DIRITTO PUBBLICO PDF
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Indirizzo Economia Aziendale Corso B
2024
Greta Gariglio
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Summary
Appunti di Diritto Pubblico, concentrandosi sulla relazione tra le regole costituzionali e i diritti umani. Il documento descrive anche le funzioni del diritto e i principi della costituzione italiana, enfatizzando l'importanza del principio democratico. Sono presentate anche diverse teorie di diritto pubblico.
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DIRITTO PUBBLICO APPUNTI ARGOMENTI ESONERO GRETA GARIGLIO INDIRIZZO ECONOMIA AZIENDALE CORSO B 2024 | PROF.SSA RACCA DIRITTO PUBBLICO 24/09/2024 Le regole costituzionali ci liberano e ci permettono di vivere godendo dei diritti umani, il popolo esercita la propri...
DIRITTO PUBBLICO APPUNTI ARGOMENTI ESONERO GRETA GARIGLIO INDIRIZZO ECONOMIA AZIENDALE CORSO B 2024 | PROF.SSA RACCA DIRITTO PUBBLICO 24/09/2024 Le regole costituzionali ci liberano e ci permettono di vivere godendo dei diritti umani, il popolo esercita la propria sovranità (partecipa alla Repubblica) attraverso il voto nominando i propri rappresentanti. Le norme che fondano e definiscono la rappresentanza possono essere deviate e dunque la norma non è effettiva. CHE COS’È IL DIRITTO? Insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico. Ha un’evoluzione costante, soprattutto il diritto pubblico. QUESTIONE INFOSFERA: tutto il mondo fuori dall’esperienza umana diretta il diritto pubblico se ne occupa e i tre pilastri sono: -democrazia in chiave di rappresentanza i poteri pubblici sono fondati sulla nostra scelta di farci rappresentare da qualcuno -impatto sui diritti fondamentali e sulla salute della persona umana la salute mentale e psicofisica, un blocco nella socialità che ha creato una vera e propria patologia, anche a seguito dell’uso sostanze in seguito ad un malessere. Sono problemi che incidono sulla società ma anche sulla persona che non si realizza, dunque la repubblica ha interesse nella realizzazione della persona cosi che possa dare il meglio di sé per la società. Quando si parla di uguaglianza formale si parla di un principio fondamentale che però deve svilupparsi in un uguaglianza sostanziale per dare opportunità a tutti e per cercare di equilibrare quella che può essere un’ingiustizia sociale. Nell’ordinamento italiano di oggi sono disciplinati in un certo modo ma non è così ovunque. -capitalismo della sorveglianza tutta l’economia è pervasa dal dato, un insieme di dati che circolano e implicano una sorveglianza. Ciascuno di noi è tracciato e sviluppa una sua footprint nel mondo a seguito di una marea di dati. Ha sviluppato un nuovo marketing e delle nuove pubblicità. Le grandissime piattaforme fanno da gate keeper, il problema è dunque quello dell’antitrust e della concorrenza. per quanto riguarda il rapporto cittadino e repubblica si intende il compito di pagare le tasse ecc e contribuire al pieno sviluppo della repubblica italiana. GRUPPO SOCIALE Un GRUPPO SOCIALE è un’organizzazione umana che è finalizzata al perseguimento di interessi e/o esigenze comuni di diverso genere ad appartenenza volontaria (famiglia che creiamo noi) o appartenenza necessaria (famiglia d’origine) COME FUNZIONANO I GRUPPI SOCIALI: si creano dei rapporti al loro interno, sulla base di essi si creano regole che disciplinano il gruppo, vengono accettate e riconosciute su cui poi si basa il consenso. Se il principio di maggioranza non è sostenuto, non è più democrazia. PERCHE’ DARSI DELLE REGOLE? Perché fondano i valori del gruppo e si sta insieme per un pieno sviluppo della persona umana (art 1 2 3 costituzione italiana). Possono dare influenza negativa o positiva sui componenti del gruppo sociale. LA COSTITUZIONE è finalizzata a questo obiettivo (il pieno sviluppo della persona umana) come tutte le altre istituzioni pubbliche. ABBIAMO DUE TIPOLOGIE DI REGOLE: - Regole ISTITUZIONALI : regole attorno al cui il gruppo si è costituito e i suoi principi Fondamentali (es. ordinamento della repubblica) (art. 1-54 della costituzione sono l’insieme dei valori sui cui si è fondato questo ordinamento) - Regole ORGANIZZATIVE : per l’organizzazione e la struttura del gruppo sociale - PRINCIPIO ORDINATORE bisogna esprimerlo affinché componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e stabilizzi nel tempo tale composizione. Può operare come: > TIRANNIA: prevalenza degli interessi di un singolo su tutti i componenti del gruppo sociale > OLIGARCHIA: prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo > DEMOCRAZIA: garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati LA DEMOCRAZIA è garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutto il gruppo e vengono così garantite costituzionalmente le libertà (es garantite a tutti) (regola istituzionale) e vi è separazione dei poteri (regola organizzativa) (si nota quanto sbilanciamento c’è tra le leggi proposte dal governo e i tempi permessi al parlamento di discuterne per poi eventualmente approvarle) GRUPPO SOCIALE REPUBBLICA ITALIANA Lo stato è un gruppo sociale definito “ordinamento giuridico originario” vi è un’entità, il POPOLO, in posizione di supremazia su tutti i soggetti, che vivono in un determinato ambito spaziale, il TERRITORIO, (esito dei trattati dopo la 2° guerra mondiale) e rivendicano l’originarietà del proprio potere, LA SOVRANITA’ -> bisogna vedere quanto sia effettiva e attuale, TEORIA ISTITUZIONALE DI SANTI ROMANI della PLURALITA’ degli ordinamenti giuridici -> Ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico – istituzione – corpo sociale Può essere: ORIGINARIO (SOVRANO) : che non riconosce nessun soggetto superiore a sé -> Luigi 14 -> uno solo sul territorio -> la costituzione DERIVATO (AUTONOMO) : che deriva i suoi poteri da un ordinamento superiore (Comuni, Province, Regioni) TEORIA NORMATIVA di HANS KELSEN (Germania) Ogni norma trova fondamento in una norma superiore Tutte le norme trovano fondamento e validità nella NORMA FONDAMENTALE. All’interno di ogni ordinamento giuridico c’ una gerarchia delle fonti. IL DIRITTO CHE COS’È IL DIRITTO? Insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico. Ha un’evoluzione costante, soprattutto il diritto pubblico. LE FUNZIONI DEL DIRITTO : - FUNZIONE REPRESSIVA: repressione di comportamenti antisociali (pericolosi, ad esempio diritto penale nel caso del furto) diritto pubblico, è lo stato che esercita questa funzione, lo stato si fa carico di punire. (ha podestà punitiva) - FUNZIONE ALLOCATIVA: attribuisce agli individui e alla collettività beni e servizi (ad esempio diritto civile e diritto commerciale, nel caso del diritto di proprietà). - FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERE: istituzione ed assegnazione di poteri pubblici, creare dei poteri che non sono più considerati di derivazione divina ma di scelta popolare di eleggere i propri rappresentanti. - DIRITTO SOGGETTIVO: è il POTERE attribuito a un soggetto di far valere davanti al giudice un proprio interesse riconosciuto da una norma nell'ordinamento - DIRITTO OGGETTIVO: è L'INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE imposte dallo Stato per regolare la vita sociale e garantire il raggiungimento degli obiettivi LA COSTITUZIONE ITALIANA Entrata in vigore 1° gennaio 1948 con l’approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, a seguito del referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946 1-12 PRINCIPI FONDAMENTALI -> su cui si fonda lo stato italiano e tutta la costituzione 1-54 VALORI/REGOLE ISTITUZIONALI -> che fondando il gruppo sociale Repubblica Italiana, il principio ordinatore è la democrazia, comprende i diritti e i doveri dei cittadini e i rapporti sociali, etico-sociali, economici e politici 55-139 REGOLE ORGANIZZATIVE -> volte ad assicurare e tutelare quei valori L’ARTICOLO 54 è il PILASTRO: esprime un concetto secondo cui bisogna prestare fedeltà alla costituzione, condividendo questi valori e osservandoli. Fa si che il sistema vada nella giusta direzione, quella del pieno sviluppo della persona umana. Concetto che, per i cittadini e le costituzioni, permette di svilupparci. CARATTERI DELLA COSTITUZIONE RIGIDA: i principi fondamentali non sono modificabili e in tutti gli altri casi è previsto un procedimento aggravato -> maggioranza assoluta. Una Legge Ordinaria che contrasta con la Costituzione è invalida. Nel sistema giuridico italiano la fonte primaria è la Costituzione ed il giudice chiamato a decidere sulle norme che contrastano con essa è la Corte Costituzionale. LUNGA: Su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ma estesa ad aspetti applicativi e di dettaglio -> contiene delle riserve di legge costituzionali. PROGRAMMATICA: Individua alcuni OBIETTIVI FONDAMENTALI da raggiungere per mezzo di norme c.d. programmatiche CONTRATTATA ED APERTA: La Costituzione è il risultato di un compromesso tra le forze politiche presenti all’assemblea costituente e ha un Programma che può essere integrato ed attuato in modo differente a seconda dei mutamenti sociali, culturali e politici. PRINCIPI FONDAMENTALI: LE REGOLE PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA L’ Art 1 ha un solo comma, l’art 1 comma ma 2 ha due parti, art 3 due commi (uguaglianza formale e sostanziale). I PRINCIPI FONDAMENTALI Sono i valori attorno al quale il nostro ordinamento giuridico si è fondato. ART 1 = Principio della democrazia (principio ordinatore) -> l’autorevolezza dell’uomo si esprime nel lavoro, l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro (inserito nel pieno sviluppo della persona umana, lavoro che apre alla cultura, partecipazione ecc. x inserirsi al meglio nei gruppi sociali). PRINCIPIO DEMOCRATICO: Carattere dell’assetto politico istituzionale per cui fonte del potere politico è il consenso dei governati (cittadini). Principio ordinatore della democrazia. LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO ed è esercitato con strumenti di democrazia: diretta e rappresentativa. Diretta -> il popolo si esprime direttamente (referendum) Rappresentativa -> il voto Attraverso elezioni politiche (x un ordinamento sovrano) e amministrative (x scegliere i rappresentati negli ordinamenti derivati) ELEMENTI CHE CONCORRONO A REALIZZARE IL PRINCIPIO DEMOCRATICO: - PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA ( semplice, assoluta, qualificata ) - LIMITATA CON GARANZIE POSTE A TUTELA DELLE MINORANZE - TRASPARENZA NELL‟ESERCIZIO DEI POTERI PUBBLICI - TUTELA DELLE LIBERTA‟ CIVILI - EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALL‟ORGANIZZAZIONE DEL PAESE - SEPARAZIONE DEI POTERI (Montesquieu: legislativo – esecutivo - giudiziario) - GARANZIA DELLA LIBERTA‟ - UN ORDINAMENTO È DEMOCRATICO se garantisce le libertà effettive fondamentali a tutti e se vi è la regola organizzativa: la separazione dei poteri. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione, attraverso il voto. Chiunque ricopra cariche pubbliche è al servizio dei cittadini. PRINCIPIO LAVORISTA: repubblica fondata sul lavoro ART 2 = libertà fondamentali, diritti e doveri e solidarietà -> la Repubblica riconosce e garantisce tutti i diritti inviolabili dell’uomo e sono tutelati in tre livelli: come singolo, come formazioni sociali e come singolo nella formazione sociale. Richiede, quindi, l’adempimento dei doveri inderogabili, solidarietà politica, economica e sociale. PRINCIPIO PERSONALISTA: Tutela del singolo come individuo, Tutela delle formazioni sociali, Tutela del singolo nelle formazioni sociali. PRINCIPIO PLURALISTA: tutela delle formazioni sociali autonome dello stato, famiglia, sindacati, partiti, confessioni religiose. Anche le associazioni sono titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa. ART 3 = uguaglianza formale e sostanziale compito della repubblica rimuovere gli ostacoli. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Disciplinare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (compito di tutti) PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE comma 1 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE comma 2 ALTRI PRINCIPI: - AUTONOMISTA: art 5, “- La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” AUTONOMIA = capacita di produrre norme giuridiche (regioni, provincie, comuni, città metropolitane, Roma) - Enti Pubblici Territoriali - Legittimati dal basso. DECENTRAMENTO = trasferimento di funzioni e compiti dal centro alla periferia es. il prefetto coordina gli uffici territoriali del governo e rappresenta il potere esecutivo nella circoscrizione provinciale (rapp il governo nella provincia) -> legittimazione dall’alto. INTERPRETAZIONE DEL TESTO COSTITUZIONALE: il diritto, a differenza di tutti gli altri testi, si deve interpretare. Nel diritto, in base all’interpretazione letterale, non si ha la conoscenza e il vero significato di ciò che sta scritto. ART 6 = La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. o le lingue delle regioni di confine come Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, francese e tedesco, e non i di aletti come l’occitano. ART. 7 = Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. ART. 8 = Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Nel 1929 sono stati stipulati i Patti Lateranensi, nel 1946 venne stabilito che lo stato italiano non è uno stato confessionale, l’ordinamento non richiama i principi confessionali nella Costituzione ma attribuisce indipendenza e sovranità a Stato e Chiesa Cattolica ciascuno nel proprio ordine, quindi l’indipendenza e sovranità territoriale della Chiesa viene limitata allo Stato Città del Vaticano. ll rango dei Patti Lateranensi è stato elevato al di sopra della legge ordinaria, tanto da renderli non modificabili con legge ordinaria, se non tramite l’accordo tra le parti, diversamente occorre svolgere la procedura aggravata di revisione costituzionale-> non c’è accordo. La libertà di religione viene richiamata anche nell’art. 3, comma 1°--> attraverso il DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA, in questo senso c’è il collegamento con l’art. 8, comma 1°. I rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati come i rapporti con qualunque altro GRUPPO SOCIALE ORGANIZZATO che persegue interessi comuni, a cui l’ordinamento pone il LIMITE DI NON CONTRASTARE CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (es.: pratiche di mutilazione religiosa o disparità di trattamento tra uomo e donna). L’equivalente dei Patti Lateranensi per le confessioni religiose DIVERSE DALLA CHIESA CATTOLICA sono LE INTESE, i Patti sono quindi un tipo di intesa. (es. valdesi, buddisti ecc.) N.B. La religione musulmana non ha ancora, ad oggi, stabilito un’intesa con lo stato italiano perché non ha una struttura con un vertice in grado di contrattare gli accordi. ART. 9= La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Modifica introdotta nel febbraio 2022 SENZA BISOGNO DI RICORRERE ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE -> maggioranza assoluta 2/3 Ricerca e sviluppo della cultura -> sancita nell’articolo 33, diritto del ricercatore di essere libero. L’attività di TUTELA si esplica in fasi distinte e tutte strettamente collegate che sono: -IL RICONOSCIMENTO DEL BENE CULTURALE, che presenta un interesse culturale oggettivo per la collettività. -LA TUTELA: le attività per preservare il bene dai pericoli, compito dello stato. -LA VALORIZZAZIONE: in riferimento all’articolo 117, è competenza delle regioni promuovere la conoscenza del patrimonio culturale. -LA CONSERVAZIONE: consiste nell’insieme di attività, coordinate, programmate e coerenti, volte a garantire la durata. Per quanto riguarda, nello specifico, I BENI CULTURALI, la tutela comprende, a sua volta, le attività di: STUDIO; PREVENZIONE; MANUTENZIONE; RESTAURO; L’obiettivo è la pubblica FRUIZIONE. Negli ultimi anni la tutela ambientale ha assunto via via un’importanza crescente in concomitanza con lo SVILUPPO INDUSTRIALE E CON L’AUMENTO DEI PROBLEMI AD ESSO CONNESSI (INQUINAMENTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, ECC....); tale aumento di attenzione per l’ambiente si è tradotta in politiche ambientali - PRINCIPIO DELLO “SVILUPPO SOSTENIBILE”, secondo cui il modello europeo di sviluppo non può essere basato su uno sfruttamento selvaggio delle risorse naturali, ma deve basarsi su un “modello di sviluppo sostenibile”: si intende un modello di sviluppo “in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i loro bisogni”. Era stato, infatti, MODIFICATO X UNIFORMARLO ALL’AGENDA 2030 Tutela dunque l’ambiente contro ogni forma d’inquinamento e nell’ottica della tutela della saluta umana. AMBIENTE: La nozione giuridica di ambiente nel nostro ordinamento è quella di un bene unitario e al tempo stesso sintetico di tre valori fondamentali: PAESAGGIO, TERRITORIO E TUTELA DEGLI INQUINAMENTI. Il tutto in una prospettiva DELLA SOSTENIBILITA’ E DELL’ECONOMIA CIRCOLARE. ART. 10 = Insieme delle norme che regolano i rapporti fra gli stati -> RAPPRESENTANO IL PLURALISMO VERSO L ‘ESTERNO: PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA rapporto fra stato italiano e stranieri e fra stato italiano e altri stati. Nel 1° comma abbiamo il RICONOSCIMENTO E L’ACCETTAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE (derivano da consuetudini; es disciplina dei rapporti diplomatici) -> L’ordinamento giuridico italiano SI IMPEGNA A RISPETTARE LE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE EMANATE DAGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI AI QUALI ADERISCE: ad esempio le norme emanate dall’UE o dall’ONU. Nel 2° comma si disciplina il trattamento giuridico dello straniero: 1) trattamento DEL “MINIMUM STANDARD” (riservato ai cittadini di paesi con cui non sono state stipulate convenzioni o agli apolidi), il quale prevede che allo straniero vengano garantiti in qualunque situazione i diritti umani fondamentali (così come previsti dalla “dichiarazione universale dei diritti dell’ONU”) 2)trattamento della «CONDIZIONE DI RECIPROCITA’» (riservato ai cittadini degli stati con cui l'Italia ha stipulato convenzioni) il quale prevede che AL CITTADINO STRANIERO SIA RISERVATO LO STESSO TRATTAMENTO CHE VERREBBE RISERVATO ALL'ITALIANO SE SI RECASSE NELLO STATO DI CUI LO STRANIERO È CITTADINO. Nel 3° comma si ha il RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ASILO POLITICO: diritto riservato agli stranieri a cui nel proprio paese d'origine viene negato l'esercizio delle libertà democratiche fondamentali (es libertà di manifestazione di pensiero, specialmente in ambito politico e/o religioso); tale diritto consiste nell’offrire allo straniero ospitalità e protezione. Nel 4° comma troviamo LE REGOLE RELATIVE ALL'ESTRADIZIONE: essa consiste nella consegna, da parte del nostro paese, di uno straniero al paese di cui egli è cittadino per essere stato processato per reati ad esso imputati; è ovviamente vietata l'estradizione per reati politici (a meno che si tratti di genocidi o stragi). ART 11: PRINCIPIO PACIFISTA che si divide in: adesione e riconoscimento delle organizzazioni sovranazionali ed internazionali l’Italia accetta, in condizione di parità con gli altri stati aderenti, di limitare la propria sovranità nazionale a favore di organizzazioni sovranazionali (es UE) ed internazionali (es ONU) di cui decide di essere membro e che abbiano come obiettivo quello di promuovere la pace tra i popoli ed il progresso economico degli stati aderenti. ripudio della guerra d’offesa L'Italia rifiuta la guerra di aggressione e in generale la guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali; può invece difendersi (ove aggredita), nei limiti e secondo le indicazioni delle organizzazioni sovranazionali o internazionali di cui è parte (es. NATO, ONU). !!!! Le norme del diritto internazionale sono NORME DI ORIGINE CONSUETUDINARIA, quindi FONTI- FATTO nel senso che sono consuetudini che obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento, rivolte alla collettività ed, in particolare, agli Stati. !!!! ART. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. NORMA GIURIDICA La norma giuridica detta l’insieme delle regole di condotta di un gruppo sociale che possono essere: -scritte -non scritte -consuetudinarie A differenza dell’atto amministrativo, È GENERALE E ASTRATTA -> GENERALITÀ = applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti. ASTRATTEZZA = ripetibilità dell’applicazione nel tempo. Abbiamo le NORME SPECIALI che si riferiscono ad ipotesi determinate e le NORME ECCEZIONALI che si riferiscono a specifiche situazioni e non ripetibili nel tempo. LE REGOLE GIURIDICHE: Disciplinano atti giuridici derivanti dalla volontà dell’uomo I FATTI GIURIDICI: presi in considerazione di per se e non in quanto determinati dall’espressione di volontà dell’uomo. PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ = una norma è effettiva quando è osservata, rispettata dai consociati ( concreta applicazione ). Infatti non è sufficiente che una determinata regola sia prevista come tale, ma a ciò deve accompagnarsi l’‟effettivo adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa. I destinatari delle norme giuridiche sono i SOGGETTI DI DIRITTO: - Persone FISICHE - Persone GIURIDICHE -> associazioni, fondazioni ecc. -> nasce per garantire per creare un’autonomia patrimoniale che faccia circolare tutta la nostra economia La persona FISICA ha capacità giuridica e si acquista dal momento della nascita. CAPACITÀ DI AGIRE Art. 2 c.c. – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Capacità di agire cioè di compiere atti giuridici volti a costituire, modificare od estinguere posizioni giuridiche. È SOGGETTO DI DIRITTO chi ha la CAPACITÀ GIURIDICA, la quale indica l’idoneità ad essere titolari di situazione giuridiche soggettive, cioè l’idoneità ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi. LE PERSONE GIURIDICHE POSSONO ESSERE: - PUBBLICHE (Le province e i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.) - PRIVATE (acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche - es. associazioni, società commerciali come S.p.a. ed S.r.l. ) Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto POSIZIONI GIURIDICHE DI SVANTAGGIO O DI VANTAGGIO: - DI VANTAGGIO -> potere giuridico (accedere alle cariche pubbliche) - DI SVANTAGGIO -> doveri, obblighi e oneri Di svantaggio DOVERI -> imputabili ad una generalità di soggetti previsti per la soddisfazione di un interesse generale (ad es. art 4 dovere di svolgere un’attività lavorativa) OBBLIGHI -> Un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto, cui l’ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretenderne l’osservanza (ad es. Obbligo del genitore di mantenere i propri figli) ONERI -> Un soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato Di vantaggio POTERE GIURIDICO -> Imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio od altrui. FACOLTÀ -> Capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti. DIRITTI SOGGETTIVI: tutela diretta e immediata azionabile avanti al giudice ordinario. Si distinguono in: Diritti ASSOLUTI: vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento (diritti fondamentali e reali) riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti. Diritti fondamentali = art da 1 a 54 (es art 42 diritto di proprietà) Diritti reali = diritto di godimento e garanzia (es. diritto di proprietà) Diritti RELATIVI: vincolano solo soggetti determinati (diritti di credito) INTERESSI LEGITTIMI: Tutela indiretta e mediata -> Non protetti direttamente, ma solo in quanto coincidenti con l’interesse pubblico (es. l’interesse di un soggetto a escludere i concorrenti ad una graduatoria che non hanno i requisiti previsti). INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO: Privi di tutela giuridica (es. interesse ad avere un lampione sulla strada) Es. CONCORSO PUBBLICO POTERE GIURIDICO: è riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di parità Si ha il DIRITTO SOGGETTIVO a partecipare ad un concorso pubblico a seguito della pubblicazione del bando di concorso INTERESSE LEGITTIMO al regolare svolgimento del concorso in conformità alla relativa disciplina posta nel pubblico interesse INTERESSE SEMPLICE all’indizione di un concorso ORIGINI DEL COSTITUZIONALISMO MODERNO COSTITUZIONALISMO MODERNO: da quando abbiamo delle costituzioni che possono definirsi tali. Nasce con le rivoluzioni liberali del 18esimo secolo -> la rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione americana nel 1774-1781. L’idea della SOVRANITÀ DELLA NAZIONE nasce con la RIVOLZUIONE FRANCESE. Durante l’ancient regime vi era uno stato assoluto -> vi era la persona del Re. Durante la rivoluzione francese vi è l’identificazione tra lo stato e la Nazione, composta da “singoli cittadini eguali” -> stato LIBERALE. LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO del 1789 sancisce alcuni principi fondamentali ancora oggi ritenuti essenziali nella formulazione di ogni costituzione -> ad esempio L’art 3 che sancisce espressamente come "il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. SECONDO IL COSTITUZIONALISMO NORD AMERICANO la Costituzione è un insieme di regole che riflettono un ordine preesistente: La Costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali già posseduti dall’uomo. SECONDO IL COSTITUZIONALISMO FRANCESE la Costituzione è un insieme di regole prodotte dalla volontà umana e capaci di conformare artificialmente l’ordine politico: i diritti devono essere attribuiti. Costituzione in senso FORMALE: : Principi e norme fondamentali che reggono la collettività politica e la sua organizzazione formalmente stabiliti in un testo scritto ( law in book ) Costituzione in senso MATERIALE: Vivente – come viene applicata L’ordine concreto che caratterizza ogni società: ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante ( law in action ). PRINCIPI FONDAMENTALI LA CARTA DI NIZZA : proclamata il 7 dicembre del 2000 e integrata nel trattato di Lisbona dove ha acquisito piena efficacia giuridica. Nel preambolo della carta si “pone la persona al centro della sua azione, istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA -> Con la nascita degli Stati Liberali di fine 700 il principio di eguaglianza diviene: CONDIZIONE NECESSARIA per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale Il nostro ordinamento riconosce due tipi di EGUAGLIANZA : IN SENSO FORMALE - Art. 3, Comma 1 - Divieto di discriminazioni ingiustificate/obbligo di discriminazioni giustificate – Es.: Diritto all’istruzione IN SENSO SOSTANZIALE - Art. 3, Comma 2 Liberta' fondamentali ‘700: Nella storia si è iniziato ad avanzare, nelle classi sociali più alte, sono state concepite le LIBERTA’ NEGATIVE -> Limite negativo ai pubblici poteri a garanzia dell’autonomia e indipendenza dell’individuo nei confronti dello stato. ‘800 Ad es Nello statuto albertino le libertà negative erano affermate, via via poi oppresse però con lo stato totalitario. L’evoluzione dello Stato ha determinato lo sviluppo delle LIBERTA’ POSITIVE quelli che sono i diritti politici (es. di voto) -> Comporta una partecipazione attiva alla vita dello Stato che deve rendere effettivo l’esercizio delle libertà Negative. Prima metà del ‘900: EVOLUZIONE Nella prima metà del 900 nascono i DIRITTI SOCIALI nati al fine di riequilibrare le disparità sociali mediante l’intervento dei pubblici poteri ( Es. Diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione ) -> la persona umana ora può fiorire nel suo pieno sviluppo. Caratteristiche dei diritti fondamentali PREESISTENTI AL RICONOSCIMENTO: Non derivano la propria esistenza dal riconoscimento e non sono perciò revocabili dallo Stato (Giusnaturalismo.) INVIOLABILI: Da tutti, soprattutto dai pubblici poteri. ASSOLUTI: Possono essere fatti valere nei confronti di tutti. INALIENABILI: Non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare. IMPRESCRITTIBILI: Non si estinguono in caso di mancato esercizio anche per un tempo prolungato. IRRINUNCIABILI E INDISPONIBILI: Il titolare non può rinunciarvi né disporne con atti di diritto privato. (non si possono vendere) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIRITTI FONDAMENTALI A PAG. 3 LE FONTI DEL DIRITTO MODI ATTRAVERSO I QUALI IL DIRITTO NASCE E SI RINNOVA: IL RUOLO CENTRALE DELLA LEGGE E’ ESITO DI UN MOVIMENTO CHE HA PORTATO AD ACCENTRARE LA POTESTA’ NORMATIVA. L’impero Romano è considerato la culla del diritto. Si è passati dall’ASSOLUTISMO, la sovranità concentrata nelle mani di un sovrano, il potere era derivato da dio. Viene superato nel COSTITUZIONALISMO MODERNO, in cui vi era l’idea di sovranità del parlamento che rappresentava a sua volta il popolo. rappresentativo del popolo. Nel dopoguerra si è arrivati al pluralismo costituzionale, si parla così di COSTITUZIONI DEL 2° DOPOGUERRA in cui Si afferma la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ed il governo multilivello, cioè livelli di organizzazione che emanano le fonti, attraverso una complessità articolata. Ogni ordinamento autonomo emana le proprie fonti (es. norme statali, norme regionali) 1° = RANGO COSTITUZIONALE Art. 72 2° = RANGO PRIMARIO Art. 87-76 FONTI 3° = RANGO Art. 75 SECONDARIE SECONDARIO In cima abbiamo la COSTITUZIONE (la fonte sulle fonti) con le LEGGI COSTITUZIONALI e le LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE. FONTI PRIMARIE: - LEGGI ORDINARIE ( adottate dal Parlamento attraverso il procedimento legislativo ) - ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE ( Decreti Legge, adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza Decreti legislativi, adottati dal Governo su legge-delega del Parlamento, contenete l’oggetto, cioè la materia, i principi ed i criteri direttivi, il termine ) -> funzione legislativa esercitata dal Governo (eccezione) I DECRETI LEGGE E I DECRETI LEGISLATIVI HANNO DUE PUNTI DI VISTA: - Attivo: possono modificare l’ordinamento giuridico come fossero una legge ordinaria - Passivo: capacità di resistere all’abrogazione da parte di fonti di rango secondario - REFERENDUM ABROGATIVO (abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o delle Regioni) - STATUTI E LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTI E DIRETTIVE UE FONTI SECONDARIE: - REGOLAMENTI GOVERNATIVI (D.P.R.) sono graduati al loro - REGOLAMENTI INTERMINISTERIALI (D.I.) interno secondo l’ordine. - REGOLAMENTI MINISTERIALI (D.M. – D.P.C.M.) FONTI EXTRA ORDINE: Fuori dal sistema delle Fonti ( es. Consuetudini ) PRINCIPI DEL SISTEMA DELLE FONTI LA COSTITUZIONE è LA FONTE SULLE FONTI -> al suo interno prevede le norme che regolano le altre fonti. 1. UNITÀ Dell’ORDINAMENTO Servono per interpretare le norme del 2. COERENZA SISTEMATICA GIURIDICO nostro ordinamento giuridico. 