Lezione 36 (Inquadramento del lavoratore e ius variandi) - Slide PDF

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diritto del lavoro inquadramento lavoratore ius variandi legge del lavoro

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Questi appunti descrivono l'inquadramento del lavoratore e il ius variandi nel diritto del lavoro. Vengono descritti i concetti chiave e le categorie del lavoro subordinato.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 Inquadramento del lavoratore e ius variandi Categorie, qualifiche, mansioni Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro Oggetto dell’obbligazione principale del lavoratore è la prestazione di lavoro; Si tratta di un’obbligazione di comportamento, che impone al prestatore di lavoro di adottare un certo comportamento non di raggiungere, mediante tale comportamento, un risultato ulteriore. La prestazione di lavoro è determinata in relazione al tipo di attività lavorativa, al luogo di svolgimento, alla sua durata; Con riguardo alla tipologia di attività, sono le mansioni a costituire l’oggetto dell’obbligazione di lavoro; In base ad esse, si determinano qualifiche e categorie, insiemi di mansioni raggruppate in maniera omogenea cui viene fatto corrispondere un determinato trattamento normativo ed economico. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro Ai sensi dell’art. 96, comma 1, disp. att. c.c., l’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto; Il lavoratore, quindi, non viene assunto per lo svolgimento di un’unica mansione, ossia di un unico compito, ma per un insieme di mansioni o compiti individuati dalle parti, che sono individuate in modo generico al momento dell’assunzione e che vengono successivamente specificate dal datore di lavoro nell’esercizio del suo potere direttivo; Del resto, l’assegnazione di compiti troppo specifici non consentirebbe un impiego flessibile del lavoratore in relazione alle mutevoli esigenze dell’impresa, mentre l’assegnazione di compiti troppo generici potrebbe determinare la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro: mansioni Come detto, le mansioni costituiscono oggetto dell’obbligazione di lavorare, per cui la loro individuazione si determina nel contratto di lavoro; È il principio di contrattualità delle mansioni, desumibile dal primo comma dell’art. 2103 c.c. e dagli obblighi informativi e di trasparenza di cui al d.lgs. 152/1997, secondo cui il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’atto dell’assunzione l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro e il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto; L’individuazione delle mansioni e delle qualifiche è di norma effettuata attraverso le tipizzazioni della contrattazione collettiva, ma il punto di riferimento rimane l’accertamento delle mansioni effettivamente svolte in concreto nell’organizzazione del lavoro. È in base ad esse che si individua la qualifica del lavoratore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro: mansioni L’accertamento sul corretto inquadramento del lavoratore viene condotto dalla giurisprudenza, generalmente, sulla base di un procedimento suddiviso in tre fasi: in primo luogo, accerta le mansioni concretamente svolte dal lavoratore; poi, individua le possibili corrispondenti qualifiche e livelli previsti dalla contrattazione collettiva; infine, procede al raffronto tra le mansioni svolte e le previsioni della contrattazione collettiva. A essere rilevanti nel procedimento di accertamento sono le mansioni oggettive dedotte nel rapporto, non le qualità professionali, ossia le mansioni soggettive, del lavoratore; Mansioni e qualifiche, contribuendo a determinare l’oggetto della prestazione, consentono di individuare il trattamento economico e normativo; Le categorie, che si determinano sulla base delle mansioni e qualifiche, consentono di individuare alcuni aspetti del trattamento normativo del lavoratore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro: qualifiche e categorie Art. 96, comma 2, disp. att. c.c.: «le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni»; Art. 2095 c.c.: «I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie»; Le qualifiche, nel linguaggio legislativo, costituiscono un insieme di mansioni che identifica una figura professionale; Le categorie, nel linguaggio legislativo, costituiscono un insieme di qualifiche I CCNL sovente invertono le definizioni, utilizzando qualifiche per indicare le categorie legali e categorie per identificare le qualifiche. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro: operai e impiegati L’art. 1, r.d.l. 1825/1924, contribuisce a individuare la distinzione tra operai e impiegati, definendo l’impiegato come colui che svolge attività professionale con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera; I criteri della «professionalità» e della «non manualità» della prestazione si sono rivelati ben presto inidonei a fondare la distinzione; Piuttosto si è dato rilievo prevalente all’elemento «collaborazione», che implica un particolare coinvolgimento degli impiegati nell’organizzazione del lavoro e della produzione, che sono attività tipicamente datoriali, e di agire in sua sostituzione nei limiti delle direttive ricevute. La distinzione tra operati e impiegati è, peraltro, oramai soltanto formale, essendo stata superata dalla contrattazione collettiva a partire dagli anni ‘70 con l’adozione del sistema del c.d. inquadramento unico. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro: quadri La categoria dei quadri è stata introdotta dalla l. n. 190/1985, che ha modificato l’art. 2095 c.c. e ha definito i quadri come i lavoratori «che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa» (art. 2). La l. 190/1985 rimette alla contrattazione collettiva il compito di individuare i requisiti di appartenenza alla categoria in relazione a ciascun ramo produttivo e alla particolare struttura organizzativa dell’impresa; Detta, inoltre, una disciplina specifica per la categoria in materia di innovazioni nei metodi e processi di fabbricazione e di invenzioni, assicurazione contro il rischio di responsabilità civile contro i terzi; In via residuale, salvo diversa espressa disposizione ai quadri si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro: alta dirigenza La categoria dei dirigenti è disciplinata prevalentemente dalla contrattazione collettiva, che detta un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per altri lavoratori subordinati di diversa categoria; La legge non si preoccupa di individuare la definizione della categoria, limitandosi soltanto a disporre l’esclusione dei dirigenti da una serie di discipline normative previste per i lavoratori subordinati (es. orario di lavoro, licenziamenti); Il tratto caratterizzante è individuato nella capacità del dirigente di incidere sulle scelte di politica aziendale e sugli obiettivi complessivi dell’impresa, assumendo il ruolo di alter ego