Lezione 4 (Art. 53 Cost. La capacità contributiva e la progressività dell'imposta) - Slide PDF
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Lezione 4 sul diritto tributario, riguardante l'articolo 53 della Costituzione italiana, in particolare la capacità contributiva e la progressività dell'imposta.
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Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art....
Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza L’art. 53 stabilisce: “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Nella citata norma sono contenuti due principi basilari del sistema tributario: la capacità contributiva e la progressività. Esaminiamoli separatamente. Per comprendere il principio della capacità contributiva occorre rilevare che all’art. 2 vengono riconosciuti dalla Repubblica i diritti inviolabili dell’uomo che è, però, tenuto ad adempiere ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Il dovere di pagare i tributi si pone come un dovere di solidarietà in ragione, appunto, della capacità contributiva. Il principio contributivo non si fonda sul fatto che le spese pubbliche sono a carico di chi ne usufruisce secondo una logica commutativa, quanto piuttosto si basa sul dovere di solidarietà nei confronti della comunità di cui ciascuno fa parte. In sostanza ogni individuo ha l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche non in ragione di quanto riceve dallo Stato, ma in ragione della sua appartenenza alla collettività e deve provvedere in misura corrispondente alla sua capacità contributiva. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Il prelievo tributario non ha il solo scopo di assicurare entrate allo Stato per garantire il libero e normale svolgimento della vita economica e sociale (finalità fiscale), ma serve ad assicurare allo Stato stesso un ruolo attivo (finalità extrafiscale) per garantire l’azione pubblica specialmente in campo economico rimuovendo, in primo luogo, gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.). Il fatto che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche può far pensare che si tratti di una norma programmatica che abbia bisogno di concretizzarsi con apposite disposizioni legislative. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza I primi studi sull’art. 53 Cost. attribuirono al concetto di capacità contributiva un significato piuttosto vago e indeterminato riservando al legislatore il compito di spiegare il significato di tale espressione. Da tale interpretazione derivava, di fatto, che la legittimità di norme, ritenute lesive del principio della capacità contributiva, non potesse formare oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale. La Consulta, al contrario, affermò sin dalle prime decisioni la sindacabilità di leggi ed atti aventi valore di legge in relazione a norme della Costituzione di natura programmatica. Da qui si impose la necessità di determinare il significato di capacità contributiva. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Dottrina e Giurisprudenza sono decisamente orientate a ritenere la capacità contributiva come l’idoneità economica dell’individuo a concorrere alle spese pubbliche. La capacità contributiva si misura in relazione a fatti che possono formare oggetto di valutazione economica. Per esclusione i fatti non economici non possono considerarsi indice di capacità contributiva per cui tributi che si fondassero sullo stato civile, sul credo religioso, sul sesso, sulla razza, ecc. sarebbero illegittimi. Parte della dottrina ritiene che il concetto di capacità contributiva attenga all’effettiva idoneità del contribuente ad assolvere alla prestazione tributaria. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4 Titolo: Art. 53 Cost.: la capacità contributiva e la progressività dell’imposta Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Così facendo, però, si sovrappongono la capacità contributiva alla effettiva capacità economica, ma in realtà il legislatore, come ha sostenuto autorevole dottrina, “ non si preoccupa con quali mezzi sarà pagato il tributo” (Caianiello). Dal complesso di questa evoluzione nell’interpretazione del concetto di capacità contributiva emerge che l’art. 53 Cost. può considerarsi norma non programmatica ma precettiva ovvero in grado di vincolare le scelte del legislatore. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4/S1 Titolo: Indici della capacità contributiva Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Indici della capacità contributiva © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4/S1 Titolo: Indici della capacità contributiva Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Occorre ora procedere ad approfondire il concetto di capacità contributiva, non essendo sufficiente fare genericamente riferimento a fatti economici escludendo quelli non economici. Il sacrificio patrimoniale imposto al contribuente va rapportato alla possibilità del singolo di privarsi di parte dei propri averi da destinare alla collettività. Ne consegue che un reddito minimo non è indice di capacità contributiva perché non può essere gravato di tributi. Il reddito complessivo delle persone fisiche, considerato al netto dei costi di produzione, rappresenta l’espressione più evidente di capacità contributiva che serve poi a determinare l’imposta progressiva. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4/S1 Titolo: Indici della capacità contributiva Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Accanto al reddito sono indici diretti di capacità contributiva il patrimonio e gli incrementi di valore del patrimonio. Possono considerarsi indici indiretti i consumi e gli affari. Non tutti i consumi possono considerarsi espressione di capacità contributiva specie se attengono a beni di prima necessità. La capacità contributiva deve essere effettiva e non ipotetica nonché attuale, ovvero deve essere riferita al presente e non al passato o al futuro. Ne consegue che un tributo retroattivo si pone in contrasto con questo principio, tuttavia non sempre è incostituzionale ma solo quando al momento dell’imposizione del tributo il soggetto gravato sia privo di capacità contributiva. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4/S1 Titolo: Indici della capacità contributiva Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza La scienza delle finanze ha affermato che le spese indivisibili devono essere finanziate da chi è dotato di capacità contributiva (principio del sacrificio). Non si può prescindere dal principio della capacità contributiva nemmeno per i servizi divisibili nel senso che possono essere gravati dei relativi tributi coloro che ne usufruiscono a condizione appunto che abbiano capacità contributiva. La Corte costituzionale ha affermato il basilare concetto: “ a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale” (Corte costituzionale 6/7/1972 n. 120). © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4/S1 Titolo: Indici della capacità contributiva Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Conseguentemente una legge tributaria deve assolvere al compito di trattare allo stesso modo i fatti economici che esprimono la stessa capacità contributiva e in modo diverso quelli che la esprimono in modo diverso. Non si tratta altro che di una specificazione in materia tributaria del principio generale di parità di trattamento in situazioni uguali e diversità di trattamento in situazioni diverse derivante dall’art. 3 Cost. L’uguaglianza o la diversità delle situazioni costituiscono valutazione discrezionale del legislatore il cui operato diviene censurabile dalla Corte costituzionale quando è irragionevole ovvero quando vi sia contraddittorietà nel testo legislativo. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: DIRITTO TRIBUTARIO Lezione n°: 4/S1 Titolo: Indici della capacità contributiva Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Tale contraddittorietà si realizza in trattamenti differenziati per situazioni uguali o, al contrario, in trattamenti uguali per fattispecie diverse. Il principio di uguaglianza, come sopra delineato, vale non solo per il regime impositivo ma anche per le agevolazioni che si concretizzano in un regime differenziato per alcuni soggetti che devono trovarsi in particolari situazioni che giustifichino un trattamento di favore. Le agevolazioni sono deroghe a norme generali e sono consentite dall’ordinamento nel rispetto del principio di ragionevolezza. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Il principio della progressività tributaria © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Il sistema tributario “è informato a criteri di progressività” (art. 53, comma 2, Cost.). Al principio di progressività deve essere improntato il sistema nel suo complesso per cui sono ammessi tributi proporzionali. La progressività è ispirata ai seguenti principi: a) limitare il divario economico fra le classi sociali; b) raggiungere il massimo grado di utile per la collettività con il minor sacrificio per ciascuno; c) ridistribuire i redditi a favore dei meno abbienti. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata: 1) Per detrazione La progressività per detrazione colpisce con la stessa aliquota la base imponibile dopo aver detratto da questa un ammontare fisso. Se, ad esempio, l’aliquota è del 20% ed è ammessa la detrazione fino ad € 10.000,00, i redditi fino a tale importo non saranno gravati di imposta, quelli di 20.000,00 pagheranno il 20% su 10.000,00 ovvero € 2.000,00. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza 2) Per classi Con la progressività per classi ad ogni classe corrisponde un aliquota che aumenta passando ad una classe più alta. Ad esempio fino ad € 10.000,00 si applica l’aliquota del 5%, da 10.000,01 a 50.000,00 si applica l’aliquota del 10%, da 50.000,01 fino a 100.000,00 l’aliquota è del 15%. Il grave difetto di questo sistema è che chi ha un patrimonio vicino alla classe inferiore, applicata l’imposta, si ritrova con un reddito minore rispetto a chi appartiene alla classe inferiore. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Riprendendo l’esempio, se un contribuente ha un reddito di 50.000,00 con un’imposta del 10% rimarrà un reddito netto di € 45.000,00. Se un altro contribuente ha un reddito di € 50.500,00, con un’aliquota del 15%, dovrà pagare € 7.575,00 così che, togliendo l’imposta, resterà, pur avendo un reddito lordo maggiore, con un reddito di € 42.925,00 inferiore all’altro contribuente. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza 3) Per scaglioni Questo sistema nasce per risolvere gli inconvenienti della progressività per classi. Ogni classe di imponibile ha un’aliquota e solo l’eccedenza è sottoposta all’aliquota maggiore. Se per esempio, fino ad € 10.000,00 si applica l’imposta del 5%, su quella da 10.000,01 a 20.000,00 si applica il 5% su 10.000,00 ed il 6% sulla quota eccedente. Sui redditi fra 20.000,01 e 30.000,00 ci sarà un’aliquota del 5% fino a 10.000,00, un’altra del 6% sempre su 10.000,00 e sulla somma restante oltre i 20.000,00 l’aliquota del 7%. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Se ritorniamo all’esempio di cui si è detto parlando della progressività per classi, il primo contribuente con reddito 50.000,00 continuerà a pagare € 5.000,00 ovvero il 10%. Il secondo contribuente con reddito di € 50.500,00 pagherà il 10% di € 50.000,00 ovvero 5.000,00 + il 15% su 500,00 ovvero € 75,00 per un totale di € 5.075,00 (5.000,00 + 75,00). Il suo reddito netto di € 45.425,00 resterà superiore a quello del primo contribuente pari ad € 45.000,00. Il sistema della progressività per scaglioni è applicato in Italia per le imposte dirette. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s2 Titolo: il principio della progressività tributaria Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza 4) Continua Con questo sistema l’aliquota aumenta in misura continua con l’aumentare della base imponibile fino a raggiungere un massimo e dal quel momento rimane costante, altrimenti si trasformerebbe in un’operazione di confisca del reddito o del patrimonio gravato di imposta. Questo regime fu applicato in Italia nel 1919 per l’imposta straordinaria sul patrimonio: partendo da un’aliquota minima del 4,50% sui patrimoni minori, con diverse variazioni si arrivava fino al 50%. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Sentenza della Corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Si invita alla lettura della breve sentenza della Consulta la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una norma che disponeva l’aumento dell’imposta di bollo, ha ribadito il principio che “la progressività dell’imposta riguarda il sistema tributario in genere e non i singoli tributi”. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza SENTENZA N. 128 ANNO 1966 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori Giudici: Prof. Antonino PAPALDO, Presidente Prof. Nicola JAEGER Prof. Giovanni CASSANDRO Dott. Antonio MANCA Prof. Aldo SANDULLI Prof. Giuseppe BRANCA Prof. Michele FRAGALI Prof. Costantino MORTATI Prof. Giuseppe CHIARELLI Dott. Giuseppe VERZÌ Dott. Giovanni Battista BENEDETTI Prof. Francesco Paolo BONIFACIO Dott. Luigi OGGIONI, ha pronunciato la seguente SENTENZA © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1965 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento civile vertente tra Crisci Vincenzo e Corte Pause Edoardo, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Ritenuto in fatto Con ordinanza del 27 febbraio 1965, emessa nel procedimento civile per risarcimento di danni, vertente fra Crisci Vincenzo e Corte Pause Edoardo, il Pretore di Pieve di Cadore - in accoglimento della istanza della difesa del convenuto - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, assumendo che l'aumento della medesima nella misura unica di lire 400 per ogni foglio violerebbe l'art. 53 della Costituzione. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza L'ordinanza premette che il gettito derivante da tale aumento é stato destinato, con altra disposizione legislativa (art. 9, lett. a e b, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, contenente norme sul trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza) alla copertura di una spesa dello Stato del tutto distinta dall'attività processuale. Fa quindi richiamo alle sentenze di questa Corte n. 45 del 4 aprile 1963, e n. 30 del 18 marzo 1964, per dedurne, da un lato, che la spesa per la carta bollata, attenendo al costo del processo, ed essendo misurabile per ogni singolo atto, potrebbe lecitamente gravare sulla parte interessata, dall'altro lato, che le spese dello Stato, riguardanti interessi generali, ivi compresa l'organizzazione dei servizi giudiziari, debbono gravare indistintamente su tutta la collettività. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Nel caso in esame, il gettito dell'aumento dell'imposta di bollo é stato espressamente destinato alla copertura delle spese che hanno il carattere di generalità, riguardando non soltanto l'organizzazione dei servizi giudiziari, ma tutto il complesso delle retribuzioni dei funzionari. Pertanto, secondo l'ordinanza, l'importo del bollo costituisce una imposta; e per le imposte, deve ritenersi applicabile l'art. 53 della Costituzione. L'ordinanza non chiarisce i motivi per cui ritiene che la norma impugnata violi l'art. 53 della Costituzione, ma si sofferma soltanto sul principio della progressività del sistema tributario, sancito dal capoverso del detto articolo. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Il Pretore non si nasconde che la questione potrebbe apparire infondata, atteso che essa viene sollevata per una soltanto delle varie norme concorrenti a formare il sistema fiscale, e questa Corte con la sentenza n. 12 del 15 marzo 1960, ha affermato che il principio della progressività riguarda il sistema tributario in genere e non i singoli tributi. Adducendo però che una ipotetica, sistematica violazione di questo principio, attuata nelle singole leggi istitutive dei vari tributi, porterebbe ad una violazione dell'art. 53, ritiene che non sia inammissibile il controllo costituzionale delle medesime e chiede una ulteriore pronuncia della Corte in riferimento al caso denunziato. L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza L'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che l'ordinanza non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della proposta questione, non potendo costituire valutazione di tale rilevanza il semplice riferimento all'applicazione al processo in corso della norma impugnata. Nel merito, l'Avvocatura assume che la questione é del tutto infondata: é fuori di dubbio - osserva - che il tributo corrisposto mediante l'impiego della carta bollata costituisce, nel nostro ordinamento, non una tassa ma una imposta, per la quale la scelta dei presupposti, rimessa al criterio discrezionale del legislatore, può essere determinata da un complesso di considerazioni economiche, politiche, tecniche, finanziarie ed anche extra fiscali: ed a nulla rileva la destinazione che lo Stato dà al conseguente ricavato. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Considerato in diritto L'ordinanza di rimessione solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, facendo riferimento, in modo impreciso, all'art. 53 della Costituzione, e limitandosi a sostenere che, contrariamente a quanto ha già deciso questa Corte, un controllo di legittimità dovrebbe essere ammesso su ogni singolo tributo per accertare se sia rispettato il principio di progressività, sancito dalla norma costituzionale. Sulla rilevanza di siffatta questione per la decisione di una controversia civile in materia di risarcimento di danni, l'Avvocatura generale dello Stato prospetta seri dubbi, che tuttavia possono essere superati tenendo presente che il Pretore ha esposto, sia pure succintamente, le ragioni per le quali ritiene di dovere accertare se, nel procedimento in corso, debbano essere applicate le nuove norme di legge sull'aumento dell'imposta di bollo; ragioni che si sottraggono al sindacato di questa Corte. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza La questione é destituita di qualsiasi fondamento. Non é il caso di discutere se il bollo, che é un mezzo di riscossione di pubbliche entrate, appartenga alla categoria delle tasse, oppure a quella delle imposte. É concordemente riconosciuto, infatti che i proventi delle imposte possono essere destinati dal legislatore alla copertura, tanto delle spese generali, quanto di quelle relative al costo dei particolari servizi anche quando per questi siano previste delle tasse che non diano un gettito sufficiente; correlativamente, nulla esclude che una parte del provento di una tassa, sia utilizzato per esigenze di carattere generale © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Dal che deriva che il precetto costituzionale dell'art. 53 non vieta che "la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività" (sentenza n. 30 del 18 marzo 1964). Del pari evidenti sono le ragioni per le quali la norma costituzionale non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressività, ma si limita a dichiarare che il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo. Ed invero - nella molteplicità e varietà di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario - non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al principio della progressività, che - inteso nel senso dell'aumento di aliquota col crescere del reddito - presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di ogni contribuente. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza Pertanto il principio della progressività, applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre diverse imposte, non può riguardare quelle di bollo. Il precetto costituzionale della progressività ha un fine politico- sociale, che potrà essere attuato, nei limiti consentiti dalle particolari esigenze, ricorrendo di preferenza a tipi di tributi i quali consentano di fare gravare maggiormente il carico sui redditi personali più elevati, e rendano quindi la partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche adeguata alla capacità contributiva individuale. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected] Corso di Laurea: Servizi Giuridici - Curr. Servizi Giuridici Per L'impresa Insegnamento: diritto tributario Lezione n°: 4/s3 Titolo: sentenza della corte costituzionale 29/12/1966 n. 128 Attività n°: 1 Facoltà di Giurisprudenza PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con ordinanza 27 febbraio 1965 del Pretore di Pieve di Cadore. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966. © 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004 Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - [email protected]