3. COMPLETEZZA UNITA': significa che tutte le norme dell’ordinamento giuridico italiano possono essere ricondotte al potere costituente, CIOÈ ALLA NOSTRA COSTITUZIONE. “Kelsen si interrogava su quale fosse la fonte sulle fonti, noi sappiamo che è la Costituzione”. COERENZA SISTEMATICA: L’ordinamento prevede i criteri ed i meccanismi per risolvere i contrasti tra le disposizioni normative consentendo all’interprete di SCIOGLIERE LE ANTINOMÌE, cioè il contrasto tra le fonti, e di individuare la norma che deve essere applicata in concreto. I problemi che sorgono, cioè le antinomie, sono dovuti al fatto che un medesimo comportamento può essere disciplinato in modo contrastante da norme differenti, cioè da fonti del diritto diverse. Ciascun ordinamento prevede criteri e meccanismi per risolverle. COMPLETEZZA: per risolvere le lacune normative (nuove situazioni che non sono ancora state disciplinate) sono stati individuati dei sistemi per cui la completezza è GARANTITA DALL’ANALOGIA E DALL’INTERPRETAZIONE. LE FONTI SI DISTINGUONO ULTERIORMENTE IN: FONTI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO = Sono le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo (le norme imposte dallo stato) individuando i soggetti titolati di potere normativo (chi le scrive) ed il procedimento di formazione degli atti prodotti. sono quegli atti che producono il diritto, quindi le FONTI FATTO, come le consuetudini, e le FONTI ATTO, come la Costituzione, le leggi ed i regolamenti. Per avere una fonte di produzione del diritto dobbiamo avere una fonte sulla produzione del diritto, ad esempio, non possiamo avere una consuetudine senza che la fonte sulla produzione del diritto ci dica quando esiste la consuetudine o una legge ordinaria senza che una fonte sulla produzione del diritto attribuisca a quella determinata fonte il valore di legge ordinaria. FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO = gli ATTI (eventi naturali o comportamenti umani non volontari) o i FATTI (comportamenti umani volontari e consapevoli) ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie. Ad esempio: la consuetudine è un fatto giuridico, basato sul convincimento dei consociati che il comportamento tenuto sia giuridicamente rilevante, non deve essere contra ius, gli usi sono fatti giuridici, entrambi producono effetti giuridici che esso riconosce come proprie. FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO = servono a mettere a conoscenza i consociati dell’esistenza delle fonti del diritto, hanno una valenza conoscitiva. Si dice: “l’ignoranza della legge non viene scusata”, cioè il consociato non può invocare a sua scusante il fatto che ignorava la legge perché esistono le fonti di cognizione, che sono strumenti che vengono utilizzati per mettere il consociato nella posizione di non poter invocare l’ignoranza della legge; una volta pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE la legge entra in vigore normalmente entro 15 giorni (vacatio legis), tempo concesso ai cittadini per venire a conoscenza della nuova fonte del diritto. Le leggi regionali del Piemonte sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Una FONTE ATTO (es. una legge) può essere ESISTENTE, VALIDA ed EFFICACE. Questi tre presupposti possono anche non coesistere. ESISTENTE = quando viene emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore. Ad esempio, le camere che fanno una legge ordinaria emanano un atto esistente. VALIDO = quando rispetta le norme procedimentali e sostanziali che disciplinano l’esercizio del potere. Un atto giuridico è valido quando è adottato nel rispetto della fonte sulla produzione del diritto che lo disciplina (NON È VALIDO non è stato rispettato l’iter procedurale per la sua approvazione) EFFICACE = quando produce i suoi effetti giuridici. Una legge ordinaria viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e prima che diventi efficace devono trascorrere almeno 15 giorni – la vacatio legis -, prima dello spirare del 15° giorno la legge è esistente e valida, ma non ancora efficace, perché non ancora idonea a produrre effetti giuridici. LA VACATIO LEGIS è il periodo di tempo, di almeno 15 giorni, in cui la norma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e il consociato entra a conoscenza della norma che però, al momento, non è ancora efficace. Diventa efficace al termine della vacatio legis. CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE TRA LE FONTI I criteri di risoluzione delle antinomie tra le fonti servono per ricondurre il nostro ordinamento giuridico al principio di coerenza sistematica e sono: GERARCHIA, ABROGAZIONE o COMPETENZA. PRINCIPIO DI GERARCHIA La norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore e quest’ultima non può abrogarla anche se successiva nel tempo. una legge ordinaria o un decreto legislativo od un decreto legge che disciplinano una materia in modo contrastante con la Costituzione SONO INVALIDI. le fonti di rango inferiore devono essere interpretate conformemente a quelle di rango superiore. PRINCIPIO DI ABROGAZIONE (CRONOLOGICO) si applica tra norme di pari grado. Detto anche principio cronologico o principio di successione delle leggi nel tempo, dice che la norma successiva prevale sulla norma precedente, in base al momento dell’entrata in vigore. Distinguiamo tra NORMA ABROGATRICE e NORMA ABROGATA La NORMA ABROGATRICE (quella più nuova che cancella la più vecchia) si applica ai rapporti giuridici futuri. La NORMA ABROGATA (quella precedente, più vecchia) non viene cancellata immediatamente dall’ordinamento, si applicherà ancora ai rapporti giuridici ancora pendenti (diversamente si dicono esauriti cioè che non possono più essere aperti davanti al giudice e trovare tutela) perché nel nostro ordinamento vige il principio per cui il rapporto giuridico è disciplinato dalla fonte del diritto in quel momento vigente. Nel caso eccezionale di NORMA ABROGATRICE RETROATTIVA la stessa va a disciplinare anche i rapporti giuridici ancora pendenti, i quali, quindi, muteranno di disciplina. La retroattività deve essere indicata nel dispositivo della norma stessa, che se ne attribuisce il potere. TIPI DI ABROGAZIONE: ABROGAZIONE ESPRESSA: Il legislatore dichiara espressamente che la norma anteriore è abrogata. ABROGAZIONE IMPLICITA: intervento di una nuova disciplina per l’intera materia ( già disciplinata da una norma anteriore che viene quindi abrogata ). ABROGAZIONE TACITA: Incompatibilità tra la nuova norma e quella preesistente -> Si tratta di due disposizioni che disciplinano dettagliatamente in modo diverso lo stesso aspetto. PRINCIPIO DI COMPETENZA: si attribuisce ad una fonte la disciplina di determinate materie, escludendo tutte le altre fonti -> questo criterio permette, ad esempio, di risolvere i contrasti tra legge statale e legge regionale. COMPETENZA PER MATERIA STATO: diritto penale, organizzazione forze armate e rapporti internazionali UE: Materie indicate nel Trattato UE: libera circolazione delle merci, agricoltura, libera circolazione delle persone, immigrazione ecc… REGIONI: Competenza “generale residuale” salve le materie riservate in via esclusiva alla legge dello Stato ex art. 117 Cost. COMUNI: Materie di interesse esclusivamente locale PROVINCE: Materie di esclusivo interesse della comunità di riferimento ART. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali COMPETENZA CONCORRENTE: Il 3° comma indica le materie di legislazione concorrente, laddove concorrente significa che LO STATO DEVE FISSARE I PRINCIPI FONDAMENTALI della materia ed il LEGISLATORE REGIONALE DEVE DETTARE LE NORME DI DETTAGLIO , quindi una legge di cornice unica statale (quella fatta dallo stato), che lo stato è tenuto ad adottare, e 20 discipline di dettaglio differenti (20 come le regioni). LO STATO NON PUÒ ENTRARE NEL DETTAGLIO ma deve dettare solo i principi; sarebbe incostituzionale una legge dello stato che in materia di potestà legislativa concorrente vada a disciplinare anche nel dettaglio perché priverebbe la regione del potere di disciplinare il dettaglio. COMPETENZA RESIDUALE: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. IL 4° comma ci indica la potestà legislativa esclusiva residuale regionale. Nel 2001 è stato ampliato notevolmente l’ambito legislativo delle regioni, , anche se in concreto è difficile individuare materie che non siano state previste nel comma precedente (il 2 e il 3). L'INTERPRETAZIONE L’interpretazione è trarre il significato dal testo scritto, nel nostro ordinamento. La Costituzione scritta e vigente è quella approvata nel testo del 1948, la Costituzione vivente o materiale è quella applicata oggi, concretamente, nell‟esercizio dei poteri, nell‟applicazione delle regole. CODICE CIVILE DEL 1942: Disposizioni sulla Legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi) ART. 12 INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. INTERPRETAZIONE LETTERALE: Consiste nell’interpretare la disposizione non attribuendo ad essa “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” si utilizzano dunque le REGOLE DEL LINGUAGGIO e si fa riferimento unicamente al SIGNIFICATO TECNICO GIURIDICO delle parole. INTERPRETAZIONE ESTENSIVA/RESTRITTIVA: con l’interpretazione estensiva/restrittiva il significato delle disposizioni è considerato più ampio/più ristretto rispetto a quello che il solo testo potrebbe indicare. Ciò è possibile ad esempio: Mettendo in relazione la disposizione con altre norme dell’ordinamento (che riconoscono altri diritti ad altri soggetti) Considerando l’intenzione del legislatore: interpretazione TELEOLOGICA ( Dal greco “teleos”, cioè fine, scopo ) INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: consiste nel valutare la disposizione alla luce non solo del testo, ma anche delle altre disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinare con esse il significato e la portata. Ad esempio l’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, lo si mette in relazione a tutte le altre norme costituzionali che stabiliscono quali devono essere considerati come diritti inviolabili. INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA: consiste nell’interpretare la disposizione alla luce delle mutate esigenze e caratteristiche della società, in modo da ottenere dallo stesso testo una norma diversa, adeguata alle diverse esigenze della realtà sociale. Ad esempio il concetto di “buon costume” e conseguentemente gli atti contrari al buon costume: in passato si era molto più rigidi e rigorosi, su di una spiaggia non sarebbe mai stato ammesso il topless, mentre oggi è accettato. Gli “atti osceni in luogo pubblico” una volta potevano consistere in un bacio, mentre oggi non è più così. INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE: consiste nell’interpretare la disposizione alla luce dei principi mutati che informano il sistema. In questo caso, la necessità di adeguamento è più radicale, perché la stessa disposizione si trova collocata non solo in un mutato contesto sociale, ma anche in un mutato contesto giuridico (principale mutamento è stata l’approvazione della Costituzione). Tutte le norme pre-costituzionali devono interpretarsi adeguandole e quindi ricavandone un significato conforme alla Costituzione; ove ciò non fosse possibile la Corte Costituzionale è intervenuta