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Appunti sull'adozione in casi particolari, basati sulla legge 184 del 1983. Viene spiegato in dettaglio cosa sono i casi particolari e le differenze con l'adozione piena. Copre gli effetti e i metodi di procedimento.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI Gli artt 44 e seguenti della legge 184 del 1983 si occupano di un tipo di adozione ben distinta dall’adozione piena sia per i presupposti che la fondano, sia per gli effetti che la stessa provoca. Tale tipo di adozione che non richiede necessariamente la sussistenza dello stato di abbandono (Cass 3643 del 2020), crea tra l’adottato e i genitori adottivi un rapporto che non si sostituisce a quello che già il minore ha con i genitori biologici, ma vi si aggiunge. L’adozione così regolata è ammessa solo in ipotesi tassative (art 44): a) quando il minore è orfano e l’adottante è un parente entro il sesto grado, oppure un estraneo che ha stabilito con il minore un rapporto stabile, precedente alla morte dei genitori anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento (ai sensi delle modifiche di cui alla legge 173 del 2015); b) quando l’adottante è coniuge del genitore del minore; c) quando il minore è portatore di handicap (legge 104 del 1992 art 3) ed è orfano di padre e di madre; d) quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Trattandosi di ipotesi eccezionali il Legislatore ha previsto dei requisiti per gli adottanti molto meno rigidi rispetto a quelli richiesti per l’adozione piena: possono infatti presentare domanda di adozione ai sensi dell’art 44 sia coppie sposate, nel qual caso l’adozione deve essere effettuata da entrambi i coniugi, sia coppie di conviventi, ma anche persone singole. È previsto un limite minimo di diciotto anni di differenza tra adottante e adottato nelle ipotesi di cui alla lettera a) e d), ma non è previsto alcun limite massimo. Procedimento (art 45) Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari Effetti Gli effetti sono molto diversi da quelli dell’adozione piena. Nel caso dell’adozione piena infatti si interrompe completamente, tranne per quel che riguarda gli impedimenti matrimoniali, il rapporto con la famiglia d’origine del minore, viene meno il cognome e l’adottato diviene in tutto e per tutto figlio dell’adottante. In ipotesi di adozione in casi particolari invece l’adottato mantiene lo status di figlio che ha riguardo ai genitori biologici ed a questo aggiunge quello di figlio adottivo. Conserva infatti inalterati i diritti e i doveri rispetto alla famiglia d’origine, della quale mantiene il cognome cui antepone quello del genitore adottivo. Inoltre fino a un recente intervento della Corte Costituzionale non sorgevano legami di parentela rispetto ai parenti dell’adottante. La Corte in particolare ha dichiarato l’illegittimità dell’art 55 legge 184 del 1983, nella parte in cui, (mediante rinvio all’art 300, cm 2, cod civ) prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante (C Cost 79 del 2022). Si sottolinea nella sentenza che la norma censurata priva il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost, ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni. Non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo lede il minore nell’identità che gli deriva dall’inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall’appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità. Pertanto l’adozione in casi particolari crea attualmente legami giuridici tra l’adottato e i parenti dell’adottante. Riguardo poi ai diritti successori, nel caso di cui all’art 44, questi sorgono solamente in favore dell’adottato e nei confronti dell’adottante. L’adottante dal canto suo acquista la responsabilità genitoriale sul minore, e di conseguenza assume l’obbligo di mantenerlo, educarlo e istruirlo. Scopo L’adozione in casi particolari è principalmente volta a consentire al minore di restare nel proprio ambito familiare, nonché a privilegiare un solido rapporto affettivo che si sia maturato nel tempo. Ciò al fine di evitare nelle ipotesi sub a), e d) l’alternativa della casa famiglia e nell’ipotesi sub b) allo scopo di rafforzare l’unità familiare e di non far sentire il minore estraneo al nucleo con cui vive. A tali finalità la novella del 2001 ha aggiunto una funzione solidaristica introducendo il caso del minore handicappato (lett c). Ci si trova di fronte ad un istituto che se permette di risolvere situazioni altrimenti irrisolvibili lascia in altre ipotesi aperti alcuni problemi. Si evidenzia che comunemente l’adozione piena, regolata dagli artt 25 e seguenti della legge 184 del 1983 veniva chiamata legittimante per differenziarla con quella non legittimante di cui agli art 44 e seguenti della stessa legge 184 del 1983. Attualmente, in seguito alla riforma sulla filiazione, tali indicazioni terminologiche perdono significato. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari Adozione dell’orfano lett a) e c) La lettera a) dell’art 44 contempla l’adozione del minore orfano di padre e di madre da parte delle persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo. La legge 149 del 2011 ha introdotto il caso di adozione particolare a favore dell’orfano portatore di handicap (art 44 lett c). Pertanto nel caso in cui un minore sia orfano ma abbia parenti o vicini di casa o amici dei genitori con cui ha già costruito stabili preesistenti relazioni non si da luogo alla dichiarazione di adottabilità del minore e lo stesso può essere adottato da queste persone che già gli vogliono bene. Adozione del figlio del coniuge lett b) La ratio di quest’ipotesi (lett b), come affermato dalla giurisprudenza, è quella di consentire al coniuge di un soggetto che sia genitore convivente con il minore un’adozione non piena dello stesso, inserendolo in una famiglia in cui si ricostituiscono le due figure genitoriali, una delle quali è già genitore nel matrimonio o fuori del matrimonio mentre l’altra, l’adottante, lo diventa a seguito dell’accoglimento della relativa domanda (Corte Costituzionale 20 luglio 2007, n 315). Il legislatore, cioè, giustifica questa forma di adozione in considerazione della finalità di attribuire all’adottante la responsabilità genitoriale sul minore, unitamente all’altro genitore con il quale il minore convive. In questo contesto l’ipotesi di cui alla lettera b) si riscontra frequentemente nella prassi a causa dell’aumento delle crisi delle famiglie coniugate o di fatto. Sono sempre più numerosi infatti i nuclei familiari, formati da un uomo e una donna, con precedenti unioni alle spalle. In nome dell’unità familiare, in questi casi l’ordinamento italiano consente di adottare, in presenza di determinate condizioni, il figlio minorenne del coniuge, tramite l’adozione in casi particolari di cui all’art 44, lett b). Pertanto, la situazione di fatto che si viene a creare con il secondo matrimonio o comunque la nuova convivenza, quando il figlio è minore di età, può essere formalizzata dando vita tra il figlio e il nuovo coniuge del genitore ad un legame giuridico accanto a quello quotidiano di convivenza. Il problema che maggiormente si è posto in giurisprudenza è quello dell’opposizione dell’altro genitore (Cass 11604 del 1992). Se infatti l’adozione del figlio del coniuge può determinare situazioni semplici e lineari quando il genitore è vedovo, qualche problema può sorgere nel momento in cui il primo matrimonio si è sciolto con un divorzio o la precedente convivenza si è interrotta. La legge richiede, in questi casi, che il genitore che non convive con il figlio acconsenta all’adozione (art 46). Peraltro il suo mancato assenso, nell’ipotesi in cui si tratti del genitore non esercente la responsabilità genitoriale, non può avere effetto impeditivo in quanto il tribunale, ove ritenga il rifiuto ingiustificato e contrario all’interesse dell’adottando può pronunciare ugualmente l’adozione. La situazione è ben diversa quando ad opporsi all’adozione è il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore. In questo caso il rifiuto è stato ritenuto non superabile dalla giurisprudenza (Cass 9795 del 2000). 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari Constata impossibilità di affidamento preadottivo lett d) La lettera d) dell’art 44 ossia il caso in cui vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo è considerata una norma di chiusura atta utilizzare l’istituto nel caso di vicende problematiche e non altrimenti risolvibili. La prassi ha così ricondotto a tale ipotesi i casi del minore non più piccolo, o dal carattere problematico a causa del suo vissuto, di quello reduce da uno o più affidamenti falliti, o anche di quello affetto da gravi disabilità in relazione al quale, pur adottabile, risulta difficile trovare una coppia disposta ad accoglierlo. La ratio è allora quella di permettere al minore, in relazione al quale l’affidamento preadottivo diviene impossibile di essere giuridicamente accolto anche da persone che non hanno i requisiti