L'incidenza della Carta sulle posizioni giuridiche degli individui PDF
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Questo documento analizza l'efficacia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sulle posizioni giuridiche degli individui. Si discute dell'efficacia diretta verticale e orizzontale dei diritti fondamentali della Carta. Si descrivono le differenze tra diritti e principi enunciati nella Carta e si analizza la giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all'applicazione delle disposizioni della Carta.
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l’incidenza della Carta sulle posizioni giuridiche degli individui è stato sostenuto che la Carta sembra affermare di poter esplicare soltanto un’efficacia diretta verticale ascendente ossia fondare pretese degli individui solo rispetto alle istituzioni e rispetto afli stati membri allorchè questi...
l’incidenza della Carta sulle posizioni giuridiche degli individui è stato sostenuto che la Carta sembra affermare di poter esplicare soltanto un’efficacia diretta verticale ascendente ossia fondare pretese degli individui solo rispetto alle istituzioni e rispetto afli stati membri allorchè questi ultimi agiscano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Dovrebbe essere pero un’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali enunciati dalla Carta ossia nei rapporti intercorrenti tra privati. Questo orientamento di fonda su una interpretazione letterale del disposto del primo periodo dell’articolo 51.1 della Carta ai sensi del quale le disposizoni della Carta dsi applicano alle Istituzioni dell’Unione e agli stati membri. Questa interpretazione non è condivisibile perche l’articolo 51.1 della Carta riguarda i limiti entro cui i diritti fondamentali enunciati dalla Xarta sono vincolanti per le istituzioni dell’Unine e per gli stati membir mentre nulla dispone in ordine alla questione degli effetti evrticali e orizzontali. È pacifico nella giurisprudenza della Corte di giustizia che disposizioni di rango primario di diritto dell’Unione possano comunque fondare in capo agli individui posizioni giuridiche soggettive direttamente tutelabili di fronte ai giudici nazionali. Con riguardo alla carta che a seguito del trattato di Lisbona è diventata fonte di rango primario nessuna disposizione di essa prevede esplicitamente l'esclusione dell'efficacia diretta della stessa. L'articolo 52.5 della carta stabilisce che le disposizioni della carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi adottati da istituzioni organi e organismi dell'unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'unione nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Questa disposizione ci circoscrive in senso limitativo la possibilità per gli individui di invocare i principi stabiliti dalla carta in quanto essi rilevano solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità degli atti che ad essi danno attuazione punto la carta non chiarisce se per tali atti si debbano intendere solo le disposizioni adottate dall'unione o dagli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze per attuare un principio espresso dalla carta. Le norme della carta che esprimono diritti possono essere utilizzate per fondare in capo agli individui posizioni giuridiche soggettive tutelabili davanti ai giudici nazionali e dell'unione; diversamente i principi non costituiscono a priori una situazione giuridica soggettiva. In conclusione un principio espresso da una norma della carta va considerato alla stregua di un parametro di legittimità della normativa che l'unione elabora in attuazione di esso e va impiegato ai fini interpretativi di tale normativa ma esso non può da solo essere invocato in una controversia tantomeno tra privati. Venendo all'esame della questione dei diritti sanciti dalla carta va ricordato che anche rispetto ad essi deve essere sempre verificato che la fattispecie ricada nel campo di applicazione del diritto dell'unione; Tuttavia l'esistenza di norme di diritto derivato può comunque costituire il presupposto per ricondurre la fattispecie nell'ambito di applicazione del diritto dell'unione e quindi della carta stessa. Va sottolineato che la possibilità di applicazione diretta e orizzontale di una disposizione della carta in una fattispecie che rientra nel campo di applicazione del diritto dell'unione dipende dall'analisi del contenuto e della portata della specifica disposizione. Pertanto una volta verificato che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'unione e quindi nel campo di applicazione della carta, le disposizioni della carta che attribuiscono diritti agli individui in modo chiaro preciso e incondizionato senza necessità di disposizioni di attuazione e di diritto dell'unione o di diritto interno, sono suscettibili di usare posizioni giuridiche soggettive tutelabili davanti ai giudici nazionali. Le direttive: Le direttive, per definizione, richiedono che lo Stato ne recepisca le finalità in una normativa nazionale e che ad essa dia attuazione. Pur non essendo mai direttamente applicabili, alcune direttive sono considerate norme con effetti diretti: infatti, se una direttiva contiene disposizioni che fissano in modo sufficientemente preciso il contenuto dell’obbligo e non sono condizionate alla discrezionalità degli Stati nel modo in cui tale obbligo debba essere tradotto in norma nazionale, un individuo, cui la norma di una direttiva rimasta inattuata alla scadenza attribuisce un diritto, può invocare il contenuto della direttiva contro lo Stato e solo contro lo Stato - dunque solo verticalmente - per disapplicare eventuali norme nazionali contrarie alle disposizioni della direttiva o per far valere i diritti previsti dalla direttiva. A questo punto, lo Stato - essendo esso stesso responsabile dell’inadempimento - non potrà difendersi affermando che la direttiva non è stata attuata, poiché il principio dell’effetto diretto deriva dal principio di leale cooperazione: in virtù del principio di leale cooperazione, infatti, gli Stati sono tenuti a rispettare l’obbligo di dare attuazione alle direttive entro il termine previsto, pena la violazione sia di tale obbligo sia dello stesso principio di leale cooperazione. Un altro aspetto che caratterizza, stavolta, tutte le direttive è l’obbligo di interpretazione conforme: esso prevede che quando un giudice si trovi ad interpretare il diritto nazionale che ha dato attuazione a una direttiva, egli debba - nei limiti del possibile - interpretare le norme nazionali in modo da renderle conformi a ciò che la direttiva prevede (tale obbligo nasce dal fatto che, talvolta, nel dare attuazione alle direttive, gli Stati non traducono fedelmente quelle che sono le disposizioni della direttiva). La Corte ha inoltre dichiarato che non necessariamente, per adeguarsi al contenuto di una direttiva, uno Stato deve dettare norme nuove: in casi eccezionali, può infatti accadere che una direttiva preveda obiettivi che sono già perfettamente realizzati dal diritto nazionale vigente; anche in questi casi, il giudice - in base all’obbligo di interpretazione conforme - è comunque tenuto ad interpretare la norma nazionale in modo da renderla conforme al contenuto della direttiva. Di conseguenza, se in una controversia tra privati il giudice si troverà ad applicare una norma nazionale che attua una direttiva, l’obbligo di interpretazione conforme gli imporrà di scegliere - tra tutte le interpretazioni possibili - quella più coerente con gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, benché contenuti in una direttiva; infatti, dal momento che non è la direttiva bensì la norma nazionale che viene applicata, di fatto non si viola il divieto di applicazione orizzontale delle direttive. Questi concetti sono stati applicati ovviamente anche nel settore dei diritti umani, in primo luogo nel caso Defrenne, in cui un’assistente di volo lamentava di aver subito discriminazioni in materia salariale rispetto ai dipendenti uomini della compagnia aerea per cui lavorava. Nonostante il “silenzio dei trattati”, nel trattato è presente una disposizione che vieta la discriminazione tra uomini e donne in materia di salario, infatti il principio di non discriminazione è stato elevato a principio generale dell’UE dalla Corte: trattandosi di una norma precisa e incondizionata, la Corte l’ha definita come direttamente applicabile, dunque invocabile nei rapporti tra privati. Inoltre, quando la Corte ha elaborato la teoria dei principi generali, ha stabilito che le disposizioni di diritto UE contenute in regolamenti e direttive debbano essere interpretate anche alla luce dei principi generali in materia di diritti umani; questo vale anche quando un privato invoca gli effetti diretti di una direttiva rimasta inattuata contro lo Stato, o quando fa valere un regolamento contro un altro privato. In un famoso caso che la Corte si è trovata ad affrontare, è stata impugnata la direttiva europea in materia di ricongiungimento familiare, in quanto - secondo i ricorrenti - le disposizioni violavano il principio del superiore interesse del minore, non prevedendo espressamente l’obbligo di tutelare la posizione dei soggetti minori. La risposta della Corte, però, è stata che non è necessario che la direttiva affermi espressamente l’obbligo di tutelare i minori, poiché - in sede di attuazione della stessa - gli Stati membri devono rispettare il principio del superiore interesse del minore. In un altro caso molto significativo, il Caso Kucukdeveci, la ricorrente sosteneva di essere stata discriminata a causa della sua età nell’ambito di un rapporto privatistico e chiedeva la disapplicazione di alcune disposizioni nazionali, in quanto riteneva violassero la direttiva europea che vieta le discriminazioni in ambito lavorativo fondate su sesso, opinioni politiche, religione ed età. La Corte ha confermato che, se un giudice si imbatte in una norma nazionale contraria ad un principio generale per come tradotto in disposizione che attua una direttiva, egli può disapplicare la norma nazionale, anche qualora ci si trovi in una controversia tra privati. Ma perché questo è possibile, se la direttiva non è direttamente applicabile? Perché non si sta applicando la direttiva, bensì il principio generale di non discriminazione in base all’età, che è stato sì cristallizzato tramite la direttiva, ma esiste a prescindere all’interno dell’ordinamento dell’UE. Tale sentenza è rimasta un unicum. Abbiamo già visto che, secondo l’art. 6.1 del TUE, “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali” e ancora “i diritti, le libertà ed i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del Titolo VII della Carta”: con questa distinzione, il trattato vuole sottolineare che le disposizioni della Carta non sono tutte uguali. L’articolo 52 della Carta si intitola infatti Portata ed interpretazione di diritti e principi,dichiarando al paragrafo 5 che “le disposizioni della Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell’UE e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto UE, nell’esercizio delle loro rispettive competenze”, il che vuol dire che solo se lo Stato, nell’esercizio delle sue competenze, si trova a operare in un ambito dove un principio viene in rilievo ha l’obbligo di attuare il principio; “esse (le disposizioni della Carta che contengono un principio) possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo di legalità degli atti” (con cui gli Stati membri hanno dato attuazione al principio), dunque i principi possono essere usati per interpretare le normative nazionali che li attuano, ma non sono direttamente applicabili, infatti non possono essere invocati dagli individui in assenza di una normativa di attuazione. Per quanto concerne le spiegazioni: “il par. 5 chiarisce la distinzione tra e sancita nella Carta, sulla base della quale i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (art. 51). Ai principi può essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell’Unione); di conseguenza, i principi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo di legalità. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni e degli Stati membri”; lo scopo della distinzione è quindi quello di depotenziare i principi, impedendo che ad essi venga data qualsiasi rilevanza che non sia stata precedentemente oggetto di attuazione. “Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte”, che aveva già sottolineato in passato che i principi devono essere attuati, per essere applicati. “A titolo esemplificativo, si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25 (Diritti degli anziani), 26 (Inserimento delle persone con disabilità) e 37 (Tutela dell’ambiente)”, tutte norme di principio, a dispetto dell’uso della parola “diritto” e della parola “rispetto” in ognuno di questi articoli. N.B -> Notiamo che l’art. 52.5 non fa alcun riferimento ai diritti: da ciò si evince che la limitazione alla portata dei principi, che possono essere invocati esclusivamente ai fini dell’interpretazione del controllo di legalità degli atti di attuazione, vale solo per questi ultimi; i diritti, infatti, sono disposizioni suscettibili di essere invocate davanti a un giudice senza bisogno di una normativa di attuazione, ossia sono direttamente applicabili. Senza dirlo chiaramente, la Carta ci fa capire che nulla vieta a che ai diritti sia data la stessa portata che viene data ad altre disposizioni dei trattati, come le libertà fondamentali. Analizziamo il Caso Egenberger: si tratta di una controversia che coinvolge due privati, la sig. Egenberger ed un ente privato della Chiesa evangelica. L’associazione indice un bando per assumere persone che svolgano attività di ricerca, ponendo tra le condizioni il fatto di essere di fede evangelica; la sig. Egenberger, che ha tutti i requisiti per essere assunta ma non è di fede evangelica, ritiene allora di essere stata vittima di una discriminazione diretta in virtù della sua appartenenza religiosa, e che una norma nazionale violi la direttiva europea che fissa il principio di non discriminazione. Nel suo ragionamento, la Corte afferma che “nel caso in cui fosse impossibile per il giudice procedere ad un’interpretazione conforme della disposizione nazionale, occorre precisare che la direttiva non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il quale trova la sua fonte in diversi strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma ha il solo obiettivo di stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali la religione o le convinzioni personali. Il divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione. Sancito all’art. 21 della Carta, tale divieto è di per sé sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (cioè direttamente applicabile) nell’ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione”: in questo caso, ci troviamo sicuramente in un settore di competenza dell’Unione, poiché disciplinato da una direttiva; questa è la prima volta che la Corte applica una disposizione della Carta come direttamente applicabile senza che ci siano precedenti in materia (viene citata la sentenza Association de méditation sociale, che però s’incentra sulla discriminazione fondata sull’età). Continua la Corte, “riguardo all’effetto imperativo (la diretta applicabilità) che esso esplica, l’art. 21 della Carta non si distingue, in linea di principio, dalle diverse disposizioni dei Trattati istitutivi che vietano le discriminazioni fondate su vari motivi, anche quando tali discriminazioni derivino da contratti conclusi tra privati”, ossia che la disposizione della Carta sulla discriminazione di genere è direttamente applicabile così come quella del trattato. “Dall’altro lato, occorre sottolineare che, al pari dell’art. 21, l’art. 47 -relativo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale”, cioè ha diretta applicabilità. La Corte conclude dunque che “un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme al diritto europeo, ad assicurare la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della Carta e a garantirne la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che un giudice possa essere chiamato, in una controversia tra privati, a contemperare diritti fondamentali concorrenti che le parti in causa traggono dalle disposizioni del trattato e della Carta: un simile obbligo di stabilire un equilibrio tra i diversi interessi in gioco (non discriminazione e libertà di religione) non incide in alcun modo sull’invocabilità dei diritti in questione”. Per riassumere: per prima cosa, bisogna stabilire se la controversia ricada nel campo di applicazione del diritto dell’UE; se sì, si applica la Carta, poiché c’è perfetta sovrapposizione tra i due. Qualora ci trovassimo in presenza di principi, è necessario guardare alla normativa di attuazione (se esistente): se la norma trova attuazione in un regolamento, allora il regolamento si applica direttamente; se la norma trova attuazione in una direttiva, essa può avere effetti diretti e creare obbligo di interpretazione conforme, ma si applica coi limiti che la caratterizzano, ovvero non si applica orizzontalmente. Qualora ci trovassimo invece in presenza di diritti, questi possono essere direttamente applicabili: per la Carta, così come per il trattato, al fine di stabilire se una norma è direttamente applicabile, si valuta se essa è precisa e incondizionata (questa è la stessa impostazione usata per il diritto dell’Unione in generale). 7/10/24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Carta nel titolo 7 ci indica come viene applicata dagli interpreti la Carta. Per capire come si applica la carta dobbiamo partire dalla concezione della tutela dei diritti fondamentali della persona elaborata nell’ambito del diritto internazionale. In base a questa teoria i diritti della persona oltre a essere riconosciuti dagli stati (ma non concessi perché diritti pre esistono) si afferma che questi diritti sono inalienabili, imprescrittibili e tutti posti sullo stesso piano; bisogna promuovere diritti nella loro globalità. Pe rutti i diritti c’è obbligo di non interferenza, tutela e promozione, i diritti “classici” non è vero che prevedono solo non interferenza rispetto a diritti “moderni” che invece richiedono azione positiva da parte dello stato. È chiaro che anche se i diritti sono inalienabili, imprescrittibile e importanti allo stesso modo, essi non sono gli unici interessi di carattere pubblicistico generale meritevoli di essere tutelati. Allo stesso modo accade che in una singola vicenda ci possano essere più diritti vantati da soggetti diversi e quindi vi sia imparziale contrapposizione tra di loro. Affermare natura inalienabili dei diritti non significa diritti che diritti sono applicati sempre nello stesso modo, spesso tradurre un diritto in una situazione concreta porta a dover tenere presente altri interessi o diritti rispetto ai quali bisogna operare un bilanciamento per cui spesso legislatore quando traduce in norme determinati diritti lo fa tenendo conto di una pluralità di esigenze e bilanciandoli con altri interessi o diritti. In concreto l’esatta portata di un diritto in una situazione specifica può esser oggetto di regolazione e di bilanciamento, questo spiega perché l norme che si occupano di affermare diritti spesso precisano anche i criteri e le modalità alla luce delle quali si deve procedere nel precisar, circoscrivere, limitare e bilanciare la portata dei singoli diritti. Gli strumenti che disciplinano i diritti fondamentali spesso contengono apposite norme volte e precisare come operare. Queste norme sono rivolte al legislatore e al giudice nel seno che i giudici nel controllare coerenza nelle disposizioni di attuazione con id ritti devono verificare anche che essi siano stati tradotto in rispetto a queste disposizioni. Articolo 52 della Carta ci dice che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziali di detti diritti e dette libertà. Le limitazioni devono essere necessarie e devono rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute da all’unione o all’esistenza di proteggere i diritti e le libertà altrui nel rispetto del princpio di proporzionalità. Troviamo 5 punti: Legislatore può limitare esercizio libertà ma può farlo solo se: 1. Limitazione necessaria 2. Se risponde a finalità legittima 3. Devo farlo in modo proporzionale 4. Prevedendolo per legge 5. Rispettano contenuto essenziale di detti diritti e libertà Analizziamo questi “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta” - - apparentemente sembra dire che tutti i diritti riconosciuti dalla Carta sono suscettibile di essere oggetto di limitazioni. Non è così. Infatti anche se tutti i diritti fondamentali sono inalienabili ecc, all’interno della categoria dei diritti fondamentali c’è una distinzione tra diritti inderogabili e diritti che possono essere oggetto di imitazioni. Esistono alcuni diritti che non possono mai essere limitati, ma questo non lo vediamo nell’articolo 52. Scopriamo che esistono diritti che non possono essere limitati solo leggendo le spiegazioni della Carta. Troviamo questa frase “la carta lascia impregiudicata la possibilità degli stati membri di ricorrere dall’articolo 15 della CEDU che permette di derogare ai diritti sanciti dalla Cedu in caso di guerra o altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”. Questa frase non mi dice granché se non che ci sia una speciale categoria. Questa indicazione mi consente di affrontare il tema dei diritti inderogabili, perché nell’articolo 15 espressamente richiamato nelle spiegazioni, scopriamo che esiste una categoria di diritti inderogabile. Articolo 15 CEDU dice “in caso di guerra o altro pericolo pubblico che minacci vita nazione, ogni stato contraente può adottare misure in deroga a obblighi previsti dalla presente convenzione”. Una delle ragioni per cui si possono limitare diritti sempre. Questa disposizione non autorizza alcuna deroga dall’articolo 2 salvo il caso di un decesso causato da legittimi atti di guerra e ali articoli 2, 4, 5 e 7. Articolo 15 dice che ci sono diritti talmente fondamentali che non possono essere drogati neanche per grave minaccia e questi sono diritto alla vita, proibizione tortura, divieto schiavitù e il principio di irretroattività della legge penale. Questi 4 diritti sono i cosiddetti diritti inderogabili, per questi non è mai consentita alcuna forma di limitazione perché nessuna giustificazione può esistere per derogare a questi 4 diritti. Anche se articolo 52 non lo dice, quei diritti che sono inderogabili lo sono anche nel contesto della Carta. Quando troviamo dall’articolo 2 della CEDU il diritto alla vita, al 4 tortura ecc, anche se sono disposizioni della Carta, in realtà sono inderogabili. Non tutti i diritti sono suscettibili di essere limitati. Secondo punto: i diritti, per essere giustificata una limitazione, questa deve essere prevista dalla legge. Non è uno scrupolo formalistico ma questa limitazione risponde a due esigenze sostanziali: 6. Quando si dice legge non dobbiamo commettere errore di leggere norma giuridica, quando legislatore parla di legge fa riferimento a un preciso tipo di norma ossia quelle norme dotate di un carattere generale e astratto, di una chiarezza nel loro contenuto e portata che le rende idonee a far conoscere a tutti quelli che sono identificati dalla legge stessa come destinatari della legge il contenuto e la portata dei diritti e degli obblighi che competono a questi soggetti. Lo scopo è quindi quello di dire che una limitazione deve essere contenuta in disposizioni che hanno quel carattere di astrattezza, generalità e chiarezza in grado di rendere edotti i destinatari quelli che sono i suoi diritti e doveri e così sa quali sono limitazioni che diritto gli impone. Questo lo deve sapere rima di tenere comportamenti che possono incidere sulla sua situazione. 