per eliminarle. INTERPRETAZIONE AUTENTICA: (con una legge successiva il legislatore da interpretazione autentica della legge emanata). È fornita dalla stessa fonte che ha emanato la disposizione da interpretare. L’interpretazione autentica produce normalmente effetti retroattivi, perché non pone una nuova norma, ma precisa quella ricavabile della disposizione interpretata. Non è una disposizione nuova che scrive la norma, ma è un’interpretazione che viene tradotta in un testo scritto per spiegare il significato da dare a una disposizione precedente che creava contrasti interpretativi. IN MATERIA PENALE QUESTO NON È POSSIBILE: se c’è una norma che sanziona un reato e viene interpretata dai giudici, perché scritta male, in maniera più permissiva e troppo blanda, come efficacia sanzionatoria: “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso “ A meno che l’interpretazione autentica non comporti un maggior favore per gli imputati. SE UNA CONTROVERSIA NON PUO ESSERE DECISA CON UNA PRECISA DISPOSIZIONE? APPLICAZIONE ANALOGICA (non si parla di interpretazione) Art 12 disposizioni sulla legge in generale (preleggi) – comma 2: “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio , si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico Stato“ L’ART. 12 DELLE PRELEGGI PREVEDE DUE TIPI DI ANALOGIA: ANALOGIA LEGIS: In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, l’interprete applica le norme desumibili da disposizioni che disciplinano CASI SIMILI O MATERIE ANALOGHE. ANALOGIA IURIS: In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, nonché di norme desumibili da disposizioni in materie analoghe, l’interprete applica le norme desumibili dai “PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO”. IL PARLAMENTO È formato da 2 organi costituzionali: - CAMERA DEI DEPUTATI con sede a Montecitorio e sono 400. L’elettorato attivo (chi vota) per entrambe le camere 18 anni Elettorato passivo: 25 anni - SENATO DELLA REPUBBLICA con sede a Palazzo Madama e sono 200 + i SENATORI A VITA (ex presidenti della Repubblica – oggi 2) Elettorato passivo: 40 anni Dalla 19esima legislatura abbiamo 400 deputati e 200 senatori elettivi + 2 senatori a vita (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia e Liliana Segre). BICAMERALISMO PERFETTO: ENTRAMBI I RAMI DEL PARLAMENTO ESERCITANO SEPARATAMENTE LE MEDESIME FUNZIONI Ad esempio Lo stesso medesimo disegno di legge deve essere approvato separatamente da entrambi i rami del Parlamento, con il medesimo testo. Ad eccezione delle funzioni esercitate dal Parlamento IN SEDUTA COMUNE. Esempio: Elezione del Presidente della Repubblica Ciascuna camera elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto IL PRESIDENTE E L’UFFICIO DI PRESIDENZA. PRINCIPALI FUNZIONI DEL PRESIDENTE: Programma i lavori parlamentari, Dirige le discussioni in aula, Garantisce il rispetto del regolamento, Assicura il mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula GRUPPI PARLAMENTARI sono lo strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici nelle Camere, la proiezione all’interno delle camere dei partiti politici. I partiti politici non ci sono all’interno delle camere perché sono associazioni private previste dalla Costituzione che operano in base ad un loro ordinamento, spesso non riconosciute. All’interno delle camere, siccome chi viene eletto lo viene sulla base di una campagna elettorale fatta dai partiti politici, UNA VOLTA ELETTI SI ADERISCE AD UN GRUPPO PARLAMENTARE E QUEL GRUPPO PARLAMENTARE ESERCITA LE FUNZIONI POLITICHE ALL’INTERNO DELLA CAMERA. L’ADESIONE AD UN GRUPPO È OBBLIGATORIA!!. I parlamentari che non dichiarano a quale gruppo appartengono o che non sono accettati da nessun gruppo formano il così detto GRUPPO MISTO. - Si riuniscono minimo 6 senatori e minimo 20 deputati. COSA FANNO I GRUPPI PARLAMENTARI? 1. Svolgono funzioni essenzialmente politiche. 2. I Presidenti dei gruppi partecipano alla DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA dei lavori parlamentari. 3. Designano tra i propri membri i componenti delle COMMISSIONI PARLAMENTARI. Esiste la CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI e assiste il presidente della Camera e del Senato, quando questi lo ritiene utile, per tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula e delle commissioni. COMMISSIONI PARLAMENTARI Sono l’articolazione più importante internamente alle Camere perché OPERANO ED ELABORANO I PROGETTI DI LEGGE. Sono “composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari” → ogni gruppo ha una rappresentanza in ogni commissione. Art 72, Sono: - COMPETENTI PER MATERIA (commissione affari esteri, c. interno, c. giustizia, c. economia e finanze, c. sanità, c. lavoro, c. agricoltura) COMPOSIZIONE: possono essere MONOCAMERALI, cioè composte solo da deputati o solo da senatori o BICAMERALI cioè miste con numero uguale di deputati e senatori. HANNO DURATA: - PERMANENTE: svolgono la loro funzione per tutta la legislatura (es. commissione di vigilanza) - TEMPORANEA: per un certo periodo di tempo (es. commissioni di inchiesta) COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI: il ruolo delle commissioni dipende dal tipo di procedimento scelto. SI RIUNISCONO IN: - SEDE REFERENTE: esamina i progetti di legge, inizia ad elaborare le modifiche possibili del disegno di legge e rimanda tutto alle camere. - SEDE REDIGENTE: redigono e approvano i progetti di legge articolo per articolo e rinviano all’Assemblea per l’approvazione finale. - SEDE LEGISLATIVA (o DELIBERANTE) : esaminano e approvano testi di legge articolo per articolo e con votazione finale. FUNZIONE LEGISLATIVA – formazione delle leggi ART. 70 = La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. ART. 71 = L’iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Il PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE si articola in diverse fasi: I. INIZIATIVA II. II. COSTITUTIVA III. III. PROMULGAZIONE IV. IV. PUBBLICAZIONE → Vacatio legis ( attesa ) V. V. ENTRATA IN VIGORE !! LE COMMISSIONI PARLAMENTARI NON HANNO IL POTERE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA, che è invece attribuita a ciascun parlamentare, esse hanno le proprie funzioni in uno stato già avanzato dell’iter legislativo, non attengono alla funzione dell’iniziativa legislativa !! L'INIZIATIVA LEGISLATIVA APPARTIENE A I SEGUENTI SOGGETTI: - GOVERNO come organo, nel suo insieme (iniz. Leg. GOVERNAITVA) - MEMBRI DEL PARLAMENTO (iniz. Leg. PARLAMENTARE) - 50.000 ELETTORI se non trovano un parlamentare che li rappresenti (iniz. Leg. POPOLARE) - CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE (iniz. Leg. REGIONALE) - CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) nelle materie economiche e sociali. IL PROGETTO DI LEGGE è costituito da due elementi: IL TESTO DELL’ARTICOLATO (la legge suddivisa in articoli) UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (che spiega il contenuto della legge in modo discorsivo) FASE COSTITUTIVA TUTTA LA FASE COSTITUIVA AVVIENE IN COMMISSIONE, è per questo che assume particolare importanza che anche in commissione siano rappresentati i gruppi di minoranza. Le Commissioni possono OPERARE IN TRE SEDI: referente, redigente e legislativa. A differenza di come operano queste commissioni POSSIAMO AVERE TRE DIVERSE PROCEDURE: PROCEDURA ORDINARIA O NORMALE: il presidente di una delle Camere assegna il progetto di legge redatto in articoli alla commissione competente per materie. Una volta ricevuta la proposta di legge la commissione competente per materia procede alla TRATTAZIONE IN COMMISSIONE = si discute in modo generale del progetto di legge in– articolo per articolo e votazione di eventuali emendamenti (modifiche) – stesura di una o più relazioni. Avviene la TRASMISSIONE ALL’ASSEMBLEA dove l’esame del progetto si sviluppa in tre momenti: discussione generale - esame e votazione articolo per articolo - voto sugli emendamenti - dichiarazione di voto e votazione finale. SE IL PROGETTO DI LEGGE E’ APPROVATO si trasmette al presidente dell’altra camera. RISERVA D'ASSEMBLEA La Costituzione impone il procedimento ordinario per i progetti di legge in materia: costituzionale ed elettorale di delegazione legislativa di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di approvazione di bilanci e consuntivi (es. legge finanziaria) anche per la conversione in legge dei decreti legge e la riapprovazione di progetti di legge inviati alle camere dal presidente della repubblica. PROCEDURA ABBREVIATA: La Costituzione riserva al regolamento di ciascuna camera la disciplina dei “procedimenti legislativi abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza”. TUTTI I TEMPI SONO RIDOTTI ALLA META’. PROCEDURA SPECIALE O DECENTRATA: le commissioni operano in sede redigente o in sede deliberante o legislativa COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA (O DELIBERANTE): l’esame, l’approvazione articolo per articolo e la votazione finale si svolgono in commissione. COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE (votazione in assemblea): Previa discussione generale in assemblea, Può essere conferito alla commissione competente il compito di redigere il testo del progetto di legge. Il testo è sottoposto nuovamente all’assemblea per la votazione finale può essere solo approvato o respinto in toto senza possibilità di proporre, introdurre o votare emendamenti. VOTAZIONE FINALE: Il progetto di legge approvato da una camera viene trasmesso all’altra camera. SE MODIFICATO È RITRASMESSO ALLA PRIMA CAMERA. FINCHE’ ENTRAMBE LE CAMERE NON APPROVANO IL MEDESIMO TESTO. NUMERO LEGALE (O QUORUM COSTITUTIVO) E QUORUM DELIBERATIVO NUMERO LEGALE (o Quorum Costitutivo o Strutturale ) PER LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA: la metà + 1 dei componenti l’organo. Non si può deliberate nulla se non si raggiunge il numero di legge. QUORUM DELIBERATIVO ( o funzionale ) PER LA VALIDITÀ DELLA DELIBERAZIONE: la metà + 1 dei presenti. MAGGIORANZA SEMPLICE (per le leggi ordinarie) la metà + 1 dei votanti Altra regola dell’ordinamento è che IL VOTO DEVE ESSERE PALESE (in contrapposizione al voto segreto), per cui si associa al deputato (o al senatore) il suo voto. IL VOTO È SEGRETO QUANDO SI VOTA SULLE PERSONE, non si associa il voto al deputato (o senatore) che lo ha espresso. ALTRI QUORUM DELIBERATIVI MAGGIORANZA ASSOLUTA quorum deliberativo per la validità delle deliberazioni: metà + 1 dei componenti l’organo MAGGIORANZE QUALIFICATE: 2/3 o 3/5 dei presenti o dei componenti. Una volta che il disegno di legge, con testo identico, è stato approvato da entrambe le camere esso passa alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e può scaturire sia da una camera che dall’altra. PROMULGAZIONE La promulgazione è l’atto formale con cui il Presidente della Repubblica dichiara in modo solenne che la legge è stata approvata e che i cittadini hanno l’obbligo di osservarla. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro e non oltre un mese dall’approvazione della legge può: PUBBLICAZIONE “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.” Subito dopo la promulgazione, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEL TESTO INTEGRALE SULLA: GAZZETTA UFFICIALE: fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia e strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati. Altra fonte di cognizione del diritto italiano è LA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. ENTRATA IN VIGORE Avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ma il termine può essere abbreviato o prolungato in sede di approvazione della legge ( art. 73, comma III, Cost. ). Il periodo di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore è detto VACATIO LEGIS ( Vacanza di legge ). PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI FONTI COSTITUZIONALI “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con DUE SUCCESSIVE DELIBERAZIONI AD INTERVALLO NON MINORE DI TRE MESI, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (maggioranza semplice nella prima). La prima approvazione avviene a MAGGIORANZA SEMPLICE tra camera dle Senato e dei Deputati, iniziano poi un intervallo di almeno tre mesi dopo il quale avviene la seconda deliberazione, questa volte però l’approvazione avviene a MAGGIORANZA ASSOLUTA. Se si ha maggioranza assoluta in ciascuna camera si accede alla possibilità di richiedere un referendum, cui se la maggioranza è favorevole la legge è promulgata, altrimenti non lo è. In caso invece di maggioranza di 2/3 in ciascuna camera, dopo l’intervallo di almeno tre mesi, la legge è direttamente promulgata. LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE LIMITE ESPRESSO: Art. 139 Cost.: “ La forma repubblicana NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE.” È l’unico limite espresso alla revisione costituzionale. LIMITI IMPLICITI Secondo la dottrina e la Corte Costituzionale non si possono modificare: L’Art. 138 Cost., c.d. LIMITE LOGICO che garantisce la rigidità della Costituzione: non è possibile abrogare l’art. 138 perché la Costituzione passerebbe da rigida a flessibile. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE, Possono essere migliorati in meglio (in meius) ma non in peggio (in peius). Es. art. 9 della tutela dell’ambiente. REGOLAMENTI PARLAMENTARI ART. 64 COST. “Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti” Disciplinano l’organizzazione e le funzioni delle camere e delle loro articolazioni interne hanno forza normativa pari a quella della legge ordinaria IL RAPPORTO CON LE ALTRE FONTI E’ REGOLATO DAL PRINCIPIO DI COMPETENZA. REGOLAMENTI DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI Sono organi costituzionali reciprocamente - La Corte Costituzionale indipendenti. La Costituzione conferisce il - La Presidenza della Repubblica potere di regolare da sé il proprio funzionamento e la propria organizzazione - La Presidenza del Consiglio dei Ministri a garanzia di indipendenza. IL GOVERNO Ha FUNZIONE ESECUTIVA e ha sede a Palazzo Chigi. Il Governo non è titolare della FUNZIONE LEGISLATIVA, può esercitarla solo in due ipotesi e con il controllo preventivo (DECRETO LEGISLATIVO) o successivo (DECRETO LEGGE) del PARLAMENTO. IL GOVERNO HA POTESTÀ NORMATIVA: primaria e secondaria in: FONTI PRIMARIE: (a carattere chiuso) Decreto legge Decreti legislativi Gli ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO sono atti aventi valore di legge primaria. Il procedimento di delegazione legislativa è un procedimento DUALE che vede protagonisti GOVERNO E PARLAMENTO. Sono atti AVENTI FORZA DI LEGGE sono cioè equiparati alle leggi del Parlamento FONTI SECONDARIE: (carattere aperto) Regolamenti Governativi (Regolamenti Interministeriali e regolamenti Ministeriali) IL POTERE LEGISLATIVO È SOLO DEL PARLAMENTO E IL GOVERNO LO ESERCITA SOLO SU DELEGA DEL PARLAMENTO ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO Decreto legislativo: si tratta di atti normativi deliberati dal governo su delegazione del parlamento aventi forza di legge. La LEGGE DI DELEGAZIONE è quella con cui il Parlamento delega il Governo ad esercitare la funzione legislativa e stabilisce: - I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, che devono indicare ragioni e obiettivi della delega - IL TERMINE entro il quale il Decreto Legislativo dovrà essere emanato - L’OGGETTO che il Governo dovrà disciplinare Il termine è perentorio, decorso quel termine il Governo perde il potere. Si ha poi l’EMANAZIONE da parte del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che contiene l’indicazione “decreto legislativo … emanato con D.P.R. …” VI SONO PERO’ DEI LIMITI ALLA DELEGAZIONE, CIRCA LE MATERIE DI: Materia costituzionale ed elettorale Delegazione legislativa Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali Approvazione di bilanci e consuntivi Decreto legge: SONO ATTI NORMATIVI: aventi forza di legge deliberati dal governo in casi straordinari di NECESSITÀ ED URGENZA di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità aventi efficacia provvisoria I decreti legge sono PROVVEDIMENTI CON EFFICACIA PROVVISORIA IMMEDIATA (non esiste la vacatio legis) ed aventi forza di legge. L’efficacia del decreto legge è limitata a 60 giorni. Se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione decadono fin dall’inizio con efficacia retroattiva. PROCEDURA DI ADOZIONE Il Governo si riunisce e DELIBERA il testo del decreto legge indicando i casi straordinari di necessità e urgenza. Emanazione da parte del Presidente della Repubblica Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entrata in vigore immediata. Presentazione del Decreto Legge alle Camere che si riuniscono entro i 5 giorni successivi e da quel momento scattano i 60 giorni per la conversione. Se il Parlamento decide di NON CONVERTIRLO in legge il DECRETO LEGGE DECADE. Se decidono di convertilo avviene la CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO - Progetto redatto in un SOLO ARTICOLO. SE NON VIENE CONVERTITO “Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti” LEGGE SANATORIA. una legge adottata dalle Camere per regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti. LIMITI ALL'EMANAZIONE DEI DECRETI-LEGGE I DECRETI-LEGGE NON SONO AMMISSIBILI: nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale e nelle materie riservate al procedimento ordinario di approvazione della legge. REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE CONSISTE NEL RIPROPORRE IL CONTENUTO DEI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI IN NUOVI DECRETI LEGGE, FACENDONE SALVI GLI EFFETTI SI È VERIFICATO UN ABUSO DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA E DEL RICORSO ALLA REITERAZIONE La Corte Costituzionale ha L’ILLEGITTIMITA’ dichiarato COSTITUZIONALE DELLA REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI in quanto: Altera la natura provvisoria del provvedimento Toglie valore al carattere straordinario della necessità e dell’urgenza Lede il principio di certezza del diritto, creando un’aspettativa di consolidamento degli effetti prodotti dai decreti legge non convertiti (si pensa abbiano effetto ma in realtà no). RIPROPOSIZIONE Non si considera REITERAZIONE ed è ammessa la RIPROPOSIZIONE quando: Vi sono nuovi presupposti straordinari di necessità ed urgenza È diverso il contenuto sostanziale del decreto legge (con stesso presupposto) REFERENDUM Consente l’esercizio diretto della SOVRANITA’ POPOLARE. È L’UNICO ISTITUTO DI DEMOCRAZIA DIRETTA, Per votare i referendum è SUFFICIENTE AVER COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETÀ, come per la Camera dei deputati. Non possono essere OGGETTO DI REFERENDUM: 1. Le fonti costituzionali (richiedono il procedimento aggravato) 2. Le leggi regionali 3. Fonti normative secondarie (regolamenti governativi) 4. Leggi atipiche (es. legge sull’amnistia e indulto) PUÒ ESSERE DI DUE TIPI: referendum costituzionale e referendum abrogativo. REFERENDUM COSTITUZIONALE = Consultazione della popolazione in relazione ad una determinata MODIFICA DELLA COSTITUZIONE. Può essere richiesto ENTRO 3 MESI DALLA PUBBLICAZIONE DI UNA LEGGE COSTITUZIONALE, quando NON sia stata approvata in seconda deliberazione con la maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera (quindi era assoluta), da 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali o 1/5 dei deputati o senatori. Quando arriva alla votazione è sufficiente che la proposta raggiunga la maggioranza dei voti REFERENDUM ABROGATIVO = Consultazione della popolazione in relazione all’abrogazione ESPRESSA DI UNA O PIÙ NORME PRIMARIE. E' indetto referendum popolare PER DELIBERARE L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DI UNA LEGGE O DI UN ATTO AVENTE VALORE DI LEGGE, QUANDO LO RICHIEDONO CINQUECENTOMILA ELETTORI O CINQUE CONSIGLI REGIONALI. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini (18 anni). L’ABROGAZIONE delle norme oggetto di referendum avviene se: -Partecipa al voto LA META’ + 1 DEGLI AVENTI DIRITTO (quorum costitutivo) -È favorevole all’abrogazione LA META’ + 1 DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI (quorum deliberativo) RISERVA DI LEGGE Si ha una riserva di legge quando LA DISCIPLINA DI UNA PARTICOLARE MATERIA È DATA TUTTA O IN PARTE DALLA LEGGE (o altra fonte primaria), con esclusione delle fonti secondarie. È stata stabilita dal potere costituente per dare una tutela privilegiata a determinate materie. La riserva di legge ha una chiave di tutela per i cittadini. Pensiamo alla riserva di legge più nota, quella assoluta, che significa che tutta quella materia è regolata solo per legge, quella penale: il consiglio comunale di Cuneo non può inventarsi un reato, perché non sarebbe garantista per i cittadini, ma neanche il ministro della giustizia può inventarsi un reato, perché la materia penale tocca le libertà fondamentali. Le RISERVE DI LEGGE si trovano solo nella Costituzione perché le fonti primarie sono a carattere CHIUSO cioè sono quelle della Costituzione e non ne possono essere create altre. La riserva di legge è una fonte sulla produzione. Aspetto POSITIVO: divieto di intervenire da parte di altri atti diversi dalla legge Aspetto NEGATIVO: l’obbligo di intervenire nella materia riservata LA RISERVA DI LEGGE può essere: 1. COSTITUZIONALE → quando la Costituzione impone che una data materia sia disciplinata con legge costituzionale. 