per adottare nella convinzione che l’adozione, anche se non realizzata con gli stringenti requisiti previsti dalla legge, sia comunque preferibile ad una permanente istituzionalizzazione. L’istituto è stato altresì utilizzato, fornendo all’espressione constatata impossibilità di affidamento preadottivo un’interpretazione più ampia, includendo le ipotesi in cui l’affidamento non è stato possibile a causa della mancanza di una formale dichiarazione d’adottabilità. Si tratta di tutti quei casi in cui il minore veniva richiesto in adozione da soggetti legati a lui da un rapporto affettivo e di cura stabile e consolidato. L’istituto costituisce in tal senso una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, all’unica condizione della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensì come impossibilità di diritto di procedere all’affidamento preadottivo (Cass, Sez Un, 12193 del 2019). In questo contesto l’istituto è stato utilizzato dalla giurisprudenza anche al fine di consentire l’adozione in casi particolari al convivente omosessuale del genitore. Si è così affermata l’ammissibilità di tale forma di adozione, non solo quando non si è trovata in concreto una famiglia idonea per il minore, ma anche nell’ipotesi in cui questi già si trovava presso una coppia, priva dei requisiti necessari per adottare, con la quale aveva ormai creato un rapporto stabile e duraturo. La giurisprudenza ha anche utilizzato l’istituto in ipotesi di adozione internazionale. In particolare è stato più volte usato nel caso di bambini biellorussi ospitati periodicamente in Italia nell’ambito di programmi terapeutici. Frequentemente questi minori instaurano solide e non transitorie relazioni con gli ospiti italiani, tanto che spesso risulta impossibile, una volta dichiarati adottabili, un affidamento preadottivo nel loro Paese. Per tale ragione è stata più volte accolta la domanda di adozione in casi particolari, pur presentata da persone non coniugate (Trib Min Salerno 19 luglio 2002; Trib Min Bologna, 7 febbraio 2003 e Trib Bologna, 2 novembre 2006). 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari STEP CHILD ADOPTION Come abbiamo visto forte è l’istanza, da parte di coppie dello stesso sesso, volta ad ottenere la possibilità di adottare. Possibilità che invece non è concessa dalla legge 76 del 2016 alle unioni civili (si vedano lezioni precedenti). Alcuni interventi giurisprudenziali hanno peraltro concesso a coppie omosessuali la possibilità di adottare tramite l’istituto dell’adozione in casi particolari. Si tratta in particolare della cosiddetta stepchild adoption, espressione mutuata dalla lingua inglese, che significa letteralmente adozione del figliastro, o meglio adozione del figlio del partner. La possibilità di adottare il figlio del coniuge, nel caso di coppie eterosessuali sposate, è appositamente prevista dalla legge all’art 44 lett b, con la finalità di tutelare i minori, nati da matrimoni o da relazioni precedenti e di dare unità alla famiglia. La giurisprudenza nel caso di coppie omosessuali ha utilizzato invece la differente ipotesi di cui all’art 44 lett d prevista per il caso di impossibilità di affidamento preadottivo. In particolare è stato affermato: Una donna può adottare, nelle forme dell’adozione in casi particolari, la figlia della propria compagna, nata in seguito a fecondazione assistita con seme di donatore anonimo, all’interno di un progetto genitoriale condiviso (Cass 12962 del 2016). Merita accoglimento il ricorso della donna che chiede disporsi nei propri confronti l’adozione della figlia della propria convivente (anch’essa donna). Nel caso di specie non si tratta, infatti, di concedere un diritto ex novo, creando una situazione, prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da anni, nell’esclusivo interesse di una bambina che è da sempre cresciuta e stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe mamma. L’art 44, comma 1, lett d), si è sottolineato, costituisce, da sempre, una porta aperta sui cambiamenti che la nostra società ci propone con una continuità ed una velocità cui il Legislatore fatica a tenere dietro, ma cui il Giudice minorile non può restare indifferente (Tribunale per i Minorenni Roma, civile Sentenza 30 luglio 2014, n 299). L’ipotesi di adozione in casi particolari prevista articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 184 del 1983, relativa alla constatata impossibilità di affidamento preadottivo, può trovare applicazione quando sussiste l’interesse