Lezione 41 (Luogo di lavoro) PDF

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These notes discuss the laws related to the workplace in Italy. They cover topics including workplace location, employee transfers, and limitations.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Luogo di lavoro Trasferimento del lavoratore Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Luogo di lavoro Ai sensi dell’art. 1182, comma 1, c.c., il luogo di adempimento della prestazione può essere determinato contrattualmente o, in mancanza, dagli usi o da altre circostanze come la natura della prestazione; Da questo principio dettato per le obbligazioni in generali, secondo l’interpretazione prevalente, si desume che con riferimento allo svolgimento di un’attività lavorativa, la determinazione del luogo di esecuzione e la modifica dello stesso siano prerogative del datore di lavoro che le esercita tramite il potere direttivo. Ai sensi del d.lgs. N. 152/1997, come modificato dal d.lgs. N. 104/2022, il datore di lavoro deve informare per iscritto circa il luogo di svolgimento della prestazione. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Trasferimento del lavoratore Art. 2103, comma 8, c.c.: «Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive»; Per trasferimento del lavoratore si intende, quindi, lo spostamento da un’unità produttiva ad un’altra e non lo spostamento all’interno della stessa unità produttiva, intendendosi per tale un’articolazione autonoma dell’impresa idonea a produrre beni e servizi; Come visto (lez. 10), si tratta di una nozione di trasferimento accolta anche dall’art. 22 Stat. lav., in relazione al trasferimento dei dirigenti sindacali; Per aversi trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c. lo spostamento del lavoratore deve essere definitivo (Cass., 21193/2020). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Trasferimento del lavoratore: limiti L’art. 2103 c.c. pone dei limiti al potere unilaterale del datore di lavoro di trasferire il lavoratore, richiedendo che avvenga «per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive»; Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro non è tenuto ad osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento né a fornire al lavoratore l'indicazione dei motivi, avendo l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento nonché il rispetto, soprattutto nell'ipotesi di provvedimento che abbia riguardato un numero ampio di dipendenti, dei principi di buona fede e correttezza (Cass. 19143/2021); Tuttavia, il d.lgs. n. 152/1997, come mod. dal d.lgs. n. 104/2022, prevede ora che il datore di lavoro comunichi per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione delle informazioni fornite, tra cui quella relativa al luogo di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Trasferimento del lavoratore: limiti Quanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive, il datore di lavoro deve semplicemente dimostrare la sussistenza di effettive ragioni che legittimano il trasferimento; La decisione imprenditoriale non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo; Al giudice spetta la verifica della corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, ma non può effettuare un controllo sul merito della scelta operata dall'imprenditore (Cass. 11126/2016). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Trasferimento del lavoratore: limiti Art. 22, l. n. 300/1970: Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle RSA o RSU può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza; Art. 56, d.lgs. N. 151/2001: Salvo che vi rinuncino, le lavoratrici madri e i lavoratori padri che usufruiscono del congedo di maternità o di paternità, hanno diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o occupati all’inizio della fruizione del congedo di paternità, o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; Il medesimo diritto è riconosciuto negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo in ragione della maternità o paternità; Le disposizioni si applicano anche in caso di adozione e di affidamento fino a un anno di ingresso del minore nel nucleo familiare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Trasferimento del lavoratore: limiti Art. 33, comma 6, l. n. 104/1992: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso; Art. 33, commi 3 e 5, l. n. 104/1992: Il coniuge, o la parte di un'unione civile, o il convivente di fatto, o un parente o affine entro il secondo grado, hanno diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede; In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Trasferimento del lavoratore: incompatibilità ambientale Il trasferimento del lavoratore, oltre che per ragioni oggettive legate all’impresa, può essere disposto per ragioni soggettive riguardanti la persona del lavoratore; È il caso del trasferimento per incompatibilità aziendale, che secondo la giurisprudenza trova la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva dell’impresa e va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari; Ne consegue che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari (Cass. 28083/2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 1 Trasferimento del lavoratore: impugnazione Al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, si applicano i termini di impugnazione previsti dall’art. 6, l. n. 604/1966 in materia di licenziamenti; In particolare, il trasferimento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta; L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato; Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 2 Luogo di lavoro Trasferta e trasfertismo Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 2 Trasferta Come detto, l’art. 2103, comma 8, c.c. si applica solo al trasferimento definitivo del lavoratore; Rimangono escluse altre figure analoghe, per lo più disciplinate dalla contrattazione collettiva per gli aspetti economici, la trasferta e il trasfertismo; La nozione di trasferta è caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa; dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro; dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore (Cass. 27643/2013). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 2 Trasferta: trattamento economico La contrattazione collettiva, sovente, prevede il diritto del lavoratore inviato in trasferta a percepire un’indennità di trasferta; Dubbi sono sorti in merito alla natura dell’indennità di trasferta, posto che la stessa contrattazione collettiva le assegna in alcuni casi natura retributiva, in altri risarcitoria o, anche, natura mista; Dall’individuazione della natura dell’indennità di trasferta discendono importanti conseguenze retributive e fiscali, posto che l’indennità di trasferta può essere computata ai fini di taluni istituti retributivi indiretti e che l’art. 51, commi 5 e 6, d.p.r. n. 917/1986 prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori inviati in trasferta, a seconda che si tratti di compensi o rimborsi spese. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 2 Trasferta: trattamento economico Se l’indennità di trasferta ha natura retributiva, secondo la giurisprudenza le relative somme andranno incluse nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di altri istituti retributivi indiretti; L'indennità qualificabile come diaria incide nella misura del cinquanta per certo sul calcolo dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto e del compenso per festività […] nonché sul calcolo del compenso per ferie e della tredicesima mensilità in caso di applicazione del ccnl per l'industria metalmeccanica privata, il quale accoglie, al pari delle predette norme di legge, una nozione di retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti di carattere continuativo effettivamente percepiti dal singolo lavoratore (Trib. Milano, 18 febbraio 1989). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 2 Trasferta: trattamento economico La giurisprudenza prevalente tende a riconoscere natura mista all’indennità di trasferta; Nell'indennità di trasferta prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale possono, infatti, ravvisarsi due componenti, quella risarcitoria e quella residuale retributiva, la cui rispettiva determinazione quantitativa spetta al giudice (Cass., 3684/2010); Allorquando con il termine trasferta il datore di lavoro intenda indicare il corrispettivo della maggiore onerosità delle prestazioni rese fuori sede, il relativo emolumento ha natura esclusivamente retributiva; per contro quando il datore di lavoro intenda indennizzare il lavoratore delle spese sostenute, occorrerà dunque indagare se sussistano elementi (quali la determinazione a forfait, il pagamento a cadenza fissa mensile pur in presenza di trasferte variabili ecc.) che ne indichino una natura parzialmente retributiva (Trib. Genova 16 ottobre 2001). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 2 Trasfertismo Secondo la giurisprudenza (Trib. Catania 19 giugno 2019, Trib. Milano 23 agosto 2019), «l’ipotesi del c.d. trasfertismo ricorre nei casi in cui il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'impresa nella cui organizzazione egli è inserito». Si distingue dalla trasferta che, invece, «presuppone la predeterminazione di un luogo fisso di esplicazione dell'attività lavorativa ed un provvisorio ed occasionale mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente»; Per i trasfertisti la trasferta appare una modalità normale, anziché eccezionale, della prestazione lavorativa concordata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 41 Titolo: #titolo# Luogo di lavoro Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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