Lezione 6 (La PESC e la competenza esterna dell’UE) - Slide PDF

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This document summarizes the European Union's policy of foreign affairs and security (PESC), explaining its competence and the procedures involved. It further discusses the Union's external competence and the agreements it can conclude. It examines how the Union's external competence is defined and whether it is exclusive or shared.

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Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: LA PESC LEZ 6_1 LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMU...

Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: LA PESC LEZ 6_1 LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE L’Unione europea, oltre alle competenze ricordate nella precedente lezione (esclusive, concorrenti, parallele), ha altresì: una competenza in materia di politica estera e sicurezza comune; una competenza a concludere accordi internazionali (c.d. competenza esterna). LA COMPETENZA NEL SETTORE PESC L’art. 2, par. 4, TFUE stabilisce che «L’Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull’Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune». La competenza nel settore PESC è considerata dall’art. 2 TFUE come a sé stante; la classificazione tra competenze esclusive, concorrenti e parallele non è operata con riguardo alla PESC. Si tratta di una competenza sui generis, più vicina alla categoria delle competenze complementari o parallele che a quelle concorrenti (mentre è chiaro che in questo settore non può configurarsi alcuna competenza esclusiva dell’UE). I principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente applicabili anche nel settore PESC (essendo contenuti in una norma del TUE). Nel settore PESC manca però una clausola di flessibilità che attenui la rigidità del principio di attribuzione (l’art. 352 TFUE non si applica infatti alla PESC). Ai sensi dell’art. 24, par. 1, TUE, «La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni […]». 1 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: LA PESC La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche (art. 24.1 TUE), ed è caratterizzata dal metodo intergovernativo. La PESC è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La PESC è messa in atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati (ed è molto ridotto). La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente nel settore PESC, se non per alcuni limitati profili. LA COMPETENZA A CONCLUDERE ACCORDI INTERNAZIONALI L’art. 3, par. 2, TFUE inserisce tra le competenze esclusive dell’Unione anche la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Si tratta di un’ipotesi eterogenea rispetto agli altri casi di competenza esclusiva dell’Unione elencati nel primo paragrafo dell’art. 3 TFUE. Infatti, qui l’esclusività della competenza dell’Unione è relativa non ad un ambito materiale di attività, bensì ad una modalità di esercizio della competenza (la conclusione di accordi con Stati terzi). 2 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: LA COMPETENZA A CONCLUDERE ACCORDI INTERNAIZONALI LEZ 6_2 LA COMPETENZA ESTERNA DELL’UNIONE EUROPEA La definizione e classificazione della competenza dell’UE a concludere accordi internazionali (c.d. competenza esterna) è piuttosto complessa. L’Unione europea, in quanto soggetto autonomo di diritto internazionale, può concludere accordi con altri soggetti di tale ordinamento (Stati terzi e organizzazioni internazionali) senza la mediazione dei propri Stati membri. Tuttavia, la competenza esterna dell’UE non ha portata illimitata, ma deve rispettare anch’essa il principio di attribuzione. Inoltre, la soggettività di diritto internazionale dell’UE coesiste con quella degli Stati membri, circostanza che ha dato origine a molte controversie sulla portata della competenza esterna dell’Unione e sul carattere esclusivo o meramente concorrente della stessa. Mentre in passato non c’era una norma nei Trattati che si occupasse della competenza esterna dell’UE, oggi il Trattato di Lisbona ha colmato quella lacuna. L’art. 216, par. 1, TFUE definisce in termini generali in quali casi l’UE è competente a concludere accordi internazionali, prescrivendo che «L’Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata». L’art. 3, par. 2, TFUE stabilisce in quali casi la competenza esterna dell’UE ha carattere esclusivo, prescrivendo che «L’Unione ha […] competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata». Casi in cui l’UE è dotata di competenza esterna (art 216, par. 1, TFUE): 1 Corso di Laurea: Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Numero lezione: Titolo: LA COMPETENZA A CONCLUDERE ACCORDI INTERNAIZONALI la conclusione di un accordo è prevista dai trattati (competenza esterna normativamente prevista); la conclusione di un accordo è necessaria per la realizzazione di uno degli obiettivi fissati dai trattati, nell’ambito delle politiche dell’Unione (competenza esterna parallela «preventiva»); la conclusione di un accordo è prevista da un atto giuridico vincolante dell’Unione (competenza esterna parallela); l’accordo da concludere può incidere su norme comuni o alterarne la portata (competenza esterna parallela «successiva»). Le c.d. competenze esterne parallele dell’UE (ultimi tre casi) implicano che l’Unione può concludere accordi internazionali non solo quando ciò sia espressamente previsto dai Trattati (primo caso), ma anche in tutte le materie per le quali l’UE abbia il potere di adottare atti sul piano interno (c.d. principio del parallelismo dei poteri interni ed esterni). La competenza esterna dell’Unione europea ha natura esclusiva o concorrente? Ai sensi dell’art. 3 TFUE, la competenza esterna dell’Unione è esclusiva nei seguenti casi: accordi che riguardano settori di competenza esclusiva dell’UE sul piano interno (art. 3.1); accordi la cui conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione; accordi la cui conclusione è necessaria per consentire all’UE di esercitare le sue competenze a livello interno; accordi la cui conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. In questi settori, la conclusione di un accordo internazionale da parte dell’UE impedisce agli Stati membri di concludere a loro volta un accordo nel medesimo campo in alternativa all’Unione. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1

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