del minore al riconoscimento del rapporto di fatto instaurato con il genitore sociale, anche dello stesso sesso del genitore biologico (Tribunale per i Minorenni di Bologna Sentenza 4 gennaio 2018). L’adozione in casi particolari di cui all’art 44, comma 1, lett. d), legge n 184 del 1983, costituisce istituto suscettibile di interpretazione estensiva al fine di evitare discriminazioni a danno delle coppie formate da persone dello stesso sesso. In particolare, non presupponendo una situazione di abbandono dell’adottato, ma solo l’impossibilità, di fatto o di diritto, dell’affidamento preadottivo, la norma indicata deve ritenersi applicabile anche in favore del partner dello stesso sesso stabilmente convivente con il genitore biologico del minore che vi abbia consentito, sempre che sia stata accertata in concreto la corrispondenza con l’interesse del minore, e quindi, da un lato, l’idoneità genitoriale dell’adottante e, dall’altro, l’esistenza 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari di uno stabile legame affettivo di questi con il minore (Corte d’Appello di Milano 9 febbraio 2017). Si sottolinea comunque che si tratta di casi sporadici contrari alla lettera della legge dettati nell’esclusivo scopo di risolvere nell’interesse del minore la situazione concreta che si presentava ai giudici. L’ADOZIONE MITE L’adozione mite, figura di mera creazione giurisprudenziale, è una forma di adozione che parte dalla considerazione secondo cui nelle situazioni di abbandono semipermanente o che si ripetono nel tempo può essere opportuno che lo spostamento del minore nella nuova famiglia sia accompagnato dalla permanenza dei rapporti di fatto e giuridici con la famiglia d’origine. Si sostiene in proposito che l’adozione che recida ogni rapporto con il genitore biologico può rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore in presenza di situazioni di semiabbandono, nelle quali, la non piena idoneità genitoriale dei genitori biologici non esclude, l’opportunità, in considerazione dell’affetto e dell’interesse, da essi comunque dimostrato nei confronti del minore, della loro presenza nella vita del figlio. Ne consegue che il giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l’adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse. E ciò in considerazione del fatto che nell’ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione ex art 44 lett d). Pertanto il modello di adozione in casi particolari, e in particolare la previsione di cui alla legge 184 del 1983, art 44, lett d), può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso all’adozione mite, al fine di non recidere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (Cass 1476 del 2021). LA MASSIMA Corte di Cassazione Sezione I, ordinanza 14 settembre 2021, n 24722 Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli articolo 8 della Cedu, articolo 30 della Costituzione, articoli 1, 8, 15 e 44 della legge n 184 del 1983, articolo 315 bis, comma 2, del Codice civile, deve accertare l’interesse del 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse. In questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all’articolo 44, lettera d), della legge n 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari IL CASO Adozione piena e legami con i genitori d’origine. LA MASSIMA Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza 16 aprile 2024, n 10278 L’evoluzione interpretativa dell’istituto dell’adozione piena, offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale 183 del 2023 secondo la quale l’art 27, comma 3, Legge 184 del 1983 non esclude che, nelle specifiche situazioni del caso concreto, l’interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, comporta la necessità di dare rilievo a tale interesse del minore già al momento della pronuncia che dichiara l’adottabilità, ove l’art 19 Legge citata, consente di adottare "gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore" ed, anzi, in tale sede, l’assunzione di tali provvedimenti e l’estensione degli stessi vanno modulate esclusivamente in vista della tutela dell’interesse del minore senza tollerare alcun bilanciamento con altre e diverse esigenze. La vicenda La vicenda riguarda due bambine dichiarate in stato di abbandono dal Tribunale per i minorenni di Roma. La madre, migrante e vittima di tratta, pur non avendo mai commesso atti pregiudizievoli nei confronti delle minori, e non avendo fatto mancare loro il necessario, non era stata considerata in grado di occuparsene. La