Il Lavoro: Diritti e Doveri PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
Questo documento fornisce un'introduzione ai diritti e doveri del lavoratore in Italia. Esplora diverse tipologie di contratti e le relative norme legali. Include informazioni generali sul lavoro e i suoi aspetti legali.
Full Transcript
IL LAVORO: UN DIRITTO E UN DOVERE Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale dell'essere umano riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell‘Uomo. Esso è un diritto e un dovere, in quanto consente ai lavoratori di soddisfare i propri bisogni ma...
IL LAVORO: UN DIRITTO E UN DOVERE Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale dell'essere umano riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell‘Uomo. Esso è un diritto e un dovere, in quanto consente ai lavoratori di soddisfare i propri bisogni materiali e immateriali, di esprimere le loro capacità e aspirazioni e di contribuire allo sviluppo della società. IL LAVORO: UN DIRITTO II lavoro è fondamentale per garantire la dignità e l'autonomia della persona umana. Il lavoro è una fonte di reddito che consente ai lavoratori di vivere in modo dignitoso e di provvedere al proprio sostentamento a quello dei propri familiari; inoltre, il lavoro consente ai lavoratori di esprimere le proprie capacità e aspirazioni, di sentirsi utili e di contribuire allo sviluppo della società. IL LAVORO: DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE II lavoro è fondamentale per garantire la dignità e l'autonomia della persona umana. Numerosi sono i diritti del lavoratore, a cui corrispondono specularmente altrettanti obblighi a carico del datore di lavoro e possiamo dividerli in due categorie: Diritti Patrimoniali: rientra in questa categoria il diritto del lavoratore a percepire un corrispettivo per la sua prestazione lavorativa: il diritto alla retribuzione. Il lavoratore, infatti, ha diritto a percepire una retribuzione che sia proporzionata alla quantità (tempo di lavoro) e qualità (mansioni svolte) del suo lavoro e che sia sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. I contratti nazionali di categoria o di settore stabiliscono quale deve essere il livello minimo vincolante per tutti i rapporti di lavoro rientranti in quella categoria o settore. Il lavoro svolto nelle giornate festive (quali domenica, Natale, Pasqua), peraltro, dà diritto ad una maggiorazione retributiva rispetto allo stesso lavoro svolto nei giorni feriali. IL LAVORO: DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE Diritti Personali: diritto alla salute e alla sicurezza delle condizioni di lavoro. Tra i diritti del lavoratore quello più importante concerne la sicurezza sul lavoro, considerato che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività; d’altra parte, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, si rendono necessarie al fine di preservare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Il datore deve garantire condizioni di lavoro sicure e non eccessivamente stressanti ovvero un ambiente di lavoro non nocivo per la salute dei lavoratori. Da non trascurare i diritti dei dipendenti al riposo e alle ferie retribuite. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Qualora l’orario di lavoro ecceda le sei ore giornaliere è prevista una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione del pasto. Il lavoratore dipendente ha l’irrinunciabile diritto al riposo settimanale: ogni sette giorni deve fruire di un riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, che di regola coincide con la domenica. Altro irrinunciabile diritto del lavoratore riguarda il godimento di un periodo annuale di ferie retribuite, la cui durata minima è stabilita in quattro settimane, elevabili dai contratti collettivi. IL LAVORO: DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE Diritto alla Maternità e alla Paternità: Tutte le lavoratrici hanno diritto a godere di un periodo di maternità senza subire alcuna ritorsione da parte del datore di lavoro rischiare addirittura di perdere il posto. È previsto, infatti, che la donna possa chiedere di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto medesimo. La futura mamma, peraltro, ha diritto permessi retribuiti per effettuare visite mediche o esami specialistici. Diritto di adempiere a funzioni pubbliche: in altri termini, chi svolge funzioni pubbliche o riveste cariche sindacali viene collocato in un periodo di aspettativa pari alla durata del mandato senza erogazione della retribuzione. Diritti sindacali: i diritti sindacali sono diritti dei lavoratori dipendenti, che trovano una loro disciplina specifica nello Statuto dei lavoratori. Ecco brevemente quali sono: o Diritto di costituire associazioni sindacali di aderirvi e di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro o Diritto di assemblea cioè di riunirsi all’interno dell’unità produttiva o Diritto ad indire un referendum per vagliare l’opinione del diritto ad indire un referendum per