Diritti Sindacali Titolo III - Lezione 10 - PDF
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Summary
These lecture notes provide a summary of the Italian labor law, specifically focusing on the rights of labor unions within the Statuto dei lavoratori. It discusses the legal framework for worker's rights including issues such as worker's right to assembly and negotiation. The notes cover various articles within Title III and detail the specifics around each related right.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo#...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali nello Statuto dei lavoratori Il titolo III Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali del titolo III: art. 20 «I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali del titolo III: art. 20 L’art. 20 riconosce il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro, al fine di consentire ai lavoratori di discutere di tematiche di interesse sindacale e del lavoro; La titolarità del diritto di assemblea spetta ai singoli lavoratori che per 10 ore annue possono esercitarlo in forma retribuita. Possono partecipare anche ad altre assemblee oltre il limite delle 10 ore ma non saranno retribuite; Il potere di convocare l’assemblea spetta a ciascuna RSA presente in azienda, singolarmente o congiuntamente. Spetta anche alle RSU, collegialmente intesa, e ai singoli componenti di essa (cfr. Cass. Sez. Un. 13978/2017). Alle assemblee possono partecipare dirigenti esterni del sindacato, previo preavviso al datore di lavoro. Sia il datore di lavoro, sia i dirigenti dell’azienda, nella loro qualità di inviati del datore di lavoro, non possono partecipare all’assemblea. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali del titolo III: art. 21 «Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali». Il diritto di referendum è funzionale a far emergere la volontà dei lavoratori su tematiche inerenti l’attività sindacale. Può essere indetto dalle RSA congiuntamente o dalle RSU all’interno dei luoghi di lavoro, ma fuori dall’orario di lavoro. Tale istituto è stato valorizzato di recente dall’AI del 2011, poi confluito nel TU della rappresentanza del 2014 (v. lezione 22). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali del titolo III: art. 25 «Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro». Titolari del diritto di affissione sono le RSA, le RSU e le OOSS aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva; L’attività di affissione deve essere svolta nei luoghi di lavoro e riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro; Il datore di lavoro non può intromettersi sui contenuti dei materiali affissi, né rimuoverli, pena il compimento di una condotta antisindacale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali del titolo III: art. 26 «I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale». Il diritto di fare proselitismo comprende tutte quelle attività, non solo di propaganda, volte a favorire l’ingresso di nuovi iscritti nell’organizzazione sindacale. Ad esso si accompagna il diritto di raccogliere contributi che, come visto, costituiscono una delle forme di finanziamento del sindacato; Pur essendo inserito nel titolo III, tale diritto spetta a tutte le organizzazioni sindacali, a prescindere dalla rappresentatività o dalla dimensione dell’azienda. Il diritto è soggetto al limite del rispetto del normale svolgimento dell’attività aziendale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 I diritti sindacali del titolo III: art. 27 «Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni». Il diritto ai locali, pur essendo inserito nel titolo III, prevede limiti dimensionali differenti, applicandosi sempre alle aziende con più di 15 dipendenti ma in maniera diversa a seconda se l’azienda abbia più o meno di 200 dipendenti. Il diritto spetta alle RSA o alle RSU. Il datore non è comunque obbligato a mettere a disposizione un locale per ogni RSA, essendo sufficiente un locale comune che sia idoneo allo scopo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 Altri diritti sindacali: diritti di informazione e consultazione I diritti sindacali di informazione e consultazione non sono contemplati dallo Statuto dei lavoratori, ma, oltre a essere previsti talvolta dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati anche dal d.lgs. n. 25/2007, in attuazione della direttiva europea 2002/14/CE; Il d.lgs. N. 25/2007 individua il quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia e si applica alle imprese con più di 50 dipendenti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 Altri diritti sindacali: diritti di informazione e consultazione Per informazione si intende: «ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attività di impresa; Per consultazione si intende: «ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa». L'informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione. La consultazione avviene tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare, in modo tale da permettere a questi ultimi di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 1 Altri diritti sindacali: diritti di informazione e consultazione L'informazione e la consultazione possono riguardare: a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica; b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali nello Statuto dei lavoratori Il titolo III Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo III: artt. 23-24 Art. 23: «I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti […]. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali». Art. 24: «I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo III: artt. 23-24 Gli artt. 23 e 24, l. n. 300/1970, riconoscono ai dirigenti di RSA o ai componenti della RSU permessi retribuiti o non retribuiti. I permessi retribuiti sono concessi per l'espletamento del mandato di dirigente sindacale e devono essere richiesti in forma scritta almeno 24 ore prima al datore di lavoro; I permessi non retribuiti sono riconosciuti ai dirigenti di RSA, ai componenti di RSU, e alle OOSS aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL, per la partecipazione a trattative sindacali o congressi e convegni di natura sindacale e devono essere richiesti in forma scritta almeno 3 giorni prima al datore di lavoro; La fruizione del permesso non dipende da un atto di concessione o di autorizzazione del datore di lavoro, e sono irrilevanti, nella decisione sulla fruizione del permesso, le esigenze aziendali. Le norme stabiliscono limiti circa i soggetti beneficiari e il numero delle ore di permesso usufruibili, legati alle dimensioni della unità produttiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo III: artt. 30-31 Art. 30: «I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti». Art. 31: «I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali […]». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 I diritti sindacali del titolo III: artt. 30-31 I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali organismi (art. 30) o a essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato (art. 31); Il diritto a essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato spetta, altresì, a coloro che sono eletti in diverse funzioni pubbliche elettive. A differenza dei permessi di cui agli artt. 23-24, le prerogative previste dagli artt. 30-31 sono riconosciute per lo svolgimento di compiti riguardanti strutture sindacali esterne all'azienda. Inoltre, le prerogative di cui agli artt. 30-31 non sono sottoposte agli stessi limiti circa i soggetti beneficiari e il numero delle ore di permesso usufruibili previsti dagli artt. 23-24. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 Guarentigie per i dirigenti sindacali: art. 22 «Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 Guarentigie per i dirigenti sindacali: art. 22 La disposizione normativa riguarda sia il trasferimento definitivo dall’unità produttiva, sia il trasferimento provvisorio che si prolunghi per un’apprezzabile durata di tempo. Maggiormente controversa è l’applicabilità ai trasferimenti disposti all’interno dell’unità produttiva. Titolari della garanzia sono i dirigenti delle RSA, i componenti della RSU, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla qualifica formale posseduta rivestano un ruolo dirigenziale di responsabilità nella struttura sindacale aziendale, secondo un criterio di effettività; Il trasferimento disposto in mancanza di nulla osta sindacale non solo è illegittimo e può essere impugnato dal lavoratore, ma costituisce, altresì, condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 Guarentigie per i dirigenti sindacali: art. 18 «Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 2 Guarentigie per i dirigenti sindacali: art. 18 Ai dirigenti di RSA e ai componenti di RSU l’art. 18 riconosce una specifica tutela processuale in caso di licenziamento; Nel corso del giudizio di merito il Giudice può, infatti disporre provvisoriamente la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro; L’ordinanza può essere impugnata con reclamo immediato e può essere revocata con la sentenza che decide la causa. In caso di inadempimento all’ordine di reintegra, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere per ogni giorno di ritardo una sanzione al Fondo adeguamento pensioni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 10 Titolo: #titolo# I diritti sindacali del titolo III Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti