Il Diritto Alle Origini - Lezione 48 - PDF
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Questi appunti riguardano il diritto alla conoscenza delle proprie origini. Essi discutono la legge 184/1983 e la Convenzione de L'Aja del 1993, in particolare sul diritto del minore adottato a conoscere i suoi genitori biologici. Si approfondiscono i punti controversi e le posizioni della giurisprudenza in merito al bilanciamento degli interessi in gioco.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 48 Titolo: Il diritto alle origini IL DIRITTO AL...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 48 Titolo: Il diritto alle origini IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE ORIGINI Articolo tratto da Giuffré Ilfamiliarista.it maggio 2022 Bussola Autore Galluzzo SAR Diritto alle origini Inquadramento normativo La legge 184 del 1983, Diritto del minore a una famiglia, riconosce al minore adottato il diritto a essere informato di tale sua condizione e di accedere, divenuto adulto, ai dati relativi all’identità dei suoi genitori d’origine (art 28). È questo uno dei punti più innovativi e più discussi, introdotti dalla legge 149 del 2001 che uniforma il nostro ordinamento alla Convenzione de L’Aja del 1993 (ratificata con legge 476 del 1998) sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, secondo la quale le autorità competenti di ciascuno Stato contraente devono conservare con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre, e devono assicurare l’accesso del minore a tali informazioni, con l’assistenza appropriata (art 30). Ai sensi del citato art 28 pertanto l’adottato, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici: raggiunta l’età di venticinque anni, raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico fisica. È necessaria comunque l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni che assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso a tali dati non comporti grave turbamento all’equilibrio psico fisico del richiedente. L’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età, quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili. Possono inoltre accedere alle informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici: i genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. L’ordinamento internazionale Il diritto di conoscere le proprie origini deriva direttamente dalla Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989 e ratificata dall’Italia con legge 176 del 1991 che all’art 7 stabilisce che il fanciullo ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 48 Titolo: Il diritto alle origini La volontà della donna di non essere nominata L’aspetto più problematico si ha peraltro nel caso in cui la madre al momento del parto abbia dichiarato di non voler essere nominata. Il diritto di accesso alle informazioni relative ai genitori biologici infatti trova un limite nel diritto all’anonimato che la legge riconosce alla partoriente. In particolare il DPR 396 del 2000 all’art 30 stabilisce che quando la madre al momento del parto dichiara di non voler essere nominata le persone tenute ad effettuare la dichiarazione di nascita (uno dei genitori, un procuratore speciale, il medico, l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto), hanno l’obbligo di rispettare la sua volontà. Il codice in materia di dati personali (D Lgs 196 del 2003 art 93) inoltre stabilisce all’art 93 che le informazioni che rendono identificabile la madre non possono essere rilasciate se non sono trascorsi cento anni dalla formazione del certificato di nascita o di assistenza al parto. Bilanciamento di interessi La tematica coinvolge diversi e contrapposti interessi, tutti meritevoli di tutela, sul cui bilanciamento sono più volte intervenute dottrina e giurisprudenza. Da una parte si pone la donna e il suo diritto all’oblio, interpretato dalla giurisprudenza sia come diritto a essere dimenticata che come diritto a dimenticare (Cass 7093 del 2022). Dall’altra parte peraltro vi è il diritto, sancito dalla legge, di colui che è stato abbandonato alla nascita di avere notizie sulle proprie origini. Quello all’identità personale è, sottolinea la giurisprudenza, un diritto fondamentale riconosciuto a ciascun essere umano, che segue innanzitutto una logica identitaria, ma può nascere anche da un bisogno di salvaguardia della salute e della vita del richiedente, sotteso alla necessità di individuare, ad esempio, particolari patologie di tipo genetico, per le quali sia necessaria un'anamnesi familiare (Cass 22497 del 2021). Coinvolti in tale bilanciamento vi possono essere peraltro anche ulteriori ed eventuali figli o parenti della madre che potrebbero aver interesse a non veder turbata la vita familiare. Non si dimentichi inoltre che scopo primario della norma che consente alla donna di non essere nominata in occasione del parto è, come ricordato anche dalla giurisprudenza, quello di contrastare la scelta abortiva (Cass 15024 del 2016). L’intervento della CEDU Fondamentale in tale contesto è stato un intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia dichiarando contraria alla Convenzione dei diritti umani una legislazione, che