perizia, svolta in primo grado, indicava infatti che la donna aveva disturbi psichici tali da pregiudicare la sua capacità genitoriale. La stessa impugnava la decisione di fronte alla Corte d’Appello e successivamente si rivolgeva alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, in particolare, con l’ordinanza 3643 del 2020 sottolineavano come, ai fini della valutazione della situazione d'abbandono, fosse necessario verificare la corrispondenza all’interesse delle minori della conservazione del legame con la madre, considerato che, nella specie, la consulenza tecnica d’ufficio aveva affermato l’importanza di mantenere tale rapporto. Riassunto il giudizio la Corte d’Appello confermava l’incapacità genitoriale della donna, e di conseguenza l’adottabilità delle bambine. Peraltro, alla luce del principio esposto dalla Cassazione sosteneva la necessità di un mantenimento dei contatti tra le minori e la madre biologica. Dava pertanto incarico ai servizi sociali di riattivare i rapporti tra le bambine e la madre mediante contatti telefonici, via internet e videochiamate, disponendo altresì di effettuare incontri in presenza, precisando peraltro, la salvezza della “possibilità e dell’esigenza” di mantenere riservata l’identità dei genitori adottandi e il collocamento delle minori. Con ricorso in Cassazione, la madre delle bambine evidenziava che la statuizione di segretezza era priva di motivazione adeguata e si presentava del tutto irrazionale. La questione 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari La Cassazione si confronta nella specie con la possibilità di mantenere e anzi coltivare rapporti di fatto tra il minore adottato, e la famiglia biologica, pur in caso di adozione piena. Le soluzioni giuridiche La sentenza in esame si inserisce in un recente filone interpretativo volto a rendere l’istituto dell’adozione dei minori più vicino all’interesse del singolo minore coinvolto nelle varie situazioni. La cosiddetta adozione piena, chiamata un tempo legittimante per distinguerla da quella non legittimante di cui all’articolo 44 Legge184 del 1983, è stata da sempre caratterizzata da una rottura definitiva dei legami e dei rapporti tra la famiglia d’origine e il minore adottato il quale entra far parte pienamente della famiglia adottiva, diventando a tutti gli effetti figlio degli adottanti e acquisendo altresì rapporti di parentela con i parenti degli stessi. Nella specie invece, la Cassazione, accogliendo la doglianza della ricorrente, supera questa rigidità. La Corte nel motivare la sua decisione richiama innanzitutto la sentenza della Corte Costituzionale 183 del 2023 che, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 27 Legge 184 del 1983, sottolineava la differenza tra i rapporti giuridici-formali e quelli socio-affettivi. Secondo tale interpretazione la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica riguarda il piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l’interesse del minore. Tale presunzione pertanto, precisava la Consulta, non esclude che il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio- affettive con alcuni componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, che per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove, pertanto, sussistano radici affettive profonde con familiari che, tuttavia, non possono condurre all’esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità (Corte Cost. 28 settembre 2023, n.183. In IUS FAMIGLIE, con nota di Figone, La Corte costituzionale riconosce l’adozione aperta. Nella specie si trattava di minori orfani a causa dell’uccisione della madre da parte del padre per i quali, oltre all’adozione, si è ritenuto importante consentire di mantenere rapporti con la nonna materna). Il caso di specie, come accennato, era già precedentemente arrivato di fronte alla Cassazione. In quella sede la Corte aveva sottolineato come, nell’interesse concreto del minore, la dichiarazione di adottabilità fondata sull’accertamento dei presupposti, ossia uno stato di abbandono morale e materiale, non esclude la possibilità di mantenere una continuità affettiva tra il minore e la famiglia d’origine. Anche la Corte Europea dei diritti umani era intervenuta su richiesta della mamma delle minori statuendo che lo Stato italiano aveva violato il diritto alla vita privata e familiare (art 8 CEDU) della ricorrente in quanto erano stati vietati, in una causa durata più di tre anni, i contatti tra madre e figlie. Con la sentenza in esame, inserendosi