7. Esigenza numero 2: esigenza di prevedibilità, conoscibilità e chiarezza può essere soddisfatta in tanti modi, tuttavia quando si dice legge si intende anche una disposizione che è stata adottata con un procedimento di formazione delle norme che ha coinvolto gli organi che sono espressione del principio democratico. Una limitazione per legge normalmente si intende Na limitazione adottata dai massimi organi legislativi (parlamento). Questo porta a dei problemi: a che livello deve essere intervenuto l’organo dotato di legittimazione democratica per ritenere che simo in presenza di quella limitazione per legge? L’intervento a livello di legge non deve necessariamente essere preciso e minuzioso da essere scritto sempre cosa fare. Problema: questo prevedere per legge presuppone che la legge sia chiara perché scopo della norma è quella contenuta in una disposizione che noi chiamano legge in quanto oggetto e astratto e il contenuto è chiaro. Le leggi si interpretano, è chiaro che interpretazione norme dipende da tante cose e sono due i fattori fondamentali 1) norma di legge è generale e astratta ma va applicata in situazione concreta. A volte è chiaro quale sia situazione concreta che legislatore aveva in monete di regolare adottando determinata disposizione di legge. Talvolta situazioni concrete non rendono immediate monte evidente come una certa disposizione vada applicata in situazione concrete che legislatore non ha chiaramente indicato. Per mantenere il carattere di strumento vivente essi vengono interpretati tenendo conto dell’evoluzione sociale. Come conciliamo la necessaria creatività interpretativa che serve per mantenere significativi tesi normativi che rimangono invariati a fronte di una evoluzione sociale al fatto che limitazioni devono essere previsti per legge? (alcune leggi non cambiano testo ma evoluzione sociale porta giurisprudenza a cambiare e quindi norme vengono interpretate diversamente). C’è un famoso caso, il caso Contrada, in cui Corte europea diritti uomo ha affermato che i mutamenti dell’interpretazione delle norme che Non siano prevedibili adottando i normali criteri di ermeneutici da parte di un oggetto dotate di competenze normali, equivalgono a nuove norme. Non esiste nessun atto nell’Ue qualificato come legge; rispetto alle limitazioni al godimento dei diritti della carta previsti da atti dell’Unione, si pone stesso obbligo di prevederli per legge. Corte di giustizia applica tutti i concetti elaborati da giurisprudenza delle corti sui diritti umani in materia di limitazioni previste per legge tenendo conto del carattere particolare dell’ordinamento dell’Ue in cui spesso vi è una sovrapposizione delle disposizioni normative alcune dotate del carattere della diretta applicabile a altre no. Troviamo spesso accenni alla questione delle limitazioni per legge ma la corte se proprio non è tenuta cerca di evitare di fari coinvolgere in questa questione perché troppo delicata. Tuttavia a volte tema si pone Terzo requisito: rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà: non vi è mood i di definire con precisione il contenuto essenziale di un diritto, anche se intuitivamente si comprende che debba esserci un limite alle limitazioni, trovare criterio per cui fissare limite è difficile. Cosa è contenuto essenziale di un diritto? È pacifico che limitazioni libertà personale sono lecite ma ad esempio nel nostro ordinamento se non c’è limite massimo, si ritiene che si violi. Quindi rispettare i contenuti ecc è un limite perché altrimenti le limitazioni rischiano di cancellare i diritti. A seconda dei diritti ci sono diritti il cui contenuto essenziale è più significativo e quindi le limitazioni che possono essere apportate sono interpretate in modo rigoroso e altri diritti in cui sono ammissibili forme di limitazione molto significative. Quanto punto: le limitazioni devono essere necessarie. Si può limitare diritto solo se farlo è l’unico modo per poter agire nella situazione concreta. Il requisito della necessità va distinto da quello della proporzionalità. Prima s deve dimostrare che non si può intervenire se non limitando un certo diritto poi, avendo soddisfatto requiato necessita, bisogna rispettare requisito proporzionalità. La limitazione necessaria deve essere la minima possibile per realizzare l’obiettivo. Se voglio tutelare un interesse alla sicurezza pubblica, posso limitare il diritto alla libertà di impresa stabilendo orari oltre i quali non posso più vendere bevande alcoliche ma questo devo farlo in maniera proporzionale, non posso vietare vendita alcol dalla mattina. Proporzionalità!! Quinto: finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione: le finalità per le quali possono essere limitati diritti garantiti dalla carta non possono essere discrezionalmente identificate dal legislatore sia esso legislatore dell’Unione o nazionale. Fine generale giustifica limitazione diritti solo se interesse è riconosciuto come tale dall’Unione. Non deve essere necessariamente interesse dell’Unione, deve essere riconosciuto dall’Unione. Apparentemente qualsiasi diritti può essere limitato se l’obiettivo di interesse generale è legittimo; in realtà non è così. Anche se articolo 52 fa affermazione generale le spiegazioni mi chiariscono che il legislatore nel fissare le limitazioni deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella Cedu per alcuni diritti. Ultima parte articolo 52: esigenze proteggere diritti e libertà altrui: tema delicato perché molto spesso le limitazioni all’esercizio dei diritti sono figlie dell’esistenza di tutelare altri diritti. Molte situazioni sono situazioni in cui la limitazione non è da vedere in sé ma come la risultante dell’esigenza di combinare due diritti che tutelano soggetti diversi. Lezione 11/10 La convenzione europea sui diritti dell’uomo è la principale fonte utilizzate dalla corte di giustizia quale ispirazione per identificare quelli che sono i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento dell’Ue come principi generale. Ben prima della carta e del trattato di Lisbona si è posto il problema di questo rapporto e la corte ha dato risposta precisa ossia che Ue rispetta diritti fondamentali, sicuramente la convenzione europea rappresenta la più importante fonte di ispirazione, sicuramente nell’identificare i diritti fondamentali tiene in conto la giurisprudenza della corte dei diritti dell’uomo e tuttavia l’unione non è parte della convenzione per cui informalmente non è vincolata, significare comunque corte di giustizia mantiene uno spazio per ricostruire il contenuto e la portata dei diritti anche quelli ricavati ispirandosi alla convezione europea sui diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali, in modo che tenga conto delle caratteristiche strutturali dell’ordinamento e delle specifiche finalità dell’ordinamento,. Anche se nella maggioranza dei casi vediamo che sentenze corte di giustizia all’inizio spiegavano la convenzione, fonti di ispirazione ecc sembra che corte le applichi come norme dell’Unione europea in realtà lo schema è questo. Con il trattato di Lisbona, che menziona la convenzione europea sui diritti dell’uomo nella parte dei principi generali e nella parte in cui enuncia che Ue deve aderirvi. La convenzione da un punto di vista formale non vincola l’Unione. L’Unione non ha ancora aderito alla Convenzione, ma questa la ritroviamo all’interno della Carta. Se andiamo a. Vedere l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, troviamo al paragrafo 3 un ulteriore menzione alla Convenzione: laddove la presente carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguale a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Ue conceda una protezione più estesa. Dal momento in cui sappiamo che convenzione europea diritti uomo è stata in larga parte utilizzata come fonte per le disposizioni della carta tano che molte norme della carata ripetono quasi pedissequamente il testo della convenzione. Le disposizioni della carta che incorporano stessi diritti vanno interpretate con stesso contenuto e portata della convenzione. La convenzione rappresenta quindi il minimo contenuto e portata dei diritti perché il diritto del’Ue può, coruendo sul diritto garantito dalla convenzione, ampliare il contenuto e la portata ma non può restringerla. Andiamo a vedere le spiegazioni: paragrafo 3 intenta assicurare la necessaria coerenza tra carta e cedu affermando la regola secondo cui qualora i diritti della presente Carta corrispondo ai diritti garantiti anche dalla Cedu, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della cedu. Ne consegue in particolare che il legislatore nel fissare le suddette limitazioni deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato dalle limitazioni previsto nella CEDu che è quindi applicabile anche ai diritti contemplati in quest paragrafo, senza che pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Ue e della corte di giustizia. Corte ha spazio per adattare i diritti alle specificità dell’Unione.spiegazioni sembrano intendere qualcosa rivolto al legislatore dell’unione più che alla Corte. Abbiamo ulteriore riferimento ala convenzione nella carta il quale dice: nessuna disposizione ella Carta dbee essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Ue, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionale delle quali l?unione o tutti gli stati membri sono pari e in particolare la convenzione europea per la salvaguarda diritti uomo e dalle costituzioni degli stati membri. Vediamo spiegazioni articolo 53. Non dicono niente, soprattutto per la frase nei rispettivi campi di applicazione. Nei rispettivi campi di applicazione cosa vuol dire? La circostanza che stesso diritto sia previsto da più ordinamenti fa sic he ciascun ordinamento nell’ambito del suo campo d’applicazione applica il lello di tutela previsto senza che i lello di tutela previsto da altri ordinamenti interferisca con quest'applicazione. Quindi ogni ordinamento può applicare suo livello di tutela, Carta non interferisce e no viene interferita da livelli di tutela he ciascuno applica. È quindi una norma disgiuntiva e non congiuntiva dei livelli di tutela. Infine, la carta prevede divieto di abuso del diritto nell’articolo 54: nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compire un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella Carta o. imporre che tal diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla Carta. Non si può assolutizzare un diritto utilizzandolo per distruggere diritti o libertà previste o limitarle in modo che supera parametri dell’articolo 52. Esempio: libertà di parola e opinione, ci sono assolutisti della libertà di opinione e pensiero e apr loro non c’è nulla che possa opprimerela, tuttavia, come altri diritti questa può essere limitata, nel modello europea questa libertà non può essere usata per limitare dritti altrui o distruggerli. Parere 2/13 ricostruisce rapporto tra Unione e Convenzione europea diritti uomo e libertà fondamentali sotto profilo adesione, richiama articoli 52 par.3 e articolo 53 come parte di modello di rapporto tra convenzione e ordinamento unione. Questo parere sviluppa inciso trovato nelle disposizioni, questo parere si fonda sull’esigenza di non pregiudicare l’autonomia de diritto dell’unione. Infatti, afferma che il rapporto tra Ue e Cedu è diverso da tutti gli altri perché contrariamente a qualsiasi altra parte contraente, dal punto di vista del diritto internazionale, l’Ue non può essere considerata uno stato. Corte dice che trattati fondativi hanno dato origine a ordinamento giuridico nuovo, la circostanza he unione sia dotata di ordinamento giuridico di nuovo genere determina conseguenza su procedura e presupporti dell’adesione alla CEDU. Essa dve garantire che siano preservate caratteristiche specifiche unione, le specificità dell’ordinamento giuridico Unione. Preservazione ordinamento Ue è affidata a Corte di giustizia che ha compito che comportamento stati rispettino diritto unione. Quindi rispetto all’adesione e quindi al rendere vincolate per lUnione la