Lezione 23: Le Istituzioni dell'Unione Europea - Appunti PDF

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Questi appunti descrivono le istituzioni dell'Unione Europea, includendo i riferimenti normativi, le loro funzioni e le relazioni tra di loro. L'obiettivo è presentare un quadro generale delle istituzioni e delle loro competenze.

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Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 23_0 LA STRUTTURA ISTITUZIONALE EUROPEA LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Riferimenti normativ...

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 23_0 LA STRUTTURA ISTITUZIONALE EUROPEA LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Riferimenti normativi: 1) Titolo III del TUE («Disposizioni relative alle istituzioni»); 2) Titolo I della Parte VI del TFUE («Disposizioni istituzionali»). Secondo l’articolo 13, par. 1, del Trattato sull’Unione europea, il quadro istituzionale è composto da 7 istituzioni: il Parlamento europeo il Consiglio europeo il Consiglio la Commissione europea la Corte di giustizia dell’Unione europea la Banca centrale europea (BCE) la Corte dei conti Questi organi sono denominati «istituzioni» per l’importanza delle funzioni che svolgono. Novità rispetto al passato: inserimento tra le istituzioni del Consiglio europeo e della BCE. Lo stesso articolo 13, par. 1, TUE stabilisce che il suddetto quadro istituzionale dell’Unione europea «mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni». → Principio di coerenza (le diverse azioni delle istituzioni nei vari settori di competenza dell’UE devono essere tra loro coordinate) L’art. 13, par. 2, TUE afferma che «Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione» ➔ Principio dell’equilibrio istituzionale (ogni istituzione rispetta le competenze delle altre) ➔ Principio della leale collaborazione 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: All’interno di alcune delle istituzioni dell’UE operano figure che, per l’importanza delle loro funzioni e per la loro autonomia, possono essere considerati organi monocratici: Il Presidente del Consiglio europeo; L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; Il Presidente della Commissione europea. Le istituzioni sono le stesse per l’intera Unione europea (e per tutti i suoi settori di attività, compresa la PESC) e per la CEEA: quadro istituzionale unico. Tuttavia, il ruolo e i poteri delle istituzioni non sono sempre gli stessi, ma variano anche notevolmente a seconda del settore, dell’azione o della politica Delle sette istituzioni previste dal TUE, quattro sono le istituzioni politiche dell’Unione europea, che svolgono cioè funzioni di politica attiva e che possono modificare o integrare l’ordinamento dell’UE: ❖ il Parlamento europeo; ❖ il Consiglio europeo; ❖ il Consiglio; ❖ la Commissione. LE ISTITUZIONI DI CONTROLLO DELL’UNIONE EUROPEA Due, invece, sono istituzioni di controllo: la Corte di giustizia (che ha compiti di controllo giurisdizionale sull’attività delle istituzioni politiche e degli Stati membri); la Corte dei conti (che esercita il controllo contabile sulle entrate e sulle spese delle istituzioni politiche). LA BCE La Banca centrale europea, a differenza di tutte le altre, è una istituzione specializzata: agisce solo nell’ambito dell’Unione economica e monetaria (UEM) ed esercita la competenza esclusiva dell’Unione europea in materia monetaria per gli Stati che hanno adottato l’euro ALTRI ORGANI Oltre alle istituzioni, vi sono altri organi minori con funzioni prevalentemente consultive e preparatorie. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: In particolare, sono previsti due organi consultivi che assistono Parlamento, Consiglio e Commissione: il Comitato economico e sociale (composto di rappresentanti delle categorie economiche e produttive); il Comitato delle regioni (composto di rappresentanti degli enti regionali e locali). 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 23_1 LA STRUTTURA ISTITUZIONALE EUROPEA LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Riferimenti normativi: 1) Titolo III TUE («Disposizioni relative alle istituzioni»); 2) Titolo I della Parte VI TFUE («Disposizioni istituzionali»). Secondo l’articolo 13 del Trattato sull’Unione europea, il quadro istituzionale è composto da 7 istituzioni: il Parlamento europeo il Consiglio europeo il Consiglio la Commissione europea la Corte di Giustizia dell’Unione europea la Banca centrale europea la Corte dei conti 1) PARLAMENTO EUROPEO ART. 14 TUE “1. Il Parlamento Europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. 2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. […] 3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni». 2) CONSIGLIO EUROPEO ART. 15 TUE «1. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: 2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. 3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. […] 5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura. 6. […] Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale». 