dell’imprenditore, essendo preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 1 La prestazione di lavoro: media dirigenza La giurisprudenza tende, tuttavia, ad allargare la categoria, ricomprendendo nell’alveo della dirigenza anche «il dipendente, che per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità» alla luce della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale ed alla contrattazione collettiva di settore (Cass., 19579/2017); In senso analogo si pone la contrattazione collettiva, che individua la categoria dirigenziale ricomprendendo anche quelle figure dirigenziali (medie o minori), che pur prive dei poteri propri della dirigenza, abbiano comunque un ruolo di responsabilità in virtù dell’alta qualificazione professionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Inquadramento del lavoratore e ius variandi Ius variandi Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi Nell’esercizio del potere direttivo, il datore di lavoro specifica quali tra i diversi compiti assegnati il lavoratore deve in concreto eseguire, ossia quale comportamento quest’ultimo è tenuto ad adottare; Una peculiarità del rapporto di lavoro sta nel potere, denominato ius variandi, riconosciuto al datore di lavoro di variare unilateralmente le mansioni contrattualmente convenute anche in assenza di consenso del lavoratore; Un tale potere non è riscontrabile in altri rapporti di durata disciplinati dal codice civile, dove le modifiche contrattuali sono consentite per lo più per mutuo consenso e le iniziative unilaterali sono alquanto circoscritte; Lo ius variandi è disciplinato dall’art. 2103 c.c., modificato dapprima dall’art. 13 Stat. lav., poi dal d.lgs. n. 81/2015. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 35 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi orizzontale Art. 2103, comma 1, c.c.: «il lavoratore deve essere adibito […] a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte; In seguito alle modifiche apportate all’art. 2103 c.c. dal d.lgs. n. 81/2015, lo spostamento del lavoratore in senso orizzontale può essere effettuato non più in mansioni equivalenti a quelle di appartenenza come in passato, ma in mansioni appartenenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte; Occorre far riferimento alle declaratorie della contrattazione collettiva ai fini della comparazione tra le mansioni svolte e quelle di assegnazione; Per mansioni ultime effettivamente svolte si intendono quelle svolte con regolarità e stabilità, non soltanto in modo occasionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi in peius L’art. 2103, commi 2-6, c.c. prevede tre diverse ipotesi di spostamento del lavoratore a mansioni inferiori: 1) una deroga che opera a livello individuale disposta dal datore di lavoro in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali (comma 2); 2) una deroga prevista dalla contrattazione collettiva per ragioni riconducibili a esigenze dell’impresa (comma 4); 3) una deroga attuata per accordo individuale nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (comma 6). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi in peius: variazione unilaterale e contrattazione collettiva Il lavoratore può, innanzitutto essere assegnato a mansioni inferiori senza il suo consenso in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla sua posizione; È il datore di lavoro a dover fornire la prova circa la sussistenza del giustificato motivo di demansionamento. Ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori per ragioni organizzative dell’impresa possono essere previste dalla contrattazione collettiva, ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi in peius: variazione unilaterale e contrattazione collettiva Il mutamento in entrambi i casi può avvenire soltanto per un livello immediatamente inferiore e deve riguardare mansioni che rientrino nella medesima categoria legale. Deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. La comunicazione, in base al principio di correttezza, va effettuata prima o contestualmente alla concreta adibizione a mansioni inferiori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi in peius: accordi individuali Una ulteriore ipotesi di spostamento a mansioni inferiori è prevista dall’art. 2103, comma 6, c.c., attraverso la stipula di accordi individuali; A differenza dei casi precedenti, lo spostamento può avvenire anche a più di un livello inferiore, può riguardare anche una modifica della categoria legale di inquadramento e può comportare una modifica in senso peggiorativo della retribuzione; Vi deve essere, tuttavia, innanzitutto un interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita; Inoltre, gli accordi individuali di modifica delle mansioni possono essere stipulati unicamente in una delle sedi protette individuate dall’art. 2103 c.c. (sede giudiziale, commissioni di conciliazione presso l’ITL, sede sindacale), oltre che dinanzi a una Commissione di certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi in melius Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; Ciò comporta la nullità di quelle clausole che subordinano la concessione del trattamento economico superiore al decorso di un dato periodo di tempo; l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi; A essere legittimati sono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU; La contraria volontà del lavoratore si configura come rinunzia a un diritto che è già entrato nel suo patrimonio. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi obbligo formativo Art. 2103, comma 3, c.c.: «il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni». Per tutte le ipotesi di esercizio dello ius variandi, orizzontale, in melius o in peius, è previsto l’adempimento di un obbligo formativo ove necessario, ossia qualora il mutamento di mansioni comporti una modifica sostanziale dell’attività svolta; La formulazione della disposizione appare generica e priva di reale effettività, posto che non viene specificato su chi gravi l’adempimento dell’obbligo formativo e che il relativo inadempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 2 Ius variandi: nullità patti contrari Art. 2103, comma 9, c.c.: «Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo». Viene sancita, come nella versione precedente della disposizione normativa, la nullità dei patti contrari; Tuttavia, l’ambito di applicazione della disposizione risulta ridotto alla luce della previsione di ipotesi di mobilità verso il basso per ragioni organizzative, disposte dalla contrattazione collettiva o pattuite attraverso accordi individuali; gli accordi nulli cui si riferisce la disposizione sono quelli individuali e collettivi che realizzano comunque un risultato vietato dalla norma. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 36 Titolo: #titolo# Inquadramento e ius variandi Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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