convenzione, la corte dice che l’adesione non può pregiudicare autonomia, caratteristiche strutturali e fini specifici dei trattati, tanto che l’accordo di adesione non garantiva a sufficienza rispetto. Se la corte lo ha detto rispetto a un atto obbligatorio (Trattati dicono bisogna aderire) e rispetto a una fonte che doveva diventa vincolate, queste stesse considerazioni fondate sull’autonomia vengono in rilievo nel momento in Nonostante articolo 52 n.4, nonostante articolo 53, la corte continua a ritenere che esigenza di preservare autonomia, obiettivi del diritto dell’Unione dei trattati sia il canone di interpretazione di tutto, anche della carta, anche quando carta dice che vuol essere applicata, la corte lo fa finche decide di farlo ma se ritiene che ci sia necessita di discrasia giustificata, mantiene il suo spazio di autonomia. Anche dopo la carta vediamo che corte di giustizia nel 99,9% dei casi fa amplissimo uso dei concetti legati alla nozione legate a norme e sentenze Cedu sembrano che la applichi ma ricordiamo che sotto rimane questo modello. Prevale principio autonomia. Quello detto finora vale anche per rapporto tra ordinamento Unione e ordinamento stati membri. Ordinamenti costituzionali degli stati membri sono fonte importante di ispirazione per quanto attiene alla tutela dei diritti ma le disposizioni costituzionali degli stati membri non sono applicabili a ordinamento del’Unione perché questo è autonomo e soprattutto disposizioni diritto Unione prevalgono sulle disposizioni nazionali indipendentemente dalla loro natura anche dalle disposizioni costituzionali. Trattato Lisbona nell’articolo 6 ricorda che tradizioni costituzionali comuni, sono interpretati in armonia con dette tradizioni. Corte rispetto a diritti fondamentali non dice niente di diverso rispetto a quanto non dica rispetto a tutto il resto ossia che bisogna mantenere ordinamento Ue. Principio fondamentale unione è autonomia “nessuno mi può giudicare nemmeno tu” cit. corte europea dei diritti dell’uomo. Unione può fare solo quello che dicono trattati e trattati prevedono che nessuno possa dire all’unione cosa fare, autonomia diventa chiave di lettura di tutto. Visione assolutista ma coerente. Ciò non significa che valori stati siano irrilevanti, stati hanno spazi in cui le loro caratteristiche costituzionali devono essere rispettate dal diritto dell’Ue ma articolo 4 di boh fa parte norme in materia di competenze per cui la corte di giustizia ha sempre detto che esigenze valgono fino a. Quando gli Stati hanno spazi di competenza. Se in una materia competenza p in maniera esaustiva esercitata dall’Ue questa norma non rileva perché presuppone competenze che in questo caso non ci sono.se competenza è dell’Unione si fa quello che dice Unione. Ci sono alcune questioni per cui se unione non ha spiazzo di competenza non interferisce su questioni statali (esempio: in Irlanda se vuoi insegnare devi spere gaellico, è una restrizione ma Unione non ha competenze quindi anche se discriminatorio non interviene) Sentenza Belloni È il modello con cui la corte gestisce problema rapporti tra ordinamento Ue e ordinamento stati membri. È citata in tante decisioni perché ogni volta che c’è problema in materia di diritti fondamentali in rapporto Ue e stati si prende come riferimento sentenza Melloni. Viene realizzato principio libera circolazione persone realizzando spazio europeo in cui si circola senza barriere interne, lo spazio Schengen. Ue è dotata di competenze specifiche per adottare misure volte a bilanciare interesse a libera circolazione con interesse generale al perseguimento reati per mantenimento sicurezza e ordine pubblico. Circolando, circolano persone ok e delinquenti. È stata decisa una convenzione quadro per il mandato di arresto europeo, strumento innovativo che prevede che quando sia emesso un mandato di arresto nazionale che però deve essere eseguito in un altro paese Ue, i giudice sulla base del mandato di arresto nazionale emette un mandato di arreso europeo e questo mandato europeo viene trasmesso dell’autorità giudiziaria richiedente direttamente all’autorità giudiziaria del paese in cui va eseguito senza passare per il ministero degli esteri e per l’autorità politica come invece avviene per richieste di estradizione. Mandato europeo va direttamente a giudice esecuzione del paese di colui che va arrestato. Questo giudice controlla requisiti formali del mando di arresto europeo, verifica se ci sono cause di rifiuto dell’esecuzione che sono espressamente previste nella decisione quadro e dicono che giudice esecuzione può o deve rifiutare esecuzione del mandato di arresto europeo in alcuni casi; se non ci sono motivi rifiuto dell’esecuzione, il giudice dispone dell’esecuzione del mandato di arresto europeo nello stato. Mandati possono essere emessi per esigenze cautelati. Spagna come italia è democrazia anche nasce post periodo dittatura, costituzione spagnola risente dell’evoluzione storica del sistema spagnolo. Rispetto a esuli che scapavano da Spagna durante regime franchista, questi venivano processati in Spagna e condannati. Mandai tutelano diritto fondamentale di difesa, per difendersi è garantito diritto a partecipare a processo che è eccezione che vari ordinamenti trattano in modo diverso. Molti ordinamenti sono scettici nei confronti dei processi in contumacia. Gauarda meglio Spagna vieta processi in contumacia. Caso Melloni nasce perché Italia emette mandato arresto europeo per esecuzione pena nei confronti di un soggetto mafioso scappato in Spagna, destinazione tipica dei mafiosi italiani che scappano da provvedimenti italiani. Giudice spagnolo si pone problema, in Spagna è vietato fare processi in contumacia, può giudice spagnolo rifiutare esecuzione di un mandato di arresto europeo invocando questo principio fondamentale della costituzione spagnola? Tribunale costituzionale spagnolo manda questione alla corte di giustizia. La norma articolo.4 bis della decisione quadro 2002/54 modificata nel 2009, relativo alle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non ha partecipato personalmente. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisone salo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato a tempo debito: 8. È stato citato personalmente e quindi informato del processo 9. Informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio. O c’era un avocato e allora è considerata equivalente alla tua presenza. Blabla guarda meglio I signor Melloni si oppone alla consegna alle autorità italiane perchè aveva nominato avvocato diverso Lezione 14/10 Sentenza Melloni. Tribunale spagnolo si chiede se articolo 4 decisione quadro ch consente di subordinate la consegna in baso a un mandato di arresto europeo di una persona condannata in contumacia alla possibilità della persona di chiedere di boh processo, possa essere superato all’esistenza di un superiore livello di tutela dei diritti. La corte da risposta articolata. La sentenza della Corte di giustizia è divisa in parti, la prima parte ove si richiamano norme utilizzate, la cote nell’individuare le norme rilevanti già opera una scelta ossia non sempre la corte mette qui dentro tutte le norme invocate dai ricorrenti, comincia a essere una spia di come corte intenda affrontare determinato argomento. La seconda parte delle sentenze si chiama procedimento… in questa parte c’è sintetica descrizione della controversia e degli argomenti che il giudice ricorrente ha utilizzato per spiegare come mai sia necessario un intervento chiarificatore nella corte. I giudici che fanno revisione corte giustizia sono più estesi nella descrizione delle vicende alla luce delle quali hanno fatto ricorso e del perché corte debba affrontare determinato argomento. Concludiamo con indicazioni delle questioni sottoposte alla corte, la tendenza dei questi è di essere molto verbosi. La corte poi distingue questioni pregiudiziale da questioni di merito, le prime sono questioni che non riguardano la decisione del caso ma riguardano aspetti preliminari necessari per andare a decidere il caso, aspetti sono normalmente di carattere processuale, riguardano condizioni per andare di fronte a corte per ricorso. Questioni pregiudiziali ci sono sempre perché sempre qualcuno solleva ammissione che ricorso è bla bla. Parte della sentenza intitolata “nel merito” corte risponde a domande del giudice, normalmente la corte identifica la domanda “sulla prima questione” sappiamo che corte sta rispondendo a numero uno, corte una per una risponde. Non sempre è cosi, corte può decidere di rispondere alle domande in un ordine diverso rispetto a quello utilizzato da giudice nazionale perché ad esempio ritiene che risolvendo in un mood una domanda tutte le altre sono inutili. A volte corte ritiene che formulazione domanda fatta da giudice non sia del tutto corretta e esercita potere che ha nel riformulare la domanda, corte lo usa in modo limitato (irrilevante nella tesina) La sentenza come spesso fa la corte di giustizia, premette alle sue analisi un inquadramento giuridico della fattispecie. In questo caso abbiamo una decisione quadro, la decisione quadra è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali fondata sul principio del reciproco riconoscimento. Quindi Ue sostituisce e prende posto di quello che avrebbero fatto stati, Ue ha esercitato sue competenze sostituendo integralmente quello che esisteva prima con un uovo sistema piu efficace, per facilitare cooperazione giudiziaria allo svopo di contribuire a realizzare obiettivo assegnato a Ue di diventare spazio di sicurezza e giustizia fondandosi su elevato livello fiducia che deve esistere con stati membri. Questo è obiettivo perseguito. Da testo norma, certe ricava che la possibilità per la persona oggetto di mandato arresto europeo di chieder l revisione del processo in contumacia non è sempre prevista (norm prevede che possibilità di condizionare consegna a fatto che processo venga ripetuto è una delle 3 ipotesi, sentenza in contumacia si può rifiutare se A B o C) corte dice tanto iniziamo a veder se è vero, interpreta disposizione e usa normali criteri di interpretazione che la corte usa quando interpreta diritto Ue, normalmente criterio letterale poi fa la cosiddetta interpretazione sistematica e infine viene fatta interpretazione alla luce degli obiettivi generali del trattato. La corte dice chiaramente che l soluzione del legislatore dell’Unione che ha scritto la decisione Quadro prevedendo dei motivi di non consegna obbligatoria e facoltativa dicendo espressamente quando è obbligatorio rifiutare e quando è possibile, esclude che la norma possa essere interpretata come se dicesse una cosa diversa da quella che è risultato di questa interpretazione. Rimo basso: norma non può essere interpretata se non nel senso che giudice nazionale non può inventarsi motivo di esecuzione del mandato non espressamente previsto da questa norma. A questo punto la corte passa alla seconda questione, una volta chiarito che norma dell’Ue dice questo e non una cosa diversa, questa norma è compatibile con i diritti fondamentali tutelati da ordinamento ue? Giudice nazionale prima chiede a corte se norma di poteva interpretare e corte dice no, dopodiché giudice nazionale chiede se la norma è compatibile con i diritti della persona. Slide punto 49 copialo, sebbene il diritto dell’imputato a compatire personalmente al processo costituisce elemento essenziale del diritto a equo processo, tale diritto non è assoluto. La corte dice che imputato può rinunciare di sua volontà a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, sia accompagnata a garanzie minime corrispondenti alla gravità (visto che sta rinunciando a diritto molto importante) e non deve contrastare con interesse pubblico importante che processo avvenga in presenza. Anche quando imputato non sia comparso personalmente, la violazione a diritto equo processo non sussiste se tizio è stato informato di data e luogo processo o è stato assistito da difensore da lui nominato. Requisito presenta è funzionale al garantire che uno abbia potuto far valere a processo argomenti a favore della sua posizione, se imputato nomina suo avocato a presentarsi sarà lui a far valere difesa imputato. Se tizio sceglie di non venire a processo non basta rinuncia così a caso, devono esserci elementi. L’interpretazione per cui non si esclude che processi possano avvenire senza presenza imputato è conformità a diritti della CEDU 6 da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (punto 50 slide) Punto 51: armonizzazione delle condizioni di esecuzione dei mandati di arresto tende a rafforzare diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento panel, migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra stati membri. Questo si vogliono rafforzare tutela diritti persona e si vuole che meccanismo giudiziario europeo funzioni perché così funziona correttamente diritto Ue, si vogliono bilanciare obiettivi fondamentali. Corte dice che il fatto che mandato d’arresto funzionando rappresenta la realizzazione di un obiettivo del trattato. La corte esamina i tre casi e dichiara che il fatto che articolo 4 della decisione preveda obbligo di revisione del processo, non sempre lo prevede soprattutto quando imputato si è sottratto o quando ha nominato avvocato nella misura in cui situazioni rispettino quelle garanzie fondamentali tipo che rinuncia deve essere libera e consapevole, la corte dice che il fato che nei casi a e b non sia previsto processo conforme alla Carta. Contenuto diritto interpretato alla luce della carta mi dice che in quei casi non è necessario prevedere condizione ulteriore. Corte conclude che decisione Quadro è compatibile con esigenze carte articoli 47 e 48. Terza questione: è compatibile con articolo 53 della Carta? Corte risponde che è articolo 53 che guarda slide Corte dice che articolo 53 chiarisce una cosa che corte ha sempre detto ossia che diritto internazionale vene in rilievo solo se diritti unione lascia allo stato degli spazi di competenza che stato può esercitare. Corte dice che articolo 53 dice che per la carta quando stato ha competenza ovviamente può tenere conto delle sue disposizioni nazionali e applicare livello tutela più alto a solo nella misura in cui questo sia consentito da diritti unione. Quando stati esercitano competenze lo devono fare alla luce del principio di leale cooperazione quindi rispettando il primato, l’unità e l’effettiva del diritto dell’union. Guarda articolo 56 Se decisone Quadro già mi dice quali sono i casi in cui si può rifiutare consegna e la disciplina della decisione Quadro è completa e chiede solo di essere attuata dagli stati, questi possono adottate i loro standard ma non possono interferire con il fine di rendere più efficiente il reciproco riconoscimento delle decisioni tra stati membri. Aggiungere un motivo di esecuzione no previsto interferisce con scelta legislatore unione. Se Ue ha regolato in maniera esaustiva come si applica il principio di giusto processo non si possono inventare requisiti nuovi, o almeno solo se non ostacoli carta e non ostacoli fondamento unione per efficiente funzionamento mandati arresto. Corte giustizia dice che si fa così perché lo dice diritto Ue, sentenza pregiudiziali dicono a giudice cosa fare e dopo sentenza Melloni pala passa a tribunale costituzionale spagnolo. Tribunale si sente dire da corte giustizia che non può fare quello che voleva fare. Tribunale costituzionale spagnolo si trova davanti a dilemma, da un lato ha norma della sua costituzione che dice che di fronte a contumacia bisogna sempre garantire equo processo e dall’altro sentenza Ue. Tribunale ordinamenti se decide di fare ciò che ha detto corte viene meno a compito della corte costituzionale nazionale, se respinge quello che dice corte si apre conflitto tra tribunale costituzionale e corte giustizia, conflitto le cui conseguenze posson essere imprevedibili. Conflitto tra corti superiore e corte giustizia non sono così inauditi. Corte spagnola adotta una chiave di lettura, dicendo che per quanto riguarda ordinamento costituzionale spagnolo non c’è santo che tenga! nel caso di processo in contumacia, tizio ha diritto di ripetere processo, però questa disposizioni della carta costituzionale spagnola ha due livelli in se, il primo è quel contenuto essenziale irriducibile e inderogabile del diritto (limitazione non deve violare contenuto essenziale diritto) corte dice che diritto ha due livelli, uno è contenuto essenziale è l’altro è suo portata più estesa. La carta costituzionale richiede al legislatore spagnolo quando esercita le sue competenze in maniera completamente libera e quindi quando si tratta di applicare diritti o spagnolo prescindendo da alto, il diritto spagnolo è quello più ampio. Tuttavia stati entrano in relazione con gli altri stati e nell’ambito di queste relazioni un aspetto essenziale per vita stato è la cooperazione con gli atri stati. Se uno stato per realizzare dei fini di interesse comune e quindi realizzare obiettivi positivi che comportano la realizzazione interessi pubblicistici si trova a dover cooperare con altri stati, corte dice che se stato vuole realizzare obiettivi a livello di cooperazione internazionale non può fare quello che vuole, si deve accettare che tra stati di siano diversi modi di concepire. Un conto è contenuto e portata costituzionale quando si applica a casi interni, in questo caso è ovviò. Quando si è in ambito di cooperazione nazionale è ammissibile che lo stato debba accettare delle scelte che non sono perfettamente identiche a quelle che farebbe se agisse sul piano nazionale per rendere possibile la cooperazione a livello internazionale. Conta che no vena violato contento essenziale diritti e non che vengano tutelati nello stesso identico modo rispetto a come sarebbero stati ordinati a livello nazionale. Quindi Belloni è stato informato e ha nominato avvocato. Sentenza Taricco Applicazione retroattiva norme penali. Corte costituzionale italiana nei rapporti tra ordinamento costituzionale e ordinamento unione europea: a fronte del l’affermazione dei principi di primato dei diritti Unione e delle competenze esclusive affidate a diritto UE, diretta applicabilità diritto UE e fatto che tutela diritti fondamentali della persona nell’ambito dell’ordinamento Ue spettava solo alla corte di giustizia, si è parallelamente evoluta la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale la quale dopo una serie di palleggi tra corte nostra e corte giustizia. Corte costituzionale ha applicato suo diritto perché si tratta di un caso interno. Nasce da caso interessante: in Italia viene approvata una riforma della prescrizione in materia penale che accorcia i termini prescrizionali, passa qualche anno e nell’ambito di un’ulteriore riforma questi ambiti vengono allungati. Nell’ordinamento italiano vige principio della non retroattività delle leggi penali, tuttavia ordinamento rappresenta un eccezione rispetto a maggior parte ordinamenti paesi europei perché mentre per questi il principio di retroattività penale valgono per norme incriminatrici e per le norme sanzionatrici, nel nostro ordinamento è previsto principio che se ci sono norme penali favorevoli queste si applicano retroattivamente, se durante fascismo ho detto cazzo Musolini e vengo messo in prigione, se norma viene cancellata, non resto in prigione ma esco. Nel sistema italiano in Italia la prescrizione è considerata una norma sostanziale, non è processuale (come pacificamente viene considerata in tutti ordinamento europei) a cui si applicano stessi principi. una norma che la peggiora rendendo più lungo il regime di prescrizione non si può applicare retroattivamente. In questo processo penale siamo di fronte a frodi IVA (imposta più evasa in assoluto, e pi difficile che azione stato ottenga risultati), la prescrizione cioè termine entro cui bisogna arrivare a sentenza di condanna non è particolarmente lungo, 7 anni e mezzo (termine decorre da quando ha commesso il fatto, in questi sette anni bisogna fare indagini, arrivare ai tre gradi di giudizio ecc.). La maggior parte dei casi si finisce in prescrizione, perché già nelle indagini si va oltre. IVA è materia del diritto dell’Unione, una parte del gettito iva spetta all’unione. Giudice di Cuneo dovendo fare processo in cui era palese che non si sarebbe arrivati entro un anno e mezzo alla fine, non inizia il processo perché sarebbe stato prescritto a breve quindi non aveva senso iniziare se già si sapeva che non si sarebbe arrivati alla fine. Giudice di Cuneo dice che a causa d una norma penale sopravvenuta che ha accorciato il termine prescrizionale e a causa della giurisprudenza pacifica della corte costituzionale italiana che prevede irretroattività delle prescrizione penali, anche se il termine è stato riallungato, il giudice non può dichiarare la prescrizione in base a termine più breve. Ma essendo nel campo del diritto dell’Ue ci si chiede se diritto Ue consenta a giudice di disapplicare norme in questione e sentenze corte costituzionale ,consentendo di applicare norme più sfavorevoli all’imputato perché in questo modo si può perseguire in maniera più efficiente e cercare di arrivare a sentenza di condanna, mentre se si applicassero norme più favorevoli si deve dichiarare prescrizione e non si può condannare evasori. Sentenza Taricco del 2015 dice che: 10. Articolo 325 del TFUE che recita: Ue e stati membri combattono contro frode e attività illegali che ledono interessi Ue…. Che siano dissuasive… Per la prima volta sentenza dice che norma è direttamente applicabile, impone a tutti organi stato di perseguire efficacemente frodi. Applicare regime retroattivamente che accorcia prescrizione e rende più difficile perseguire frodi a danno degli interessi dell’Ue è contrario a una norma direttamente applicabile del trattato. Quindi giudice deve disapplicare! Corte di giustizia dice che è possibile farlo se giudice verifica che nel paese c’è grave fenomeno di non adeguata repressione del fenomeno di frode fiscale e siamo in presenza di una grave frode fiscale a danni dell’Ue può disapplicare norme che rendono più difficile perseguire. 11. Nel valutare le conseguenze di questa impostazione la Corte diche che la disapplicazione delle disposizioni nazionali avrebbe soltanto per effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale nell’ambito …. Un applicazione del diritto non viola articolo 49 della Carta. Secondo corte norma ha carattere procedurale e quindi va applicata. Non solo il giudice nazionale può disapplicare ma il farlo non lede il principio di retroattività della norma penale. Sentenza ha il difetto di essere superficiale perché affronta un tema delicato dedicandoci due righe e disinteressandosi del contesto della vicenda e delle altre possibili implicazioni sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali. Questo processo nasce da rinvio fatto da giudice nazionale. La sentenza Taricco è importante perché questa lettura dell’articolo 325 è tornato in diverse sentenze, è capofila di un filone di valorizzazione della tutela degli interessi dell’Unione. La corte sulla scia di questa impostazione la commissione europea ha adottato impostazione più aggressiva dei confronti degli stati che non rispettano obbligo di tutelare adeguatamente interessi finanziari Unione. Non era scontato che articolo 325 fosse direttamente applicabile, e infatti non tutti pensano che lo sia, perché articolo è applicabile a stato e non individuo ma la corte non la pensava così. Corte in tema di diritti fondamentali nel caso è stata molto superficiale. La magistratura ha disapplicato norme penali in materia di prescrizione, una parte della magistratura però ha ritenuto doveroso andare dalla Corte costituzionale. In tempi brevi per l’Italia, la corte costituzionale rimanda la questione alla corte di giustizia sostanzialmente chiedendo se sia possibile una sorta di interpretazione correttiva della sentenza Taricco