Lezione 29 (La certificazione dei contratti) PDF

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This document includes notes on contract certification. It covers topics such as functions, subjects, objects, and commissions related to contract certification within labour law. The document is part of a law course.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 1 La certificazione Funzione, soggetti e oggetto Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 1 La certificazione: funzione Il d.lgs. n. 276/2003 ha introdotto al titolo VIII l’istituto della certificazione dei contratti per agevolare le operazioni di qualificazione del rapporto di lavoro e per «ridurre il contenzioso in materia di lavoro» (art. 75); Si possono ravvisare tre principali funzioni del procedimento di certificazione: Una funzione qualificatoria, nella misura in cui viene certificata la coerenza tra il programma negoziale che le parti intendono attuare e le clausole contenute nel contratto in un’ottica di certezza per le parti e per i terzi; Una funzione di assistenza e consulenza delle parti, che emerge nel potere della Commissione di certificazione di suggerire la tipologia contrattuale più adeguata tanto in sede di stipulazione del contratto, quanto in corso di rapporto; Una funzione dispositiva, relativa al potere della Commissione di assistere le parti nella disposizione di diritti già maturati ai sensi dell’art. 2113 c.c. Le Commissioni di certificazione possono essere sede del tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. e istituire camere arbitrali per la risoluzione di controversie lavorative ex art. 409 c.p.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 1 Le commissioni di certificazione Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province; c) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per ottenere la registrazione le Università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; (Segue) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 1 Le commissioni di certificazione Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento, unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 1 La certificazione: oggetto La certificazione può avere ad oggetto ai sensi del d.lgs. n. 276/2003: La qualificazione dei contratti di lavoro; La stipula di rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse; l’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative concernente la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori (art. 6, L. n. 142/2001); il contratto d’appalto (artt. 1655 ss. c.c.) e l’attuazione del relativo programma negoziale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 1 La certificazione: oggetto La certificazione può anche avere ad oggetto ai sensi della l. n. 183/2010: Le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti individuali di lavoro stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione; L’inserimento nei contratti di lavoro di clausole compromissorie di cui all'articolo 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater c.p.c. La certificazione può anche avere ad oggetto ai sensi del d.lgs. n. 81/2015: L’assenza dei requisiti dell’eterorganizzazione di cui all’art. 2; accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore; la pattuizione di clausole elastiche nel contratto a tempo parziale; La commissione di certificazione può essere sede ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 23/2015, dell’offerta di conciliazione a seguito di licenziamento; Le dimissioni rese innanzi alla Commissione di certificazione evitano l’effettuazione della procedura telematica (art. 26, comma 7, d.lgs. N. 151/2015). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 2 La certificazione Il procedimento Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 2 La competenza Competente per il procedimento di certificazione è la Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore; Per le Commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, competente è la Commissione costituita dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro; È a tali Commissioni che le parti si rivolgono presentando per iscritto un’istanza comune di avvio della procedura di certificazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 2 Il procedimento Il d.lgs. N. 276/2003 non prevede una specifica procedura di certificazione, assegnando alle Commissioni di certificazione all’atto della loro costituzione il compito di determinare la propria nel rispetto dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato all’Ispettorato provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 2 Il procedimento L’art. 78, comma 4, stabilisce l’adozione da parte del Ministro del lavoro entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. N. 276/2003, di un decreto per la definizione dei c.d. codici di buone pratiche, al fine di uniformare la procedura di certificazione a livello nazionale, ed individuare le clausole indisponibili in sede di certificazione, con specifico riferimento ai diritti ed ai trattamenti economici e normativi; Tali codici a loro volta recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; Il legislatore definisce, altresì, con decreto ministeriale, appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto e del programma negoziale, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del rapporto di lavoro. Finora tuttavia codici, formulari e modelli non sono stati predisposti, con l’eccezione delle linee guida e procedure codificate per l’espletamento dell’attività di certificazione rese note dal Ministero del lavoro con circolare 15 dicembre 2004, n. 48. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 2 Efficacia giuridica della certificazione Gli effetti dell'accertamento posto in essere dalla Commissione di certificazione permangono, anche verso i terzi (compresi istituti previdenziali, assicurativi e fiscali), fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili; Fino a tale momento il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, fatta salva l’adozione di provvedimenti cautelari. Gli effetti dell'accertamento della Commissione di certificazione, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla Commissione adita. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 2 Ricorso giurisdizionale – Giudice ordinario Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso il Giudice del lavoro, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. Il ricorso giurisdizionale contro la certificazione può essere presentato soltanto dopo aver obbligatoriamente svolto dinanzi alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 2 Ricorso amministrativo L’atto di certificazione emanato dalla Commissione di certificazione è un atto amministrativo che come tale può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo; Competente è il Tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto; L’atto di certificazione può essere impugnato per violazione del procedimento o per eccesso di potere. Sotto il primo profilo può venire in rilievo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa motivazione, l’omessa menzione degli effetti dell’atto di certificazione, l’omessa indicazione del termine dell’autorità dinanzi alla quale impugnarlo; Sotto il secondo profilo, può venire in rilievo il travisamento dei fatti, l’insufficiente e contraddittoria motivazione, il difetto di competenza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 29 Titolo: #titolo# La certificazione Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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