Lezione 37 (Diligenza, Obbedienza e Fedeltà) - Slide PDF

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Questo documento presenta appunti sulla diligenza, obbedienza e fedeltà. Illustra i doveri di diligenza e fedeltà nel contesto del lavoro, basandosi su articoli di legge e giurisprudenza italiana.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 1 Diligenza, obbedienza, fedeltà Obblighi di diligenza e obbedienza Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 1 Obbligo di diligenza Art. 2104, comma 1, c.c.: «Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale […]». Oggetto dell’obbligazione di lavoro, in modo più specifico, non è soltanto la prestazione lavorativa dedotta in obbligazione, ma una prestazione che sia allo stesso tempo coordinabile con quella degli altri dipendenti; In questa prospettiva, l’obbligo di diligenza costituisce tanto il criterio di misura della prestazione dovuta dal lavoratore quanto indice dell’adempimento della stessa; La disposizione normativa pone tre criteri di misurazione dell’esattezza dell’adempimento riferiti a una dimensione individuale e collettiva: la natura della prestazione dovuta, l’interesse dell’impresa e l’interesse della produzione nazionale che ha ormai perso di rilievo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 1 Obbligo di diligenza: la natura della prestazione dovuta La natura della prestazione dovuta esprime la dimensione individuale della diligenza; La diligenza riferita alla natura della prestazione dovuta, oltre a costituire specificazione del principio generale fissato dall’art. 1176, comma 2, per tutte le obbligazioni, implica un riferimento alla specifica attività dedotta in obbligazione, ossia alle mansioni attribuite al lavoratore, considerate alla luce delle regole, abitudini, esperienze proprie del settore tecnico, scientifico e specialistico che viene in considerazione; Si tratta di un criterio che «richiama la complessità delle mansioni svolte dal lavoratore, intesa non solo sul piano della difficoltà e dell'impegno di carattere tecnico ma anche su quello dell'assunzione di responsabilità che ad esse è collegata» (Cass. 663/2018). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 1 Obbligo di diligenza: l’interesse dell’impresa L’interesse dell’impresa esprime la dimensione collettiva della diligenza ed è direttamente collegato all’interesse del creditore della prestazione; L’ulteriore riferimento all’interesse superiore della produzione nazionale è, invece, da ritenersi tacitamente abrogato in virtù del suo stretto collegamento con l’ideologia corporativa; L’interesse dell’impresa consiste non già nell’interesse dell’imprenditore, ma nell’interesse dell’attività da lui organizzata, per cui la diligenza della prestazione non si misura soltanto nella sua conformità agli standard dell’attività esercitata (natura della prestazione), ma va messa in relazione con le caratteristiche tecnico-organizzative tipiche dell’unità produttiva In altre parole, «pone la necessità di una prestazione che si raccordi alla specifica organizzazione in funzione della quale è resa» (Cass. 663/2018). Una prestazione non organizzabile non può dirsi diligente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 1 Obbligo di obbedienza Art. 2104, comma 2, c.c.: «il prestatore di lavoro […] deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende»; L’obbedienza nel rapporto di lavoro presenta nella disciplina codicistica un duplice profilo, statico e dinamico; L’art. 2094 c.c. esprime il profilo statico dato dalla semplice messa a disposizione del lavoratore, in termini di soggezione in senso giuridico, che sorge con la stipulazione del contratto di lavoro; L’art. 2104, comma 2, c.c. esprime il profilo dinamico, imponendo l’adozione di un certo comportamento conforme alle direttive del datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 1 Obbligo di obbedienza Il dovere di obbedienza, unitamente al dovere di diligenza, costituisce un criterio di misurazione della prestazione per valutare la correttezza dell’adempimento del prestatore di lavoro; Rappresenta un modo d’essere dell’assoggettamento del prestatore di lavoro, esprimendo quella che in concreto è l’attività dovuta dal prestatore di lavoro conformemente alle disposizioni impartite dall’imprenditore; Non è un obbligo autonomo, ma è la conseguenza dal lato del lavoratore della posizione di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro. Oggetto del dovere di obbedienza sono, oltre alle disposizioni per l’esecuzione del lavoro, anche le disposizioni per la disciplina del lavoro che rimanda all’organizzazione del lavoro in senso ampio, ossia al rispetto delle regole di convivenza in azienda poste dal datore di lavoro; In questo senso, l’obbligo di obbedienza è strutturalmente autonomo, ma funzionalmente collegato all’obbligazione di lavorare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 1 Obbligo di obbedienza: limiti L’obbligo di obbedienza, essendo strettamente correlato al potere direttivo del datore di lavoro, non ha una portata illimitata, ma è parametrato ai limiti legali e contrattuali posti all’esercizio di quest’ultimo; Ne consegue che in ipotesi di ordini illegittimi, posti in violazione di legge, non è dovuta una piena e incondizionata obbedienza da parte del lavoratore; Secondo la giurisprudenza, infatti, «l'illecito disciplinare non è integrato […] per i casi in cui la disobbedienza è la reazione ad un ordine illegittimo, esorbitante o comunque costituente illecito del datore di lavoro quali gratuiti comportamenti ingiuriosi dello stesso datore o palesi e gravi violazioni dei suoi obblighi contrattuali» (Trib. Roma, 20 luglio 2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Diligenza, obbedienza, fedeltà Obbligo di fedeltà Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Obbligo di fedeltà Art. 2105 c.c.: «Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio». Nonostante la rubrica della disposizione normativa faccia riferimento a un obbligo di fedeltà, nel rapporto di lavoro non si configura un vero e proprio obbligo di tal fatta, ma vengono individuati alcuni comportamenti omissivi, accessori all’obbligazione principale di lavorare, che il prestatore di lavoro è tenuto ad adottare; In particolare, l’art. 2105 c.c. prevede in capo al lavoratore un obbligo di non concorrenza e un obbligo di riservatezza che costituiscono, secondo l’orientamento maggioritario in dottrina, specificazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Obbligo di fedeltà Come detto, gli obblighi di non concorrenza e di riservatezza sono obblighi accessori alla prestazione di lavoro, riconducibili alla più ampia categoria degli obblighi di protezione; In questa prospettiva, hanno la funzione di tutelare «gli interessi delle parti che potrebbero venire lesi dall’instaurazione di un rapporto obbligatorio che espone le proprie sfere giuridiche al pericolo che l’attività della controparte può arrecare» Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il rapporto di lavoro subordinato, 2, Torino, 2022, 203; Il carattere accessorio di tali obblighi comporta che il loro adempimento può essere preteso dal datore di lavoro anche in assenza di prestazione lavorativa, ossia ad es. durante i periodi di sospensione della prestazione di lavoro come malattia, maternità o sciopero. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Obbligo di fedeltà La dottrina prevalente ritiene che nell’ambito dell’obbligo di fedeltà rientrino soltanto le condotte specificamente indicate dall’art. 2105 c.c.; Al contrario, secondo la giurisprudenza, «l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto» (Cass., 8131/2017). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Obbligo di non concorrenza in costanza di rapporto L’art. 2105 c.c. vieta al prestatore di lavoro di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore; L’obbligo in questione ha una portata più ampia rispetto al corrispondente art. 2598 c.c. che vieta gli atti di concorrenza sleale realizzati mediante denigrazione dei prodotti del concorrente, ovvero ingenerando confusione tra i propri prodotti e quelli del concorrente, o ancora, più in generale, utilizzando mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale; Il divieto riguarda tutte quelle condotte che possono essere esercitate tanto per conto proprio, mediante un’attività concorrenziale imprenditoriale o in forma di prestazione d’opera, quanto per conto di terzi, ossia alle dipendenze o comunque in collaborazione di un’impresa concorrente a quella del proprio datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Obbligo di non concorrenza in costanza di rapporto L’obbligo di non concorrenza, trovando la propria fonte nel contratto di lavoro, vige solo durante il rapporto di lavoro, ivi compreso il preavviso; Tale assunto è confermato dalla giurisprudenza, la quale ritiene che «il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c., il quale si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, senza necessità che esse siano idonee ad integrare una concorrenza sleale, […] riguardi la concorrenza che il prestatore possa svolgere non già, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella che egli abbia svolto illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso» (Cass. 3543/2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Cumulo di impieghi L’art. 8, d.lgs. n. 104/2022, specifica adesso quanto già si poteva desumere dalla giurisprudenza, ossia che fermo restando l’obbligo di non concorrenza di cui all’art. 2105 c.c., il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi; b) la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico; c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Patto di non concorrenza Art. 2125 c.c.: «Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata»; L’art. 2125 c.c. prevede la possibilità di stipulare un apposito patto di non concorrenza al fine di estendere il divieto anche al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Patto di non concorrenza: limiti Sono previsti alcuni limiti per la stipulazione del patto a tutela del lavoratore che limita parzialmente la propria libertà di svolgere un’attività lavorativa, la cui assenza determina la nullità del patto; Il patto deve essere stipulato in forma scritta; La limitazione della libertà del lavoratore deve essere ricompensata attraverso la previsione di un corrispettivo a favore del lavoratore; Devono essere individuati limiti relativi all’estensione territoriale, temporale e all’oggetto del patto di non concorrenza; La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi; La violazione del patto consente al datore di lavoro di chiedere il risarcimento del danno e la cessazione dell’attività concorrenziale illegittima. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 2 Obbligo di riservatezza L’art. 2105 c.c. vieta, inoltre, al prestatore di lavoro di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio; La disposizione ha un ambito di applicazione ampio, riguardando tutte le tipologie di informazioni, non soltanto di tipo tecnico, ma anche di contenuto commerciale, amministrativo, economico-finanziario, che sono state apprese in occasione sia dello svolgimento delle mansioni, sia dell’inserimento nell’organizzazione produttiva; Escluse dal divieto sono, invece, quelle informazioni che non possono, neanche potenzialmente, arrecare un danno all’impresa; L’obbligo di riservatezza vige fino alla cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia, la divulgazione pregiudizievole di notizie riservate dopo la cessazione del rapporto può costituire un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. o delle fattispecie di reato di cui agli artt. 622 e 623, rispettivamente relativi alla rivelazione di segreto professionale o di segreti scientifici o industriali, oltre che essere fonte di responsabilità civile. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 37 Titolo: #titolo# Diligenza, obbedienza e fedeltà Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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