Lezione 17 (Il primato del diritto dell’Unione europea) - Slide PDF

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La presentazione spiega il principio del primato del diritto dell'Unione europea sulle leggi nazionali. Spiega come le leggi dell'Unione europea prevalgono su quelle nazionali, che le norme dell'unione europea si applicano in modo uniforme in tutti gli stati membri, ed evidenzia la giurisprudenza relativa a questo principio.

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Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 17 IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La capacità del diritto dell’Unione europea di produ...

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 17 IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La capacità del diritto dell’Unione europea di produrre effetti diretti all’interno degli ordinamenti nazionali pone il problema dei conflitti che possono sorgere tra norme dell’Unione e norme interne incompatibili con le prime. Tali antinomie sono risolte in base al principio del primato (o della prevalenza, o della supremazia) del diritto dell’Unione sulle norme interne con esso contrastanti. Primato del diritto dell’Unione: le norme nazionali non possono in alcun modo ostacolare l’applicazione del diritto dell’Unione europea all’interno degli ordinamenti degli Stati membri. Pertanto, in caso di antinomie, la norma dell’Unione prevale sulla norma nazionale. Il principio del primato è strettamente collegato, e complementare, al principio degli effetti diretti. A cedere di fronte al diritto dell’Unione sono le norme interne di qualunque rango (senza distinzione tra norme di carattere amministrativo, legislativo o costituzionale). Se così non fosse, l’efficacia della norma dell’Unione varierebbe a seconda del diverso rango delle norme interne che regolano, nei vari Stati membri, la stessa materia oggetto della norma europea, mentre è un’esigenza fondamentale dell’ordinamento dell’Unione che le sue norme siano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri. Il principio del primato, seppur non inserito espressamente nei trattati è ricordato nella Dichiarazione n. 17, allegata ai Trattati in seguito alla riforma di Lisbona, ad essa è allegato il parere del servizio giuridico del Consiglio secondo cui « il fatto che il principio della preminenza non è incluso nel Trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia». Il principio del primato del diritto europeo (come quello degli effetti diretti) si è affermato in via giurisprudenziale. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Esso è stato esplicitato per la prima volta dalla Corte di giustizia nella famosa sentenza Costa c. Enel del 15 luglio 1964. SENTENZA COSTA c. ENEL DEL 1964 Sentenza Costa c. Enel del 1964: principio della supremazia (o primato) del diritto comunitario sul diritto nazionale. ➔ la Corte costituzionale, con Sentenza 7 marzo 1964 n. 14, afferma che le norme comunitarie sono da porre sullo stesso piano della legge ordinaria, dal momento che i Trattati istitutivi sono stati recepiti con legge ordinaria. Ne consegue che i rapporti tra legge nazionale e norme comunitarie vengono ricondotti nella logica della successione delle leggi nel tempo. Si applica il criterio cronologico di risoluzione delle antinomie. ➔ La reazione della Corte di giustizia: sancisce il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, anche di livello costituzionale, in termini di gerarchia del primo sul secondo. «A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare». Gli Stati membri «hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi». L’integrazione del diritto europeo nell’ordinamento interno di ciascuno Stato membro ha «per corollario l’impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all’ordine comune. Se l’efficacia del diritto comunitario variasse da uno Stato all’altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l’attuazione degli scopi del Trattato». 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: «Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità», proprio perché «il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica […] una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia». EVOLUZIONE DI COSTA C. ENEL Di fronte alle iniziali incertezze e resistenze manifestate dalla giurisprudenza di alcuni giudici nazionali (in particolare, della Corte costituzionale italiana e del Tribunale costituzionale tedesco), la Corte di giustizia è intervenuta per precisare meglio il principio del primato affermato nella sentenza Costa c. Enel. Secondo la Corte di giustizia, l’ordinamento dell’Unione europea non solo impone il primato delle sue norme su quelle nazionali incompatibili, ma determina altresì le modalità attraverso cui tale supremazia deve trovare applicazione. Con la sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978, la Corte ha individuato nel giudice nazionale di qualsiasi grado l’organo competente a far valere il primato del diritto dell’Unione. SENTENZA SIMMENTHAL DEL 1978 Sentenza Simmenthal del 1978: obbligo di disapplicazione del diritto nazionale contrastante con quello europeo da parte del giudice nazionale. ➔ la Corte costituzionale stabilisce, con Sentenza 30 ottobre 1975 n. 232, dopo avere accolto il principio del primato, che i giudici comuni disapplicano il diritto interno 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: contrastante con quello europeo solo se si tratta di norme nazionali previgenti. Pertanto: i conflitti tra le norme interne previgenti e il diritto UE sopravvenuto vengono risolti dal giudice comune, il quale applica il criterio cronologico e disapplica le norme nazionali; i conflitti determinati da norme interne successive alle norme UE danno luogo ad una questione di legittimità costituzionale della norma interna, di competenza della Corte costituzionale, in quanto la violazione dei Trattati determina una violazione indiretta dell’art. 11 Cost. ➔ La reazione della Corte di giustizia, con la Sentenza Simmenthal del 1978: è sempre compito del giudice comune, e non della Corte costituzionale, risolvere i conflitti tra norme interne e norme europee dotate di diretta applicabilità o di effetto diretto, non rilevando il momento dell’entrata in vigore. «Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale». ➔ N.B. Per la Corte di giustizia, vi è SUPERIORITÀ GERARCHICA DELLE NORME EUROPEE rispetto alle norme nazionali. 4 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 17 CONSEGUENZE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO ❖ La Corte di giustizia ha affermato l’obbligo dell’amministrazione (ove consentito dall’ordinamento processuale nazionale per le questioni interne) di non dare seguito ad un atto amministrativo dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione europea dalla Corte di giustizia stessa, nonostante la legittimità dello stesso fosse stata riconosciuta da un giudice nazionale con sentenza passata in giudicato (sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Il principio del primato impone di dare pieno effetto al diritto europeo non solo al giudice nazionale, ma allo Stato membro nel suo insieme, con tutte le sue articolazioni, in particolare le amministrazioni. ❖ La Corte di giustizia ha affermato la prevalenza di un atto comunitario divenuto definitivo e provvisto di effetto diretto su un successivo giudicato nazionale (sentenza Lucchini del 18 luglio 2007). Primato del giudicato comunitario su quello nazionale 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: ❖ Nel bilanciamento tra il principio del primato e dell’effettività del diritto comunitario e quello della certezza del diritto derivante dal passaggio in giudicato di una sentenza, la Corte di giustizia ha talvolta fatto prevalere l’esigenza di assicurare il primato, affermando che la res judicata deve essere disapplicata se risulta in contrasto con il diritto dell’Unione europea (sentenza Fallimento Olimpiclub del 3 settembre 2009). PRECISAZIONI ➔ Nonostante in molti passaggi della giurisprudenza della Corte di giustizia sia possibile individuare una volontà della Corte stessa di affermare l’esistenza di un rapporto gerarchico tra l’ordinamento dell’Unione e gli ordinamenti degli Stati membri, tale da provocare l’invalidità delle norme interne incompatibili, occorre tuttavia dare conto di un orientamento recente della Corte, secondo cui la disapplicazione della norma interna incompatibile non postula che questa debba essere considerata invalida. Le eventuali conseguenze sul piano della costituzionalità della norma interna non sono infatti questioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma dal diritto nazionale (sentenza Filipiak del 19 novembre 2009). ➔ La circostanza che una norma interna sia incompatibile con il diritto europeo e vada quindi disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio del primato, non esime lo Stato membro interessato dal provvedere alla abrogazione della norma incompatibile o alla sua modifica (sentenza Commissione c. Italia del 24 marzo 1988). 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1

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