esaminare l’opinione del singolo su materie inerenti l’attività sindacale diritto a raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la loro organizzazione sindacale. IL LAVORO: UN DOVERE Al diritto al lavoro si accompagna il dovere per ogni cittadino di svolgere, compatibilmente con le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il secondo comma dell’art. 4 della Costituzione ricorda che se è vero che la Repubblica deve impegnarsi a promuovere un livello di piena occupazione, è altrettanto vero che l’individuo, che è in condizioni di farlo, ha l’obbligo di impegnarsi a cogliere le opportunità che il mercato gli offre. IL LAVORO: UN DOVERE Al diritto al lavoro si accompagna il dovere per ogni cittadino di svolgere, compatibilmente con le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il secondo comma dell’art. 4 della Costituzione ricorda che se è vero che la Repubblica deve impegnarsi a promuovere un livello di piena occupazione, è altrettanto vero che l’individuo, che è in condizioni di farlo, ha l’obbligo di impegnarsi a cogliere le opportunità che il mercato gli offre. IL LAVORO: UN DOVERE Nello spirito della Costituzione, il lavoro diventa infatti lo strumento mediante il quale il singolo assolve ad una duplice funzione: da un lato realizza la propria personalità, dall’altro partecipa e contribuisce alla vita di relazione, realizzando gli ideali di progresso e bene comune. IL LAVORO: DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE Il lavoratore è tenuto non solo a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato assunto ma ha anche precisi doveri nei confronti del proprio datore di lavoro. Questi doveri sono: Diligenza: la prestazione lavorativa deve essere svolta in maniera diligente, cioè bisogna prestare la giusta attenzione e concentrazione che quel determinato tipo di attività richiede. Obbedienza: ogni lavoratore deve rispettare le direttive impartitegli dal suo datore di lavoro e/o collaboratori. Questi ordini possono riguardare sia l’organizzazione del lavoro sia la regolamentazione della convivenza nei luoghi di lavoro. Fedeltà: l’obbligo di fedeltà si manifesta con l’imposizione in capo al lavoratore di tre divieti: o Non concorrenza: il lavoratore non deve svolgere un’altra attività lavorativa che si ponga in un potenziale conflitto d’interessi con quella del datore di lavoro; o Divulgare segreti aziendali: tutto ciò che il lavoratore apprende nel tempo della prestazione lavorativa non può essere divulgato all’esterno; o Usare i segreti aziendali a proprio vantaggio: il lavoratore non deve utilizzare a proprio favore il know-how aziendale arrecando un pregiudizio al datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto non solo a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato assunto ma ha anche precisi doveri nei confronti del proprio datore di lavoro. IL LAVORO: ART. 1 DELLA COSTITUZIONE L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. IL LAVORO: ART. 4 DELLA COSTITUZIONE La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. IL LAVORO: ART. 35 DELLA COSTITUZIONE La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. IL LAVORO: ART. 37 DELLA COSTITUZIONE La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. IL LAVORO: TIROCINIO DIFFERENZE CON IL LAVORO DIPENDENTE Il tirocinio, conosciuto anche come stage, non può essere considerato un contratto di lavoro “elastico”, in quanto non è un rapporto di lavoro, nè subordinato, né parasubordinato o autonomo, ma è un periodo di formazione, orientamento o riqualificazione, che si svolge all’interno di un’azienda o di uno studio professionale: il professionista o l’impresa, in pratica, costituiscono solo il soggetto ospitante, in quanto ospitano il tirocinante all’interno della loro organizzazione perché possa apprendere un determinato mestiere e orientarsi nel mercato del lavoro. Nel tirocinio non esiste alcun datore di lavoro, ma le parti di questo particolare rapporto sono tre: Il tirocinante Il soggetto ospitante (professionista, azienda, associazione o altro ente) l’ente promotore, cioè il soggetto che promuove lo stage (può essere, ad esempio, l’università o il centro per l’impiego). Il tirocinio non ha un’unica forma di rapporto, ma si concretizza in diverse tipologie con regole differenti, dal tirocinio curricolare a quello di reinserimento, dal tirocinio formativo alla pratica professionale. IL LAVORO: TIROCINIO CURRICULARE Il tirocinio curricolare è un contratto finalizzato all’apprendimento ed alla formazione degli studenti e si può attivare durante un percorso di studi. Per questo motivo, questo tipo di tirocinio può essere sottoscritto solo da studenti delle scuole superiori, dell’Università, o di scuole o corsi di specializzazione convenzionati con enti pubblici. Questo tipo di stage non dà solitamente diritto a rimborsi spese (salvo previsioni all’interno della convenzione), ma attribuisce dei crediti formativi allo studente: il numero di crediti riconosciuti deve essere indicato nella convenzione tra il soggetto ospitante e l’Ente promotore; in particolare, l’Ente promotore, che riconosce i crediti formativi, deve essere un’Università o un diverso istituto. IL LAVORO: TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARE Il tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare è quello comunemente conosciuto come tirocinio per neolaureati o neodiplomati. Si tratta di un contratto finalizzato alla formazione ed all’orientamento professionale, della durata massima di 6 mesi (prorogabile per altri 6 mesi). Per attivare questa tipologia di tirocinio, è necessaria una convenzione tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante (impresa, ente, associazione o studio professionale): alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo specifico, che deve essere rispettato da azienda e stagista. Al tirocinante viene poi assegnato un tutor interno all’ente ospitante, nonché un referente all’interno dell’ente promotore. Il tirocinante, per questa tipologia di stage, ha diritto al rimborso spese minimo. IL LAVORO: IL CONTRATTO Un contratto lavorativo è un accordo legale stipulato tra il dipendente e un datore di lavoro, che può essere anche un’agenzia del lavoro. Il contratto lavorativo è vincolante, perchè rappresenta l’accordo stretto tra due parti che si impegnano reciprocamente a rispettare alcune condizioni: se il lavoratore si impegna infatti a svolgere specifiche mansioni, il datore di lavoro si impegna invece a fornire la corrispettiva retribuzione economica. Lo scopo dei contratti di assunzione è definire chiaramente quali sono le condizioni dell’occupazione e di fornire tutela e protezione ad entrambe le parti. Le aziende possono ad esempio assicurarsi che il dipendente, una volta chiuso il rapporto di lavoro, non possa intraprendere attività concorrenti (inserendo nel contratto clausole relative alla riservatezza e alla non concorrenza), mentre i dipendenti possono beneficiare di una maggior stabilità del rapporto, poiché il contratto impedisce al datore di lavoro di terminare il rapporto senza alcun preavviso. IL LAVORO: INFORMAZIONI INCLUSE IN UN CONTRATTO Un contratto deve contenere le seguenti informazioni: o Responsabilità professionali: descrive le responsabilità e le mansioni che il dipendente si impegna ad assolvere all’interno dell’azienda, per evitare ambiguità sulle aspettative lavorative. o Durata dell’impiego: specifica se il contratto è a tempo determinato o indeterminato, fornendo chiarezza sul periodo di validità del rapporto di lavoro. o Orario di lavoro: indica gli orari previsti per il dipendente, inclusi giorni lavorativi e fasce orarie. o Retribuzione: chiarisce l’ammontare dello stipendio che il dipendente percepirà in cambio del proprio lavoro. o Benefit aziendali e welfare: include eventuali vantaggi extra offerti al dipendente, come l’assicurazione sanitaria o i programmi di incentivazione. o Varie ed eventuali: dalle clausole di riservatezza ai periodi di prova, dalle norme disciplinari alle modalità di risoluzione delle controversie. IL LAVORO: TIPOLOGIE DI CONTRATTO IL LAVORO: TIPOLOGIE DI CONTRATTO IL LAVORO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Garantisce più stabilità, garanzie e tutele del lavoratore non prevedendo una scadenza temporale L’interruzione del rapporto di lavoro può essere dovuta solo ad un licenziamento per giusta causa da parte del datore o per dimissioni volontarie del lavoratore, salvo il rispetto del periodo di preavviso La legge permette di inserire il periodo di prova, un periodo della durata massima di 6 mesi (ogni CCNL stabilisce la durata per lo specifico settore di riferimento), che permette al datore di lavoro di verificare l’idoneità del lavoratore rispetto alla posizione. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro può essere interrotto senza alcun obbligo per le parti, nel caso in cui, ad esempio, il dipendente risultasse non adatto al ruolo. IL LAVORO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Lavoratore e datore di lavoro stabiliscono dall’inizio un termine temporale per la durata del rapporto; tale periodo varia da un minimo di 12 giorni a un massimo di 24 mesi. Questo tipo di contratto è comunemente adottato per gestire due situazioni in particolare: o Periodo di prova: le aziende o i privati possono optare per questo contratto come fase iniziale di prova per il lavoratore e, in caso di esito positivo dell’esperienza, l’azienda può decidere di assumere il dipendente a tempo indeterminato. o Sostituzioni temporanee: le aziende possono utilizzare il contratto a tempo determinato per coprire esigenze specifiche e temporanee, come la sostituzione di un dipendente in maternità o per gestire picchi stagionali di lavoro. Tale tipologia di contratto può essere prorogato dall’azienda fino a 4 volte entro un periodo massimo di 24 mesi. Se il limite delle proroghe o quello dei mesi vengono superati, il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato a partire dalla