sottolineando che questa avesse implicazioni molto gravi perché essendo nell’ordinamento italiano il principio considerato norma sostanziale ed essendo messo in dubbio legalità dei principi penali (si ha giudice che decide se applicare o meno la prescrizione, non deve essere lui a farlo ma legislatore). La corte di giustizia viene interrogata da Corte costituzionale la quale cerca di far dire alla corte di giustizia che quando difesa valore costituzionale è essenziale ai fini del rispetto dei diritti della persona, articolo 53, articolo4 TUE ecc. devono poter consentire alla corte di poter non applicare. Sennò scatta Granital (sentenza che a valle di un percorso articolato ha previsto che l’ordinamento italiano riconosce la limitazione che deriva da partecipazione ordinamento unione accettando principio del primato del diritto Ue. Si dice che c’è un controlimite però ossia che principi primato non può toccare asseti fondamentai ordinamento italiano soprattutto diritti fondamentali della persona). Corte costituzionale dice a corte giustizia che se questa impone a corte costituzionale di fare qualcosa che viola diritti della costituzione, non lo farà. Allora corte rispolvera teoria che corte aveva espresso remotamente, che se corte impone a ordinamento qualcosa contro costituzione, la corte costituzionale mette in dubbio partecipazione italiana al processo di integrazione perché questo tocca valori costituzionali dell’ordinamento italiano, una minaccia. Corte giustizia si è resa conto delle implicazioni. Corte giustizia ha detto che Taricco è perfetta ma ci sono altre considerazioni che vale la pena fare. Lezione 21/11 recap Corte costituzionale manda alla corte di giustizia la vicenda innescata dalla sentenza Taricco chiedendo se possa non applicare la sentenza alla luce di considerazioni riguardo mancanza di rispetto principio legalità e contrasto diritti persona e ordinamento costituzionale. Incidentalmente si osserva che il fatto che corte costituzionale mandi ricorso pregiudiziale alla corte di giustizia un tempo non era scontato; per lungo tempo corte costituzionale ha ritenuto di non essere assoggettata a obbligo di fare invii corte giustizia perché semmai era giudice merito a dover fare ricorso a corte giustizia. Da questo momento la corte si è garantita canale diretto alla corte giustizia senza passare da giudici di merito. Giudice di merito nella sentenza Taricco ha impostato la cosa in un certo modo, diverso da come l’avrebbe impostata la corte costituzionale. Corte di giustizia si trova a dover esamina questioni sottoposte da corte costituzionale: corte costituzionale dice a corte di giustizia che sentenza Taricco non va bene e applicarla per la corte costituzionale è impossibile, quindi o si trova una soluzione che renda la sentenza compatibile con diritti fondamentali previsti da ordinamento o corte non avrebbe fatto applicare la sentenza. Qui siamo in una fase in cui possiamo prevenire il conflitto. Invece che sentenza corte costituzionale che dice non applicare Taricco, abbiamo ricorso corte costituzionale a corte giustizia che cerca di evitare conflitto: o si modifica o non si applica. La corte di giustizia: il procedimento di rinvio pregiudiziale installa dialogo da giudice a giudice tra la corte e giudici degli stati membri il quale mira ad assicurare unità di interpretazione del diritto dell’Ue, la coerenza e la piena efficacia dell’autonomia di tale diritto. Cooperazione tra corte e giudici, corte fornisce ai secondi l’interpretazione dei diritti dell’Ue. La corte deve prendere in considerazione il contesto materiale normativo nei quali si inseriscono dette questioni quale definito dalla decisione di rinvio ossia corte di giustizia dice cose perché e la decisione di rinvio che ha prospettato la questione in un certo modo. Nel procedimento principale la corte costituzionale solleva questione violazione principio legalità reati e pene che potrebbe derivare dall’obbligo di disapplicare le questione del codice penale enunciato dalla sentenza Taricco. 1. Spetta quindi alla corte di giustizia precisare tenuto conto degli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio che non erano stati portati a conoscenza della corte a causa dell’origine della sentenza Taricco. Corte dice 3 cose: Se ci sono problemi parliamone tra giudici. Sentenza si inserisce in contesto in cui a livello politico stato contestato principio primato unione. La corte non è che non riconosce che questo principio può porre difficoltà ma se ci sono vanno discusse tra giudici. Quindi se corti costituzionali hanno problemi devono dirlo a corte giustizia. 2. Non spetta a corti costituzionali reinterpretare sentenze corte giustizia, devono fare ricorso pregiudiziale. Corti costituzionali non possono arrogarsi diritto di reinterpretare corte giustizia. 3. Corte riconosce che a volte certe sentenze siano figlie del modo in cui è stato importato ricorso e quindi possano richiedere tutte le precisazioni. La Taricco è fatta male, è superficiale, è evidente che dire quello che dice avrebbe creato pandemonio! In questa decisione core di giustizia deve ponderare parole che usa, da un lato vuole difendere Taricco e Melloni ossia primato diritto Unione, il fatto che sentenze della Corte si applicano ma allo stesso tempo si rende conto che ci possono essere situazioni in cui conflitto è insanabile. Corte costituzionale dice: se Taricco dice questo ci sono problemi, imporre a giudice nazionale di disapplicare norme penali ma sono quando ciò impedisca inflizioni di sanzioni penali … gravi che ledono interessi unione. Corte dice: siamo sicuri che si intenda questo? Corte ricorda che articolo 325 difende interessi Unione. È compito stati membri garantire riscossione effettiva, stati devono adottare misure necessarie per garantire tutela interessi finanziare Unione. Sanzioni devono essere effettive, quindi possono essere indispensabili sanzioni penali per combattere frodi gravi. Stati membri, pena obbligo imposto da articolo 325, devono assicurarsi che nei casi di frode grave vengono adottate sanzioni penali di carattere dissuasivo. Se non lo fanno (perché dettano norme sulla precisazione che si traducono in ipotesi non perseguibili per termine troppo breve) stati violano articolo 325. Nel caso ci sia incompatibilità norma nazionale con articolo 325, questa incompatibilità è direttamente applicabile. (non va bene, non va applicato direttamente a individui articolo 325). Corte parte dal principio che se come è il 325 direttamente applicabile, i giudici nazionali devono dare piena efficacia a questi obblighi anche riguardo alla prescrizione perché questo è unico modo per garantire applicazioni sanzioni per frode. Quindi Taricco va applicata e la corte di giustizia la conferma. La Taricco ha già detto che applicare termini di prescrizione più brevi non è consentito dal 325; spetta a legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentono di ottemperare a obblighi previsti da articolo 325. Il fatto che legislatore nazionale proroghi un termine di prescrizione, non lede principio legalità dei reati e delle pene. Premesso che principio primato e diretta applicabilità è sacrosanto e che Taricco ha detto cose giuste, occorre aggiungere che settore tutela interessi finanziari unione, attraverso previsione sanzioni penali, rientra nella competenza concorrente dell’Unione degli stati membri (fino a che unione non esercita competenza spetta a stati membri agire, quando lo fanno devono rispettare unione, diritti trattati ecc.) Alla data dei fatti il regime della prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA non era stato oggetto di armonizzazione dal legislatore dell’Unione, questa è avvenuta parzialmente con l’adozione di una direttiva. Ci sono situazioni in cui unione legifera ma non su tutto e in questo ambito la corte ha armonizzato la materia della prescrizione tardi. La corte dice quindi che è un settore in cui stati membri conservano la loro competenza nel rispetto dei principi generali e obblighi unione. Corte giustizia da a giudice di merito ampia discrezionalità a giudice se condannare o meno. Legge deve dire se ci sono presupposti della condanna, non se li può inventare giudice caso per caso. Va ricordata importanza che riveste principio legalità, principio per cui limitazioni libertà e diritti persona devono essere previsti dalla legge, nei requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività. Questo principio si impone a stati membri quando attuano diritti Unione. La corte di giustizia dice: il diritto dell’Unione è permeato dal principio di legalità che impone a stati membri di rispettarlo quando agiscono nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto quando stati, attuando articolo 325 in un settore non armonizzato, devono rispettare articolo 49, perché in base al 51 siamo nel campo de diritto unione. Corte giustizia rivaluta impostazione problema, corte costituzionale guardava nella sua ottica, corte giustizia guarda da ottica principio di legalità dell’Unione che impone allo stato che quando legifera in materia penale in un settore non armonizzato ma di competenza concorrente di rispettare i diritti fondamentali. L’obbligo di garantire efficacia e riscossione unione non può contrastare con principio legalità (viene scritto tale e si riferisce a principio legalità dell’Unione). Il diritto garantito dall’articolo 49 della Carta ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU. Requisito della determinatezza della legge applicabile implica che legge definisca in modo chiaro i reati e le pene che li reprimono. Principio irretroattività osta che un giudice possa utilizzare norma in un processo prevedente o che renda peggiore reato qualcuno. Spetta al giudice nazionale verificare se la condizione richiesta da sentenza Taricco nel punto 58 ossia che siamo in presenza di una situa in cui sia impossibile sanzionare condotte di tutti, conduca una situazione di incertezza quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile. Se il giudice nazionale rileva situazione indeterminata questo non deve disapplicare ma non perché non applica la Taricco ma perché la applica tenendo conto del principio di legalità. Requisiti menzionanti a punto 58 ostano a che in tali casi persone siano retroattivamente assoggettate a regime punibilità più severo d quello vigente alla commissione del reato. Applicare retroattivamente un’interpretazione nuova di quali siano presupposti di fatto che fanno si che tu sia condannato è di fatto applicare retroattivamente disposizioni penali. Conclusione : se giudice nazionale dovesse essere indotto a ritenere che obbligo di disapplicazione contrasti con principio legalità esso non può violarlo neppure quando il rispetto consentisse di rimedire a una situazione nazionale incompatibile con diritto Unione. Spetta al legislatore adottare le misure. Conclusione è che se disapplicare norma prevede violazione principio legalità, prevale principio legalità. Melloni, settore armonizzato, si fa solo quello che dice diritto Unione. MAS: settore non armonizzato, stati hanno margine. Si noti che sulla terza questione ossia se si deve applicare la Taricco anche quando tale applicazione sia in contrasto con principi supremo dell’ordine costituzionale stato membro e diritti costituzionali, la Corte ritiene non necessario rispondere a terza questione. Sentenza corte costituzionale a valle della decisione MAS: alla luce di quello che ha detto corte di giustizia, corte dice come applicare Taricco Lezione 25/11 riassuntino Taricco nasce tutto da rinvio pregiudiziale fatto da giudice nazionale, affermato che giudice nazionale deve disapplicare norma in tema di prescrizione che renda difficile. Giudici nazionali ricevono sentenza da corte di giustizia. Qualcuno fa rinvio, incidente di legittimità costituzionale chiedendo alla corte costituzionale italiana chiedendo se sia incompatibile con ordinamento italiano, chiedendo alla corte costituzionale