirette e Iva (anche imposta registro, successione e donazione) - atto unilaterale di accertamento, con adesione del contribuente - non è un contratto, una “transazione” (bensì due atti separati) - utilizzato soprattutto quando si devono valutare beni (terreni, fabbricati, beni immateriali) - assai difficile trovare un accordo per esempio per le fatture false (in tal caso la ragione sta da una parte o dall’altra) L’avviso di accertamento - Accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997) (non viola il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria) vantaggi: - riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 (Finanziaria 2011), art. 2, co. V. - in caso di adempimento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, esclusa punibilità (art. 13, D.Lgs 74/2000): per art. 10-bis, 10-ter, 10-quater - per art. 2, 3, 4 e 5 solo se non sono iniziati accessi ispezioni o verifiche Procedure dell’adesione L’avviso di accertamento 1. Istanza dell’Ufficio competente (art. 5, I co.) prima della notifica di un avviso di accertamento – «invito a comparire» (non sussiste obbligo se v’è un processo verbale constatazione, un accertamento parziale o nei casi di particolare urgenza specificamente motivati, art. 5-ter) 2. oppure istanza del contribuente, dopo la notifica dell’avviso di accertamento (art. 6, II co.) - contraddittorio per 90 giorni - sospensione dei termini per impugnare l’atto (90 più 60 giorni previsti per l’impugnazione), art. 6, III co.) e sospensione della riscossione - se si trova accordo, l’atto di adesione sostituisce l’avviso di accertamento; possibile rateazione e pagamento prima rata entro 20 gg. dall’accordo (art. 8-9) - Accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997) - effetti - non impugnabile (art. 2, III co.) - non preclude, in presenza di determinati requisiti (art. 2, IV co.), ulteriore azione accertatrice (es.: definizione di accertamento parziale) L’avviso di accertamento Dal 2024 introdotta modifica allo Statuto dei diritti del contribuente: art, 6-bis («principio del contraddittorio»): contraddittorio preventivo per ogni atto autonomamente impugnabile: comunicazione dello «schema d’atto» e successivo contraddittorio - diritto di accesso agli atti L’avviso di accertamento - Accertamento in rettifica (art. 38, I e II co., e art. 40, I co., D.P.R. 600/1973) - generalmente accertamento globale (unicità) (art. 38, II co., e 40, I co., D.P.R. 600/1973) - analiticamente per i singoli redditi (per le persone fisiche) - con la garanzia delle presunzioni gravi precise e concordanti (“presunzioni qualificate”) (art. 38, III co., D.P.R. 600/1973) - eccezioni alla regola: unicità-globalità-analiticità- presunzioni qualificate L’avviso di accertamento Accertamento d’ufficio (art. 41, D.P.R. 600/1973) - omessa dichiarazione o dichiarazione nulla (art. 1 e art. 2, co. VII, D.P.R. 322/1998) - termine di due anni in più per la notifica - le garanzie per il contribuente sono minori rispetto all’art. 38, III co.: conseguenza della minor collaborazione - Tuttavia fine deve essere sempre determinazione del reddito effettivo (art. 38, I co.) - determinazione del reddito complessivo - in base a dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza - presunzioni anche non qualificate (non gravi, precise e concordanti) - si prescinde dalla (eventuale) dichiarazione e dalle scritture contabili L’avviso di accertamento 1. possibile accertamento parziale (art. 41-bis, D.P.R. 600/1973) dal quale sorge una “obbligazione parziale” (possibili altri accertamenti per il medesimo periodo d’imposta) - l’accertamento parziale consente la definizione di singoli elementi del presupposto d’imposta (di facile accertamento) - tendenzialmente quando giungono segnalazioni di altre Direzioni Provinciali o comandi della Guardia di Finanza, o enti pubblici 600/1973; art. 57, IV. co., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) L’avviso di accertamento - solo in caso di “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” - crea una ulteriore obbligazione tributaria rispetto al precedente avviso di accertamento - precluso un nuovo apprezzamento di elementi già noti (si considera la sfera di “potenziale conoscenza” dell’amministrazione finanziaria (tenuto conto dei suoi poteri) - la motivazione deve indicare a) i nuovi elementi b) gli atti e fatti che hanno consentito la “conoscenza nuova” L’avviso di accertamento - “Accertamento” cartolare (art. 36 bis e 36 ter, D.P.R. 600/1973) - sulla base della dichiarazione (anche per i «sostituti») - solo nelle ipotesi tassativamente ivi previste - possibile anche eventuale rimborso (art. 36-bis, I co.) - Procedura - con iscrizione a ruolo (cartella di pagamento) - la motivazione è più circoscritta, ma sempre necessaria (art. 7 e 17, L. 27 luglio 2000, n. 212) - non v’è attività istruttoria o valutazioni giuridiche complesse - necessità di “comunicazione” di “avviso bonario” (non impugnabile) per consentire un contraddittorio, solo se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (art. 36 bis, III co.; art. 6, V co., Statuto diritti contribuente) - se il contribuente condivide la pretesa, riduzione sanzioni ad un terzo (art. 36 bis), riduzione a due terzi (art. 36 ter) – art. 2-3 D.Lgs. 462/1997 - termine per l’accertamento e per la notifica di L’avviso di accertamento “accertamento cartolare” (o automatizzato): - termine per compiere il controllo (Agenzia delle Entrate): entro l’inizio periodo presentazione della dichiarazione relativo all’anno successivo (art. 36 bis, D.P.R. 600/1973); entro 31.12. secondo anno successivo alla dichiarazione (art. 36 ter, D.P.R. 600/1973) - termine per la notifica degli accertamenti-cartelle ex 36-bis e 36-ter (da parte dell’Agenzia Entrate - riscossione) (impugnabile in Commissione Tributaria): - terzo anno e quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 25, D.P.R. 602/1973) Università degli studi di Padova Diritto tributario Anno accademico 2024-2025 Ottava lezione (Avviso di accertamento - Accertamento con adesione - accertamento d’Ufficio - accertamento sintetico - accertamento parziale - accertamento integrativo - accertamento cartolare) Giovanni Moschetti

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