nella linea interpretativa esposta e ribadendo quanto affermato dalla Corte costituzionale, la Cassazione specifica che l’esigenza di mantenere rapporti con la famiglia biologica può verificarsi, non solo al momento della dichiarazione di adozione (art 27), ma anche, come nella specie, al momento della dichiarazione di adottabilità (art 19). In tale sede, si 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari chiarisce, venendo meno la responsabilità genitoriale, il giudice è tenuto ad adottare ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore che possono essere finalizzati, anche, al mantenimento di un rapporto affettivo con i familiari d’origine. Pertanto, sottolinea la Corte, l’evoluzione interpretativa dell’istituto dell’adozione piena, che trova le sue origini nell’intervento della Corte Costituzionale, comporta la necessità che, nelle specifiche situazioni concrete, l’interesse superiore del minore sia tale da imporre sia nel momento della pronuncia che dichiara l’adottabilità sia nel momento della pronuncia di adozione il mantenimento di rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine. In questo contesto, si precisa, la pretesa riservatezza sull’identità dei genitori adottandi e sul collocamento delle minori non rispetta la considerazione secondo cui la continuità dei rapporti tra famiglia di origine e minore non è episodica, né deve costituire evento eccezionale e coperto da particolari cautele, ove non necessarie in concreto e specificamente motivate. In conclusione, pertanto, partendo dalla considerazione secondo cui la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non comporta necessariamente l’esclusione dello stato di adottabilità, il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell’interesse del minore, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano al fanciullo di mantenere il rapporto affettivo con i familiari biologici. Osservazioni L’istituto dell’adozione dei minori ad opera dell’intervento giurisprudenziale si sta evolvendo seguendo le istanze della società. La storica e stabile distinzione tra adozione piena e adozione non legittimante, ognuna con i suoi presupposti e suoi effetti, viene ad opera della giurisprudenza, ad attenuarsi. Dirompente in tal senso è stata la modifica dell’art 28 Legge 184 del 1983 che ha reso possibile per l’adottato conoscere l’identità dei propri genitori. In nome del diritto all’identità personale la ricerca delle origini può ora spingersi anche nel caso in cui la madre abbia scelto al momento del parto di rimanere anonima. La donna può infatti su richiesta del figlio essere interpellata ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione (C Cost 278 del 2013). Ciò consente di superare quello stacco netto che l’istituto dell’adozione, così com’è previsto dalla legge, richiede con la famiglia di provenienza. Tale esigenza è stata del resto sottolineata più volte anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la quale ha evidenziato come debbano essere residuali quelle soluzioni che recidano ogni legame del minore con la famiglia d'origine. La Corte ha in particolare precisato come l’allontanamento del bambino dalla propria famiglia sia, una misura estrema alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, tenendo conto, in ogni caso, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore deve prevalere. Se da una parte pur in caso di adozione piena si possono ritrovare e coltivare legami con la famiglia d’origine, d’altro canto nel caso di adozione in casi particolari l’adottato, grazie a un intervento della Corte Costituzionale, entra pienamente nella famiglia dell’adottante divenendo parente dei parenti dell’adottante (C Cost 79 del 2022). Secondo la Consulta in particolare non riconoscere i legami familiari con i parenti dell’adottante lede il minore nell’identità che gli deriva dall’inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall’appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 46 Titolo: adozione in casi particolari Se ne deduce l’importanza dell’elasticità di istituti capaci di adattarsi ai singoli casi concreti in nome dell’interesse del minore valorizzando, quando necessario, i legami familiari d'origine o i legami familiari acquisiti. Caso tratto da Giuffré – IUS FAMIGLIE – 26 agosto 2020 – giurisprudenza commentata – 7 Giugno 2024 Autore: Galluzzo S.A.R Adozione piena e legami con i genitori d’origine (Nota a Cass 10278 del 2024) 4

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