senza operare alcun bilanciamento di interessi, impedisce a chi è stato abbandonato alla nascita di conoscere le proprie origini (CEDU, 25 settembre 2012, G contro Italia, ric n 33783 ). I giudici europei in particolare sottolineano che l’Italia, offre alla madre un diritto ad un anonimato assoluto, diritto che lede il contrapposto diritto del figlio a conoscere le proprie origini violando così l’articolo 8 della Convenzione europea relativo alla tutela della vita privata e familiare. È invece necessaria, si precisa, una valutazione delle circostanze del caso e il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti contrapposti, evitando ogni automatismo. La Corte costituzionale e l’interpello Sulla spinta della giurisprudenza europea è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza che ha mutato l’assetto legislativo. La Corte in particolare, dichiarando l’illegittimità costituzionale 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 48 Titolo: Il diritto alle origini dell’art 28 legge 184 del 1983, ha affidato al giudice, nel caso di richiesta del figlio, il compito, di interpellare la donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. La Consulta in particolare ha sottolineato i profili di irragionevolezza nell’irreversibilità dell’anonimato della madre biologica, prevedendo la possibilità di un interpello di questa da attuarsi all’interno di un procedimento caratterizzato dalla massima riservatezza (C Cost 278 del 2013). La giurisprudenza italiana Successivamente a tale intervento la giurisprudenza ha riconosciuto l’obbligo per il giudice, di fronte al ricorso del figlio, di provvedere alla identificazione della madre biologica e all’interpello della stessa. La scelta del segreto sull’identità della madre, diviene così una scelta reversibile e non più assoluta. Si tratta però ancora di una scelta che riceve tutela dal nostro ordinamento, occorrendo sempre operare, come precisa la Cassazione, il giusto bilanciamento tra il diritto della madre all’anonimato ed il diritto del figlio a conoscere le proprie origini (Cass 22497 del 2021). Problematico peraltro è stato il fatto che alla sentenza della Corte Costituzionale citata non sono seguite le opportune modifiche legislative volte a specificare il procedimento che consenta alla donna, che ha partorito nell’anonimato, di revocare l’originaria dichiarazione. In proposito è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite sottolineando che, anche in assenza di una disciplina procedimentale attuativa della pronuncia della Corte Costituzionale, il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, può interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una revoca della sua dichiarazione. È pertanto compito del giudice predisporre, caso per caso, le modalità procedimentali più opportune e idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; sempre nella consapevolezza che il diritto del figlio trova un limite insuperabile nella volontà della madre di non voler essere conosciuta (Cass S U 1946 del 2017). La madre incapace La giurisprudenza ha così più volte precisato che il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare. Si è infatti in più occasioni presentato il caso della madre che, dopo molti anni è risultata incapace di esprimere la propria opinione in relazione alla richiesta del figlio, perché è nel frattempo intervenuta una malattia che ha compromesso le sue facoltà mentali o perché già in origine, al momento della nascita, versava in stato di incapacità. Si sottolinea in proposito come l’esigenza, evidenziata all’art 28, comma 6, legge 184 del 1983, di evitare che l’accesso alle notizie sulle proprie origini biologiche procuri grave turbamento dell’equilibrio psico fisico del richiedente (l’adottato), riguarda anche la madre biologica. L’indicazione normativa, infatti, precisa la giurisprudenza, deve valere per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda, cosicché la ricerca della madre naturale e il contatto con la stessa ai fini dell’interpello riservato devono essere gestiti con la massima prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della donna (Cass 22497 del 2021). Se, per un verso, deve 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 48 Titolo: Il diritto alle origini consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l’equilibrio psico fisico della genitrice (Cass 7093 del 2022). Fondamentale risulta pertanto la volontà della donna, e la tutela del suo stato emotivo. Il decesso della madre L’orientamento giurisprudenziale consolidato afferma che la tutela del diritto all’anonimato della madre deve essere massima per tutta la durata della vita della stessa. Dopo la sua morte peraltro, la situazione si fa più complessa in quanto la donna, in una simile ipotesi non può più essere interpellata. In proposito la giurisprudenza ha sottolineato che la tutela dell’anonimato della donna non può esaurirsi con la sua morte in quanto coinvolge altre persone, figli e congiunti della stessa. Peraltro in una simile situazione cambiano i valori di rango costituzionale da bilanciare e l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status. La morte della madre naturale non si può tradurre nella definitiva perdita della speranza di conoscere le proprie origini biologiche e pertanto il diritto dell’adottato ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia deceduta e non sia quindi possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto (Cass 22838 del 2016). Una differente soluzione si sottolinea determinerebbe, la cristallizzazione di tale scelta e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio alla costruzione della propria identità (Cass 15024 del 2016). Secondo la Cassazione pertanto, il diritto all’anonimato della donna deve essere massimamente tutelato fino a quando la stessa è in vita, a meno che, interpellata dal giudice non decida di cambiare opinione. Nel periodo successivo alla sua morte, invece, la tutela del diritto del figlio a rivendicare le proprie origini diventa prevalente (Cass 19824 del 2020). Il diritto di conoscere l’identità dei fratelli La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come la possibilità di conoscere la propria origine e l’identità dei genitori biologici, e di rintracciarli, comporta l’eventualità che il richiedente entri in contatto anche con altri suoi stretti congiunti naturali, quali, i fratelli. Di conseguenza è stata ritenuta ammissibile anche la richiesta di informazioni riguardante direttamente i fratelli biologici dell’adottato previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego (Cass 6963 del 2018). Si è in proposito sottolineato che un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma può valorizzare il richiamo al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma. La natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell’identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva. Altri interventi peraltro hanno, al contrario, negato l’accesso alle informazioni inerenti i fratelli nonché la stessa possibilità di interpellarli in merito. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: Titolo: INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE DELL’ADOTTATO (art. 28 l. 184/1983) Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria deve essere i genitori adottivi vi provvedono Il minore informato nei modi e termini adottato di tale sua condizione che essi ritengono più opportuni i genitori adottivi, quali su autorizzazione del tribunale per i esercenti la responsabilità minorenni, solo se sussistono gravi genitoriale e comprovati motivi Possono il responsabile di una ove ricorrano i presupposti della accedere struttura ospedaliera o di necessità e della urgenza e vi sia alle un presidio sanitario grave pericolo per la salute del informazioni minore concernenti l’identità dei raggiunta l'età di genitori venticinque anni Tranne nel caso biologici l’adottato in cui la madre raggiunta la abbia dichiarato maggiore età, se al momento del sussistono gravi e parto di non comprovati volere essere motivi attinenti nominata alla sua salute psico-fisica Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: Titolo: Lo stato della giurisprudenza CEDU il divieto di conoscere le proprie nei casi in cui la legge 25 settembre origini per tutelare il diritto della interna impedisce 2012 madre biologica una valutazione G contro Italia, di rimanere anonima è contrario degli altri interessi in gioco ric n 33783 alla CEDU il giudice può, su richiesta del figlio, interpellare C Cost 278 la madre che abbia dichiarato di non voler essere del 2013 nominata, attraverso un procedimento, stabilito (incostituzionalità dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, art 28 comma 7) ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione pur in mancanza di una disciplina il diritto procedimentale il giudice, su richiesta del figlio trova un Cass S U del figlio, può interpellare la madre che limite insuperabile 1946 del abbia dichiarato alla nascita di non voler nella volontà della 2017 essere nominata, ai fini di una revoca madre di non voler della sua dichiarazione essere conosciuta. il diritto del figlio, non si può di conoscere le considerare Cass. proprie origini sussiste anche operativo, 15024/2016 biologiche mediante dopo la morte oltre il limite della accesso alle della madre vita della madre che informazioni ha partorito in relative all'identità anonimo, personale della il termine di cento madre anni, dalla formazione del non si può documento, per il tradurre nella rilascio della copia la morte definitiva perdita integrale del Cass. della della speranza certificato di 22838/2016 madre di conoscere le assistenza al parto o naturale proprie della cartella clinica, origini comprensivi dei dati biologiche personali 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: Titolo: La tutela del diritto all’anonimato della madre, per tutta la durata della Cass. 19824 vita della stessa, deve essere, massima, dopo la sua morte non vi sono più del 2020 elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e per la proposizione dell’azione ex art 269 cod civ l’adottato può Cass. 6963 nel caso accedere anche Contra: del 2018 di fratelli alle informazioni Trib Min concernenti fratelli Genova biologici adulti 13 maggio 2019 Avv. Sabina Anna Rita Galluzzo 3