chiedendo se si può non applicare la sentenza. Corte costituzionale fa rinvio pregiudiziale a corte di giustizia rappresentando da un lato le problematicità della sentenza Taricco sotto profilo principio rispetto legalità legato al profilo della determinatezza e prevedibilità. Anche prospettando di non applicare sentenza laddove questa vada oltre costituzione. Afferma che UE consentirebbe di operare queta limitazione. Corte giustizia risponde a rinvio pregiudiziale dicendo: 1. Taricco va benissimo 1. Taricco riguardava solo un aspetto del problema, tema armonizzazione disciplina trascrizione non è oggetto di armonizzazione. Ciascuno stato nei limiti delle sue competenze e nel rispetto dei principi generali e diritti UE può adottare assetti specifici legati al suo aspetto costituzionale. Quindi in ipotesi, se non ci fossero altri problemi i giudici la devono applicare indipendentemente da quello che dice corte costituzionale. Cote giustizia ribadisce che mai ordinamento interno può impedire sentenze o principi direttamente applicabili salvo che rispetto ad altri aspetti si pongano questioni che spetta a corte di giustizia risolvere. Corte giustizia dice chi deve fare valutazione della compatibilità con principio legalità ossia giudice nazionale. Qui si apre ulteriore problema, corte costituzionale ha qualcosa da dire. Corte di giustizia si pronuncia dicendo che impone al giudice nazionale di disapplicare nell’ambio procedimento penale riguardo reati in materia di imposta (…) a meno che una disapplicazione comporti una violazione dei principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato. Giudice nazionale volta per volta deve valutare se applicazione determini violazione principio legalità. Corte di giustizia ha ribadito regola Taricco ma ha confermato che trova applicazione solo se rispettosa del principio di legalità e ha sollevato una verifica della competente autorità nazionale. La competente autorità nazionale. La corte demanda alle autorità giudiziarie nazionali il compito di saggiare la compatibilità della regola Taricco son il principio di determinatezza in materia legale. L’autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla corte di giustizia è la corte costituzionale cui spetta in via esclusiva il compito di saggiare se diritto UE è in contrasto con principi supremi dell’ordine costituzionale e con diritti inalienabili- il ruolo essenziale del giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale. Visto che la corte già è stato investita dalla questione, è la corte costituzionale che deve dire se le questioni sollevate sono fondate e la risposta è no, perché la norma Taricco essendo incompatibile non si può applicare. Il giudice comune non può applicare la regola Taricco perché essa è in contrasto con principio della determinatezza in materia penale. Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionali. Questa problematica trova sviluppo in varie sentenze della corte costituzionale, questa elabora teoria della doppia pregiudizialità ,teoria per cui giudice nazionale si trova davanti a situazione in cui vengono in rilievo diritti fondamentali della persona che sono oggetto di tutela sia nell’ordinamento UE che in quello italiano. Noi sappiamo che se guardiamo a questo problema da punto di vista Ue il giudice nazionale è chiamato normalmente a verificare se la fattispecie rientra nel campo di applicazione di diritto UE, in caso di verifica positiva se ha dubbio che una certa disciplina possa essere contraria a diritti fondamentali persona, può o deve fare invio pregiudiziale alla corte di giustizia. Secondo la regola Granital queto non esclude che a questo punto una volta verificato con esattezza il contenuto e la portata della disciplina dell’Unione sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, il giudice nazionale possa porre a corte costituzionale la questione di compatibilità della norma del diritto dell’Unione che sia compatibile con valori fondamentali dell’ordinamento. Valutazione spetta in via esclusiva alla corte costituzionale. Questa situazione ha messo in luce problemi: secondo corte giustizia verifica andrebbe fatta da giudice nazionale, ma caso per caso singolo giudice deve valutare se certa situazione creata da corte di giustizia corrisponda a principio determinatezza. Ogni giudice comune decide. Una volta che sentenza della corte costituzionale (interpretativa di rigetto) mi dice che Taricco non si applica, nessun giudice nazionale può obiettare, devono rispettare ciò che dice corte costituzionale. Sarebbe contrario a principio legalità fare ogni volta caso per caso vedere se Taricco corrisponda a principio determinatezza. A valle di questa situazione la corte dice: il contrasto con il diritto dell’Ue condiziona l’applicabilità della norma interna e di conseguenza esclude la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionali che si intendano sollevare sulla medesima. Se norma nazionale è contraria a diritto Ue non deve fare incidente di costituzionalità ma semplicemente non la applica. Questo solo quando norma europea è dotata di efficacia diretta. Spetta a giudice comune valutare compatibilità norma interna nel caso utilizzando rinvio pregiudiziale a corte di giustizia, così da soddisfare primato diritto dell’Unione e l’asoggezione del giudice solo alla legge. Quando disposizione del diritto interno diverge da norme dell’Unione prive di effetti diretti, il giudice comune senza delibare preventivamente i profili compatibili con il diritto europeo, deve sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale spettando poi alla corte costituzionale giudicare la legge sia in riferimento ai parametri europei sia in relazione ai parametri costituzionali interni. Quindi la corte dice che se si parla di norme direttamente applicabili giudice le applica e fine. Se invece non sono direttamente applicabili si fa incidente di costituzionalità e se la vede la Corte costituzionale e sarà la corte costituzionale a parlare con corte di giustizia. Corte costituzionale, quindi, sostanzialmente dice ai giudici nazionali di valutare compatibilità con ordinamento unione delle norme solo nella misura in cui queste riguardano norme direttamente applicabili, in tutti altri casi spetta a Corte costituzionale esaminare fattispecie. Successivamente Corte costituzionale sviluppa posizione: in una fattispecie il giudice nazionale si può trovare a dover valutare la compatibilità di una situazione sia rispetto a valori fondamentali dell’ordinamento Ue sia italiano, cosiddetta doppia pregiudizialità. Essere comuni in entrambi ordinamento non vuol dire che siano gestiti allo stesso modo. Se si parla di compatibilità con valori fondamentali la valutazione deve essere applicabile erga omnes, non è possibile applicare nell’ordinamento ita certe norme e altro giudice non le applica perché incompatibile. È la Corte costituzionale che deve pronunciarsi perché questo tipo di pronuncia ha effetto erga omnes. Ne consegue che giudice nazionale deve fare rinvio alla corte costituzionale sarà lei a valutare la questione e nel caso fare rinvio a corte di giustizia in modo tale che in queste situazioni c sia sempre sentenza corte costituzionale si che stabilisce come si compone la fattispecie. Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che gli ordinamenti nazionali non possono impedire o limitare il potere discrezionale di ciascun giudice nazionale di sollevare questioni pregiudiziali perché altrimenti ordinamento nazionali, limitando accesso a corte dei giudici, limiterebbero possibilità core d giustizia di pronunciarsi sul fatto che diritto Ue prevalga su disposizioni nazionali incompatibili. Corte costituzionale ha corretto dottrina dicendo che quando giudice nazionale si trova davanti a una situazione del genere, salva impregiudicata la possibilità di fare rinvio pregiudiziale, deve fare rinvio alla corte costituzionale. Quindi giudice deve anche fare incidente di costituzionalità. Sentenza melloni: se si parla di settori armonizzati, valori nazionali non li puoi applicare. Principio del primato è più importante di qualsiasi altra valutazione. Corte giustizia rigida perché contemporaneamente stava litigano con altre corti europei La sentenza Granital era stata dettata quando non c’era diritto recesso dall’Unione. Sentenza Egenberger Direttiva 2000/78 accesso al lavoro, prevede diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni. Religioni o convinzioni personali, handicap e tendente sessuali sono fattori oggetto di armonizzazione vietandone uso a fini discriminatori. Normativa europea inizia distinguendo tra discriminazione diretta e indiretta. Sussiste discriminazione diretta quando sulla base di uno dei motivi sopra indicati, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Quindi identifico un gruppo in situazioni analoghe e all’interno verifico che alcune persone con queste 4 caratteristiche sono trattate diversamente dalle persone senza quelle caratteristiche: discriminazione diretta. La discriminazione indiretta si ha quando un certo comportamento apparentemente neutrale (non utilizza esplicitamente fattori di discriminazione vietati) di fatto incide in maniera sfavorevole su un gruppo identificabile con uno dei 4 fattori di discriminazione. Le discriminazioni sono vietate in linea di principio, tuttavia ci possono essere delle circostanze che lasciano impregiudicate in una società democratica in cui queste sono necessarie alla sicurezza pubblica. La differenza di trattamento a volte può essere giustificata da altre esigenze. Sentenza C-518/22 Signora chiede di essere impiegato come assistente per attività disabili: rispetto ad assistenza a specifica persona disabile viene esclusa la possibilità di questo soggetto di lavorare per questa persona perché la persona disabile non vuole lavorare con persone con età vicina alla sua. Queta tizia sostiene di essere stata discriminata per l’età. poiché l’offerta di lavoro era espressamente rivolta alle persone di «età compresa tra i 18 e i 30 anni», si poteva presumere che essa non fosse stata selezionata nella procedura di assunzione unicamente a causa della sua età, presunzione che la AP Assistenzprofis non ha confutato. In base alla direttiva discriminazione in base all’età p vietata. In tali circostanze, occorre verificare se una siffatta differenza di trattamento fondata sull’età possa essere giustificata alla luce della direttiva 2000/78. Perché la direttiva dice che non pregiudica quelle misure necessarie alla tutela della salute e dei diritti e libertà altrui il legislatore dell’Unione ha, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, inteso prevenire e comporre un conflitto tra, da un lato, il principio della parità di trattamento e, dall’altro, la necessità di assicurare l’ordine, la sicurezza e la salute pubblici, la prevenzione dei reati, nonché la tutela dei diritti e delle libertà individuali, che sono indispensabili al funzionamento di una società democratica. Poiché questa è una deroga va interpretata in modo restrittivo. (art. 52, limitazione dei diritti previsti dalla carta deve essere fatta per legge, core verifica se siamo in presenza di una norma di legge che in termini sufficientemente precisi autorizza od obbliga in sede di programmazione assistenza personale a persone disabili, i loro desideri individuali compresi età persona individuata a fornire loro assistenza). In queste circostanze si rispetta il primo criterio per cui è fondata sulla legge: bisogna vedere se persegue diritto legittimo, tutela libertà e diritti altrui. la stessa misura è stata adottata persegue un obiettivo volto alla tutela dell’autodeterminazione delle persone disabili, garantendo il diritto all’espressione dei desideri e alla libera scelta di dette persone al momento dell’adozione di decisioni relative alle prestazioni di servizi di assistenza personale e alla loro fornitura, prestazioni che riguardano tutti gli ambiti della vita e si estendono profondamente