Introduzione D.Lgs. 81/08 PDF
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Roberto Di Giacomo
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This document provides an introduction to Italian Law Decree 81/08, focusing on workplace safety and health regulations. It outlines key concepts, involved parties, and responsibilities. The document is a presentation or informational guide, not a past paper.
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INTRODUZIONE al D.lgs. 81/08 Roberto Di Giacomo Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, in attuazione della Legge 123/2007 che riordina la normativa in materia di tutela della salute e sicur...
INTRODUZIONE al D.lgs. 81/08 Roberto Di Giacomo Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, in attuazione della Legge 123/2007 che riordina la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Titolo I: Principi Comuni 13 TITOLI Titolo II: Luoghi di Lavoro 306 ARTICOLI Titolo III: Attrezzature di La voro e DPI 5 2 A L L E G AT I Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 Titolo VI: Movimentazione Manuale dei carichi Titolo VII: Videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici Titolo IX: Sostanze pericolose Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni in materia penale Titolo XIII: Norme transitorie e finali 3 OBIETTIVO Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori attraverso la costituzione di un sistema aziendale per la sicurezza dei lavoratori. INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 PRINCIPI DI FONDO 1. Valutazione del rischio 2. Sistema di prevenzione e protezione aziendale 3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 4. Informazione, Formazione e Addestramento Il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio 4 S O G G E T T I C O I N VO LT I DATORE DI LAVORO (DL) In dovere di sicurezza nei confronti dei lavoratori INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 LAVORATORI Soggetti obbligati all’autotutela RSPP - ASPP Soggetti attivi nell’organizzazione della Prevenzione MEDICO COMPETENTE (MC) Chiamato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi particolari RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Partecipa alla prevenzione per conto dei lavoratori 5 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’art. 31 d l e l D.lgs. 81 /08 prevede che il Datore di lavoro organizzi all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il Servizio di Prevenzione e Protezione INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 (S.P.P.). A tale scopo il D.L. designa una o più persone per l’espletamento dei compiti di Prevenzione e Protezione ed un Responsabile del Servizio. Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, sotto il coordinamento del RSPP, svolge funzioni di supporto per il D.L., in particolare provvede: All’individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro; All’elaborazione delle misure preventive e protettive, individuando i DPI necessari; Su incarico del DL informa circa i possibili rischi correlati all’attività lavorativa e alla mansione. 6 I N N OVA Z I O N E D. l g s. Si e passati da un sistema in cui lo Stato (con le sue norme e relative DEL SISTEMA 626/94 sanzioni) fissava le situazioni di lavoro pericolose e le misure di SICUREZZA prevenzione, a cui il DL doveva obbligatoriamente attenersi, ad un sistema dove è il DL (con la INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 partecipazione di tutte le componenti aziendali) ad individuare le situazioni di rischio della sua azienda, a valutarle e quindi a stabilire le misure di prevenzione che ritiene necessarie e a programmarne la loro attuazione, mentre lo Stato provvederà al controllo di tali procedure. 7 P R I N C I PA L I N O V I T À DEL D.LGS. 81/08 V I E N E A M P L I ATA L A D E F I N I Z I O N E INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 D I L AV O R AT O R E Tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza remunerazione. A I L AV O R AT O R I S O N O E Q U I PA R AT I A N C H E I S O C I D I L AV O R O E G L I A S S O C I AT I I N PA R T E C I PA Z I O N E 8 L A V O R AT O R E art. 2 D.lgs. 81/08 persona che, indipendentemente dalla tipologia INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 9 DIRIGENTE e PREPOSTO Vengono introdotte per la prima volta le definizione di «Dirigente» e «Preposto» attribuendogli precisi compiti e responsabilità. INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 DIRIGENTE PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e professionali e poteri gerarchici e funzionali funzionali adeguati alla natura dell’incarico adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, conferitogli, sovrintende alla attività attua le direttive del DL organizzando lavorativa e garantisce l’attuazione delle l’attività lavorativa e vigilando su di essa. direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 10 V A L U TA Z I O N E D E I RISCHI La valutazione deve essere globale e documentata in forma scritta. INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 Deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi deve avere data certa. Vengono rinforzati i contenuti del documento di valutazione (DVR) (vengono considerati anche lo stress da lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli legati alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi) 11 COS’È IL DVR? Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’esame intrapreso per definire quali siano le cause probabili di lesioni o danni. La norma ne stabilisce i contenuti INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 Relazione sui criteri adottati per la valutazione stessa; Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e individuazione dei DPI; Programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; Al concetto di formazione ed informazione è stata aggiunta la definizione di addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 12 DELEGA DI FUNZIONI art. 16 Per la prima volta vengono specificati i contenuti minimi che deve avere la delega di INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 funzioni conferita da parte del DL verso altre persone. Attività non delegabili Valutazione dei rischi; Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 13 O B B L I G H I D E I L A V O R AT O R I Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 forniti dal datore di lavoro. In particolare deve: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza; 14 O B B L I G H I D E I L A V O R AT O R I d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI nonché INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità al fine di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente dandone notizia al RLS. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 15 O B B L I G H I D E I L A V O R AT O R I h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 16 SANZIONI PER I L AV O R AT O R I I lavoratori sono puniti ai sensi dell’art. 59: INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i) e art. 43, comma 3 primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica anche ai lavoratori autonomi. 17 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Nelle aziende fino a 15 dipendenti, la cartella sanitaria di ciascun lavoratore verrà custodita dal medico competente. INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 Nel caso di cessazione dall’incarico, il medico competente dovrà consegnare tutta la documentazione in suo possesso al Datore di Lavoro nel rispetto dei principi di salvaguardia del segreto professionale. Il M.C. consegna al lavoratore, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso. La visita degli ambienti di lavoro può avvenire annualmente oppure con una periodicità diversa da stabilirsi sulla base della valutazione dei rischi. 18 SORVEGLIANZA S A N I TA R I A INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 Viene sancito il divieto di effettuare le visite mediche preventive nei seguenti casi: In fase preassuntiva Per accertare stati di gravidanza 19 INFORMAZIONE E FORMAZIONE artt. 36 e 37 Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 a) Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso e Prevenzione incendi); d) Sui nominativi del RSPP e ASPP e del MC; 20 INFORMAZIONE E FORMAZIONE artt. 36 e 37 Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 a) Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) Sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dati di sicurezza (SDS) e dalla norma di buona tecnica; c) Sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate; Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo 21 INFORMAZIONE E FORMAZIONE artt. 36 e 37 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda; 22 INFORMAZIONE E FORMAZIONE artt. 36 e 37 La formazione e ove previsto l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione: INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) Del trasferimento o cambiamenti di mansione; c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose; La formazione deve essere periodicamente ripetuta 23 INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/08 GRAZIE Roberto Di Giacomo [email protected] 24