LEZ 29 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA PDF

Summary

Questi appunti riguardano la Corte di giustizia dell'Unione europea, le sue funzioni e la sua composizione. Si fa riferimento all'articolo 19 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e ad articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mettendo in evidenza la natura giurisdizionale, consultiva e la composizione di questa autorità europea.

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Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 29 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ART. 19 TUE «1. La Corte di giustizia dell’Un...

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 29 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA ART. 19 TUE «1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.» «3. La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica; b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; c) negli altri casi previsti dai trattati». La Corte di giustizia dell’UE è l’organo giurisdizionale dell’Unione europea, che si compone di: ❖ Corte di Giustizia; ❖ Tribunale; ❖ Tribunali specializzati (oggi è istituito solo il Tribunale per la funzione pubblica). Pertanto, occorre distinguere tra «Corte-istituzione» e «Corte-giurisdizione». Le varie componenti della Corte-istituzione sono tutte organi di individui, i cui membri sono indipendenti e imparziali. Questa lezione avrà ad oggetto la sola Corte di giustizia (il Tribunale e i tribunali specializzati saranno oggetto della lezione successiva). 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Istituita nel 1952, la Corte di giustizia è l’istituzione giurisdizionale delle Comunità europee prima (CECA, CEE, CE) e dell’Unione europea oggi. Attraverso sentenze storiche ha contribuito a delineare la portata del diritto dell’UE Sede: Lussemburgo. La Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai Trattati: In via contenziosa, sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica (ricorso per inadempimento, ricorso per carenza, ricorso per annullamento); in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni. NORME Art. 19 TUE Artt. 251-281 TFUE Statuto della Corte di giustizia (stabilito con il Protocollo n. 3 allegato ai Trattati), richiamato dall’art. 281 TFUE Regolamento di procedura della Corte di giustizia (stabilito dalla Corte stessa, ma con la necessaria approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata: art. 253, sesto comma, TFUE) COMPOSIZIONE Ai sensi dell’art. 19.2 TUE, la Corte di giustizia si compone di «un giudice per Stato membro» ed è «assistita da avvocati generali». Attualmente, i giudici sono 27 (come gli Stati membri) e gli avvocati generali sono 11. Tuttavia, l’art. 252 TFUE dispone che il numero degli avvocati generali possa essere aumentato con delibera unanime del Consiglio, su richiesta della Corte di giustizia (cosa che è avvenuta con la decisione del 25 giugno 2013, che ha portato il numero degli avvocati generali da 8 a 9 e ha previsto l’ulteriore aumento a 11 a partire da ottobre 2015). Gli avvocati generali sono figure poste al servizio dell’interesse generale. Presentano le conclusioni motivate sulle cause che richiedono il loro intervento. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 TFUE. L’art. 253.1 TFUE stabilisce i requisiti di professionalità e di indipendenza necessari, prescrivendo che i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia sono «scelti tra 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza». Tra i giudici della Corte vengono eletti dopo un Presidente (con mandato di 3 anni, rinnovabile) e un Vicepresidente. NOMINA E MANDATO I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. La nomina deve avvenire previa consultazione di un apposito comitato di valutazione, previsto dall’art. 255 TFUE, il quale deve fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine (tale obbligo di consultazione è stato introdotto dal Trattato di Lisbona). Il mandato dura sei anni ed è rinnovabile. È previsto un rinnovo parziale ogni tre anni, che riguarda metà dei componenti della Corte. La nomina del Presidente si effettua dopo ogni rinnovo parziale. I GIUDICI I giudici fanno parte del collegio giudicante, che emette le decisioni. Il Presidente della Corte viene eletto tra i giudici per tre anni. Egli dirige l’attività della Corte sotto il profilo sia giurisdizionale sia amministrativo. Presiede le udienze plenarie, designa il giudice relatore per ogni causa ed esercita tutte le competenze che il regolamento di procedura gli attribuisce GLI AVVOCATI GENERALI Gli avvocati generali hanno una funzione ausiliaria. Ai sensi dell’art. 252.2 TFUE, «L’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento». Le conclusioni contengono il parere dell’avvocato generale su come la Corte di giustizia dovrebbe decidere la causa; esse non sono vincolanti (la Corte può pronunciare una sentenza difforme). Non è necessario presentare conclusioni motivate per ogni causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia. La stessa Corte può decidere di farne a meno se la causa non solleva nuove questioni di diritto. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 29 LE FUNZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Ai sensi dell’art. 19.1 TUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea «Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati». Le principali funzioni della Corte hanno quindi natura giurisdizionale (competenze giurisdizionali o contenziose della Corte di giustizia). La Corte di giustizia ha poi anche funzioni di natura consultiva, in base alle quali è chiamata ad esprimere pareri (esempio: art. 218, paragrafo 11, TFUE, in materia di accordi internazionali dell’Unione europea). I pareri della Corte di giustizia hanno un valore parzialmente vincolante. Ai sensi dell’art. 19.3 TUE, «La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica; b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; c) negli altri casi previsti dai trattati». Una funzione della Corte che merita particolare attenzione è quella di assicurare unità di giurisprudenza e d’interpretazione, presupposto necessario per l’integrazione effettiva dei Paesi UE. Tale principio è stato per anni garantito attraverso un unico organo giurisdizionale ed è sembrato vacillare con l’istituzione del Tribunale competente in primo grado. Tuttavia l’unicità di giurisdizione resta un principio cardine dal momento che nello svolgimento delle sue attribuzioni la Corte di Giustizia resta giudice di appello e in altre mantiene giurisdizione esclusiva. L’esigenza di assicurare il rispetto 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: del diritto si è tradotta in una multiformità di competenze della Corte, riflesso della multiformità dell’azione dell’UE (TIZZANO). RICORSI «DIRETTI» Ricorso per inadempimento degli Stati o procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE) Ricorso di annullamento o controllo sulla legittimità degli atti dell’Unione (artt. 263-264 TFUE) Ricorso per carenza o controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni (artt. 265-266 TFUE) Impugnazione delle sentenze del Tribunale di primo grado (art. 256 TFUE) Riesame (art. 62 Statuto CGUE) RINVIO PREGIUDIZIALE Art. 267 TFUE «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile». I giudizi nazionali «di merito» hanno facoltà di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. I giudici nazionali «di ultima istanza» hanno l’obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in caso di dubbio sull’interpretazione dei trattati o degli atti delle istituzioni europee. La sentenza della Corte di Giustizia è vincolante sia per il giudice nazionale destinatario (tenuto a definire la controversia sulla base dell’interpretazione della Corte di Giustizia), sia per tutti gli altri giudici che debbano risolvere una identica questione. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 29 PROCEDIMENTO LE FORMAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA La Corte di giustizia può deliberare validamente solo in numero dispari. La Corte di giustizia può operare in diverse formazioni (art. 251 TFUE e art. 16 Statuto): ❖ Sezioni di 3 o 5 giudici; ❖ Grande sezione (15 giudici); ❖ Seduta plenaria (tutti i giudici). LE SEZIONI Le sezioni, composte da tre o cinque giudici, costituiscono la formazione ordinaria. La distribuzione tra le sezioni a 3 o a 5 giudici dipende dall’importanza della causa. LA GRANDE SEZIONE La grande sezione è formata da quindici giudici, tra cui il presidente, il vicepresidente e tre presidenti delle sezioni a cinque. La grande sezione è convocata quando lo richiede uno Stato membro o una istituzione dell’Unione europea che è parte in causa. LA SEDUTA PLENARIA Alla seduta plenaria partecipano tutti i giudici della Corte (oggi 28). La seduta plenaria può essere convocata: in ipotesi particolari (giudizi per la rimozione del Mediatore europeo, di un membro della Commissione o di un membro della Corte dei conti); 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: ove la Corte reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta una importanza eccezionale (art. 16.5 Statuto). LA PROCEDURA La procedura dinanzi alla Corte di giustizia si suddivide in due fasi: 1. Fase scritta: scambio o deposito di memorie scritte (a seconda del tipo di causa). 2. Fase orale: deve essere richiesta da una delle parti e può anche non essere concessa dalla Corte. Consiste in una udienza con le parti e nella lettura o deposito delle conclusioni dell’avvocato generale. Ove necessario la Corte può richiedere testimoni o periti. Successivamente la Corte di giustizia si riunisce in camera di consiglio per deliberare. La sentenza è letta in pubblica udienza, ha efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva negli Stati membri. In base al regolamento di procedura, in alcuni casi la Corte può giudicare secondo un procedimento accelerato o applicando un procedimento d’urgenza. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1

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