alla sfera privata e intima delle persone che le ricevono. Detta normativa mira quindi a garantire il diritto delle persone con disabilità di organizzare le loro condizioni di vita nel modo più autonomo e indipendente possibile. Un siffatto diritto implica necessariamente la possibilità di pianificare il servizio di assistenza personale che sarà loro fornito, il che include la definizione dei criteri di selezione della persona incaricata di fornire tale servizio e la partecipazione attiva al processo di assunzione di tale persona. Occorre sottolineare, da un lato, che il diritto all’espressione dei desideri e alla libera scelta di cui al punto 58 della presente sentenza concretizza il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure volte a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita comunitaria, diritto che rientra tra quelli riconosciuti dal diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 26 della Carta. Dall’altro lato, il rispetto dell’autodeterminazione delle persone con disabilità è altresì un obiettivo sancito dall’articolo 19 della Convenzione dell’ONU, le cui disposizioni possono essere invocate al fine di interpretare quelle della direttiva 2000/78, ivi compreso l’articolo 2, paragrafo 5, di quest’ultima. La direttiva in parola, infatti, deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme a tale convenzione. Anche la normativa della direttiva in materia di discriminazione va interpretata secondo convenzione, carta ecc. Dobbiamo soddisfare terzo criterio ossia deve essere necessaria e proporzionale: occorre verificare se una differenza di trattamento fondata sull’età, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, derivi da una misura necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Nel caso di specie, risulta che l’indicazione della preferenza di una fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni nell’offerta d’impiego di cui trattasi trae origine nella necessità individuale di A. di beneficiare di un’assistenza personale per il suo accompagnamento in tutti i settori della sua vita sociale quotidiana di studentessa ventottenne, assistenza che riguarda quindi la sua sfera privata e intima rispetto ai compiti generali riguardanti non solo l’organizzazione della sua vita quotidiana, compresa la pianificazione di esigenze strettamente personali, ma anche la gestione della sua vita sociale e culturale. detta preferenza per una determinata fascia di età era motivata in particolare dalla circostanza che la persona che avrebbe fornito l’assistenza avrebbe dovuto essere in grado di integrarsi facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di A. Di conseguenza, poiché una disparità di trattamento in funzione dell’età può essere giustificata alla luce di tale articolo 2, paragrafo 5, a condizione che essa derivi da una misura necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi di tale disposizione, non occorre verificare se essa possa essere giustificata anche in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, e/o dell’articolo 7 della direttiva 2000/78. Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, letto alla luce dell’articolo 26 della Carta nonché dell’articolo 19 della Convenzione dell’ONU, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’assunzione di una persona che fornisce assistenza personale sia soggetta a un requisito di età, in applicazione di una normativa nazionale la quale prevede che siano presi in considerazione i desideri individuali delle persone che, a causa della loro disabilità, hanno diritto a prestazioni di servizi di assistenza personale, qualora tale misura sia necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Lezione 4/11 Sentenza Egenberger Disciplina Unione prevede con una direttiva il divieto di discriminazione fonato su alcuni fattori. La direttiva nel suo considerando spiega che in termini di circostanze la disparità di trattamento può essere giustificata quando uno dei fattori di discriminazione viene invocato in relazione a un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa purché finalità legittima e requisito proporzionato. In generale gli stati secondo la direttiva, possono mantenere differenze di trattamento basate sulla religione o convinzioni personali laddove per la natura di tali attività o per contesto in cui vengono espettate, queste rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per svolgimento attività lavorativa tenuta conto dell’etica dell’organizzazione. Quindi uno specifico fattore di discriminazione tra quelli vietati dalla direttiva viene ulteriormente precisato per tenere conto delle circostanze che l’esercizio di queste libertà spesso avviene non in modo individuali ma in forma associata. La libertà di religione è un tema oggetto di specifiche norme volte a tutelare il diritto a libertà espressione. Per inquadrare caso di possibile discriminazione fondato su convinzione personali bisogna avere chiara libertà all’esercizio delle convinzioni personali. Andiamo allora a cercare cosa dice il patto sui diritti civili e politici, il Comitato in particolare. Per quanto riguarda libertà di religione si distinguono due aspetti in primis la libertà di non appartenere a nessuna religione: secondo: diritto diviso in 2 profili, si parla di foro interno e foro esterno, quello interno riguarda la convinzioni personali, il diritto alle opinioni personali è assoluto, lo Stato non può imporre di adottare nessuna specifica convinzione o di abbandonarla. L’aspetto esterno intende il diritto di esercitare questa libertà conferita attraverso l’adozione di specifici riti e usanze che possono essere tipo di alimentazione, modi di vestire ecc. al credo che persegue sia singolarmente che come gruppo. Anche la partecipazione a manifestazioni esterne collettive fa parte di questo diritto. Tuttavia questo secondo aspetto prevede espressamente possibilità stato di assoggettarlo a limitazione per perseguire finalità legittime quali ordine pubblico ecc. Molte religioni uno degli aspetti essenziali della manifestazione religiosa è essere costituite in forma organizzata; esiste struttura organizzata il cui scopo è consentire ad appartenenti religione condividere esperienza religiosa. Da un punto di vista dell’ordinamento sono raggruppamenti individuali. Questo aspetto strutturale pone una serie di problemi perché queste istituzioni interagiscono con la società in cui sono inserite. Il caso in esame è il classico esempio, la signora E. viene discriminata nel procedimento di assunzione perché l’organizzazione che la deve assumere è evangelica e la signora non la è. In alcuni casi la caratteristica legata alla religione è caratteristica essenziale per svolgimento attività lavorativa. Esistono tante fattispecie per stabilire se e in che misura la prestazione lavorativa è collegata in modo talmente stretto alla sua etica da rendere impossibile scindere le due posizioni. Nel caso Edg il dipendente doveva preparare report per fornire informazioni a responsabili organizzazione epr poi stilare documenti presentati nell’ambito delle chiese evangeliche tedesche ecc. la corte ha osservato che questo tipo di attività non è collegato all’etica dell’organizzazione. Libertà religione rispetto a benessere animali. Ci sono disposizioni europee che ai fini della tutela del benessere animale prevedono che macellazioni avvengano adottando procedura che sia la meno dolorosa per animale. Con questa disciplina si scontra il fatto che secondo alcune correnti di alcune religioni per cui la sedazione non è permessa. Fino a che punto appartenenza a corrente religiosa che fa si che per macellare animali sia vietato uso sedazione, proprio perché riguarda aspetto a attività esterna a un soggetto, può superare questo. La corte di giustizia ha confermato che non si può invocare libertà religione per disapplicare norme comunitarie. Altro filone giurisprudenziale, abbigliamento religioso, in molte religioni l’uso di specifici indumenti è recepito come aspetto essenziale della propria religione. Sul luogo di lavoro? Normalmente queste situazioni nascono quando un datore di lavoro adotta politica di neutralità che prevede indistintamente il divieto di utilizzare su luogo lavoro qualsiasi oggetto, simbolo o indumento che specifici appartenenza a qualsiasi gruppo religioso, appartenenza gruppo filosofico ecc. La corte di giustizia dice che se divieto è applicato indistintamente a tutti, non siamo in presenza di una discriminazione diretta perché è regola che si applica indistintamente a tutti purché la regola sia prevista in modo chiaro espressamente, che sia applicabile indistintamente e soprattutto applicata consistentemente a tutti. È discriminazione indiretta però perché anche se divieto si applica a tutti colpisce in maniera significativa specifici gruppi e convinzioni religione. Una discriminazione diretta non è necessariamente vietata ma deve superare test per cui deve essere nel perseguimento di un interesse legittimo, necessario e proporzionato. Corte di giustizia ha progressivamente precisato il modo in cui bisogna fare bilanciamento: nei primi casi era diritto impresa di adottare politica neutralità rispetto a libertà religione die suoi dipendenti, la corte dice che questa neutralità deve essere effettivamente parte dell’impresa, deve essere applicata consistentemente e indistintamente. Per quanto realizzi effetto discriminatorio indiretto, corte di giustizia ritiene che sia un fine legittimo dell’organizzazione ii fatto di adottare politica neutralità. Si è andati di fronte ad abusi, difficile capire se politica di neutralità voglia escludere alcune persone tipo donne musulmane. Nelle successive sentenze corte ha detto che adottare politica neutralità deve essere giustificata in ragione dell’attività che svolge l’impresa. Non è legittimo adottare politica neutralità che non abbia collegamento con azienda e quello che fa. Non basta che politica sia legittima e necessaria. Deve essere anche proporzionata. Se uno studio legale con clientela internazionale adotta politica neutralità va bene. Solo per posizioni lavorative che implicano contratto con cliente. Se azienda adotta politica neutralità in un magazzino (no contratto con cliente) è sproporzionato. Anche se nella stessa azienda, e se receptionist vuole mettere velo prima di licenziarla dovresti cercare di ricollocarla all’interno dell’azienda a una posizione che non prevede relazioni con il pubblico. Il tema della libertà di religione è trasversale, un altro ambito in cui tutela libertà di religione è importante è materia dell’asilo. Ue ha politica di asilo per cui armonizza aspetti procedurali delle domande di asilo. In base alla convenzione sui rifugiati, la persecuzione per motivi religiosi è fattore di discriminazione che autorizzano individui a ottenere protezione internazionale in un altro stato. Se chiedo asilo perché una volta entrato in territorio stato in cui mi trovo mi sono convertito e quindi se tornassi nel mio paese d’origine sarei esposto a rischio persecuzione grave. Nessuno ti ha ancora concretamente perseguitato, il fattore che potrebbe determinare persecuzione si è avverato quando già non eri nel tuo paese. Il fatto che tu abbia volontariamente deciso di convertirti incide sulla valutazione della situazione di pericolo? Fino a che punto l’autorità può valutare la genuinità della conversione? Fino a che punto io posso escludere il rischio di una persecuzione nel caso in cui torni nel paese d’origine quando ad esempio in quel paese l’appartenenza a religione diverse non sia origine a persecuzione salvo che acquisti aspetto pubblico? Divieto abuso diritto d’asilo e libertà di religione si intrecciano. Anche omosessuali in Africa sono pesantemente perseguitati, se tizio dal Ghana arriva e chiede protezione internazionale, come fa autorità a decidere? Tutela dei diritti fondamentali Per lungo tempo diritti fondamentali non erano nei trattati ma implicitamente è sempre stato ritenuto che