Capitolo 9, Campobasso - Diritto Commerciale - PDF

Summary

Questo capitolo del manuale di Diritto Commerciale (Università degli Studi di Napoli Federico II - Campobasso) analizza i consorzi fra imprenditori, distinguendo tra quelli anticoncorrenziali e quelli di coordinamento. Vengono descritti i diversi tipi di consorzi, i contratti di consorzio, i rapporti con terzi, il funzionamento degli organi consortiali e le differenze rispetto alle società.

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lOMoARcPSD|42822946 Capitolo 9, campobasso Diritto commerciale (Università degli Studi di Napoli Federico II) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da G...

lOMoARcPSD|42822946 Capitolo 9, campobasso Diritto commerciale (Università degli Studi di Napoli Federico II) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Gabriella Fragasso ([email protected]) lOMoARcPSD|42822946 CAPITOLO IX I CONSORZI FRA IMPRENDITORI Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In particolare,l’attuale DEFINIZIONE LEGISLATIVA comporta che il consorzio è oggi uno schema associativo tra imprenditori idoneo a ricomprendere due distinti fenomeni della realtà. Di conseguenza distinguiamo tra:  CONSORZI ANTICONCORRENZIALI cioè quando è costituito per disciplinare,limitandola,la reciproca concorrenza tra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari. Un consorzio che ha esclusivamente tale scopo,è un puro contratto limitativo della reciproca concorrenza. Un esempio:quando il consorzio viene costituito per limitare la produzione o gli scambi tra imprenditori concorrenti. Tali consorzi sollecitano controlli volti ad impedire che attraverso di essi si instaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l’interesse generale.  CONSORZI DI COORDINAMENTO cioè quando più imprenditori danno vita ad un consorzio per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In tal caso il consorzio rappresenta anche uno strumento di cooperazione interaziendale,finalizzato alla riduzione dei consti di gestione delle singole imprese consorziate. Un esempio:quando più imprenditori si consorziano per acquistare in comune determinate materie prime. Inoltre,a queste forme di cooperazione ricorrono in modo particolare le imprese di piccole e medie dimensioni per ridurre le spese generali di esercizio. Essi rispondono all’esigenza di accrescere la competitività delle piccole imprese poiché favoriscono la struttura concorrenziale del mercato. Di conseguenza,tali consorzi sono guardati con favore dal legislatore che ne agevola l’attività con una serie di provvidenze creditizie e tributarie a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese. Ma sul piano della DISCIPLINA DI DIRITTO PRIVATO,i consorzi anticoncorrenziali e i consorzi di cooperazione aziendale sono regolati in modo tendenzialmente uniforme. Infatti,sul piano civilistico viene fatta una diversa distinzione cioè tra:  CONSORZI CON SOLA ATTIVITA’ INTERNA. Il compito di tale organizzazione comune si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci tra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Di conseguenza,tale consorzio non entra in contatto e non opera con i terzi.  CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA. Anche in questo caso si tratta di un’organizzazione comune,ma le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune che svolge l’attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. Questa è la struttura propria dei consorzi di cooperazione interaziendale. CONTRATTO DI CONSORZIO Il contratto di consorzio può essere stipulato solo tra imprenditori poiché solo coloro che svolgono attività di impresa possono essere interessati a disciplinare e a svolgere in comune determinate fasi delle rispettive imprese. Ma tale principio è frequentemente derogato dalla legislazione speciale di ausilio,che infatti consente la partecipazione a determinati consorzi di enti pubblici o di enti privati di ricerca. Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere la determinazione dell’oggetto del consorzio,gli obblighi assunti dai consorziati e gli eventuali contributi in danaro da essi dovuti. Inoltre,in caso di consorzio di contingentamento,il contratto deve contenere anche le quote dei singoli consorziati o i criteri per la loro determinazione. Scaricato da Gabriella Fragasso ([email protected]) lOMoARcPSD|42822946 E’ un CONTRATTO DI DURATA che può essere liberamente fissata dalle parti e in caso di silenzio,il contratto è valido per 10 ANNI. Si tratta di un contratto tendenzialmente APERTO poiché permette la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Ma le condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati devono essere predeterminate nel contratto. Inoltre,salvo diversa pattuizione fra le parti,il trasferimento dell’azienda comporta l’automatico subingresso dell’acquirente nel contratto di consorzio. Ma,se sussiste una giusta causa,gli altri consorziati potranno deliberare l’esclusione dell’acquirente dal consorzio. Il contratto di consorzio può sciogliersi limitatamente mediante RECESSO da parte di un consorziato o ESCLUSIONE da parte degli altri consorziati. In particolare,le cause di recesso o di esclusione devono essere indicate nel contratto e una causa tipica di esclusione può essere l’inadempimento degli obblighi consortili. Ma abbiamo anche le cause di SCIOGLIMENTO DELL’INTERO CONTRATTO di consorzio. Il codice civile elenca le cause e consente lo scioglimento con delibera maggioritaria dei consorziati quando sussiste una giusta causa. In mancanza,lo scioglimento anticipato dovrà essere deciso all’unanimità. Il carattere essenziale dei consorzi è la creazione di un’ORGANIZZAZIONE COMUNE che ha il compito di attuare il contratto assumendo ed eseguendo le decisioni a tal fine necessarie. Ma,in tale materia,la disciplina legislativa si limita a prevedere la presenza:  Dell’ASSEMBLEA cioè di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati. In particolare le delibere relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati,mentre per le modifiche del contratto è richiesto il consenso di tutti i consorziati. Ma le parti possono disporre diversamente. Inoltre le delibere adottate a maggioranza possono essere impugnate,entro 30 giorni,dinanzi all’autorità giudiziaria dei consorziati,se non prese in conformità della legge o del contratto.  Dell’ORGANO DIRETTIVO cioè un organo con funzioni di gestione ed esecutive. In altre parole,la sua funzione è quella di controllare l’attività dei consorziati per accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Inoltre,l’articolazione di tale organo,le attribuzioni ulteriori oltre quella di controllo,le modalità di nomina,di revoca e di esercizio delle funzioni sono rimesse all’autonomia contrattuale. Un specifica disciplina,integrativa a questa appena elencata,è prevista per i CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA cioè i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi. Tale disciplina trova fondamento nell’esigenza di regolare i rapporti patrimoniali consorzio-terzi e nel carattere tipicamente imprenditoriale dell’attività di tali consorzi. In particolare:  Per essi è previsto un regime di PUBBLICITA’ LEGALE destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile. Di conseguenza,un estratto del contratto di consorzio deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione. Tale procedimento deve essere eseguito anche per le modificazione degli elementi iscritti.  Il contratto deve indicare le persone a cui è attribuita la presidenza,la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Anche tali dati devono essere iscritti nel registro delle imprese. Inoltre,le persone che hanno la DIREZIONE DEL CONSORZIO sono tenute a redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio,osservando le norme previste per il bilancio di esercizio delle società per azioni e depositarla presso l’ufficio del registro delle impresa. Scaricato da Gabriella Fragasso ([email protected]) lOMoARcPSD|42822946  E’ espressamente prevista la formazione di un FONDO CONSORTILE cioè di un fondo patrimoniale costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Tale fondo costituisce un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati ed è destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio. Su tale fondo gravano due tipologie di obbligazioni: a) Le OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN NOME DEL CONSORZIO dai suoi rappresentanti. Sono,per esempio,le spese degli uffici o degli impianti del consorzio. Per esse risponde esclusivamente il consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile. Infatti,è stata abrogata la responsabilità illimitata e solidale per tali obbligazioni delle persone che hanno agito in nome del consorzio,comportando che i terzi possono fare affidamento solo sul patrimonio del consorzio. b) Le OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONTO DEI SINGOLI CONSORZIATI da parte degli organi del consorzio. Sono,per esempio,l’acquisto di materie prime per conto di una delle imprese consorziate. Per tali obbligazioni rispondono solidalmente sia il consorziato o i consorziati interessati e sia il fondo consortile. Inoltre,in caso di insolvenza del consorziato interessato,il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti gli altri consorziati in proporzione alle loro quote. SOCIETA’ CONSORTILI I consorzi e le società sono istituti differenti. Tale differenza è netta quando il consorzio svolge attività esclusivamente interna poiché in questo caso manca l’esercizio in comune di un’attività economica cioè dell’attività di impresa da parte dei consorziati,che invece costituisce elemento essenziale delle società. Invece la distinzione è più sottile quando e va ricercata nello scopo perseguito quando il consorzio è destinato a svolgere anche attività con i terzi. Infatti le società e i consorzi con attività esterna presentano in comune sia il normale carattere imprenditoriale dell’attività esercitata sia il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse economico dei partecipanti. Ma è lo scopo egoistico tipicamente perseguito che è diverso. In particolare,la funzione tipica di un consorzio con attività esterna è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate e destinati ad essere assorbiti dalle stesse senza il conseguimento di utili da parte del consorzio poiché i rapporti di scambio sono posti in essere con gli stessi imprenditori partecipanti al consorzio. Di conseguenza,lo scopo tipico perseguito dai singoli consorziati non è quello di ricavare un utile dall’attività del consorzio con i terzi,ma è solo quello di conseguire un VANTAGGIO PATRIMONIALE DIRETTO sottoforma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti nella gestione delle proprie imprese. Quindi,lo scopo tipico dei consorzi è diverso da quello delle SOCIETA’ LUCRATIVE cioè le società di persone e le società di capitali,la cui finalità tipica è quella di produrre utili da distribuire fra i soci e quindi esse svolgono tipicamente l’attività di scambio con i terzi. Infatti,una società per azioni acquista merci per rivenderle sul mercato e ricavarne un guadagno da dividere fra i soci,mentre un consorzio acquista merci che servono alle imprese dei consorziati,per rivenderle ai consorziati stessi ad un prezzo calcolato in modo da coprire i costi di gestione. In particolare,per il consorzio non vi è un divieto di svolgere un’attività lucrativa con i terzi,ma la distribuzione fra i soci degli utili conseguiti dall’eventuale attività con i terzi è sottoposta agli stessi limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative. Questo perché lo scopo consortile presenta affinità con lo scopo tipicamente perseguito dalle società cooperative cioè lo SCOPO MUTUALISTICO. Infatti,anche l’impresa mutualistica tende a procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto sottoforma di un risparmio di spesa o di un maggior guadagno personale. Di conseguenza,si parla di Scaricato da Gabriella Fragasso ([email protected]) lOMoARcPSD|42822946 SCOPO MUTUALISTICO DEI CONSORZI. Ma la mutualità consortile si differenzia da quella delle cooperative poiché lo specifico e il tipico VANTAGGIO MUTUALISTICO perseguito dai partecipanti ad un consorzio è la riduzione dei costi di produzione o aumento dei ricavi delle rispettive imprese. In altre parole,l’interesse economico dei consorzi è un interesse tipicamente imprenditoriale cioè quello di migliorare l’efficienza e la capacità di profitto delle rispettive preesistenti imprese. Quindi consorzi e società sono forme associative previste dal legislatore per la realizzazione di finalità non coincidenti. Ma,con la modifica della disciplina dei consorzi è stato espressamente consentito di perseguire obbiettivi propri del contratto di consorzio anche attraverso la costituzione di una società. Infatti,si dispone che tutte le SOCIETA’ LUCRATIVE,ad eccezione della società semplice,possono assumere come oggetto sociale gli scopi di un consorzio. Di conseguenza è lecito costruire una società per azioni nel cui atto costitutivo si dichiari espressamente l’esclusiva finalità consortile e si dichiari che la società non persegue lo scopo conseguire utili da dividere fra i soci. Inoltre,gli imprenditori che danno vita ad una SOCIETA’ CONSORTILE possono inserire nell’atto costitutivo specifiche pattuizioni volta ad adattare la struttura societaria prescelta alla finalità consortile perseguita. In questo modo,in una società consortile per azioni potrò essere previsto l’obbligo dei soci di versare contributi periodici in danaro per far fronte alle esigenze di funzionamento dell’impresa consortile. Ma si potrà anche escludere del tutto la ripartizione degli utili fra soci e si potranno stabilire particolari condizioni per l’ammissione di nuovi soci o specifiche cause di recesso o di esclusione. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (Geie) Con esso si può realizzare una funzione identica a quella dei consorzi di coordinamento con attività esterna in campo transnazionale. In particolare,esso è un istituto giuridico predisposto dall’UE per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri,rimuovendo in questo modo gli ostacoli creati dalla diversità delle singole legislazioni nazionali. In altre parole,si tratta di uno strumento di cooperazione economica transnazionale la cui disciplina è in larga parte uniforme nei singoli ordinamenti nazionali. In particolare tale disciplina è stata introdotta con regolamento comunitario direttamente applicabile in tutti gli Stati membri,poi ciascun legislatore nazionale ha provveduto ad emanare specifiche norme integrative,applicabili ai gruppi con sede centrale nello Stato. Inoltre la STRUTTURA DEL Geie coincide in larga parte con quella dei consorzi di cooperazione con attività esterna. In particolare:  Parti del contratto costitutivo del gruppo possono essere solo persone fisiche o giuridiche che svolgono un’attività economica. Ma a differenza dei consorzi,non è necessario che almeno due membri esercitano la loro attività economica in Stati diversi della Comunità.  L’istituto non può essere utilizzato per forme di cooperazioni fra imprese nazionali.  Alla pari dei consorzi con attività esterna,il Geie è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici destinato dai suoi membri,ma privo di personalità giuridica. Infatti,esso ha la capacitò,a proprio nome,di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura ed è dotato di capacità processuale.  Il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso poiché,alla pari dei consorzi,la sua finalità è quella di agevolare e di sviluppare l’attività economica dei suoi membri. Mentre la DISCIPLINA DEL Geie è specifica e in più punti diversa da quella dei consorzi. In particolare:  Il contratto costitutivo del Geie deve essere redatto per iscritto a pena di nullità,come previsto per i consorzi. In esso devono essere indicati almeno la denominazione del grippo,la sede che deve Scaricato da Gabriella Fragasso ([email protected]) lOMoARcPSD|42822946 essere situata nell’UE,l’oggetto,il nome dei membri,la durata che può anche essere a tempo indeterminato.  Il contratto è soggetto a PUBBLICITA’ LEGALE,mediante iscrizione nel registro delle imprese e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,e data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. In particolare,con l’iscrizione nel registro delle imprese,il gruppo acquista la capacità di essere titolare di diritti e obbligazioni.  L’organizzazione interna e le regole di funzionamento del Geie sono in larga parte rimesse all’autonomia privata. Ma sono comunque espressamente previsti due organi cioè: a) Un organo collegiale composto da tutti i membri. Di conseguenza,i membri del gruppo possono adottare collegialmente qualsiasi decisione per la realizzazione dell’oggetto del gruppo. In particolare,le decisioni più importanti devono essere prese all’unanimità,mentre per le altre il contratto fissa le maggioranze richieste. In mancanza,tutte le decisioni sono prese all’unanimità. Inoltre,ogni membro dispone di un solo voto,ma il contratto può attribuire più voti ad alcuni membri a condizione che nessuno disponga da solo della maggioranza dei voti. b) Un organo amministrativo. La gestione del Geie è affidata ad uno o più amministratori. In particolare,può essere nominato amministratore anche una persona giuridica,la quale esercita le relative funzioni tramite un proprio rappresentante persona fisica. I poteri degli amministratori sono fissati dal contratto,ma soltanto ad essi spetta per legge la rappresentanza del gruppo verso i terzi.  Deve tenere le scritture contabili previste per gli imprenditori commerciali,indipendentemente dalla natura commerciale o meno dell’attività esercitata. In particolare,gli amministratori redigono il bilancio,lo sottopongono all’approvazione dei membri e provvedono a depositarlo nel registro delle imprese.  I PROFITTI risultanti dall’attività del gruppo sono considerati direttamente profitti dei membri e ripartiti fra gli stessi secondo la proporzione prevista nel contratto o in parti uguali in caso di silenzio. Inoltre,con lo stesso criterio i membri contribuiscono a coprire l’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate del gruppo.  Non è prevista la formazione obbligatoria di un fondo patrimoniale iniziale ed il fondo patrimoniale eventualmente costituito non è elevato a patrimonio autonomo. Tale situazione è controbilanciata da un regime di responsabilità per le obbligazioni particolarmente rigoroso. Infatti,delle obbligazioni di qualsiasi natura assunte dal Geie rispondono solidalmente e illimitatamente tutti i membri del gruppo anche con il proprio patrimonio. Tale condizione comporta un ostacolo alla diffusione dell’istituto. Ma la responsabilità dei membri è sussidiaria rispetto a quella del Geie poiché i creditori possono agire nei confronti dei membri solo dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine. Inoltre,ogni nuovo membro del gruppo risponde anche delle obbligazioni anteriori al suo ingresso,salvo patto contrario opponibile ai terzi solo se pubblicato. Infine,infine i membri che cessano di far parte del gruppo,per recesso o esclusione,continuano a rispondere delle obbligazioni anteriori.  Il Geie che esercita attività commerciale è esposto al fallimento in caso di insolvenza. Ma il fallimento del Geie non determina l’automatico fallimento dei suoi membri,nonostante sono responsabili illimitatamente. Ma gli organi del fallimento potranno chiedere ai membri del gruppo il versamento delle somme necessarie per estinguere i debiti secondo la proporzione prevista nel contratto o in parti uguali. Scaricato da Gabriella Fragasso ([email protected])

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