data della quinta proroga o dal superamento del periodo massimo. Il dipendente con contratto a tempo determinato deve necessariamente rispettare la durata stabilita dall’accordo prima di potersi dimettere, in caso contrario, può essere soggetto a richieste di risarcimento. IL LAVORO: CONTRATTO A PART-TIME Offre al dipendente la possibilità di lavorare un numero ridotto di ore settimanali, tra le 16 e le 30, e può essere sia a tempo indeterminato che determinato. Il lavoro part-time, anche noto come “a tempo parziale” può essere di tre tipi: o Part-time orizzontale: il numero di ore lavorate si ripete uguale, solitamente di 4 o 5, per ogni giorno della settimana. o Part-time verticale: il lavoro viene svolto con orario a tempo pieno, ma solo in determinati giorni della settimana. o Part-time misto: il dipendente lavora secondo le due modalità precedenti combinate, ovvero a tempo pieno in alcuni giorni e con orario ridotto in altri. I lavoratori godono degli stessi diritti di quelli assunti a tempo pieno, inclusi i diritti sindacali, quelli riguardanti i congedi e le ferie. Questo tipo di contratto è preferito da dipendenti che necessitano di maggiore flessibilità nell’orario di lavoro o per mansioni che non richiedono una presenza costante. IL LAVORO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato e coinvolge tre parti: il lavoratore il datore di lavoro l’agenzia per il lavoro, che agisce come intermediario. L’agenzia per il lavoro, detta «somministratore», ricerca e seleziona il personale, gestisce tutte le pratiche burocratiche, sia per conto del lavoratore che dell’azienda Il lavoratore viene assunto e retribuito dall’agenzia autorizzata, che si occupa anche di versare i contributi. Successivamente, l’agenzia viene rimborsata dal datore di lavoro, il quale aggiunge una percentuale al compenso I lavoratori assunti tramite contratto di somministrazione godono degli stessi diritti e doveri dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda, garantendo loro parità di trattamento all’interno del contesto lavorativo IL LAVORO: CO.CO.CO - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Questa tipologia di contratti rappresentano una via intermedia tra il lavoro dipendente e quello di un libero professionista In questa forma contrattuale ibrida, il lavoratore ha un legame continuativo con lo stesso datore di lavoro, ma svolge la propria attività in modo totalmente autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione Al lavoratore viene garantita piena libertà nella gestione degli orari, del luogo di lavoro e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonostante gli venga demandato il compito di coordinarsi con l’azienda committente Per avviare un contratto Co.Co.Co. devono essere effettivi 4 elementi: l’autonomia del lavoratore, la natura personale della prestazione, il coordinamento continuativo con il committente e la natura artistico-professionale delle mansioni svolte La retribuzione del lavoratore prevede una divisione dei contributi previdenziali, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. Al datore di lavoro spetta tuttavia l’obbligo di agire come sostituto d’imposta, versando la parte dei contributi previdenziali a carico del dipendente e trattenendola dalla sua retribuzione IL LAVORO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Il contratto di prestazione occasionale è pensato per professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori ed enti privati che intendono svolgere attività lavorative sporadiche e/o saltuarie Questa tipologia di contratto, tuttavia, presenta dei limiti finanziari sia per le aziende che per i prestatori, infatti il prestatore non può percepire più di 5.000 € l’anno e non può ricevere più di 2.500€ da una stessa azienda. L’azienda, a sua volta, non può erogare compensi superiori a 5.000€ l’anno Tutte queste specifiche rendono il contratto di prestazione occasionale del tutto inadeguato a quelle situazioni in cui la prestazione di lavoro dev’essere organizzata e continuativa IL LAVORO: CONTRATTO A CHIAMATA Questi contratti di si distinguono per la reperibilità prolungata, seppur non costante, del lavoratore, e per le prestazioni attivate solo in caso di necessità temporanea da parte del datore di lavoro. La legge italiana stabilisce per questa tipologia di contratto un limite massimo di prestazione, nello specifico di 400 giorni lavorativi nell’arco di 3 anni. Superate queste soglie, il contratto di lavoro viene automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato, fatta eccezione per settori come il turismo, gli esercizi pubblici e lo spettacolo. Il contratto a chiamata è largamente diffuso in molte professioni, specialmente per gestire lavori caratterizzati dalla discontinuità del servizio. Se il lavoratore accetta di sottoscrivere un contratto a chiamata, impegnandosi a essere disponibile ogni volta che il datore di lavoro lo richiede, ha generalmente diritto a un’indennità di disponibilità. In questo tipo di