2. ORDINARIA → disciplina riservata alle fonti di rango primario (tutte non solo la legge) Può essere: ASSOLUTA: Quando la costituzione impone che una data materia sia disciplinata con legge o atto avente forza di legge (es. la materia penale (i reati) non può essere disciplinata con regolamento, tranne regolamenti attuativi delle leggi in materia penale, es. elenco delle sostanze stupefacenti, in continuo aggiornamento, dato da un D.M.) RELATIVA: Quando la costituzione riserva alla legge (o atto avente forza di legge) la disciplina generale della materia, attribuendo alle FONTI SECONDARIE LA DISCIPLINA SPECIFICA E DI DETTAGLIO. 3. PUO’ ESSERE ANCHE: riserva di legge RINFORZATA (O AGGRAVATA) Si ha quando la costituzione impone che una data materia sia disciplinata dalla legge (o atto avente forza di legge) e DISCIPLINA ESSA STESSA PARTE DELLA MATERIA VINCOLANDO LE SCELTE DEL LEGISLATORE, o stabilisce che L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE AVVENGA SECONDO DETERMINATE PROCEDURE. RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA RINFORZATA Es. Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. RISERVA DI LEGGE RELATIVA RINFORZATA I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell'amministrazione Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. NON SI POSSONO ABOLIRE I CONCORSI PUBBLICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: il dirigente non può scegliere liberamente come nel privato chi assumere, MA DEVONO ESSERE RISPETTATI I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ. Non è possibile però distinguere se la riserva è assoluta o relativa, bisogna rifarsi all’interpretazione della Corte Costituzionale (sulle libertà individuali = R. Assoluta - sui Pubblici Uffici = R. Relativa) REGOLAMENTI GOVERNATIVI I REGOLAMENTI GOVERNATIVI Sono atti normativi deliberati dal Governo, sono FONTI SECONDARIE. Possono essere GOVERNATIVI o DEI SINGOLI MINISTRI. I regolamenti dello stato necessitano di una fonte sulla produzione (che sarà quindi una fonte primaria) che individui: - L’organo competente ad esercitarlo - Le materie che possono esserne oggetto (tutte quelle non soggette a riserva di legge es. penale) SONO SUBORDINATI ALLA LEGGE, IN QUANTO FONTI SECONDARIE POSSONO INTERVENIRE SOLO IN MATERIE NON COPERTE DA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA (solo in materia di stupefacenti SI) PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI Il VISTO serve a garantire la legittimità-regolarità SI DISTINGUONO IN: amministrativo-contabile del regolamento. Il CONSIGLIO DI STATO è composto da sezioni che danno pareri e sezioni che emanano sentenze = DOPPIA NATURA, qui ha una funzione di. La CORTE DEI CONTI interviene in questo processo per una questione economica: devono esserci i fondi. E’ un organo ausiliario del governo ed è anche giudice. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA emana solo i regolamenti governativi, quelli ministeriali li emana il Governo. CLASSIFICAZIONE 1. REGOLAMENTI DI ESECUZIONE: sono emanati quando una legge (o un atto avente forza di legge) necessita di una DISCIPLINA DI DETTAGLIO che ne consenta l'applicazione (nessuna scelta solo si rendono praticabili). 2. REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE: intervengono quando la fonte primaria definisce unicamente le NORME DI PRINCIPIO, lasciando al regolamento l’attuazione di tali principi MAGGIORE AUTONOMIA DEL GOVERNO 3. REGOLAMENTI INDIPENDENTI: disciplinano una materia non disciplinata da altra fonte primaria e per le quali la Costituzione non prevede una riserva di legge assoluta o relativa. - DOMANDA TEST – Dov’è la legittimazione in una fonte primaria di un regolamento indipendente? La legittimazione in fonte primaria è la Legge 400/1998, lo stesso art. Art. 17 comma 1 lettera c), che prevede l’esistenza di questa tipologia di regolamento. 4. REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: è un esempio di attuazione della riserva di legge relativa rinforzata = disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, organi statali (es. prefetture – personale P.A.). 5. REGOLAMENTI AUTORIZZATI O DI DELEGIFICAZIONE: consiste nel disciplinare con regolamento, previa legge di autorizzazione, una materia in precedenza disciplinata da una fonte primaria. ATTENZIONE: Non esiste un regolamento, per quanto “forte” esso sia che possa abrogare una legge, violerebbe il principio di gerarchia. Nessun regolamento può abrogare una legge. La gerarchia funziona sempre! Viene emanata una LEGGE DI AUTORIZZAZIONE dal parlamento (che non è la legge di delegazione), è per questo che si chiamano regolamenti autorizzati, che autorizza il Governo ad emanare un regolamento che sostituirà la disciplina della normativa primaria, ma SOLO DAL MOMENTO IN CUI ENTRA IN VIGORE SCATTERÀ L’ABROGAZIONE DISPOSTA DALLA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE. LA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ha un doppio contenuto: - Abroga la legge esistente - Disciplina i principi e i criteri direttivi cui deve conformarsi il regolamento DOMANDA TEST – Qual è la DIFFERENZA TRA LEGGE DI DELEGA E LEGGE DI AUTORIZZAZIONE? Con la prima il Parlamento delega il Governo a disciplinare con atti aventi forza di legge alcune materie per competenza di carattere tecnico, mentre la seconda autorizza il Governo ad emanare un regolamento che sostituirà la disciplina della normativa primaria, ma solo dal momento in cui entra in vigore scatterà l’abrogazione disposta dalla legge di autorizzazione. REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERMINISTERIALI Deliberati da uno (ministeriali - D.M.) o più ministri (interministeriali - D.P.C.M.) I regolamenti ministeriali NON POSSONO ENTRARE IN CONTRASTO CON I REGOLAMENTI GOVERNATIVI (Principio di gerarchia). La legge può conferire ai singoli ministri il potere di adottare regolamenti nelle materie di competenza: - Se sono di un singolo ministro → REGOLAMENTI MINISTERIALI → D.M. - Se sono di più ministri → REGOLAMENTI INTERMINISTERIALI → D.P.C.M. Nel sistema delle fonti sono GERARCHICAMENTE SUBORDINATI (SOTTO) AI REGOLAMENTI GOVERNATIVI e l’eventuale contrasto ne determina l’invalidità. L'UNIONE EUROPEA NEL 1951 - 1952 – Comunità europea del carbone e dell’acciaio – CECA NEL 1957 – 1958 – TRATTATO DI ROMA – TRATTATO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - Mercato Comune Europeo = unità economica europea – EURATOM – unità europea per l’energia atomica. NEL 1986 – 1987 – ATTO UNICO EUROPEO – la cooperazione politica si rafforza e si istituisce la COMUNITÀ EUROPEA (CE) –l’integrazione va oltre e diventa più stretta per sostenere anche altri valori (tutela dell’ambiente, tutela sociale, sviluppo e lavoro) – cade la parola “Economica”, proiettandosi verso l’unione europea. NEL 1992 – 1993 – TRATTATO DI MAASTRICHT – TUE = TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA - la Comunità Europea diventa Unione Europea – pone le basi della moneta unica (l’euro). L’UNIONE EUROPEA nasce il 1° Novembre 1993 a seguito dell’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea firmato un anno e mezzo prima a Maastricht (CECA + CEE + EURATOM) NEL 1997 – 1999 – TRATTATO DI AMSTERDAM - Introdotto l'Alto Rappresentante, poteri trasferiti alla CE NEL 2001 – 2003 – TRATTATO DI NIZZA - Preparazione in vista degli allargamenti (nuovi stati chiedono di far parte dell'Unione europea tramite un percorso di adeguamento legislativo concordato Dai sei stati fondatori delle Comunità europee il numero di stati membri è cresciuto fino ai 27 attuali stati membri e altri stati europei hanno in corso trattative per l'adesione all'Unione.) NEL 2004 - Trattato che adotta UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA (Costituzione europea) – FALLITO NEL 2005 Non divenne operativa poiché la Francia e i Paesi bassi rigettarono il documento attraverso due referendum. Seguì un "periodo di riflessione", durante il quale la Costituzione fu sostituita dal Trattato di Lisbona. NEL 2007 – 2009 – TRATTATO DI LISBONA - TFUE – Istituzione dell’Unione Europea cui gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona. Dà vita ad un soggetto dotato di personalità giuridica internazionale nuovo: l’Unione Europea. OBIETTIVI BASE Promozione della PACE e del BENESSERE tra i popoli. PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA DEI CITTADINI =chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Instaurazione di un MERCATO INTERNO orientato allo sviluppo sostenibile, stabilità dei prezzi, economia competitiva, progresso sociale, occupazione ecc. UN’EUROPA PIÙ DEMOCRATICA E TRASPARENTE per rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offrire maggior rappresentatività ai cittadini e far sentire la loro voce, chiarire la ripartizione delle competenze a livello nazionale ed europeo. UN’EUROPA Più EFFICIENTE che semplifichi i suoi metodi di lavoro e le norme di voto, Si doti di istituzioni più moderne ed adeguate e Che disponga di una maggiore capacità di intervenire nei settori di massima priorità per l’Unione di oggi. UN’EUROPA DI DIRITTI E VALORI, SOLIDARIETÀ E SICUREZZA che promuova i valori dell’Unione, integri la carta dei DIRITTI FONDAMENTYALI nel diritto primario europeo e che garantisca una miglior protezione dei cittadini europei con anche solidarietà. IL TRATTATO DI LISBONA regola i reparti di COMPETENZA tra UE e STATI MEMBRI secondo IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE: L’UE agisce esclusivamente nelle materie ad essa attribuite nei Trattati: la competenza degli Stati membri rimane per tutti i settori rimanenti. SECONDO IL PRINCIPIO DI SUSSIDARIETA’ L’UE nei settori non di sua competenza interviene soltanto se gli obiettivi dell’azione non possono essere conseguiti dagli Stati membri e possono essere invece meglio conseguiti a livello europeo. Nei settori di COMPETENZA CONCORRENTE: gli Stati esercitano la propria competenza nella misura in cui l’UE non l’ha esercitata o abbia deciso di cessare di esercitarla. (es. mercato interno) Nei settori di COMPETENZA ESCLUSIVA UE : solo l’UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti; gli Stati attuano il diritto UE o agiscono autonomamente solo se autorizzati dalla UE. (es. politica monetaria) L'UE PUO': dettare INDIRIZZI per le POLITICHE ECONOMICHE degli Stati membri; prendere MISURE per le POLITICHE OCCUPAZIONALI degli Stati membri; prendere INIZIATIVE per le POLITICHE SOCIALI degli Stati membri; LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE è stata firmata a Nizza il 7 dicembre 2000. IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE) ha dato vita ad una struttura organizzativa caratteristica definita “UNIONE A TRE PILASTRI”, per cui si intendono: 1. i vecchi Trattati sulle Comunità preesistenti (CE, CECA ed EURATOM) 2. la politica estera e di sicurezza comune (ancora da costruire) 3. la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale. L’ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA IL NOSTRO ORDINAMENTO E QUELLO EUROPEO continua ad essere l’ART. 11 DELLA COSTITUZIONE e l’adesione e la ratifica del Trattato UE è avvenuta con legge ordinaria del Parlamento italiano ma al trattato si riconosce rango costituzionale. ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA CONSIGLIO EUROPEO = è l’organo di indirizzo politico dell’unione È composto da: - Capi di Stato o di Governo degli stati membri - Presidente del Consiglio Europeo - Presidente della Commissione UE Si RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE OGNI SEI MESI A BRUXELLES , la “capitale” dell’Unione. Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Europeo, eletto a maggioranza, è permanente e a tempo pieno. Insieme ALL’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI , rappresenta all’esterno l’UE. IL CONSIGLIO = (dei ministri, da non confondere con quello Europeo) È composto dai MINISTRI DEGLI STATI MEMBRI, uno per ogni stato, competenti per materia. si riunisce in VARIE FORMAZIONI (es. consiglio di tutti i ministri dell’Istruzione) FORMAZIONI SPECIALI : consiglio ECOFIN in materia eco-finanziaria e EUROGRUPPO paesi che hanno adottato l’Euro. QUINDI NON HA STRUTTURA PERMANENTE. È IL PRINCIPALE ORGANO DECISIONALE DELL’U.E. : organo più importante esercita, insieme al Parlamento Europeo, LA FUNZIONE DI BILANCIO E HA POTERE NORMATIVO; garantisce il coordinamento delle POLITICHE ECONOMICHE: se lo stato non provvede, può intimargli di farlo ed eventualmente sanzionarlo; prende le decisioni relative alla POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE: decide sulle questioni militari, ad esempio l’invio di missioni all’estero; Le decisioni vengono prese attraverso MAGGIORANZA QUALIFICATA per ogni stato membro l’assegnazione di un voto ponderato sulla base dimensionale dello stato (per l’Italia 29 voti). PARLAMENTO EUROPEO È L’UNICO ORGANO ELETTO DIRETTAMENTE DAI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI (ogni cinque anni), Ha 751 membri: ogni Paese è rappresentato da un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione. Il Parlamento è organizzato in GRUPPI POLITICI e Lavora per COMMISSIONI. Ha sede ufficiale a Strasburgo. Il TRATTATO DI LISBONA (2009) ha sancito un ampliamento di FUNZIONI: esercita, insieme al Consiglio, la FUNZIONE LEGISLATIVA E DI BILANCIO esercita funzioni di CONTROLLO POLITICO: ad es. elegge il Presidente della Commissione Europea; può «sfiduciare» la Commissione; può istituire Commissioni d’inchiesta... esercita FUNZIONI CONSULTIVE e ha il potere di inviare RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA È un organo stabile, permanente, composto da 27 membri (uno per ogni stato), inclusi il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Dura in carica 5 anni. IL PRESIDENTE E I MEMBRI sono nominati dal CONSIGLIO EUROPEO previa approvazione del PARLAMENTO EUROPEO. È l’organo che in piena indipendenza PROMUOVE L’INTERESSE GENERALE DELL’ UNIONE e adotta le iniziative appropriate a tal fine. LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI: - Ha il diritto di INIZIATIVA DEGLI ATTI LEGISLATIVI - Presenta il PROGETTO ANNUALE DI BILANCIO - Ha poteri di VIGILANZA sull’applicazione del diritto dell’Unione - Ha il potere di inviare AVVERTIMENTI agli Stati membri al fine di assicurare il COORDINAMENTO delle POLITICHE ECONOMICHE CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE Costituita da 28 giudici e 11 avvocati nominati dai governi degli Stati membri per 6 anni, è affiancata dal TRIBUNALE CHE GIUDICA SULLE CONTROVERSIE DI MINORE IMPORTANZA. Il compito generale della Corte È ASSICURARE IL RISPETTO DEL DIRITTO NELL’INTERPRETAZIONE E NELL’APPLICAZIONE DEI TRATTATI E GIUDICA LE CONTROVERSIE: - fra stati membri europei - fra stati membri ed Unione Europea - fra istituzioni dell’Unione - fra persone fisiche o giuridiche e l’Unione (limitatamente ad alcuni casi) FONTI DELL'UNIONE EUROPEA Le FONTI COMUNITARIE le equipariamo alle FONTI NAZIONALI: NON C’È GERARCHIA sulle fonti ma VIGE IL PRINCIPIO DI COMPETENZA PER MATERIA. Esse sono i TRATTATI, i REGOLAMENTI e le DIRETTIVE. REGOLAMENTI UE= atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri sono FONTI PRIMARIE DIRETTIVE UE (comunitarie) = atto che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il fine da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali (dello stato in considerazione) sulle forme e i mezzi. ALTRI STRUMENTI DEL DIRITTO EUROPEO : LE DECISIONI = non sono più fonti del diritto, perché non sono generali ed astratte, ma sono solo ATTI OBBLIGATORI per i destinatari o per uno stato membro. RACCOMANDAZIONI ed i PARERI = sono atti non vincolanti di indirizzo politico. PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE FONTI L’INIZIATIVA È DELLA COMMISSIONE EUROPEA, perché in possesso dell’apparato burocratico e quindi i poteri e le risorse, le strutture per elaborare i progetti di direttiva o di regolamento. 1. La COMMISSIONE EUROPEA predispone UN PROGETTO DI REGOLAMENTO O DIRETTIVA, attraverso le divisioni competenti per materia. 2. IL PROGETTO VIENE DISCUSSO DAL PARLAMENTO E DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ; il Parlamento avrà poteri di consultazione mera o di cooperazione e con decisione. 3. Il CONSIGLIO DEI MINISTRI decide e approva regolamenti e direttive, secondo procedure che vanno a calibrare la partecipazione ed i poteri che ha il Parlamento (potere di veto). SE GLI STATI MEMBRI NON RECEPISCANO LE DIRETTIVE? se il termine per il recepimento è decorso diventano direttamente applicabili come i regolamenti e sono le cosiddette DIRETTIVE SELF EXECUTING. L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Il RAPPORTO TRA L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE, come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli stati, E L'ORDINAMENTO INTERNO si svolge sulla base della separazione dei due ordinamenti. CARATTERI DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE - La base sociale è costituita da entità collettive (gli stati) - Tutti gli stati si pongono in posizione paritaria tra di loro - Il diritto viene creato per consuetudine o volontà di accordi - Non c’è un principio ordinatore (la regola è l’uso della forza come estrema ratio) - La protezione dei singoli stati è affidata all’autotutela (uso della forza). LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: generali o particolari - LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE: norme di origine consuetudinaria (fonti fatto) che obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento. - LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PARTICOLARE: norme di origine pattizia (trattati e accordi) che vincolano solo gli stati che le sottoscrivono. TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI - La CONCEZIONE MONISTA: c’è il primato di uno o dell’altro, dell’ordinamento statale o dell’ordinamento internazionale, (originario o derivato rispetto all’altro) Viene ricondotta a Kelsen. - La CONCEZIONE DUALISTA: ordinamento statale e ordinamento internazionale come ordinamenti indipendenti e separati Vengono considerati entrambi ordinamenti originari. LA RATIFICA: l’istituto giuridico mediante il quale uno stato fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante (il governo nel nostro caso) I trattati richiedono anche LO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA (TRATTATO BILATERALE) o dal deposito del trattato presso una delle parti (TRATTATO UNILATERALE). I TRATTATI Lo Stato italiano CONTRAE OBBLIGHI di diritto internazionale TRAMITE I TRATTATI. ADATTAMENTO AI TRATTATI PROCEDIMENTO ORDINARIO: Gli ordini vengono recepiti con una fonte del diritto interno, quindi vengono riformulati interamente con una legge ordinaria. PROCEDIMENTO SPECIALE: Gli ordini vengono recepiti con legge ordinaria, senza riformulare o riprodurre gli obblighi internazionali. ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, cioè le NORME CONSUETUDINARIE. → Art. 10 I TRIBUNALI INTERNAZIONALI Tribunale di Norimberga (1945) Sono stati creati NUMEROSI TRATTATI E ACCORDI Tribunale di Tokyo (1946) per addivenire a una protezione dei diritti umani uguale su tutto il territorio mondiale. Tribunale penale internazionale per la ex- sono stati creati nel corso della storia dei Jugoslavia (1993) TRIBUNALI per giudicare dei soggetti che si erano Tribunale penale macchiati di gravi crimini contro l’umanità internazionale per il Ruanda (1994) I TRIBUNALI ad esempio il Tribunale di Norimberga a INTERNAZIONALI seguito della sconfitta del Terzo Reich od a Corte penale internazionale quello di Tokyo dopo la Seconda Guerra (Statuto di Roma del 1998, in Mondiale. vigore dal 1/07/2002) ONU, ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE -> sede a New York Fu istituita tramite la Carta di San Francisco il 26 giugno 1945, è la più importante ed estesa organizzazione intergovernativa (spesso abbreviata in Nazioni Unite) GLI ORGANI DELL’ONU SONO: ASSEMBLEA GENERALE: vi sono 193 stati membri su 206 totali e altre 75 rappresentanze in qualità di osservatori delle Nazioni Unite all’assemblea. CONSIGLIO DI SICUREZZA: vi sono 15 stati membri di cui 5 permanenti con diritto di veto (gli stati usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale, Cina, Francia, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti). Il Consiglio di sicurezza è l’organo che prende decisioni. CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA SEGRETARIO GENERALE (António Guterres, politico portoghese) HA COME OBIETTIVI E CARATTERISTICHE: divieto dell’uso della forza – art. 24 della Carta ONU uso centralizzato della forza – artt. 42-43 della Carta ONU – peacekeeping azioni di legittima difesa