Diritti del Minore - Lezione 7 (PDF)

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Questi appunti trattano i diritti dei minori secondo la Convenzione ONU. Essi discutono i principi fondamentali e il campo di applicazione di questa convenzione e includono informazioni sulla ratifica in Italia. Sono parte delle lezioni di diritto di famiglia.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 7 Titolo: I diritti del minore...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 7 Titolo: I diritti del minore IL MINORE La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. - la Convenzione è il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: ad oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente, tramite la ratifica, al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Un 197° paese, gli Stati Uniti d'America, ha firmato il trattato senza tuttavia procedere mai alla ratifica. - È il primo strumento internazionale vincolante relativo alle persone di minore età. Non più enunciazioni di principio ma vincola giuridicamente gli stati firmatari. - La convezione rappresenta uno statuto dei diritti del fanciullo organico e sufficientemente completo. Rappresenta un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, in forma coerente, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. - Ha avviato una vera e propria rivoluzione culturale elevando la persona di minore età da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti determinando una rottura con il passato e gettando solide basi per costruire una nuova identità del minorenne nuovo soggetto di diritto attivo, partecipe, che va ascoltato, informato, e rispettato. Anche il termine minore viene sostituito con quello di persona “minore di età”. Minore presuppone un confronto con un maggiore e rappresenta un minus. Mentre l’espressione persona di minore età non reca alcun confronto e attribuisce al minorenne lo status di persona indipendente, titolare autonomo di diritti in linea con la tradizione internazionale e europea volta ad attribuire centralità alla persona. La Convenzione Da un punto di vista strettamente strutturale la Convenzione è composta da 54 articoli ed è divisa in tre parti: la prima contiene l’enunciazione dei diritti (artt da 1 a 41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio (artt 42-45), mentre la terza riguarda la procedura di ratifica (artt 46-54). Alla Convenzione si affiancano i seguenti tre Protocolli, approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 (i primi due) e nel 2011 (il terzo): il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; il Protocollo opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini; il Protocollo opzionale sulla procedura di reclamo. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 7 Titolo: I diritti del minore Campo di applicazione La Convenzione si applica, ai sensi dell’art 1, ai minori di 18 anni. Essa infatti definisce “fanciullo” ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che, ai sensi della legge applicabile, abbia raggiunto prima la maggiore età. Si consideri comunque che nei Paesi membri dell’Unione Europea vi è un’uniformità nell’indicazione dell’età in cui si diviene maggiorenni, momento individuato nei 18 anni, età che comunque viene presa in considerazione anche dal Reg. Eu. 1111 del 2019.. I principi fondamentali Dal testo della Convenzione vengono comunemente enucleati quattro principi fondamentali: non discriminazione (art 2): ogni bambino deve godere degli stessi diritti senza eccezioni dovute a razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, stato sociale, origini, condizioni economiche, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente (art 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione, superiore interesse (art 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino del adolescente deve avere la priorità, ascolto delle opinioni del minore (art 12): i fanciulli hanno diritto ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano. Ratifica della Convenzione L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991, con l’approvazione della legge n. 176. Attraverso la ratifica la Convenzione ha acquisito valore giuridicamente vincolante nel nostro ordinamento e l’Italia ha assunto l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione dei diritti in essa sanciti e di predisporre un più adeguato e complesso sistema di tutela, di sostegno e di promozione dei diritti. Significativa in tal senso è stata l’istituzione di adeguati strumenti per sviluppare una effettiva e organica politica per l’infanzia e l’adolescenza. In particolare con Legge 451 del 1997 sono state istituite la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Si evidenzia inoltre la Legge 285 del 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, provvedimento che prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale. Scopo e obiettivo della legge, attraverso la concretizzazione del fondo, è quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria. Si consideri inoltre la Legge 112 del 2011 istitutiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, organismo che ha la specifica finalità di assicurare la piena attuazione della tutela dei 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 7 Titolo: I diritti del minore diritti e degli interessi delle persone di minore età. L'autorità, come è noto, ha compiti diretti sia alla tutela generale dei minori presenti sul territorio italiano, che alla salvaguardia di determinati diritti ed ha anche poteri di intervento sui singoli casi. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti I SINGOLI DIRITTI Molti sono i diritti e le libertà previste per i fanciulli dalle singole norme della Convenzione. Facendo una carrellata veloce si evidenzia: il diritto ad essere registrato immediatamente al momento della nascita. In proposito si sottolinea che la legge italiana prevede che il figlio sia registrato entro dieci giorni dalla nascita (art 30 D P R 396 del 2000) in violazione dell’obbligo previsto dalla Convenzione, il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art 6), il diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza, all’identità (art 7 ), il diritto a essere protetto da interferenze nella propria privacy, all’onore e alla reputazione (art 16), il diritto alla salute e alle cure speciali se disabile (artt 23 e 24), il diritto alla sicurezza sociale (art 25), il diritto ad un livello di vita adeguato (art 27), il diritto all’istruzione. Si prevede che il diritto fondamentale all’educazione, almeno a livello elementare dovrebbe essere gratuita ed obbligatoria, e a livello superiore accessibile a tutti (art 28), il diritto al riposo al tempo libero e al gioco (art 31), il diritto alla speciale protezione durante i conflitti armati (art 38), i diritti relativi alla tutela penale, anche nel processo (artt 37 e 40). Al fanciullo inoltre è riconosciuta : la libertà di espressione e di ricevere informazioni (13), la libertà di pensiero, coscienza e religione (14), la libertà di associazione e riunione pacifica (15). Il minore ha altresì diritto: ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso (32), ad essere protetto contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento (19), ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale (34), a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (37), a non partecipare a conflitti armati (38). Rapporto famiglia - bambino Diverse norme sono poi dedicate al rapporto del fanciullo con la sua famiglia. In particolare gli Stati devono garantire: il diritto del fanciullo a non essere separato dai genitori tranne nel caso in cui questi lo maltrattino o lo trascurino oppure se vivano separati (art 9), 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti il diritto del fanciullo separato dai genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse preminente (art 10), il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo (art 18). Si fa qui riferimento alla Legge 54 del 2006 sull’affidamento condiviso che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità, allo scopo, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione di New York, di attuare il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, pur in presenza di una crisi del loro rapporto. Il figlio ha pertanto diritto, pur dopo la separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con madre e padre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art 337-ter cod civ ). Inoltre, sempre in attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione, e al fine di una piena realizzazione della condivisione dei poteri-doveri che spettano ai genitori nei confronti del figlio si stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. La Convenzione inoltre prevede che: se i genitori e il figlio vivono in nazioni diverse hanno diritto al ricongiungimento (10) un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi, salvo circostanze eccezionali (10) gli Stati parti hanno l’obbligo di adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non- ritorni illeciti di fanciulli all’estero (11) Merita un accenno in tal senso la normativa in materia di immigrazione e in particolare l’art 29-bis D lgs 286 del 1998, introdotto dalla Legge 47 del 2017, legge in materia di “minori stranieri non accompagnati”, secondo cui se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado, prescindendo dalle condizioni di reddito e alloggio. Si ricorda inoltre la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con Legge 64 del 1994, in materia di sottrazione internazionale di minorenni, finalizzata a tutelare il minore a fronte di trasferimenti illeciti. Altre disposizioni convenzionali stabiliscono ancora che il minore ha diritto a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi (7). Qualora peraltro sia privo di un ambiente familiare adeguato deve essere possibile il ricorso ad una protezione sostitutiva che gli consenta in via temporanea o definitiva, di ricevere le cure indispensabili alla sua crescita (20). Nell’ordinamento italiano questi fondamentali principi si ritrovano oltre che in generale nella normativa in materia di adozione anche: nell’art 315 -bis cod civ secondo cui il minore ha diritto a crescere in famiglia, nell’art 1 della Legge 184 del 1983 secondo cui il minore ha diritto a crescere e ad essere educato nella propria famiglia, nell’art 8 della Legge184 del 1983 secondo cui sono dichiarati in stato di adottabilità i minori privi di adeguata assistenza morale e materiale, nell’art 28 Legge 184 del 1983 che stabilisce il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti Il Best interest of the child Merita un approfondimento il principio del “superiore interesse del minore”, criterio guida che permea l’intero complesso del diritto minorile, e che la Convenzione richiede sia sempre oggetto di “primaria considerazione”. Tale principio costituisce una clausola generale predisposta al fine di consentire al giudice la valutazione concreta delle peculiarità della situazione sottoposta al suo esame affinché adotti la decisione che a suo giudizio realizza il miglior interesse del minore. In base a questo principio chi deve assumere una decisione relativa alla vita di un fanciullo, a livello legislativo, giudiziario, amministrativo o anche scolastico e familiare deve individuare ciò che maggiormente può portare al massimo benessere possibile per il minore. La decisione assunta dovrà di conseguenza tendere a realizzare la soluzione migliore per il bambino in quella determinata situazione concreta. Il concetto di best interest of the child nella legislazione italiana….. Venendo al nostro ordinamento si sottolinea come l’espressione permei tutto il sistema giuridico. A titolo meramente esemplificativo si evidenzia: l’art 317-bis cod civ che stabilisce che i provvedimenti richiesti dagli ascendenti del minore, volti a salvaguardare rapporti significativi con lo stesso, vanno pronunciati nel suo superiore interesse; l’art 337 ter cod civ che stabilisce che nel decidere dell’affidamento dei figli il giudice adotta i provvedimenti nel loro esclusivo interesse e prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori solo se non contrari all’interesse del minore; l’art 337- quater cod civ secondo cui il giudice può superare la regola dell’affido condiviso affidando così i figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore; l’art 8 Legge 47 del 2017 che stabilisce che il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse; la Legge 184 del 1983 in materia di adozione nazionale e internazionale che fa riferimento in molteplici disposizioni e in relazione ai vari momenti della procedura all’interesse del minore....e nella giurisprudenza nazionale Innumerevoli sono inoltre i provvedimenti giurisprudenziali in cui la scelta del giudice è stata dettata dall’esigenza di realizzare l’interesse del minore. Per sommi capi e a titolo meramente esemplificativo si può in questa sede solamente sottolineare che i giudici italiani hanno precisato che: il regime legale dell’affidamento condiviso, può essere superato solo in nome del superiore interesse del minore (Cass 19323 del 2020); in tema di affidamento dei figli il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 3 Titolo: Le fonti tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum", in relazione nella specie alla responsabilità genitoriale (Cass S u 11583 del 2019); in caso di madre con bambini piccoli l’estradizione può essere disposta, ai sensi dell’art 705 c.p.p., solo previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposta l’estradanda consenta la salvaguardia dell’integrità psicofisica del minore (Cass 1677 del 2020); in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art 262 cod civ del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla norma avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore (Cass 18161 del 2019); in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell’art 31 D Lgs 286 del 1998 il giudice deve decidere all’esito di un esame circostanziato del caso che va condotto tenendo conto dell’interesse del minore (Cass S.u. 15750 del 2019). Da evidenziare sono poi quegli interventi che, in nome dell’interesse del minore, hanno dato rilevanza alla figura del genitore c.d. sociale, o a unioni omosessuali, riconoscendo l’adozione in casi particolari del figlio del partner o la trascrivibilità nei registri dello stato civile dell’atto di nascita formato all’estero con due genitori dello stesso sesso. 4

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