contratti di lavoro, il preavviso fornito da parte del datore di lavoro deve essere sempre di almeno un giorno lavorativo. IL LAVORO: CONTRATTO DI APPRENDISTATO Questo tipo di contratto rappresenta una delle opzioni per l’occupazione giovanile, mirata alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Il datore di lavoro non solo fornisce una retribuzione al lavoratore, ma si impegna anche a fornirgli tutta la formazione necessaria ad acquisire una qualifica professionale o a riqualificare la sua professionalità. Il contratto di apprendistato può essere di tre tipi: o Apprendistato per istruzione e formazione obbligatoria: rivolto a giovani e adolescenti con un’età minima di 15 anni, ha una durata massima di 3 anni. o Apprendistato professionalizzante: destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, permette loro di ottenere una qualifica a partire da una formazione pratica sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Questo tipo di contratto può durare fino a 6 anni. o Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: adatto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione, incluso il percorso per la specializzazione tecnica superiore. La durata di questo tipo di contratto può variare. Tale contratto dev’essere formalizzato per iscritto per essere valido legalmente e deve includere tutte le specifiche relative al piano formativo, alla retribuzione, agli orari e alle tutele per il lavoratore. IL LAVORO: AGENDA 2030, OBIETTIVO 8 L'Obiettivo 8 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite promuove la crescita economica sostenibile e inclusiva, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. Questo obiettivo è cruciale nella lotta alla povertà, poiché la promozione di una crescita sostenibile e la creazione di un numero sufficiente di posti di lavoro dignitosi sono di fondamentale importanza non solo per i Paesi in via di sviluppo, ma anche per le economie emergenti e industrializzate. L'Obiettivo 8 comprende obiettivi di diversificazione economica, innovazione tecnologica, creazione di posti di lavoro dignitosi e lotta al lavoro forzato e alla schiavitù moderna. Il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale per promuovere la crescita sostenibile e la protezione dei diritti umani. IL LAVORO: AGENDA 2030, OBIETTIVO 8 Le imprese hanno un ruolo cruciale da svolgere nella promozione di una crescita economica sostenibile e di un'occupazione dignitosa; in quanto attori principali del mercato, hanno la responsabilità di adottare pratiche commerciali etiche e sostenibili, garantendo la tutela dei diritti umani e dell'ambiente. Le imprese possono svolgere un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro dignitosi e nella formazione dei lavoratori, incoraggiando l'imprenditorialità, investendo nella ricerca e sviluppando tecnologie innovative; tuttavia, le politiche governative devono concentrarsi sulla creazione di un ambiente favorevole all'adozione di pratiche commerciali sostenibili e alla promozione di un'occupazione dignitosa. IL LAVORO NERO Si parla di lavoro nero, detto anche “lavoro sommerso” o “irregolare”, quando si impiegano lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’impiego, con tutte le relative conseguenze su INPS, INAIL ecc. Ogni datore di lavoro deve inoltrare un’apposita comunicazione telematica Unilav entro le ore 24 del giorno che precede quello di avvio del rapporto, fatta eccezione per i casi di urgenza e forza maggiore. L’adempimento è utile per denunciare agli enti preposti (Centri per l’impiego, Ministero del lavoro, INPS e INAIL) che si sta instaurando un rapporto di lavoro subordinato. Se manca la comunicazione, lo Stato è totalmente all’oscuro che quel soggetto sta svolgendo attività lavorativa in azienda e in questi casi che si parla di lavoro nero. Diversa invece è la pratica del cosiddetto lavoro grigio, molto diffuso, che prevede la regolare assunzione del lavoratore, per evitare le sanzioni da lavoro nero, ma con mansioni, livello e orari più bassi per pagare meno tasse e contributi sul lavoro. LAVORATORE IN NERO: COSA RISCHIA IL DIPENDENTE Cosa rischia il lavoratore in nero? In genere, la persona che lavora in nero esce più tutelata da questa situazione, in quanto vittima del datore di lavoro ovvero parte lesa. Potrebbe capitare che il lavoratore sia d’accordo con l’azienda perchè trae dei vantaggi da questa situazione: Pensiamo, ad esempio, ad un disoccupato che prende la NASPI oppure il Reddito di Cittadinanza. Questo potrebbe continuare a percepire la disoccupazione e in più guadagnare uno stipendio da lavoro. In questi casi anche il lavoratore rischia grosso, perchè potrebbe vedersi revocata la disoccupazione ed essere costretto a restituire anche gli arretrati se viene accertato che lavora da molto tempo. Inoltre, vi sono anche delle conseguenze penali, in quanto il lavoratore in questo caso compie una truffa nei confronti dell’INPS per percepire indebitamente una prestazione che non gli spetta.