3) CONSIGLIO ART. 16 TUE “1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. 2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto». 4) COMMISSIONE ART. 17 TUE «1. La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. […]». 5) CORTE DI GIUSTIZIA ART. 19 TUE «1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali». 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: 6) BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) La BCE gestisce l’euro, la moneta unica dell’UE, e garantisce la stabilità dei prezzi nell’ambito dell’Unione europea. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea sono contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 7) CORTE DEI CONTI La Corte dei conti europea verifica le finanze dell’Unione europea. Le disposizioni relative alla Corte dei conti sono contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 23_2 L’EVOLUZIONE DEL QUADRO ISTITUZIONALE IL PARLAMENTO EUROPEO In origine, nel Trattato del 1957, era chiamato «Assemblea», ma nella prima riunione nel 1958 viene denominato «Assemblea parlamentare europea». Nel 1962 diventa «Parlamento europeo». In origine non era eletto direttamente e non era dotato di alcun potere decisionale, ma svolgeva un controllo politico sulla relazione che il Consiglio gli presentava annualmente sulla attività della Commissione. Per il resto erano previsti pareri obbligatori ma non vincolanti. Era una situazione di estrema debolezza. Quanto ai pareri, non c’era nemmeno obbligo di motivazione in caso di scostamento dagli stessi, come avviene generalmente in diritto pubblico. Vertice di Parigi del 1974: aumento del numero dei parlamentari; mandato quinquennale; procedura elettorale non uniforme. Il Trattato di Bruxelles del 1975 dispone che il Parlamento ha il diritto di emendare il bilancio per le spese facoltative (a maggioranza assoluta) e ha il diritto di proporre modificazioni per le spese obbligatorie (oggi è abolita la distinzione). Prime elezioni a suffragio universale e diretto: 10 giugno 1979. Inizialmente (Trattato CEE) il potere deliberativo del Parlamento europeo era molto ridotto e si limitava a: - adozione del suo regolamento interno; - coinvolgimento nella procedura di approvazione del bilancio; 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: - consultazione, spesso obbligatoria, da parte del Consiglio e della Commissione (ma i pareri del P.E. non erano vincolanti, anche senza necessità di motivare la decisione contraria); - possibilità di emettere pareri di propria iniziativa. Progressivamente le sue competenze si sono accresciute. OGGI il Parlamento europeo: esercita la funzione legislativa insieme al Consiglio, partecipando a pieno titolo all’adozione degli atti dell’UE, per i quali si applica, nella maggior parte dei casi, la procedura legislativa ordinaria, che mette oggi Parlamento e Consiglio su un piano di parità; non ha l’iniziativa legislativa, ma può sollecitare la Commissione a fare proposte; approva la nomina della Commissione; può censurare la Commissione a maggioranza dei 2/3; può costituire commissioni temporanee di inchiesta; accoglie le petizioni dei cittadini; nomina il Mediatore europeo; esamina la relazione generale annuale della Commissione. IL CONSIGLIO Organo legislativo nelle materie assegnate dal Trattato (non ha competenza generale: principio di attribuzione). In origine era l’unico organo legislativo, oggi è uno degli organi legislativi (insieme al Parlamento europeo). Metodi di decisione: ▪ In origine: regola dell’unanimità. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: ▪ Oggi la regola decisionale ordinaria è la maggioranza qualificata, a meno che i trattati non dispongano diversamente. Questa si ottiene con il 55% degli Stati membri (oggi 16 su 28), i quali rappresentino anche almeno il 65% della popolazione dell’Unione. In ogni caso, per bloccare la decisione servono almeno 4 Stati («minoranza di blocco»). ▪ Se la proposta di deliberazione NON è della Commissione, occorre che si esprima a favore il 72% degli Stati membri (ossia 21). ▪ Residuano alcune ipotesi di decisioni all’unanimità (previste dai Trattati). LA COMMISSIONE In origine, alla Commissione non erano attribuite generali funzioni di esecuzione. Il Trattato CE si limitava a stabilire, dopo avere elencato le altre funzioni, che la Commissione «esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite». Oggi invece la Commissione è direttamente titolare di competenze esecutive. Dal 1° novembre 2014, la Commissione avrebbe dovuto essere composta da un numero di membri, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri (dunque 19), i quali avrebbero dovuto essere scelti in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. È quanto previsto dall’art. 17 TUE «a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare tale numero». Ma il Consiglio europeo, all’unanimità, ha deciso diversamente; pertanto, i commissari continuano ad essere 27. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1

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