Lezione 9 (I Diritti Sindacali Del Titolo II Del Lo Statuto Dei Lavoratori) - PDF

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diritto del lavoro statuto dei lavoratori diritti sindacali legislazione italiana

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These are notes from a law lecture on labour law regulations and the rights of workers. Topics covered include labour statutes (statuto dei lavoratori), the freedom of association, and the protection of employees' rights among other related legal topics.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali nello Statuto dei lavoratori Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali nello Statuto dei lavoratori Il principio di libertà sindacale affermato nell'art. 39, comma 1, Cost., pur immediatamente precettivo, rimarrebbe soltanto astratto se non fosse recepito nella legislazione ordinaria come diritto sindacale interno all'impresa. Per questa ragione, il legislatore con la l. n. 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori ha esplicitato i contenuti della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, prevedendo delle disposizioni normative raggruppate in due diversi titoli: Il Titolo II ribadisce l'operatività del principio di libertà sindacale anche nei luoghi di lavoro; Il Titolo III attiene all'attività sindacale vera e propria, contenendo una serie di diritti riconosciuti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali nello Statuto dei lavoratori I diritti sindacali di cui al titolo II dello Statuto dei lavoratori sono riconosciuti a tutti i lavoratori e a tutte le OOSS, a prescindere dal grado di rappresentatività, in tutti i luoghi di lavoro, a prescindere dalla grandezza dimensionale dell'impresa; I diritti sindacali di cui al titolo III, fatta eccezione per l'art. 26 e l'art. 27, come vedremo meglio nella prossima lezione, sono riconosciuti nelle imprese individuate dall'art. 35, che ne definisce il campo di applicazione e alle sole rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito di organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del disposto dell’art. 19, l. n. 300/1970, ossia che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva o che abbiano partecipato alle relative trattative. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 1 Campo di applicazione Titolo III Art. 35, l. n. 300/1970: campo di applicazione titolo III Stat. lav. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1,8,9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 1 Corte cost. 54/1974 La Corte costituzionale, con sentenza, 54/1974, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della diversificazione posta dal legislatore in merito all’accesso dei diritti di cui al titolo II e di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori; Secondo la Corte, l. 300/1970 «garantendo all'art. 14, in conformità del precetto di cui all'art. 39 Cost., a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, stabilisce che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per lo svolgimento di tali funzioni». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 1 Corte cost. 54/1974 Si tratta, secondo la Corte costituzionale, di una scelta razionale e consapevole, tenendo presenti gli scopi che si propone la legge n. 300 del 1970. Si è infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale potessero pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito dell'azienda attività non idonee e non operanti per i lavoratori Si sarebbe dato vita, così, ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali nello Statuto dei lavoratori Il titolo II Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo II: art. 14, l. n. 300/1970 Art. 14: «Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro». La disposizione normativa, come già detto, costituisce la più chiara concretizzazione del principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. Riconosce, innanzitutto, il diritto dei lavoratori di associarsi sindacalmente, oltre al diritto di costituire e a far operare qualunque organizzazione sindacale sui luoghi di lavoro, a prescindere dal grado di rappresentatività o dal tipo di organizzazione, associativa o spontanea prescelta. L'art. 14 tutela in questo modo il pluralismo sindacale, garantendo l'operatività di organismi e movimenti sindacali di qualsiasi tipo, anche espressione di dissenso nei confronti del sindacalismo tradizionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo II: art. 14, l. n. 300/1970 Gli organismi tutelati ex art. 14 godono del diritto di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro, e della libertà da ingerenze del datore di lavoro nell'organizzazione interna e nelle scelte sindacali Tali diritti sono tuttavia previsti in maniera più debole rispetto ai diritti riconosciuti dal titolo III dello Statuto, riservati solo ai sindacati rappresentativi che sono in grado di costituire RSA. Lo svolgimento dell'attività sindacale ex art. 14 incontra, infatti, il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale, che seppur non esplicitato, è ricavabile in via interpretativa dall'art. 26, l. n. 300/1970 e applicabile a tutti i diritti sindacali, eccetto quelli del titolo III. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo II: art. 15, l. n. 300/1970 Art. 15: «È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo II: art. 15, l. n. 300/1970 La fattispecie oggetto del divieto di discriminazione è strutturalmente aperta e solo teleologicamente determinata; Il legislatore ha, infatti, indicato alcuni atti tipici: subordinare l'occupazione di un lavoratore, licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio. Ma ha, anche, disposto la nullità di «qualsiasi patto od atto» che sia discriminatorio, così lasciando aperta la possibilità di ricomprendere nel divieto ogni comportamento commissivo od omissivo non definibile a priori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo II: art. 16, l. n. 300/1970 Art. 16: «É vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno». Sono, così, vietati ai sensi della disposizione normativa tutti quei trattamenti economici erogati per compensare, ad esempio, l’inattività sindacale. Per trattamento economico si fa riferimento non soltanto a somme di denaro, ma a qualunque utilità economicamente valutabile (promozioni, giorni di ferie aggiuntivi ecc.). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo II: art. 17, l. n. 300/1970 Art. 17 «É fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori». La disposizione, che richiama l’art. 2, della convenzione OIL n. 98/1949, intende colpire il fenomeno dei sindacati c.d. gialli o di comodo, ossia quelle organizzazioni sindacali che a discapito del proprio naturale fine di tutela dell’interesse dei lavoratori, si rivelino compiacenti del datore di lavoro; La costituzione o il sostegno di sindacati di comodo costituisce condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav. (v. lezione 11). Tuttavia la pronuncia del giudice non può portare allo scioglimento del sindacato di comodo, il quale rimane comunque protetto come associazione ai sensi dell’art. 18 Cost. L’unica conseguenza è che un’organizzazione di tal fatta non potrà essere qualificata come sindacale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 9 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo II Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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