Lezione 28: Il lavoro tramite piattaforma digitale PDF
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Questi appunti riguardano il lavoro tramite piattaforme digitali. L'argomento principale riguarda gli aspetti legali e contrattuali del lavoro tramite piattaforma digitale, come l'Art. 2 del d.lgs. n.81/2015 e la relativa qualificazione del rapporto. I concetti chiave includono la frammentazione dell'offerta di lavoro e il crowd-work.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 1 Il lavoro tramite piattaforma digitale Art. 2, d.lgs. n. 81/2015 e qualificazione del rapporto Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 1 Il lavoro tramite piattaforma digitale La diffusione delle tecnologie digitali determina profondi mutamenti nell’organizzazione dell’impresa e, di riflesso, sui rapporti lavorativi; Le tecnologie digitali, infatti, consentono di erogare servizi a distanza con estrema facilità, rapidità e a prezzi competitivi, ma soprattutto on demand; Questa capacità dell’impresa di rispondere ai bisogni dei consumatori a semplice richiesta determina una frammentarietà dell’offerta di lavoro che porta allo sviluppo del c.d. crowd-work, il lavoro della folla, consistente nella moltiplicazione di singole offerte di lavoro a un pubblico indistinto di destinatari; Un committente si avvale di una piattaforma digitale per richiedere alla folla indistinta del web lo svolgimento di uno o più microcompiti, richiesta che verrà soddisfatta da remoto da un collaboratore non preventivamente individuato o che aprirà una competizione tra più lavoratori al fine di aggiudicarsi la commessa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 1 Il lavoro tramite piattaforma digitale Le piattaforme digitali «possono essere definite come infrastrutture hardware o software in grado di mettere in connessione tra loro una moltitudine di soggetti e sistemi complessi di dati utilizzando apps mobili o siti web, con l’obiettivo di fornire servizi e strumenti tecnologici» AA.VV., Lavoro e tecnologie. Dizionario del diritto del lavoro che cambia, Torino, 2022, 163. Quando si parla di piattaforme digitali non ci si riferisce a un concetto univoco, in quanto diverse possono essere le modalità di funzionamento e i servizi offerti e, di conseguenza, diverse possono essere le competenze richieste nonché le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; Una macrodistinzione, accolta anche dall’Organizzazione internazionale del lavoro, distingue tra piattaforme che intermediano servizi prestati on line e piattaforme che intermediano servizi svolti in presenza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 1 Il lavoro tramite piattaforma digitale: art. 2, d.lgs. 81/2015 Il legislatore italiano ha approntato una disciplina per il lavoro tramite piattaforma digitale nel d.lgs. n. 81/2015, in particolare nell’art. 2 e negli artt. 47-bis e ss. (v. lez. 28.2); Come già visto, l’art. 2, come modificato dal d.l. n. 101/2019, conv. in l. n. 121/2019, estende la disciplina del lavoro subordinato previsto per le collaborazioni eterorganizzate «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Da ciò ne consegue che ai lavoratori tramite piattaforma digitale, intesi in senso ampio e non limitatamente ai soli rider, che svolgano la propria prestazione in modo prevalentemente personale, continuativo e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applica la disciplina del lavoro subordinato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 1 Il lavoro tramite piattaforma digitale: la giurisprudenza Per la verità la questione della qualificazione giuridica del rapporto dei lavoratori che operano tramite piattaforma digitale rimane ancora oggi piuttosto aperta; La giurisprudenza, infatti, ha sviluppato tre diversi orientamenti negli ultimi anni, considerando i lavoratori tramite piattaforma digitale ora come lavoratori autonomi, ora come lavoratori eterorganizzati, ora come lavoratori subordinati; L’iniziale qualificazione dei rider come collaboratori autonomi ex art. 409, n. 3 c.p.c. operata da Trib. Torino, 7 maggio 2018, e da Trib. Milano 10 settembre 2018 ha ben presto lasciato il passo a operazioni qualificatorie che hanno cercato di estendere le tutele previste per il lavoro subordinato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 1 Il lavoro tramite piattaforma digitale: la giurisprudenza App. Torino, 4 febbraio 2019, infatti, inquadra tali lavoratori come collaboratori autonomi eterorganizzati, un tertium genus tra lavoro autonomo e subordinato, ai quali si applica l’art. 2; Cass. 1663/2020, condivide l’inquadramento come collaboratori eterorganizzati, ma respinge la tesi del tertium genus, interpretando, come visto, l’art. 2 come norma di disciplina: si è in presenza di collaborazioni che si collocano nella zona grigia tra subordinazione e autonomia alle quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto compatibile; Più di recente, la giurisprudenza ha, invece, riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra piattaforma digitale e rider sul presupposto che la prestazione di tali lavoratori risulta completamente organizzata dall’esterno e l’asserita libertà di scegliere se e quando lavorare di cui godrebbero è in realtà solo apparente e fittizia (Trib. Palermo, 24 novembre 2020, Trib. Milano 20 aprile 2022). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Il lavoro tramite piattaforma digitale Artt. 47-bis e ss., d.lgs. n. 81/2015 Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Il lavoro tramite piattaforma digitale Con il d.l. n. 101/2019, conv. in l. n. 121/2019, il legislatore ha introdotto un nuovo capo V-bis nel d.lgs. n. 81/2015, rubricato Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali; L’ambito di applicazione di tale disciplina è individuato dall’art. 47-bis, secondo cui i livelli minimi di tutela introdotti dal legislatore nel capo V-bis si applicano ai «lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore […], attraverso piattaforme anche digitali». La disciplina non si applica, quindi, ai lavoratori tramite piattaforma digitale autonomi, ma a una particolare categoria di tali lavoratori, ossia i rider, quelli che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con veicoli a due o tre ruote, ma anche quadricicli leggeri che non superino una determinata cilindrata o massa a vuoto, purché non rientrino nell’ambito dell’art. 2, d.lgs. 81/15 che viene fatto salvo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Forma e obblighi informativi Ai sensi dell’art. 47-ter, i contratti di lavoro dei rider autonomi sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza; Il mancato assolvimento di questi obblighi informativi da parte del committente implica: l’applicazione di sanzioni amministrative; il risarcimento del danno a favore del lavoratore di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti; la valutazione come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal d.lgs. N. 81/2015. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Compenso Il legislatore affida ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale il compito di definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente; Nell’ipotesi in cui tali contratti non vengano stipulati, per i rider autonomi del capo V- bis la legge introduce, da un lato, un divieto di retribuzione basato sulle consegne effettuate e, dall’altro, impone la previsione di un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; La legge, inoltre, prevede un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Compenso - CCNL Ad oggi, per disciplinare il rapporto di lavoro dei rider, sono stati stipulati alcuni CCNL per attuare l’art. 47-quater; Il riferimento è, in particolare, all’accordo integrativo del 18 luglio 2018 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, richiamato dal Protocollo attuativo dell’art. 47-bis e ss., d.lgs. n. 81/2015, che integrano il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione; E al c.d. CCNL rider del 15 settembre 2020 stipulato da Assodelivery e UGL rider, sconfessato dal Ministero del lavoro per mancanza della maggiore rappresentatività comparata. È da segnalare che esistono anche due accordi integrativi aziendali al CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione che inquadrano il rapporto di lavoro dei rider nell’ambito della subordinazione. Il primo è stato sottoscritto in data 19.01.2021 da Azienda Montegrappa srls e dalle oo.ss. di categoria del settore trasporti (FILT CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti); l’altro siglato in data in data 29.03.2021 da Takeaway Express Italy e dalle oo.ss. di categoria del settore trasporti (FILT CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Tutela antidiscriminatoria L’art. 47-quinquies estende ai rider autonomi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma. Viene, inoltre, introdotto un divieto di procedere all’esclusione dalla piattaforma o alla riduzione delle occasioni di lavoro per la mancata accettazione della prestazione; L’esclusione disposta in violazione del divieto è nulla ex artt. 1324 c.c. e 1418 c.c.; Il divieto di ridurre le occasioni di lavoro incide sul ranking reputazionale e sul funzionamento dell’algoritmo, imponendo alle piattaforme di eliminare dal software il meccanismo di distribuzione delle consegne basato sulla maggiore disponibilità offerta dal rider per lavorare. Si tratta di una tutela ineffettiva, posto che non solo è difficile accedere al funzionamento dell’algoritmo per provare la riduzione delle occasioni di lavoro, ma anche quantificare il risarcimento del danno. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Tutela infortunistica e tutela della salute e sicurezza sul lavoro Ai rider autonomi è riconosciuta la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al d.P.R. n. 1124/1965, con premio assicurativo da determinarsi ai sensi dell’art. 41, del Testo Unico, «in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta»; Inoltre, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a propria cura e spese, al rispetto del d.lgs. N. 81/2008, c.d. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; Tale previsione, a differenza di quella infortunistica, non sembra avere portata innovativa, posto che i rider rientravano già nel campo di applicazione del d.lgs. N. 81/2008; Ai sensi dell’art. 3, comma 11, d.lgs. n. 81/2008, ai lavoratori autonomi, però, si applicano solo le tutele previste dagli artt. 21, che impone l’adozione di dispositivi di protezione, e 26, relativo all’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 2 Lavoro tramite piattaforma digitale – la proposta di direttiva europea La Commissione europea ha elaborato in data 9.12.2021 (COM(2021) 762 final) una proposta di direttiva europea per migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; L’obiettivo è di garantire la corretta determinazione della loro situazione occupazionale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali; Di rilievo è la previsione dell’art. 4 che introduce una presunzione legale relativa di sussistenza della subordinazione qualora possa dirsi sulla base della ricorrenza di alcuni indici che la piattaforma digitale controlli l’esecuzione del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 28 Titolo: #titolo# Il lavoro tramite piattaforma Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti